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Decisione

35.2015.94

Caduta dalle scale con contusione a spalla e ginocchio sinistro. Assicuratore ha rettamente posto fine alle prestazioni di corta durata essendo stabilizzato lo stato di salute. Amministrazione ha gius

30 novembre 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi alla spalla destra e avevano indicato alla paziente la possibilità

di un approccio chirurgico (cfr. doc. I, pag. 7).

Anche

il medico curante dell’assicurata, Dr. __________, spec. FMH in medicina

interna, nello scritto del 15 luglio 2015 ha auspicato un intervento alla

spalla destra (doc. 279).

Nella certificazione

dell’11 febbraio 2015 il Dr. __________ e il Dr. __________ della __________

hanno preso posizione sulle opzioni terapeutiche, in particolare sulle

possibilità di un intervento:

“(…)

In der heutigen CT Untersuchung konnten die klinisch ausgeprägten

Schmerzen nicht vollumfänglich erklärt werden. Neben einer

beginnenden AC-Gelenksarthrose findet sich ein vergrösserter CSA von über 40°.

Dies würde für eine subacromiale Schmerzsymptomatik sprechen. Jedoch hat eine Infiltration

subacromial nur einige Tage eine 50% Beschwerdelinderung gebracht. Wir haben mit der Patientin ausführlich über das weitere Vorgehen

gesprochen. Einerseits besteht die Möglichkeit einer erneuten Vorstellung bei

einem Schmerztherapeuten zur medikamentösen Einstellung der massiven

Schmerzen. Andererseits könnte eine erneute

Arthroskopie mit subacromialem Débridement sowie lateraler Resektion des

Acromions zur Normalisierung des CSA's und eine AC-Gelenksresektion zur

Linderung eines Teiles der Beschwerden beitragen. Jedoch kann dafür keine

Garantie abgegeben

Werden. Die

Patientin wird sich die verschiedenen Möglichkeiten überlegen und mit ihrem

Hausarzt besprechen. Sie wird sich bei Bedarf wieder bei uns melden”

(doc. 268, la sottolineatura è del redattore).

L’CO 1 ha interpellato

nuovamente il Dr. __________ su questa indicazione chirurgica dei sanitari

della __________ (doc. 270).

Il 18 maggio 2015 il medico di

circondario ha espresso la seguente valutazione:

“(…)

Durante la visita medica di chiusura del caso succitato anche in

base alla valutazione degli esami strumentali alla spalla destra fra cui

artro-RM del 15 febbraio e 28 giugno 2013 si riteneva la situazione

stabilizzata, non si definivano misure che potevano portare un

effettivo miglioramento della situazione alla spalla destra, la situazione dei

dolori è credibile anche se moderatamente accentuata.

In particolar modo si sconsigliava vivacemente un ulteriore

intervento chirurgico alla spalla destra che con grande probabilità non avrebbe

portato o porterebbe ad un miglioramento notevole della situazione, anzi, sulla

base della nostra vasta esperienza per la chirurgia della spalla rischierebbe

anche di ripeggiorare ancora maggiormente la situzione attuale.

L'assicurata era stata informata in tal senso. Le diagnosi differenziali

citate dal collega dott. med. __________ nei suoi rapporti di CRPS, spalla

congelata, neurite del plesso brachiale e miotrofia nevralgica, sindrome di

Parsonage-Turner evidenziano la non sicurezza di una spiegazione effettiva dei

dolori, questo anche dopo le infiltrazioni sequenziali specifiche eseguite alla

Clinica Universitaria __________ di __________. Anche l'esame TAC della spalla

destra del 09.02.2015 non ha potuto chiarire in misura completa i dolori alla

spalla destra dell’assicurata. Si consigliava la valutazione di un medico

specialista nella cura dei dolori, veniva presa in considerazione anche una

nuova artroscopia ma assolutamente senza garanzia di riuscita nel senso di

riduzione dei dolori e miglioramento funzionale della spalla destra.

In base alla nuova valutazione della documentazione pervenuta nel

frattempo incluso esami radiologico-strumentali e referti medici specialistici,

ancora una volta, prendendo anche in considerazione la situazione psicologica

dell'assicurata, confermo che un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra

con grande probabilità non porterebbe ad un miglioramento sostanziale della

situazione attuale dell’assicurata.

Un ulteriore intervento rischierebbe anche di ripeggiorare

maggiormente la situazione attuale.

Un ulteriore intervento chirurgico viene quindì da parte mia

nuovamente sconsigliato (doc. 271).

Ora, alla luce di quanto

precede, il TCA condivide la conclusione del medico dell’CO 1, visto poi che gli

stessi specialisti della __________ non hanno fornito garanzie per questo

intervento (doc. 268).

Di conseguenza, al più

tardi a far tempo dal 30 aprile 2014, le cure prestate all’assicurata non

miravano più a ottenere un sensibile miglioramento delle sequele organiche

nel senso definito della giurisprudenza federale precedentemente menzionata

(cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3; a causa del danno alla salute somatico,

ella non presentava un’incapacità lavorativa), motivo per cui, in applicazione

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione era dunque legittimata a porre

fine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e a

valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.

2.3. Diritto alla rendita di

invalidità ?

2.3.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Nel caso concreto, trattandosi

della valutazione medica dell’esigibilità lavorativa, dalle carte processuali

emerge che l’amministrazione ha fatto capo all’apprezzamento medico del 5 settembre

2013.

del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale

ha diagnosticato:

" infortunio

del 24.10.2011 con caduta, trauma contusivo diretto alla spalla destra e

ginocchio sinistro.

Diagnosi di rottura del sovraspinoso, infraspinoso spalla destra

(intraoperatoria), al 14.06.2012 ricostruzione del tendine sovraspinoso e

infraspinoso, decompressione sottoacromiale spalla destra fecit dott. Ufenast,

specialista chirurgia ortopedica FMH.

Dopo due settimane dall’intervento chirurgico nuovo trauma

contusivo spalla destra e ginocchio destro, attualmente assolutamente nessuna

problematica né al ginocchio sinistro né al ginocchio destro.” (doc. 207).

Il Dr. Michels ha quindi

definito l’esigibilità lavorativa per la spalla destra dominante con capacità

lavorativa nella misura massima possibile dal 1° ottobre 2013, in questi

termini:

“(…)

portare e sollevare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino

all'altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino

all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino

all'altezza dei fianchi di raro. Fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino

all'altezza

dei fianchi mai. Può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino

a 5 kg e non superiore.

Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza

limitazione, lavoro pesante manuaIe e rozzo e lavoro molto pesante mai,

Rotazione delle due mani e avambraccia possibile.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili. Rotazione

del tronco, posizione seduta/inclinata in avanti e in piedi/inclinata in avanti

senza limitazione come pure la posizione inginocchiata di flessione delle

ginocchia. Posizione di lunga durata seduta/in piedi

o a libera scelta possibile senza limitazione. Spostamento fino e

oltre 50 m per lunghi tratti su terreno accidentato senza limitazione, salire

le scale molto spesso, su scale a pioli di raro. Uso delle due mani possibile.

Non problemi di equilibrio o stare in equilibrio.

La situazione viene discussa al termine della visita con la case

manager signora Lisa Bonvicini che si occupa dell'assicurata.

Per quanto riguarda la valutazione di menomazione dì integrità

fisica IMI viene dettato un breve rapporto a parte a favore dell'amministrazione.”

(doc. 207).

Chiamata a pronunciarsi -

vista anche l’assenza di pareri medico-specialistici divergenti -, questa Corte

ritiene che la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal Dr. __________,

possa validamente costituire da fondamento al presente giudizio.

L’insorgente

ha contestato le conclusioni mediche dell’CO 1 sulla base della valutazione dei

sanitari della __________ (cfr. doc. I, pag. 7 e referti medici doc. 268).

L’CO 1 ha interpellato nuovamente

il medico di circondario anche per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa medico-teorica

(doc. 270), il quale si è sostanzialmente riconfermato nella propria precedente

valutazione (doc. 271).

In esito a quanto precede,

questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal Dr. __________ (e fatta propria

dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno

infortunistico alla spalla destra, la ricorrente va ritenuta totalmente abile

in attività leggere adeguate.

Questa Corte ritiene

quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta

dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori

accertamenti medici (cfr. doc. VII).

Il TCA non

può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad

esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato

totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano

sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo

l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono

l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che

richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

In

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Anche

nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del

ricorso, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio

professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del

pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee

dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso

una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Vedi

infine anche la sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel

caso di un falegname che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro

nell’utilizzare una sega circolare ed è stato ritenuto totalmente abile in

attività leggere dal profilo del sollevamento/ trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti

superiori.

Va

inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008

del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati

limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro

sufficientemente ampio:

“Wie die

Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen,

welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch

leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è del redattore)

Alla

luce di quanto precede, occorre concludere che la ricorrente sarebbe in grado

di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

2.3.4

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nella

presente fattispecie, l’assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall’assicurata, mediante il metodo delle DPL.

È

pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in

grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’incassatrice-imballatrice

presso la __________ di __________, l’addetto alla produzione di imballaggi

presso la __________ di __________, l’impiegato alla logistica presso la __________

di __________, la riempitrice (impaccatrice) presso la __________ di __________

e, infine, la cassiera presso la __________ di __________, i dipendenti di tali

ditte percepivano in media un reddito annuo pari a fr. 42'825.80 (doc. 272).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata,

sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella di cui al doc. 272 si evince che sono 76 i posti di

lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 31’200 e a fr. 66'000, e infine che quello medio è di

fr. 43’091.--

Il

TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 42’825)

è inferiore alla media dei salari medi (fr. 43’091), ragione per la

quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da

invalido stabilito in base alle DPL.

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto

rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute che entra

in linea di conto, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde

sollevato alcuna specifica obiezione -, il reddito da invalido è stato

validamente determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 42’825.--

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.3.5

Per

quanto concerne invece il reddito da valido, secondo l’CO 1,

qualora non fosse accaduto l’infortunio assicurato, l'insorgente avrebbe

guadagnato un importo annuo di fr. 44’291. Va rilevato che tale reddito

è stato determinato in base ai salari previsti dal CCNL dell’industria

alberghiera e della ristorazione, (cfr. doc. 274).

In proposito, questo

Tribunale rileva che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, è lecito

determinare il reddito da valido sulla base di un contratto collettivo di

lavoro (cfr. STF 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 5.1,8C_71/2014

del 12 giugno 2014 consid. 4.1 e 8C_90/2010 del 23 luglio 2010 consid.

6.2.1

).

Nel

caso concreto, ciò si giustifica tanto più se si considera che il reddito da

invalido è stato determinato mediante il metodo delle DPL, in base dunque a

dati salariali regionali riferiti al Canton Ticino.

Alla

luce delle considerazioni di cui sopra, il TCA non ha quindi ragioni per

scostarsi dall’importo di fr. 44’291.-- calcolato dall’CO 1.

2.3.6

Il

grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 42’825.--

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e

cioè fr. 44'291.--, risulta essere del 3,3%.

Accertato

che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata

dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il

diritto alla rendita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti