35.2015.84
Tecnico di radiologia riporta lacerazione tendinea nel posizionare paz. su lettino d'esame. Ammesso potenziale di pericolo accresciuto (e dunque fattore esterno) per il fatto che la paz si era divinco
3 dicembre 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.84
MM/DC/gm
Lugano
3 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 luglio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 aprile 2015, l’Ospedale
__________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 7 aprile
2015, sollevando una paziente da una carrozzina e posizionandola su un lettino
d’esame, aveva avvertito un dolore acuto al gomito sinistro e riportato una lesione
al tendine del bicipite.
1.2. Esperiti i necessari
accertamenti medico-amministrativi, l’istituto assicuratore, con decisione
formale del 23 aprile 2015, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente
al danno tendineo, sostenendo, da un lato, che non era da porre in relazione a
un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che esso non costituiva neppure
una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z14).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente il 26 aprile 2015 (cfr. doc. A2),
l’istituto assicuratore, in data 10 luglio 2015 (cfr. doc. A), ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z14).
1.4. Con tempestivo ricorso del 23
agosto 2015, il ricorrente ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga
condannato a riconoscere il proprio obbligo alle prestazioni in relazione all’evento
del 7 aprile 2015 (cfr. doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, egli ha innanzitutto fatto valere che il danno subito,
ovvero una lacerazione del tendine del bicipite, non è stato messo in
discussione dall’assicuratore. Evidenzia inoltre che l’evento infortunistico
deve essere considerato alla luce del fatto che, per recuperare l’utilizzo
dell’arto, egli ha dovuto sottoporsi a un intervento chirugico. Sottolinea
altresì che il rifiuto dell’assicuratore si basa su quanto dichiarato nello
scritto dell’11 aprile 2015 (cfr. doc. Z-7) e successivamente nell’opposizione
datata 26 aprile 2015 (cfr. doc. A2). A suo dire, tali dichiarazioni erano
state fatte dando per scontata l’esistenza di un fattore esterno, non sottolineando
conseguentemente che si era trattato di uno sforzo improvviso e imprevedibile,
provocato da un movimento scoordinato e incongruo. Asserisce inoltre che
nell’opposizione del 26 aprile 2015, egli avrebbe tentato di spiegare i motivi
dell’accaduto formulando delle ipotesi plausibili e confermate da un teste.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’assicuratore, il ricorrente evidenzia che
la propria corporatura massiccia (180 cm di altezza, ca. 100 kg di peso
corporeo) non può essere ritenuta adatta a sopportare lo sforzo cui ha dovuto
far fronte in occasione dell’evento infortunistico, bensì è soltanto grazie a
essa che il peggio ha potuto essere evitato, impedendo cioè la caduta
dell’anziana signora. L’insorgente precisa altresì che l’assenza di un fattore
esterno, così come ritenuto dall’assicuratore alla luce del fatto che non è
avvenuto un impatto con altre persone o oggetti, è censurabile nella misura in
cui la paziente è da considerarsi una persona e il tavolo d’esame un oggetto a
tutti gli effetti. Infine, il ricorrente precisa che la paziente era
perfettamente sveglia e, durante la manovra di spostamento, sentendosi
insicura, si è irrigidita, provocando l’instabilità dell’insorgente stesso.
1.5. L’istituto convenuto, con risposta
del 10 settembre 2015, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Fatti
1.6. Con scritto del 24 settembre
2015, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica a sostegno
della propria pretesa (cfr. doc. V + allegati).
L’assicuratore resistente
si è espresso al riguardo il 22 ottobre 2015 (cfr. doc. VIII), a cui il
ricorrente ha replicato con lettera del 30 ottobre 2015 (cfr. doc. X).
1.7. In data 23 novembre 2015, ha
avuto luogo il dibattimento con anche l’audizione testimoniale di __________
davanti al presidente del TCA (doc. XIV).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione a sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare le
proprie prestazioni relativamente alla lesione del tendine del bicipite
sinistro dell’assicurato, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni
assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non
professionale e di malattie professionali.
Il cpv. 2 di questa
disposizione prevede che il Consiglio federale può includere nell’assicurazione
le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio.
2.3
Gli assicuratori contro gli
infortuni devono dunque corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF,
nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se
non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le
seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di
articolazioni;
c. lacerazioni del
menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei
tendini;
g. lesioni dei
legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il
fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E.
Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile a infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti
di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente
suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, sentenza del TFA U
76/03 del 15 aprile 2004; sentenza del TFA U 94/03 del 31 ottobre 2003).
In questo contesto, il TCA
segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che
entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2017 (il termine di referendum
scadrà il 14 gennaio 2016).
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato
al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19
settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come
già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla
LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.
Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte
dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di
erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è
riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2
D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il
corsivo è del redattore).
Necessario è inoltre che
si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. Bühler, Die
unfallähnliche Körperschädigung, p. 88; Ibidem,
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in: Bollettino dei
medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341)
2.4
Nella presente
fattispecie, contrariamente a quanto indicato nella decisione su opposizione
impugnata (cfr. doc. Z 19, p. 5: “…, il Dr. med. __________ dell’Ospedale __________
diagnosticava “alla sonografia lesione parziale del tendine del bicipite”
(zm-2). Ne segue quindi che l’assicurato ha subito una lesione elencata
nell’art. 9 cpv. 2 OAINF.” – il corsivo è del redattore), nella risposta di
causa, l’amministrazione ha negato che il danno riportato da RI 1
rientri fra le diagnosi esaustivamente elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr.
doc. III, p. 4: “Ne segue che è stata diagnosticata una semplice lesione
parziale del tendine del bicipite, senza segni a favore di una sua lacerazione
o rottura, ragione per la quale già per questo motivo, (…), l’esistenza di una
lesione parificabile ad un infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF
deve essere negata.”; in questo senso, si veda pure il doc. VIII, p. 2: “Ne
segue che nel caso concreto una lacerazione vera e propria o una rottura
parziale, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee non è stato
provato in modo inequivocabile.”).
Al riguardo, l’insorgente
ha prodotto documentazione fotografica relativa alla situazione intra-operatoria
e ha sottolineato che nel rapporto operatorio del 14 aprile 2015 è stato
indicato che il tendine del bicipite si presentava “molto ingrossato e staccato
dall’osso”, come pure che la lesione in questione aveva necessitato di un
ancoraggio e di una sutura (cfr. doc. X + allegato).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda che, contrariamente a quanto per
esempio disposto in relazione ai legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per
la cui regolamentazione il legislatore ha consapevolmente utilizzato il
concetto più ampio di "lesioni", comprendente cioè i fenomeni di
lacerazione, di stiramento come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 U 112 p.
373), non tutte le lesioni tendinee possono essere parificate a infortunio,
bensì, giusta la lett. f del predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture
totali (DTF 114 V 302 consid. 3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni
o rotture parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).
Nel caso di
specie, se è vero che, in occasione dell’esame di RMN 8 aprile 2015 del gomito
sinistro, era stato espresso il semplice sospetto che fosse presente una
lesione tendinea del bicipite brachiale con distacco all’inserzione della
tuberosità radiale (cfr. doc. ZM 3), é altrettanto vero che,
intraoperativamente (il 14 aprile 2015), il dott. __________ ha refertato una rottura
tendinea totale (cfr. doc. B 1, in cui figura esplicitamente la diagnosi di
"rottura bicipite distale sx" e in cui si legge che il tendine del
bicipite risultava staccato dall’osso, circostanza che del resto si
evince inequivocabilmente dalla fotografia prodotta sub doc. C).
Questa
Corte reputa dunque dimostrato
che RI 1 abbia riportato una lacerazione tendinea ai
sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
2.5
Nella presente
fattispecie, il datore di lavoro, compilando il 9 aprile 2015 la “notifica d’infortunio
- bagatella LAINF”, ha così descritto l’evento occorso al proprio dipendente:
" Sollevando
un paziente sente un dolore acuto al gomito sx”
(cfr.
doc. Z 1).
L’11 aprile 2015 il
ricorrente ha personalmente compilato il “formulario risposta” sottopostogli
dall’assicuratore convenuto, dichiarando segnatamente quanto segue:
“(…)
Martedì 7 aprile 2015, ore 14:15, __________, reparto di
Radiologia, __________.
In aiuto ad una collega TRM, incaricata di eseguire alcune
radiografie convenzionali ad una anziana paziente non collaborante, si è deciso
di sollevare la signora dalla carrozzina e posizionarla sul lettino d’esame, io
sorreggendola dalle ascelle e la collega dalle gambe.
Durante la manovra ho accusato un forte dolore al gomito sinistro,
con una sensazione di strappo seguita da un forte bruciore. Lo sforzo è
continuato fino all’adagiamento della patiente sul lettino.
Un’ecografia eseguita poco dopo ha dignosticato uno strappo
sub-totale del tendine del bicipite con lacerazione del muscolo.
La diagnosi è stata confermata dalla Risonanza Magnetica eseguita
la mattina seguente.” (cfr. doc. Z 7).
In sede di opposizione,
dopo aver premesso di aver capito “… solo ora quanto siano importanti alcune
precisazioni che, in buona fede, ho omesso di segnalare”, l’assicurato ha sostenuto
di essere stato “… costretto a produrre uno sforzo improvviso ed imprevedibile,
per salvaguardare l’incolumità della paziente”, addebitabile “… in primis ad
una reazione della paziente stessa (non collaborante), sentitasi insicura
durante la manovra, …”, non potendo peraltro escludere un conseguente cedimento
della collega unitamente alla quale stava spostandola oppure un involontario
azionamento del pedale di sblocco del tavolo d’esame (cfr. doc. Z 15).
Infine, con la propria
impugnativa, il ricorrente ha ancora precisato che, in quell’occasione, “la
paziente era perfettamente sveglia e, durante la manovra di spostamento,
sentendosi insicura, si è irrigidita, provocando la mia instabilità con tutte
le conseguenze di cui sopra.”. Egli ha peraltro sostenuto che tali circostanze
avrebbero potuto essere confermate mediante la testimonianza della collega
presente con lui in sala raggi (cfr. doc. I).
In data 23 novembre 2015,
il presidente del TCA ha quindi proceduto all’interrogatorio di __________,
tecnico di radiologia presso l’Ospedale __________.
A proposito dell’evento
del 7 aprile 2015, la teste si è espressa nei seguenti termini:
" (…).
Ricordo che è successo qualcosa di particolare al signor RI 1
durante questa operazione. Nel mese di aprile 2015, nel primo pomeriggio. Si
trattava di una paziente che aveva subito un intervento, che era stata vista da
un medico del pronto soccorso e che doveva effettuare un controllo
relativamente alla protesi dell’anca. Era una persona anziana (80/85 anni),
pesava circa 45/50 kg. La paziente era arrivata in carrozzina accompagnata dal
figlio.
La paziente era già conosciuta dai tecnici di radiologia perché
aveva già fatto dei controlli per la protesi. Il figlio l’ha accompagnata nella
“sala raggi” e io ho chiamato il collega per farmi aiutare a spostare la
signora dalla carrozzina sul lettino.
Io ho preso la parte delle gambe, il collega (più massiccio) ha
preso la parte della schiena. Il figlio teneva ferma la carrozzina (era frenata
e lui la teneva per i manici). Il signor RI 1 consegna una fotografia che
raffigura la situazione. (…).
Il figlio della paziente si trovava sul lato destro della
carrozzina in modo da eventualmente poterla spostare.
Ci siamo coordinati con il signor RI 1 contando fino a 3 per agire
in modo coordinato e sollevare la signora. Proprio mentre la signora era
sollevata, lei si è divincolata (probabilmente era agitata) e in quel momento
ho visto la faccia del signor RI 1 ed ho capito subito che si era fatto male.
Anche il figlio della paziente si è spaventato ed ha toccato la carrozzina per
aiutarla. Probabilmente si è spostata pure la carrozzina.
Tutto è avvenuto in una frazione di secondo.
(…).
Il controllo di pazienti che arrivano in carrozzina e non sul
letto sono molto frequenti, a volte ci capita anche di averne 10 al giorno. È
molto raro che succeda un caso come quello rilevato in aprile, la signora
doveva avere altri problemi di salute (forse Alzheimer o Parkinson).
Non penso di aver allentato la presa a seguito dei movimenti
compiuti dalla signora, infatti lei è arrivata sul lettino di esame, cosa che
non sarebbe accaduta se io avessi mollato la signora. In caso contrario le
gambe sarebbero rimaste fuori dal lettino.
(…).
Rispondendo al presidente del TCA riguardo alle modalità con le
quali si è conclusa l’operazione, la teste risponde: “siamo comunque riusciti a
spostarla sul lettino e poi il signor RI 1 è scappato fuori per il dolore. Il
figlio della signora era presente e mi ha chiesto se poteva fare qualcosa. Io
gli risposi di occuparsi un attimo della madre mentre controllavo cosa era
successo al collega”.
(…).
Il presidente del TCA chiede alla teste se ritiene che il lettino
si sia spostato. La teste risponde di non avere visto e che era concentrata
sulla paziente.
Visto che lo spostamento del lettino sarebbe comunque stato di entità
ridotta, anche se il signor RI 1 si fosse appoggiato, per me non cambiava
nulla.” (doc. XIV, p. 2 s.)
Nel corso del dibattimento
che ha fatto seguito all’audizione testimoniale, il ricorrente ha puntualizzato
che la paziente in questione “… era ferma fino a che era sulla carrozzina ma
poi si è divincolata per la paura mentre veniva sollevata e a quel punto il
peso ridotto ha avuto un’importanza relativa. Precisa inoltre di aver dovuto
piegarsi per praticamente “buttare” l’assicurata sul lettino. Rispondendo al
presidente del TCA, il signor RI 1 conferma che con i termini “reazione della
paziente stessa (non collaborante) sentitasi insicura durante la manovra”
contenuti nell’opposizione, intendeva dire quanto affermato questa mattina
dalla teste. Il signor RI 1 e l’avv. __________ concordano sul fatto che la
teste non ha avuto un cedimento.” (doc. XVI, p. 4).
2.6
Chiamato a definire la
dinamica del sinistro occorso il 7 aprile 2015, il TCA rileva che, secondo la
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della
prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data
qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio,
ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre
osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un
determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione
dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a
priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate
ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale
principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da
attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.
3.3
; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla
impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi
sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice
la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, questa
Corte osserva che, nel formulario compilato personalmente l’11 aprile 2015, RI
1.
ha segnatamente dichiarato di aver accusato un forte dolore al gomito
sinistro con sensazione di strappo all’atto di sollevare un’anziana paziente
non collaborante dalla carrozzina, unitamente a una collega, e che lo sforzo
era continuato fino al momento in cui la signora era stata adagiata sul lettino
d’esame (cfr. doc. Z 7).
In sede di opposizione, egli
ha riferito che la situazione aveva richiesto da parte sua “uno sforzo
improvviso ed imprevedibile”, riconducibile in primo luogo a una reazione della
paziente sentitasi insicura durante la manovra (cfr. doc. Z 15).
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene che l’elemento fornito dall’insorgente con l’opposizione - ossia il
fatto che durante la nota manovra la paziente aveva avuto una reazione indotta
dalla paura -, non contraddica la prima versione ma che piuttosto la completi.
Del resto, quanto egli ha
sostenuto nell’opposizione ha trovato sostanziale conferma nella testimonianza
della collega __________, sentita dal presidente del TCA sotto la comminatoria
di cui all’art. 307 CPS (cfr. doc. XIV, p. 2 s.: “Proprio mentre la signora era
sollevata, lei si è divincolata (probabilmente era agitata) e in quel
momento ho visto la faccia del signor RI 1 ed ho capito subito che si era fatto
male.”; si consideri pure quanto dichiarato in quella stessa sede
dall’assicurato, doc. XIV, p. 4: “… il signor RI 1 conferma che con i termini
“reazione della paziente stessa (non collaborante) sentitasi insicura durante
la manovra” contenuti nell’opposizione, intendeva dire quanto affermato
questa mattina dalla teste.” – il corsivo è del redattore).
2.7
Nella presente
fattispecie, il TCA deve ora valutare se, alla luce delle circostanze che sono
state appurate in precedenza, è intervenuto o meno un fattore esterno ai
sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466.
Secondo questa Corte, se
verificatosi in condizioni di normalità, il fatto per un operatore
sanitario, dotato di una buona prestanza fisica, di sollevare e trasportare una
paziente, per giunta con l’aiuto di una collega, costituisce un atto ordinario
non presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto, ciò che
esclude l’intervento di un evento parificabile ad infortunio (in questo senso,
si veda la sentenza 35.2007.99 del 23 gennaio 2008, cresciuta incontestata in
giudicato, in cui il TCA ha stabilito che ben difficilmente si poteva ammettere
la presenza di una situazione di potenziale pericolo accresciuto, trattandosi di
una dipendente di casa anziani che, nel posizionare per il pranzo un’ospite
allettata, aveva lamentato un danno alla spalla destra senza che
fosse accaduto nulla di particolare, oppure la STFA U 205/06 del 6
ottobre 2006, in cui l’Alta Corte ha negato l’esistenza del fattore esterno nel
caso di un aiuto cuoco che, semplicemente nel sollevare una pesante padella,
aveva riportato una rottura tendinea a livello della spalla sinistra).
Tuttavia, nel caso di
specie, non può essere ignorato che durante l’operazione medesima, è accaduto
qualcosa – concretamente il fatto che la paziente si sia divincolata per la
paura mentre veniva sollevata - che ha esposto l’arto superiore sinistro di RI
1.
a una sollecitazione che è andata oltre la misura di ciò che è abituale per
un operatore sanitario (per dei casi simili, a proposito del
sollevamento di un rotolo pesante dai 22 sino ai 30 kg, si veda la STF
8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, di un meccanico, la SVR 2007 UV Nr. 32
consid. 3.3, di un muratore, la STCA 35.2006.53 del 22 novembre 2006 e di una persona che stava sollevando un tavolo, la STFA U 123/04 del
5.
luglio 2004).
Di conseguenza, contrariamente
a quanto pretende la CO 1, occorre riconoscere l’esistenza di un fattore
esterno. Posto che anche i presupposti dell’involontarietà, della repentinità e
dell’influsso dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro adempiuti, il
ricorrente ha di principio un diritto alle prestazioni, fondato su una lesione
parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.8
Anche in caso di lesione
parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter dimostrare, con il
grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un legame causale tra
la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno (cfr. STF 8C_551/2007 dell’8 agosto 2008
consid. 4.1.2: “Cela ne conduit pas à faire purement et
simplement abstraction de la notion de causalité, contrairement à ce que
soutient le recourant.” e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93).
Tuttavia,
la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione
ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha
semplicemente reso manifesto (doloroso – cfr. SVR 2010 UV Nr. 31consid. 5.1 e
DTF 123 V 43 consid. 2b).
Nella presente
fattispecie, tenuto conto, in particolare, che dagli atti di causa non risulta
che, prima dell’evento dell’aprile 2015, l'assicurato presentasse disturbi a
livello dell’arto superiore sinistro, che i disturbi in quella sede sono
apparsi in stretta coincidenza con il sinistro in questione (cfr. doc. Z 7.1:
“Durante la manovra ho accusato un forte dolore al gomito sinistro, con una
sensazione di strappo seguita da un forte bruciore.” e doc. XIV, p. 3: “… siamo
comunque riusciti a spostarla sul lettino e poi il signor RI 1 è scappato fuori
per il dolore …”) e che la RMN eseguita il giorno successivo ha evidenziato una
lesione tendinea del bicipite brachiale con distacco all’inserzione della
tuberosità tibiale, la cui esistenza è stata confermata intraoperativamente, lo
scrivente TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121
V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'evento parificabile a
infortunio del 7 aprile 2015 abbia causato
la diagnosticata rottura tendinea, perlomeno quale fattore scatenante, ciò che
del resto l’assicuratore resistente neppure contesta.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha
negato la propria responsabilità relativamente al danno tendineo riportato
dall’assicurato, deve essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ La
CO 1 è condannata ad assumere il danno alla salute causato dall’evento occorso
il 7 aprile 2015 e a corrispondere le relative prestazioni di legge.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti