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35.2015.90

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1 febbraio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3.2. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.3.3. Nel caso di specie, dall’esame

degli atti emerge che l’assicuratore LAINF convenuto ha affidato al dr. __________,

spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, l’incarico di eseguire una visita

specialistica.

Con

referto dell’11 settembre 2013, il dr. __________, ha concluso che “la

riduzione visiva dell’occhio sinistro è da imputare a gravi alterazioni

coreoretiniche”, aggiungendo tuttavia che “non essendo in possesso dei dati in

merito al visus prima dell’infortunio, mi è impossibile stabilire se c’è stato

un peggioramento visivo, in quanto erano già presenti alterazioni retiniche in

seguito a distacco di retina recidivanti” (doc. 43).

L’CO

1 ha quindi chiesto all’assicurato, telefonicamente, informazioni riguardo allo

stato di salute degli occhi nel periodo precedente l’infortunio e, in

particolare, a proposito delle lesioni descritte nel rapporto del dr. __________.

Dalla

nota telefonica redatta in data 4 ottobre 2013 dal funzionario incaricato,

risulta che l’assicurato ha spiegato che dopo essere stato operato nel 1997

presso la Clinica __________ a __________ e le successive cure, durate circa un

anno, egli ha ripreso a lavorare al 100%, portando degli occhiali con una

correzione minima.

L’assicurato,

su esplicita richiesta del funzionario, ha affermato che “si procurerà

un’attestazione della correzione visiva all’ottico che lo ha seguito e che ha

fornito diverse paia di occhiali negli ultimi anni. Gli ultimissimi occhiali li

aveva fatti confezionare poco prima dell’infortunio. Dimostreranno che la

correzione del visus era minima (circa 2 o 3 decimi di riduzione)” (doc. 46).

In

data 4 novembre 2013 è pervenuto all’amministrazione uno scritto, datato 4

ottobre 2013, nel quale il signor __________, ottico – optometrista di __________,

ha indicato che “allego le 2 ultime prescrizioni sulla base delle quali sono

state fatte le ultime due paia di occhiali del sig. RI 1. Si riscontrerà che

non sono intervenute variazioni diottriche delle lenti dal giugno 2004 a

gennaio 2013” (doc. 51).

L’CO

1 poi affidato al proprio __________ il compito di esaminare lo stato di salute

del ricorrente (doc. 55).

La

dr.ssa __________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, con

presa di posizione del 4 febbraio 2014, dopo avere indicato la diagnosi di

perforazione bulbare limbare e, quale diagnosi indipendente dall’infortunio,

quella di distacchi retinici recidivanti a sinistra, ha indicato al punto 1

concernente l’esigibilità, che essendo l’assicurato monocolo, la precedente

attività di giardiniere non è più da considerare esigibile, mentre l’interessato

Considerandi

sarebbe da considerare abile al lavoro al 100% con un rendimento pieno in tutte

le attività adatte secondo le linee direttive per i pazienti monocoli (ossia

lavori che non devono essere svolti su impalcature o al di sopra dell’altezza

della spalla, così come su un terreno non piano; lavori che non abbiano un

ritmo predeterminato, come ad esempio alla catena di montaggio o simili; lavori

che non richiedano un’elevata stereopsi), con un’iniziale riduzione del

rendimento del 10-20% per una durata di 1-2 anni.

La

dr.ssa __________ ha, tuttavia, sottolineato che nel caso in cui, come

sembrerebbe verosimile dagli atti, l’assicurato presentasse già una situazione

di monocolo prima dell’infortunio, in una tale evenienza bisognerebbe ritenere

possibile la continuazione della sua abituale professione.

La

specialista ha quindi considerato indispensabile, al fine di poter stabilire

l’esatta esigibilità lavorativa, recuperare presso l’ottico e l’oculista

curante i valori di visus relativi al periodo antecedente l’infortunio, così

come i dati relativi alla forte miopia dell’assicurato.

Quanto

all’indennità per menomazione dell’integrità (punto 2), la dr.ssa __________ ha

ritenuto che in assenza di lesioni preesistenti, la stessa sarebbe del 28% in

considerazione di un visus inferiore allo 0.1. Ritenuta, tuttavia, l’esistenza

di distacchi retinici recidivanti preesistenti e gravi alterazioni miopiche

della retina, non riconducibili all’infortunio, si deve ritenere con

preponderante probabilità che si tratti unicamente di una lesione preesistente,

come indicato al punto 1 concernente l’esigibilità (doc. 58).

L’CO

1.

ha pertanto richiesto all’assicurato di fornire i dati ritenuti

indispensabili dalla dr.ssa __________, invitandolo esplicitamente a volere fare

pervenire “al più presto i valori del visus precedenti all’infortunio di

entrambi gli occhi (non le ricette per gli occhiali). Voglia pertanto

recuperare tale documentazione presso il suo medico oculista curante o il suo

ottico” (doc. 65).

Come

riportato nella nota telefonica del 25 marzo 2014 redatta dal funzionario

incaricato dell’assicuratore LAINF, l’assicurato non è stato in grado di

trasmettere la documentazione dei suoi oculisti curanti, essendo l’uno andato

in pensione e, l’altro, deceduto.

Quanto

alla documentazione che l’interessato avrebbe dovuto ottenere dall’ottico,

dalla nota telefonica risulta che “ha contattato l’ottico ma lui non è in possesso

di questi rapporti e dati. Aveva solamente la correzione per la ricetta degli

occhiali (che ci ha già fatto avere). Può solo dirci che comunque la situazione

all’occhio sinistro (prima dell’infortunio) si era risolta e infatti era

tornato a lavorare al 100%. Aveva inoltre superato tre rinnovi di patente in

Italia ed è la prova che non c’erano problemi preesistenti” (cfr. doc. 66).

Con nuova presa di

posizione del 10 giugno 2014, la dr.ssa __________ – dopo avere osservato che

non è stato possibile ottenere le informazioni mediche e l’acuità visiva

per il periodo precedente l’infortunio - ritenuto che il dr. __________ ha

valutato che la riduzione visiva dell’occhio sinistro è da imputare alle gravi

alterazioni coreoretiniche in seguito a distacco di retina recidivanti

preesistenti, ha concluso che avendo presentato l’assicurato una situazione di

monocolo già prima dell’infortunio, l’usuale attività continua ad essere

esigibile e, in difetto di peggioramento del visus, non vi è alcuna menomazione

dell’integrità (doc. 71).

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha quindi rifiutato di riconoscere

all’interessato, per i soli disturbi visivi conseguenti all’infortunio del 5

febbraio 2013, delle prestazioni di lunga durata.

2.3.4

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione, la quale,

basandosi sul parere della dr.ssa __________, ha considerato pienamente

esigibile la professione di giardiniere svolta dall’interessato, non avendo

l’infortunio peggiorato la situazione visiva all’occhio sinistro, già

compromessa prima del verificarsi di tale evento.

Nella

presa di posizione del 10 giugno 2014, la dr.ssa __________ ha, infatti,

concluso che avendo presentato l’assicurato una situazione di monocolo già

prima dell’infortunio, l’usuale attività continua ad essere esigibile e, in

difetto di peggioramento del visus, non vi è alcuna menomazione dell’integrità

(doc. 71).

Questo Tribunale rileva

che dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalle prescrizioni

trasmesse dall’ottico optometrista dell’assicurato in data 4 novembre 2013,

emerge più di un dubbio quanto all’effettiva condizione di persona monocola

dell’interessato nel periodo precedente l’infortunio qui in discussione.

Dalle due prescrizioni in

questione - datate, l’una, 01.06.2004 e, l’altra, 08.01.2013 - emerge, come

indicato nello scritto del 4 ottobre 2013 dell’ottico __________, che “non sono

intervenute variazioni diottriche delle lenti dal giugno 2004 al gennaio 2013”

(cfr. doc. 51).

In entrambe tali

prescrizioni, che coprono un arco temporale di nove anni, appare che il visus

all’occhio sinistro dell’interessato necessitasse di una correzione di 2.25

(cfr. doc. 51).

Questi elementi, che

avvalorano, tramite dati oggettivi, quanto sempre sostenuto dall’assicurato -

ovvero che egli prima dell’infortunio portava degli occhiali con una correzione

minima all’occhio sinistro (cfr. nota telefonica del 4 ottobre 2013, doc. 46 e

nota telefonica del 25 marzo 2014, doc. 66); lavorava come giardiniere al 100%

e aveva pure superato tre rinnovi di patente in Italia (cfr. nota telefonica

del 25 marzo 2014, doc. 66) – sono, a mente del TCA, atti a sollevare giustificati

dubbi riguardo alla correttezza delle conclusioni della dr.ssa __________.

Pertanto, il TCA ritiene

indispensabile, prima di potersi esprimere con cognizione di causa sul tema,

che l’amministrazione, alla quale gli atti vengono retrocessi per ulteriori

accertamenti, appuri se l’assicurato presentasse oppure no una condizione di

monocolo negli anni precedenti l’evento del febbraio 2013.

Tale

questione riveste un’importanza decisiva, posto che la stessa dr.ssa __________,

in data 4 febbraio 2014, ha indicato che, da monocolo, l’usuale attività di

giardiniere non è più da considerare esigibile e che, in assenza di lesioni

preesistenti, l’IMI sarebbe del 28% in considerazione di un visus inferiore

allo 0.1 (cfr. doc. 58).

La decisione impugnata, con

riferimento ai soli disturbi di natura visiva, va pertanto annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, una volta completata l’istruttoria

attraverso la messa in atto degli approfondimenti di cui sopra, si esprima

nuovamente riguardo al diritto dell’assicurato di potere beneficiare di una

rendita di invalidità e di un’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 3 luglio 2015 è annullata nella misura in cui, tenuto conto dei

soli disturbi visivi, all’assicurato sono state rifiutate le prestazioni di

lunga durata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.3.4..

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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