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Decisione

35.2015.82

Accolta istanza d'interpretazione STCA, nel senso che gli assegni familiari avrebbero dovuto essere computati nel guadagno assicurato per tutto il periodo di percepimento dell'indennità giornaliera

28 settembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i punti contestati e le modifiche auspicate.

2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono

applicabili per analogia.

3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile

con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima

istanza.

4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori

di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso

sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione. “

Dal

Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 32-33, emerge

che:

" 22. L’interpretazione,

la rettifica e la correzione

22.1

Considerandi

L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato

alla luce degli art. 69 PA, 334 CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la

giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo secondo il quale

l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non sono ammissibili228: l’autorità competente

- amministrativa o di ricorso - può procedere all’interpretazione o alla

rettifica del dispositivo di una sua decisione (e non della sua motivazione)229 soltanto su istanza di

parte, che non soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel

rispetto del principio

di buona fede230. Se la

domanda è accolta231, la

decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di

diritto, limitatamente tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che

sono stati effettivamente precisati232. La decisione interpretata o

rettificata che emana da un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2

LTF è suscettibile anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale

federale.

22.2

L’art.

62.

cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3 PA, che consente

all’autorità di correggere d’ufficio e in ogni momento (semplici) errori di

scrittura o di calcolo o errori di svista che non hanno alcun influsso sul

Dispositivo

dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione233; se ciò

non è il caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo, attraverso

una procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso una

procedura di revoca o di revisione234.

228 MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 1b all’art. 40.

Nella procedura amministrativa federale, l’interpretazione d’ufficio di un

dispositivo non è a priori inammissibile, e questo malgrado il testo dell’art.

69 cpv. 1 PA (STEFAN VOGEL,

in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, n. 7 all’art. 69).

229 STEFAN VOGEL, n. 2 e 9 all’art.

69.

230 STEFAN VOGEL, n. 15 all’art. 69; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, n. 5.81; MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 2 all’art. 40.

231 Nella

procedura di interpretazione e di rettifica la PA non prescrive lo scambio

degli allegati scritti: questo scambio, almeno di regola, sembrerebbe infatti

superfluo (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ

KNEUBÜHLER, n. 5.82; STEFAN VOGEL, n. 12 all’art. 69).

232 STEFAN VOGEL, n. 18 all’art. 6; ANDRÉ

MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER. n. 5.83; contra: MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 3 all’art. 4. Un ricorso può peraltro

essere interposto anche contro decisioni che rifiutano l’interpretazione o la

rettifica (STEFAN VOGEL,

n. 16 all’art. 69; BLAISE KNAPP,

Précis, n. 1150).

233 La

correzione di questi errori procede del resto da una massima di diritto

federale, che si impone ai Cantoni (DTF 99 V 64 consid. 2; STEFAN VOGEL, n. 20 all’art. 69).

234 STEFAN VOGEL, n. 21 e 23 all’art. 69.”

In

particolare, secondo l’art. 59 cpv. 2 LPAmm, se non risulta manifestamente

inammissibile o manifestamente infondata, l’istanza è comunicata alla

controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta.

2.4. I casi

d’interpretazione di cui all’art. 62 cpv. 1 LPAmm sono analoghi a quelli previsti dall’art. 129 cpv. 1 LTF.

Ora, secondo

la giurisprudenza relativa all’art. 129 LTF, l’interpretazione é volta a

rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca oppure

contraddittoria del dispositivo della decisione pronunciata. Essa può inoltre

avere per oggetto delle contraddizioni esistenti tra le motivazioni della

decisione e il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto

d’interpretazione se e nella misura in cui é possibile stabilire il senso del

dispositivo della decisione soltanto facendo ricorso alle motivazioni. Infine,

l’interpretazione ha per scopo di rettificare gli errori di redazione, di

calcolo oppure di scrittura.

L'interpretazione ha per solo scopo di riformulare

chiaramente e completamente una decisione che non è stata originariamente

redatta in tal senso. Per mezzo di una domanda d'interpretazione non può

d'altra parte neanche essere provocata una discussione d'insieme sulla

decisione resa, segnatamente in merito alla conformità al diritto o alla

pertinenza di quest'ultima (cfr. STF 2G_1/2012 del 30 agosto 2012 consid. 5;

1G_3/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3;5G_1/2008 del 17 novembre 2008 consid.

1.1).

In una

sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.1., il Tribunale federale ha

riassunto la giurisprudenza concernente l’art. 129 LTF, e meglio:

" (…)

L’interprétation tend à à

remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même

contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se

rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le

dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une

interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le

sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les

demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la

décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet

uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui

n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été

clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de

provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion

d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la

conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts

8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008

consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129

LTF).”

Al

riguardo, cfr. pure la STF 9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio

2015 consid. 7.2.

2.5. Nel caso di

specie, questa Corte osserva che, nell’ambito della causa 35.2012.96, in cui si

era posta la questione riguardante l’entità del guadagno assicurato su cui

calcolare l’indennità giornaliera spettante all’assicurato a partire dal 1°

agosto 2006, il patrocinatore dell’assicurato aveva sollevato una serie di

obiezioni, ma non quella secondo cui nel guadagno assicurato avrebbero dovuto

essere computati anche gli assegni familiari.

È per questa

ragione che il tema non era stato affrontato dal TCA, il cui rinvio degli atti

all’amministrazione aveva quindi riguardato unicamente l’eventuale esistenza di

un accordo inerente il trattamento salariale dell’assicurato a partire dal 1°

gennaio 2007, e ciò nell’ottica di calcolare l’importo dell’indennità

giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007.

La questione

della computazione degli assegni di famiglia è invece stata esplicitamente

sollevata nell’ambito della causa 35.2013.17, in relazione al guadagno

assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità riconosciuta a RI 1 a far

tempo dal 1° novembre 2012.

Con la

relativa pronunzia, datata 18 dicembre 2013, questo Tribunale aveva quindi ordinato

all’Istituto resistente di accertare se l’assicurato era stato posto al

beneficio degli assegni familiari e, nell’affermativa, a partire da quando,

precisando che, qualora il relativo diritto fosse nato prima dell’infortunio

del luglio 2006, l’assicuratore avrebbe dovuto determinare di nuovo il guadagno

assicurato su cui calcolare l’importo della rendita, includendo questa volta gli

assegni di famiglia.

Con la

decisione formale del 24 marzo 2014, l’CO 1 ha riconosciuto che, al momento

dell’infortunio, l’assicurato aveva diritto agli assegni familiari, di modo che

il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita è stato portato da fr.

29‘521 a fr. 31‘921.

Chiamata a

stabilire l’entità del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità

giornaliera dovuta per l’anno 2007, con sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015,

questa Corte ha dato per accertata la circostanza secondo il quale “… il

diritto agli assegni familiari esisteva al momento determinante ai fini di

stabilire il guadagno assicurato su cui é calcolata l’indennità giornaliera

(momento in cui è occorso l’infortunio – cfr. art. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 3

OAINF), …“. Di conseguenza, l’assicuratore è stato condannato a computare gli

assegni familiari nel calcolo dell’indennità giornaliera (cfr. punto 1§§ del

dispositivo: “Nel guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità

giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2007, l’CO 1 dovrà

computare gli assegni familiari.”), ciò che esso ha fatto con la

decisione informale dell‘8 luglio 2015.

Ora,

considerato che nelle motivazioni della sentenza (cfr. STF 9C_93/2014 del 20

maggio 2014) il TCA ha stabilito che, siccome al momento dell’infortunio

l’assicurato beneficiava degli assegni familiari, questi ultimi devono essere

computati nel guadagno assicurato su cui calcolare l’importo dell’indennità giornaliera

(cfr. consid. 2.4. pagg. 11 e 12) e che questa soluzione è stata in effetti

applicata dall’amministrazione, questa Corte ritiene che l’CO 1 avrebbe dovuto utilizzare

il medesimo guadagno assicurato per tutto il periodo in cui RI 1 ha percepito

le indennità giornaliere, quindi dal 1° agosto al 31 dicembre 2006 e, poi

ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.

In effetti, posto

che, secondo l’art. 15 cpv. 2 prima frase LAINF, il guadagno assicurato viene di

principio fissato una sola volta e corrisponde all’ultimo salario riscosso

prima dell’infortunio, non si vede per quale motivo gli assegni familiari

non debbano essere computati anche negli anni in questione.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, a seguito della sentenza

di rinvio 35.2013.17, l’amministrazione ha tenuto conto di

tali prestazioni per calcolare l’importo della rendita d’invalidità assegnata a

contare dal 1° novembre 2012.

A ciò si

aggiunga il fatto che in gioco vi sono degli importi tutto sommato modesti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza d’interpretazione

è accolta.

§ Gli assegni familiari vanno computati anche nel guadagno assicurato su

cui calcolare l’importo delle indennità giornaliere corrisposte dal 1° agosto

al 31 dicembre 2006 e, poi ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti