35.2015.91
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15 febbraio 2016Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.91
mm
Lugano
15 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 aprile 2013, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio addetto
alla produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1, è caduto dalla propria motocicletta e ha riportato, secondo il rapporto di
uscita 20 aprile 2013 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura
tripartita e scomposta dell’omero prossimale destro (cfr. doc. 8).
Il 19 aprile 2013, egli è
stato sottoposto a un intervento di riduzione e osteosintesi.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la prorpria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso,
esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale
dell’11 maggio 2015, l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto alla
rendita d’invalidità e, d’altra parte, lo ha posto al beneficio di un’indennità
per menomazione all’integrità del 15% (cfr. doc. 164).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 170), in data 6
luglio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 173).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4
settembre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in
via principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato a
riconoscergli una rendita d’invalidità superiore al 30%, come pure un’IMI
superiore al 25% e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente fa innanzitutto valere - per quanto riguarda
la valutazione dell’esigibilità lavorativa alla base della decisione di
negargli la rendita d’invalidità -, che quest’ultima si fonderebbe su “…
accertamenti incompleti e parziali che non considerano, nella loro estensione e
rilevanza, le affezioni di cui soffre (…) e le loro conseguenze dal profilo
funzionale.”. Concretamente, sempre secondo il ricorrente, gli sarebbe preclusa
“… qualsiasi attività che comporti l’uso dell’arto superiore destro. I
movimenti sono limitati così come la forza e la possibilità d’uso ripetuta. Da
una corretta lettura delle limitazioni funzionali attestate medicalmente emerge
la quasi totale impossibilità di utilizzo dell’arto destro in attività
lavorativa a fronte dei limiti di movimento, della limitata forza,
dell’affaticabilità e dei forti dolori. Tali impedimenti si ripercuotono pure
sulla possibilità di utilizzare gli arti contemporaneamente in ambito
lavorativo. La capacità valetudinaria del signor RI 1 risulta pertanto
limitata in qualsiasi attività, ancorché leggera, che comporti anche solo in
misura minima l’utilizzo del braccio destro. Non vi sono quindi, nemmeno in un
mercato equilibrato del lavoro, attività che il signor RI 1 possa svolgere al
100% sia quanto a tempo impiegato che a resa. Ciò vale a maggior ragione se si
considera che l’arto leso è quello dominante.” (doc. I, p, 3 s. – il
corsivo è del redattore).
D’altro canto -
trattandosi degli aspetti economici legati alla definizione del grado
d’invalidità -, l’assicurato contesta l’applicazione dell’edizione 2012 della
tabella TA 1. A suo dire, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare la tabella
TA 1 2010, ramo 52 (magazzinaggio), categoria di qualifica 4, riportando
il dato così ottenuto su 43.75 ore settimanali e adeguandolo all’evoluzione dei
salari sino al 2015. Le peculiarità del caso di specie avrebbero poi giustificato
una riduzione sociale del 20% (anziché del 10%) (cfr. doc. I, p. 4 s.).
Per quanto concerne infine
il grado della menomazione all’integrità, RI 1 rimprovera
all’assicuratore resistente di non aver considerato il peggioramento futuro che,
a suo avviso, “… condurrà verosimilmente ad una protesi totale inversa della
spalla destra.”. Inoltre, egli osserva che “addizionando al 5-10% per la
limitazione funzionale, il 10% per l’artrosi moderata e il 10% per la lesione
del nervo ascellare, si ottiene un’IMI complessiva del 25-30% che si chiede
venga qui ammessa, corrispondendo a tutti gli effetti la predetta menomazione
con severa disfunzione bio-meccanica osteoarticolare e danno neurogeno, ad una
grave omartrosi cui è attribuita alla tabella 1.2 un grado di menomazione
dell’integrità del 25%. A titolo di raffronto si consideri che la perdita
completa della funzionalità dell’arto superiore corrisponde ad un’IMI del 50%.
(…).” (doc. I, p. 5 s.).
1.4. Nel corso del mese di ottobre
2015, il ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno della propria domanda
di assistenza giudiziaria (doc. VI + allegato).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.6. In data 23 novembre 2015,
l’assicurato ha versato agli atti ulteriore documentazione medica, che
attesterebbe come “la mobilità e le capacità funzionali dell’arto superiore
destro (…) siano estremamente limitate, al punto da rendere lo stesso pressoché
inutilizzabile, se non quale braccio di mero ausilio al sinistro (dominante).
Queste limitazioni si ripercuotono in maniera massiccia sulla residua capacità
valetudinaria dell’assicurato che la CO 1 ed i suoi medici fiduciari hanno valutato
in maniera errata e oltremodo blanda” e che giustificherebbe, per quanto
riguarda l’IMI, di “… considerare una situazione peggiore rispetto alla posa
della protesi con una funzionalità della spalla pressoché completa, ovvero
un’impotenza funzionale completa del 50%”.
Sul piano economico, egli
ha preteso l’applicazione dei dati salariali statistici afferenti al 2010,
anziché di quelli relativi al 2012 (considerati dall’CO 1), in quanto “… nel
2012 sono stati modificati i parametri di classificazione dei dati salariali
statistici, ciò che ha comportato il passaggio dal concetto di “livello di
esigenze” del posto di lavoro al “livello di competenze”, con contestuale
stravolgimento dei parametri comparativi (cfr. slide no. 11 OFS). (…). Questo
aspetto rende inutilizzabili i dati statistici del 2012 e ciò sino a che in
merito non si esprima il lod. TF.” (doc. XIII).
L’amministrazione si è
espressa in proposito il 3 dicembre 2015 (doc. XV).
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto al diritto alla rendita d’invalidità e all’entità della
menomazione all’integrità presentata dall’assicurato.
Nella misura in cui, con
l’allegato del 23 novembre 2015, l’assicurato chiede, in via alternativa, il
ripristino a far tempo dal 1° febbraio 2015 delle prestazioni di corta durata,
considerata l’indicazione a sottoporsi a un intervento d’impianto di protesi
totale inversa (cfr. doc. XIII, p. 3), questa sua pretesa appare già a prima
vista infondata, posto che, ancora in occasione della consultazione del 9
novembre 2015 presso il dott. __________, egli si era detto contrario a
sottoporsi a una simile operazione (cfr. doc. B 1).
2.2. Diritto alla rendita di
invalidità.
2.2.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti
(cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.3
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la
questione riguardante l’esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha
fatto capo alla valutazione espressa dalla dott.ssa __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, a margine della visita di chiusura del 17 novembre 2014.
In quell’occasione - dopo
aver definito stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell’insorgente,
il medico di circondario appena citato ha così descritto l’esigibilità
lavorativa:
" (…).
Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri
fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi con la sinistra. Talvolta a spesso
possibile sollevare e portare pesi leggeri tra 5 e 10 kg fino all’altezza dei
fianchi con la sinistra e oltre l’altezza del petto fino a 5 kg con la
sinistra. Mai a di rado possibile sollevare e portare pesi medi tra i 10 e i 25
kg fino all’altezza dei fianchi, a dipendenza della forma del peso ossia della
possibilità della presa dello stesso. Mai più possibile sollevare e portare
pesi pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei
fianchi o pesi oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto. Nessuna limitazione per
il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione. Di rado a talvolta possibile il
maneggio di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e
molto pesanti. Di rado a tavolta possibile la rotazione della mano contro
resistenza. Con la sinistra talvolta a spesso possibili lavori sopra la testa,
con la destra non più possibile. Nessuna limitazione per la rotazione del
tronco, posizione seduta/inclinata in avanti, posizione in piedi/inclinata in
avanti, posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna
limitazione per la posizione seduta di lunga durata o posizione in piedi di
lunga durata. Nessuna limitazione per camminare fino e oltre i 50 metri,
camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato, salire le scale.
Mai più possibile salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a
condizione. Nessuna limitazione per l’equilibrio e stare in equilibrio.
L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità al
100% da subito.” (doc. 146, p. 4s.)
È utile segnalare che,
antecedentemente alla visita fiduciaria di chiusura, l’assicurato è stato
visitato presso il Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________
di __________.
In occasione del consulto
del 27 agosto 2014, il dott. __________, Capoclinica, ha disposto una
valutazione neurologica allo scopo di valutare un’eventuale possibilità di
recupero del muscolo deltoide anteriore, che avrebbe potuto compensare il
deficit importante del sovraspinato (cfr. doc. 130, p. 2).
Con rapporto del 2 ottobre
2014, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha quindi confermato la
diagnosi di lesione del nervo ascellare destro che si manifesta con un’atrofia
muscolare del deltoide a destra, zona anteriore, con ipoestesia nel territorio
del nervo e difficoltà nell’alzare il braccio in orizzontale. Egli ha peraltro
espresso il parere che “… un lavoro pesante come quello che svolgeva prima
dell’incidente con le macchine del caffè non sarà più possibile, neanche un
lavoro come magazziniere, come pensava il paziente. Sono convinto che comunque lui
potrebbe lavorare manualmente in un posto con oggetti non pesanti e
particolarmente in un posto dove non ha bisogno di lavorare con il braccio
destro sopra l’orizzontale.” (doc. 137, p. 2 – il corsivo è del redatto).
RI 1 è stato rivisto dal
dott. __________ il 22 ottobre 2014, il quale, dopo aver prospettato l’impianto
di una protesi totale inversa in caso di peggioramente della mobilità o dei
dolori, ha rilevato che l’assicurato “… necessita di una riqualifica
professionale, che non comporti il portare pesi o soprattutto tutte quelle
professioni che necessitano di lavorare al di sopra del piano orizzontale con i
membri superiori.” (doc. 139, p. 2 – il corsivo è del redattore).
Successivamente
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’insorgente si è
sottoposto a un’artro-TAC della spalla destra, accertamento che ha evidenziato
una lesione transmurale dei tendine del sottospinato, una moderata artrosi
acromio-claveare e una deformazione della testa omerale in esiti da frattura
(cfr. doc. 178, p. 1).
Con referto del 12 agosto
2015, il dott. __________ ha osservato che la soluzione ideale sarebbe quella
d’impiantare una protesi totale inversa, anche se occorrerebbe considerare la
presenza di un deficit del muscolo deltoide (legata alla lesione parziale del
nervo ascellare) che è importante per far funzionare questo tipo di protesi,
ritenuto comunque che si tratta di una soluzione da ritardare il più possibile.
Pronunciandosi a proposito dell’esigibilità lavorativa, egli ha sostenuto che
l’assicurato è in grado di eseguire “… tutte quelle attività che non
comportano sollevare pesi al di là di 90° del piano orizzontale e soprattutto
non pesi maggiori di 5 kg.” (doc. 179, p. 2 – il corsivo è del redattore).
In corso di causa, il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Con rapporto del 10
novembre 2015, il dott. __________, consulente di riabilitazione presso Ospedale
di __________, riferendosi al consulto avvenuto in data 6 novembre 2015, ha
invitato l’CO 1 a spiegare come mai l’assicurato non sia stato sottoposto a un
trattamento riabilitativo intensivo in sede stazionaria e come mai non si è
pensato a una reintegrazione professionale adeguata e compatibile con i postumi
infortunistici residuali (cfr. doc. B 2).
Da parte sua, con il
referto datato 12 novembre 2015, il dott. __________ ha in sostanza ribadito il
contenuto dei suoi precedenti scritti, precisando che “il paziente per il
momento non si sente ancora pronto per affrontare questo tipo di intervento
chirurgico (l’impianto di una protesi, ndr) …” e, d’altro canto, che “è chiaro che,
nonostante l’intervento, rimarrà sempre un deficit di forza che non gli permetterà
più di eseguire delle attività professionali che richiederanno sforzi con il
membro superiore di destra e dei movimenti al di sopra dei 90° del piano
orizzontale.” (doc. B 1).
2.2.4
Con la propria impugnativa, con
riferimento alle certificazioni agli atti degli specialisti da lui consultati, RI
1.
mette in dubbio la fondatezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa
enunciata dal medico di circondario dell'CO 1, nella misura in cui, a fronte
dei limiti di movimento, della limitata forza, dell’affaticabilità e dei forti
dolori che interessano il braccio destro, la sua capacità lavorativa
risulterebbe limitata “… in qualsiasi attività, ancorché leggera, che comporti
anche solo in misura minima l’utilizzo …” dell’arto in questione (cfr. doc. I).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il tenore dei rapporti del chirurgo
ortopedico dott. __________ e del neurologo dott. __________ (cfr. il consid.
2.2.3
) non consentano di trarre la conclusione che pretende l'insorgente.
In effetti, entrambi i
sanitari hanno ammesso che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare un’attività lavorativa
adeguata, leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi e che non implichi mansioni da svolgere oltre
l’altezza delle spalle, analogamente quindi a quanto stabilito dalla dott.ssa __________
a margine della visita medica di chiusura.
Per quanto riguarda la
certificazione 10 novembre 2015 del dott. __________, il TCA rileva che essa
non contiene alcuna indicazione in merito all’esigibilità lavorativa, di modo
che non appare atta a sminuire il valore probatorio attribuito al parere del
medico di circondario. A proposito del rimprovero mosso nei confronti dell’CO 1
per non aver previsto una riformazione professionale dell’assicurato, ci si
limita a segnalare che quest’ultima non è una prestazione che gli assicuratori
contro gli infortuni sono tenuti a fornire in base alla LAINF.
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano,
normalmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si
tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche
solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato
in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA
35.1998.63
del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata
dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dalla dott.ssa __________ (e condivisa dai
dottori __________ e __________) risulta inoltre plausibile anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati
che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in
attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a
causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra
- era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili,
come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il
braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare",
il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "…
limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto
superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei
movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari
vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio
pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,
tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata
consid. 2.6.).
Anche nella STFA U 200/02
del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, che, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
Infine, con riferimento
all’affermazione ricorsuale secondo la quale nemmeno in un mercato equilibrato
del lavoro esisterebbero le attività che l’assicurato sarebbe in grado di
svolgere (cfr. doc. I, p. 4), va pure rilevato che, in una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha precisato che anche per gli assicurati
limitati nell’utilizzo dell’arto dominante, esiste un mercato del lavoro
sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2).“
In esito a tutto ciò,
occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.2.5
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore,
l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio
assicurato, un importo annuo pari a fr. 50'700 (cfr. doc. 161, p. 1).
Questo dato,
desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e non contestato
dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
2.2.6
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento
concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su
quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,
Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311
seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
2.2.7
Nella presente
fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 48'040.13 il reddito da
invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni del 15.25%
a titolo di gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale ex DTF
126.
V 80 (cfr. doc. 173, p. 5 s.).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare,
in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo
proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso
ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr.
5'431.42 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il
2013, +0.7% per il 2014 e +0.5% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa
tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito
annuo di fr. 66'480.58.
L’assicurato, quale operaio
presso la __________, avrebbe realizzato nel 2015 un reddito
annuo di fr. 50'700 per un’occupazione a tempo pieno. Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(cioè fr. 63'388.21; cfr. Tabella TA 1 2012, p.to 10-11 “Industrie
alimentari; produzione bevande” (cfr. doc. 1: “Professione svolta: Operaio
d’industria alimentare”; su questo aspetto, cfr STF 9C_854/2013 del 24 febbraio
2014.
consid. 5.3.2), livello di qualifica 1: fr. 4'904 riportato su 42.2
ore/settimana = fr. 5'173.72 x 12 mesi = fr. 62'084.44 e aggiornato al 2015).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.2.6. in fine, il reddito statistico da invalido
(fr. 66'480.58) va ridotto del 15.01%, percentuale
corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la
soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 56'501.84 (risultato intermedio).
Da parte
sua, il ricorrente contesta l’applicazione dell’edizione 2012 della
tabella TA 1, rilevando in proposito che, rispetto all’edizione 2010, vi
sarebbe stato uno “stravolgimento dei parametri comparativi” che la renderebbero di fatto inutilizzabile, perlomeno sino a che il
TF non avrà fatto chiarezza. Egli auspica pertanto che ci si fondi ancora sui
dati salariali contenuti nell’edizione 2010 della TA 1, adeguati all’indice dei
salari nominali sino al 2015 (cfr. doc. XIII, p. 3).
In una
sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato,
per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione
della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano
pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17
dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
Alla luce delle pronunzie
succitate, il TCA non vede alcuna valida ragione che gli impedisca di stabilire
il reddito da invalido facendo capo all’edizione 2012 della tabella TA 1,
considerato pure che, secondo la giurisprudenza, sono determinanti i dati
statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr.
STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
in sede di decisione su opposizione, per tener conto dei postumi
dell’infortunio e dello statuto di frontaliere, l’Istituto assicuratore ha
operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido (doc. 173,
p. 5).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
A titolo di raffronto, in
una sentenza 35.2005.73 del 20 aprile 2006, questa Corte ha ammesso un’identica
riduzione globale, trattandosi di un manovale frontaliere che, a causa delle
sequele infortunistiche interessanti sia il polso destro che quello sinistro, era
stato giudicato in grado di esercitare soltanto delle attività sostitutive
leggere.
A questa stessa
conclusione è pure giunta l’Alta Corte in una sentenza U 107/03 del 6 gennaio
2004, riguardante un assicurato frontaliere, nato nel 1945, che, in ragione del
danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato dichiarato pienamente abile
in attività sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 48'026.56.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'026.56 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 50'700 – risulta essere del 5.27%, arrotondato al 5%
secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..
Visto che il
grado dell’invalidità non raggiunge la soglia minima legale del 10% (cfr. art.
18.
cpv. 1 LAINF), a ragione l’assicuratore resistente ha negato all’assicurato
il diritto alla rendita.
2.3
Entità della
menomazione all’integrità.
2.3.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.3.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.3.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha posto il
ricorrente al beneficio di un’IMI del 15% (cfr. doc. 164, p. 2).
A
margine della visita di chiusura del 17 novembre 2014, la dott.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:
" (…).
1.
Reperti
Stato dopo infortunio del 07.04.2013 con frattura tripartita e
scomposta dell’omero prossimale destro. Stato dopo riduzione cruenta ed
osteosintesi del 19.04.2013. Stato dopo artroscopia della spalla destra,
asportazione di calcificazioni multiple, sutura parziale del sovraspinato
anteriore, acromioplastica del 15.04.2014 in lesione in massa della cuffia dei
rotatori (sovra e infraspinato) con retrazione fino alla glena.
Neurologicamente lesione parziale del nervo ascellare di destra (ENMG del
02.10.2014
e del 05.12.2013).
2.
Valutazione del danno all’integrità
15%
3.
Motivazione
Secondo la tabella 1.2 una lesione del nervo ascellare
dà diritto ad una indennità per menomazione all’integrità del 25%. Siamo in
presenza di una lesione parziale e non totale del nervo ascellare, motivo per
cui attribuirei il 12.5%. Secondo la stessa tabella una periartropatia
omeroscapolare di entità media dà diritto ad una IMI del 10%. Secondo la stessa
tabella una limitazione della mobilità fino a 90° dà diritto ad una IMI del
15%.
Tutto sommato si sceglie il valore del 15%”
(doc. 145).
Con apprezzamento del 12
giugno 2015, presa conoscenza della documentazione medica acquisita nel
frattempo, il medico di circondario dell’CO 1 ha confermato la propria
valutazione della menomazione all’integrità (cfr. doc. 172, p. 2).
Con
la propria impugnativa, l’insorgente sostiene invece di avere diritto a un’IMI
superiore al 25% (cfr. doc. I, p. 6), rispettivamente del 50% (cfr. doc. XIII,
p. 2 s.).
Chiamata a pronunciarsi su
una questione di carattere squisitamente medico, constatato che agli atti non
figura alcuna divergente valutazione specialistica, questa Corte ritiene che
l’apprezzamento della menomazione all’integrità espresso dal chirurgo
ortopedico dott.ssa __________, possa validamente costituire da fondamento al
proprio giudizio.
In particolare, il TCA non
può seguire l’insorgente quando pretende di addizionare il “… 5-10% per
la limitazione funzionale, il 10% per l’artrosi moderata e il 10% per la
lesione del nervo ascellare, …” (doc. I, p. 5).
Al riguardo, va rilevato
che, nei casi in cui le diverse menomazioni si sovrappongano, il valore globale
sarà di regola inferiore alla somma, in quanto una parte della menomazione
verrebbe doppiamente indennizzata, qualora la prestazione venisse stabilita
mediante addizione (in questo senso, cfr. Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 45).
Nel
caso di specie, dalla documentazione medica agli atti si evince che
l’assicurato presenta in sostanza un arto superiore destro bloccato sopra
l’orizzontale (90°), menomazione a cui corrisponde, in base alla tabella 1.2
edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, un’indennità del 15%,
percentuale quest’ultima che – se riportata nella sezione della tabella riservata
alla periartrite omero-scapolare – equivale a un’affezione di gravità superiore
a quella media.
La lesione parziale del
nervo ascellare non è di per sé causa d’impedimenti supplementari (in
proposito, si veda il doc. 137, p. 2: “… attualmente con una lesione del nervo
ascellare di destra che si manifesta particolarmente con un’atrofia muscolare
del muscolo deltoide destro, zona anteriore, con ipestesia nel territorio
corrispondente del nervo e difficoltà nell’alzare il braccio in orizzontale.”
– il corsivo è del redattore).
Nemmeno i dolori
denunciati dal ricorrente giustificano un aumento del tasso d’indennizzo, siccome
sono intrinsecamente legati alla diminuzione della mobilità provocata dalla
natura stessa della menomazione (in questo senso, cfr. la STF 8C_472/2007 del 9
giugno 2008 consid. 4; si veda pure la STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015
consid. 2.9., confermata con la STF 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015).
Per quanto concerne infine
la questione del preteso prevedibile peggioramento, in sede di decisione su
opposizione impugnata, l’istituto assicuratore ha già invitato l’assicurato ad
annunciare “… in buona e dovuta forma una ricaduta” (doc. 173, p. 7). In
quell’ambito, l’CO 1 procederà quindi a rivalutare (anche) l’entità della
menomazione all’integrità.
In
conclusione, anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI, il ricorso di RI 1
non può dunque essere accolto.
Non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere a
un’udienza pubblica (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio
2009.
consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti) ma soltanto una richiesta di audizione personale (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2), il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini
dell’esito della vertenza.
2.4
Deve
ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 6).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o
perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125
II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso di specie -
posto che le certificazioni agli atti elaborate dagli stessi specialisti
consultati dall’assicurato confermano in sostanza la valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ dell’CO 1, vista,
per quanto riguarda gli aspetti economici, la giurisprudenza pubblicata sia
nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente
in quello del Cantone Ticino e considerata l’assenza di certificazioni
specialistiche divergenti (rispetto all’apprezzamento della dott.ssa __________)
per quanto attiene alla quantificazione della menomazione all’integrità -, doveva apparire chiaro che il rischio di
perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle propettive di un
successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito
favorevole va giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non
essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti