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Decisione

35.2015.95

Assicurato urta spalla sx, lateralmente la testa e lato sx del collo contro carico movimentato da gru. Ricaduta dichiarata chiusa poiché disturbi, organici e psichici, non più in nesso causale natural

16 giugno 2016Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della prospettata artroscopia ma non quelli legati all’eventuale sostituzione

della protesi, in quanto non in relazione causale con l’infortunio del giugno

2012 (doc. 128).

In data 14 febbraio 2014,

l’insorgente è stato sottoposto a un’artroscopia con rimozione di corpi liberi,

artrolisi, débridement della cuffia e borsectomia (cfr. doc. 199, p. 4).

La RMN cervicale del 17

marzo 2014 ha mostrato avanzate alterazioni degenerative plurisegmentali, con

in particolare una possibile irritazione delle radici nervose a livello di

C5/C6 (cfr. doc. 143).

In data 31 marzo 2014, in

occasione di una visita di controllo post-operatoria, il ricorrente ha fatto

stato di un incremento dei disturbi alla spalla sinistra. Radiologicamente è

stata riscontrata la presenza di un frammento osseo extra-articolare -

interpretato quale frammento residuo del tuberculum majus oppure quale

osteofita - considerato responsabile dei disturbi denunciati dall’assicurato

(cfr. doc. 141).

Il 13 giugno 2014 è quindi

stato eseguito un nuovo intervento con rimozione di calcificazioni

periarticolari (da ricondurre piuttosto alla frattura parziale del tuberculum

majus) e di residui di cemento omerali, nonché sinoviectomia parziale (doc.

164).

Con apprezzamento del 18

settembre 2014, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha sostenuto che, in

base al rapporto operatorio del 13 giugno 2014, è certo che l’evento traumatico

assicurato non ha causato alcun danno strutturale alla spalla sinistra. In

effetti, le calcificazioni e i residui di cemento, ritenuti responsabili dei

disturbi, non sono di natura infortunistica, ma si trovano in relazione diretta

con l’impianto della protesi. Pertanto, a suo avviso, al più tardi dal 13

giugno 2014 è stato raggiunto lo status quo sine vel ante (doc. 169).

Con decisione formale del

19 settembre 2014, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni

(cura medica + indennità giornaliera) dal 30 settembre 2014 (doc. 171).

Nel referto datato 10

ottobre 2014, i medici della Clinica ortopedica __________ hanno indicato che i

disturbi ancora presenti sono con grande verosimiglianza conseguenza

dell’infortunio del giugno 2012 e della frattura del tubercolo maggiore

intervenuta in quell’occasione (cfr. doc. 178).

Nell’ottobre 2014, RI 1 si

è rivolto al dott. __________, spec. in ortopedia e chirurgia infortunistica,

per avere un suo parere in merito al contenuto della decisione di chiusura

dell’CO 1. Secondo lo specialista, è corretto affermare che

gli interventi di febbraio e giugno 2014 non sono stati eseguiti in ragione

delle conseguenze dell’infortunio del 2012 (“Korrekt ist, dass die letzten

beiden Operationen (14.02 und 13.06.2014 durch das Krankenhaus __________, __________,

aufgrund von periartikulären/intraartikulären Verkalkungen und

Zementüberständen bei liegender Totalendoprothese und nicht aufgrund des

Unfallereignisses vom 12.06.2012 durchgeführt wurden.”). Tuttavia, i

disturbi alla spalla sinistra sono determinati da un’atrofia muscolare con

conseguente deficit della forza per l’abduzione e la rotazione esterna/interna,

che costituiscono probabilmente una conseguenza naturale dell’evento

infortunistico (doc. 199).

Con rapporto dell’11 marzo

2015, lo stesso dott. __________ ha segnalato che, nel frattempo, un esame TAC

della spalla sinistra aveva consentito di oggettivare un grosso frammento

osseo, ponendo l’indicazione per una sua rimozione chirurgica (doc. 215, p. 6),

ciò che ha effettivamente avuto luogo l’11 maggio 2015 (doc. 224).

Con apprezzamento del 29

luglio 2015, il dott. __________ ha proceduto a una completa rivalutazione

della fattispecie medica.

Per quanto riguarda la

pretesa rottura della cuffia dei rotatori, egli ha richiamato la sua

precedente valutazione in cui aveva spiegato che la dinamica dell’evento del

giugno 2012 non era di per sé atta a causare una lesione tendinea. D’altro

canto, egli ha sottolineato che nella documentazione a disposizione non sono

documentate né una completa lacerazione del tendine sottoscapolare né una

lesione parziale di quello sovraspinato (doc. 243, p. 10).

A proposito della frattura

del tubercolo maggiore, la cui presunta esistenza è stata segnalata nel

referto 10 ottobre 2014 della Clinica ortopedica __________, il dott. __________

ha osservato che la presenza di fratture era già stata esplicitamente esclusa nel

referto radiologico del 30 luglio 2012 (cfr. doc. 46) Inoltre, la valutazione

delle immagini dell’esame radiologico effettuato il giorno stesso

dell’infortunio, smentisce l’affermazione secondo la quale quel giorno sarebbe

insorta una frattura del tubercolo (doc. 243, p. 11 e le immagini 3 e 4, p. 13

e 14).

Per quanto concerne il frammento

rimosso l’11 maggio 2015 che, secondo i medici della Clinica __________, sarebbe

imputabile alla frattura del tubercolo maggiore riportata il 12 giugno 2012, il

medico di fiducia dell’CO 1 ha indicato che delle ombre rotondeggianti situate

sotto la glena erano già presenti prima del sinistro. Tali strutture

ossee, visibili nelle radiografie del 10 marzo 2006 (cfr. immagini 1 e 2), lo

sono pure nelle successive (cfr. immagini 3-5). Esse non appaiono però più

nella radiografia del 15 maggio 2015, successiva all’intervento di rimozione

(cfr. immagine 6). Il dott. __________ ha quindi concluso che si tratta di

ossificazioni, eventualmente di corpi liberi articolari, che non hanno nulla a

che vedere con l’evento infortunistico del 12 giugno 2012 (cfr. doc. 243, p.

12).

Unitamente alla propria

impugnativa, RI 1 ha prodotto una perizia di parte elaborata dal dott. __________,

spec. in chirurgia e in chirurgia infortunistica a __________.

Rispondendo alle domande

complementari rivoltegli dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 248), il dott. __________ ha

in primo luogo sostenuto che, in occasione dell’infortunio, l’assicurato da

riportato una contusione molto violenta alla spalla sinistra con rottura del

tendine sottoscapolare e lesione parziale del sopraspinato (cfr. doc. 247, p. 3

e 249, p. 2). D’altro canto, trattandosi dell’affermazione del dott. __________

secondo cui non sarebbe documentata una frattura del tubercolo maggiore, lo

specialista consultato dall’insorgente ha dichiarato che basta fare riferimento

agli accertamenti radiologici, i quali la contraddicono (cfr. doc. 249, p. 2).

Infine, a proposito del frammento rimosso nel maggio 2015, secondo il dott. __________,

va fatto riferimento al rapporto 8 maggio 2015 della Clinica __________ di __________,

in cui si descrive uno stato traumatico (cfr. doc. 249, p. 2).

2.8.2. Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione medica sintetizzata al precedente considerando,

questo Tribunale ritiene di poter fare proprie le conclusioni, debitamente

motivate, a cui è pervenuto il dott. __________, chirurgo ortopedico che vanta

una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa.

Le obiezioni sollevate dal

patrocinatore con l’atto di ricorso non sono suscettibili, secondo il TCA, di

sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia giudiziaria.

Per quanto riguarda la

cuffia dei rotatori, l’avv. RA 1 segnala che l’esame ecografico eseguito il 7

marzo 2013 presso la Clinica universitaria di __________ aveva evidenziato una

lesione parziale del tendine sovraspinato e uno strappo del sottoscapolare,

reperti da ricondurre all’infortunio assicurato, così come stabilito dalla

dott.ssa __________ nel rapporto di uscita 11 settembre 2013 (doc. 252, p. 7:

“S46.8 Traumatischer Abriss Subscapularissehne links 6/12 …” – il

corsivo è del redattore) (doc. I, p. 13).

In proposito, questa Corte

rileva che gli esiti dell’esame ecografico del 7 marzo 2013 (rottura del

tendine sottoscapolare e lesione parziale del sovraspinato – cfr. doc. 58), su

cui si è verosimilmente fondato il dott. __________, non hanno trovato conferma

in occasione dell’artroscopia del 14 febbraio 2014. In effetti, intraoperativamente,

i tendini in questione sono stati descritti come intatti (cfr. doc. 199,

p. 4: “Die Subscapularissehne ist intakt.” (…). “Die Supraspinatussehne

ist komplett intakt, ...” – il corsivo è del redattore). Ciò consente

evidentemente di discostarsi anche dal parere della dott.ssa __________, il cui

referto è anteriore all’intervento appena menzionato.

Del resto, deve pure

essere segnalato che l’affermazione del dott. __________ secondo cui l’evento

del giugno 2012 non era atto a causare una rottura della cuffia rotatoria,

trova in effetti conferma in autorevole dottrina medica, per la quale

costituiscono azioni lesive appropriate, il movimento passivo violento del

braccio all’indietro e all’interno oppure del braccio stabilizzato

muscolarmente in presenza di un’associata tendenza alla lussazione della

spalla, il restare repentinamente sospesi con il braccio a sopportare tutto il

peso del corpo, l’abduzione violenta e forzata oppure l’elevazione del braccio

contro resistenza nell’ambito di un movimento di riflesso o di difesa (cfr.

Bär/Stutz/Gächter/Gerber/Zanetti, Pertes de substance de la coiffe des

rotateurs et lésions corporelles assimilées à un accident, in Bollettino

dei medici svizzeri 2000;81: Nr. 49, p. 2795).

Nessuna di queste azioni

corrisponde a quanto è capitato a __________.

Il rappresentante

dell’insorgente non condivide nemmeno il parere secondo il quale, in occasione

del noto infortunio, non sarebbe insorta alcuna frattura del tubercolo

maggiore. A suo avviso, ciò sarebbe smentito in particolare dal rapporto

operatorio 13 giugno 2014 del dott. __________, in cui si sostiene che il

frammento rimosso sarrebbe in primo luogo imputabile a una frattura parziale

del tubercolo maggiore, come pure dalla perizia di parte del dott. __________,

il quale ha (genericamente) sostenuto che l’opinione del dott. __________ risulterebbe

contraddetta dalla diagnostica per immagini (cfr. doc. I, p. 14 s.).

Da parte sua, il TCA giudica

invece senz’altro convincente la valutazione del medico fiduciario dell’CO 1,

il quale ha proceduto a un’attenta analisi proprio delle immagini relative agli

esami radiologici effettuati il giorno stesso dell’infortunio presso l’Ospedale

di __________ che mostrano un tuberculum majus intatto (cfr. doc.

243, immagini 3 e 4). Va inoltre aggiunto che nemmeno la TAC del 30 luglio 2012

aveva fornito indizi giustificanti il sospetto di una frattura a livello della

spalla sinistra (cfr. doc. 46). Pertanto, contrariamente a quanto preteso dal

dott. __________, la conclusione a cui è giunto lo specialista consultato

dall’amministrazione risulta in realtà confermata dalla diagnostica per

immagini.

Parimenti contestata da

parte dell’avv. RA 1 è l’affermazione del dott. __________, secondo la quale il

frammento rimosso l’11 maggio 2015 non ha nulla a che vedere con l’evento

traumatico del giugno 2012 (cfr. doc. I, p. 15).

Anche su questo aspetto,

il TCA non ritiene che vi siano valide ragioni per scostarsi dalla valutazione

del medico fiduciario, il quale, attraverso un confronto delle immagini

radiologiche a sua disposizione, ha dimostrato che il frammento in questione

era verosimilmente già presente prima dell’infortunio (cfr. doc. 243, p.

12-15), di modo che non può essere imputato a quest’ultimo.

Inoltre, se è vero che,

rispondendo alle domande complementari del patrocinatore, il dott. __________

ha affermato che la tesi del dottor __________ sarebbe contraddetta dal

rapporto di uscita della Clinica __________ in cui verrebbe descritto uno stato

post-infortunistico (cfr. doc. 249, p. 2), è altrettanto vero che lo

specialista interpellato dall’assicurato si è limitato a questa generica

osservazione, senza minimamente confrontarsi con l’approfondita analisi elaborata

dal medico fiduciario.

Per quanto concerne infine

l’obiezione inerente a quanto attestato dal dott. __________ a margine della

visita fiduciaria di controllo del del 29 maggio 2013 (cfr. doc. I, p. 16),

questa Corte osserva, da una parte, che l’CO 1 ha riconosciuto il proprio

obbligo a prestazioni sino al 30 settembre 2014 (rispettando in tal modo le

indicazioni del proprio medico di circondario) e, dall’altra, che il dott. __________

non ha affatto sostenuto che il trauma subito il 12 giugno 2012 avrebbe durevolmente

peggiorato il preesistente stato della spalla sinistra (nel suo rapporto, egli

ha infatti invitato l’amministrazione a interpellare la Divisione di medicina

assicurativa per approfondire proprio tale aspetto – cfr. doc. 63, p. 6).

Il TCA non può peraltro

seguire l’insorgente nella misura in cui rimprovera al dott. __________ di non

essersi pronunciato in merito all’eziologia della pretesa residua riduzione

della funzionalità e della forza dell’arto superiore sinistro, visto che il

medico fiduciario ha espressamente dichiarato raggiunto lo status quo sine

vel ante al più tardi dal mese di giugno 2014 (cfr. doc. 169).

In conclusione, valutando

i fatti secondo il consueto criterio della verosimiglianza preponderante, il

TCA giudica accertato che, al più tardi dal giugno 2014, i disturbi alla spalla

sinistra non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento infortunistico

del 12 giugno 2012 (anche se poi, per ragioni amministrative, l’istituto

resistente ha versato le proprie prestazioni sino alla fine di settembre 2014).

2.9. Disturbi psichici:

causalità con l’infortunio del 12 giugno 2012?

2.9.1. Dalle tavole processuali si

evince che, nell’ottobre 2013, l’assicurato è entrato in cura dal dott. __________,

spec. in neurologia e psichiatria a __________, per un disturbo

dell’adattamento (cfr. doc. 199, p. 14).

Dall’11 luglio 2014, egli

si è pure sottoposto a sedute di psicoterapia presso la psicologa __________,

per la cura di un disturbo da stress post-traumatico (cfr. doc. 199, p. 15).

Nel mese di novembre 2014,

l’insorgente ha consultato il reparto di psicosomatica della Clinica __________

di __________. Nel relativo rapporto figurano le diagnosi di disturbo

successivo a trauma e di episodio depressivo reattivo, il tutto da ricondurre

al sinistro del 12 giugno 2012 (cfr. doc. 199, p. 17 s.).

RI 1 è rimasto degente

presso il nosocomio appena citato durante il periodo 9 – 25 febbraio 2015. In

quell’occasione, i sanitari hanno diagnosticato un disturbo dell’adattamento

con sintomi depressivi, un disturbo da stress post-traumatico, nonché un

disturbo da dolore persistente (cfr. doc. 215, p. 8 ss.).

Con rapporto datato 19

marzo 2015, il dott. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia presso la

Clinica __________, ha attestato che, a suo avviso, esiste con grande

verosimiglianza un nesso di causalità naturale tra l’infortunio professionale e

le turbe psichiche diagnosticate. Al riguardo, egli ha

osservato che, a partire dal sinistro, “… hat sich seine körperliche Situation

durch das Schmerzsyndrom, aber vor allem seine psychische Situation, sehr

verändert. Er gibt Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung durch den

Unfall vom 12.06.2012 an. Hier gibt es keine Vermischung zu ggf. anderen zuvor

erlebten Unfall, wobei hier keine grösseren bekannt sind. Die Albträume auf den

Unfall bezogen sowie Konzentrationseinschränkungen, der jetzt ängstlich-vermeidenden

Umgangsweise mit Dingen, welche vorher nicht vorhanden war, sowie die andauernd

angespannte Herabgestimmtheit weisen als Symptome auf eine posttraumatische

Belastungsstörung hin. Somit zeigt er durch den Unfall vom 12.06.2012 sich in

seiner Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt.” (doc.

215, p. 14).

Nella decisione su

opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato che la problematica psichica

costituisca una conseguenza adeguata dell’infortunio assicurato. L’assicuratore

ha invece lasciato aperta la questione riguardante la causalità naturale (cfr.

doc. 244, p. 11).

Il TCA ritiene che la

questione di sapere se i disturbi psichici presentati dall’insorgente

costituiscono una conseguenza naturale del noto sinistro, possa effettivamente

rimanere aperta. Infatti, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito,

essi non si trovano in nesso causale adeguato con l’infortunio in discussione.

2.9.2. Nell'esaminare l'adeguatezza

del legame causale, in relazione all'evento del 12 giugno 2012, bisogna

avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Per quanto riguarda la

dinamica, dal protocollo d’infortunio del 13 agosto 2012 - sottoscritto anche

dal ricorrente – si evince che quest’ultimo è stato urtato alla spalla sinistra

Considerandi

dal braccio di una gru (cfr. doc. 4: “Bei umladen von Doppelböden ist die

Person mit dem Ausleger vom Kranzug getroffen worden.”).

Dal certificato 31 agosto

2013.

dell’Ospedale di __________, dove RI 1 è trasportato immediatamente dopo

il sinistro, risulta quanto segue sotto “Indicazioni del paziente”:

" (…).

Contusione ad alta velocità da parte del braccio di una gru a

livello della spalla sin e braccio sin”

All’esame clinico erano

state oggettivate delle piccole escoriazioni superficiali (ma non delle

tumefazioni) e un dolore alla palpazione del braccio destro. La diagnosi era

quindi stata quella di “trauma contusivo spalla sin”. L’assicurato era stato

dimesso il giorno stesso (cfr. doc. 100).

In data 1° ottobre 2012,

l’assicurato è stato sentito da un funzionario dell’amministrazione. In

quell’occasione, egli ha dichiarato quanto segue a proposito di quanto accadde

quel 12 giugno 2012:

" (…).

In data 12.6.2012, con dei colleghi, stavamo scaricando del

materiale dal trenino, con l’ausilio della gru. Bisognava fare in fretta.

L’assicurato era a terra a sganciare il carico dalla gru del treno e poi a

spostare ulteriormente di lato il materiale scaricato.

Il collega sul treno, al comando della gru, stava abbassando di

nuovo il carico e, mentre ciò avveniva, l’assicurato, che nel movimentare il

precedente materiale dava di spalle al treno, si voltava sbattendo con violenza

contro il carico in arrivo. Come menzionato, nell’urto contro il carico in

discesa, ha contuso la spalla sinistra, lateralmente la testa (dietro

all’orecchio sinistro) ed al collo (lato sinistro).

Non riusciva più a muovere il braccio dal dolore ed accusava

annebbiamenti alla vista.

Evacuato dai sanitari del cantiere e poi trasportato a mezzo

ambulanza al PS dell’ospedale di __________.”

(doc. 43, p. 2)

Il TCA osserva che nella

certificazione 26 novembre 2014 dello psichiatra dott. __________, figura una

descrizione dell’evento parzialmente diversa rispetto alle precedenti. Da quel

documento risulta infatti che il braccio della gru sarebbe caduto

sull’assicurato, il quale sarebbe così rimasto “intrappolato” con la faccia in

una pozzanghera e, in quel momento, avrebbe creduto di morire (cfr. doc. 203,

p. 29: “Damals war ein Aufleger, der tonnenschwer war, auf ihn gestürzt. Er hatte dieses nicht gesehen, da er mit dem Rücken zu dem Aufleger

stand. Er weiss als nächstes, wie er unter dem Aufleger liegt mit dem Koft im

Wasser und denkt, dass er jetzt sterben wird. Zuvor hatte es ein Kollege

geschafft, sein Gesicht aus dem darunter liegenden Wasser zur Seite zu drehen,

dass er nicht ertrinkt.”; una descrizione analoga si ritrova pure nella perizia

di parte 26 agosto 2015 del dott. __________ – doc. A 5, p. 6).

In sede di ricorso, il

patrocinatore ha inoltre aggiunto che RI 1 avrebbe persino perso conoscenza per

una mezz’ora circa (doc. I, p. 21).

Secondo il principio della

priorità della dichiarazione della prima ora, in presenza di due diverse

versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR

2008.

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143

consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella

causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Nel caso di specie, questo

Tribunale ritiene che debba trovare applicazione il principio appena citato e

che, trattandosi di definire quanto accaduto il 12 giugno 2012, occorra basarsi

sulle univoche versioni contenute nel protocollo d’infortunio del 13 agosto

2012, nel certificato 31 agosto 2013 dell’Ospedale di __________ e,

soprattutto, nel rapporto relativo all’audizione dell’assicurato del 1° ottobre

2012.

Del resto, non può neppure essere ignorato che nel ricorso inoltrato

contro la decisione incidentale dell’8 ottobre 2014, lo stesso avv. RA 1 aveva

riportato il medesimo svolgimento dei fatti contenuto nel rapporto del 2

ottobre 2012 (cf. doc. 185, p. 2 s.).

Il fatto che, in un

secondo tempo, si sia sostenuto che il ricorrente sarebbe caduto a terra privo

di conoscenza, con la faccia dentro una pozzanghera (rischiando così di

annegare), a seguito della caduta del braccio della gru, costituisce una nuova

versione dell’accaduto che contraddice quelle precedentemente fornite.

Inoltre, in merito al

preteso svenimento, il TCA ritiene che tale circostanza non sia plausibile,

posto che l’insorgente non è stato nemmeno trattenuto in ospedale in

osservazione neurologica (cfr. doc. 100), un procedere che si sarebbe

senz'altro imposto qualora egli avesse effettivamente riportato un trauma

cranio-cerebrale.

Ora, tenuto

conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,

non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il

sinistro occorso al ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli infortuni

di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, va

segnalato che, in una sentenza 8C_438/2009 del 3 settembre 2009 consid. 4.3 -

riguardante un’assicurata che, mentre si trovava in posizione chinata, è stata

inaspettatamente colpita alla parte superiore del dorso da una finestra del

peso di circa 70-90 kg, riportando una lieve distorsione cervicale, una

contusione al capo, nonché una contusione alla colonna toracale – il Tribunale

federale ha qualificato tale evento quale infortunio di grado medio in senso

stretto (“Der Vorfall vom 21. März 2006 ist als mittelschweres

Ereignis im mittleren Bereich zu qualifizieren.” – il corsivo è del

redattore).

In

una sentenza 35.2015.19 del 30 giugno 2015 consid. 2.2.4.,

cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha proceduto a

un’identica qualificazione, trattandosi di un assicurato che, mentre stava

lavorando all’interno di una galleria, è stato colpito alla testa e alla spalla

destra da un pezzo di cemento spruzzato che si è staccato dalla volta posta a

un’altezza di circa 9 metri (in questo senso, si veda pure la STCA 35.2001.18

del 25 aprile 2002, confermata dalla Corte federale con pronunzia U 176/02 del

1° luglio 2003, riguardante un assicurato, operaio

addetto alle insolazioni, il quale a seguito di un infortunio sul lavoro

avvenuto all'interno di una galleria, aveva riportato una ferita da

perforazione al ginocchio sinistro con lesione della cartilagine e, in seguito,

aveva manifestato disturbi di natura psichica).

Per ammettere

l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati dall'Alta Corte ed

esposti al consid. 2.4., è necessario che un fattore fosse presente in maniera

particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

Secondo il ricorrente, nel

caso concreto, sarebbero soddisfatti cinque dei sette criteri di rilievo

(cfr. doc. I, p. 22-24).

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

A proposito del criterio

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della

particolare spettacolarità dell'infortunio, l’assicurato ne pretende la

realizzazione, per il motivo che “…, colpito pesantemente alla spalla sinistra,

lateralmente alla testa dietro l’orecchio sinistro e al collo lato sinistro e

caduto a terra privo di conoscenza per breve tempo (circa mezz’ora) con il

volto in una pozzanghera, è stato salvato grazie all’aiuto di un collega. (…).

…, va tenuto in considerazione che l’evento oggettivamente ha esposto

l’assicurato a un pericolo di morte.” (doc. I, p. 22).

Al riguardo, il TCA osserva

di aver già chiarito che i fatti realmente accaduti sono stati decisamente meno

impressionanti rispetto a quelli descritti, in un secondo tempo, dal

ricorrente. È vero che l’evento infortunistico è avvenuto

all’interno di una galleria in costruzione. Tuttavia, la fattispecie sub

judice si differenzia da quelle menzionate in precedenza, in cui è stato

ammesso l’adempimento del criterio in questione con una particolare

incisività.

Confermando

quanto precedentemente deciso da questo Tribunale, nella sentenza

U 176/02 del 1° luglio 2003, il TFA ha giudicato determinante, oltre al

fatto che il sinistro era accaduto in un luogo chiuso, a una profondità di

circa 30 metri, che in concomitanza allo stesso “… si è verificato un forte frastuono, probabilmente in seguito al

ribaltarsi dei binari, così come al crollo della sovrastruttura e del materiale

delle pareti. Inoltre non è più stato possibile vedere alcunché a causa della

polvere che si è formata. In simili circostanze era senz'altro particolarmente

difficile per le persone coinvolte, se non impossibile, comprendere cosa stesse

realmente succedendo e quindi valutarne la gravità. (…). Pure il fatto che

altri operai sono rimasti feriti ed in particolare ___________ molto

gravemente, avendo subito, oltre ad altre lesioni anche un trauma toracico

aperto, poiché rimasto impigliato nei binari e sepolto da materiale staccatosi

dalle pareti, appare particolarmente drammatico. Le conseguenze dell'infortunio

potevano anche essere, per l'assicurato, a cui era stato detto che avrebbe

potuto rimanere sepolto, ben peggiori.”.

Nella

pronunzia 35.2015.19 del 30 giugno 2015, il TCA ha attribuito un

particolare significato al fatto che “… al momento determinante l’illuminazione

era assente dato che dal rapporto di segnalazione redatto dalla polizia emerge

che i due operai coinvolti nel sinistro “erano in attesa che l’elettricista

provvedesse a piazzare l’illuminazione provvisoria” (doc. A7,

sottolineatura della redattrice). Dallo stesso rapporto di polizia emerge poi

che in quelle condizioni di oscurità i due operai sono stati improvvisamente

investiti da una ingente parte del materiale che si staccava dalla volta della

galleria, per un peso pari a 200 kg (doc. A7, sottolineatura della

redattrice). È inoltre immaginabile che una simile massa di materiale abbia

provocato del rumore, amplificato dall'ambiente chiuso, facendo sorgere il

legittimo timore nell’interessato di poter rimanere sepolto all’interno della

galleria.”.

Fatta eccezione per il

fatto che l’evento è accaduto all’interno di una galleria, le altre circostanze

concomitanti evidenziate nei due giudizi appena citati non si ritrovano nella

presente fattispecie. In effetti, nel caso sub judice, RI 1 ha “semplicemente” urtato la regione cervico-brachiale sinistra, in

particolare la spalla, contro un pesante carico in arrivo, movimentato da una

gru. Egli è quindi stato evacuato dai sanitari del cantiere e trasportato con

l’ambulanza al PS dell’Ospedale di __________.

Tutto ben considerato,

tenuto conto che l’evento infortunistico si è prodotto all’interno di una

galleria in fase di realizzazione, questo Tribunale giudica soddifatto il criterio

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare

spettacolarità dell'infortunio, anche se non in maniera particolarmente incisiva.

D’altro

canto, quelle riportate dal ricorrente – delle contusioni alla spalla sinistra

e alla regione laterale sinistra del collo, senza dimostrazione di lesioni

strutturali né a livello osseo né a livello delle parti molli -, non costituiscono

delle lesioni gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione

psichica abnorme. In questo contesto, merita inoltre di essere sottolineato che

l’insorgente aveva potuto essere dimesso dall’ospedale il giorno stesso

dell’infortunio e che aveva ritrovato una piena capacità lavorativa già a

decorrere dalla fine del mese di agosto 2012, in totale assenza di disturbi

(cfr. doc. 43, p. 2: “Sottoposto agli usuali accertamenti e non avendo

riscontrato nulla di particolare oltre agli esiti della contusione, veniva

rilasciato con l’attestazione di inabilità lavorativa totale per cinque giorni.

(…). Da tale data [dal 30.8.2012, ndr] lavora al 100% e non accusa alcun tipo

di problema.”).

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la

mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2).

Nessun

elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio, ciò che del resto neppure l’insorgente pretende.

Correttamente,

l’assicurato non pretende che sia adempiuto nemmeno il criterio del decorso

sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute.

In merito, va rilevato che

dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso

sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle

circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di

molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere

questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,

l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità

lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e

riferimenti).

Nel caso di

specie, se è vero che, per quanto attiene alla spalla sinistra, la documentazione

agli atti testimonia di un decorso piuttosto difficoltoso (l’assicurato si è in

effetti visto costretto a sottoporsi a ben tre interventi operatori), è

altrettanto vero che ciò non è (interamente) imputabile alle conseguenze dell’evento

traumatico (posto che, secondo la convincente valutazione del dott. __________,

quest’ultimo ha comportato un peggioramento soltanto transitorio dello

stato preesistente, con lo status quo sine vel ante raggiunto, al più

tardi, nel giugno 2014).

Ora, tenuto

conto che, per quanto concerne la spalla sinistra, l’insorgente

ha raggiunto lo status quo sine vel ante, al più tardi, il 13 giugno 2014 (cfr. consid. 2.8.2. in fine), che i disturbi

cervicali sono stati giudicati completamente estranei all’infortunio (cfr.

consid. 2.5.1. in fine) e che vertigini e acufeni sono risultati

privi di sostrato organico oggettivabile (rispettivamente, nel caso in cui le

vertigini fossero legate alla sindrome cervicale, non imputabili all’infortunio

– cfr. i consid. 2.6.1. e 2.7.3.) e ricordato che, trattandosi

di valutare l’esistenza del nesso di causalità adeguata in applicazione della

prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio,

devono essere presi in considerazione unicamente i disturbi somatici

(esclusi dunque quelli psichici) in nesso di causalità con l’infortunio, che trovano

inoltre sufficiente correlazione sul piano organico, nella concreta evenienza, non

possono essere ritenuti soddisfatti tutti quei criteri di rilievo che

contengono una componente temporale (durata eccezionalmente lunga della cura

medica, i disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata

dell'incapacità lavorativa).

In esito a tutto quanto

precede, posto che soltanto uno dei criteri di rilevo risulta realizzato nella

forma semplice, si deve concludere che i disturbi psichici denunciati da RI 1,

non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che lo ha

visto vittima il 12 giugno 2012.

La decisione su

opposizione impugnata merita dunque di essere confermata anche su questo

aspetto.

2.10

Deve

ancora essere verificato se al ricorrente può essere concessa l’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 24 s.).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del

20.

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, dalla documentazione prodotta in corso di causa (cfr.

doc. VIII + allegati) risulta che il ricorrente è sposato con un

figlio minorenne a carico.

Le sole entrate

familiari consistono in prestazioni assicurative per un ammontare globale lordo

di euro 1'493.72/mese (pari, al cambio odierno, a circa fr. 1'650).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede

la somma di fr. 1’700 quale importo base mensile per coniugi,

alla quale va aggiunto l’importo di fr. 600 per il mantenimento del figlio.

Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Già soltanto considerando

l’importo base mensile, l’assicurato presenta quindi delle uscite maggiori alle

entrate.

Pertanto, pur tenendo

conto che il tenore di vita in __________ è notoriamente più basso rispetto a

quello svizzero, RI 1 deve essere dichiarato indigente.

Ritenuto, inoltre, che

anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,

riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti