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Decisione

35.2015.9

Rettamente l'assicuratore LAINF ha stabilito che assicurato ha ritrovato status quo sine due anni dopo l'infortunio, poiché la caduta ha soltanto reso manifesta una patologia preesistente alla colonna

28 maggio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri appena esposti

valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10

febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare,

è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici

suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo

dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.

U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione.

Va precisato che, secondo

la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del

segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure

cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,

a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U

218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo é del redattore)

In

tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico.

Le conseguenze di

un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari

sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e

la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U

170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi

citate).

2.5. Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che il 17 novembre 2011 RI

1, mentre si trovava in vacanza in __________, è scivolato uscendo dalla vasca

da bagno ed è caduto all’indietro urtando il lato sinistro della schiena sul

bordo della vasca e poi i glutei sul fondo della stessa (cfr. docc. 2 e 28).

Immediatamente dopo la

caduta, egli ha avvertito dolore nella zona lombare e, a breve distanza,

l’apparizione di un dolore alla natica sinistra irradiante lungo la gamba fino alle

dita del piede sinistro. Egli si è quindi recato presso l’ospedale di __________

e, successivamente, presso l’ospedale di __________, dove si è sottoposto a un

esame di RMN (cfr. doc. 28, p. 2).

Al suo rientro in Svizzera,

il 19 gennaio 2012, l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec.

FMH in neurochirurgia, il quale, fondandosi sulla RMN effettuata in __________

e su una TAC del rachide lombare, ha diagnosticato una “… sindrome algica e

deficitaria L5 a sx per ernia del disco L4/5 a sx lussata caudalmente

manifestatasi dopo un trauma subito il 17.11.11 in presenza tuttavia di una

patologia degenerativa discale L4/5 e L5/S1.” (cfr. doc. 19, p. 2).

A causa dell’inefficacia della

terapia conservativa a cui era stato sottoposto l’assicurato, lo specialista curante

ha ritenuto indicato un intervento chirurgico decompressivo (cfr. doc. 21).

L’CO 1 ha quindi interpellato

il proprio medico di __________, dott. __________, per stabilire se

l’intervento chirurgico proposto dal dott. Liverani fosse in relazione con l’infortunio

assicurato, oppure no. Al riguardo, considerata, da una parte, la presenza di

una discopatia degenerativa preesistente e, dall’altra, la relativa banalità

dell’accaduto, il fiduciario ha affermato di non poter ammettere senz’altro la causalità

naturale tra l’infortunio e il danno alla salute. Per questa ragione, egli ha ritenuto

indicato presentare il caso al Servizio di medicina assicurativa di __________ (cfr.

doc. 22).

Il 5 maggio 2012, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore,

dopo aver esposto la dottrina medica in materia di ernie discali, ha concluso

che l’ernia discale diagnosticata all’insorgente, come tale preesistente, era

stata semplicemente scatenata dall’evento infortunistico in questione e

che, considerato che lo status quo sine non era ancora stato raggiunto,

l’amministrazione avrebbe dovuto farsi carico dei costi dell’intervento

prospettato dal dott. __________ (doc. 32, p. 6)

Nel luglio 2012, il dott. __________

ha ritenuto indicato risottoporre il paziente a una RMN per valutare lo stato

dell’ernia discale a distanza di più di 8 mesi dall’ultimo esame radiologico

(cfr. doc. 37). L’esame strumentale ha confermato la presenza di una discopatia

L4/5 e L5/S1 senza evidenti conflitti radicolari e, d’altra parte, ha mostrato

un completo riassorbimento dell’ernia del disco. In considerazione di tale

referto, il curante ha ipotizzato che i dolori al piede sinistro potessero essere

dovuti a una problematica antalgica e non ad una paresi e ha quindi proceduto a

una nuova infiltrazione cortisonica, a dipendenza del cui esito avrebbe valutato

se intervenire chirurgicamente oppure no (cfr. doc. 39).

Il 26 luglio 2012 il dott.

__________ ha di nuovo visitato l’assicurato. Viste le risultanze della risonanza

magnetica e considerato l’esito dell’infiltrazione, lo specialista ha escluso

una problematica di tipo radicolare. Egli ha, quindi, effettuato un’ulteriore

infiltrazione della faccetta L4/5 e L5/S1 a sinistra, con l’avvertenza che

qualora anche questa infiltrazione non avesse influenzato positivamente la

sintomatologia, si sarebbe reso necessario un approfondimento neurologico con EMG

(cfr. doc. 48).

Il 12 novembre 2012

l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il

quale ha eseguito un’ EMG. L’accertamento non ha evidenziato segni a favore di una

sofferenza radicolare L5-S1 o del tronco sciatico sinistro (cfr. doc. 64).

Tenuto conto di ciò, il

dott. __________ ha ipotizzato che i dolori fossero riconducibili a una

problematica di tipo muscolare (e non radicolare). Di conseguenza, egli ha

escluso la necessità di un intervento chirurgico decompressivo e ha prescritto

un ciclo di terapia riabilitativa stazionaria (cfr. doc. 67).

Ulteriori accertamenti

radiologici, effettuati presso la __________ di __________, hanno confermato la

presenza di discopatie L4/5 e L5/S1 con alterazioni osteocondrosiche L5/S1 di

grado I e irritazione recessale della radice L5 a sinistra. I medici della clinica

__________, a margine della visita del 6 settembre 2013, hanno certificato

quanto segue:

" (…)

Herr RI 1 leidet unter einem

therapie-refraktärem lumboradikulärem Schmerz und leichtem sensomotorischem

Ausfalls-Syndrom L5 links. Das radiologische Korrelat hierfür ist nicht sehr

Considerandi

ausgeprägt. Wir empfehlen eine neurologiche und entsprechende

elektrophysiologische Beurteilung. (…)” (cfr. doc. 112).

In

data 29 ottobre 2013, l’assicurato é stato sottoposto a un ulteriore esame

neurologico ed elettrofisiologico a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia.

Considerato che i risultati degli esami effettuati erano compatibili con una

lesione parziale della radice di L5 a sinistra, egli ha consigliato l’esecuzione

di un intervento di fissazione dinamica L4/5 e L5/S1 (cfr. doc. 123, p. 4 e 5).

L’CO 1 ha, quindi,

nuovamente interpellato il proprio Centro di competenze in medicina

assicurativa.

Dato per acquisito che le

discopatie e l’ernia discale diagnosticate successivamente all’infortunio del

17.

novembre 2011, non erano state né provocate né aggravate strutturalmente da

questo stesso evento, il quale, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, aveva soltanto reso sintomatico uno stato morboso preesistente, il

chirurgo ortopedico dott. __________ ha espresso le seguenti considerazioni a

proposito dell’eziologia dei disturbi e dell’ulteriore procedere terapeutico:

" (…).

In riassunto, l’intervento proposto (comunque dal

neurologo e non dal neurochirurgo) non mi pare indicato (assenza di compressione

chiara, dubbio sul livello sintomatico) dal punto di vista medico e non sarebbe

ogni modo a carico della CO 1, poiché atta a trattare uno stato lesivo non

dovuto all’infortunio, ma soltanto reso sintomatico da esso tempo fa.

(…).

CONCLUSIONI

A secondo i criteri di verosimiglianza

preponderante, i disturbi algici ancora accusati dall’assicurato non possono

essere più ricondotti alle conseguenze dell’evento infortunistico subito dal signor

RI 1 il 17 novembre 2011.

A due anni d’evoluzione di una radiculopatia

irritativa e deficitaria L5 sinistra, in esiti di due infiltrazioni infruttuosi

e dopo costatazione del riassorbimento del sequestro erniario al livello L4/L5,

le possibilità di migliorare questa sintomatologia tramite decompressione chirurgica

appaiono assai scarsi, nello stesso tempo che esiste un rischio non

indifferente di peggiorare la sintomatologia lombalgica e pure quella

radicolare.

Nell’assenza di misure terapeutiche da considerare

per la cura delle conseguenze dell’infortunio, si propone una visita

dell’assicurato presso il servizio medico d’agenzia per chiusura del caso.”

(doc. 127, p.

3).

Il 13 gennaio

2014, l’assicurato si è sottoposto alla visita medica di chiusura eseguita dal

dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. In quell’occasione,

il medico di circondario ha proposto la chiusura del caso con estinzione del

nesso causale naturale, nel senso di un raggiungimento dello status quo sine,

a far tempo dal 20 gennaio 2014. Il dott. __________ ha affermato che, secondo

il criterio di verosimiglianza preponderante, i dolori ancora denunciati dall’assicurato

non erano più riconducibili alle conseguenze dell’infortunio del 17 novembre

2011.

e che, di conseguenza, a partire dal 20 gennaio 2014, cessava l’obbligo

per l’CO 1 di versare all’assicurato prestazioni (cfr. doc. 136).

RI 1 ha

contestato la decisione dell’CO 1 di porre fine al proprio obbligo a

prestazioni a contare dal 20 gennaio 2014, ritenendola ingiusta e lesiva dei

suoi interessi. Egli ha precisato che a causa dei forti dolori è stato

nuovamente visitato dal suo medico curante e che dovrà subire un intervento

chirurgico. L’assicurato ha fatto valere che, a suo avviso, i dolori invalidanti

lombari e alla gamba sinistra, si troverebbero in relazione di causalità naturale

con l’evento infortunistico del novembre 2011 (cfr. doc. 149).

In sede di

ricorso, egli ha inoltre segnalato che, a seguito dell’infortunio e della conseguente

inabilità lavorativa, l’assicurazione per l’invalidità ha emanato un progetto

di decisione di rendita favorevole (cfr. doc. I).

Nel frattempo, in

data 27 giugno 2014, RI 1 é stato sottoposto a un intervento chirurgico alla

colonna vertebrale con ALIF L5/S1 e protesi discale L4/L5 (cfr. docc. 155 e

156).

2.6

Chiamata a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli

atti, non ravvisa valide ragioni per scostarsi dalle conclusioni ritenute

dall’amministrazione.

Innanzitutto, va rilevato

che, sin dalle prime indagini radiologiche effettuate a pochi giorni di

distanza dall’infortunio, è emersa in maniera chiara (e incontestata) la preesistenza

di una patologia degenerativa a livello di L4/5 e di L5/S1 (cfr. doc. 19, p.

2).

D’altro canto, il chirurgo

ortopedico dott. __________, facendo riferimento ai criteri diagnostici di Krämer,

ha escluso in modo senz’altro convincente che la diagnosticata ernia discale

L4/5 a sinistra fosse stata causata (in senso stretto) oppure peggiorata

direzionalmente dall’evento del 17 novembre 2011, essendo il trauma subito in quell’occasione

(caduta nella vasca da bagno) inadeguato, secondo l’esperienza medica e gli

studi biomeccanici eseguiti in tale ambito, a provocare una lesione discale.

Egli é quindi pervenuto alla conclusione che l’ernia in questione era

preesistente e che era stata soltanto resa manifesta dall’evento infortunistico

(cfr. doc. 32 e doc. 127).

Tale conclusione non è peraltro

mai stata messa in discussione da altri medici specialisti, neppure dal medico

curante del ricorrente. Inoltre, pur asserendo nell’impugnativa che il danno

alla salute da lui sofferto e la conseguente inabilità lavorativa sarebbero in

relazione causale naturale con l’infortunio del 17 novembre 2011, l’assicurato non

ha minimamente dimostrato questa sua tesi mediante atti medici specialistici .

In esito a quanto precede,

questa Corte deve dunque concludere che l’evento traumatico del novembre 2011

può avere aggravato soltanto transitoriamente il preesistente stato

(morboso) della colonna lombare, così come sostenuto dagli specialisti

interpellati dall’Istituto assicuratore resistente.

Secondo la dottrina medica

e la giurisprudenza, le conseguenze di un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di

fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al

rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in

presenza di preesistenti alterazioni degenerative (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1;

STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del

10.

novembre 2010 consid. 3.3; si veda pure Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali, nonché

E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

In concreto,

alla luce di questi principi, l’amministrazione era

legittimata a ritenere che - trascorsi oltre due anni dall’evento

infortunistico (novembre 2011 - gennaio 2014), le sue conseguenze

a livello lombare si erano ampiamente estinte, avendo RI 1 ritrovato lo status quo sine (per dei casi analoghi decisi da questo

Tribunale, si vedano la STCA 35.2013.39 del 12 maggio 2014, confermata dal

Tribunale federale con la pronunzia 8C_455/2014 del 17 febbraio 2015, la STCA

35.2011.65

del 3 maggio 2012 e la STCA 35.2010.64 del 27 gennaio 2011).

Il TCA non ignora

che il ricorrente dal giorno dell’evento traumatico è inabile al lavoro a causa

della sintomatologia interessante il rachide lombare e la gamba sinistra. Tuttavia,

essendo stati tali disturbi in relazione di causalità naturale con l’infortunio

soltanto fino al gennaio 2014, momento in cui é stato raggiunto lo status

quo sine, l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF si é estinto a

quella data (per un caso in cui, a causa dell’estinzione della causalità

naturale, un assicuratore infortuni é stato ritenuto legittimato a negare

l’assunzione dei costi di un’operazione di ernia discale resa semplicemente

manifesta da un evento infortunistico, si veda la STF 8C_32/2014 del 22

dicembre 2014).

Parimenti

irrilevante ai fini del presente giudizio é la circostanza che l’assicurazione

per l’invalidità ha nel frattempo emanato un progetto di decisione di rendita favorevole

(cfr. doc. I, p. 2). In effetti, trattandosi di un’assicurazione finale, l’AI

versa le proprie prestazioni indipendentemente dall’eziologia del danno alla

salute presentato dall’assicurato.

Alla luce di

tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita di essere

confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti