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Decisione

35.2015.89

Incidente stradale con trauma cranio-facciale. Determinazione diritto a rendita d'inv. e entità della menomazione all'integrità. Rinvio atti affinché le obiezioni del curante specialista vengano sotto

16 dicembre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.5. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529 citata in

precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità

per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dal

previgente art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia, la Corte federale ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore

causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per

giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e

l'infortunio.

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STFA I 871/02

del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313,

consid. 3b).

2.6

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Giusta l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.7

Nel caso di specie, dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’CV 1 ha posto termine al

versamento dell’indennità giornaliera dal 1° giugno 2012 e ha negato il diritto

a una rendita d’invalidità, posto che da quella data il ricorrente avrebbe

ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione (cfr.

doc. 60, p. 6: “dagli atti appare palese che a decorrere dal 1° giugno 2012 il

signor RI 1 espleta in misura completa la propria attività lucrativa quale

consulente aziendale nel ramo informatico, sicché, a questo livello la

decisione formale impugnata dev’essere tutelata.”). D’altro canto, essa ha

confermato la quantificazione della menomazione all’integrità, la quale, a suo

avviso, rappresenterebbe “…, correttamente, l’ammontare di un’indennità

calcolata in base alle direttive contenute nell’Allegato 3 dell’OAINF.” (cfr.

doc. 60, p. 6).

Dalle carte processuali

emerge che, nell’ambito di una prima procedura di opposizione (conclusasi con

il ritiro della decisione formale da parte dell’CV 1 – cfr. doc. 40),

l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 28 dicembre 2012, del dott. __________,

spec. FMH in neurologia, a quell’epoca primario della Clinica __________ di __________,

e della capoclinica dott.ssa __________.

Da quel documento si

evince che RI 1 è portatore di esiti residuali di un trauma cranio-cerebrale

lieve e di un grave trauma facciale, e ciò nella forma di frequenti algie

facciali, di cefalee, di una grave iposmia, di una disgeusia, di un lieve

tinnito bilaterale, di una lieve diplopia, nonché di deficit neuropsicologici

(disturbi dell’attenzione sostenuta e selettiva, rallentamento nei tempi di

risposta, lieve deficit di memoria di lavoro e di memoria a lungo termine)

(cfr. allegato al doc. 39, p. 5).

A proposito delle

conseguenze legate al trauma cranio-cerebrale riportato dal ricorrente, i

dottori __________ e __________ hanno osservato che “… il parenchima cerebrale

del paziente ha riportato dei danni visibili alla TAC (06.07.2011) come il

pneumoencefalo con presenza di bolle di aria a livello frontale bilaterale e

contusione fronto-parietale sinistra (successivamente riassorbite, TAC

07.09

). Non bisogna tuttavia dimenticare che nell’ambito di un trauma cranio

encefalico dell’entità di quello riportato dal paziente, gli assoni

(prolungamenti neuronali) dell’encefalo sono stati sottoposti a forze di

accelerazione e decelerazione responsabili di un possibile danno da stiramento.

Tale danno, noto in medicina come danno assonale diffuso, può essere solo in

parte visualizzato con le acquisizioni TAC ed è noto in letteratura che esiste

una discrepanza tra la possibilità di individuare il danno assonale diffuso con

le comuni tecniche di neuroimmagini e la sua effettiva entità istopatologica.

(…). Nel caso del paziente a margine, il trauma cranio encefalico riportato, in

ragione della presenza di uno pneumoencefalo e di una contusione minore

fronto-parientale sinistra, può sicuramente essere considerato di entità tale

da aver comportato anche elementi di danno assonale diffuso. Tale condizione

può essere considerata ben responsabile delle problematiche cognitive emerse nel

corso dei test.” (allegato al doc. 39, p. 6).

Quindi, trattandosi della

capacità lavorativa, gli specialisti interpellati privatamente dall’assicurato hanno

attestato l’esistenza di un’incapacità del 40% nell’abituale attività, “…, in

considerazione della sintomatologia algica descritta e dei deficit cognitivi

associati a facile affaticabilità.”. Sempre secondo i dottori __________ e __________,

in attività più pratiche e con la possibilità di distribuire il carico di

lavoro sull’arco della giornata lavorativa, la limitazione dell’abilità ammonta

invece al 30% (cfr. allegato al doc. 39, p. 8).

Per quanto riguarda la

menomazione all’integrità, i neurologi l’hanno quantificata in un 35%, 15% per

la perdita dell’olfatto e del gusto e 20% per la compromissione delle funzioni

psichiche parziali, come la memoria e la capacità di concentrazione. Essi hanno

per contro ritenuto che, per la loro importanza, il tinnito e la diplopia non danno

diritto a un’indennità (cfr. allegato al doc. 39, p. 9).

Con referto del 22 gennaio

2013, la dott.ssa __________ ha poi sostenuto che alle algie facciali,

risultanti da un danno dei rami terminali della I. e II. branca del nervo

trigemino, corrisponde un’indennità del 10% (cfr. allegato al doc. 39).

Successivamente all’annullamento

della decisione formale del 28 giugno 2012, l’assicuratore ha consultato il

dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale aveva già periziato

l’assicurato nel mese di aprile 2012, sempre per conto dell’amministrazione.

Dato che l’ulteriore

evoluzione del caso aveva fatto emergere dei nuovi elementi di valutazione, lo

specialista in questione ha ritenuto utile “… procedere con una perizia

pluridisciplinare che rivaluti innanzitutto gli aspetti neuropsicologici (ora

che sono trascorsi oltre due anni dopo il trauma), gli aspetti neurologici

concernenti le cefalee (sulla base della nuova documentazione queste hanno

assunto un’evoluzione sfavorevole apparentemente con un maggiore influsso sulla

capacità lavorativa dell’A.) ed anche gli aspetti psichiatrici (risulta che

l’A. avrebbe anche stati d’ansia, irritabilità e disturbi del sonno legati

all’attività lavorativa).”.

A proposito delle

risultanze della valutazione neuropsicologica eseguita nel frattempo presso la

Clinica __________, il dott. __________ ha precisato che i deficit ivi

descritti erano stati verosimilmente “… “smascherati” quando l’Assicurato è

stato confrontato con un maggiore carico lavorativo. Solitamente si considera

definitiva la situazione cognitiva ad almeno due anni da un trauma cranico per

cui penso che, come già più sopra discusso, una rivalutazione anche di questo

aspetto sarebbe utile da un lato per verificare quanto descritto in occasione

della valutazione del 15.11.2012, dall’altro per avere dati che potranno essere

considerati definitivi a oltre due anni dal trauma.” (doc. 44).

Nel giugno 2014, la CV 1

ha quindi conferito all’__________ il mandato di periziare RI 1 (cfr. doc. 48).

Agli atti figura la

perizia interdisciplinare (neurologica, neuropsicologica e psichiatrica)

allestita da questo istituto (cfr. doc. 50).

Gli esperti amministrativi

hanno innanzitutto diagnosticato uno stato dopo incidente stradale del 6 luglio

2011.

in presenza di un trauma cranio-cerebrale con fratture cranio-facciali,

lievi segni di piccole zone di contusione fronto-parietale sinistra nell’esame

TAC iniziale, attualmente senza segni neurologici a favore di un danno organico

cerebrale e senza un plausibile quadro patologico a livello neuropsicologico,

di un’anosmia, di cefalee senza rilevanza clinica valutabile, di un lieve

tinnito e di una sospetta lieve riduzione dell’udito senza rilevanza clinica

valutabile, come pure di una leggera neuropatia nella regione del sopracciglio

destro e della fronte (nervo frontale) nonché nella regione cicatriziale della

coscia destra, pure senza rilevanza clinica (cfr. doc. 49, p. 24).

Alla domanda se vi sia

correlazione tra lo status oggettivabile e i disturbi soggettivamente

denunciati dall’assicurato, essi hanno risposto che, sul piano somatico, le

lamentele soggettive corrispondono ai reperti oggettivati, mentre che, su

quello neuropsicologico, negli esiti dei test sono state osservate delle

inconsistenze, come pure delle palesi autolimitazioni (cfr. doc. 49, p. 25). In

merito alla valutazione neuropsicologica eseguita a suo tempo presso la Clinica

__________ di __________, i sanitari incaricati dall’CV 1 ne hanno messo in

dubbio la validità, posto che non si sarebbe proceduto a un’analisi della

plausibilità dei risultati dei test mediante una procedura standardizzata di

validazione dei disturbi, così come imperativamente richiesto in caso di

perizie neuropsicologiche (cfr. doc. 49, p. 20). Deve però essere evidenziato

che essi hanno condiviso il parere secondo il quale RI 1 non ha riportato soltanto

un trauma cranio-cerebrale lieve, posto che gli accertamenti radiologici

iniziali avevano mostrato delle iperdensità fronto-parientali a sinistra,

compatibili con delle zone di contusione focale cerebrale (doc. 49, p. 23).

Gli specialisti bernesi hanno

poi ritenuto che l’insorgente possa svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, la sua precedente professione di economista/consulente, come pure

qualsiasi altra attività lavorativa confacente alla sua formazione

professionale e alla sua costituzione (cfr. doc. 49, p. 25 s.).

Trattandosi della

menomazione all’integrità, essi ne hanno riconosciuto l’esistenza unicamente

per l’anosmia (15%). A loro avviso, infatti, per gli altri disturbi alla salute

(il tinnito, le cefalee e i dolori neuropatici) non sarebbero adempiuti i

criteri per ammettere un danno all’integrità. D’altro canto, non sussisterebbe né

un plausibile quadro patologico a livello neuropsicologico riconducibile con

verosimiglianza preponderante all’evento traumatico assicurato, né una

problematica psichica d’eziologia infortunistica (cfr. doc. 49, p. 26).

Nell’ambito della

procedura di opposizione che ha fatto seguito al rilascio della decisione

formale del 7 novembre 2014, l’assicurato ha prodotto un nuovo rapporto del

neurologo dott. __________.

A proposito delle

obiezioni che i periti amministrativi hanno mosso alla valutazione

neuropsicologica effettuata a __________ nel novembre 2012, il dott. __________

ha segnatamente osservato che, in quell’occasione, non erano stati “…, osservati

atteggiamenti o andamenti nell’esecuzione dei test che potessero far pensare a

simulazione o a ridotta collaborazione, quindi la neuropsicologa che ha

eseguito gli esami (Dr.ssa __________) non ha ritenuto indicato eseguire test

per la simulazione. Nella sinopsi dei risultati degli esami neuropsicologici

della __________ si legge che “l’impressione clinica” si è rivelata

“appariscente”, contrariamente all’impressione clinica espressa dalla

Psichiatra a p. 15 (terz’ultimo paragrafo) e dal Dr. __________ stesso a p. 16

(terz’ultimo paragrafo). Questa incoerenza di valutazione non è stata discussa

apertamente, ma senza dubbio è stata interpretata come un indizio ulteriore per

una simulazione di disturbi da parte dell’assicurato (l’espressione simulazione

non è stata usata, ma la sostanza è questa). Ci si sarebbe dovuto in merito, in

presenza di questa incoerenza, anche chiedere se la situazione testistica non

abbia messo in difficoltà il paziente e considerare gli esami già eseguiti in

passato con la correttezza dovuta. Inoltre nei test Trail Making A e B, come

pure nel test di memoria a lungo termine (Figure di Rey) i reperti sono

risultati normali, ciò che parla per una buona collaborazione da parte del

paziente. (…). A quanto mi risulta non è stata eseguita una anamnesi da parte

di terze persone per avere informazioni atte ad inficiare o confermare i dubbi

sulla collaborazione dell’assicurato, basandosi per la valutazione del profilo

cognitivo dell’assicurato, solo sulla testologia risultata “appariscente”. In

nessun modo sono stati considerati nella discussione critica dei risultati

degli esami fatti gli elementi dell’anamnesi e quelli scaturiti dai disturbi

accusati dal paziente, che avrebbero potuto costituire un elemento per

relativizzare o mettere sotto un’altra luce i risultati degli esami testistici,

con già i loro limiti intrinseci dovuti alla loro scelta e alla loro

interpretazione statistica, ritenuti “appariscenti”.” (allegato al doc. 57, p.

4.

s.).

D’altro canto, lo

specialista consultato dall’insorgente ha rimproverato ai sanitari dell’__________

di non aver considerato che le cefalee potessero essere inquadrate nella

diagnosi di “cefalea post-traumatica cronica”, così come da lui indicato nel

rapporto del 28 dicembre 2012 (cfr. allegato al doc. 39, p. 7). Sempre in

questo contesto, il dott. __________ ha precisato che non é corretto negare che

le cefalee “… hanno un impatto sul rendimento (generale) del paziente e dunque

anche lavorativo. (…) …, anche se una quantificazione dell’impatto è in effetti

difficile da fare.” (allegato al doc. 57, p. 5 s.).

In merito alla capacità

lavorativa, il neurologo si è sostanzialmente riconfermato nella sua precedente

valutazione, con tuttavia la precisazione che “… considerando l’evoluzione di ca.

2.

anni del caso e del lavoro effettuato con successo, si può considerare una

limitazione della capacità lavorativa del 20%, per gli stessi motivi sopra

addotti, ma adattati in considerazione dell’evoluzione dell’impatto delle

limitazioni stesse sull’efficienza lavorativa, probabilmente su adattamento

alla situazione, malgrado deficit di grado invariato.” (allegato al doc. 57, p.

8).

Anche per quanto concerne la

menomazione dell’integrità, egli ha ribadito i contenuti dei suoi precedenti

referti (cfr. allegato al doc. 57, p. 8).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione, la CV 1 ha invitato il dott. __________

a pronunciarsi sulle considerazioni espresse dal dott. __________ (cfr. doc.

58).

Queste, in particolare, le

osservazioni contenute nel suo rapporto dell’8 giugno 2015:

" La

valutazione di __________ ha esposto in modo estremamente dettagliato il

riassunto degli atti, i dati anamnestici forniti dall’assicurato e i reperti

clinici: il dr. __________ nel suo scritto del 12.03.2015 conferma pienamente

il riassunto degli atti, i dati anamnestici riportati come pure i reperti

neurologici e psichiatrici, mentre discute in modo critico la valutazione

neuropsicologica, difendendo in particolare il fatto che non erano stati ritenuti

indicati “test per la simulazione” e critica che non sia stata discussa da

parte di __________ la possibile evoluzione dei deficit neuropsicologici nel

tempo rispettivamente una presunta discrepanza tra un’espressione utilizzata

nei risultati neuropsicologici e la successiva impressione clinica della

psichiatra e del neuropsicologo stesso.

La discussione clinica eseguita dai colleghi del __________ mi

sembra essere esauriente, molto dettagliata ed avere anche preso in

considerazione tutti gli aspetti del caso in questione. Sono stati presi in

considerazione gli aspetti clinici neurologici, è stata confermata la presenza

di un’anosmia e il relativo danno dell’integrità fisica del 15%. Si sono presi

in considerazione anche gli altri sintomi descritti tra cui le cefalee:

disquisire sulla loro natura (neuropatica e su lesioni del nervo frontale, post

traumatica e cronica) non ha una grande rilevanza poiché comunque si tratta di

dolori che anamnesticamente non hanno caratteristiche tali da determinare

un’incapacità lavorativa. Infine ritengo che la valutazione neuropsicologica

sia stata eseguita in modo corretto come si richiede nell’ambito di una perizia

neuropsicologica. Il fatto che nella richiesta dell’avv. RA 1 del 03.09.2012

non fosse stata citata formalmente la richiesta di una perizia nulla toglie

all’importanza dell’esecuzione di test di validazione per poter interpretare i

risultati. Anche se l’evoluzione temporale potrebbe avere un influsso sui

risultati stessi (la valutazione neuropsicologica presso la Clinica __________

era stata eseguita nel dicembre 2012, dunque a circa 1.5 anni dal trauma, per

cui ci si sarebbe potuto aspettare ancora un certo miglioramento almeno fino a

2.

anni dopo il trauma) la validità e l’oggettività dei risultati dell’esame del

dicembre 2012 vengono naturalmente messi in dubbio dai test eseguiti a __________

e in particolare dai test di validazione.

Risultavano comunque già allora solo deficit lievi. Ritengo

complessivamente che la perizia interdisciplinare eseguita a __________ non

presenti carenze, incongruenze o opinabilità.”

(doc. 59)

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi

nella concreta evenienza, il TCA non ritiene corretto che la CV 1 abbia

chiamato il dott. __________ a pronunciarsi sulle obiezioni sollevate dal neurologo

dott. __________ (cfr. doc. 58). In effetti, concernenti il contenuto della

perizia interdisciplinare allestita presso l’__________, esse avrebbero dovuto

essere sottoposte, per presa di posizione, ai periti amministrativi stessi. Per

questa ragione, la decisione su opposizione impugnata, che trova fondamento

essenzialmente nelle risultanze della perizia bernese, non può essere

confermata.

L’istituto assicuratore

dovrà quindi sottoporre ai sanitari dell’__________ il referto 12 marzo 2015

del dott. __________ affinché precisino se quest’ultimo contiene degli elementi

di valutazione suscettibili di modificare in qualche modo le loro conclusioni.

Visto che si tratta di ottenere

una precisazione della perizia amministrativa, secondo la DTF 137 V 210

consid. 4.4.1.4, sono dati i presupposti per un rinvio degli atti

all’assicuratore convenuto.

Nel caso in cui, alla luce

degli esiti del complemento istruttorio, dovesse essere ritenuta accertata la

presenza di disturbi invalidanti privi di sostrato organico oggettivabile e che

questi ultimi costituiscono una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio

del mese di luglio 2011, aspetto riguardo al quale l’assicuratore resistente

non si è pronunciato nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 60), occorrerà

tener conto che, in una sentenza 8C_10/2015 del 5 settembre 2015 destinata alla

pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che, in applicazione

analogica della sentenza di principio 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata

in DTF 141 V 281, non si deve più partire da una presunzione di sormontabilità,

ma che quest’ultima questione deve essere decisa in base a uno schema di

valutazione normativo strutturato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CV 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato

al considerando 2.8..

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CV 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti