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Decisione

35.2015.83

Entità della rendita di invalidità calcolata dall'amministrazione utilizzando, quale reddito da invalido, il dato mediano risultante dalle DPL è corretta

5 novembre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera

praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della

capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul

rapporto del 6 ottobre 2014 stilato dal dr. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, medico di __________

dell’CO 1, a margine della visita di chiusura del 3 ottobre 2014.

Il

dr. __________ ha descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

"

(…)

Esigibilità del lavoro:

per quanto riguarda l’esigibilità ritengo che l’assicurato

possa molto spesso sollevare pesi fino a 10 kg. Di rado pesi fino a 25 kg ma

mai più di 25 kg. Molto spesso può sollevare pesi anche oltre i 5 kg oltre l’orizzonte. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione. Spesso lavori

medi. Di rado lavori pesanti ma non può più svolgere lavori molto pesanti. La

rotazione della mano può essere effettuata molto spesso.

L’assicurato può effettuare lavori sopra la testa

molto spesso ed effettuare la rotazione del busto molto spesso. Spesso può

mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti e talvolta anche la

posizione in piedi e inclinata in avanti. Di rado può assumere la posizione

inginocchiata ma non può più assumere la posizione con ginocchia in flessione.

L’assicurato può spesso mantenere la posizione seduta.

Qui riguarda soprattutto l’attività di autista dove ritengo che l’assicurato

possa guidare senza interruzione per circa un’ora, successivamente deve

fermarsi per sgranchirsi le gambe.

Talvolta può mantenere la posizione in piedi.

Può molto spesso camminare oltre i 50 m. Talvolta

anche tragitti lunghi. Talvolta può spostarsi su terreni sconnessi e salire le

scale, di rado può salire e scendere scale a pioli.”

(Doc. 263 fasc. 3 pag. 7-8)

L’amministrazione

ha quindi considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro in un’attività

leggera, rispettosa dei limiti funzionali elencati dal medico di circondario

(doc. 301 fasc. 3).

Il

patrocinatore dell’assicurato, in sede di opposizione cautelativa e nella

successiva motivazione del 30 giugno 2015, non ha contestato, dal profilo medico,

la valutazione dell’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività

leggere adatte fornita dal medico di circondario.

Solo

in sede ricorsuale egli ha rilevato che l’assicurato non può più svolgere la

precedente attività di autista – visto che la possibilità di svolgere delle

pause non é sempre data e alla luce della necessità, per un autista, di doversi

inginocchiare e salire su scale a pioli per controllare il carico (cfr. doc. I,

pag. 28) - fatto questo non messo in discussione dall’assicuratore LAINF, il

quale ha, infatti, proceduto al calcolo della rendita di invalidità facendo

riferimento alle attività adatte che, tenuto conto dei soli postumi

infortunistici, sono ancora esigibili, dal profilo medico, da parte

dell’interessato.

Non

vi è quindi ragione di dilungarsi oltre sull’argomento.

2.5

Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015 (su

questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 65’442.00 (cfr.

doc. 297 fasc. 3).

Questo

dato - non contestato dal ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni

fornite dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 296 fasc. 3 e doc. 221 fasc. 2)

- può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.6

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.7

Dalla decisione su opposizione

impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 52’197.60 annui

il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. B).

È pertanto risultato

che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare

tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’assistente amministrativo

(impiegato) presso la ditta __________ di __________, l’operaio alla fabbricazione

trapani presso la __________ di __________, il raffilatore presso la __________

di __________, il preparatore di cioccolata presso la __________ di __________

e, infine, il fattorino di distribuzione presso le __________ di __________, i

dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari

a fr. 53'128 (doc. 298 fasc. 3).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella di cui al doc. 298 fasc. 3 si evince che sono 39 i posti

di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 38’869 e a fr. 78'000 annui, e infine che

quello medio è di fr. 53'128 annui.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 52’197.60

annui) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 53’128.--), ciò a

tutto vantaggio dell’assicurato.

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla

salute - il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle

DPL.

Esso

ammonta a fr. 52’197.60.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Per

inciso, a proposito delle contestazioni del patrocinatore del ricorrente, a

mente del quale andrebbe preso in considerazione, quale reddito da invalido,

l’importo minimo di fr. 48'794 di cui alle DPL - che “in considerazione della

formazione e dell’età, appare più appropriato” (doc. I) - questo Tribunale

rileva, innanzitutto, che la cifra riportata dall’avv. RA 1 non corrisponde

agli importi minimi figuranti nelle DPL prodotte dall’assicuratore LAINF (cfr.

doc. 298 fasc. 3).

In

ogni caso, il TCA evidenzia che, ai sensi della giurisprudenza sopra esposta

(cfr. consid. 2.6.), l’amministrazione ha agito correttamente facendo capo al

valore mediano di cui alle 5 DPL selezionate, senza effettuare alcuna

decurtazione per tenere conto delle specificità della situazione concreta

dell’interessato, possibilità quest’ultima esclusa nei casi di fissazione del

reddito da invalido secondo le DPL.

Infine,

questo Tribunale osserva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore

LAINF sulla base alle DPL è ben inferiore rispetto a quello calcolato

dall’Ufficio AI facendo capo ai dati statistici di cui alla tabella TA1 con

riferimento ad attività semplici e ripetitive e dopo avere operato le riduzioni

opportune per tenere conto delle specificità del caso concreto.

Infatti,

dal progetto di decisione del 23 febbraio 2015 - con il quale l’UAI ha soppresso

la rendita di invalidità, alla luce di un grado AI dell’8% - emerge che il

reddito da invalido che avrebbe potuto percepire l’assicurato, nonostante il

danno alla salute, nello svolgimento di attività leggere adeguate, semplici e

ripetitive, esigibili al 100% e tenuto conto di una riduzione del 5% per

attività leggere, ammonta a fr. 59'732 annui (cfr. doc. 293 fasc. 3).

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'197.60

annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il

danno alla salute, e cioè fr. 65'442 annui (cfr. consid. 2.5.) -

è del 20.24% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti