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Decisione

35.2015.98

L'assicuratore infortuni ha rettamente negato l'aumento della rendita. Non è subentrato alcun rilevante peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche

24 marzo 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VII e gli allegati

(E-F) sono stati inviati all’avv. RA 2, patrocinatore dell’CO 1, per

osservazioni (doc. VIII)

1.12. Il 23 novembre 2015 l’Istituto

assicuratore, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio

della Dr.ssa __________ dell’CO 1, si è riconfermato integralmente nelle

proprie argomentazioni (doc. IX+1).

Il doc. IX e l’allegato

sono stati inviati alla RA 1 per conoscenza (doc. X).

1.13. Il 22 dicembre 2015 la RA 1 ha

trasmesso al TCA il rapporto del 9 dicembre 2015 del Dr. __________ della __________

(doc. XI).

Il doc. IX e l’allegato

sono stati inviati all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. XII).

1.14. L’avv. RA 2 – per conto dell’CO

1 – l’11 gennaio 2016 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande

(doc. XIII).

I doc. XII e XIII sono

stati trasmessi alla RA 1 per conoscenza (doc. XIV).

1.15. In data 5 febbraio 2016 il TCA

ha interpellato la Dr. __________ in merito al referto del 9 dicembre 2015

della __________ di __________ (doc. XV).

1.16. La Dr.ssa __________ ha

risposto in data 12 febbraio 2016 (doc. XVI+1/3).

I doc. XV e XVI con i

relativi allegati sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XVII).

1.17. L’avv. RA 2 ha preso posizione

il 25 febbraio 2016 (doc. XVIII), mentre la RA 1 in data 2 marzo 2016 (doc.

XIX).

Il doc. XVIII è stato

inviato per conoscenza alla RA 1 (doc. XXI), mentre il doc. XIX all’avv. RA 2

(doc. XX).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’aumento della rendita

d’invalidità in vigore, oppure no.

2.2

Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.3

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute,

sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130.

V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116.

consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Secondo la giurisprudenza

federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato

nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria

decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).

2.4

Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,

un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità

del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.5

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6

La questione di sapere se si

è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3

non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008

del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7

Nella concreta evenienza, per

tenere conto del danno alla salute legato ai quattro infortuni (del 1980, 1993,

2008.

e 2010), l’insorgente, con la decisione del 16 aprile 2012, è stato posto

al beneficio di una rendita d’invalidità del 59% a contare dal 1° ottobre 2011

(cfr. doc. 128, inf. __________).

Dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità è stato stabilito in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi, utilizzando, a titolo di reddito da

invalido, quanto l’assicurato avrebbe potuto conseguire svolgendo attività

semplici e ripetitive (fr. 61'959.62). Da questo importo è stata apportata la

riduzione del 50% per incapacità lavorativa, del 6,73% per il gap

salariale e del 20% quale deduzione sociale, per un importo di fr. 23'116.--.

Senza gli infortuni l’assicurato guadagnerebbe invece 56'389.--. La perdita di

guadagno ammontava perciò al 59% (cfr. doc. 128, inf. __________).

Dal profilo medico l’CO 1

si era fondato sulla valutazione del 1° luglio 2011 del Dr. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica, il quale aveva posto la seguente diagnosi:

" - Rottura

parziale del tendine sovra-spinato, instabilità del capo lungo

del bicipite, sindrome d’impingement

sotto-acromiale e artrosi acromio clavicolare spalla sinistra.

- Artroscopia

spalla sinistra con ricostruzione del tendine sovra-spinato, tenotomia del capo

lungo del bicipite, borsectomia sotto-acromiale e acromio-plastica

(16.12.2010).

- Trauma contusivo e distorsivo spalla sinistra (14.10.2010).

- Artrosi post-traumatica gomito destro.

- Trauma contusivo gomito destro (20.2.2008).

- Gonartrosi post-traumatica ginocchio destro.

- Protesi totale non cementata ginocchio destro (15.12.2008).

- Artroscopia

diagnostica ginocchio destro e plastica di legamento crociato posteriore con

III medio rotuleo (9.3.2001)

- Artroscopia

ginocchio destro con débridement cartilagineo retro patellare, sinoviectomia

antero laterale, meniscectomia parziale laterale (7.2.1001).

- Trauma

distorsivo ginocchio destro con rottura del menisco laterale (11.6.1999).

- Trauma

distorsivo ginocchio destro con rottura del legamento crociato posteriore

(14.9.1980).

- Gonartrosi post-traumatica ginocchio sinistro.

- Artroscopia

diagnostica ginocchio sinistro con débridement sinoviale anteriore e antero

mediale e meniscectomia parziale mediale. Rimozione della vite tibiale e del

cerchiaggio ginocchio sinistro (15.2.1996).

- Plastica del

legamento crociato anteriore con III intermedio rotuleo e tractopessia del III

posteriore del tratto ilio-tibiale ginocchio sinistro (15.6.1994) per

instabilità sagittale e anterolaterale con rottura del legamento crociato

anteriore.

- Artroscopia

ginocchio sinistro (15.12.1993) con rottura del legamento crociato anteriore e

del menisco mediale.

- Trauma

distorsivo del ginocchio sinistro (15.12.1993) con rottura del legamento

crociato anteriore e del menisco mediale.

- Frattura metatarsale V piede destro (14.9.1998).

- Osteosintesi

metatarso V piede destro con fili di Kirschner (18.9.1980).” (doc. 112, inf.

10.40047.94

).

Secondo il medico __________,

per i postumi infortunistici l’assicurato era da considerare abile in misura

massima possibile dal 2 luglio 2011. Egli ha poi illustrato le limitazioni

funzionali di RI 1 (doc. 112, inf. __________).

Nel mese di aprile 2013 l’CO

1.

ha rivalutato lo stato del ginocchio sinistro dell’assicurato alla luce

dell’intervento di protesi totale dell’11 settembre 2012. L’infortunio del 1°

febbraio 2012 ha comportato solo un peggioramento transitorio della situazione

pregressa (cfr. decisione su opposizione, doc. 221, inf. __________).

Il Dr. __________, spec.

FMH in chirurgia generale e della mano, nel rapporto a margine della visita

medica __________ del 16 aprile 2013 ha posto la seguente diagnosi:

“Diagnosi: molteplici

casi, si cita qui solo la problematica e la diagnosi del ginocchio sinistro.

Gonartrosi

tricompartimentale post-traumatica ginocchio sinistro.

Artroscopia

diagnostica ginocchio sinistro con débridement sinoviale anteriore e

anteromediale e meniscectomia parziale e mediale. Rimozione della

vite

tibiale del cerchiaggio ginocchio sinistro (15.02.1996).

Plastica

del legamento crociato anteriore con terzo intermedio rotuleo e trattopessia

del terzo posteriore del tratto ileo-tibiale ginocchio destro (15.06.1994) per

instabilità sagittale e anterolaterale con rottura del Iegamento crociato

anteriore.

Artroscopia

ginocchio sinistro con meniscectomia parziale laterale il 01.02.1994.

Trauma

distorsivo ginocchio sinistro (15.12.1993) con rottura del Iegamento crociato

anteriore e del menisco mediale.

11.09.2012

per artrosi tricompartimentale post-traumatica ginocchio sinistro posa di

protesi totale a questa articolazione fecit dott. __________” (doc. 165, inf. __________).”

Il Dr. __________ ha

quindi concluso, sulla base degli ultimi reperti e della visita medica

effettuata, che “si può ristabilire la capacità lavorativa completa nei

limiti naturalmente della rendita IR a partire dal 02.05.2013”. Secondo il

medico di circondario “rimane valida l’esigibilità del lavoro già espressa

dal collega dott. __________ nella sua visita medica in Agenzia del 01.07.2011”.

Questa esigibilità – secondo il Dr. __________ – teneva conto delle varie

patologie post-traumatiche inclusa quella dopo la protesi totale al ginocchio

destro e ora a quello sinistro (doc. 165).

Nel corso del mese di febbraio

2015, l’CO 1 ha rivalutato il quadro clinico dell’assicurato per definire se

fosse subentrato o meno un peggioramento.

Nel rapporto a margine

della visita medica circondariale del 25 febbraio 2015 la Dr.ssa __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto la seguente diagnosi:

“(…)

Stato dopo frattura metatarsale V piede destro, polo inferiore

rotula destra, lesione LCA e LCP ginocchio destro del 14.09.1980 con

Stato dopo artroscopia, débridement cartilagineo retro-patellare,

sinoviectomia antero-laterale, meniscectomia laterale parziale del 07.02.2001.

Stato dopo plastica legamento crociato anteriore con

bone-tendon-bone il 09.03.2001.

Stato dopo posa di protesi totale non cementata del 15.12.2008.

Attualmente: deficit funzionale/doloroso.

Stato dopo distorsione del ginocchio sinistro del 15.12.1993 con

Stato dopo artroscopia con meniscectomia parziale laterale il

01.02.1994

Stato dopo plastica del legamento crociato anteriore con bone-tendon-bone

il 15.06.1994.

Stato dopo artroscopia, débridement, sinoviectomia anteriore e

antero-mediale, meniscectomia mediale parziale e AMO vite tibiale il

15.02.1996

Stato dopo posa di protesi totale non cementata I'11.09.2012.

Attualmente: deficit funzionale/doloroso con tumefazione

postero-laterale a fine flessione e leggero versamento endo-articolare

anteriore.

Stato dopo contusione in artrosi preesistente del gomito dominante

destro il 20.02.2008 con

Deficit funzionale/doloroso.

Stato dopo distorsione della spalla sinistra con lesione del

sovraspinato il 14.10.2010 con

Stato dopo artroscopia, débridement e reinserzione del

sovraspinato, tenotomia del capo lungo bicipite,borsectomia, acromioplastica il

16.12.2010

Attualmente: asintomatica.” (doc. 199, inf. 10.40047.94.4)

La Dr.ssa __________ ha

quindi concluso che oggettivamente non vi è “nessun cambiamento per quanto

riguarda le articolazioni coinvolte nei rispettivi infortuni rispetto alla

visita medica precedente del 16.04.2013 (ginocchia) e la visita medica del

30.07.2010

(gomito destro e spalla sinistra)” (doc. 199, inf. __________).

A livello di proposte

diagnostiche e terapeutiche, il medico dell’CO 1 ha evidenziato che “la

situazione clinica è stabile/stabilizzata da anni, motivo per il quale invece

di procedere a tre cicli di fisioterapia all’anno, propongo 6 mesi di palestra

per l’anno 2015, poi rivalutazione clinica alla visita medico-__________”

(doc. 199).

La Dr.ssa __________ ha

infine concluso come segue:

" Visto che

siamo in una situazione clinica stabilizzata e invariata rispetto alle visite

mediche-circondariali antecedenti, per le ginocchia del 16.04.2013 e per il

gomito e la spalla del 30.07.2010, confermo che vale ancora la capacità

lavorativa nella misura delle rendita” (doc. 199, inf. 10.40047.94.4).

Il medico __________ ha

ribadito le proprie conclusioni ancora in data 13 aprile 2015 (cfr. annotazioni

doc. 205, inf. __________).

2.8

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.9

Chiamato

a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione della Dr.ssa __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo la quale, rispetto

al momento in cui è stata originariamente stabilita la rendita d’invalidità,

non è subentrato alcun rilevante peggioramento nelle condizioni di salute

infortunistiche di RI 1.

Il ricorrente ha

contestato la valutazione medica dell’CO 1, anche alla luce di quanto

evidenziato dal medico __________ il 25 febbraio 2015, ovvero del “deficit

funzionale e doloroso con tumefazione postero-laterale a fine flessione e

leggero versamento endo-articolare anteriore al ginocchio sinistro e un deficit

funzionale e doloroso al ginocchio destro”. A suo parere nella valutazione

del 2013 non vi era alcun versamento alle ginocchia, la funzionalità era buona

e non vi erano dolori all’articolazione del ginocchio sinistro (cfr. doc. I,

pag. 2).

L’CO 1 – in sede di

opposizione – ha interpellato il Dr. __________ sulle argomentazioni della RA 1

e ha chiesto al medico se queste fornissero nuovi elementi atti a rivedere le

conclusioni della Dr.ssa __________ (doc. 215, inf. __________).

Il Dr. __________,

nell’apprezzamento del 9 luglio 2015, ha indicato che la valutazione della

Dr.ssa __________ del 25 febbraio 2015 è stata svolta in modo molto dettagliato

con un rilevamento preciso dei reperti clinici. Egli ha aderito alla

valutazione della Dr.ssa __________ e al fatto che oggettivamente non vi è

nessun cambiamento della situazione clinica. Il sanitario si è anche espresso

sulle argomentazioni della RA 1 indicando che “le osservazioni dell’avvocato

__________ della

RA 1 del 24.06.2015

sono confuse, non apportano nessun cambiamento di decisione rispetto a quella

assunta dalla dott.ssa med. __________”. Il Dr. __________ ha quindi

concluso che “anche per quanto riguarda la descrizione clinica dei

reperti la misurazione

dei vari angoli e rilevamenti clinico-ortopedici, concordo con quanto affermato

dalla dott.ssa __________, oggettivamente non è riferibile nessun

peggioramento della situazione” (doc. 216, inf. 10.40047.94.4, la

sottolineatura è del redattore).

In sede di ricorso l’avv. __________

ha prodotto il rapporto del 24 settembre 2015 dei medici della __________, Dr. __________

e Dr. __________, i quali hanno posto la seguente diagnosi:

" - St. n. Knie-TP links 2012, fecit Dr. Frick mit/bei

° Persistierenden Beschwerden und

Bewegungseinschränkung

° St. n. VKB-Rekonstruktion nach

Distorsiontrauma

- St. n. Knie-TP rechts 2010, fecit Dr. Frick

mit/bei

° Leichter Bewegungseinschränkung

° St. n. HKB-Rekonstruktion mit

Patellarsehen rechts” (doc. E)

I sanitari della __________

hanno quindi raccomandato l’esecuzione di un esame scintigrafico (doc. E) che è

stato svolto il 13 e il 14 ottobre 2015 presso l’Istituto oncologico __________.

Dal referto del 16 ottobre 2015 non sono emersi segni scintigrafici riferibili

a infezione low-grade al ginocchio sinistro, non vi sono segni di mobilizzazione/

scollamento delle PTG bilateralmente e vi è la presenza di una minima sinovite

reattiva sovrapatellare bilaterale (doc. F).

La nuova documentazione

medica è stata sottoposta al vaglio della Dr.ssa __________, la quale nell’apprezzamento

medico del 18 novembre 2015, si è così espressa:

" Per quanto

riguarda l’ulteriore procedere da parte dei colleghi della __________ evince:

1) l’assenza di un

infetto o scollamento della protesi nel referto della scintigrafia

dell’Istituto oncologico della Svizzera italiana

2) l’assenza di un

versamento clinico alla loro visita, motivo per cui la punzione risulterà

secca, al massimo vi sarà da aspettarsi una sovra-infezione/contaminazione

cutanea

3) la descritta

minima sinovite reattiva sovrapatellare (e pure bilaterale) non si lascia

trattare con una semplice infiltrazione con Ropivacaina” (doc. IX1)

Alla luce di quanto sopra,

la Dr.ssa __________ ha concluso che non vi nessun nuovo argomento medico che

richiede una rivalutazione delle precedenti conclusioni (doc. IX1).

Anche la successiva presa

di posizione dei sanitari della __________ non permette una diversa valutazione

della fattispecie (doc. G).

Nel rapporto del 9

dicembre 2015 il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno diagnosticato in

particolare, una “Hot Patella” e “Arthrose im proximalen

fibulo-tibialen Gelenk Zyste im Bereich des proximalen fibulo-tibialen Gelenks”.

Secondo i due sanitari, i dolori dell’assicurato sarebbero da ricondurre anche

a queste due patologie, mentre le cisti sono da interpretare nell’ambito della progressione

dell’artrosi.

Il sanitari si sono quindi

espressi sull’angolatura della protesi che sarebbe all’orgine di un leggera

limitazione del movimento del ginocchio, ma non è la causa principale dei

dolori del paziente (doc. G).

Per quanto riguarda

l’esame del liquido articolare nel ginocchio, secondo i medici della __________,

sebbene questo sia per loro un esame standard per la diagnosi dei dolori alla

protesi del ginocchio, non permette da solo di concludere per un infezione, ma

occorre combinarlo con gli esami radiologici e clinici. Gli esami

scintigrafici, a tal proposito, sono risultati negativi per un’infezione di

basso grado “Low grade infekt” (doc. G).

Il TCA ha sottoposto il

rapporto del 9 dicembre 2015 alla Dr.ssa __________ invitandola a chiarire, se le

patologie diagnosticate dai medici della __________ oggettivano o meno un

peggioramento del quadro clinico con ripercussioni sull’esigibilità lavorativa dell’assicurato

(doc. XV).

La Dr.ssa __________ ha

fornito la seguente risposta:

“(…)

Confermo lo scritto dei miei colleghi dott. med. __________ e __________,

con una ulteriore annotazione:

Se una infiltrazione unica con Rupivacaina può risolvere i dolori

retro-patellari, mi chiedo per quanto tempo questa ha potuto risolverli e

perché non è stato proposto l'impianto di una protesi retro-patellare da parte

dei colleghi. Suppongo però - e pure evincendo dallo scritto dei colleghi della

__________ - che siamo in presenza di una limitazione funzionale/dolorosa con

eziologia unica

e chiara non trovabile. Si conferma anche da parte del dott. med. __________

che vi è un leggero flesso femorale, una leggera diminuzione dello slope

tibiale, la rotula è al limite della norma e cicatrici/aderenze postumi non

sono da escludere per quanto riguarda il ginocchio sinistro. Un ulteriore intervento

chirurgico non garantirebbe un miglioramento della sintomatologia e

l'assicurato non desidera neanche alcun gesto chirurgico.

Per quanto evince da questo referto del 14.01.2015 mi sembrano

strane tutte queste domande effettuate da parte dell'assicurato, visto che né i

medici della CO 1, né il dott. med. __________, né il dott. med. __________

hanno negato un problema sia al ginocchio destro che al sinistro, non hanno

neppure negato un trattamento conservativo, anzi alla visita

medico-circondariale del 25.02.2015, è I'assicurato stesso che dice di non

voler farsi fare un'infiltrazione al ginocchio sinistro visto che non sarebbe

cambiato niente per quanto riguarda il ginocchio destro.

Confermo quindi conclusivamente la valutazione dei miei colleghi,

purtroppo questa non ha nessun influsso per quanto riguarda l'esigibilità

lavorativa definita e quindi la stessa viene nuovamente

confermata. Confermo anche la mia presa di posizione che non

siamo in presenza di un peggioramento clinico per quanto riguarda la visita

medica circondariale precedente.

Ribadisco che ho consigliato all'assicurato alla visita

medico-circondariale del 25.02.2015 d'informare sia I’amministrazione che il dott.

med. __________ in caso di ulteriore peggioramento al ginocchio sinistro ossia

un aumento del versamento in modo importante, visto che in tale situazione si

deve rivalutare lo stato e il procedere” (doc. XVI+1, la sottolineatura è del

redattore).

Alla luce di quanto sopra,

a mente di questa Corte non si rende pertanto necessario procedere ad ulteriori

accertamenti come richiesto dal ricorrente (cfr. doc. I, VII, XI, XIX).

Ora, posto che le

condizioni di salute oggettive non hanno subito rilevanti modifiche rispetto a

quanto constatato al momento in cui è stata fissata la rendita d’invalidità,

occorre concludere che anche l’esigibilità lavorativa è rimasta immutata, di

modo che non si giustifica l’aumento delle prestazioni auspicato dal

ricorrente.

In esito a tutto quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale

l’amministrazione ha negato la revisione della rendita in vigore, deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti