35.2015.90
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 febbraio 2016Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.90
cr
Lugano
1 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 febbraio 2013 RI 1,
nato nel 1953, di professione giardiniere, mentre stava caricando sul furgone dei
pezzi di tronco di palma tagliati, ne ha ricevuto uno sul viso e, in
particolare, sull’occhio sinistro (doc. 2), riportando una ferita perforante limbare
con impegno irideo, necessitante di sutura corneale con sei punti (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Sentito il parere del proprio
medico oftalmologo di fiducia, a mente del quale la situazione di monocolo
dell’interessato è da ricondurre ad alterazioni retiniche preesistenti
all’occhio sinistro, in data 25 marzo 2014 l’assicuratore LAINF ha comunicato
all’assicurato la sospensione delle prestazioni di corta durata (indennità
giornaliere e spese di cura) a partire dal 1° aprile 2014 (doc. 67).
Con decisione formale del 25
novembre 2014, l’Istituto assicuratore, dopo avere nuovamente interpellato il
proprio oftalmologo di fiducia (doc. 71), ha rifiutato di riconoscere a RI 1 il
diritto ad ulteriori prestazioni assicurative, ritenendo che “i postumi
infortunistici all’occhio sinistro non precludano lo svolgimento dell’attività
lavorativa di giardiniere, esigibile al 100% dal 1° aprile 2014, ciò che fa
venire meno “le premesse per un indennizzo a titolo di invalidità” e non
giustifichino neppure il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità,
“in quanto non è risultata nessuna menomazione durevole e importante
all’integrità fisica, mentale o psichica” (doc. 80).
Contro tale decisione
l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha interposto opposizione, facendo
valere un’inabilità lavorativa esistente dal 15 dicembre 2014, causata da uno
stato ansioso depressivo situazionale post-infortunio (doc. 90).
1.3. Nel frattempo, in data 18
novembre 2014, dopo che gli sono stati asportati i punti di sutura all’occhio
sinistro, l’interessato ha annunciato una ricaduta (doc. 75).
1.4. Con decisione del 21 aprile
2015, l’CO 1 ha, per quanto concerne unicamente gli aspetti organici, ripristinato
il versamento delle indennità giornaliere dal 18 novembre 2014 fino al 14
dicembre 2014, ritenendo poi l’assicurato abile al lavoro al 100% a partire dal
15 dicembre 2014.
Quanto ai disturbi
psicogeni, l’assicuratore LAINF ha rifiutato la propria responsabilità, in
difetto di un nesso di causalità adeguata con l’infortunio (doc. 105).
1.5. A seguito dell’opposizione inoltrata
dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 106), l’CO 1, in data 3 luglio 2015,
ha ribadito la correttezza delle precedenti decisioni del 25 novembre 2014 e
del 21 aprile 2015, negando, da un lato, l’adeguatezza del nesso causale in
relazione al danno psichico, e, dall’altro, per quanto concerne i postumi
organici, rifiutando di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita e
ad un’indennità per menomazione dell’integrità (doc. A1).
1.6. Contro questa decisione
l'assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione
delle prestazioni “di rendita di invalidità e di IMI a norma della LAINF” (doc.
I).
Sostanzialmente
il rappresentante del ricorrente ha contestato la valutazione del medico
fiduciario dell’amministrazione, anche alla luce dell’ulteriore visita
specialistica alla quale si è sottoposto l’assicurato e in relazione alla quale
si è riservato il diritto di poter produrre la relativa documentazione, non
appena in suo possesso (doc. I).
1.7. Nella
sua risposta del 28 settembre 2015, l'CO 1 ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a
partire dal 15 dicembre 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio del 5 febbraio 2013.
Preliminarmente, il TCA è
però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati
dal ricorrente, oppure no.
2.2. Disturbi psichici:
causalità con l’infortunio del 5 febbraio 2013?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni
non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre
categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.3. A proposito della causalità naturale,
agli atti risulta un referto, datato 15 dicembre 2014, con il quale il dr.
__________, specialista in igiene e medicina preventiva di __________, ha diagnosticato
la comparsa di uno “stato ansioso depressivo situazionale post infortunio sul
lavoro” (doc. 87).
In un successivo referto
del 9 aprile 2015, il dr. . __________ ha attestato che l’assicurato “nel
periodo 15/12/2014 – 15/02/2015 presentava sindrome ansioso depressiva
caratterizzata da “costante paura di subire ulteriori incidenti o danni
all’altro occhio che potessero condizionare definitivamente la sua vita…”
manifestando quindi uno “stato di continua allerta sia in ambito lavorativo che
extra lavorativo…”. Tale condizione si è presentata a seguito di ben noto
incidente sul lavoro che ha procurato il danno organico la cui documentazione è
in possesso dell’Ente Assicurativo” (doc. 101).
Nella decisione impugnata,
l’assicuratore LAINF ha indicato che “la CO 1 non intende disporre delle
delucidazioni specialistiche in quanto in ogni caso la causalità adeguata non
può essere ammessa. La causalità naturale può restare in sospeso” (doc. 114).
Tale questione non deve
essere ulteriormente approfondita dal TCA e può quindi rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del
30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05
del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a
prestazioni dell’CO 1 va comunque effettivamente negato facendo difetto
l’adeguatezza, come sostenuto dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 114).
2.2.4. Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Nel caso concreto
l’assicurato, il 5 febbraio 2013, mentre stava caricando sul furgone dei pezzi
di tronco di palma tagliati, ne ha ricevuto uno sul viso e, in particolare,
sull’occhio sinistro (cfr. doc. 2).
L’assicuratore infortuni
ha considerato l’infortunio subito dall’interessato meno grave rispetto a
quello oggetto della sentenza federale STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2012 -
classificato fra gli infortuni di grado medio in senso stretto -aggiungendo che
comunque, “anche se – sfruttando al massimo il potere di apprezzamento in favore
dell’assicurato – si dovesse partire da un infortunio medio stricto sensu, la
causalità adeguata non potrebbe essere ammessa”, non essendo adempiuto nel caso
di specie alcun criterio (cfr. doc. 114).
Il TCA, alla luce della
dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente abbia riportato una
ferita perforante limbare con impegno irideo, necessitante di sutura corneale
con sei punti (doc. 1), ritiene che l’infortunio occorso all’assicurato deve
essere classificato fra gli infortuni di grado medio in senso stretto.
Del resto, come ricordato
dall’amministrazione, il Tribunale federale ha proceduto ad un’identica
classificazione nella STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2012, concernente il caso
di un assicurato, meccanico di automobili, il quale, mentre era intento a smontare
da un veicolo il serbatoio di un sistema di climatizzazione, aveva improvvisamente
ricevuto sul viso e nell’occhio sinistro dei pezzi di plastica del serbatoio
stesso, andato in frantumi. Le molteplici lesioni riportate dall’assicurato
all’occhio sinistro ne avevano completamente compromesso le funzioni.
Analoga classificazione è
stata poi riconosciuta dall’Alta Corte anche in altri casi e meglio:
- nella STF U 233/06 del 2
febbraio 2007 pubblicata in SVR 8-9/2007 UV Nr. 24, riguardante il caso di un
assicurato, di professione muratore, il quale veniva colpito sul viso
dall’acido fuoriuscito a causa dell’esplosione della batteria che egli stava
controllando dopo averla ricaricata, utilizzando la luce di un accendino vista
la scarsa illuminazione del garage, circostanza che gli aveva provocato la perdita
completa della vista all’occhio sinistro;
- nella STF U 477/05 del
18 ottobre 2006, riguardante quanto successo ad un’assicurata, di professione operaia
orologiera, colpita alla tempia sinistra da un dischetto mentre stava
assistendo ad un incontro di hockey su ghiaccio, provocandole una doppia
lesione retinica nella regione temporale interna dell’occhio sinistro;
- nella sentenza U 343/04
del 10 agosto 2005, concernente il caso di un assicurato che, mentre stava
assistendo ad una partira di calcio, ha perso completamente la vista all’occhio
sinistro a causa di un proiettile di gomma rimbalzato che era stato sparato da
un poliziotto durante il manifestarsi di disordini tra gruppi di tifosi.
Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati dall'Alta Corte ed
esposti al consid. 2.3.2., è necessario che un fattore fosse presente in
maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
Occorre preliminarmente
osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Nel caso concreto pur potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità
all'evento in esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le
circostanze concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai
sensi della giurisprudenza (STF 8C_579/2011
del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4
maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005,
consid. 2.4.).
Il caso di
specie è, infatti, tutt'al più paragonabile a quello oggetto della STF
8C_935/2012 del 25 giugno 2013, laddove l'assicurato era stato colpito
all’occhio dai pezzi di plastica del serbatoio dell’impianto di climatizzazione
dell’automobile che era andato in frantumi mentre veniva sostituito. Anche in
quell'occasione, tuttavia, l’Alta Corte, pur considerando che l’evento “a certe
été relativament impressionant”, aveva negato il criterio della particolare
spettacolarità o drammaticità dell'evento (cfr. STFA 8C_935/2012 del 25 giugno
2013, consid. 4.3.1.). Parimenti negata l’esistenza del criterio della
particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento nel caso oggetto della
sentenza U 343/04 del 10 agosto 2005, allorquando, nell’ambito di
disordini tra gruppi di tifosi, un proiettile di gomma, rimbalzando, aveva
colpito ad un occhio un assicurato che stava assistendo ad una partita di calcio.
L'infortunio
del presente ricorso non è, per contro, comparabile ad altri casi nei quali
l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. U 233/06
del 2 febbraio 2007: perdita della vista ad un occhio colpito dall’acido fuoriuscito
a seguito dello scoppio della batteria di un’automobile; U
477/05 del 18 ottobre 2006: perdita visiva subita da una
spettatrice colpita alla tempia da un dischetto in occasione di un incontro di
hockey su ghiaccio).
Quelle riportate dal ricorrente
costituiscono, a mente di questa Corte e contrariamente al parere
dell’amministrazione, delle lesioni organiche gravi, così come riconosciuto
dalla giurisprudenza federale in casi analoghi di perdita completa della
funzionalità di un occhio (cfr. STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid.
4.4.; U 233/06 del 2 febbraio 2007 consid. 5.3.).
Analogamente a quanto
verificatosi nei casi succitati, tuttavia, tale criterio non risulta essersi
manifestato in maniera particolarmente incisiva, tanto da considerare che
l’evento del 5 febbraio 2013 sia la causa adeguata dei disturbi psicogeni
dell’interessato (cfr., per analogia, STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013,
consid. 4.4.).
Nessun elemento
all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza
di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell'infortunio.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è
soddisfatto.
In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le
condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro
dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.
e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici
visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2),
come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di
manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati insufficienti
a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010 consid. 5.3.4).
Per il resto, anche la rilevanza
del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche
dell'infortunio dev'essere negata, ritenuto che l’assicurato ha ripreso il
lavoro a distanza di nove mesi dall’infortunio (cfr. per analogia, STF
8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid. 4.3.3.; U 233/06 del 2 febbraio 2007).
In tali condizioni, non
mette conto di esaminare oltre se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente
entrare in linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei
dolori somatici sarebbe realizzato, ritenuto che, alla luce di quanto
precede, la sua presenza non basterebbe, comunque, per ammettere l'esistenza
del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U
187/95).
Ne consegue che i disturbi
psichici non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio
in esame. È quindi a ragione che l’assicuratore LAINF ha proceduto alla
valutazione del caso tenendo conto soltanto delle patologie di natura organica.
2.3. Disturbi visivi
conseguenti all’infortunio del 5 febbraio 2013
2.3.1. Questa Corte è chiamata a
esaminare se l’CO 1 era legittimata a dichiarare RI 1, per i soli disturbi
visivi conseguenti all’evento del 5 febbraio 2013, abile al lavoro in misura
del 100% nella sua attività a decorrere dal 15 dicembre 2014, oppure no.
Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79
consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3.2. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.3.3. Nel caso di specie, dall’esame
degli atti emerge che l’assicuratore LAINF convenuto ha affidato al dr. __________,
spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, l’incarico di eseguire una visita
specialistica.
Con
referto dell’11 settembre 2013, il dr. __________, ha concluso che “la
riduzione visiva dell’occhio sinistro è da imputare a gravi alterazioni
coreoretiniche”, aggiungendo tuttavia che “non essendo in possesso dei dati in
merito al visus prima dell’infortunio, mi è impossibile stabilire se c’è stato
un peggioramento visivo, in quanto erano già presenti alterazioni retiniche in
seguito a distacco di retina recidivanti” (doc. 43).
L’CO
1 ha quindi chiesto all’assicurato, telefonicamente, informazioni riguardo allo
stato di salute degli occhi nel periodo precedente l’infortunio e, in
particolare, a proposito delle lesioni descritte nel rapporto del dr. __________.
Dalla
nota telefonica redatta in data 4 ottobre 2013 dal funzionario incaricato,
risulta che l’assicurato ha spiegato che dopo essere stato operato nel 1997
presso la Clinica __________ a __________ e le successive cure, durate circa un
anno, egli ha ripreso a lavorare al 100%, portando degli occhiali con una
correzione minima.
L’assicurato,
su esplicita richiesta del funzionario, ha affermato che “si procurerà
un’attestazione della correzione visiva all’ottico che lo ha seguito e che ha
fornito diverse paia di occhiali negli ultimi anni. Gli ultimissimi occhiali li
aveva fatti confezionare poco prima dell’infortunio. Dimostreranno che la
correzione del visus era minima (circa 2 o 3 decimi di riduzione)” (doc. 46).
In
data 4 novembre 2013 è pervenuto all’amministrazione uno scritto, datato 4
ottobre 2013, nel quale il signor __________, ottico – optometrista di __________,
ha indicato che “allego le 2 ultime prescrizioni sulla base delle quali sono
state fatte le ultime due paia di occhiali del sig. RI 1. Si riscontrerà che
non sono intervenute variazioni diottriche delle lenti dal giugno 2004 a
gennaio 2013” (doc. 51).
L’CO
1 poi affidato al proprio __________ il compito di esaminare lo stato di salute
del ricorrente (doc. 55).
La
dr.ssa __________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, con
presa di posizione del 4 febbraio 2014, dopo avere indicato la diagnosi di
perforazione bulbare limbare e, quale diagnosi indipendente dall’infortunio,
quella di distacchi retinici recidivanti a sinistra, ha indicato al punto 1
concernente l’esigibilità, che essendo l’assicurato monocolo, la precedente
attività di giardiniere non è più da considerare esigibile, mentre l’interessato
Considerandi
sarebbe da considerare abile al lavoro al 100% con un rendimento pieno in tutte
le attività adatte secondo le linee direttive per i pazienti monocoli (ossia
lavori che non devono essere svolti su impalcature o al di sopra dell’altezza
della spalla, così come su un terreno non piano; lavori che non abbiano un
ritmo predeterminato, come ad esempio alla catena di montaggio o simili; lavori
che non richiedano un’elevata stereopsi), con un’iniziale riduzione del
rendimento del 10-20% per una durata di 1-2 anni.
La
dr.ssa __________ ha, tuttavia, sottolineato che nel caso in cui, come
sembrerebbe verosimile dagli atti, l’assicurato presentasse già una situazione
di monocolo prima dell’infortunio, in una tale evenienza bisognerebbe ritenere
possibile la continuazione della sua abituale professione.
La
specialista ha quindi considerato indispensabile, al fine di poter stabilire
l’esatta esigibilità lavorativa, recuperare presso l’ottico e l’oculista
curante i valori di visus relativi al periodo antecedente l’infortunio, così
come i dati relativi alla forte miopia dell’assicurato.
Quanto
all’indennità per menomazione dell’integrità (punto 2), la dr.ssa __________ ha
ritenuto che in assenza di lesioni preesistenti, la stessa sarebbe del 28% in
considerazione di un visus inferiore allo 0.1. Ritenuta, tuttavia, l’esistenza
di distacchi retinici recidivanti preesistenti e gravi alterazioni miopiche
della retina, non riconducibili all’infortunio, si deve ritenere con
preponderante probabilità che si tratti unicamente di una lesione preesistente,
come indicato al punto 1 concernente l’esigibilità (doc. 58).
L’CO
1.
ha pertanto richiesto all’assicurato di fornire i dati ritenuti
indispensabili dalla dr.ssa __________, invitandolo esplicitamente a volere fare
pervenire “al più presto i valori del visus precedenti all’infortunio di
entrambi gli occhi (non le ricette per gli occhiali). Voglia pertanto
recuperare tale documentazione presso il suo medico oculista curante o il suo
ottico” (doc. 65).
Come
riportato nella nota telefonica del 25 marzo 2014 redatta dal funzionario
incaricato dell’assicuratore LAINF, l’assicurato non è stato in grado di
trasmettere la documentazione dei suoi oculisti curanti, essendo l’uno andato
in pensione e, l’altro, deceduto.
Quanto
alla documentazione che l’interessato avrebbe dovuto ottenere dall’ottico,
dalla nota telefonica risulta che “ha contattato l’ottico ma lui non è in possesso
di questi rapporti e dati. Aveva solamente la correzione per la ricetta degli
occhiali (che ci ha già fatto avere). Può solo dirci che comunque la situazione
all’occhio sinistro (prima dell’infortunio) si era risolta e infatti era
tornato a lavorare al 100%. Aveva inoltre superato tre rinnovi di patente in
Italia ed è la prova che non c’erano problemi preesistenti” (cfr. doc. 66).
Con nuova presa di
posizione del 10 giugno 2014, la dr.ssa __________ – dopo avere osservato che
non è stato possibile ottenere le informazioni mediche e l’acuità visiva
per il periodo precedente l’infortunio - ritenuto che il dr. __________ ha
valutato che la riduzione visiva dell’occhio sinistro è da imputare alle gravi
alterazioni coreoretiniche in seguito a distacco di retina recidivanti
preesistenti, ha concluso che avendo presentato l’assicurato una situazione di
monocolo già prima dell’infortunio, l’usuale attività continua ad essere
esigibile e, in difetto di peggioramento del visus, non vi è alcuna menomazione
dell’integrità (doc. 71).
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha quindi rifiutato di riconoscere
all’interessato, per i soli disturbi visivi conseguenti all’infortunio del 5
febbraio 2013, delle prestazioni di lunga durata.
2.3.4
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA non può, senza che prima vengano svolti ulteriori
approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione, la quale,
basandosi sul parere della dr.ssa __________, ha considerato pienamente
esigibile la professione di giardiniere svolta dall’interessato, non avendo
l’infortunio peggiorato la situazione visiva all’occhio sinistro, già
compromessa prima del verificarsi di tale evento.
Nella
presa di posizione del 10 giugno 2014, la dr.ssa __________ ha, infatti,
concluso che avendo presentato l’assicurato una situazione di monocolo già
prima dell’infortunio, l’usuale attività continua ad essere esigibile e, in
difetto di peggioramento del visus, non vi è alcuna menomazione dell’integrità
(doc. 71).
Questo Tribunale rileva
che dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalle prescrizioni
trasmesse dall’ottico optometrista dell’assicurato in data 4 novembre 2013,
emerge più di un dubbio quanto all’effettiva condizione di persona monocola
dell’interessato nel periodo precedente l’infortunio qui in discussione.
Dalle due prescrizioni in
questione - datate, l’una, 01.06.2004 e, l’altra, 08.01.2013 - emerge, come
indicato nello scritto del 4 ottobre 2013 dell’ottico __________, che “non sono
intervenute variazioni diottriche delle lenti dal giugno 2004 al gennaio 2013”
(cfr. doc. 51).
In entrambe tali
prescrizioni, che coprono un arco temporale di nove anni, appare che il visus
all’occhio sinistro dell’interessato necessitasse di una correzione di 2.25
(cfr. doc. 51).
Questi elementi, che
avvalorano, tramite dati oggettivi, quanto sempre sostenuto dall’assicurato -
ovvero che egli prima dell’infortunio portava degli occhiali con una correzione
minima all’occhio sinistro (cfr. nota telefonica del 4 ottobre 2013, doc. 46 e
nota telefonica del 25 marzo 2014, doc. 66); lavorava come giardiniere al 100%
e aveva pure superato tre rinnovi di patente in Italia (cfr. nota telefonica
del 25 marzo 2014, doc. 66) – sono, a mente del TCA, atti a sollevare giustificati
dubbi riguardo alla correttezza delle conclusioni della dr.ssa __________.
Pertanto, il TCA ritiene
indispensabile, prima di potersi esprimere con cognizione di causa sul tema,
che l’amministrazione, alla quale gli atti vengono retrocessi per ulteriori
accertamenti, appuri se l’assicurato presentasse oppure no una condizione di
monocolo negli anni precedenti l’evento del febbraio 2013.
Tale
questione riveste un’importanza decisiva, posto che la stessa dr.ssa __________,
in data 4 febbraio 2014, ha indicato che, da monocolo, l’usuale attività di
giardiniere non è più da considerare esigibile e che, in assenza di lesioni
preesistenti, l’IMI sarebbe del 28% in considerazione di un visus inferiore
allo 0.1 (cfr. doc. 58).
La decisione impugnata, con
riferimento ai soli disturbi di natura visiva, va pertanto annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché, una volta completata l’istruttoria
attraverso la messa in atto degli approfondimenti di cui sopra, si esprima
nuovamente riguardo al diritto dell’assicurato di potere beneficiare di una
rendita di invalidità e di un’IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 3 luglio 2015 è annullata nella misura in cui, tenuto conto dei
soli disturbi visivi, all’assicurato sono state rifiutate le prestazioni di
lunga durata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.3.4..
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti