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Decisione

35.2015.84

Tecnico di radiologia riporta lacerazione tendinea nel posizionare paz. su lettino d'esame. Ammesso potenziale di pericolo accresciuto (e dunque fattore esterno) per il fatto che la paz si era divinco

3 dicembre 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Con scritto del 24 settembre

2015, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica a sostegno

della propria pretesa (cfr. doc. V + allegati).

L’assicuratore resistente

si è espresso al riguardo il 22 ottobre 2015 (cfr. doc. VIII), a cui il

ricorrente ha replicato con lettera del 30 ottobre 2015 (cfr. doc. X).

1.7. In data 23 novembre 2015, ha

avuto luogo il dibattimento con anche l’audizione testimoniale di __________

davanti al presidente del TCA (doc. XIV).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione a sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare le

proprie prestazioni relativamente alla lesione del tendine del bicipite

sinistro dell’assicurato, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni

assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non

professionale e di malattie professionali.

Il cpv. 2 di questa

disposizione prevede che il Consiglio federale può includere nell’assicurazione

le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio.

2.3

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono dunque corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF,

nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se

non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le

seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate

all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei

legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il

fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,

p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta

un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E.

Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo

concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente

constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile a infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti

di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente

suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, sentenza del TFA U

76/03 del 15 aprile 2004; sentenza del TFA U 94/03 del 31 ottobre 2003).

In questo contesto, il TCA

segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che

entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2017 (il termine di referendum

scadrà il 14 gennaio 2016).

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato

al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19

settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa

giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a

volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come

già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla

LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.

Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte

dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di

erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è

riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2

D-LAINF).”

(FF 2014 6846-6847 - il

corsivo è del redattore).

Necessario è inoltre che

si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. Bühler, Die

unfallähnliche Körperschädigung, p. 88; Ibidem,

Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in: Bollettino dei

medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341)

2.4

Nella presente

fattispecie, contrariamente a quanto indicato nella decisione su opposizione

impugnata (cfr. doc. Z 19, p. 5: “…, il Dr. med. __________ dell’Ospedale __________

diagnosticava “alla sonografia lesione parziale del tendine del bicipite”

(zm-2). Ne segue quindi che l’assicurato ha subito una lesione elencata

nell’art. 9 cpv. 2 OAINF.” – il corsivo è del redattore), nella risposta di

causa, l’amministrazione ha negato che il danno riportato da RI 1

rientri fra le diagnosi esaustivamente elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr.

doc. III, p. 4: “Ne segue che è stata diagnosticata una semplice lesione

parziale del tendine del bicipite, senza segni a favore di una sua lacerazione

o rottura, ragione per la quale già per questo motivo, (…), l’esistenza di una

lesione parificabile ad un infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF

deve essere negata.”; in questo senso, si veda pure il doc. VIII, p. 2: “Ne

segue che nel caso concreto una lacerazione vera e propria o una rottura

parziale, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee non è stato

provato in modo inequivocabile.”).

Al riguardo, l’insorgente

ha prodotto documentazione fotografica relativa alla situazione intra-operatoria

e ha sottolineato che nel rapporto operatorio del 14 aprile 2015 è stato

indicato che il tendine del bicipite si presentava “molto ingrossato e staccato

dall’osso”, come pure che la lesione in questione aveva necessitato di un

ancoraggio e di una sutura (cfr. doc. X + allegato).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA ricorda che, contrariamente a quanto per

esempio disposto in relazione ai legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per

la cui regolamentazione il legislatore ha consapevolmente utilizzato il

concetto più ampio di "lesioni", comprendente cioè i fenomeni di

lacerazione, di stiramento come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 U 112 p.

373), non tutte le lesioni tendinee possono essere parificate a infortunio,

bensì, giusta la lett. f del predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture

totali (DTF 114 V 302 consid. 3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni

o rotture parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).

Nel caso di

specie, se è vero che, in occasione dell’esame di RMN 8 aprile 2015 del gomito

sinistro, era stato espresso il semplice sospetto che fosse presente una

lesione tendinea del bicipite brachiale con distacco all’inserzione della

tuberosità radiale (cfr. doc. ZM 3), é altrettanto vero che,

intraoperativamente (il 14 aprile 2015), il dott. __________ ha refertato una rottura

tendinea totale (cfr. doc. B 1, in cui figura esplicitamente la diagnosi di

"rottura bicipite distale sx" e in cui si legge che il tendine del

bicipite risultava staccato dall’osso, circostanza che del resto si

evince inequivocabilmente dalla fotografia prodotta sub doc. C).

Questa

Corte reputa dunque dimostrato

che RI 1 abbia riportato una lacerazione tendinea ai

sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

2.5

Nella presente

fattispecie, il datore di lavoro, compilando il 9 aprile 2015 la “notifica d’infortunio

- bagatella LAINF”, ha così descritto l’evento occorso al proprio dipendente:

" Sollevando

un paziente sente un dolore acuto al gomito sx”

(cfr.

doc. Z 1).

L’11 aprile 2015 il

ricorrente ha personalmente compilato il “formulario risposta” sottopostogli

dall’assicuratore convenuto, dichiarando segnatamente quanto segue:

“(…)

Martedì 7 aprile 2015, ore 14:15, __________, reparto di

Radiologia, __________.

In aiuto ad una collega TRM, incaricata di eseguire alcune

radiografie convenzionali ad una anziana paziente non collaborante, si è deciso

di sollevare la signora dalla carrozzina e posizionarla sul lettino d’esame, io

sorreggendola dalle ascelle e la collega dalle gambe.

Durante la manovra ho accusato un forte dolore al gomito sinistro,

con una sensazione di strappo seguita da un forte bruciore. Lo sforzo è

continuato fino all’adagiamento della patiente sul lettino.

Un’ecografia eseguita poco dopo ha dignosticato uno strappo

sub-totale del tendine del bicipite con lacerazione del muscolo.

La diagnosi è stata confermata dalla Risonanza Magnetica eseguita

la mattina seguente.” (cfr. doc. Z 7).

In sede di opposizione,

dopo aver premesso di aver capito “… solo ora quanto siano importanti alcune

precisazioni che, in buona fede, ho omesso di segnalare”, l’assicurato ha sostenuto

di essere stato “… costretto a produrre uno sforzo improvviso ed imprevedibile,

per salvaguardare l’incolumità della paziente”, addebitabile “… in primis ad

una reazione della paziente stessa (non collaborante), sentitasi insicura

durante la manovra, …”, non potendo peraltro escludere un conseguente cedimento

della collega unitamente alla quale stava spostandola oppure un involontario

azionamento del pedale di sblocco del tavolo d’esame (cfr. doc. Z 15).

Infine, con la propria

impugnativa, il ricorrente ha ancora precisato che, in quell’occasione, “la

paziente era perfettamente sveglia e, durante la manovra di spostamento,

sentendosi insicura, si è irrigidita, provocando la mia instabilità con tutte

le conseguenze di cui sopra.”. Egli ha peraltro sostenuto che tali circostanze

avrebbero potuto essere confermate mediante la testimonianza della collega

presente con lui in sala raggi (cfr. doc. I).

In data 23 novembre 2015,

il presidente del TCA ha quindi proceduto all’interrogatorio di __________,

tecnico di radiologia presso l’Ospedale __________.

A proposito dell’evento

del 7 aprile 2015, la teste si è espressa nei seguenti termini:

" (…).

Ricordo che è successo qualcosa di particolare al signor RI 1

durante questa operazione. Nel mese di aprile 2015, nel primo pomeriggio. Si

trattava di una paziente che aveva subito un intervento, che era stata vista da

un medico del pronto soccorso e che doveva effettuare un controllo

relativamente alla protesi dell’anca. Era una persona anziana (80/85 anni),

pesava circa 45/50 kg. La paziente era arrivata in carrozzina accompagnata dal

figlio.

La paziente era già conosciuta dai tecnici di radiologia perché

aveva già fatto dei controlli per la protesi. Il figlio l’ha accompagnata nella

“sala raggi” e io ho chiamato il collega per farmi aiutare a spostare la

signora dalla carrozzina sul lettino.

Io ho preso la parte delle gambe, il collega (più massiccio) ha

preso la parte della schiena. Il figlio teneva ferma la carrozzina (era frenata

e lui la teneva per i manici). Il signor RI 1 consegna una fotografia che

raffigura la situazione. (…).

Il figlio della paziente si trovava sul lato destro della

carrozzina in modo da eventualmente poterla spostare.

Ci siamo coordinati con il signor RI 1 contando fino a 3 per agire

in modo coordinato e sollevare la signora. Proprio mentre la signora era

sollevata, lei si è divincolata (probabilmente era agitata) e in quel momento

ho visto la faccia del signor RI 1 ed ho capito subito che si era fatto male.

Anche il figlio della paziente si è spaventato ed ha toccato la carrozzina per

aiutarla. Probabilmente si è spostata pure la carrozzina.

Tutto è avvenuto in una frazione di secondo.

(…).

Il controllo di pazienti che arrivano in carrozzina e non sul

letto sono molto frequenti, a volte ci capita anche di averne 10 al giorno. È

molto raro che succeda un caso come quello rilevato in aprile, la signora

doveva avere altri problemi di salute (forse Alzheimer o Parkinson).

Non penso di aver allentato la presa a seguito dei movimenti

compiuti dalla signora, infatti lei è arrivata sul lettino di esame, cosa che

non sarebbe accaduta se io avessi mollato la signora. In caso contrario le

gambe sarebbero rimaste fuori dal lettino.

(…).

Rispondendo al presidente del TCA riguardo alle modalità con le

quali si è conclusa l’operazione, la teste risponde: “siamo comunque riusciti a

spostarla sul lettino e poi il signor RI 1 è scappato fuori per il dolore. Il

figlio della signora era presente e mi ha chiesto se poteva fare qualcosa. Io

gli risposi di occuparsi un attimo della madre mentre controllavo cosa era

successo al collega”.

(…).

Il presidente del TCA chiede alla teste se ritiene che il lettino

si sia spostato. La teste risponde di non avere visto e che era concentrata

sulla paziente.

Visto che lo spostamento del lettino sarebbe comunque stato di entità

ridotta, anche se il signor RI 1 si fosse appoggiato, per me non cambiava

nulla.” (doc. XIV, p. 2 s.)

Nel corso del dibattimento

che ha fatto seguito all’audizione testimoniale, il ricorrente ha puntualizzato

che la paziente in questione “… era ferma fino a che era sulla carrozzina ma

poi si è divincolata per la paura mentre veniva sollevata e a quel punto il

peso ridotto ha avuto un’importanza relativa. Precisa inoltre di aver dovuto

piegarsi per praticamente “buttare” l’assicurata sul lettino. Rispondendo al

presidente del TCA, il signor RI 1 conferma che con i termini “reazione della

paziente stessa (non collaborante) sentitasi insicura durante la manovra”

contenuti nell’opposizione, intendeva dire quanto affermato questa mattina

dalla teste. Il signor RI 1 e l’avv. __________ concordano sul fatto che la

teste non ha avuto un cedimento.” (doc. XVI, p. 4).

2.6

Chiamato a definire la

dinamica del sinistro occorso il 7 aprile 2015, il TCA rileva che, secondo la

giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,

p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data

qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio,

ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre

osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un

determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione

dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a

priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate

ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale

principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.

3.3

; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla

impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi

sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice

la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso concreto, questa

Corte osserva che, nel formulario compilato personalmente l’11 aprile 2015, RI

1.

ha segnatamente dichiarato di aver accusato un forte dolore al gomito

sinistro con sensazione di strappo all’atto di sollevare un’anziana paziente

non collaborante dalla carrozzina, unitamente a una collega, e che lo sforzo

era continuato fino al momento in cui la signora era stata adagiata sul lettino

d’esame (cfr. doc. Z 7).

In sede di opposizione, egli

ha riferito che la situazione aveva richiesto da parte sua “uno sforzo

improvviso ed imprevedibile”, riconducibile in primo luogo a una reazione della

paziente sentitasi insicura durante la manovra (cfr. doc. Z 15).

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene che l’elemento fornito dall’insorgente con l’opposizione - ossia il

fatto che durante la nota manovra la paziente aveva avuto una reazione indotta

dalla paura -, non contraddica la prima versione ma che piuttosto la completi.

Del resto, quanto egli ha

sostenuto nell’opposizione ha trovato sostanziale conferma nella testimonianza

della collega __________, sentita dal presidente del TCA sotto la comminatoria

di cui all’art. 307 CPS (cfr. doc. XIV, p. 2 s.: “Proprio mentre la signora era

sollevata, lei si è divincolata (probabilmente era agitata) e in quel

momento ho visto la faccia del signor RI 1 ed ho capito subito che si era fatto

male.”; si consideri pure quanto dichiarato in quella stessa sede

dall’assicurato, doc. XIV, p. 4: “… il signor RI 1 conferma che con i termini

“reazione della paziente stessa (non collaborante) sentitasi insicura durante

la manovra” contenuti nell’opposizione, intendeva dire quanto affermato

questa mattina dalla teste.” – il corsivo è del redattore).

2.7

Nella presente

fattispecie, il TCA deve ora valutare se, alla luce delle circostanze che sono

state appurate in precedenza, è intervenuto o meno un fattore esterno ai

sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466.

Secondo questa Corte, se

verificatosi in condizioni di normalità, il fatto per un operatore

sanitario, dotato di una buona prestanza fisica, di sollevare e trasportare una

paziente, per giunta con l’aiuto di una collega, costituisce un atto ordinario

non presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto, ciò che

esclude l’intervento di un evento parificabile ad infortunio (in questo senso,

si veda la sentenza 35.2007.99 del 23 gennaio 2008, cresciuta incontestata in

giudicato, in cui il TCA ha stabilito che ben difficilmente si poteva ammettere

la presenza di una situazione di potenziale pericolo accresciuto, trattandosi di

una dipendente di casa anziani che, nel posizionare per il pranzo un’ospite

allettata, aveva lamentato un danno alla spalla destra senza che

fosse accaduto nulla di particolare, oppure la STFA U 205/06 del 6

ottobre 2006, in cui l’Alta Corte ha negato l’esistenza del fattore esterno nel

caso di un aiuto cuoco che, semplicemente nel sollevare una pesante padella,

aveva riportato una rottura tendinea a livello della spalla sinistra).

Tuttavia, nel caso di

specie, non può essere ignorato che durante l’operazione medesima, è accaduto

qualcosa – concretamente il fatto che la paziente si sia divincolata per la

paura mentre veniva sollevata - che ha esposto l’arto superiore sinistro di RI

1.

a una sollecitazione che è andata oltre la misura di ciò che è abituale per

un operatore sanitario (per dei casi simili, a proposito del

sollevamento di un rotolo pesante dai 22 sino ai 30 kg, si veda la STF

8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, di un meccanico, la SVR 2007 UV Nr. 32

consid. 3.3, di un muratore, la STCA 35.2006.53 del 22 novembre 2006 e di una persona che stava sollevando un tavolo, la STFA U 123/04 del

5.

luglio 2004).

Di conseguenza, contrariamente

a quanto pretende la CO 1, occorre riconoscere l’esistenza di un fattore

esterno. Posto che anche i presupposti dell’involontarietà, della repentinità e

dell’influsso dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro adempiuti, il

ricorrente ha di principio un diritto alle prestazioni, fondato su una lesione

parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

2.8

Anche in caso di lesione

parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter dimostrare, con il

grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un legame causale tra

la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al

corpo umano da un fattore esterno (cfr. STF 8C_551/2007 dell’8 agosto 2008

consid. 4.1.2: “Cela ne conduit pas à faire purement et

simplement abstraction de la notion de causalité, contrairement à ce que

soutient le recourant.” e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93).

Tuttavia,

la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione

ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha

semplicemente reso manifesto (doloroso – cfr. SVR 2010 UV Nr. 31consid. 5.1 e

DTF 123 V 43 consid. 2b).

Nella presente

fattispecie, tenuto conto, in particolare, che dagli atti di causa non risulta

che, prima dell’evento dell’aprile 2015, l'assicurato presentasse disturbi a

livello dell’arto superiore sinistro, che i disturbi in quella sede sono

apparsi in stretta coincidenza con il sinistro in questione (cfr. doc. Z 7.1:

“Durante la manovra ho accusato un forte dolore al gomito sinistro, con una

sensazione di strappo seguita da un forte bruciore.” e doc. XIV, p. 3: “… siamo

comunque riusciti a spostarla sul lettino e poi il signor RI 1 è scappato fuori

per il dolore …”) e che la RMN eseguita il giorno successivo ha evidenziato una

lesione tendinea del bicipite brachiale con distacco all’inserzione della

tuberosità tibiale, la cui esistenza è stata confermata intraoperativamente, lo

scrivente TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121

V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'evento parificabile a

infortunio del 7 aprile 2015 abbia causato

la diagnosticata rottura tendinea, perlomeno quale fattore scatenante, ciò che

del resto l’assicuratore resistente neppure contesta.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha

negato la propria responsabilità relativamente al danno tendineo riportato

dall’assicurato, deve essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ La

CO 1 è condannata ad assumere il danno alla salute causato dall’evento occorso

il 7 aprile 2015 e a corrispondere le relative prestazioni di legge.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti