35.2015.94
Caduta dalle scale con contusione a spalla e ginocchio sinistro. Assicuratore ha rettamente posto fine alle prestazioni di corta durata essendo stabilizzato lo stato di salute. Amministrazione ha gius
30 novembre 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.94
LG/sc
Lugano
30 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 ottobre 2011 RI 1,
disoccupata e assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta dalle
scale mobili del centro commerciale di __________, procurandosi una contusione
alla spalla destra e al ginocchio sinistro, secondo il certificato medico del
16 novembre 2011 del Dr. __________ (cfr. doc. 1, 9).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A margine della visita medica
di chiusura del 5 settembre 2013 (doc. 207), l’CO 1 ha comunicato
all’assicurata la sospensione del versamento delle prestazioni a titolo di
spese di cura e d’indennità giornaliere dal 1° ottobre 2013, non essendo più
necessaria una cura medica (doc. 209).
La chiusura del caso è
stata poi posticipata al 30 aprile 2014 (cfr. doc. 233, 246).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 luglio 2015, l’CO 1
ha negato all’assicurata il diritto alla rendita d’invalidità, a fronte di
un’incapacità al guadagno del 3%, ma le ha attribuito un’indennità per
menomazione all’integrità del 15% (doc. 275).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurata (cfr. doc. 277), in data
12 agosto 2015 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 282).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10
settembre 2015, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato in via
principale il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, mentre in via
subordinata il rinvio degli atti all’CO 1 “perché valuti l’adozione di
provvedimenti medici, segnatamente decretando la copertura dei costi di un
nuovo intervento chirurgico, ed in seguito si esprima nuovamente sulla rendita
d’invalidità dell’assicurata” (doc. I, pag. 9).
In buona sostanza,
l’insorgente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione
che non ha dato peso alla valutazione della __________, per la quale un nuovo
intervento chirurgico avrebbe potuto portare ad un miglioramento o addirittura
ad un risanamento della situazione (cfr. doc. I, pag. 7/8).
Secondo l’avv. RA 1
inoltre l’CO 1 non ha accertato neppure se l’assicurata poteva riprendere la
precedente attività di aiuto cuoca (cfr. doc. I, pag. 8).
Infine, il rappresentante
dell’assicurata ha contestato l’esigibilità delle attività lavorative indicate
dall’CO 1, “e se anche lo fossero, è contestato che le professioni ritenute
dalla CO 1 per il proprio calcolo del reddito annuo conseguibile siano compatibili
con le suddette attività esigibili” (cfr. doc. I, pag. 8).
1.5. Nella risposta
del 26 ottobre 2015 l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1 ha postulato la reiezione
del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. IV).
1.6. Il 29 ottobre 2015 l’avv. RA
1 ha chiesto al TCA l’allestimento di una perizia medica volta alla verifica
delle conclusioni dei sanitari della __________ (doc. VII)
Il doc. VII è stato
inviato all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. VIII).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore era
legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata al 30 aprile 2014 e a
negare il diritto a una rendita di invalidità.
2.2. Stabilizzazione dello
stato di salute infortunistico a decorrere dal 30 aprile 2014?
2.2.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr.
art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il
diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento”
di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del
previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura
in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.2.2. Nel caso di specie, l’amministrazione
per sospendere le prstazioni a titolo di spese di cura e d’indennità
giornaliera, ha fatto capo all’apprezzamento medico del 5 settembre 2013 del
Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale ha
rilevato che alla luce delle visite ortopediche specialistiche e degli esami
strumentali alla spalla destra (esame artro-RM del 15 febbraio e 28 giugno
2013, cfr. doc. 139, 190) la situazione è stabilizzata e non ci sono misure che
possono portare un effettivo miglioramento.
Il Dr. __________ ha, in
particolare, “sconsigliato vivacemente” un nuovo intervento chirurgico
alla spalla destra “che con grande probabilità non porterebbe a un
miglioramento notevole della situazione anzi, rischierebbe anche di
ripeggiorare ancora maggiormente la situazione attuale” (doc. 207).
Queste
conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA.
L’insorgente
ha lamentato la mancata presa in considerazione, da parte dell’CO 1, della
valutazione dei sanitari della __________, i quali hanno preso in cura RI 1 per
Fatti
i problemi alla spalla destra e avevano indicato alla paziente la possibilità
di un approccio chirurgico (cfr. doc. I, pag. 7).
Anche
il medico curante dell’assicurata, Dr. __________, spec. FMH in medicina
interna, nello scritto del 15 luglio 2015 ha auspicato un intervento alla
spalla destra (doc. 279).
Nella certificazione
dell’11 febbraio 2015 il Dr. __________ e il Dr. __________ della __________
hanno preso posizione sulle opzioni terapeutiche, in particolare sulle
possibilità di un intervento:
“(…)
In der heutigen CT Untersuchung konnten die klinisch ausgeprägten
Schmerzen nicht vollumfänglich erklärt werden. Neben einer
beginnenden AC-Gelenksarthrose findet sich ein vergrösserter CSA von über 40°.
Dies würde für eine subacromiale Schmerzsymptomatik sprechen. Jedoch hat eine Infiltration
subacromial nur einige Tage eine 50% Beschwerdelinderung gebracht. Wir haben mit der Patientin ausführlich über das weitere Vorgehen
gesprochen. Einerseits besteht die Möglichkeit einer erneuten Vorstellung bei
einem Schmerztherapeuten zur medikamentösen Einstellung der massiven
Schmerzen. Andererseits könnte eine erneute
Arthroskopie mit subacromialem Débridement sowie lateraler Resektion des
Acromions zur Normalisierung des CSA's und eine AC-Gelenksresektion zur
Linderung eines Teiles der Beschwerden beitragen. Jedoch kann dafür keine
Garantie abgegeben
Werden. Die
Patientin wird sich die verschiedenen Möglichkeiten überlegen und mit ihrem
Hausarzt besprechen. Sie wird sich bei Bedarf wieder bei uns melden”
(doc. 268, la sottolineatura è del redattore).
L’CO 1 ha interpellato
nuovamente il Dr. __________ su questa indicazione chirurgica dei sanitari
della __________ (doc. 270).
Il 18 maggio 2015 il medico di
circondario ha espresso la seguente valutazione:
“(…)
Durante la visita medica di chiusura del caso succitato anche in
base alla valutazione degli esami strumentali alla spalla destra fra cui
artro-RM del 15 febbraio e 28 giugno 2013 si riteneva la situazione
stabilizzata, non si definivano misure che potevano portare un
effettivo miglioramento della situazione alla spalla destra, la situazione dei
dolori è credibile anche se moderatamente accentuata.
In particolar modo si sconsigliava vivacemente un ulteriore
intervento chirurgico alla spalla destra che con grande probabilità non avrebbe
portato o porterebbe ad un miglioramento notevole della situazione, anzi, sulla
base della nostra vasta esperienza per la chirurgia della spalla rischierebbe
anche di ripeggiorare ancora maggiormente la situzione attuale.
L'assicurata era stata informata in tal senso. Le diagnosi differenziali
citate dal collega dott. med. __________ nei suoi rapporti di CRPS, spalla
congelata, neurite del plesso brachiale e miotrofia nevralgica, sindrome di
Parsonage-Turner evidenziano la non sicurezza di una spiegazione effettiva dei
dolori, questo anche dopo le infiltrazioni sequenziali specifiche eseguite alla
Clinica Universitaria __________ di __________. Anche l'esame TAC della spalla
destra del 09.02.2015 non ha potuto chiarire in misura completa i dolori alla
spalla destra dell’assicurata. Si consigliava la valutazione di un medico
specialista nella cura dei dolori, veniva presa in considerazione anche una
nuova artroscopia ma assolutamente senza garanzia di riuscita nel senso di
riduzione dei dolori e miglioramento funzionale della spalla destra.
In base alla nuova valutazione della documentazione pervenuta nel
frattempo incluso esami radiologico-strumentali e referti medici specialistici,
ancora una volta, prendendo anche in considerazione la situazione psicologica
dell'assicurata, confermo che un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra
con grande probabilità non porterebbe ad un miglioramento sostanziale della
situazione attuale dell’assicurata.
Un ulteriore intervento rischierebbe anche di ripeggiorare
maggiormente la situazione attuale.
Un ulteriore intervento chirurgico viene quindì da parte mia
nuovamente sconsigliato (doc. 271).
Ora, alla luce di quanto
precede, il TCA condivide la conclusione del medico dell’CO 1, visto poi che gli
stessi specialisti della __________ non hanno fornito garanzie per questo
intervento (doc. 268).
Di conseguenza, al più
tardi a far tempo dal 30 aprile 2014, le cure prestate all’assicurata non
miravano più a ottenere un sensibile miglioramento delle sequele organiche
nel senso definito della giurisprudenza federale precedentemente menzionata
(cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3; a causa del danno alla salute somatico,
ella non presentava un’incapacità lavorativa), motivo per cui, in applicazione
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione era dunque legittimata a porre
fine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e a
valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.3. Diritto alla rendita di
invalidità ?
2.3.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Nel caso concreto, trattandosi
della valutazione medica dell’esigibilità lavorativa, dalle carte processuali
emerge che l’amministrazione ha fatto capo all’apprezzamento medico del 5 settembre
2013.
del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale
ha diagnosticato:
" infortunio
del 24.10.2011 con caduta, trauma contusivo diretto alla spalla destra e
ginocchio sinistro.
Diagnosi di rottura del sovraspinoso, infraspinoso spalla destra
(intraoperatoria), al 14.06.2012 ricostruzione del tendine sovraspinoso e
infraspinoso, decompressione sottoacromiale spalla destra fecit dott. Ufenast,
specialista chirurgia ortopedica FMH.
Dopo due settimane dall’intervento chirurgico nuovo trauma
contusivo spalla destra e ginocchio destro, attualmente assolutamente nessuna
problematica né al ginocchio sinistro né al ginocchio destro.” (doc. 207).
Il Dr. Michels ha quindi
definito l’esigibilità lavorativa per la spalla destra dominante con capacità
lavorativa nella misura massima possibile dal 1° ottobre 2013, in questi
termini:
“(…)
portare e sollevare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino
all'altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino
all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino
all'altezza dei fianchi di raro. Fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino
all'altezza
dei fianchi mai. Può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino
a 5 kg e non superiore.
Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza
limitazione, lavoro pesante manuaIe e rozzo e lavoro molto pesante mai,
Rotazione delle due mani e avambraccia possibile.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili. Rotazione
del tronco, posizione seduta/inclinata in avanti e in piedi/inclinata in avanti
senza limitazione come pure la posizione inginocchiata di flessione delle
ginocchia. Posizione di lunga durata seduta/in piedi
o a libera scelta possibile senza limitazione. Spostamento fino e
oltre 50 m per lunghi tratti su terreno accidentato senza limitazione, salire
le scale molto spesso, su scale a pioli di raro. Uso delle due mani possibile.
Non problemi di equilibrio o stare in equilibrio.
La situazione viene discussa al termine della visita con la case
manager signora Lisa Bonvicini che si occupa dell'assicurata.
Per quanto riguarda la valutazione di menomazione dì integrità
fisica IMI viene dettato un breve rapporto a parte a favore dell'amministrazione.”
(doc. 207).
Chiamata a pronunciarsi -
vista anche l’assenza di pareri medico-specialistici divergenti -, questa Corte
ritiene che la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal Dr. __________,
possa validamente costituire da fondamento al presente giudizio.
L’insorgente
ha contestato le conclusioni mediche dell’CO 1 sulla base della valutazione dei
sanitari della __________ (cfr. doc. I, pag. 7 e referti medici doc. 268).
L’CO 1 ha interpellato nuovamente
il medico di circondario anche per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa medico-teorica
(doc. 270), il quale si è sostanzialmente riconfermato nella propria precedente
valutazione (doc. 271).
In esito a quanto precede,
questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa enunciata dal Dr. __________ (e fatta propria
dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno
infortunistico alla spalla destra, la ricorrente va ritenuta totalmente abile
in attività leggere adeguate.
Questa Corte ritiene
quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta
dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori
accertamenti medici (cfr. doc. VII).
Il TCA non
può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad
esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato
totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano
sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo
l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono
l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
Anche
nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del
ricorso, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio
professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del
pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria
della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Vedi
infine anche la sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel
caso di un falegname che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro
nell’utilizzare una sega circolare ed è stato ritenuto totalmente abile in
attività leggere dal profilo del sollevamento/ trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti
superiori.
Va
inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro
accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).
Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati
limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro
sufficientemente ampio:
“Wie die
Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen,
welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch
leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è del redattore)
Alla
luce di quanto precede, occorre concludere che la ricorrente sarebbe in grado
di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.3.4
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nella
presente fattispecie, l’assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall’assicurata, mediante il metodo delle DPL.
È
pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in
grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’incassatrice-imballatrice
presso la __________ di __________, l’addetto alla produzione di imballaggi
presso la __________ di __________, l’impiegato alla logistica presso la __________
di __________, la riempitrice (impaccatrice) presso la __________ di __________
e, infine, la cassiera presso la __________ di __________, i dipendenti di tali
ditte percepivano in media un reddito annuo pari a fr. 42'825.80 (doc. 272).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata,
sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella di cui al doc. 272 si evince che sono 76 i posti di
lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 31’200 e a fr. 66'000, e infine che quello medio è di
fr. 43’091.--
Il
TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 42’825)
è inferiore alla media dei salari medi (fr. 43’091), ragione per la
quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da
invalido stabilito in base alle DPL.
In
conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto
rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute che entra
in linea di conto, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde
sollevato alcuna specifica obiezione -, il reddito da invalido è stato
validamente determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 42’825.--
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.3.5
Per
quanto concerne invece il reddito da valido, secondo l’CO 1,
qualora non fosse accaduto l’infortunio assicurato, l'insorgente avrebbe
guadagnato un importo annuo di fr. 44’291. Va rilevato che tale reddito
è stato determinato in base ai salari previsti dal CCNL dell’industria
alberghiera e della ristorazione, (cfr. doc. 274).
In proposito, questo
Tribunale rileva che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, è lecito
determinare il reddito da valido sulla base di un contratto collettivo di
lavoro (cfr. STF 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 5.1,8C_71/2014
del 12 giugno 2014 consid. 4.1 e 8C_90/2010 del 23 luglio 2010 consid.
6.2.1
).
Nel
caso concreto, ciò si giustifica tanto più se si considera che il reddito da
invalido è stato determinato mediante il metodo delle DPL, in base dunque a
dati salariali regionali riferiti al Canton Ticino.
Alla
luce delle considerazioni di cui sopra, il TCA non ha quindi ragioni per
scostarsi dall’importo di fr. 44’291.-- calcolato dall’CO 1.
2.3.6
Il
grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 42’825.--
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e
cioè fr. 44'291.--, risulta essere del 3,3%.
Accertato
che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata
dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il
diritto alla rendita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti