35.2015.83
Entità della rendita di invalidità calcolata dall'amministrazione utilizzando, quale reddito da invalido, il dato mediano risultante dalle DPL è corretta
5 novembre 2015Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.83
cr
Lugano
5 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 luglio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 settembre 2011 RI
1, nato nel 1958, di professione autista presso l’impresa __________, mentre
stava montando la botte sul cassone è caduto (doc. 1 fasc. 1), procurandosi una
frattura pluriframmentaria del piatto tibiale a sinistra, trattata il giorno
stesso mediante riduzione e applicazione di fissatore esterno (doc. 15 fasc. 1).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
A causa di problemi
insorti nella guarigione delle ferite (necrosi della cute), in data 5 aprile
2013, l’assicurato è stata sottoposto ad un’artroscopia diagnostica ginocchio
sinistro; shaving del menisco mediale corno anteriore e asportazione placca e
vite tibia prossimale laterale (doc. 130 fasc. 1).
1.2. A seguito della visita medica
di chiusura del 30 gennaio 2014 eseguita dal dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e medico di __________ dell’assicuratore LAINF, con
scritto del 27 febbraio 2014 l’CO 1, non ritenendo più necessaria alcuna cura
medica, ha comunicato all’assicurato di volere sospendere, a partire dal 1°
aprile 2014, il versamento delle prestazioni di corta durata (indennità
giornaliere e spese di cura) (doc. 215 fasc. 2).
Vista tuttavia la
necessità di procedere ad ulteriori provvedimenti terapeutici per quanto
riguardava la situazione dell’infetto alla gamba sinistra, con scritto del 27
marzo 2014 l’assicuratore LAINF ha informato l’interessato che “quanto
comunicato con il nostro scritto del 27.2.2014 viene posticipato a data da
definirsi; le nostre prestazioni in natura ed a carattere di indennità
giornaliera vengono pertanto dal 1.4.2014 ripristinate” (doc. 226 fasc. 2).
1.3. Dopo una nuova visita medica
di chiusura del 3 ottobre 2014 effettuata dal dr. __________ (cfr. doc. 263
fasc. 3), con comunicazione del 21 ottobre 2014 l’Istituto assicuratore ha
informato l’assicurato in merito al fatto che, essendo lo stato di salute ormai
stabilizzato, il versamento delle indennità giornaliere di diritto sarebbe
terminato il 30 novembre 2014 (doc. 266 fasc. 3).
Tale data è poi stata
posticipata, con scritto del 4 dicembre 2014, al 31 dicembre 2014, alla luce
degli accertamenti medici a quel momento in corso (doc. 276 fasc. 3).
Con decisione del 5 maggio
2015, l’amministrazione - dopo avere rilevato che i disturbi al piede destro,
rispettivamente l’eczema/psoriasi ai piedi non sono da mettere in relazione
causale con l’infortunio del 29 settembre 2011 - ha attribuito all’interessato,
per i soli postumi infortunistici, una rendita di invalidità del 20% a partire
retroattivamente dal 1° gennaio 2015 e un’indennità per menomazione
dell’indennità (IMI) del 20% (doc. 301 fasc. 3).
Vista l’opposizione
cautelativa interposta il 26 maggio 2015 dall’avv. RA 1 per conto
dell’assicurato, poi motivata con scritto del 30 giugno 2015 (cfr. doc. 317
fasc. 3), in data 7 luglio 2015, l’CO 1, rilevato che “la presente vertenza ha
come unico oggetto la valutazione della rendita di invalidità. Gli altri punti
enunciati nell’impugnata decisione sono invece cresciuti in giudicato e non
vengono riesaminati in questa sede”, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. B).
1.4. Contro questa decisione
l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione “di una rendita di invalidità del 25%, nonché di un’indennità
per menomazione dell’integrità del 40%” (doc. I).
Sostanzialmente il
patrocinatore del ricorrente ha, innanzitutto, contestato il fatto che la
vertenza - come ritenuto, a suo avviso, a torto, dall’amministrazione -
concerna unicamente la valutazione della rendita di invalidità spettante
all’interessato, sottolineando come in sede di opposizione l’avv. RA 1 abbia
espressamente indicato che “nella misura in cui non fosse possibile giungere
alla proposta citata (ossia innalzare l’entità della rendita dal 20% al 25%,
n.d.r.), la presente lettera è da intendere quale opposizione cautelativa
all’intera decisione”.
Il legale del ricorrente
ha poi criticato, dal profilo medico, la valutazione con la quale l’amministrazione
ha considerato stabilizzato lo stato di salute dell’interessato, nonostante
fosse ancora presente un’infezione, necessitante di ulteriori cure mediche.
L’avv. RA 1 ha pure
contestato la mancata presa in considerazione, da parte dell’assicuratore
infortuni, dei disturbi accusati dall’interessato alla gamba destra, già presi
a carico dalla Cassa malati, ma che traggono origine dall’importante pregiudizio
alla gamba sinistra derivante dall’infortunio assicurato.
Dal profilo economico, il
patrocinatore del ricorrente ha criticato l’ammontare del reddito da invalido calcolato
dall’amministrazione sulla base delle DPL, ritenendo maggiormente indicato
utilizzare, anziché l’importo mediano, quello minimo, così da tenere conto della
situazione specifica dell’assicurato (in particolare della sua età e della
formazione). Così facendo, si otterrebbe una rendità di invalidità del 25% e
non del 20% come calcolato dall’assicuratore LAINF.
Infine, il rappresentante
legale dell’interessato ha contestato l’entità dell’indennità per menomazione
dell’integrità del 20% riconosciuta all’assicurato, la quale tiene conto
unicamente dei disturbi presenti alla gamba sinistra, ignorando totalmente il
pregiudizio patito alla gamba destra. Il legale ha quindi chiesto che venga
riconosciuta all’interessato un’IMI per lo meno del 40% (doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 14
settembre 2015, l'CO 1 - dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio
medico fiduciario, il quale ha confermato che i disturbi presentati dall’interessato
alla gamba destra siano in relazione solo possibile con l’infortunio del 29
settembre 2011, dove peraltro il piede destro non è stato assolutamente
coinvolto (cfr. doc. III/1) - ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto del 22 settembre
2015, il patrocinatore del ricorrente ha ritenuto l’amministrazione colpevole
di formalismo eccessivo nella misura in cui ha preteso di potere limitare la
discussione alla sola rendita di invalidità.
L’avv. RA 1 ha poi
ribadito le contestazioni già espresse in sede ricorsuale a proposito dell’IMI
(che andrebbe portata, a suo parere, dal 20% al 40%); della rendita di
invalidità (che dovrebbe essere del 25% e non solo del 20%) e in merito al
fatto che andrebbero ripristinate le prestazioni di corta durata, per lo meno
fino alla cura definitiva dell’infezione e fino ad una valutazione concreta
dell’opportunità oppure no di un intervento chirurgico.
Infine, il legale ha
chiesto l’allestimento di una perizia medica atta a stabilire se lo stato di
salute dell’assicurato può effettivamente già essere ritenuto stabilizzato
(doc. V).
1.7. Con osservazioni del 29
settembre 2015, l’assicuratore infortuni ha fermamente respinto l’accusa di
formalismo eccessivo formulata dal patrocinatore del ricorrente, ribadendo come
l’assicurato e il suo patrocinatore, peraltro avvocato, hanno avuto tempo e
modo di contestare la decisione del 5 maggio 2015, dapprima tramite
l’opposizione cautelativa del 26 maggio 2015, poi completata attraverso le
motivazioni del 30 giugno 2015, con le quali è stato tuttavia criticato
unicamente l’entità della rendita di invalidità riconosciuta all’assicurato.
L’amministrazione ha quindi ancora una volta ribadito che la questione dell’IMI
esula dall’oggetto della vertenza pendente davanti al TCA (doc. VII).
1.8. Con scritto del 1° ottobre
2015, il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente confermato quanto già
espresso in sede ricorsuale, osservando che “in virtù del pieno potere di
cognizione che è accordato a codesto lodevole Tribunale, nella misura in cui si
ritenesse possibile sanare eccezionalmente la situazione, la questione dell’IMI
può ancora essere decisa direttamente in questa procedura” (doc. IX).
Tale scritto del
patrocinatore del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. X),
per conoscenza.
2.1. Oggetto
della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante
all’assicurato.
Esula per contro dalla
presente vertenza, come correttamente indicato dall’assicuratore LAINF nella
decisione impugnata, la richiesta formulata dall’avv. RA 1 di procedere ad una
rivalutazione dell’asserita stabilizzazione dello stato di salute, così come
pure dell’entità dell’IMI accordata all’interessato, essendo tali aspetti già
cresciuti in giudicato.
Nonostante le critiche
espresse a più riprese dal patrocinatore del ricorrente, il TCA ritiene che, a
giusta ragione, l’amministrazione ha considerato cresciuta in giudicato la
decisione del 5 maggio 2015 relativamente, da una parte, alla stabilizzazione
dello stato di salute, con conseguente sospensione delle prestazioni di corta
durata (spese di cura e indennità giornaliere) e, dall’altra, all’attribuzione
di un’IMI del 20%.
Dagli atti emerge,
infatti, chiaramente che contro la decisione del 5 maggio 2015 l’avv. RA 1 ha
interposto, in data 26 maggio 2015, un’opposizione cautelativa, con la quale,
dopo avere espressamente rilevato di “non avere particolari obiezioni da
formulare in merito all’indennità per menomazione dell’integrità fisica”,
ha invece chiesto “un ricalcolo” della rendita di invalidità, tramite
l’utilizzo di un reddito da invalido diverso rispetto a quello usato
dall’amministrazione, tale da portare ad un grado di invalidità del 25% e non
del 20% come ritenuto dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 304 fasc. 3,
sottolineatura della redattrice).
Ora, è vero che, come più
volte ribadito, l’avv. RA 1 ha concluso il proprio scritto osservando che
“nella misura in cui non fosse possibile giungere alla proposta succitata, la
presente lettera è da intendere quale opposizione cautelativa all’intera
decisione” (cfr. doc. 304 fasc. 3).
Non va, tuttavia,
dimenticato che la frase dell’avv. RA 1 era così formulata: “(…) la presente
lettera è da intendere quale opposizione cautelativa all’intera decisione e non
da ultimo quale formale domanda a poter ricevere l’intera documentazione componente
il vostro incarto affinché, con cognizione di causa, entro un termine
che mi verrà assegnato e decorrente a far tempo dalla ricezione dell’incarto mi
sarà possibile precisare meglio i contenuti dell’opposizione” (doc.
304 fasc. 3, sottolineatura della redattrice).
Conformemente a quanto
richiesto, l’assicuratore LAINF, con scritto del 27 maggio 2015, ha quindi
concesso all’avv. RA 1 un termine di 30 giorni per fornire le motivazioni del
caso (cfr. doc. 306 fasc. 3).
Con scritto del 30 giugno
2015, il patrocinatore dell’assicurato ha motivato la propria opposizione
cautelativa, chiedendo l’attribuzione di una rendita di invalidità del 25% e
non solo del 20%, calcolata utilizzando, quale reddito da invalido, anziché
l’importo medio di cui alle DPL, l’ammontare minimo di fr. 48'794 annui. Nulla
invece il rappresentante legale dell’assicurato ha eccepito in merito
all’entità dell’IMI, o con riferimento alla stabilizzazione dello stato di
salute dell’interessato constatata dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 317 fasc.
3).
Alla luce di quanto sopra,
il TCA ritiene inammissibile che un legale - e oltretutto con esperienza nelle
assicurazioni sociali quale è il patrocinatore del ricorrente – dopo avere
avuto, come visto, la possibilità di prendere visione dell’intero incarto
concernente l’assicurato e di completare con cognizione di causa la propria
opposizione cautelativa, attraverso la presentazione di un’adeguata motivazione
– metta ora in discussione il fatto che gli aspetti relativi all’entità
dell’IMI e alla sospensione delle prestazioni di corta durata a seguito della
stabilizzazione dello stato di salute – rimasti, è bene sottolinearlo ancora
una volta, incontestati in sede di opposizione – siano cresciuti in giudicato.
Tale soluzione appare
tanto più corretta, se si considera che l’atteggiamento tenuto dal
patrocinatore del ricorrente sia in sede ricorsuale, sia negli scritti
successivi, appare contraddittorio.
Egli, infatti, da un lato,
ha ripetutamente chiesto che venga attribuita una rendita di invalidità
superiore rispetto a quella concessa dall’assicuratore LAINF mentre,
dall’altro, ha contestato il fatto che lo stato di salute si sia effettivamente
stabilizzato. Così facendo, tuttavia, il legale dimentica che l’assegnazione di
una rendita di invalidità può avvenire solo una volta che lo stato di salute
sia stabilizzato e non prima.
Pertanto, visto quanto
sopra esposto, nell’ambito della presente vertenza questo Tribunale si limiterà
ad esaminare l’entità della rendita di invalidità assegnata all’assicurato.
La richiesta formulata dal
patrocinatore del ricorrente di procedere all’allestimento di una perizia
medica atta a stabilire se lo stato di salute dell’assicurato possa
effettivamente essere considerato stabilizzato (cfr. doc. V) appare quindi
superflua.
Quanto all’ulteriore
richiesta ricorsuale di tenere conto anche dei problemi presentati
dall’interessato al piede destro – in quanto insorti, secondo il legale, quale diretta
conseguenza della zoppia causata dai disturbi alla gamba sinistra coinvolta
nell’infortunio - e di ottenere dall’assicuratore LAINF il rimborso della “più
recente fattura di fr. 396.35 per l’allestimento di plantari al piede destro e
meglio siccome risulta quale conseguenza diretta alla zoppia del ginocchio
sinistro” (doc. I), il TCA rileva che anche la questione dell’esistenza o meno
di una relazione causale tra i disturbi al piede destro e l’infortunio
assicurato – negata espressamente con la decisione del 5 maggio 2015, nella
quale l’assicuratore ha indicato che “i disturbi al piede destro,
rispettivamente l’eczema/psoriasi ai piedi, non sono da mettere in relazione
causale con l’infortunio del 29 settembre 2011. Eventuali prestazioni sono da
richiedere al competente assicuratore malattia/invalidità” (doc. 301 fasc. 3) -
è già cresciuta in giudicato, non essendo stata contestata dal patrocinatore
del ricorrente né con l’opposizione cautelativa del 26 maggio 2015, né con la
successiva motivazione dell’opposizione fornita il 30 giugno 2015.
A titolo abbondanziale, il
TCA rileva comunque che l’assicuratore LAINF, prima di inoltrare la risposta di
causa, ha interpellato il proprio medico di circondario, chiedendogli di
prendere posizione in merito al rapporto di causalità tra la problematica presentata
dall’interessato al piede destro e l’infortunio che ha coinvolto il ginocchio
sinistro.
Con apprezzamento medico
del 10 settembre 2015, il dr. E. Frick, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore, ha rilevato che “dai rapporti degli
specialisti risulta peraltro che l’assicurato è portatore di una malformazione
congenita al piede. Ritengo quindi che i problemi al piede destro che hanno
portato al successivo intervento eseguito dal dott. __________, complicato
sembra ora da importanti dolori che probabilmente necessiteranno di un ulteriore
intervento siano in relazione causale soltanto possibile con l’infortunio del
29 settembre 2011, dove peraltro il piede destro non è stato assolutamente
coinvolto”, aggiungendo che “ritengo quindi che una problematica di eventuale
sovraccarico del piede destro a causa della problematica del ginocchio sinistro
sia da escludere” (doc. III/1).
Anche su questo punto non
occorre quindi dilungarsi oltre.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera
praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della
capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul
rapporto del 6 ottobre 2014 stilato dal dr. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, medico di __________
dell’CO 1, a margine della visita di chiusura del 3 ottobre 2014.
Il
dr. __________ ha descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:
"
(…)
Esigibilità del lavoro:
per quanto riguarda l’esigibilità ritengo che l’assicurato
possa molto spesso sollevare pesi fino a 10 kg. Di rado pesi fino a 25 kg ma
mai più di 25 kg. Molto spesso può sollevare pesi anche oltre i 5 kg oltre l’orizzonte. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione. Spesso lavori
medi. Di rado lavori pesanti ma non può più svolgere lavori molto pesanti. La
rotazione della mano può essere effettuata molto spesso.
L’assicurato può effettuare lavori sopra la testa
molto spesso ed effettuare la rotazione del busto molto spesso. Spesso può
mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti e talvolta anche la
posizione in piedi e inclinata in avanti. Di rado può assumere la posizione
inginocchiata ma non può più assumere la posizione con ginocchia in flessione.
L’assicurato può spesso mantenere la posizione seduta.
Qui riguarda soprattutto l’attività di autista dove ritengo che l’assicurato
possa guidare senza interruzione per circa un’ora, successivamente deve
fermarsi per sgranchirsi le gambe.
Talvolta può mantenere la posizione in piedi.
Può molto spesso camminare oltre i 50 m. Talvolta
anche tragitti lunghi. Talvolta può spostarsi su terreni sconnessi e salire le
scale, di rado può salire e scendere scale a pioli.”
(Doc. 263 fasc. 3 pag. 7-8)
L’amministrazione
ha quindi considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro in un’attività
leggera, rispettosa dei limiti funzionali elencati dal medico di circondario
(doc. 301 fasc. 3).
Il
patrocinatore dell’assicurato, in sede di opposizione cautelativa e nella
successiva motivazione del 30 giugno 2015, non ha contestato, dal profilo medico,
la valutazione dell’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività
leggere adatte fornita dal medico di circondario.
Solo
in sede ricorsuale egli ha rilevato che l’assicurato non può più svolgere la
precedente attività di autista – visto che la possibilità di svolgere delle
pause non é sempre data e alla luce della necessità, per un autista, di doversi
inginocchiare e salire su scale a pioli per controllare il carico (cfr. doc. I,
pag. 28) - fatto questo non messo in discussione dall’assicuratore LAINF, il
quale ha, infatti, proceduto al calcolo della rendita di invalidità facendo
riferimento alle attività adatte che, tenuto conto dei soli postumi
infortunistici, sono ancora esigibili, dal profilo medico, da parte
dell’interessato.
Non
vi è quindi ragione di dilungarsi oltre sull’argomento.
2.5
Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015 (su
questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 65’442.00 (cfr.
doc. 297 fasc. 3).
Questo
dato - non contestato dal ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni
fornite dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 296 fasc. 3 e doc. 221 fasc. 2)
- può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.6
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.7
Dalla decisione su opposizione
impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 52’197.60 annui
il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. B).
È pertanto risultato
che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare
tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’assistente amministrativo
(impiegato) presso la ditta __________ di __________, l’operaio alla fabbricazione
trapani presso la __________ di __________, il raffilatore presso la __________
di __________, il preparatore di cioccolata presso la __________ di __________
e, infine, il fattorino di distribuzione presso le __________ di __________, i
dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari
a fr. 53'128 (doc. 298 fasc. 3).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella di cui al doc. 298 fasc. 3 si evince che sono 39 i posti
di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a fr. 38’869 e a fr. 78'000 annui, e infine che
quello medio è di fr. 53'128 annui.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 52’197.60
annui) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 53’128.--), ciò a
tutto vantaggio dell’assicurato.
In
conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla
salute - il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle
DPL.
Esso
ammonta a fr. 52’197.60.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Per
inciso, a proposito delle contestazioni del patrocinatore del ricorrente, a
mente del quale andrebbe preso in considerazione, quale reddito da invalido,
l’importo minimo di fr. 48'794 di cui alle DPL - che “in considerazione della
formazione e dell’età, appare più appropriato” (doc. I) - questo Tribunale
rileva, innanzitutto, che la cifra riportata dall’avv. RA 1 non corrisponde
agli importi minimi figuranti nelle DPL prodotte dall’assicuratore LAINF (cfr.
doc. 298 fasc. 3).
In
ogni caso, il TCA evidenzia che, ai sensi della giurisprudenza sopra esposta
(cfr. consid. 2.6.), l’amministrazione ha agito correttamente facendo capo al
valore mediano di cui alle 5 DPL selezionate, senza effettuare alcuna
decurtazione per tenere conto delle specificità della situazione concreta
dell’interessato, possibilità quest’ultima esclusa nei casi di fissazione del
reddito da invalido secondo le DPL.
Infine,
questo Tribunale osserva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore
LAINF sulla base alle DPL è ben inferiore rispetto a quello calcolato
dall’Ufficio AI facendo capo ai dati statistici di cui alla tabella TA1 con
riferimento ad attività semplici e ripetitive e dopo avere operato le riduzioni
opportune per tenere conto delle specificità del caso concreto.
Infatti,
dal progetto di decisione del 23 febbraio 2015 - con il quale l’UAI ha soppresso
la rendita di invalidità, alla luce di un grado AI dell’8% - emerge che il
reddito da invalido che avrebbe potuto percepire l’assicurato, nonostante il
danno alla salute, nello svolgimento di attività leggere adeguate, semplici e
ripetitive, esigibili al 100% e tenuto conto di una riduzione del 5% per
attività leggere, ammonta a fr. 59'732 annui (cfr. doc. 293 fasc. 3).
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'197.60
annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il
danno alla salute, e cioè fr. 65'442 annui (cfr. consid. 2.5.) -
è del 20.24% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti