35.2015.81
Assicurato cade in motocicletta riportando una frattura multiframmentaria del calcagno e una frattura bimalleolare. Rettamente attribuita una rendita del 13% e un'IMI del 15%. Per il calcolo del gap s
25 gennaio 2016Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.81
LG/sc
Lugano
25 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 giugno 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 aprile 2012 RI 1,
nato nel 1974, dipendente della __________ di __________, in qualità di operaio
edile e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, in
sella alla propria motocicletta mentre si apprestava ad affrontare una curva ha
perso il controllo del mezzo cadendo a terra (cfr. doc. 1, 20).
A causa di questo sinistro
egli ha riportato, secondo i rapporti del dell’Ospedale __________ di __________
“una frattura multiframmen-taria del calcagno dx e una frattura bimalleolare
dx” (doc. 3 e 24).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A margine della visita medica
di chiusura del 4 luglio 2014 (doc. 139), l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la
sospensione del versamento delle prestazioni a titolo di spese di cura e
d’indennità giornaliera, a partire dal 1° ottobre 2014, in quanto le risorse
mediche per un sensibile miglioramento dello stato di salute sono praticamente
esaurite.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 5 marzo 2015 l’assicuratore
LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 13%, a
far tempo dal 1° ottobre 2014, e di un’indennità per menomazione all’integrità
del 15% (doc. 167).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 173, 174), in
data 17 giugno 2015 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (doc.
181).
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata (cfr. doc. I).
L’insorgente ha contestato
la valutazione medica dell’amministrazione che – a suo dire – avrebbe
sottovalutato i dolori di cui soffre RI 1. Questi dolori condizionano l’assicurato
nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, anche leggera. L’avv. RA 1 ha
censurato le conclusioni della Dr.ssa __________, secondo cui l’assicurato
camminerebbe senza zoppia. Inoltre, a suo parere dev’essere approfondita anche
la questione della persistenza dei dolori al piede e alla schiena dopo il
lavoro (cfr. doc. I, pag. 3).
Il ricorrente ha poi
rilevato che RI 1 soffre anche di dolori al rachide, dovuti agli scompensi
indotti dai postumi infortunistici e dunque in nesso causale con lo stesso: “senza
Fatti
i problemi al piede, che hanno comportato un costante e prolungato scompenso al
rachide dovuto alla postura antalgica e squilibrata che il signor RI 1 ha
dovuto assumere per anni, egli non soffrirebbe oggi dei dolori e dei problemi
alla schiena”. L’avv. RA 1 ha chiesto il rinvio degli atti
all’amministrazione per un approfondimento dell’eziologia dei disturbi alla
schiena (doc. I, pag. 3).
Dal punto di vista
economico, il ricorrente ha contestato il calcolo svolto dall’CO 1 che non ha
applicato il corretto gap salariale (cfr. doc. I, pag. 3/4).
Infine, l’avv. RA 1 ha
censurato anche l’indennità per menomazione all’integrità calcolata
dall’assicuratore infortuni postulando un’IMI, per l’arto inferiore destro, del
35% almeno (cfr. doc. I, pag. 4).
1.5. Nella sua risposta del 29
settembre 2015, l'avv. RA 2, per conto dell’CO 1, ha postulato l’integrale
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Il 14 ottobre 2015 l’avv. RA
1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali producendo una
dichiarazione del datore di lavoro e il referto del 23 settembre 2015 del Dr. __________
(doc. VIII+B1-3).
Il doc. VII e gli allegati
sono stati inviati all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. VIII).
1.7. L’avv. RA 2 ha preso
posizione in data 26 ottobre 2015 (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato
all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).
1.8. Il 20 novembre 2015 l’avv. RA
1 ha riferito della corrispondenza avuta con il datore di lavoro in merito alle
ore di lavoro prestate da RI 1 (doc. XI).
Il doc. XI è stato inviato
all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. X).
Considerandi
2.1
Oggetto
della lite è l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti
all’assicurato.
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28.
cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la
questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è
basato sul rapporto del 16 luglio 2014 della Dr.ssa __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, a margine della visita di chiusura del 4 luglio 2014.
Dal rapporto emerge la
seguente diagnosi:
“(…)
Stato dopo infortunio del 14.04.2012 con frattura
multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare, frattura scomposta
sustentacolo del talo, frattura scomposta substentacolo del talo destro.
Stato dopo riduzione aperta ed osteosintesi calcagno e malleolo
laterale il 24.04.2012.
Stato dopo osteosintesi del substentacolo del talo e malleolo
mediale il 30.04.2012.
Stato dopo AMO, ricostruzione del retinacolo peroneo superiore,
osteotomia del tuber calcaneo ed artrodesi sottoastragalica il 16.04.2014.
Attualmente: disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale
laterale; residuo deficit doloroso funzionale in carico” (doc. 139).
Secondo la Dr.ssa __________,
l’assicurato non può più esercitare il suo precedente lavoro, tuttavia egli è
considerato abile al 100%, nella misura massima possibile, con le seguenti
limitazioni:
" (…) talvolta
possibile portare pesi leggeri fino all'altezza dei fianchi e sollevare pesi
fino a 5 kg oltre l'altezza del petto. Di rado possibile sollevare e portare
pesi leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi e oltre I’altezza del
petto come pure pesi medi tra 10 e 25 kg fino
all'altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare
pesi pesanti oltre i 25 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri.
Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi medi seduto, talvolta possibile
il maneggio di attrezzi medi in posizione bipodalica.
Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti.
Nessuna limitazione per Ia rotazione della mano, lavori sopra la testa,
rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti. Di rado possibile
la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione
inginocchiata. Mai più possibile la flessione delle ginocchìa in
carico. Nessuna limitazione per la posizione seduta e di lunga durata, talvolta
possibile la posizione in piedi e di lunga durata, molto spesso possibile la
posizione a libera scelta. Talvolta possibile camminare
fino e oltre i 50 m. Di rado possibile camminare per lunghi tratti
e salire le scale. Mai più possibile camminare su terreno accidentato e salire
su scale a pioli. Nessuna limitazione per l'uso delle due mani, l'equilibrio e
stare in equilibrio” (doc. 139).
2.4
Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni
sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a
prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a
disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite.
Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito
di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le
ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V
352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133,
p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.5
Attentamente
vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo
per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal
chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria dall’amministrazione),
ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico di natura
ortopedica, RI 1 va ritenuto totalmente abile in attività leggere adeguate.
Il
patrocinatore del ricorrente ha contestato questa valutazione sostenendo che RI
1.
soffre di dolori che lo condizionano anche in attività leggere. In
particolare, per quanto riguarda le limitazioni e i dolori al piede e alla
schiena (cfr. doc. I, pag. 2/3).
L’avv.
RA 1, tuttavia, fa riferimento unicamente a quanto rilevato dall’ispettore
dell’CO 1, che non è un sanitario, e al datore di lavoro, senza supportare le
proprie argomentazioni con certificazioni mediche di specialisti nella materia
che qui ci occupa.
La Dr.ssa __________, in
sede di opposizione, ha nuovamente preso posizione sul caso, in particolare
riguardo al rapporto del 16 ottobre 2014 del Dr. __________ dello __________ di
__________ (doc. 178).
Il Dr. __________, a
margine della consultazione del 16 ottobre 2014 aveva rilevato quanto segue:
" (…)
Es kann von einem vorläufigen Endzustand ausgegangen
werden. Die Beschwerden sind hauptsächlich weichteilbedingt
("neuropathisch", weniger mechanisch). Eine weitere Operation
wird diese Situation nicht relevant und dauerhaft
verbessern (Stellungskorrektur der Ferse, Schraubenentfernung). Eine aktive
Calcaneocuboidalarthrose ist nicht wahrscheinlich, eine
Arthodese hier nicht indiziert. Eine Fortsetzung
der physikalischen Therapie wird nicht anhaltend nützen. Analgetika sollen nach
Bedarf genommen werden. Insgesamt kann ein angesichts der
erheblichen Schwere der initialen Verletzung ein
gut korrelierendes und ansprechendes Endergebnis konstatiert werden. Mit
der USG-Arthrodese und der OSG-Bewegungseinschränkung, sowie der
schmerzbedingten Funktionsstörung insgesamt ist die
Brauchbarkeit des Fusses stark eingeschränkt. Wir
haben keine weiteren Kontrollen vereinbart, bei neuen Aspekten darf sich Herr RI
1.
jederzeit wieder bei melden.“ (doc. 148, la sottolineatura è del redattore)
In
data 3 giugno 2015 la Dr.ssa __________ ha fatto riferimento alle conclusioni
del Dr. __________ per confermare la propria presa di posizione, circa lo stato
finale del quadro clinico:
“Visto che la mia
valutazione è confermata a livelo universitario, ribadisco che non vi è nessun
motivo per rivalutare la mia presa di posizione del 04.07.2014” (doc. 178).
Il TCA non ha dunque
ragioni per scostarsi dalla valutazione del medico dell’CO 1.
Non permettono una diversa
valutazione della fattispecie neppure i referti del Dr. __________ prodotti dal
ricorrente in sede di ricorso.
Nella certificazione del
22.
luglio 2015 il Dr. __________ ha unicamente ripreso le diagnosi già note e i
dolori riferiti dall’assicurato. Il medico curante ha quindi consigliato
l’esecuzione di ulteriori esami al rachide, oltre che trattamenti riabilitativi
(cfr. doc. A3).
Nello scritto del 23
settembre 2015 il medesimo sanitario ha riferito dell’esito degli esami al
rachide con plurime discopatie del tratto lombare inferiore, tendenza a canale
foraminale ristretto a livello L4-5, fenomeni degenerativi post-traumatici
diffusi coinvolgenti l’articolazione T/T e, soprattutto la sotto astragalica e
le articolazioni medio tarsiche (cfr. doc. B3).
Per quanto riguarda i
problemi al rachide dovuti – secondo il ricorrente – ai possibi scompensi indotti
dai postumi infortunistici e quindi in nesso causale indiretto con
l’infortunio del 14 aprile 2012 (cfr. doc. I, pag. 3), anche in questo caso non
vi sono ragioni per scostarsi da quanto deciso dall’amministrazione.
Su
questo tema va ricordato che in una sentenza 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 il
TCA ha approfondito la questione di sapere se i disturbi alla schiena di un
assicurato, affetto da una sub-lussazione a livello del tendine peroneo breve
della caviglia destra, potessero essere conseguenza della deambulazione viziata
e quindi in nesso causale con l’infortunio.
In primo luogo, il perito
giudiziario lo ha escluso, rilevando che il tempo trascorso dall’evento in
questione è stato troppo corto e, d’altra parte, che il decorso radiologico
2007-2013 non ha evidenziato un rilevante peggioramento.
Questa
Corte ha quindi chiesto al PD Dr. __________ se condividesse o meno la
valutazione che i dottori P.F. __________ e __________, già Primari presso la
Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________,
avevano espresso in una perizia elaborata a suo tempo su incarico del TCA.
Questi
specialisti avevano indicato che il fatto di zoppicare non implica un
sovraccarico della colonna vertebrale, sempre che non esistano gravi deformazioni.
Si è in presenza di una grave deformazione se vi è una dismetria degli arti
inferiori superiore ai 5 cm, una situazione dopo artrodesi dell’anca oppure una
miastenia (come ad esempio dopo una poliomielite). Inoltre, le alterazioni
devono agire per lungo tempo prima che divengano sintomatiche (al riguardo, si
veda la STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD
II-2004 n. 62).
Il Dr. __________ ha
risposto che i principi formulati dai dottori __________ e __________ sono pienamente
condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut
nachvollziebar”) e ha precisato che, nel caso di specie, l’infortunio del
2008.
non ha comportato alcun nuovo disturbo statico che, come tale, persisteva
invece sin dal lontano 1992 (cfr. sentenza 35.2013.63 del 4 dicembre 2014, pag.
10).
Alla
luce di quanto sopra, il TCA non può condividere l’argomentazione del
ricorrente secondo cui i problemi alla schiena sarebbero dovuti agli scompensi
indotti dai postumi infortunistici e dunque in nesso causale indiretto con
l’evento del 14 aprile 2012.
Da
un lato anche in questo caso il tempo trascorso dall’infortunio è troppo corto
(aprile 2012), dall’altro non esistono gravi deformazioni come quelle
suindicate.
Questa
Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta
dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori
accertamenti medici (cfr. doc. V).
Alla
luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado
di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.6
Si tratta
ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.6.1
Quanto al reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza
il danno alla salute RI 1 avrebbe realizzato nel
2014.
un reddito annuo di fr. 62'959.-- (doc. 150 e 167).
Questo
dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di
lavoro che ha indicato, sulla base del CCL del settore, un salario annuo nel
2011.
di fr. 62'426.-- (fr. 4'802.-- x 13 mesi) (vedi rapporto CO 1 del 17
ottobre 2014 e il questionario del datore di lavoro del 3 dicembre 2012, doc.
150.
e A4).
L’importo
di fr. 62'426.-- è stato utilizzato anche dall’assicurazione invalidità per
l’assegnazione della rendita AI all’assicurato (cfr. doc. 179).
Il
TCA può dunque confermare il dato aggiornato al 2014 fatto proprio dall’CO 1 (fr.
62'959.--).
2.6.2
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore
al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6.3
Dalle tavole processuali risulta
che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'158.41 il reddito da invalido,
applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2014, e
operando successivamente una decurtazione del 3,15% per il gap salariale
e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 54'463.27
(doc. 165).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42
mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014 (+0,7% per
il 2013 e 0,8% per il 2014), un reddito annuo di fr. 66'158.41.
L’assicurato, quale operaio
edile, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr.
62'959.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto
la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'546.35; cfr.
Tabella TA1 2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 1: fr. 5’430.--
: 40 ore x 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi = fr. 67'603.50 e
aggiornato al 2014.
In casu, in applicazione della giurisprudenza
citata al considerando 2.6.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 66'158.41)
va ridotto del 3,15%, percentuale corrispondente al gap salariale (per
la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 64'074.42
(risultato intermedio).
Il
ricorrente ha contestato il calcolo del gap salariale dell’CO 1 (doc.
174.
e doc. I, pag. 4).
A suo dire,
l’Istituto assicuratore doveva utilizzare – in virtù del principio del
parallelismo dei dati – lo stesso numero di ore che l’insorgente svolgeva prima
dell’infortunio, ovvero 42,5.
Il calcolo
proposto dall’avv. RA 1 è il seguente:
fr. 5'430 x
12.
/ 40 x 42,5 per un reddito annuo di fr. 69'232.50 che adeguato al 2014 è
pari a fr. 72'605.10 (cfr. doc. I, pag. 4).
Egli ha
prodotto, a tal proposito, la dichiarazione della __________ del 26 agosto
2015, in cui il datore di lavoro ha indicato che RI 1 lavorava 42,5 ore alla
settimana e non 40 (cfr. doc. B3) e ribadito questo concetto anche nello
scritto del 20 novembre 2015 (doc. XI).
L’CO 1, da
parte sua, nella decisione su opposizione, ha fatto anche il calcolo sulle 40
ore “visto che l’assicurato al momento dell’infortunio effettuava 40 ore”
(cfr. decisione su opposizione, pag. 5, doc. 181), ovvero fr. 5'430.-- x 12 =
fr. 65'160 e aggiornando poi questo importo al 2014 ottenendo fr. 66'068.70.
Secondo
questo calcolo il gap salariale sarebbe quindi del 4,70% (cfr. doc.
181).
Il TCA non
può condividere il calcolo indicato dal patrocinatore di RI 1, in quanto
secondo la giurisprudenza federale per il calcolo del gap salariale si
devono considerare i dati specifici del settore di riferimento (cfr. sentenza
TF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010).
Qualora per
l’accertamento del reddito ipotetico da invalido viene fatto riferimento a un
settore economico preciso, appare (più) coerente adattare il relativo salario
statistico alla durata settimanale usuale in detto settore se i dati sono
disponibili (cfr. sentenze TF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 e 9C_422/2015
del 7 dicembre 2015).
Ritenuto che nel ramo
economico 41-43 (costruzioni) l’orario di lavoro è di 41.5, il calcolo svolto
dall’CO 1 è corretto.
2.6.4
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%
sul reddito statistico da invalido (doc. 165, 167). Il ricorrente ha contestato,
in modo generico, questa riduzione (vedi opposizione del 1° aprile 2015, doc.
174).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento.
Il
reddito da invalido di fr. 64'074.42, tenuto conto di una
decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 54'463.25.
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 54'463.25
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 62'959.-- (cfr. consid. 2.6.1.) – risulta un
grado di invalidità del 13,49%, arrotondato
al 13% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso
deve essere respinto su questo punto.
2.7
Diritto all’indennità per
menomazione all’integrità
2.7.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti
medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il
diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.7.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr.ssa __________
ha attribuito al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 138, 167).
In
occasione della visita medica di chiusura del 4 luglio 2014, la Dr.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
1.
Reperti
Stato dopo infortunio del 14.04.2012 con frattura
multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare, frattura scomposta del
sustentacolo del talo destro. Stato dopo riduzione aperta ed osteosintesi
calcagno e malleolo laterale il 24.04.2012. Stato dopo osteosintesi del
substentacolo tali e malleolo mediale il 30.04.2012. Stato dopo AMO,
ricostruzione del retinacolo peroneo superiore, osteotomia del tuber calcaneo
ed artrodesi sottoastragalica il 16.04.2014. Attualmente: disestesie in sede
del nervo cutaneo dorsale laterale; residuo deficit doloroso funzionale in
carico.
2.
Valutazione del danno all’integrità
15%
3.
Motivazione
Secondo la tabella Suva 5.2 un’artrodesi
sottoastragalica dà diritto ad IMI del 15%” (doc. 138).
Con
la propria impugnativa, l’insorgente ha ritenuto che il grado di IMI
considerato dall’CO 1 non sia corretto, in quanto “all’indennità dovuta per
artrosi (…), si deve sommare anche l’indennizzo per la menomazione legata alle
alterazioni funzionali del piede e della caviglia (tabella 2.2)”.
Secondo
l’avv. RA 1 si impone di aggiungere all’IMI del 15% (comunque ritenuta troppo
bassa) un altro 20% per i disturbi funzionali, artrodesi e alterazioni
funzionali dolorose dopo fratture con lussazione, per un’IMI complessiva almeno
del 35% (cfr. doc. I, pag. 4).
Nel caso di specie, ricordato che il danno infortunistico che entra in
considerazione è l’artrodesi della sottoastragalica, questa Corte, chiamata a
pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, non vede alcun
valido motivo per scostarsi dalla valutazione formulata dalla Dr.ssa __________.
Le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise.
La
richiesta di un’IMI superiore al 15% non è sostenuta da alcun argomento
medico-scientifico pertinente.
La
valutazione della Dr.ssa __________ tiene infatti conto, nei reperti, delle
fratture (frattura multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare,
frattura scomposta del sustentacolo del talo destro), degli interventi, delle
disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale laterale e del residuo deficit
doloroso funzionale (cfr. doc. 138).
Per quanto riguarda i peggioramenti
futuri indicati dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4), il TCA osserva che,
secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento
della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è
probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione
peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p.
600.
consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
Friborgo 1998, p. 50).
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui
all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 15%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti