35.2015.82
Accolta istanza d'interpretazione STCA, nel senso che gli assegni familiari avrebbero dovuto essere computati nel guadagno assicurato per tutto il periodo di percepimento dell'indennità giornaliera
28 settembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.82
mm/DC/sc
Lugano
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 14 luglio 2015 di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 agosto 2006 la __________
ha annunciato all'CO 1 che il suo dipendente RI 1, il sabato 29 luglio 2006
aveva subìto un incidente con lo scooter (cfr. doc. 1), riportando un grave
politrauma.
Con sentenza 35.2010.69
del 19 aprile 2011 - cresciuta incontestata in giudicato -, questa Corte ha
condannato l’amministrazione ad ammettere la propria responsabilità
relativamente all’evento infortunistico del luglio 2006 e le ha rinviato gli
atti affinché stabilisse l'importo delle prestazioni dal profilo materiale e
temporale.
1.2. Statuendo sul ricorso
interposto dall’assicurato avverso la decisione su opposizione del 6 novembre
2012, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva segnatamente fissato l’importo
dell’indennità giornaliera a fr. 29.50 dal 1° agosto 2006, rispettivamente a
fr. 48.30 dal 1° gennaio 2008, con sentenza 35.2012.96 del 20 giugno 2013,
cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha rinviato gli atti
all’amministrazione affinché - trattandosi dell’entità del guadagno assicurato
su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio-31
dicembre 2007 -, appurasse, sentito l’azionista __________, se al momento
dell’infortunio del luglio 2006, esisteva già con RI 1 un accordo inerente al
suo trattamento economico a partire dal 1° gennaio 2007 e, nell’affermativa,
quale ne erano i termini. Tenuto conto delle relative risultanze, l’CO 1 doveva
nuovamente stabilire l’importo dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.
1.3. Statuendo sul ricorso che RI
1 ha presentato contro la decisione su opposizione del 18 gennaio 2013,
mediante la quale l’CO 1 aveva riconosciuto una rendita d’invalidità del 50%
dal 1° novembre 2012, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 29'521 e
un’indennità per menomazione all’integrità del 35%, con pronunzia 35.2013.17
del 18 dicembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha
retrocesso gli atti all’assicuratore affinché, da una parte, accertasse se l’assicurato
era stato posto al beneficio degli assegni di famiglia e, nell’affermativa, a
partire da quando, precisato che, qualora il relativo diritto fosse nato prima
dell’evento traumatico del luglio 2006, l’CO 1 avrebbe dovuto determinare di
nuovo il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità,
computando anche gli assegni familiari e, dall’altra, interpellasse i sanitari
della __________, chiedendo loro di specificare i motivi per cui i pretesi
problemi alla dentatura e al setto nasale, non erano stati considerati nella
valutazione dell’indennità per menomazione all’integrità.
1.4. Statuendo sull’impugnativa
interposta contro la decisione su opposizione del 14 maggio 2014, mediante la
quale l’assicuratore LAINF aveva ammesso che, al momento del noto infortunio,
l’assicurato aveva diritto agli assegni familiari (motivo per cui il guadagno
assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità é stato aumentato da fr. 29'521 a fr. 31'921), confermato l’importo dell’indennità giornaliera (fr. 29.50) dovuta per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 2007, in quanto dall’audizione degli azionisti della __________
era emerso che non erano stati presi accordi in base ai quali l’assicurato
avrebbe beneficiato di un aumento salariale a decorrere dal 1° gennaio 2007 e,
infine, trattandosi dell’indennità per menomazione all’integrità, posticipato
la relativa decisione in attesa di ricevere copia completa della perizia medica
SAM e, in seguito, decidere su eventuali ulteriori accertamenti, questo
Tribunale, con pronunzia 35.2014.54 del 30 marzo 2015, cresciuta incontestata
in giudicato, ha annullato il provvedimento impugnato nella misura in cui
l’importo dell’indennità giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio – 31
dicembre 2007 era stato fissato a fr. 29.50, condannando l’CO 1 a computare gli
assegni familiari nel relativo guadagno assicurato.
1.5 Con decisione informale
dell’8 luglio 2015, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato
l’importo di fr. 1'629.75, corrispondente agli assegni familiari per l’anno
2007 (importo all’80%), dedotta la decurtazione del 30% ex art. 37 cpv. 3 LAINF
e aggiunti gli interessi moratori.
1.6. Con istanza del 14 luglio
2015 indirizzata all’CO 1, RI 1 ha chiesto che lo stesso calcolo eseguito per
l’anno 2007 venga esteso a “… tutto il periodo nel quale mi avete versato le
indennità giornaliere, e più precisamente dal 01.08.2006 al 31.10.2012 quando
poi è iniziata la rendita di invalidità, che appunto avete giustamente
calcolato da uno stipendio che già a partire dal 2006 e negli anni a seguire
comprendeva gli assegni familiari …” (doc. I).
1.7. In data 18 agosto 2015,
l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia dell’istanza 14 luglio 2015,
rilevando al riguardo che essa “… sembrerebbe costituire una domanda di
revisione contro la sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015, per la quale,
secondo l’art. 24 della Legge di procedura per le causa davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca), è data la vostra competenza.” (doc. II).
1.8. Il 21 agosto 2015, questa
Corte ha assegnato all’CO 1 un termine per presentare osservazioni scritte
sull’istanza dell’assicurato (doc. III).
Le osservazioni
dell’amministrazione sono pervenute in data 2 settembre 2015 (doc. IV).
2.1. Questa Corte rileva
innanzitutto che, in data 14 luglio 2015, l’assicurato si è rivolto all’CO 1 chiedendo
che il principio posto con la sentenza 35.2014.54, ossia l’esistenza del
diritto agli assegni familiari al momento determinante ai fini di stabilire il
guadagno assicurato su cui calcolare l’importo dell’indennità giornaliera, e in
quella sede applicato limitatamente all’anno 2007, lo fosse anche per tutti gli
altri anni in cui ha beneficiato dell’indennità giornaliera (in questo senso,
si veda la nota manoscritta da lui apposta sulla decisione de facto
dell’8 luglio 2015: “Solo 2007 e 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 dove li
mettete???? Nelle vostre tasche????”).
L’amministrazione non ha
evaso direttamente la pretesa di RI 1 ma l’ha invece trasmessa al Tribunale a
titolo di domanda di revisione ex art. 24 Lptca della pronunzia
35.2014.54 del 30 marzo 2015 (cfr. doc. II).
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene che l’atto che l’assicurato ha inoltrato all’assicuratore comporti
tutt’al più una domanda d’interpretazione del succitato giudizio e, come tale,
verrà trattato qui di seguito.
Visto quanto precede, le
considerazioni formulate dall’Istituto assicuratore nell’allegato
d’osservazioni del 1° settembre 2015 (cfr. doc. IV), non appaiono dunque
pertinenti.
2.2. L’interpretazione di una
decisione di un tribunale cantonale delle assicurazioni è regolata dal diritto
federale soltanto nella misura in cui il diritto di esigere l’interpretazione
di una sentenza entro certi limiti, deve essere considerato quale principio
attinente al diritto federale risultante dal principio d’uguaglianza (art. 8
cpv. 1 Cost), allo stesso titolo del diritto di rettifica degli errori di
calcolo (DTF 130 V 320 consid. 2.2 in fine e 2.3). Oltre questa
garanzia, la procedura d’interpretazione deriva esclusivamente dal diritto
cantonale (art. 61 LPGA ab initio;
DTF 130 V 320 consid. 1.1 e 3).
2.3. L’art. 62 della
Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013 (in vigore
dal 1° marzo 2014), applicabile al caso di specie grazie al rinvio di cui
all’art. 31 Lptca (cfr. STCA 38.2015.26 del 15 aprile 2015), stabilisce quanto
segue:
" 1Se
il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in
contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una
delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati
Fatti
i punti contestati e le modifiche auspicate.
2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono
applicabili per analogia.
3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile
con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima
istanza.
4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori
di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso
sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione. “
Dal
Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 32-33, emerge
che:
" 22. L’interpretazione,
la rettifica e la correzione
22.1
Considerandi
L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato
alla luce degli art. 69 PA, 334 CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la
giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo secondo il quale
l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non sono ammissibili228: l’autorità competente
- amministrativa o di ricorso - può procedere all’interpretazione o alla
rettifica del dispositivo di una sua decisione (e non della sua motivazione)229 soltanto su istanza di
parte, che non soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel
rispetto del principio
di buona fede230. Se la
domanda è accolta231, la
decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di
diritto, limitatamente tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che
sono stati effettivamente precisati232. La decisione interpretata o
rettificata che emana da un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2
LTF è suscettibile anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale
federale.
22.2
L’art.
62.
cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3 PA, che consente
all’autorità di correggere d’ufficio e in ogni momento (semplici) errori di
scrittura o di calcolo o errori di svista che non hanno alcun influsso sul
Dispositivo
dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione233; se ciò
non è il caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo, attraverso
una procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso una
procedura di revoca o di revisione234.
228 MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 1b all’art. 40.
Nella procedura amministrativa federale, l’interpretazione d’ufficio di un
dispositivo non è a priori inammissibile, e questo malgrado il testo dell’art.
69 cpv. 1 PA (STEFAN VOGEL,
in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, n. 7 all’art. 69).
229 STEFAN VOGEL, n. 2 e 9 all’art.
69.
230 STEFAN VOGEL, n. 15 all’art. 69; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, n. 5.81; MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 2 all’art. 40.
231 Nella
procedura di interpretazione e di rettifica la PA non prescrive lo scambio
degli allegati scritti: questo scambio, almeno di regola, sembrerebbe infatti
superfluo (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, n. 5.82; STEFAN VOGEL, n. 12 all’art. 69).
232 STEFAN VOGEL, n. 18 all’art. 6; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER. n. 5.83; contra: MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 3 all’art. 4. Un ricorso può peraltro
essere interposto anche contro decisioni che rifiutano l’interpretazione o la
rettifica (STEFAN VOGEL,
n. 16 all’art. 69; BLAISE KNAPP,
Précis, n. 1150).
233 La
correzione di questi errori procede del resto da una massima di diritto
federale, che si impone ai Cantoni (DTF 99 V 64 consid. 2; STEFAN VOGEL, n. 20 all’art. 69).
234 STEFAN VOGEL, n. 21 e 23 all’art. 69.”
In
particolare, secondo l’art. 59 cpv. 2 LPAmm, se non risulta manifestamente
inammissibile o manifestamente infondata, l’istanza è comunicata alla
controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta.
2.4. I casi
d’interpretazione di cui all’art. 62 cpv. 1 LPAmm sono analoghi a quelli previsti dall’art. 129 cpv. 1 LTF.
Ora, secondo
la giurisprudenza relativa all’art. 129 LTF, l’interpretazione é volta a
rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca oppure
contraddittoria del dispositivo della decisione pronunciata. Essa può inoltre
avere per oggetto delle contraddizioni esistenti tra le motivazioni della
decisione e il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto
d’interpretazione se e nella misura in cui é possibile stabilire il senso del
dispositivo della decisione soltanto facendo ricorso alle motivazioni. Infine,
l’interpretazione ha per scopo di rettificare gli errori di redazione, di
calcolo oppure di scrittura.
L'interpretazione ha per solo scopo di riformulare
chiaramente e completamente una decisione che non è stata originariamente
redatta in tal senso. Per mezzo di una domanda d'interpretazione non può
d'altra parte neanche essere provocata una discussione d'insieme sulla
decisione resa, segnatamente in merito alla conformità al diritto o alla
pertinenza di quest'ultima (cfr. STF 2G_1/2012 del 30 agosto 2012 consid. 5;
1G_3/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3;5G_1/2008 del 17 novembre 2008 consid.
1.1).
In una
sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.1., il Tribunale federale ha
riassunto la giurisprudenza concernente l’art. 129 LTF, e meglio:
" (…)
L’interprétation tend à à
remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même
contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se
rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le
dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une
interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le
sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les
demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la
décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet
uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui
n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été
clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de
provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion
d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la
conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts
8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008
consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129
LTF).”
Al
riguardo, cfr. pure la STF 9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio
2015 consid. 7.2.
2.5. Nel caso di
specie, questa Corte osserva che, nell’ambito della causa 35.2012.96, in cui si
era posta la questione riguardante l’entità del guadagno assicurato su cui
calcolare l’indennità giornaliera spettante all’assicurato a partire dal 1°
agosto 2006, il patrocinatore dell’assicurato aveva sollevato una serie di
obiezioni, ma non quella secondo cui nel guadagno assicurato avrebbero dovuto
essere computati anche gli assegni familiari.
È per questa
ragione che il tema non era stato affrontato dal TCA, il cui rinvio degli atti
all’amministrazione aveva quindi riguardato unicamente l’eventuale esistenza di
un accordo inerente il trattamento salariale dell’assicurato a partire dal 1°
gennaio 2007, e ciò nell’ottica di calcolare l’importo dell’indennità
giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007.
La questione
della computazione degli assegni di famiglia è invece stata esplicitamente
sollevata nell’ambito della causa 35.2013.17, in relazione al guadagno
assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità riconosciuta a RI 1 a far
tempo dal 1° novembre 2012.
Con la
relativa pronunzia, datata 18 dicembre 2013, questo Tribunale aveva quindi ordinato
all’Istituto resistente di accertare se l’assicurato era stato posto al
beneficio degli assegni familiari e, nell’affermativa, a partire da quando,
precisando che, qualora il relativo diritto fosse nato prima dell’infortunio
del luglio 2006, l’assicuratore avrebbe dovuto determinare di nuovo il guadagno
assicurato su cui calcolare l’importo della rendita, includendo questa volta gli
assegni di famiglia.
Con la
decisione formale del 24 marzo 2014, l’CO 1 ha riconosciuto che, al momento
dell’infortunio, l’assicurato aveva diritto agli assegni familiari, di modo che
il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita è stato portato da fr.
29‘521 a fr. 31‘921.
Chiamata a
stabilire l’entità del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità
giornaliera dovuta per l’anno 2007, con sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015,
questa Corte ha dato per accertata la circostanza secondo il quale “… il
diritto agli assegni familiari esisteva al momento determinante ai fini di
stabilire il guadagno assicurato su cui é calcolata l’indennità giornaliera
(momento in cui è occorso l’infortunio – cfr. art. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 3
OAINF), …“. Di conseguenza, l’assicuratore è stato condannato a computare gli
assegni familiari nel calcolo dell’indennità giornaliera (cfr. punto 1§§ del
dispositivo: “Nel guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità
giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2007, l’CO 1 dovrà
computare gli assegni familiari.”), ciò che esso ha fatto con la
decisione informale dell‘8 luglio 2015.
Ora,
considerato che nelle motivazioni della sentenza (cfr. STF 9C_93/2014 del 20
maggio 2014) il TCA ha stabilito che, siccome al momento dell’infortunio
l’assicurato beneficiava degli assegni familiari, questi ultimi devono essere
computati nel guadagno assicurato su cui calcolare l’importo dell’indennità giornaliera
(cfr. consid. 2.4. pagg. 11 e 12) e che questa soluzione è stata in effetti
applicata dall’amministrazione, questa Corte ritiene che l’CO 1 avrebbe dovuto utilizzare
il medesimo guadagno assicurato per tutto il periodo in cui RI 1 ha percepito
le indennità giornaliere, quindi dal 1° agosto al 31 dicembre 2006 e, poi
ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.
In effetti, posto
che, secondo l’art. 15 cpv. 2 prima frase LAINF, il guadagno assicurato viene di
principio fissato una sola volta e corrisponde all’ultimo salario riscosso
prima dell’infortunio, non si vede per quale motivo gli assegni familiari
non debbano essere computati anche negli anni in questione.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, a seguito della sentenza
di rinvio 35.2013.17, l’amministrazione ha tenuto conto di
tali prestazioni per calcolare l’importo della rendita d’invalidità assegnata a
contare dal 1° novembre 2012.
A ciò si
aggiunga il fatto che in gioco vi sono degli importi tutto sommato modesti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza d’interpretazione
è accolta.
§ Gli assegni familiari vanno computati anche nel guadagno assicurato su
cui calcolare l’importo delle indennità giornaliere corrisposte dal 1° agosto
al 31 dicembre 2006 e, poi ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti