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Decisione

35.2015.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 novembre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i soli problemi post-traumatici riguardanti la schiena il paziente può essere

giudicato da subito abile in misura completa e gli ulteriori accertamenti e

cure andranno a carico della rispettiva CM.

Si può quindi dire che

si possa estinguere un rapporto di causalità tra l’infortunio del giugno 2014 e

gli attuali disturbi.

Per quanto riguarda il

ginocchio, invece, rimango in attesa del rapporto della RM, poi mi esprimerò in

modo più specifico.”

(Doc. 44 pag. 4)

Una volta entrato in

possesso dell’esame strumentale in questione, con presa di posizione del 23

febbraio 2015, il dr. __________ ha così completato la propria valutazione

peritale:

" Ho

ricevuto il referto della RM del ginocchio sinistro che ha evidenziato una

meniscosi del corno posteriore del menisco mediale con una piccola lesione

orizzontale.

Questa lesione non corrisponde

assolutamente alla zona dove il paziente dichiara di avere dolori.

Questo piccolo ganglio artrogeno di 8 mm

lateralmente al tendine quadricipite non penso possa essere messo in relazione

causale probabile con l’infortunio.

In base a questa RM confermo appieno la mia

valutazione peritale del 27.1.2015.” (Doc. 48)

Chiamato dall’assicuratore

a meglio precisare la propria valutazione del nesso causale eventualmente

esistente tra i disturbi al ginocchio sinistro e l’infortunio, il dr. __________,

con complemento del 2 marzo 2015, ha rilevato quanto segue:

" In

risposta alla sua richiesta del 27.2.2015, ritengo che la lesione orizzontale

con la meniscosi del menisco mediale non è in relazione causale probabile con

l’infortunio in questione.

Non necessita alcuna terapia in quanto

clinicamente questa patologia è completamente silente.

Tale lesione non causa assolutamente una

inabilità lavorativa.

Mi riferisco peraltro anche alla mia

lettera del 23.02.2015.”

(Doc. 50)

A

seguito di nuova documentazione medica fornita dall’assicurato dopo avere

privatamente consultato altri medici (cfr. doc. 64), sottopostagli per una

presa di posizione, con scritto del 14 aprile 2015 il dr. __________ ha

confermato interamente la correttezza della propria precedente valutazione

peritale del 27 gennaio 2015, escludendo che i disturbi ancora presentati

dall’assicurato sia al ginocchio sinistro, che in sede lombare, siano tuttora

in relazione causale con l’infortunio assicurato.

Il

dr. __________ ha minuziosamente passato in rassegna i referti medici prodotti

dall’assicurato, spiegando dettagliatamente i motivi per i quali gli stessi non

sono in grado di modificare il proprio parere.

Egli

ha infatti così motivato il proprio giudizio:

" (…)

A tali premesse si sono aggiunte le

seguenti documentazioni:

15.01.2015 consulto da parte del Dr. __________

a causa di una sindrome lombospondilogena con dolore a livello testicolare.

Nessun disturbo alla minzione.

Ogg. coda dell'epididimo francamente

tumefatta e dolente. Si pone la diagnosi di epididimite sinistra focale

trattata con antibiotico.

06.03.2015 rapporto del Dr. __________,

urologo il quale afferma che oggettivamente non ha riscontrato segni per una

epididimite bilaterale nè altre patologie di origine urologica.

Nel sospetto di una flogosi del nervo

genito-femorale viene effettuata una ínfiltrazione del funicolo spermatico che

non cambia sostanzialmente la sintomatologia.

Da parte urologica quindi viene esclusa

l’origine urologica della sintomatologia accusata dal paziente.

10.02.2015 referto di ecografia del

ginocchio che evidenzia un aspetto ispessito del tendine del quadricipite in

assenza di lesioni conversibile borsite sopra-quadricipitale e versamento nel

recesso quadricipitale pre-rotuleo.

Si conferma questa piccola raccolta cistica

di 9 mm nella regione sopra-quadricipitale prerotulea peraltro già evidenziata

nella RMN senza ulteriori patologie.

30.12.2014 MRN lombare dalla quale si

evidenzia uno stato invariato rispetto alla precedente RMN. Non sono evidenti

ernie o conflitti radicolari ma un bulging discale L4-L5 con piccola

protrusione mediana L5-S1.

Discreta artrosi interfacettaria più

evidente L4-L5.

In conclusione anche in questa RMN si

possono con sicurezza escludere delle patologie di origine post-traumatica.

Con lettera del 03.02.2015 il Dr. __________

mi scrive personalmente rítenendo di non trovare nessun fattore che possa

ancora essere messo in relazione con infortunio in questione. Non sono previsti

ulteriori controlli.

Si era consigliato un consulto neurologico

dal Dr. __________.

11.03.2015 rapporto del Dr. __________ che

dopo aver richiesto un ulteriore accertamento ecografico del ginocchio conferma

il sospetto della lesione del menisco mediale come evento riconducibile al

trauma in questione e conferma anche la presenza di un ganglio articolare

cistico a livello della regione laterale del ginocchio sinistro.

Lo specialisfa consigliava una

meniscectomia artroscopica selettiva ed una artrotomia per exeresi del ganglio

cistico.

Personalmente non capsico se il ganglio

viene giudicato come intra-articolare si debba fare un'artrotomia in quanto i

ganglio intra-articolare si possono asportare per via artroscopica. Non vi è

tuttavia dal punto di vista clinico nessuna documentazione e nessuna descrizione

dello stato clinico del ginocchio.

Questo rapporto quindi non apporta nessuna

novità a quanto da me descritto in occasione della mia perizia.

09.03.2015 anche il rapporto del Dr. __________

non apporta nessuna novità rispetto a quanto da me descritto e motivato.

Si parla di una incrinatura non meglio

precisata del menisco mediale, si dice che tale lesione non può essere silente

e che tale lesione non può fare negare l'esistenza di un nesso di causalità

naturale con l'evento infortunistico e le sue conseguenze.

Si tratta di conclusioni del tutto

infondate.

In primo luogo in quanto vi deve essere un

correlato tra il reperto oggettivabile ed il reperto radiografico

rispettivamente della RMN cosa che nel caso in oggetto viene da me

completamente escluso.

In 2º luogo la RMN ha evidenziato una

lesione di carattere degenerativo meniscotico con lesioni intramurali che in

definizione e una patologia prettamente di carattere degenerativo e non di

carattere traumatico.

In 2º luogo la relazione tra l’avvenimento infortunistico

ed un’eventuale lesione meniscale deve essere provata oggettivamente ed il

fatto che il paziente prima riferiva di non avere dolori non costituisce prova

almeno dal punto di vista giuridico.

Post hoc ergo propter hoc non è un motivo

di prova del rapporto di causalità.

13.03.2015: RMN colonna lombare dove si

confermano lievi protrusioni discali in particolare in antero-flessione dei

dischi TH12 – L1 e L1/L2.

I dischi medesimi risultano anche più disp!astici

e meno idratati rispetto ai dischi del segmento L2-S1.

Questa ulteriore RMN prova in modo chiaro e

definitivo che tali patologie sono di origine morbosa e non hanno nulla di

post-traumatico e non hanno nessuna relazione con l’infortunio.

Vengono descritti in particolar modo diversi

noduli di Schmorl che parlano probabilmente di un morbo di Scheuermann.

26.03.2015: rapporto del Prof. __________,

specialista in neurochirurgia il quale evidenzia che dal punto di vista

neurologico non vi è nessun fattore patologico evidenziabile.

Le indagini radiologiche descritte

concludono per una protrusione discale ma senza conflitti radicolari ed il

quadro clinico attuale non spiega questi referti.

Dal punto di vista neurologico quindi non

vi è nessuna procedura da effettuare.

19.02.2015: valutazione ambulatoriale del

09.02.2015 da parte del neurologo Dr.ssa __________ rispettivamente Dr. __________

i quali concludono per una sindrome dolorosa lombo-vertebrale prevalentemente

localizzata in sede lombo-sacrale con decorso favorevole grazie a

sedute di fisioterapia e terapia antalgica

al bisogno.

Si tratta di un dolore su base

osteomuscolare con contrazione della muscolatura a catena compatibile con il

risultato della RMN lombare risultata peraltro nella norma.

Si propone terapia miorilassante associata

a terapia antalgica ed inoltre compare anche una esacerbazione della nota

emicrania componente famigliare tuttora ad una frequenza che non motiva al

momento l'introduzione di una terapia profilattica che consigliamo di

trattare unicamente con terapia di riserva.

In conclusione tutti questi ulteriori

accertamenti , indagini e visite specialistiche non hanno fatto che confermare

appieno le mie impressioni e la mia valutazione peritale del 27.01 .2015.

Tutte queste indagini confermano che gli

attuali disturbi non sono assolutamente inb relazione causale con l'infortunio

del 07.06.2014 ma sono dovute a delle problematiche morbose pre-esistenti.”

(Doc. 65)

L’Istituto

resistente, facendo propria la valutazione del dr. __________, ha quindi rifiutato

il diritto a prestazioni dopo il 23 febbraio 2015 (cfr. doc. 66 e 76).

Con

la propria impugnativa, l’assicurato ha contestato l’apprezzamento del perito

incaricato dall’amministrazione, producendo un referto, datato 21 agosto 2015,

con il quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, ha rilevato come “prima

dell’infortunio il paziente stava bene e lavorava normalmente”, aggiungendo che

“l’infortunio ha creato delle lesioni aggiuntive, quali la protrusione discale

L5-S1 ed una lacerazione del menisco al ginocchio sinistro, che causano ancora

oggi disturbi dolorosi e riduzione dell’attività lavorativa”, concludendo che

“l’effetto dell’infortunio non si è ancora risolto e prognosticamente non è

possibile definirlo concluso con guarigione ad integrum, o ridurlo a semplice

malattia, in quanto di malattia non si tratta. Le lesioni di base sono frutto

di difetti di nascita e non di malattia” (cfr. doc. I).

Nella

risposta di causa, l’assicuratore ha rilevato che “il dottor __________ ammette

che il ricorrente poteva essere portatore, senza saperlo, di “difetti di

nascita”, sia a livello del ginocchio che della colonna lombare. Sotto il

profilo assicurativo, il semplice fatto che l’infortunio abbia reso

sintomatiche queste “lesioni di base” non basta tuttavia per dimostrare che

l’infortunio le ha peggiorate in modo duraturo e definitivo” (doc. III).

2.6. In corso di causa, il

patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un certificato medico, datato 12

ottobre 2015, redatto dalla dr.ssa __________, spec. FMH in medicina fisica e

riabilitazione, del seguente tenore:

" Nel mese

di giugno 2014 caduta accidentale sulle scale all'indietro mentre stava

portando una cesta di biancheria; da allora dolore lombosacrale e a carico del

ginocchio sinistro.

Nulla di particolare dalla risonanza

magnetica nucleare.

Riferisce blocchi lombari ricorrenti e

gonalgia sinistra con frequenti borsiti; il caso è stato chiuso nel febbraio

2015.

Osservando il Sig, RI 1 da un punto di

vista funzionale-posturale emerge uno scompenso posturale post-traumatico;

obiettivamente baricentro anteposto con aumento delle fisiologiche curvature,

iperestensione di capo e collo, antepostì, pianí posturali paralleli

sovraelevati a sinistra, scoliosi sinistro-convessa cervicale e destro-convessa

lombare, modesta ante-torsione dal bacino verso destra, piedi valghi, sinistro

compensativo.

Disfunzione cranio-mandibolare con

ipoconvergenza dell'oculomotore sinistro, iperattività muscolare a livello

dello sterno-cleido-mastoideo, dei trapezi e delle masse muscolari

anterolaterali del collo a sinistra. Dolori su C2-C3, in disfunzione e a

livello del condilo mandibolare sinistro, i cingoli diì sinistra sono

decentrati ed in disfunzione per uno squilibrio muscolare con contrattura e

retrazione della catena posteriore ed una torsiorie a livello del cingolo

scapolare. Soprattutto il cingolo scapolare, l'anca sinistra e il ginocchio sinistro

sono in disfunzione con blocco articolare deÍla sottoastragalica sinistra.

Inoltre disfunzione medio-dorsale, ipomobilità diaframmatica, limitatazione in

bending anteriore con alterato ritmo lombopelvico, ipomobilità del sacro e

disfunzione delle sacroiliache. Retrazione degli ischio-crurali, dolore al

livello del legamento collaterale mediale a sinistra, dolore sul tendine

rotuleo con borsite in corrispondenza del quadricipite femorale e della rotula.

Fukuda positivo a sinistra e anteriormenite

soprattutto a bocca chiusa.

L'esame posturometrico dimostra un’anteposizione

del baricentro, un importante sovraccarico a sinistra a bocca chiusa, quindi

con la caduta il signor RI 1 ha perso i compensi posturali, e non riesce più a

ritrovare un equilibrio tonico-posturale corretto per lui, quindi è giustificata

la sintomatologìa che lui riferisce.

Con una riabilitazione miofunzionale

Considerandi

posturale dovrebbe regredire in maniera consistente Ia sintomatologia a carico

del ginocchio e della colonna.” (Doc. B1)

2.7

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.8

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti

- non ha valide ragioni per scostarsi dalla valutazione peritale del 27 gennaio

2015.

del dr. __________ (cfr. doc. 44) - poi completata con scritti del 23

febbraio 2015 (doc. 48) e del 2 marzo 2015 (doc. 50) e, soprattutto, con la dettagliata

presa di posizione del 14 aprile 2015 (doc. 65) - secondo la quale, al più

tardi a partire dal 23 febbraio 2015, i disturbi denunciati dall’assicurato al

ginocchio sinistro e a livello lombare non costituivano più una conseguenza

naturale dell’evento traumatico occorso il 7 giugno 2014.

Per quanto riguarda i

disturbi lombari, il TCA rileva come sia nel referto peritale del 27 gennaio

2015, come pure nella dettagliata presa di posizione del 14 aprile 2015, il dr.

__________ abbia diffusamente spiegato le ragioni per le quali i disturbi alla

schiena dei quali l’interessato continua a soffrire non possano più essere

considerati in nesso causale con l’infortunio assicurato.

In particolare, il dr. __________

ha rilevato come gli esami strumentali effettuati alla colonna lombare (RMN

lombare del 9 luglio 2014; RMN lombare del 30 dicembre 2014 e RMN lombare del

13.

marzo 2015) abbiano dimostrato in maniera chiara e definitiva che le

patologie accusate dall’assicurato “sono di origine morbosa e non hanno nulla

di post-traumatico e non hanno nessuna relazione con l’infortunio” (doc. 65

pag. 3).

Questo Tribunale

sottolinea, inoltre, che l’apprezzamento peritale del dr. Frick è stato

confermato anche dal dr. __________, Capoclinica del Servizio di Neurochirurgia

del __________, il quale, nel referto del 3 maggio 2015 indirizzato al curante

dell’interessato, dr. __________, ha espressamente indicato che la discopatia

L5-S1 “sicuramente non è in relazione con l’infortunio”, aggiungendo che “ho

potuto consultare la relazione del dr. __________ del 14 aprile c.a. e concordo

con quanto espresso dal collega riguardo la problematica lombosacrale. Per

quanto possa valere, la mia opinione è che gli attuali disturbi non siano

assolutamente in relazione con l’infortunio del 7 giugno 2014” (doc. 68).

Il raggiungimento dello

status quo sine è stato pure condiviso dal dr. __________, spec. in chirurgia

ortopedica, nel referto del 3 febbraio 2015 (cfr. doc. 54/1).

La valutazione con la quale il

dr. __________ ha sottolineato di non avere più “evidenziato dei problemi di

origine post-traumatica a livello della schiena a distanza di quasi otto mesi

dall’infortunio” (cfr. doc. 44 pag. 4), è peraltro conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale dopo

traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato

anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni

mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai

sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali; si

veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen:

Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna

1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il Tribunale federale, un

aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato

degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai

sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un aggravamento

significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla

colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato soltanto quando

l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle

vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un

trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In una sentenza 8C_677/2007

del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che

non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno stato degenerativo preesistente

non manifesto alla colonna vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di

alterazioni degenerative della colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo

l'infortunio, occorre ammettere, in via di massima, che un rapporto di

causalità non è più dato dopo un anno.

È inoltre utile segnalare

che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha precisato che,

nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della

verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei

principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano

l'opinione dominante.

Sempre secondo l’Alta

Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento

dello status quo sine.

Quanto agli altri

disturbi che l’assicurato continua ad accusare al ginocchio sinistro, il dr. __________

ha evidenziato che la lesione messa in rilievo dall’esame RMN del ginocchio

sinistro del 12 febbraio 2015 – ossia una meniscosi del corno posteriore del

menisco mediale con una piccola lesione orizzontale – è una patologia che, per

definizione, è di carattere degenerativo e non di carattere traumatico (doc. 65

pag. 2 e 3).

Nello scritto del 14

aprile 2015 il dr. __________ ha preso in considerazione e smentito, in maniera

motivata, il parere del dr. __________ - a mente del quale non poteva essere

negato un nesso causale tra i disturbi al ginocchio sinistro e l’infortunio –

rilevando come “vi deve essere un correlato tra il reperto oggettivabile ed il

reperto radiografico rispettivamente della RMN cosa che nel caso in oggetto

viene da me completamente escluso”, ritenuto che “la RMN ha evidenziato una

lesione di carattere degenerativo meniscotico con lesioni intramurali che in

definizione e una patologia prettamente di carattere degenerativo e non di

carattere traumatico” (doc. 65 pag. 3).

Il dr. __________ ha pure

pertinentemente osservato che “la relazione tra l’avvenimento infortunistico ed

un’eventuale lesione meniscale deve essere provata oggettivamente ed il fatto

che il paziente prima riferiva di non avere dolori non costituisce prova almeno

dal punto di vista giuridico. Post hoc ergo propter hoc non è un motivo di

prova del rapporto di causalità” (doc. 65 pag. 3).

Alla luce di quanto appena

esposto, appare del tutto fuori luogo l’affermazione ricorsuale con la quale il

legale del ricorrente ha sostenuto che spettava all’assicuratore LAINF

“accertarsi della relazione della lesione con l’infortunio e non rimandare

semplicemente ad argomentazioni riprese da internet” (doc. I).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dall’accurata e motivata valutazione peritale del dr. __________,

resa dopo avere preso visione degli esami strumentali del caso e che, del

resto, non è stata smentita tramite la presentazione, in sede ricorsuale, di

documentazione medico specialistica di senso contraria.

Tale non può essere

considerato lo scritto del 21 agosto 2015, indirizzato al patrocinatore del

ricorrente, con il quale il dr. __________ si è limitato ad affermare come

prima dell’infortunio l’interessato non abbia mai presentato dei dolori e

lavorava senza problemi, dolori che sono invece insorti successivamente

all’evento traumatico citato e che “causano ancora oggi disturbi dolorosi e

riduzione dell’attività lavorativa” (doc. A7).

Al riguardo, questo

Tribunale ribadisce che, come correttamente indicato sia dal dr. __________,

sia dall’assicuratore infortuni, la regola “post hoc, ergo propter hoc”

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La

giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto

dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27.

marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Infine,

il TCA ritiene che le conclusioni del dr. __________ non possano venire rimesse

in discussione neppure alla luce del referto del 12 ottobre 2015 relativo

all’esame posturografico eseguito dalla dr.ssa __________, spec. FMH in

medicina fisica e riabilitazione, la quale ha riscontrato uno scompenso

posturale post-traumatico, responsabile dei dolori avvertiti dall’assicurato al

ginocchio e alla colonna e che, a suo avviso, dovrebbero regredire con una

riabilitazione miofunzionale posturale (cfr. doc. B1, riprodotto per esteso al

consid. 2.6.).

A tale proposito, questo

Tribunale sottolinea che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza

federale, per potere ammettere l’esistenza di lesioni traumatiche o di altri

danni alla salute a livello organico occorre che i risultati ottenuti siano

confermati attraverso dei metodi diagnostici riconosciuti scientificamente:

ora, tale non è considerata la posturografia dinamica per i disturbi

dell’equilibrio (cfr. STF 8C_321/2010 del 29 giugno 2010; D. Cattaneo "Les

erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances

sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 23 pag. 141).

Pertanto, in esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI

1.

il 7 giugno 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso

lamentati alla schiena e al ginocchio sinistro a far tempo dal 23

febbraio 2015.

La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.9

Il ricorrente ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo

va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, dalle carte processuali risulta che il

ricorrente, divorziato e con una figlia (nata nel 2010) che vive insieme a lui,

disoccupato, è stato fino al mese di maggio 2015 a carico della pubblica

assistenza (cfr. doc. IX), mentre a partire dal mese di giugno 2015 è iscritto

in disoccupazione e dispone, quali entrate, delle indennità di disoccupazione

di fr. 3’300 mensili (cfr. doc. A8).

L’assicurato non ha dichiarato

alcuna sostanza.

Sul fronte delle uscite,

la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale

d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.

1’350.- quale

importo base mensile per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento,

a cui vanno aggiunti fr. 400 per il mantenimento della figlia.

Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Sulla scorta di quanto è

stato documentato, vi è poi da computare la pigione mensile di fr. 1’378 più

fr. 45 di conguaglio e il premio afferente alla cassa malati, che, tolto il

sussidio riconosciuto all’interessato, è di fr. 120/mese, per un ammontare

globale di fr. 3’293/mese.

Ora, aggiungendo

all’importo base mensile il supplemento del 15-25% stabilito dalla

giurisprudenza federale (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), il

ricorrente presenta chiaramente un ammanco mensile e deve pertanto essere

dichiarato indigente.

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.

Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito

patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4

maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003

nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,

consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti