35.2015.9
Rettamente l'assicuratore LAINF ha stabilito che assicurato ha ritrovato status quo sine due anni dopo l'infortunio, poiché la caduta ha soltanto reso manifesta una patologia preesistente alla colonna
28 maggio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
omandata
Incarto
n.
35.2015.9
MM/MP
Lugano
28 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 novembre 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 novembre 2011, RI 1, dipendente
della ditta __________ di __________ quale tecnico di ascensori e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre si trovava in vacanza in __________,
è caduto nella vasca da bagno e ha riportato una contusione lombare e ai glutei,
avvertendo un dolore lombo-sciatalgico (cfr. docc. 2 e 7).
L’esame di RMN lombare,
effettuato in __________, ha evidenziato una discopatia cronica L4/5 e L5/S1 accentuata
in L5/S1 con una sclerosi dei piatti vertebrali e la presenza di un’ernia L4/5
lussata caudalmente, mentre una TAC del rachide lombare ha confermato la presenza
di un’ernia L4/5 a sinistra con un lussato caudale e una chiara compressione
radicolare (cfr. doc. 19).
L’Istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 marzo 2014, l’amministrazione
ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 20
gennaio 2014, ritenendo che da quella data in poi i disturbi ancora presentati
da RI 1 non fossero più in relazione causale naturale con l’infortunio del
novembre 2011 (cfr. doc. 143).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato per il tramite dell’RA 1 (di seguito: RA 1), in data
24 novembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 159).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8
gennaio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto sia condannato a corrispondergli ulteriori
prestazioni, argomentando quanto segue:
" (…).
L’assicurato sig. RI 1 è stato vittima di un infortunio
riconosciuto dalla CO 1 nel periodo in cui era in forza presso la ditta __________
di __________.
In seguito all’infortunio il signor RI 1 non è più stato in grado
di svolgere attività lucrativa, ma si è sottoposto a interventi chirurgici, ma
gli stessi non gli hanno consentito di riprendere l’attività lucrativa.
A tal proposito l’AI con scritto 4.11.2014 ha emanato un progetto
di decisione con riconoscimento di una rendita d’invalidità e meglio come al
progetto doc. A.
Sussistendo il nesso di causalità che la CO 1 invece vorrebbe
negare, senza giustificazione la % di rendita AI dovrebbe essere riconosciuta
all’assicurato fermo restando eventuali sovrassicurazioni. (…)”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.5. Il 6 febbraio 2015, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova. Sia il ricorrente che l’CO 1 non vi hanno dato seguito (cfr.
doc. VII).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare
estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 20 gennaio 2014,
oppure no.
2.2. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze
(danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.3. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Secondo la giurisprudenza federale, la maggior parte
delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente
essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190,
U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3,8C_735/2009
del 2 novembre 2009 consid. 2,8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).
In una sentenza non
pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U
94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di
una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha
esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo
all’eziologia delle ernie discali cervicali.
Quest'ultima subordina il
riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e
l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata
dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve
essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver
provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente
dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il
paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il
segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente,
poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr.
J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
Fatti
I criteri appena esposti
valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)
di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10
febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare,
è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici
suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo
dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.
U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006).
Qualora un’ernia del disco
preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi
scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,
affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in
questione.
Va precisato che, secondo
la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del
segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure
cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich
manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen
Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen
Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine
Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,
a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“
(STFA U
218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo é del redattore)
In
tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo
semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata
all'evento traumatico.
Le conseguenze di
un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari
sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e
la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U
170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi
citate).
2.5. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che il 17 novembre 2011 RI
1, mentre si trovava in vacanza in __________, è scivolato uscendo dalla vasca
da bagno ed è caduto all’indietro urtando il lato sinistro della schiena sul
bordo della vasca e poi i glutei sul fondo della stessa (cfr. docc. 2 e 28).
Immediatamente dopo la
caduta, egli ha avvertito dolore nella zona lombare e, a breve distanza,
l’apparizione di un dolore alla natica sinistra irradiante lungo la gamba fino alle
dita del piede sinistro. Egli si è quindi recato presso l’ospedale di __________
e, successivamente, presso l’ospedale di __________, dove si è sottoposto a un
esame di RMN (cfr. doc. 28, p. 2).
Al suo rientro in Svizzera,
il 19 gennaio 2012, l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec.
FMH in neurochirurgia, il quale, fondandosi sulla RMN effettuata in __________
e su una TAC del rachide lombare, ha diagnosticato una “… sindrome algica e
deficitaria L5 a sx per ernia del disco L4/5 a sx lussata caudalmente
manifestatasi dopo un trauma subito il 17.11.11 in presenza tuttavia di una
patologia degenerativa discale L4/5 e L5/S1.” (cfr. doc. 19, p. 2).
A causa dell’inefficacia della
terapia conservativa a cui era stato sottoposto l’assicurato, lo specialista curante
ha ritenuto indicato un intervento chirurgico decompressivo (cfr. doc. 21).
L’CO 1 ha quindi interpellato
il proprio medico di __________, dott. __________, per stabilire se
l’intervento chirurgico proposto dal dott. Liverani fosse in relazione con l’infortunio
assicurato, oppure no. Al riguardo, considerata, da una parte, la presenza di
una discopatia degenerativa preesistente e, dall’altra, la relativa banalità
dell’accaduto, il fiduciario ha affermato di non poter ammettere senz’altro la causalità
naturale tra l’infortunio e il danno alla salute. Per questa ragione, egli ha ritenuto
indicato presentare il caso al Servizio di medicina assicurativa di __________ (cfr.
doc. 22).
Il 5 maggio 2012, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore,
dopo aver esposto la dottrina medica in materia di ernie discali, ha concluso
che l’ernia discale diagnosticata all’insorgente, come tale preesistente, era
stata semplicemente scatenata dall’evento infortunistico in questione e
che, considerato che lo status quo sine non era ancora stato raggiunto,
l’amministrazione avrebbe dovuto farsi carico dei costi dell’intervento
prospettato dal dott. __________ (doc. 32, p. 6)
Nel luglio 2012, il dott. __________
ha ritenuto indicato risottoporre il paziente a una RMN per valutare lo stato
dell’ernia discale a distanza di più di 8 mesi dall’ultimo esame radiologico
(cfr. doc. 37). L’esame strumentale ha confermato la presenza di una discopatia
L4/5 e L5/S1 senza evidenti conflitti radicolari e, d’altra parte, ha mostrato
un completo riassorbimento dell’ernia del disco. In considerazione di tale
referto, il curante ha ipotizzato che i dolori al piede sinistro potessero essere
dovuti a una problematica antalgica e non ad una paresi e ha quindi proceduto a
una nuova infiltrazione cortisonica, a dipendenza del cui esito avrebbe valutato
se intervenire chirurgicamente oppure no (cfr. doc. 39).
Il 26 luglio 2012 il dott.
__________ ha di nuovo visitato l’assicurato. Viste le risultanze della risonanza
magnetica e considerato l’esito dell’infiltrazione, lo specialista ha escluso
una problematica di tipo radicolare. Egli ha, quindi, effettuato un’ulteriore
infiltrazione della faccetta L4/5 e L5/S1 a sinistra, con l’avvertenza che
qualora anche questa infiltrazione non avesse influenzato positivamente la
sintomatologia, si sarebbe reso necessario un approfondimento neurologico con EMG
(cfr. doc. 48).
Il 12 novembre 2012
l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il
quale ha eseguito un’ EMG. L’accertamento non ha evidenziato segni a favore di una
sofferenza radicolare L5-S1 o del tronco sciatico sinistro (cfr. doc. 64).
Tenuto conto di ciò, il
dott. __________ ha ipotizzato che i dolori fossero riconducibili a una
problematica di tipo muscolare (e non radicolare). Di conseguenza, egli ha
escluso la necessità di un intervento chirurgico decompressivo e ha prescritto
un ciclo di terapia riabilitativa stazionaria (cfr. doc. 67).
Ulteriori accertamenti
radiologici, effettuati presso la __________ di __________, hanno confermato la
presenza di discopatie L4/5 e L5/S1 con alterazioni osteocondrosiche L5/S1 di
grado I e irritazione recessale della radice L5 a sinistra. I medici della clinica
__________, a margine della visita del 6 settembre 2013, hanno certificato
quanto segue:
" (…)
Herr RI 1 leidet unter einem
therapie-refraktärem lumboradikulärem Schmerz und leichtem sensomotorischem
Ausfalls-Syndrom L5 links. Das radiologische Korrelat hierfür ist nicht sehr
Considerandi
ausgeprägt. Wir empfehlen eine neurologiche und entsprechende
elektrophysiologische Beurteilung. (…)” (cfr. doc. 112).
In
data 29 ottobre 2013, l’assicurato é stato sottoposto a un ulteriore esame
neurologico ed elettrofisiologico a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Considerato che i risultati degli esami effettuati erano compatibili con una
lesione parziale della radice di L5 a sinistra, egli ha consigliato l’esecuzione
di un intervento di fissazione dinamica L4/5 e L5/S1 (cfr. doc. 123, p. 4 e 5).
L’CO 1 ha, quindi,
nuovamente interpellato il proprio Centro di competenze in medicina
assicurativa.
Dato per acquisito che le
discopatie e l’ernia discale diagnosticate successivamente all’infortunio del
17.
novembre 2011, non erano state né provocate né aggravate strutturalmente da
questo stesso evento, il quale, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, aveva soltanto reso sintomatico uno stato morboso preesistente, il
chirurgo ortopedico dott. __________ ha espresso le seguenti considerazioni a
proposito dell’eziologia dei disturbi e dell’ulteriore procedere terapeutico:
" (…).
In riassunto, l’intervento proposto (comunque dal
neurologo e non dal neurochirurgo) non mi pare indicato (assenza di compressione
chiara, dubbio sul livello sintomatico) dal punto di vista medico e non sarebbe
ogni modo a carico della CO 1, poiché atta a trattare uno stato lesivo non
dovuto all’infortunio, ma soltanto reso sintomatico da esso tempo fa.
(…).
CONCLUSIONI
A secondo i criteri di verosimiglianza
preponderante, i disturbi algici ancora accusati dall’assicurato non possono
essere più ricondotti alle conseguenze dell’evento infortunistico subito dal signor
RI 1 il 17 novembre 2011.
A due anni d’evoluzione di una radiculopatia
irritativa e deficitaria L5 sinistra, in esiti di due infiltrazioni infruttuosi
e dopo costatazione del riassorbimento del sequestro erniario al livello L4/L5,
le possibilità di migliorare questa sintomatologia tramite decompressione chirurgica
appaiono assai scarsi, nello stesso tempo che esiste un rischio non
indifferente di peggiorare la sintomatologia lombalgica e pure quella
radicolare.
Nell’assenza di misure terapeutiche da considerare
per la cura delle conseguenze dell’infortunio, si propone una visita
dell’assicurato presso il servizio medico d’agenzia per chiusura del caso.”
(doc. 127, p.
3).
Il 13 gennaio
2014, l’assicurato si è sottoposto alla visita medica di chiusura eseguita dal
dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. In quell’occasione,
il medico di circondario ha proposto la chiusura del caso con estinzione del
nesso causale naturale, nel senso di un raggiungimento dello status quo sine,
a far tempo dal 20 gennaio 2014. Il dott. __________ ha affermato che, secondo
il criterio di verosimiglianza preponderante, i dolori ancora denunciati dall’assicurato
non erano più riconducibili alle conseguenze dell’infortunio del 17 novembre
2011.
e che, di conseguenza, a partire dal 20 gennaio 2014, cessava l’obbligo
per l’CO 1 di versare all’assicurato prestazioni (cfr. doc. 136).
RI 1 ha
contestato la decisione dell’CO 1 di porre fine al proprio obbligo a
prestazioni a contare dal 20 gennaio 2014, ritenendola ingiusta e lesiva dei
suoi interessi. Egli ha precisato che a causa dei forti dolori è stato
nuovamente visitato dal suo medico curante e che dovrà subire un intervento
chirurgico. L’assicurato ha fatto valere che, a suo avviso, i dolori invalidanti
lombari e alla gamba sinistra, si troverebbero in relazione di causalità naturale
con l’evento infortunistico del novembre 2011 (cfr. doc. 149).
In sede di
ricorso, egli ha inoltre segnalato che, a seguito dell’infortunio e della conseguente
inabilità lavorativa, l’assicurazione per l’invalidità ha emanato un progetto
di decisione di rendita favorevole (cfr. doc. I).
Nel frattempo, in
data 27 giugno 2014, RI 1 é stato sottoposto a un intervento chirurgico alla
colonna vertebrale con ALIF L5/S1 e protesi discale L4/L5 (cfr. docc. 155 e
156).
2.6
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli
atti, non ravvisa valide ragioni per scostarsi dalle conclusioni ritenute
dall’amministrazione.
Innanzitutto, va rilevato
che, sin dalle prime indagini radiologiche effettuate a pochi giorni di
distanza dall’infortunio, è emersa in maniera chiara (e incontestata) la preesistenza
di una patologia degenerativa a livello di L4/5 e di L5/S1 (cfr. doc. 19, p.
2).
D’altro canto, il chirurgo
ortopedico dott. __________, facendo riferimento ai criteri diagnostici di Krämer,
ha escluso in modo senz’altro convincente che la diagnosticata ernia discale
L4/5 a sinistra fosse stata causata (in senso stretto) oppure peggiorata
direzionalmente dall’evento del 17 novembre 2011, essendo il trauma subito in quell’occasione
(caduta nella vasca da bagno) inadeguato, secondo l’esperienza medica e gli
studi biomeccanici eseguiti in tale ambito, a provocare una lesione discale.
Egli é quindi pervenuto alla conclusione che l’ernia in questione era
preesistente e che era stata soltanto resa manifesta dall’evento infortunistico
(cfr. doc. 32 e doc. 127).
Tale conclusione non è peraltro
mai stata messa in discussione da altri medici specialisti, neppure dal medico
curante del ricorrente. Inoltre, pur asserendo nell’impugnativa che il danno
alla salute da lui sofferto e la conseguente inabilità lavorativa sarebbero in
relazione causale naturale con l’infortunio del 17 novembre 2011, l’assicurato non
ha minimamente dimostrato questa sua tesi mediante atti medici specialistici .
In esito a quanto precede,
questa Corte deve dunque concludere che l’evento traumatico del novembre 2011
può avere aggravato soltanto transitoriamente il preesistente stato
(morboso) della colonna lombare, così come sostenuto dagli specialisti
interpellati dall’Istituto assicuratore resistente.
Secondo la dottrina medica
e la giurisprudenza, le conseguenze di un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di
fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al
rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in
presenza di preesistenti alterazioni degenerative (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1;
STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011
consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del
10.
novembre 2010 consid. 3.3; si veda pure Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali, nonché
E. Morscher, Schäden
des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
In concreto,
alla luce di questi principi, l’amministrazione era
legittimata a ritenere che - trascorsi oltre due anni dall’evento
infortunistico (novembre 2011 - gennaio 2014), le sue conseguenze
a livello lombare si erano ampiamente estinte, avendo RI 1 ritrovato lo status quo sine (per dei casi analoghi decisi da questo
Tribunale, si vedano la STCA 35.2013.39 del 12 maggio 2014, confermata dal
Tribunale federale con la pronunzia 8C_455/2014 del 17 febbraio 2015, la STCA
35.2011.65
del 3 maggio 2012 e la STCA 35.2010.64 del 27 gennaio 2011).
Il TCA non ignora
che il ricorrente dal giorno dell’evento traumatico è inabile al lavoro a causa
della sintomatologia interessante il rachide lombare e la gamba sinistra. Tuttavia,
essendo stati tali disturbi in relazione di causalità naturale con l’infortunio
soltanto fino al gennaio 2014, momento in cui é stato raggiunto lo status
quo sine, l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF si é estinto a
quella data (per un caso in cui, a causa dell’estinzione della causalità
naturale, un assicuratore infortuni é stato ritenuto legittimato a negare
l’assunzione dei costi di un’operazione di ernia discale resa semplicemente
manifesta da un evento infortunistico, si veda la STF 8C_32/2014 del 22
dicembre 2014).
Parimenti
irrilevante ai fini del presente giudizio é la circostanza che l’assicurazione
per l’invalidità ha nel frattempo emanato un progetto di decisione di rendita favorevole
(cfr. doc. I, p. 2). In effetti, trattandosi di un’assicurazione finale, l’AI
versa le proprie prestazioni indipendentemente dall’eziologia del danno alla
salute presentato dall’assicurato.
Alla luce di
tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita di essere
confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti