35.2015.95
Assicurato urta spalla sx, lateralmente la testa e lato sx del collo contro carico movimentato da gru. Ricaduta dichiarata chiusa poiché disturbi, organici e psichici, non più in nesso causale natural
16 giugno 2016Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.95
mm
Lugano
16 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 giugno 2012, RI 1,
dipendente della succursale di __________ della ditta __________ di __________
in qualità di fabbro ferraio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, mentre si stava scaricando del materiale dal trenino
con l’ausilio della gru, ha urtato la spalla sinistra, lateralmente la testa e
il lato sinistro del collo contro il carico in discesa (cfr. doc. 43, p. 2).
Dal rapporto 31 agosto
2013 dell’Ospedale di __________, dove l’assicurato venne immediatamente
trasportato, risulta la diagnosi di “trauma contusivo spalla sin.” (cfr. doc.
100).
Da notare che, in passato
(2006, 2007 e 2009), la spalla sinistra era già stata oggetto di interventi
chirurgici con, infine, l’impianto di una protesi totale (cfr. doc. 43, p. 2),
e ciò a seguito di un grave infortunio accaduto in __________ in cui RI 1 aveva
riportato un politrauma (cfr. doc. 63, p. 5).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
RI 1 è stato in grado di
riprendere il proprio lavoro in misura del 100% a far tempo dal 30 agosto 2012
(cfr. doc. 32 e doc. 43, p. 2).
1.2. Il 7 maggio 2013,
l’assicurato ha informato l’assicuratore di aver interrotto il lavoro nel mese
di gennaio 2013 a causa di una recrudescenza dei disturbi alla spalla sinistra
(cfr. doc. 56).
Nel decorso, egli è stato
sottoposto a (ulteriori) due interventi operatori alla spalla sinistra (il 14
febbraio 2014: rimozione di corpi liberi, artrolisi, débridement della
cuffia rotatoria e borsectomia, nonché, il 13 giugno 2014: rimozione di calcificazioni
pariarticolari e residui di cemento omerali e sinoviectomia parziale).
Nel mese di ottobre 2014,
il medico curante dell’assicurato ha segnalato lo sviluppo di una problematica
psichica (cfr. doc. 180).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 settembre 2014, l’CO
1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni con effetto dal 30
settembre 2014, ritenuto che i disturbi localizzati alla spalla sinistra, al
rachide cervicale e quelli vertiginosi non costituivano più una conseguenza
naturale dell’evento traumatico occorso nel giugno 2012 (cfr. doc. 171).
L’avv. __________ per
conto dell’assicurato si è opposto al provvedimento appena citato (cfr. doc.
175 e 180).
1.4. Con sentenza 35.2014.102 del
14 gennaio 2015, questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato
contro la decisione incidentale mediante la quale l’amministrazione aveva
negato il ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. doc. 209).
1.5. In data 11 maggio 2015, è
stata eseguita una revisione della protesi totale della spalla sinistra con
rimozione di ossificazioni, sinoviectomia, artrolisi e neurolisi del nervo
ascellare (cfr. doc. 224).
Nel corso del mese di
giugno 2015, l’avv. RA 1, nuovo rappresentante dell’assicurato, ha trasmesso
all’assicuratore, in particolare, una certificazione del Centro medico __________
di __________ in cui si fa riferimento alla presenza di un’ipoacusia e di un
tinnito bilaterale (cfr. doc. 229, p. 3).
Per la diminuzione
dell’udito l’istituto ha aperto un incarto “malattia professionale”,
disponendo i relativi accertamenti (cfr. doc. 242).
1.6. In data 31 luglio 2015,
l’amministrazione ha respinto l’opposizione presentata dall’assicurato avverso
la decisione formale del 19 settembre 2014 (cfr. doc. 244).
1.7. Con tempestivo ricorso del 10
settembre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
accertata l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi somatici e psichici e
l’infortunio del 12 giugno 2012, gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché
definisca il diritto alle prestazioni.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, per quanto riguarda le problematiche
somatiche, che alla valutazione espressa in proposito dal medico fiduciario
dell’assicuratore, dott. __________, non può essere attribuito un pieno valore
probatorio, in quanto contraddetta dalla restante documentazione medica agli
atti (cfr. doc. I, p. 10-16).
Per quanto concerne invece
la problematica psichica, secondo il ricorrente, si tratterebbe di una
conseguenza naturale del sinistro del giugno 2012. D’altro canto, in relazione
all’adeguatezza, egli pretende che l’evento traumatico in questione andrebbe
classificato nella categoria degli infortuni di grado medio vero e proprio e
che sarebbero adempiuti cinque dei sette criteri di rilievo elaborati dalla
giurisprudenza federale (cfr. doc. I, p. 16 ss.).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.9. Nel mese di ottobre 2015, il
patrocinatore dell’assicurato ha prodotto documentazione destinata a supportare
la domanda di assistenza giudiziaria (doc. VIII + allegati).
1.10. In data 24 marzo 2016, l’avv. RA
1 ha versato agli atti ulteriore documentazione e, a proposito del tinnitus,
trattandosi di un disturbo legato alla depressione, ha sostenuto che esso “…
vada riconosciuto come una componente del danno globale in nesso causale con
l’infortunio occorsogli.” (doc. IX).
L’amministrazione si è
espressa in merito il 14 aprile 2016 (doc. XI).
1.11. Il 23 maggio 2016, il
rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia dell’apprezzamento 4
maggio 2016 della dott.ssa __________ (cfr. doc. XIII + allegato).
1.12. In data 25 maggio 2016, questa
Corte ha interpellato la dott.ssa __________ per avere precisazioni in merito
al tinnitus (cfr. doc. XV).
La sua risposta è
pervenuta il 6 giugno 2016 (doc. XVI).
L’assicuratore si è
pronunciato in merito il 7 giugno 2016 (doc. XVIII), mentre l’assicurato lo ha
fatto in data 13 giugno 2016 (doc. XIX).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se, a dipendenza dell’infortunio del 12
giugno 2012, l’istituto convenuto era legittimato a porre fine alle proprie
prestazioni a contare dal 30 settembre 2014, oppure no.
Concretamente, questa
Corte dovrà esaminare qui di seguito se i diversi disturbi, organici e
psichici, denunciati da RI 1, costituivano ancora una conseguenza, naturale e
adeguata, dell’infortunio assicurato al momento della chiusura del caso da
parte dell’CO 1.
Va segnalato che, in
merito alla diagnosticata ipoacusia bilaterale, l’assicuratore LAINF si è
dichiarato disposto a valutare l’esistenza di una malattia professionale e, terminati
gli accertamenti, a (se del caso) emanare una distinta decisione formale (cfr.
doc 244, p. 10).
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
Per contro, la
giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente
dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a
seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,
una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni
gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in
cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384,
consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. Disturbi alla colonna
cervicale: causalità con l’infortunio del 12 giugno 2012?
2.5.1. Dalle carte processuali si
evince che, in occasione del consulto del 18 novembre 2013, i sanitari della
Clinica di paraplegiologia della Clinica universitaria di __________ hanno
refertato la presenza di una sensazione d’intorpidimento e di parestesie a
livello delle dita I-III a sinistra, consigliando quindi l’esecuzione di una
RMN del rachide cervicale per escludere una sindrome di C6 (cfr. doc. 117).
L’accertamento appena
citato ha avuto luogo in data 17 marzo 2014 e ha messo in luce avanzate
alterazioni degenerative plurisegmentali, con in particolare una possibile
irritazione delle radici nervose a livello di C5/C6 (cfr. doc. 143).
Il rachide cervicale è
stato di nuovo indagato in occasione della degenza (12-19 giugno 2014) presso
la Clinica ortopedica __________ di __________, e ciò in ragione della
persistenza di vertigini. In quella sede, è stata eseguita una nuova risonanza
magnetica che ha mostrato un’osteocondrosi C6/C7, delle lievi protusioni
discali a livello di C4/C5, C5/C6 e C6/C7, nessuna compressione midollare o
nervosa e nessuna mielopatia cervicale. I medici hanno quindi escluso un
approccio chirurgico, vista l’assenza di deficit neurologici e di brachialgie.
Per contro, essi hanno ritenuto indicata la continuazione delle terapie manuali
(cfr. doc. 154).
Chiamato
dall’amministrazione a pronunciarsi circa l’eziologia dei reperti evidenziati
dalla RMN, il chirurgo dott. __________ ha sostenuto che essi non costituiscono
una conseguenza dell’infortunio, posto che immediatamente dopo il sinistro non
è stata documentata alcuna lesione al rachide cervicale (cfr. doc. 157).
Con apprezzamento del 18
settembre 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha dichiarato che, alla luce degli esiti della RMN del 17 giugno
2014, i disturbi cervicali hanno un’origine degenerativa e non si trovano
dunque in nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico del 12 giugno
2012 (cfr. doc. 169).
Il dott. __________ è
tornato a esprimersi sull’eziologia delle alterazioni oggettivate a livello
della colonna cervicale e dei disturbi correlati con rapporto datato 29 luglio
2015.
In quel documento, egli ha
rilevato che, secondo quanto dichiarato dall’assicurato il 1° ottobre 2012,
fatta eccezione per quelli alla spalla, gli altri disturbi erano completamente
spariti, che si fa accenno a una problematica cervicale per la prima volta nel
rapporto 20 novembre 2013 della Clinica di __________, che le immagini relative
alla RMN del 17 giugno 2014 mostrano alterazioni degenerative plurisegmentali
ma nessuna lesione fresca oppure pregressa, per finalmente ribadire che “… die
Veränderungen der HWS und die damit in Zusammenhang gebrachten Beschwerden
nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Folgen des Ereignisses vom
12.06.2012 sind.” (doc. 243, p. 11).
Con la propria
impugnativa, RI 1 fa valere che, su questo specifico punto, mancherebbe “… una
valutazione medica derimente”, ritenuto che anche il dott. __________ avrebbe
espresso una mera supposizione (cfr. doc. I, p. 14).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il parere enunciato dal chirurgo
ortopedico dott. __________ possa costituire da valido fondamento al proprio
giudizio.
Da una parte, la sua
valutazione non risulta smentita da nessun altra certificazione specialistica
(nella sua perizia di parte, il dott. __________, spec. in chirurgia e
chirurgia infortunistica, non si è pronunciato in proposito, ritenendo
trattarsi di una problematica neurologica, non di sua competenza – cfr. doc. A
4; al riguardo, va segnalato che, in una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre
2009, il Tribunale federale ha invece precisato che i confini dell’area di
competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono
assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e
dalla terapia praticata. Trattandosi di una problematica relativa ad un’ernia
discale, essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma può
anche essere di pertinenza ortopedica. Sul tema, si veda pure la STF
9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3, in cui l’Alta Corte ha stabilito
che il perito gode di un ampio margine d’apprezzamento nel scegliere quali accertamenti
specialistici eseguire).
Dall’altra, il TCA non può
condividere l’affermazione secondo la quale quanto sostenuto dal medico fiduciario
non sarebbero altro che delle mere supposizioni. Infatti, nel suo apprezzamento
del 29 luglio 2015, egli ha puntualmente motivato la propria conclusione,
sottolineando, da una parte, che in base della documentazione a disposizione,
disturbi legati al rachide cervicale sono stati refertati con un tempo di
latenza piuttosto lungo, ben superiore all’anno, ciò che parla a sfavore
dell’esistenza di un legame causale naturale con l’infortunio assicurato e,
d’altra parte, che dalla diagnostica per immagini non è emersa la presenza di
lesioni focali, né fresche né di vecchia data.
Quindi, in esito a quanto
precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che le alterazioni oggettivate
a livello della colonna cervicale e i relativi disturbi costituiscano delle conseguenze
naturali dell’evento traumatico del 12 giugno 2012.
Stante ciò,
l’amministrazione era dunque legittimata a negare al riguardo il proprio
obbligo a prestazioni.
2.6. Vertigini: causalità
con l’infortunio del 12 giugno 2012?
2.6.1. Per quanto concerne le
vertigini, dalla documentazione medica agli atti non emergono indicazioni
convergenti in merito alla loro eziologia. Questa Corte può comunque esimersi
dall’approfondire oltre il tema, e ciò per le ragioni che seguono.
Grazie all’apprezzamento
27 luglio 2015 della dott.ssa __________, spec. FMH in ORL, è stato appurato
che le vertigini lamentate dal ricorrente non sono imputabili a una lesione
labirintica. Al riguardo, la specialista ha infatti segnalato che le funzioni
vestibolari dell’assicurato hanno mostrato, bilateralmente, una funzione
dell’equilibrio reagente molto prontamente con segni di un’ipereccitabilità,
ciò che consente appunto di escludere la presenza di una lesione del labirinto
causata dall’infortunio (cfr. doc. 241, p. 1).
Del resto, non può neppure
essere ignorato che nessuno, neppure lo stesso ricorrente, pretende che le
vertigini troverebbero la loro origine nella sfera ORL.
D’altro canto, dal
rapporto 10 ottobre 2014 della Clinica __________ di __________ risulta che le
vertigini sarebbero piuttosto legate alla sindrome cervicale (cfr. doc. 180, p.
5: “HWS-Syndrom mit chronischem Schwindel”).
Se così fosse, esse non
potrebbero comunque essere poste a carico dell’assicuratore LAINF convenuto,
ritenuto che la problematica cervicale non costituisce una conseguenza naturale
dell’infortunio assicurato (cfr. il consid. 2.5.1. in fine),
così come ha pertinentemente osservato il dott. Brandenberg nel suo
apprezzamento del 18 settembre 2014 (doc. 169, p. 2: “Die erst jetzt geltend
gemachten Beschwerden mit Schwindelzuständen und HWS-Beschwerden sind aufgrund
des MRI vom 17.06.2014 zweifelsfrei degenerativ bedingt und stehen nicht
überwiegender Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom
12.06.2012.”).
Infine,
con il proprio ricorso, RI 1 ha segnalato che, in base alla valutazione del
dott. __________, spec. in neurologia e psichiatria/psicoterapia a Bexbach, le
vertigini rientrerebbero invece nel quadro psichico (cfr. doc. I, p. 13 s. e doc. A 5, p. 16: “Bei Herrn RI 1 haben sich aufgrund
der posttraumatischen Belastungsstörung sowie der chronischen Schmerzstörung
mit somatischen und psychiscen Faktore die depressive Symptomatik mit
Schwindel, Angstzuständen und Agoraphobie nach dem Unfall im Juni 202
entwickelt.” – il corsivo è del redattore).
Ora,
pur ammettendo che quanto certificato dal dott__________ possa essere
interpretato nel senso indicato dal patrocinatore dell’assicurato, l’esito non
potrebbe comunque essere quello da lui auspicato. In effetti, così come verrà
diffusamente dimostrato ai considerandi 2.9. ss., la problematica psichica non
si trova in nesso di causalità adeguata con il sinistro del giugno 2012, di
modo che essa (e con essa anche le vertigini che ne sarrebbero l’una delle espressioni)
non è di pertinenza dell’istituto assicuratore resistente.
Sulla scorta di quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura
in cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente alle vertigini denunciate
dall’insorgente.
2.7. Acufeni: causalità con
l’infortunio del 12 giugno 2012?
2.7.1. Dalle carte processuali
risulta che la presenza di un tinnitus bilaterale è stata segnalata, per
la prima volta, nel rapporto 8 maggio 2015 del Centro medico __________ di __________.
In quel documento si legge
che, già in occasione dei consulti del novembre e dicembre 2012, l’assicurato
si era lamentato di avvertire dei crescenti acufeni, ciò che egli ha confermato
anche nel maggio 2015. I sanitari hanno inoltre affermato che non è certo che
il tinnito sia imputabile unicamente all’infortunio del 12 giugno 2012, anche
se ciò è verosimile (cfr. doc. 229, p. 3 s.).
L’amministrazione ha
sottoposto il referto appena citato alla dott.ssa Berlinger per una sua presa
di posizione. A proposito degli acufeni, il medico fiduciario ha sostenuto che
essi rientrano in una sintomatologia multifattoriale, la quale conosce
differenti fattori scatenanti e, in particolare, che è considerevolmente
aggravata da un disturbo da stress post-traumatico depressivo (cfr. doc. 241).
Con rapporto 4 marzo 2016,
il dott. __________, spec. in ORL presso il Centro medico __________, ha
precisato che, a suo avviso, gli acufeni sono legati alla depressione e non a
una patologia degenerativa dell’orecchio interno indipendente dall’infortunio
(cfr. doc. D, p. 2).
In sede di decisione su
opposizione impugnata, l’assicuratore ha rilevato che, secondo la più recente
giurisprudenza federale, in presenza di un tinnitus non attribuibile a
un’affezione organica oggettivabile, determinante è l’esame dell’adeguatezza
(cfr. doc. 244, p. 10).
2.7.2. Nella DTF 138 V 248, il
Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in
presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il
nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammesso senza aver
fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri
quadri clinici senza prova di deficit organico.
Sempre in quella
pronunzia, l’Alta Corte ha precisato che non esiste una base scientifica sicura
per considerare il tinnito un disturbo organico, né per attribuirlo
imperativamente a una causa organica. Neppure la sua gravità consente di
concludere a una conseguenza infortunistica di natura organica. Riportando
l’opinione del Prof. __________, il TF ha osservato che sulla questione di
sapere come é causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi.
Pertanto, secondo la Corte federale, l’affermazione secondo la quale un danno
all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus, non
trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la
trova la conclusione secondo la quale il tinnito é un disturbo organico (cfr.
DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).
2.7.3. Nella concreta evenienza, le
parti sono concordi nel ritenere che il tinnito di cui soffre RI 1 non può
essere attribuito a una patologia organica oggettivabile (si vedano, in questo
senso, i pareri espressi dai dottori __________ e __________), di modo che,
come insegna la giurisprudenza, si deve procedere a un esame particolare della
causalità adeguata applicando la DTF 115 V 133.
Così come verrà
diffusamente dimostrato ai considerandi 2.9. ss., nel caso concreto,
l’esistenza di un legame causale adeguato con l’infortunio del 12 giugno 2012,
valutata in base criteri stabiliti nella DTF 115 V 133, deve essere negata e,
con essa, anche la responsabilità dell’assicuratore LAINF in relazione al tinnitus.
In corso di causa, il rappresentante
dell’assicurato ha prodotto un apprezzamento, datato 4 maggio 2016, della
dott.ssa __________. Dallo stesso risulta che il medico fiduciario ha disposto
l’esecuzione di una valutazione psichiatrica e psicosomatica volta, in presenza
di una sintomatologia multifattoriale, a delimitare la componente
infortunistica del tinnito da quella morbosa (cfr. doc. E).
Il TCA osserva che, in quell’occasione,
la dott.ssa __________ non ha rimesso in discussione il fatto che gli acufeni
non sono riconducibili a una patologia organica oggettivabile. In questo senso
ella ha pure risposto ad una esplicita richiesta di chiarimento su questo tema
di questo Tribunale (cfr. doc. XVI: “Die Tinnitusbeschwerden
unseres Versicherten korrelieren nicht mit dem organisch objektivierbaren Innenohrschaden.”
il corsivo è del redattore).
Stante ciò, continua a
essere determinante l’esame della causalità adeguata secondo la DTF 115 V 133
(così come ha del resto esplicitamente riconosciuto l’avv. RA 1 – doc. XIX:
“Come già indicato nel mio scritto del 24 marzo 2016, secondo la più recente
giurisprudenza, in caso di tinnitus senza sostrato organico, il nesso causale
adeguato va esaminato in base ai criteri illustrati dalla DTF 115 V 133.”).
Ci si può pertanto esimere
dall’attendere gli esiti degli accertamenti ordinati dalla consulente ORL dell’CO
1 (cfr. consid. 2.1 in fine).
2.8. Disturbi alla spalla
sinistra: causalità con l’infortunio del 12 giugno 2012?
2.8.1. I disturbi alla spalla
sinistra, interessata direttamente dal trauma occorso il 12 giugno 2012 (cfr.
doc. 100), sono stati oggetto di numerosi accertamenti diagnostici, come pure
di diversi pareri specialistici riguardanti la loro eziologia.
La TAC del 30 luglio 2012
non ha messo in luce indizi né di una dislocazione della protesi né di una
frattura, ma ha evidenziato la presenza di plurimi osteofiti a livello della
capsula articolare posterocaudale (cfr. doc. 46).
Dalla documentazione agli
atti risulta che RI 1 è stato in grado di riprendere il proprio lavoro a
contare dal 30 agosto 2012, non accusando più alcun problema a dipendenza della
contusione del giugno 2012 (cfr. doc. 43).
Nel corso del mese di
gennaio 2013, a causa di una recrudescenza dei dolori alla spalla sinistra,
l’assicurato è stato costretto a interrompere di nuovo l’attività lavorativa
(cfr. doc. 60).
In data 7 marzo 2013, egli
ha consultato gli specialisti della Clinica di paraplegiologia della Clinica
universitaria di __________. Dal relativo rapporto si evince che il ricorrente soffriva
di una limitazione funzionale dolorosa a livello della spalla sinistra in
presenza di una rottura del tendine sottoscapolare e di una lesione parziale
del sovraspinato (accertate mediante esame ecografico). Gli era quindi stata
prescritta della fisioterapia e sconsigliata una ripresa dell’abituale attività
lavorativa (cfr. doc. 58).
In occasione della visita
circondariale del 29 maggio 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
generale e della mano, ha ammesso l’esistenza di un nesso di causalità naturale
con il sinistro del giugno 2012, “…, visto il peggioramento della situazione di
questo trauma …”. Egli ha tuttavia invitato l’amministrazione a trasmettere
l’incarto alla __________ a __________ “…, per vedere se la CO 1 pagherà
ulteriori cure future ed intervento chirurgico in __________, per valutare la
situazione anche in rapporto con il precedente infortunio alla spalla sinistra
e per valutazione se in futuro, probabilmente non immediato, l’IMI sarà a
carico della CO 1 o almeno in parte della CO 1.” (doc. 63, p. 6 s.).
Con apprezzamento del 26
settembre 2013 (doc. 103), il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha innanzitutto sostenuto che l’infortunio del
giugno 2012 ha comportato una semplice contusione della spalla sinistra che,
per esperienza, causa dolori che scompaiono nel giro di 3/4 mesi grazie ad un
trattamento conservativo.
D’altro canto, egli ha
osservato che dalla documentazione radiologica a disposizione, non emerge la
presenza né di fratture né di una dislocazione della protesi totale.
A proposito dei pretesi
danni tendinei, il fiduciario ha ammesso che, nel caso di specie, la clinica
correla in effetti con un’alterazione strutturale del sovraspinato, come pure
del sottoscapolare. Tuttavia, a suo avviso, la dinamica dell’infortunio occorso
all’assicurato non era atta a causare una lesione della cuffia dei rotatori
(“Eine direkte Prellung der Schulter führt aus mechanischen Gründen nicht zu
Verletzungen der Sehnen der Rotatorengruppe. Solche Risse
können nur mit eine akuten Reissbewegung am Arm mit plötzlich auftretendem Zug
an den Sehnen, respektive an den Muskeln entstehen. Hingegen ist die
Degeneration als Ursache für den Verschleiss des Sehnenmaterials ein bekanntes
und weitverbreites Phänomen ab dem mittleren Lebensalter. Im konkreten Fall
fand eine Kontusion mit Schürfungen der Haut statt. Eine Sehnenzerrung ist
jedoch nicht dokumentiert. Eine Verletzung der Sehnen der Rotatorengruppe
bei einem solchen Mechanismus ist daher nicht überwiegend wahrscheinlich.”).
Infine,
il dott. __________ ha precisato di non potersi pronunciare definitivamente
sulla causalità naturale, ritenendo necessaria una valutazione neurologica per
escludere che il sinistro abbia provocato una lesione del nervo ascellare.
A margine della
consultazione del 2 ottobre 2013, i medici della __________ di __________ hanno
riscontrato, all’esame sonografico, un tendine sottoscapolare intatto e, a
quello radiologico, nessun scollamento né decentramento della protesi totale.
Essi hanno consigliato un accertamento neurologico riguardante il muscolo deltoide
e il nervo ascellare (doc. 110).
Il consulto neurologico ha
avuto luogo il 18 novembre 2013 presso la Clinica universitaria di __________.
Dal relativo referto si evince che l’atrofia interessante il muscolo deltoide
e, in misura minore, quello infraspinato sinistro, era da ricondurre
all’inattività della spalla (senza indizi per una lesione neurogena). Per
escludere una sindrome C6 a sinistra, i sanitari hanno disposto una RMN
cervicale (doc. 117).
Sempre nel mese di
novembre 2013, RI 1 è stato visto presso la Clinica ortopedica dell’Ospedale __________
di __________. Dal profilo terapeutico, i medici hanno indicato che entrava in
linea di conto una sostituzione con una protesi totale inversa (opzione da
ritenere con molta prudenza) oppure, in alternativa, una revisione artroscopica
della spalla (cfr. doc. 126).
Chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione sulla documentazione acquisita nel
frattempo, il dott. __________ ha sostenuto che l’infortunio in questione ha
causato un peggioramento dello stato preesistente della spalla sinistra,
precisando di non poter ancora affermare se il peggioramento è stato duraturo e
direzionale. Il medico fiduciario ha quindi invitato l’assicuratore ad assumere
Fatti
i costi della prospettata artroscopia ma non quelli legati all’eventuale sostituzione
della protesi, in quanto non in relazione causale con l’infortunio del giugno
2012 (doc. 128).
In data 14 febbraio 2014,
l’insorgente è stato sottoposto a un’artroscopia con rimozione di corpi liberi,
artrolisi, débridement della cuffia e borsectomia (cfr. doc. 199, p. 4).
La RMN cervicale del 17
marzo 2014 ha mostrato avanzate alterazioni degenerative plurisegmentali, con
in particolare una possibile irritazione delle radici nervose a livello di
C5/C6 (cfr. doc. 143).
In data 31 marzo 2014, in
occasione di una visita di controllo post-operatoria, il ricorrente ha fatto
stato di un incremento dei disturbi alla spalla sinistra. Radiologicamente è
stata riscontrata la presenza di un frammento osseo extra-articolare -
interpretato quale frammento residuo del tuberculum majus oppure quale
osteofita - considerato responsabile dei disturbi denunciati dall’assicurato
(cfr. doc. 141).
Il 13 giugno 2014 è quindi
stato eseguito un nuovo intervento con rimozione di calcificazioni
periarticolari (da ricondurre piuttosto alla frattura parziale del tuberculum
majus) e di residui di cemento omerali, nonché sinoviectomia parziale (doc.
164).
Con apprezzamento del 18
settembre 2014, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha sostenuto che, in
base al rapporto operatorio del 13 giugno 2014, è certo che l’evento traumatico
assicurato non ha causato alcun danno strutturale alla spalla sinistra. In
effetti, le calcificazioni e i residui di cemento, ritenuti responsabili dei
disturbi, non sono di natura infortunistica, ma si trovano in relazione diretta
con l’impianto della protesi. Pertanto, a suo avviso, al più tardi dal 13
giugno 2014 è stato raggiunto lo status quo sine vel ante (doc. 169).
Con decisione formale del
19 settembre 2014, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni
(cura medica + indennità giornaliera) dal 30 settembre 2014 (doc. 171).
Nel referto datato 10
ottobre 2014, i medici della Clinica ortopedica __________ hanno indicato che i
disturbi ancora presenti sono con grande verosimiglianza conseguenza
dell’infortunio del giugno 2012 e della frattura del tubercolo maggiore
intervenuta in quell’occasione (cfr. doc. 178).
Nell’ottobre 2014, RI 1 si
è rivolto al dott. __________, spec. in ortopedia e chirurgia infortunistica,
per avere un suo parere in merito al contenuto della decisione di chiusura
dell’CO 1. Secondo lo specialista, è corretto affermare che
gli interventi di febbraio e giugno 2014 non sono stati eseguiti in ragione
delle conseguenze dell’infortunio del 2012 (“Korrekt ist, dass die letzten
beiden Operationen (14.02 und 13.06.2014 durch das Krankenhaus __________, __________,
aufgrund von periartikulären/intraartikulären Verkalkungen und
Zementüberständen bei liegender Totalendoprothese und nicht aufgrund des
Unfallereignisses vom 12.06.2012 durchgeführt wurden.”). Tuttavia, i
disturbi alla spalla sinistra sono determinati da un’atrofia muscolare con
conseguente deficit della forza per l’abduzione e la rotazione esterna/interna,
che costituiscono probabilmente una conseguenza naturale dell’evento
infortunistico (doc. 199).
Con rapporto dell’11 marzo
2015, lo stesso dott. __________ ha segnalato che, nel frattempo, un esame TAC
della spalla sinistra aveva consentito di oggettivare un grosso frammento
osseo, ponendo l’indicazione per una sua rimozione chirurgica (doc. 215, p. 6),
ciò che ha effettivamente avuto luogo l’11 maggio 2015 (doc. 224).
Con apprezzamento del 29
luglio 2015, il dott. __________ ha proceduto a una completa rivalutazione
della fattispecie medica.
Per quanto riguarda la
pretesa rottura della cuffia dei rotatori, egli ha richiamato la sua
precedente valutazione in cui aveva spiegato che la dinamica dell’evento del
giugno 2012 non era di per sé atta a causare una lesione tendinea. D’altro
canto, egli ha sottolineato che nella documentazione a disposizione non sono
documentate né una completa lacerazione del tendine sottoscapolare né una
lesione parziale di quello sovraspinato (doc. 243, p. 10).
A proposito della frattura
del tubercolo maggiore, la cui presunta esistenza è stata segnalata nel
referto 10 ottobre 2014 della Clinica ortopedica __________, il dott. __________
ha osservato che la presenza di fratture era già stata esplicitamente esclusa nel
referto radiologico del 30 luglio 2012 (cfr. doc. 46) Inoltre, la valutazione
delle immagini dell’esame radiologico effettuato il giorno stesso
dell’infortunio, smentisce l’affermazione secondo la quale quel giorno sarebbe
insorta una frattura del tubercolo (doc. 243, p. 11 e le immagini 3 e 4, p. 13
e 14).
Per quanto concerne il frammento
rimosso l’11 maggio 2015 che, secondo i medici della Clinica __________, sarebbe
imputabile alla frattura del tubercolo maggiore riportata il 12 giugno 2012, il
medico di fiducia dell’CO 1 ha indicato che delle ombre rotondeggianti situate
sotto la glena erano già presenti prima del sinistro. Tali strutture
ossee, visibili nelle radiografie del 10 marzo 2006 (cfr. immagini 1 e 2), lo
sono pure nelle successive (cfr. immagini 3-5). Esse non appaiono però più
nella radiografia del 15 maggio 2015, successiva all’intervento di rimozione
(cfr. immagine 6). Il dott. __________ ha quindi concluso che si tratta di
ossificazioni, eventualmente di corpi liberi articolari, che non hanno nulla a
che vedere con l’evento infortunistico del 12 giugno 2012 (cfr. doc. 243, p.
12).
Unitamente alla propria
impugnativa, RI 1 ha prodotto una perizia di parte elaborata dal dott. __________,
spec. in chirurgia e in chirurgia infortunistica a __________.
Rispondendo alle domande
complementari rivoltegli dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 248), il dott. __________ ha
in primo luogo sostenuto che, in occasione dell’infortunio, l’assicurato da
riportato una contusione molto violenta alla spalla sinistra con rottura del
tendine sottoscapolare e lesione parziale del sopraspinato (cfr. doc. 247, p. 3
e 249, p. 2). D’altro canto, trattandosi dell’affermazione del dott. __________
secondo cui non sarebbe documentata una frattura del tubercolo maggiore, lo
specialista consultato dall’insorgente ha dichiarato che basta fare riferimento
agli accertamenti radiologici, i quali la contraddicono (cfr. doc. 249, p. 2).
Infine, a proposito del frammento rimosso nel maggio 2015, secondo il dott. __________,
va fatto riferimento al rapporto 8 maggio 2015 della Clinica __________ di __________,
in cui si descrive uno stato traumatico (cfr. doc. 249, p. 2).
2.8.2. Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione medica sintetizzata al precedente considerando,
questo Tribunale ritiene di poter fare proprie le conclusioni, debitamente
motivate, a cui è pervenuto il dott. __________, chirurgo ortopedico che vanta
una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa.
Le obiezioni sollevate dal
patrocinatore con l’atto di ricorso non sono suscettibili, secondo il TCA, di
sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia giudiziaria.
Per quanto riguarda la
cuffia dei rotatori, l’avv. RA 1 segnala che l’esame ecografico eseguito il 7
marzo 2013 presso la Clinica universitaria di __________ aveva evidenziato una
lesione parziale del tendine sovraspinato e uno strappo del sottoscapolare,
reperti da ricondurre all’infortunio assicurato, così come stabilito dalla
dott.ssa __________ nel rapporto di uscita 11 settembre 2013 (doc. 252, p. 7:
“S46.8 Traumatischer Abriss Subscapularissehne links 6/12 …” – il
corsivo è del redattore) (doc. I, p. 13).
In proposito, questa Corte
rileva che gli esiti dell’esame ecografico del 7 marzo 2013 (rottura del
tendine sottoscapolare e lesione parziale del sovraspinato – cfr. doc. 58), su
cui si è verosimilmente fondato il dott. __________, non hanno trovato conferma
in occasione dell’artroscopia del 14 febbraio 2014. In effetti, intraoperativamente,
i tendini in questione sono stati descritti come intatti (cfr. doc. 199,
p. 4: “Die Subscapularissehne ist intakt.” (…). “Die Supraspinatussehne
ist komplett intakt, ...” – il corsivo è del redattore). Ciò consente
evidentemente di discostarsi anche dal parere della dott.ssa __________, il cui
referto è anteriore all’intervento appena menzionato.
Del resto, deve pure
essere segnalato che l’affermazione del dott. __________ secondo cui l’evento
del giugno 2012 non era atto a causare una rottura della cuffia rotatoria,
trova in effetti conferma in autorevole dottrina medica, per la quale
costituiscono azioni lesive appropriate, il movimento passivo violento del
braccio all’indietro e all’interno oppure del braccio stabilizzato
muscolarmente in presenza di un’associata tendenza alla lussazione della
spalla, il restare repentinamente sospesi con il braccio a sopportare tutto il
peso del corpo, l’abduzione violenta e forzata oppure l’elevazione del braccio
contro resistenza nell’ambito di un movimento di riflesso o di difesa (cfr.
Bär/Stutz/Gächter/Gerber/Zanetti, Pertes de substance de la coiffe des
rotateurs et lésions corporelles assimilées à un accident, in Bollettino
dei medici svizzeri 2000;81: Nr. 49, p. 2795).
Nessuna di queste azioni
corrisponde a quanto è capitato a __________.
Il rappresentante
dell’insorgente non condivide nemmeno il parere secondo il quale, in occasione
del noto infortunio, non sarebbe insorta alcuna frattura del tubercolo
maggiore. A suo avviso, ciò sarebbe smentito in particolare dal rapporto
operatorio 13 giugno 2014 del dott. __________, in cui si sostiene che il
frammento rimosso sarrebbe in primo luogo imputabile a una frattura parziale
del tubercolo maggiore, come pure dalla perizia di parte del dott. __________,
il quale ha (genericamente) sostenuto che l’opinione del dott. __________ risulterebbe
contraddetta dalla diagnostica per immagini (cfr. doc. I, p. 14 s.).
Da parte sua, il TCA giudica
invece senz’altro convincente la valutazione del medico fiduciario dell’CO 1,
il quale ha proceduto a un’attenta analisi proprio delle immagini relative agli
esami radiologici effettuati il giorno stesso dell’infortunio presso l’Ospedale
di __________ che mostrano un tuberculum majus intatto (cfr. doc.
243, immagini 3 e 4). Va inoltre aggiunto che nemmeno la TAC del 30 luglio 2012
aveva fornito indizi giustificanti il sospetto di una frattura a livello della
spalla sinistra (cfr. doc. 46). Pertanto, contrariamente a quanto preteso dal
dott. __________, la conclusione a cui è giunto lo specialista consultato
dall’amministrazione risulta in realtà confermata dalla diagnostica per
immagini.
Parimenti contestata da
parte dell’avv. RA 1 è l’affermazione del dott. __________, secondo la quale il
frammento rimosso l’11 maggio 2015 non ha nulla a che vedere con l’evento
traumatico del giugno 2012 (cfr. doc. I, p. 15).
Anche su questo aspetto,
il TCA non ritiene che vi siano valide ragioni per scostarsi dalla valutazione
del medico fiduciario, il quale, attraverso un confronto delle immagini
radiologiche a sua disposizione, ha dimostrato che il frammento in questione
era verosimilmente già presente prima dell’infortunio (cfr. doc. 243, p.
12-15), di modo che non può essere imputato a quest’ultimo.
Inoltre, se è vero che,
rispondendo alle domande complementari del patrocinatore, il dott. __________
ha affermato che la tesi del dottor __________ sarebbe contraddetta dal
rapporto di uscita della Clinica __________ in cui verrebbe descritto uno stato
post-infortunistico (cfr. doc. 249, p. 2), è altrettanto vero che lo
specialista interpellato dall’assicurato si è limitato a questa generica
osservazione, senza minimamente confrontarsi con l’approfondita analisi elaborata
dal medico fiduciario.
Per quanto concerne infine
l’obiezione inerente a quanto attestato dal dott. __________ a margine della
visita fiduciaria di controllo del del 29 maggio 2013 (cfr. doc. I, p. 16),
questa Corte osserva, da una parte, che l’CO 1 ha riconosciuto il proprio
obbligo a prestazioni sino al 30 settembre 2014 (rispettando in tal modo le
indicazioni del proprio medico di circondario) e, dall’altra, che il dott. __________
non ha affatto sostenuto che il trauma subito il 12 giugno 2012 avrebbe durevolmente
peggiorato il preesistente stato della spalla sinistra (nel suo rapporto, egli
ha infatti invitato l’amministrazione a interpellare la Divisione di medicina
assicurativa per approfondire proprio tale aspetto – cfr. doc. 63, p. 6).
Il TCA non può peraltro
seguire l’insorgente nella misura in cui rimprovera al dott. __________ di non
essersi pronunciato in merito all’eziologia della pretesa residua riduzione
della funzionalità e della forza dell’arto superiore sinistro, visto che il
medico fiduciario ha espressamente dichiarato raggiunto lo status quo sine
vel ante al più tardi dal mese di giugno 2014 (cfr. doc. 169).
In conclusione, valutando
i fatti secondo il consueto criterio della verosimiglianza preponderante, il
TCA giudica accertato che, al più tardi dal giugno 2014, i disturbi alla spalla
sinistra non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento infortunistico
del 12 giugno 2012 (anche se poi, per ragioni amministrative, l’istituto
resistente ha versato le proprie prestazioni sino alla fine di settembre 2014).
2.9. Disturbi psichici:
causalità con l’infortunio del 12 giugno 2012?
2.9.1. Dalle tavole processuali si
evince che, nell’ottobre 2013, l’assicurato è entrato in cura dal dott. __________,
spec. in neurologia e psichiatria a __________, per un disturbo
dell’adattamento (cfr. doc. 199, p. 14).
Dall’11 luglio 2014, egli
si è pure sottoposto a sedute di psicoterapia presso la psicologa __________,
per la cura di un disturbo da stress post-traumatico (cfr. doc. 199, p. 15).
Nel mese di novembre 2014,
l’insorgente ha consultato il reparto di psicosomatica della Clinica __________
di __________. Nel relativo rapporto figurano le diagnosi di disturbo
successivo a trauma e di episodio depressivo reattivo, il tutto da ricondurre
al sinistro del 12 giugno 2012 (cfr. doc. 199, p. 17 s.).
RI 1 è rimasto degente
presso il nosocomio appena citato durante il periodo 9 – 25 febbraio 2015. In
quell’occasione, i sanitari hanno diagnosticato un disturbo dell’adattamento
con sintomi depressivi, un disturbo da stress post-traumatico, nonché un
disturbo da dolore persistente (cfr. doc. 215, p. 8 ss.).
Con rapporto datato 19
marzo 2015, il dott. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia presso la
Clinica __________, ha attestato che, a suo avviso, esiste con grande
verosimiglianza un nesso di causalità naturale tra l’infortunio professionale e
le turbe psichiche diagnosticate. Al riguardo, egli ha
osservato che, a partire dal sinistro, “… hat sich seine körperliche Situation
durch das Schmerzsyndrom, aber vor allem seine psychische Situation, sehr
verändert. Er gibt Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung durch den
Unfall vom 12.06.2012 an. Hier gibt es keine Vermischung zu ggf. anderen zuvor
erlebten Unfall, wobei hier keine grösseren bekannt sind. Die Albträume auf den
Unfall bezogen sowie Konzentrationseinschränkungen, der jetzt ängstlich-vermeidenden
Umgangsweise mit Dingen, welche vorher nicht vorhanden war, sowie die andauernd
angespannte Herabgestimmtheit weisen als Symptome auf eine posttraumatische
Belastungsstörung hin. Somit zeigt er durch den Unfall vom 12.06.2012 sich in
seiner Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt.” (doc.
215, p. 14).
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato che la problematica psichica
costituisca una conseguenza adeguata dell’infortunio assicurato. L’assicuratore
ha invece lasciato aperta la questione riguardante la causalità naturale (cfr.
doc. 244, p. 11).
Il TCA ritiene che la
questione di sapere se i disturbi psichici presentati dall’insorgente
costituiscono una conseguenza naturale del noto sinistro, possa effettivamente
rimanere aperta. Infatti, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito,
essi non si trovano in nesso causale adeguato con l’infortunio in discussione.
2.9.2. Nell'esaminare l'adeguatezza
del legame causale, in relazione all'evento del 12 giugno 2012, bisogna
avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Per quanto riguarda la
dinamica, dal protocollo d’infortunio del 13 agosto 2012 - sottoscritto anche
dal ricorrente – si evince che quest’ultimo è stato urtato alla spalla sinistra
Considerandi
dal braccio di una gru (cfr. doc. 4: “Bei umladen von Doppelböden ist die
Person mit dem Ausleger vom Kranzug getroffen worden.”).
Dal certificato 31 agosto
2013.
dell’Ospedale di __________, dove RI 1 è trasportato immediatamente dopo
il sinistro, risulta quanto segue sotto “Indicazioni del paziente”:
" (…).
Contusione ad alta velocità da parte del braccio di una gru a
livello della spalla sin e braccio sin”
All’esame clinico erano
state oggettivate delle piccole escoriazioni superficiali (ma non delle
tumefazioni) e un dolore alla palpazione del braccio destro. La diagnosi era
quindi stata quella di “trauma contusivo spalla sin”. L’assicurato era stato
dimesso il giorno stesso (cfr. doc. 100).
In data 1° ottobre 2012,
l’assicurato è stato sentito da un funzionario dell’amministrazione. In
quell’occasione, egli ha dichiarato quanto segue a proposito di quanto accadde
quel 12 giugno 2012:
" (…).
In data 12.6.2012, con dei colleghi, stavamo scaricando del
materiale dal trenino, con l’ausilio della gru. Bisognava fare in fretta.
L’assicurato era a terra a sganciare il carico dalla gru del treno e poi a
spostare ulteriormente di lato il materiale scaricato.
Il collega sul treno, al comando della gru, stava abbassando di
nuovo il carico e, mentre ciò avveniva, l’assicurato, che nel movimentare il
precedente materiale dava di spalle al treno, si voltava sbattendo con violenza
contro il carico in arrivo. Come menzionato, nell’urto contro il carico in
discesa, ha contuso la spalla sinistra, lateralmente la testa (dietro
all’orecchio sinistro) ed al collo (lato sinistro).
Non riusciva più a muovere il braccio dal dolore ed accusava
annebbiamenti alla vista.
Evacuato dai sanitari del cantiere e poi trasportato a mezzo
ambulanza al PS dell’ospedale di __________.”
(doc. 43, p. 2)
Il TCA osserva che nella
certificazione 26 novembre 2014 dello psichiatra dott. __________, figura una
descrizione dell’evento parzialmente diversa rispetto alle precedenti. Da quel
documento risulta infatti che il braccio della gru sarebbe caduto
sull’assicurato, il quale sarebbe così rimasto “intrappolato” con la faccia in
una pozzanghera e, in quel momento, avrebbe creduto di morire (cfr. doc. 203,
p. 29: “Damals war ein Aufleger, der tonnenschwer war, auf ihn gestürzt. Er hatte dieses nicht gesehen, da er mit dem Rücken zu dem Aufleger
stand. Er weiss als nächstes, wie er unter dem Aufleger liegt mit dem Koft im
Wasser und denkt, dass er jetzt sterben wird. Zuvor hatte es ein Kollege
geschafft, sein Gesicht aus dem darunter liegenden Wasser zur Seite zu drehen,
dass er nicht ertrinkt.”; una descrizione analoga si ritrova pure nella perizia
di parte 26 agosto 2015 del dott. __________ – doc. A 5, p. 6).
In sede di ricorso, il
patrocinatore ha inoltre aggiunto che RI 1 avrebbe persino perso conoscenza per
una mezz’ora circa (doc. I, p. 21).
Secondo il principio della
priorità della dichiarazione della prima ora, in presenza di due diverse
versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR
2008.
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143
consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella
causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Nel caso di specie, questo
Tribunale ritiene che debba trovare applicazione il principio appena citato e
che, trattandosi di definire quanto accaduto il 12 giugno 2012, occorra basarsi
sulle univoche versioni contenute nel protocollo d’infortunio del 13 agosto
2012, nel certificato 31 agosto 2013 dell’Ospedale di __________ e,
soprattutto, nel rapporto relativo all’audizione dell’assicurato del 1° ottobre
2012.
Del resto, non può neppure essere ignorato che nel ricorso inoltrato
contro la decisione incidentale dell’8 ottobre 2014, lo stesso avv. RA 1 aveva
riportato il medesimo svolgimento dei fatti contenuto nel rapporto del 2
ottobre 2012 (cf. doc. 185, p. 2 s.).
Il fatto che, in un
secondo tempo, si sia sostenuto che il ricorrente sarebbe caduto a terra privo
di conoscenza, con la faccia dentro una pozzanghera (rischiando così di
annegare), a seguito della caduta del braccio della gru, costituisce una nuova
versione dell’accaduto che contraddice quelle precedentemente fornite.
Inoltre, in merito al
preteso svenimento, il TCA ritiene che tale circostanza non sia plausibile,
posto che l’insorgente non è stato nemmeno trattenuto in ospedale in
osservazione neurologica (cfr. doc. 100), un procedere che si sarebbe
senz'altro imposto qualora egli avesse effettivamente riportato un trauma
cranio-cerebrale.
Ora, tenuto
conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,
non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il
sinistro occorso al ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli infortuni
di media gravità in senso stretto.
A titolo di confronto, va
segnalato che, in una sentenza 8C_438/2009 del 3 settembre 2009 consid. 4.3 -
riguardante un’assicurata che, mentre si trovava in posizione chinata, è stata
inaspettatamente colpita alla parte superiore del dorso da una finestra del
peso di circa 70-90 kg, riportando una lieve distorsione cervicale, una
contusione al capo, nonché una contusione alla colonna toracale – il Tribunale
federale ha qualificato tale evento quale infortunio di grado medio in senso
stretto (“Der Vorfall vom 21. März 2006 ist als mittelschweres
Ereignis im mittleren Bereich zu qualifizieren.” – il corsivo è del
redattore).
In
una sentenza 35.2015.19 del 30 giugno 2015 consid. 2.2.4.,
cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha proceduto a
un’identica qualificazione, trattandosi di un assicurato che, mentre stava
lavorando all’interno di una galleria, è stato colpito alla testa e alla spalla
destra da un pezzo di cemento spruzzato che si è staccato dalla volta posta a
un’altezza di circa 9 metri (in questo senso, si veda pure la STCA 35.2001.18
del 25 aprile 2002, confermata dalla Corte federale con pronunzia U 176/02 del
1° luglio 2003, riguardante un assicurato, operaio
addetto alle insolazioni, il quale a seguito di un infortunio sul lavoro
avvenuto all'interno di una galleria, aveva riportato una ferita da
perforazione al ginocchio sinistro con lesione della cartilagine e, in seguito,
aveva manifestato disturbi di natura psichica).
Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati dall'Alta Corte ed
esposti al consid. 2.4., è necessario che un fattore fosse presente in maniera
particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
Secondo il ricorrente, nel
caso concreto, sarebbero soddisfatti cinque dei sette criteri di rilievo
(cfr. doc. I, p. 22-24).
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
A proposito del criterio
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della
particolare spettacolarità dell'infortunio, l’assicurato ne pretende la
realizzazione, per il motivo che “…, colpito pesantemente alla spalla sinistra,
lateralmente alla testa dietro l’orecchio sinistro e al collo lato sinistro e
caduto a terra privo di conoscenza per breve tempo (circa mezz’ora) con il
volto in una pozzanghera, è stato salvato grazie all’aiuto di un collega. (…).
…, va tenuto in considerazione che l’evento oggettivamente ha esposto
l’assicurato a un pericolo di morte.” (doc. I, p. 22).
Al riguardo, il TCA osserva
di aver già chiarito che i fatti realmente accaduti sono stati decisamente meno
impressionanti rispetto a quelli descritti, in un secondo tempo, dal
ricorrente. È vero che l’evento infortunistico è avvenuto
all’interno di una galleria in costruzione. Tuttavia, la fattispecie sub
judice si differenzia da quelle menzionate in precedenza, in cui è stato
ammesso l’adempimento del criterio in questione con una particolare
incisività.
Confermando
quanto precedentemente deciso da questo Tribunale, nella sentenza
U 176/02 del 1° luglio 2003, il TFA ha giudicato determinante, oltre al
fatto che il sinistro era accaduto in un luogo chiuso, a una profondità di
circa 30 metri, che in concomitanza allo stesso “… si è verificato un forte frastuono, probabilmente in seguito al
ribaltarsi dei binari, così come al crollo della sovrastruttura e del materiale
delle pareti. Inoltre non è più stato possibile vedere alcunché a causa della
polvere che si è formata. In simili circostanze era senz'altro particolarmente
difficile per le persone coinvolte, se non impossibile, comprendere cosa stesse
realmente succedendo e quindi valutarne la gravità. (…). Pure il fatto che
altri operai sono rimasti feriti ed in particolare ___________ molto
gravemente, avendo subito, oltre ad altre lesioni anche un trauma toracico
aperto, poiché rimasto impigliato nei binari e sepolto da materiale staccatosi
dalle pareti, appare particolarmente drammatico. Le conseguenze dell'infortunio
potevano anche essere, per l'assicurato, a cui era stato detto che avrebbe
potuto rimanere sepolto, ben peggiori.”.
Nella
pronunzia 35.2015.19 del 30 giugno 2015, il TCA ha attribuito un
particolare significato al fatto che “… al momento determinante l’illuminazione
era assente dato che dal rapporto di segnalazione redatto dalla polizia emerge
che i due operai coinvolti nel sinistro “erano in attesa che l’elettricista
provvedesse a piazzare l’illuminazione provvisoria” (doc. A7,
sottolineatura della redattrice). Dallo stesso rapporto di polizia emerge poi
che in quelle condizioni di oscurità i due operai sono stati improvvisamente
investiti da una ingente parte del materiale che si staccava dalla volta della
galleria, per un peso pari a 200 kg (doc. A7, sottolineatura della
redattrice). È inoltre immaginabile che una simile massa di materiale abbia
provocato del rumore, amplificato dall'ambiente chiuso, facendo sorgere il
legittimo timore nell’interessato di poter rimanere sepolto all’interno della
galleria.”.
Fatta eccezione per il
fatto che l’evento è accaduto all’interno di una galleria, le altre circostanze
concomitanti evidenziate nei due giudizi appena citati non si ritrovano nella
presente fattispecie. In effetti, nel caso sub judice, RI 1 ha “semplicemente” urtato la regione cervico-brachiale sinistra, in
particolare la spalla, contro un pesante carico in arrivo, movimentato da una
gru. Egli è quindi stato evacuato dai sanitari del cantiere e trasportato con
l’ambulanza al PS dell’Ospedale di __________.
Tutto ben considerato,
tenuto conto che l’evento infortunistico si è prodotto all’interno di una
galleria in fase di realizzazione, questo Tribunale giudica soddifatto il criterio
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare
spettacolarità dell'infortunio, anche se non in maniera particolarmente incisiva.
D’altro
canto, quelle riportate dal ricorrente – delle contusioni alla spalla sinistra
e alla regione laterale sinistra del collo, senza dimostrazione di lesioni
strutturali né a livello osseo né a livello delle parti molli -, non costituiscono
delle lesioni gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione
psichica abnorme. In questo contesto, merita inoltre di essere sottolineato che
l’insorgente aveva potuto essere dimesso dall’ospedale il giorno stesso
dell’infortunio e che aveva ritrovato una piena capacità lavorativa già a
decorrere dalla fine del mese di agosto 2012, in totale assenza di disturbi
(cfr. doc. 43, p. 2: “Sottoposto agli usuali accertamenti e non avendo
riscontrato nulla di particolare oltre agli esiti della contusione, veniva
rilasciato con l’attestazione di inabilità lavorativa totale per cinque giorni.
(…). Da tale data [dal 30.8.2012, ndr] lavora al 100% e non accusa alcun tipo
di problema.”).
A proposito di questo
criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare
importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la
mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
Nessun
elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio, ciò che del resto neppure l’insorgente pretende.
Correttamente,
l’assicurato non pretende che sia adempiuto nemmeno il criterio del decorso
sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute.
In merito, va rilevato che
dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso
sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle
circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di
molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere
questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e
riferimenti).
Nel caso di
specie, se è vero che, per quanto attiene alla spalla sinistra, la documentazione
agli atti testimonia di un decorso piuttosto difficoltoso (l’assicurato si è in
effetti visto costretto a sottoporsi a ben tre interventi operatori), è
altrettanto vero che ciò non è (interamente) imputabile alle conseguenze dell’evento
traumatico (posto che, secondo la convincente valutazione del dott. __________,
quest’ultimo ha comportato un peggioramento soltanto transitorio dello
stato preesistente, con lo status quo sine vel ante raggiunto, al più
tardi, nel giugno 2014).
Ora, tenuto
conto che, per quanto concerne la spalla sinistra, l’insorgente
ha raggiunto lo status quo sine vel ante, al più tardi, il 13 giugno 2014 (cfr. consid. 2.8.2. in fine), che i disturbi
cervicali sono stati giudicati completamente estranei all’infortunio (cfr.
consid. 2.5.1. in fine) e che vertigini e acufeni sono risultati
privi di sostrato organico oggettivabile (rispettivamente, nel caso in cui le
vertigini fossero legate alla sindrome cervicale, non imputabili all’infortunio
– cfr. i consid. 2.6.1. e 2.7.3.) e ricordato che, trattandosi
di valutare l’esistenza del nesso di causalità adeguata in applicazione della
prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio,
devono essere presi in considerazione unicamente i disturbi somatici
(esclusi dunque quelli psichici) in nesso di causalità con l’infortunio, che trovano
inoltre sufficiente correlazione sul piano organico, nella concreta evenienza, non
possono essere ritenuti soddisfatti tutti quei criteri di rilievo che
contengono una componente temporale (durata eccezionalmente lunga della cura
medica, i disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata
dell'incapacità lavorativa).
In esito a tutto quanto
precede, posto che soltanto uno dei criteri di rilevo risulta realizzato nella
forma semplice, si deve concludere che i disturbi psichici denunciati da RI 1,
non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che lo ha
visto vittima il 12 giugno 2012.
La decisione su
opposizione impugnata merita dunque di essere confermata anche su questo
aspetto.
2.10
Deve
ancora essere verificato se al ricorrente può essere concessa l’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 24 s.).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va,
infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del
20.
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, dalla documentazione prodotta in corso di causa (cfr.
doc. VIII + allegati) risulta che il ricorrente è sposato con un
figlio minorenne a carico.
Le sole entrate
familiari consistono in prestazioni assicurative per un ammontare globale lordo
di euro 1'493.72/mese (pari, al cambio odierno, a circa fr. 1'650).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede
la somma di fr. 1’700 quale importo base mensile per coniugi,
alla quale va aggiunto l’importo di fr. 600 per il mantenimento del figlio.
Tale importo
comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
Già soltanto considerando
l’importo base mensile, l’assicurato presenta quindi delle uscite maggiori alle
entrate.
Pertanto, pur tenendo
conto che il tenore di vita in __________ è notoriamente più basso rispetto a
quello svizzero, RI 1 deve essere dichiarato indigente.
Ritenuto, inoltre, che
anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,
riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti