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Decisione

35.2015.81

Assicurato cade in motocicletta riportando una frattura multiframmentaria del calcagno e una frattura bimalleolare. Rettamente attribuita una rendita del 13% e un'IMI del 15%. Per il calcolo del gap s

25 gennaio 2016Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi al piede, che hanno comportato un costante e prolungato scompenso al

rachide dovuto alla postura antalgica e squilibrata che il signor RI 1 ha

dovuto assumere per anni, egli non soffrirebbe oggi dei dolori e dei problemi

alla schiena”. L’avv. RA 1 ha chiesto il rinvio degli atti

all’amministrazione per un approfondimento dell’eziologia dei disturbi alla

schiena (doc. I, pag. 3).

Dal punto di vista

economico, il ricorrente ha contestato il calcolo svolto dall’CO 1 che non ha

applicato il corretto gap salariale (cfr. doc. I, pag. 3/4).

Infine, l’avv. RA 1 ha

censurato anche l’indennità per menomazione all’integrità calcolata

dall’assicuratore infortuni postulando un’IMI, per l’arto inferiore destro, del

35% almeno (cfr. doc. I, pag. 4).

1.5. Nella sua risposta del 29

settembre 2015, l'avv. RA 2, per conto dell’CO 1, ha postulato l’integrale

reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Il 14 ottobre 2015 l’avv. RA

1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali producendo una

dichiarazione del datore di lavoro e il referto del 23 settembre 2015 del Dr. __________

(doc. VIII+B1-3).

Il doc. VII e gli allegati

sono stati inviati all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. VIII).

1.7. L’avv. RA 2 ha preso

posizione in data 26 ottobre 2015 (doc. IX).

Il doc. IX è stato inviato

all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).

1.8. Il 20 novembre 2015 l’avv. RA

1 ha riferito della corrispondenza avuta con il datore di lavoro in merito alle

ore di lavoro prestate da RI 1 (doc. XI).

Il doc. XI è stato inviato

all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. X).

Considerandi

2.1

Oggetto

della lite è l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti

all’assicurato.

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.2

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28.

cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la

questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è

basato sul rapporto del 16 luglio 2014 della Dr.ssa __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, a margine della visita di chiusura del 4 luglio 2014.

Dal rapporto emerge la

seguente diagnosi:

“(…)

Stato dopo infortunio del 14.04.2012 con frattura

multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare, frattura scomposta

sustentacolo del talo, frattura scomposta substentacolo del talo destro.

Stato dopo riduzione aperta ed osteosintesi calcagno e malleolo

laterale il 24.04.2012.

Stato dopo osteosintesi del substentacolo del talo e malleolo

mediale il 30.04.2012.

Stato dopo AMO, ricostruzione del retinacolo peroneo superiore,

osteotomia del tuber calcaneo ed artrodesi sottoastragalica il 16.04.2014.

Attualmente: disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale

laterale; residuo deficit doloroso funzionale in carico” (doc. 139).

Secondo la Dr.ssa __________,

l’assicurato non può più esercitare il suo precedente lavoro, tuttavia egli è

considerato abile al 100%, nella misura massima possibile, con le seguenti

limitazioni:

" (…) talvolta

possibile portare pesi leggeri fino all'altezza dei fianchi e sollevare pesi

fino a 5 kg oltre l'altezza del petto. Di rado possibile sollevare e portare

pesi leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi e oltre I’altezza del

petto come pure pesi medi tra 10 e 25 kg fino

all'altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare

pesi pesanti oltre i 25 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri.

Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi medi seduto, talvolta possibile

il maneggio di attrezzi medi in posizione bipodalica.

Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti.

Nessuna limitazione per Ia rotazione della mano, lavori sopra la testa,

rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti. Di rado possibile

la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione

inginocchiata. Mai più possibile la flessione delle ginocchìa in

carico. Nessuna limitazione per la posizione seduta e di lunga durata, talvolta

possibile la posizione in piedi e di lunga durata, molto spesso possibile la

posizione a libera scelta. Talvolta possibile camminare

fino e oltre i 50 m. Di rado possibile camminare per lunghi tratti

e salire le scale. Mai più possibile camminare su terreno accidentato e salire

su scale a pioli. Nessuna limitazione per l'uso delle due mani, l'equilibrio e

stare in equilibrio” (doc. 139).

2.4

Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a

prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a

disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite.

Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito

di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le

ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V

352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133,

p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.5

Attentamente

vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo

per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal

chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria dall’amministrazione),

ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico di natura

ortopedica, RI 1 va ritenuto totalmente abile in attività leggere adeguate.

Il

patrocinatore del ricorrente ha contestato questa valutazione sostenendo che RI

1.

soffre di dolori che lo condizionano anche in attività leggere. In

particolare, per quanto riguarda le limitazioni e i dolori al piede e alla

schiena (cfr. doc. I, pag. 2/3).

L’avv.

RA 1, tuttavia, fa riferimento unicamente a quanto rilevato dall’ispettore

dell’CO 1, che non è un sanitario, e al datore di lavoro, senza supportare le

proprie argomentazioni con certificazioni mediche di specialisti nella materia

che qui ci occupa.

La Dr.ssa __________, in

sede di opposizione, ha nuovamente preso posizione sul caso, in particolare

riguardo al rapporto del 16 ottobre 2014 del Dr. __________ dello __________ di

__________ (doc. 178).

Il Dr. __________, a

margine della consultazione del 16 ottobre 2014 aveva rilevato quanto segue:

" (…)

Es kann von einem vorläufigen Endzustand ausgegangen

werden. Die Beschwerden sind hauptsächlich weichteilbedingt

("neuropathisch", weniger mechanisch). Eine weitere Operation

wird diese Situation nicht relevant und dauerhaft

verbessern (Stellungskorrektur der Ferse, Schraubenentfernung). Eine aktive

Calcaneocuboidalarthrose ist nicht wahrscheinlich, eine

Arthodese hier nicht indiziert. Eine Fortsetzung

der physikalischen Therapie wird nicht anhaltend nützen. Analgetika sollen nach

Bedarf genommen werden. Insgesamt kann ein angesichts der

erheblichen Schwere der initialen Verletzung ein

gut korrelierendes und ansprechendes Endergebnis konstatiert werden. Mit

der USG-Arthrodese und der OSG-Bewegungseinschränkung, sowie der

schmerzbedingten Funktionsstörung insgesamt ist die

Brauchbarkeit des Fusses stark eingeschränkt. Wir

haben keine weiteren Kontrollen vereinbart, bei neuen Aspekten darf sich Herr RI

1.

jederzeit wieder bei melden.“ (doc. 148, la sottolineatura è del redattore)

In

data 3 giugno 2015 la Dr.ssa __________ ha fatto riferimento alle conclusioni

del Dr. __________ per confermare la propria presa di posizione, circa lo stato

finale del quadro clinico:

“Visto che la mia

valutazione è confermata a livelo universitario, ribadisco che non vi è nessun

motivo per rivalutare la mia presa di posizione del 04.07.2014” (doc. 178).

Il TCA non ha dunque

ragioni per scostarsi dalla valutazione del medico dell’CO 1.

Non permettono una diversa

valutazione della fattispecie neppure i referti del Dr. __________ prodotti dal

ricorrente in sede di ricorso.

Nella certificazione del

22.

luglio 2015 il Dr. __________ ha unicamente ripreso le diagnosi già note e i

dolori riferiti dall’assicurato. Il medico curante ha quindi consigliato

l’esecuzione di ulteriori esami al rachide, oltre che trattamenti riabilitativi

(cfr. doc. A3).

Nello scritto del 23

settembre 2015 il medesimo sanitario ha riferito dell’esito degli esami al

rachide con plurime discopatie del tratto lombare inferiore, tendenza a canale

foraminale ristretto a livello L4-5, fenomeni degenerativi post-traumatici

diffusi coinvolgenti l’articolazione T/T e, soprattutto la sotto astragalica e

le articolazioni medio tarsiche (cfr. doc. B3).

Per quanto riguarda i

problemi al rachide dovuti – secondo il ricorrente – ai possibi scompensi indotti

dai postumi infortunistici e quindi in nesso causale indiretto con

l’infortunio del 14 aprile 2012 (cfr. doc. I, pag. 3), anche in questo caso non

vi sono ragioni per scostarsi da quanto deciso dall’amministrazione.

Su

questo tema va ricordato che in una sentenza 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 il

TCA ha approfondito la questione di sapere se i disturbi alla schiena di un

assicurato, affetto da una sub-lussazione a livello del tendine peroneo breve

della caviglia destra, potessero essere conseguenza della deambulazione viziata

e quindi in nesso causale con l’infortunio.

In primo luogo, il perito

giudiziario lo ha escluso, rilevando che il tempo trascorso dall’evento in

questione è stato troppo corto e, d’altra parte, che il decorso radiologico

2007-2013 non ha evidenziato un rilevante peggioramento.

Questa

Corte ha quindi chiesto al PD Dr. __________ se condividesse o meno la

valutazione che i dottori P.F. __________ e __________, già Primari presso la

Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________,

avevano espresso in una perizia elaborata a suo tempo su incarico del TCA.

Questi

specialisti avevano indicato che il fatto di zoppicare non implica un

sovraccarico della colonna vertebrale, sempre che non esistano gravi deformazioni.

Si è in presenza di una grave deformazione se vi è una dismetria degli arti

inferiori superiore ai 5 cm, una situazione dopo artrodesi dell’anca oppure una

miastenia (come ad esempio dopo una poliomielite). Inoltre, le alterazioni

devono agire per lungo tempo prima che divengano sintomatiche (al riguardo, si

veda la STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD

II-2004 n. 62).

Il Dr. __________ ha

risposto che i principi formulati dai dottori __________ e __________ sono pienamente

condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut

nachvollziebar”) e ha precisato che, nel caso di specie, l’infortunio del

2008.

non ha comportato alcun nuovo disturbo statico che, come tale, persisteva

invece sin dal lontano 1992 (cfr. sentenza 35.2013.63 del 4 dicembre 2014, pag.

10).

Alla

luce di quanto sopra, il TCA non può condividere l’argomentazione del

ricorrente secondo cui i problemi alla schiena sarebbero dovuti agli scompensi

indotti dai postumi infortunistici e dunque in nesso causale indiretto con

l’evento del 14 aprile 2012.

Da

un lato anche in questo caso il tempo trascorso dall’infortunio è troppo corto

(aprile 2012), dall’altro non esistono gravi deformazioni come quelle

suindicate.

Questa

Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta

dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori

accertamenti medici (cfr. doc. V).

Alla

luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado

di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

2.6

Si tratta

ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.6.1

Quanto al reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza

il danno alla salute RI 1 avrebbe realizzato nel

2014.

un reddito annuo di fr. 62'959.-- (doc. 150 e 167).

Questo

dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di

lavoro che ha indicato, sulla base del CCL del settore, un salario annuo nel

2011.

di fr. 62'426.-- (fr. 4'802.-- x 13 mesi) (vedi rapporto CO 1 del 17

ottobre 2014 e il questionario del datore di lavoro del 3 dicembre 2012, doc.

150.

e A4).

L’importo

di fr. 62'426.-- è stato utilizzato anche dall’assicurazione invalidità per

l’assegnazione della rendita AI all’assicurato (cfr. doc. 179).

Il

TCA può dunque confermare il dato aggiornato al 2014 fatto proprio dall’CO 1 (fr.

62'959.--).

2.6.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.6.3

Dalle tavole processuali risulta

che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'158.41 il reddito da invalido,

applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2014, e

operando successivamente una decurtazione del 3,15% per il gap salariale

e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 54'463.27

(doc. 165).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42

mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014 (+0,7% per

il 2013 e 0,8% per il 2014), un reddito annuo di fr. 66'158.41.

L’assicurato, quale operaio

edile, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr.

62'959.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto

la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'546.35; cfr.

Tabella TA1 2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 1: fr. 5’430.--

: 40 ore x 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi = fr. 67'603.50 e

aggiornato al 2014.

In casu, in applicazione della giurisprudenza

citata al considerando 2.6.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 66'158.41)

va ridotto del 3,15%, percentuale corrispondente al gap salariale (per

la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 64'074.42

(risultato intermedio).

Il

ricorrente ha contestato il calcolo del gap salariale dell’CO 1 (doc.

174.

e doc. I, pag. 4).

A suo dire,

l’Istituto assicuratore doveva utilizzare – in virtù del principio del

parallelismo dei dati – lo stesso numero di ore che l’insorgente svolgeva prima

dell’infortunio, ovvero 42,5.

Il calcolo

proposto dall’avv. RA 1 è il seguente:

fr. 5'430 x

12.

/ 40 x 42,5 per un reddito annuo di fr. 69'232.50 che adeguato al 2014 è

pari a fr. 72'605.10 (cfr. doc. I, pag. 4).

Egli ha

prodotto, a tal proposito, la dichiarazione della __________ del 26 agosto

2015, in cui il datore di lavoro ha indicato che RI 1 lavorava 42,5 ore alla

settimana e non 40 (cfr. doc. B3) e ribadito questo concetto anche nello

scritto del 20 novembre 2015 (doc. XI).

L’CO 1, da

parte sua, nella decisione su opposizione, ha fatto anche il calcolo sulle 40

ore “visto che l’assicurato al momento dell’infortunio effettuava 40 ore”

(cfr. decisione su opposizione, pag. 5, doc. 181), ovvero fr. 5'430.-- x 12 =

fr. 65'160 e aggiornando poi questo importo al 2014 ottenendo fr. 66'068.70.

Secondo

questo calcolo il gap salariale sarebbe quindi del 4,70% (cfr. doc.

181).

Il TCA non

può condividere il calcolo indicato dal patrocinatore di RI 1, in quanto

secondo la giurisprudenza federale per il calcolo del gap salariale si

devono considerare i dati specifici del settore di riferimento (cfr. sentenza

TF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010).

Qualora per

l’accertamento del reddito ipotetico da invalido viene fatto riferimento a un

settore economico preciso, appare (più) coerente adattare il relativo salario

statistico alla durata settimanale usuale in detto settore se i dati sono

disponibili (cfr. sentenze TF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 e 9C_422/2015

del 7 dicembre 2015).

Ritenuto che nel ramo

economico 41-43 (costruzioni) l’orario di lavoro è di 41.5, il calcolo svolto

dall’CO 1 è corretto.

2.6.4

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%

sul reddito statistico da invalido (doc. 165, 167). Il ricorrente ha contestato,

in modo generico, questa riduzione (vedi opposizione del 1° aprile 2015, doc.

174).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

Il

reddito da invalido di fr. 64'074.42, tenuto conto di una

decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 54'463.25.

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 54'463.25

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 62'959.-- (cfr. consid. 2.6.1.) – risulta un

grado di invalidità del 13,49%, arrotondato

al 13% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso

deve essere respinto su questo punto.

2.7

Diritto all’indennità per

menomazione all’integrità

2.7.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.7.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti

medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il

diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.7.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.7.4

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.7.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr.ssa __________

ha attribuito al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 138, 167).

In

occasione della visita medica di chiusura del 4 luglio 2014, la Dr.ssa __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:

" (…)

1.

Reperti

Stato dopo infortunio del 14.04.2012 con frattura

multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare, frattura scomposta del

sustentacolo del talo destro. Stato dopo riduzione aperta ed osteosintesi

calcagno e malleolo laterale il 24.04.2012. Stato dopo osteosintesi del

substentacolo tali e malleolo mediale il 30.04.2012. Stato dopo AMO,

ricostruzione del retinacolo peroneo superiore, osteotomia del tuber calcaneo

ed artrodesi sottoastragalica il 16.04.2014. Attualmente: disestesie in sede

del nervo cutaneo dorsale laterale; residuo deficit doloroso funzionale in

carico.

2.

Valutazione del danno all’integrità

15%

3.

Motivazione

Secondo la tabella Suva 5.2 un’artrodesi

sottoastragalica dà diritto ad IMI del 15%” (doc. 138).

Con

la propria impugnativa, l’insorgente ha ritenuto che il grado di IMI

considerato dall’CO 1 non sia corretto, in quanto “all’indennità dovuta per

artrosi (…), si deve sommare anche l’indennizzo per la menomazione legata alle

alterazioni funzionali del piede e della caviglia (tabella 2.2)”.

Secondo

l’avv. RA 1 si impone di aggiungere all’IMI del 15% (comunque ritenuta troppo

bassa) un altro 20% per i disturbi funzionali, artrodesi e alterazioni

funzionali dolorose dopo fratture con lussazione, per un’IMI complessiva almeno

del 35% (cfr. doc. I, pag. 4).

Nel caso di specie, ricordato che il danno infortunistico che entra in

considerazione è l’artrodesi della sottoastragalica, questa Corte, chiamata a

pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, non vede alcun

valido motivo per scostarsi dalla valutazione formulata dalla Dr.ssa __________.

Le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise.

La

richiesta di un’IMI superiore al 15% non è sostenuta da alcun argomento

medico-scientifico pertinente.

La

valutazione della Dr.ssa __________ tiene infatti conto, nei reperti, delle

fratture (frattura multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare,

frattura scomposta del sustentacolo del talo destro), degli interventi, delle

disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale laterale e del residuo deficit

doloroso funzionale (cfr. doc. 138).

Per quanto riguarda i peggioramenti

futuri indicati dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4), il TCA osserva che,

secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento

della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è

probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione

peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p.

600.

consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,

Friborgo 1998, p. 50).

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui

all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 15%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti