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Decisione

35.2015.85

Corretta decisione con la quale l'assicuratore ha stabilito una riduzione del 40% delle prestazioni in contanti ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.Nesso causale oggettivo tra guida in stato di inettit

3 febbraio 2016Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,

rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne

invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,

da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è

bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un

delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V

224, consid. 2c).

Se

ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex

specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato

per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova

applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento

punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è

contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2

LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p.

170).

Sono

ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta

l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.

Di

regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con

intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto

illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art.

10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto

intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento

della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va

aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato

d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra

intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117

IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

Il

comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le

prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37

cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V

113 consid. 1).

Una

particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr.

2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per

negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra

Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più

ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione

stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che

l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente

contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p.

281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305

consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro

canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la

trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole

importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20,

p. 324).

Pertanto,

l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui

all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data

una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto.

Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque

sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una

violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della

circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure

gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die

Leistungskürzung …, p. 172).

Per

un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre

2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una

riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità

amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato

fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes,

4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua

decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo

potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più

verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non

è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi

possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice

deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso

che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il

quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore

dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.5. Nella presente fattispecie, con il proprio gravame l’assicurato ha

fatto valere che il danno alla salute è insorto a causa unicamente del

comportamento assunto dal conducente dell’altra automobile coinvolta nel

sinistro, riconosciuto colpevole, con decreto d’accusa cresciuto in giudicato,

di lesioni colpose gravi.

L’insorgente contesta,

quindi, in sintesi, l’esistenza di un nesso di causalità fra la propria

condotta illecita e le lesioni da egli subite a seguito dell’incidente stradale

nel quale è rimasto coinvolto.

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA non può condividere la tesi sostenuta dal patrocinatore del ricorrente,

ossia che la sola colpa del terzo derivante dalla violazione di una o più norme

della circolazione stradale è sufficiente per interrompere ogni nesso causale

oggettivo tra la guida in stato di inettitudine commessa dall’interessato e

l’incidente.

Va, innanzitutto

evidenziato che la problematica del nesso di causalità fra

il comportamento colpevole ed il danno alla salute ha fatto oggetto di

un'approfondita analisi nella tesi di A. Rumo-Jungo "Die Leistungskürzung

oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG", Friborgo 1993, p. 191ss..

Questa autrice afferma che

l'infortunio non deve essere stato necessariamente

provocato dall'atto delittuoso stesso ma soltanto in occasione della commissione

del crimine o del delitto. In altri termini, l'evento che costituisce la causa

adeguata di un determinato risultato, non è unicamente l'azione penalmente

rilevante, ma un atto - non necessariamente colpevole - che si trova in

relazione con la perpetrazione del reato. L'esempio del furto del vaso è, al

proposito, particolarmente adatto a dimostrare che la zona di pericolo,

compresa dall'art. 37 cpv. 3 LAINF, non è circoscritta all'azione delittuosa,

ma va ben al di là: il furto non è considerato soltanto la causa adeguata delle

ferite da taglio che lo scassinatore si è procurato infrangendo il vaso

sottratto, ma pure delle lesioni riportate durante la fuga.

Secondo Rumo-Jungo è

necessario che vi sia un nesso di causalità materiale e temporale con il crimine

od il delitto, sottolineando che la sua presenza deve essere determinata, di

volta in volta, nel caso specifico.

A. Rumo-Jungo ha, infine,

precisato che, di regola, la colpa di un terzo non è tale da interrompere il

nesso materiale tra l’atto delittuoso e l’infortunio (op. cit., pag. 200 s.).

Riprendendo queste indicazioni

dottrinali, il Tribunale federale, in una sentenza 8C_737/2009 del 27 agosto

2010, ha evidenziato come la colpa esclusiva di un terzo, derivante dalla

violazione di una o più regole della circolazione stradale, non è sufficiente

per negare l’esistenza di un nesso oggettivo tra l’infrazione commessa guidando

in stato di ebrezza e l’infortunio, ritenuto che un conducente in stato di

ebrezza ha, in ogni caso, dei riflessi meno pronti a causa dell’alcool.

Pertanto, nel valutare

l’esistenza di un nesso materiale tra l’atto delittuoso e l’incidente, secondo

l’Alta Corte occorre partire dalla presunzione che quest’ultimo non sarebbe

successo o non avrebbe avuto le medesime conseguenze nel caso in cui il

conducente fosse stato sobrio. Tale presunzione può, tuttavia, essere superata

se si dimostra che lo stato di ebrezza non ha influito né sul verificarsi

dell’incidente, né sulle sue conseguenze.

Il Tribunale

federale si è, al riguardo, così espresso:

" (…)

3.3 En règle ordinaire, la faute d'un tiers n'est

pas propre à interrompre le lien matériel entre l'acte délictueux et l'accident

(Rumo-Jungo, op. cit., p. 200 s.). Par exemple, ce lien n'est pas rompu entre

le délit de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art.

285 CP) et le décès de l'assuré consécutif à l'usage de son arme par un agent

de la force publique, même s'il n'était pas justifié que l'agent en fît usage

au regard des circonstances (ATFA 1962 p. 273 [à propos des actes délictueux

qui étaient alors exclus de l'assurance au titre de dangers extraordinaires]).

En matière de conduite en état d'ébriété, ce lien subsiste en présence de la

faute de circulation d'un tiers si le comportement de l'assuré a tout de même

joué un rôle causal dans l'enchaînement des faits. Il en est ainsi, par

exemple, en cas de perte de maîtrise du véhicule conduit par un assuré sous

l'emprise de l'alcool et qui, une fois immobilisé sur la chaussée, est heurté

violemment par un autre véhicule dont le conducteur n'a pas pu freiner à temps;

il n'est pas déterminant que ce conducteur ait lui-même commis une faute grave

de circulation pour laquelle il a été condamné pour lésions corporelles par

négligence (arrêt U 186/01, résumé dans RJB 142/2006 p. 719 et dans REAS/HAVE

2002 p. 219). Dans ce même ordre d'idées, il a été jugé que le lien n'était pas

davantage rompu dans le cas d'un accident survenu dans les circonstances

suivantes: un assuré en état d'ébriété avancé, dont la voiture a des problèmes

de moteur, décide de s'arrêter au beau milieu de la voie d'accès d'une

autoroute; il sort ensuite de son véhicule pour se placer en bordure des voies

de roulement afin de faire signe aux autres usagers de la route (sans installer

au préalable un triangle de panne) et est percuté peu de temps après par une

voiture dont le conducteur a voulu éviter le véhicule stationné au milieu du

passage (arrêt U 394/2005). Dans ces deux dernières affaires, l'assuré avait

commis des fautes de circulation dont il pouvait être présumé que l'ivresse au

volant en était à l'origine.

3.4 La faute exclusive d'un tiers, découlant de la

violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore

pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par

l'assuré et l'accident. Un conducteur en état d'ébriété est entravé dans son

aptitude à conduire par l'effet de l'alcool, qui amoindrit sa capacité de

réaction. Pour juger du lien matériel entre l'acte délictueux et l'accident, il

y a lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu'il n'aurait pas

eu les mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur resté sobre. Cette

présomption peut toutefois être renversée s'il apparaît, avec un degré de

vraisemblance prépondérante, que l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni sur la

survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune

manoeuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un conducteur en pleine

possession de ses moyens. On peut entre autres exemples songer à un conducteur

pris de boisson arrêté à un feu rouge et dont le véhicule est percuté à

l'arrière par un autre véhicule. La recourante se méprend donc quand elle

soutient que la conduite en état d'ébriété qualifiée justifie en elle-même et

sans exception une réduction des prestations d'assurance en cas d'accident.”

Analoghe considerazioni sono poi state riprese dalla nostra

Massima Istanza anche nella STF 9C_445/2014 del 12 novembre 2014, di cui si

dirà meglio in seguito (cfr. consid. 2.6.).

Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale non può,

quindi, concludere - come preteso invece, a torto, dal patrocinatore del

ricorrente - che la colpa esclusiva dell’incidente, da addossare all’altro

conducente coinvolto nel sinistro - e oggetto del decreto d’accusa del 18 marzo

2014, con il quale __________ è stato condannato per lesioni colpose gravi

(cfr. doc. F) - sia di per sé sufficiente per interrompere il nesso causale tra

il danno alla salute e la guida in stato di ebrezza posta in essere dall’assicurato.

2.6. Ciò posto, occorre analizzare

se, nella fattispecie concreta, sussiste un nesso causale tra guida in stato di

ebrezza e infortunio, partendo dalla presunzione che l’incidente non sarebbe

successo o non avrebbe avuto le medesime conseguenze nel caso in cui

l’assicurato fosse stato sobrio, presunzione che può, tuttavia, essere rovesciata

se si dimostra che, secondo probabilità preponderante, lo stato di ebrezza non

ha influito né sul verificarsi dell’incidente, né sulle sue conseguenze.

L’amministrazione

ha considerato che lo stato di ebrezza dell’interessato ne abbia limitato i

riflessi e, di conseguenza, la capacità di potere prontamente reagire alla

manovra illecita dell’altro automobilista all’origine del sinistro.

Il

ricorrente, dal canto suo, reputa che il fatto di essersi posto alla guida in

stato di ebrezza nulla abbia a che vedere con l’incidente, causato unicamente e

interamente da __________, senza che egli abbia potuto evitare l’impatto.

Chiamato

a pronunciarsi il TCA, dopo attento esame della documentazione agli atti,

concorda con l’amministrazione e ritiene che l’assicurato non abbia dimostrato,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che la guida in stato

di ebrezza non abbia minimamente influito sul verificarsi dell’incidente o sulle

sue conseguenze.

Al

riguardo va, innanzitutto, rilevato come l’assicurato non solo si sia messo

alla guida in stato di ebrezza (con un’alcolemia minima di 1.17 grammi per

mille e massima di 1.76 grammi per mille, cfr. doc. 3a), ma in tale stato abbia

pure circolato, al momento determinante della collisione con il veicolo del

signor __________, ad una velocità ben superiore al consentito - su quel tratto

vigeva il limite di 60 km/h - compresa fra 78 km/h e 90 km/h, come valutato

dalla relazione peritale del 20 gennaio 2014 redatta su incarico del PP

competente dall’ing. __________ (cfr. doc. H pag. 52).

Entrambe

queste condotte sono state sanzionate tramite decreto d’accusa del 18 marzo

2014, cresciuto in giudicato, con il quale l’assicurato è stato ritenuto

colpevole di guida in stato di inettitudine e di infrazione alle norme della

circolazione (cfr. doc. G).

Il

TCA ricorda che il fatto di non adattare la propria velocità alla

tipologia della strada costituisce una trasgressione grave di una regola

elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das

Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des

Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").

Pertanto, il superamento del limite di velocità da parte

dell’assicurato non può essere considerato “al massimo un’infrazione lieve”

come preteso dal patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. I, punto 12, pag. 6),

ma è già, di per sé, sufficiente per configurare una negligenza grave giusta l'art.

37 cpv. 2 LAINF (cfr., ad esempio, STCA 35.2004.91 del 13 giugno 2005 citata in

precedenza al consid. 2.2., nella quale questa Corte ha ammesso

la negligenza grave, lasciando aperta la questione di sapere se la riduzione

delle prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto che,

considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza

di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP).

Viaggiando ad una velocità non rispettosa dei limiti vigenti e,

per di più, in stato di ebrezza, l’assicurato ha poi deciso di procedere ad un doppio

sorpasso, con un’unica manovra, dei due veicoli che lo precedevano, assumendosi

Considerandi

quindi un ulteriore rischio.

Ora, il TCA ritiene che l’insieme degli elementi appena elencati

(alcolemia compresa fra un minimo di 1.17 e un massimo di 1.76 grammi per

mille; velocità compresa fra 78 km/h e 90 km/h, ben superiore al consentito;

manovra di doppio sorpasso) non consentisse all’assicurato di padroneggiare a

dovere il proprio veicolo e di disporre dei riflessi necessari per prontamente e

costantemente fare fronte alle situazioni di pericolo che si presentano con

frequenza sulla strada, in modo tale da non costituire un pericolo per gli

altri utenti della strada, come prescritto invece dalle norme che regolano la

circolazione stradale.

Va qui ricordato che l’art. 26 cpv. 1 LCStr prevede che “ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo

da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente

alle norme stabilite”; l'art. 31 cpv. 1 LCStr, dal canto suo, dispone

che "il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza"; l’art. 32 LCStr, prima

frase, prevede che "la velocità deve sempre essere adattata alle

circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come

anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità"

e l’art. 35 cpv. 3 LCStr, regolando la materia “Incrocio e sorpasso”, prescrive

che “chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti

della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare.”

Il

TCA non può che ribadire, come ricordato dalla dottrina e

giurisprudenza sopra esposte, che lo stato di ebrezza indiscutibilmente influisce

sulla prontezza dei riflessi di ogni conducente, circostanza che, unita alla

velocità elevata e quindi non adeguata alle circostanze,

non ha fatto altro che rendere oltremodo difficoltosa e, comunque sia,

ritardata ogni reazione dell’interessato alla situazione di pericolo che si è

presentata.

Questa

conclusione è avvalorata, nel caso di specie, dal fatto che l’assicurato, dopo

la collisione con l’automobile guidata dal signor __________, non ha neppure

frenato.

Dal

rapporto peritale dell’ing. __________ emerge, infatti, chiaramente che la __________

guidata dall’assicurato, dopo l’urto e il contatto prolungato con il veicolo

del signor __________, è andata a sbattere, alla medesima velocità di 78

km/h-90 km/h presente al momento dell’“incidente primario”, contro un rimorchio

parcheggiato ai margini della strada, nella corsia opposta, “percorrendo poi

ancora 16 metri in fase di sbandata, ruotando su se stessa ed urtando

ulteriormente il rimorchio, per poi retrocedere ancora per circa 19 metri fino

ad assumere la posizione di stasi finale”, con una velocità dopo l’impatto con

il rimorchio ancora compresa fra 59 e 66 km/h (cfr. doc. H pag. 34-35).

Del resto, l’assenza di frenata è stata pure confermata dalla

testimonianza fornita dall’autista del rimorchio danneggiato, il quale,

interrogato quale persona informata sui fatti dal PP competente, ha riferito

che “ho sentito un forte boato provenire dalla strada principale”, aggiungendo

che “preciso che non ho sentito alcun rumore di frenata” (cfr. doc. 3b).

Il

TCA, tutto ben considerato, ritiene che, qualora non fosse stato sotto

l’influsso dell’alcool, l’assicurato avrebbe quantomeno potuto frenare, in modo

da evitare l’impatto con l’automobile del signor __________ o, quantomeno, da

ridurre le conseguenze di tale urto, che, come visto, ha avuto conseguenze

notevoli, avendo comportato, alla medesima alta velocità (78 km/h-90 km/h)

esistente al momento dell’urto con la __________ del signor __________, ad

un’altra collisione con il rimorchio parcheggiato ai bordi dell’altra

carreggiata, seguita da 16 metri di corsa in fase di sbandata, successivo

testacoda e ulteriori 19 metri percorsi prima di arrestarsi in maniera

definitiva (cfr. doc. H pag. 34-35).

Una

frenata sarebbe, secondo il TCA, stata tanto più possibile, ritenuto che l’ing.

__________, nel proprio referto peritale del 20 gennaio 2014, ha indicato che

l’urto tra “la parte anteriore destra della __________ guidata da RI 1 e la parte

posteriore sinistra della __________ guidata da __________” (cfr. doc. H pag.

58) è stato caratterizzato da “un contatto reciproco relativamente prolungato

nel tempo” (cfr. doc. H pag. 56).

Tali circostanze, secondo il TCA, portano alla conclusione che il

caso di specie presenti maggiori analogie con gli avvenimenti oggetto della STF

8C_465/2013 del 4 marzo 2014, rispetto a quanto invece verificatosi nel caso

oggetto della STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010.

Nella STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010, il TF aveva considerato

interrotto il nesso causale tra la guida in stato di ebrezza della moto

condotta dall’assicurato e l’incidente sopravvenuto con un’automobile che gli

aveva tagliato la strada, a causa del comportamento particolarmente grave

tenuto dal terzo.

L’Alta Corte aveva dato particolare importanza, in quel caso, alla

circostanza che l’urto fosse avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell’automobile

e la parte laterale sinistra della moto, a dimostrazione del fatto che

l’assicurato, in sella alla propria motocicletta, avesse già parzialmente

superato l’automobile e non avesse più motivo di prestare attenzione a quanto

avveniva alla propria sinistra, venendo quindi colto di sorpresa dall’impatto,

senza che oggettivamente avesse modo di reagire, e questo non sarebbe potuto

mutare neppure da sobrio.

Ben diversa e più simile alla fattispecie oggetto della presente

vertenza quanto avvenuto, invece, nel caso di cui alla STF 8C_465/2013 del 4

marzo 2014, nel quale la nostra Massima Istanza ha escluso che la colpa del

terzo fosse in grado di interrompere il nesso causale tra la guida in stato di

ebrezza dell’assicurato e l’incidente.

Il caso riguardava un incidente avvenuto, all’altezza di un

incrocio regolato tramite luce gialla lampeggiante (probabilmente a causa di

alcuni lavori in corso), tra un automobilista il quale, a bassa velocità, ha

sterzato a sinistra, senza accorgersi della moto guidata dall’assicurato che

stava sopraggiungendo e che è andata a sbattere contro la parte anteriore

sinistra dell’automobile.

L’Alta Corte ha confermato il giudizio con il quale i primi

giudici avevano considerato che il comportamento del motociclista, il quale

circolava con un tasso alcolemico medio di 1.9 g/kg, fosse tale da impedirgli

di reagire come invece avrebbe potuto fare qualora fosse stato, da sobrio,

pienamente in possesso di tutte le sue facoltà di reazione, al fine di evitare

l’incidente. Per tali ragioni, i giudici cantonali avevano considerato che la

colpa dell’automobilista non fosse in grado di interrompere in nesso causale

oggettivo esistente tra guida sotto l’influsso dell’alcool e incidente, dovendo

presumere che quest’ultimo non sarebbe successo o non avrebbe avuto le medesime

conseguenze qualora avesse coinvolto un conducente sobrio.

Il TF ha confermato la correttezza delle motivazioni esposte dai

primi giudici, ritenendo che le allegazioni dell’assicurato non fossero in

grado di superare la presunzione che l’incidente non si sarebbe verificato o

non avrebbe avuto le medesime conseguenze nel caso in cui l’interessato non si

fosse posto alla guida in stato di ebrezza.

Visto quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che nel caso

che ci occupa, a ragione, l’amministrazione ha considerato sussistere un nesso

di causalità tra la guida in stato di ebrezza di RI 1 e l’incidente, non

interrotto dalla condotta colpevole tenuta dal conducente dell’altra automobile

coinvolta nel sinistro.

2.7

Per quanto attiene all'entità

della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle

prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al

sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per

superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase e cpv. 3, 2a frase LAINF).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere

conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), rispettivamente della

gravità oggettiva dell'infrazione commessa (art. 37 cpv. 3 LAINF), anche della

situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368

consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). In tale apprezzamento,

il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione

effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217;

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Va, comunque, sottolineato che il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al

controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato

dall'amministrazione con i principi generali del diritto. Il giudice non può -

senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello

dell'amministrazione (cfr. STFA U 301/00 del 16 ottobre 2001; STFA U 181/98 del

22.

maggio 2001; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315

consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 147).

D'altra parte, esistono delle raccomandazioni afferenti all'entità

delle riduzioni, emanate dalla "AD-HOC-Kommission Schaden-UVG". L’Alta

Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla loro validità: esse non rappresentano

né ordinanze amministrative né direttive emanate da organismi preposti alla

sorveglianza dell'attività dell'amministrazione. Si tratta di indicazioni che

non hanno un valore assoluto, che vanno adattate a seconda delle particolarità

del caso di specie ma che, comunque, costituiscono un valido punto di

riferimento nell'ottica dell'applicazione del principio dell'uguaglianza di

trattamento fra gli assicurati (DTF 114 V 318 consid. 5c).

La Corte federale ha ritenuto conforme al diritto la prassi

dell'INSAI, secondo cui, nel caso di infortuni avvenuti sotto l'influsso

dell'alcol, il tasso di riduzione viene fissato in funzione del grado di

ebrietà. Secondo il TFA, non è criticabile che l'Istituto assicuratore, in

presenza di un tasso alcolemico compreso fra lo 0.8 e l'1.2‰, applichi di

regola una riduzione del 20%, aumentandola di un 10% per ogni 0.4‰

supplementare (cfr. DTF 120 V 231 consid. 4c).

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza

8C_252/2012 del 30 novembre 2012 consid. 5.1.3., pubblicata in SVR 2013 UV 11,

p. 38ss., nel quale l’Alta Corte ha pure indicato che al momento di fissare il

tasso di alcolemia presentato da un assicurato in materia di riduzione delle

prestazioni è ammissibile fondarsi su un tasso medio.

Secondo la dottrina, è

inoltre legittimo aumentare adeguatamente la quota di riduzione stabilita a

fronte di una guida in stato di ebrietà, in presenza di fattori cosiddetti

"aggravanti", a condizione che questi ultimi siano stati causali per

l'infortunio sopravvenuto e costituiscano, da parte loro, un delitto ai sensi

dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, rispettivamente, possano essere qualificati quale

negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A.

Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 174). Ad esempio, nella sentenza 8C_252/2012

appena menzionata, la riduzione delle prestazioni in contanti é stata fissata

al 40%, di cui 30% per la guida in stato di ebrietà e 10% per il mancato porto

della cintura di sicurezza.

2.8

Nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le

prestazioni in contanti del 40%, tenuto conto di un tasso alcolemico presentato

dall’assicurato dell’1.76‰.

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato la

percentuale di riduzione applicata dall’amministrazione, indicando che “pure in

applicazione del principio in dubio pro reo è assolutamente arbitrario

dipartirsi da un contestato valore di 1.76‰, come

ingiustamente statuito dalla CO 1 nella propria errata e contestata decisione.

Occorre casomai dipartirsi dal valore inferiore di 1.17‰. In teoria per un tale valore sarebbe al massimo ammessa per prassi

una riduzione, come menzionato nella fattispecie concreta contestata, di non

oltre un tasso del 20%” (doc. I).

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA rileva che, come visto al considerando precedente, la giurisprudenza

federale ha già avuto modo di precisare che, in ambito di riduzione delle

prestazioni, è legittimo fondarsi sul tasso di alcolemia medio presentato dagli

assicurati.

Infatti, nella STF 8C_252/2012

del 30 novembre 2012, pubblicata in SVR 2013 UV 11, il Tribunale federale ha

confermato la riduzione del 30% inflitta dai primi giudici tenendo conto unicamente

del tasso alcolemico medio dell’1.6 grammi per mille presentato dall’assicurato;

in un’altra sentenza 9C_445/2014 del 12 novembre 2014,

concernente il caso di un’assicurata che presentava, al momento dell’incidente

d’auto, un tasso alcolemico variabile fra 2.14 e 2.86 grammi per mille, per il

quale l’Ufficio invalidità aveva provveduto a decurtare le prestazioni del 70%,

mentre i giudici cantonali, tenendo conto (a torto come spiegato dal TF) di un

tasso alcolemico di 2.25 grammi per mille, avevano ridimensionato la riduzione

delle prestazioni fissandola al 50% - il Tribunale federale, dopo avere ricordato

che al momento di fissare il tasso di alcolemia di un assicurato in materia di

riduzione delle prestazioni è ammissibile fondarsi su un tasso medio, ha

ritenuto che il tasso medio di 2.5 grammi per mille giustificasse una riduzione

delle prestazioni nella percentuale del 60%.

Alla luce della giurisprudenza

federale sopra esposta, il TCA non può quindi accogliere la tesi ricorsuale che

vorrebbe fissare la percentuale di decurtazione delle prestazioni in funzione

del limite inferiore del tasso alcolemico accertato, di 1.17 grammi per mille,

ma reputa corretto fondarsi sul tasso medio di 1.47 grammi per mille, che

giustifica di per sé una riduzione del 30% (cfr., per analogia, STCA

35.2014.115

del 28 maggio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, nella

quale è stata confermata una riduzione delle prestazioni del 30% tenuto conto

di un tasso alcolemico medio dell’1.36 grammi per mille).

Inoltre, conformemente alla dottrina e

giurisprudenza sopra esposte, secondo le quali è legittimo aumentare

adeguatamente la quota di riduzione stabilita a fronte di una guida in stato di

ebrietà, in presenza di fattori cosiddetti "aggravanti" (cfr. consid.

2.7

), vista la presenza, nel caso di specie, oltre alla guida in

stato di ebrezza, del fattore aggravante del superamento del limite di velocità,

fissato a 60 km/h mentre l’assicurato circolava a 78 km/h-90 km/h, la riduzione

delle prestazioni fissata dall’amministrazione nella misura del 40% appare

corretta e può essere confermata da questo Tribunale.

2.9

Il ricorrente ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo

va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, dalle carte processuali risulta che il

ricorrente, divorziato e padre di un figlio (nato nel 2013) che vive con la

madre, di professione fiorista dipendente, dispone, quali entrate, del salario

di fr. 3’750 mensili (cfr. doc. I).

L’assicurato non ha dichiarato

alcuna sostanza.

Sul fronte delle uscite,

la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale

d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.

1’350.- quale

importo base mensile per il debitore monoparentale.

Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Sulla scorta di quanto è

stato documentato, vi è poi da computare la pigione mensile di fr. 500, il

premio afferente alla cassa malati di fr. 481.80/mese, per un ammontare globale

di fr. 2’331.80/mese.

Il patrocinatore del

ricorrente ha poi sottolineato come l’assicurato abbia diversi debiti, come

risulta dalle esecuzioni pendenti e attestati di carenza beni risultanti

dall’estratto UE prodotto (cfr. doc. I),

Al riguardo, il TCA rileva

che vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute (cfr. RAMI 2000 N.

119.

pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I 2

consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., consid. 5.2.), ma non

quelli relativi a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati (cfr.

STFA del 17 marzo 2000 nella causa Winterthur c/ D., U 219/99; STF del 6

novembre 1996 nella causa S.,5P.356/1996).

Secondo la giurisprudenza

non possono di principio essere ritenute le spese per l’estinzione di debiti

ordinari, non destinati al mantenimento corrente dell’istante e della sua

famiglia (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid.

7.2.2

e riferimenti ivi menzionati).

Dall’estratto del registro

delle esecuzioni si evince che l’assicurato ha in corso diverse procedure

esecutive relative, anche, ad imposte federali, cantonali e comunali, per un

totale di fr. 2’455.25 (doc. I).

Al proposito, è utile osservare che queste procedure non sono ancora

terminate, ovvero non sono sfociate in un obbligo per l'assicurato di dovere

far fronte al versamento di questo od altro importo. Di conseguenza, il fatto

di avere delle procedure in corso non implica un aggravio delle finanze

del ricorrente. D'altronde, egli stesso non ha indicato un onere da ciò

derivante.

Riguardo all'esistenza di attestati di carenza beni, va

evidenziato che anch'essi non comportano degli oneri finanziari all'assicurato.

È solo quando – e se – tornerà a miglior fortuna che egli sarà tenuto a

rimborsare i debiti accertati dagli ACB, circostanza che attualmente non si è

comunque realizzata.

Sul tema, cfr. anche AJP/PJA 2002 pag. 658, dal

quale risulta che “die neuere Lehre ist derselben Auffassung, macht aber

richtigerweise eine Einschränkung dahin gehend, dass nur regelmässig bezahlte

Steuern und Steuerschulden in die Bedarfsrechnung einzubeziehen sind. Die

unentgeltliche Rechtspflege darf nicht wegen Steuerschulden gewährt werden, mit

deren Bezahlung ernsthaft nicht gerechnet werden kann.”

Tenendo

quindi conto che all’importo base mensile va aggiunto un supplemento del 15-25%

stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre

2004), il ricorrente presenta un’eccedenza mensile variabile fra fr. 1'215.70 e

fr. 1'080.70, con i quali può far fronte al sostentamento del figlioletto

(peraltro non quantificato da parte del patrocinatore del ricorrente).

L'assicurato

non va pertanto qualificato come indigente.

In simili condizioni, non essendo

realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di

assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti