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Decisione

35.2015.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 settembre 2015Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

35.2015.80

dc/gm

Lugano

10 settembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2015 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 giugno 2015 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

considerato in

fatto e in diritto

che - con

decisione su opposizione del 15 giugno 2015 l’CO 1 ha respinto l’opposizione

interposta dall’assicurato contro una decisione formale del 26 gennaio 2015.

L’assicuratore contro gli infortuni ha indicato la possibilità di inoltrare un

ricorso presso “il competente tribunale cantonale delle assicurazioni (…).

Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio

dell’assicurato al momento del ricorso. (…)“ (cfr. doc. A)

Considerandi

- con

il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, chiede il

rinvio degli atti all’assicuratore affinché si pronunci nuovamente sul diritto

alle prestazioni (cfr. doc. I);

- con

scritto del 4 settembre 2015 la CO 1 ritiene competente il Tribunale

amministrativo del Cantone __________ (cfr. doc. III);

- con

presa di posizione del 9 settembre 2015 la rappresentante dell’assicurato concorda

con l’inoltro del ricorso al competente Tribunale amministrativo del Cantone __________

(cfr. doc. V);

- le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

- l’art.

58.

LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile

determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al

competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);

- nel

caso in esame risulta dagli atti che l’assicurato è domiciliato a __________;

competente a trattare la causa che vede RI 1 opposto all’CO 1 è, pertanto, il

Tribunale amministrativo del Cantone __________ (sul tema cfr. STF 8C_769/2008

del 18 marzo 2009; STCA 35.2011.26 del 6 giugno 2011);

- il

presente ricorso si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di

competenza ratione loci;

- gli

atti vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Cantone __________ (2a

Camera) per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Cantone __________

(2a Camera), __________, __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti