35.2015.98
L'assicuratore infortuni ha rettamente negato l'aumento della rendita. Non è subentrato alcun rilevante peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche
24 marzo 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.98
LG/sc
Lugano
24 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 agosto 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 settembre 1980 RI
1, nato nel 1958, di professione manovale presso la __________, è rimasto
coinvolto in un incidente della circolazione a bordo della sua vespa riportando
la frattura della rotula destra e la frattura scomposta del V° metatarso del
piede destro (doc. 1 e 2, inf. __________).
In data 15 dicembre 1993
l’assicurato, alle dipendenze della __________ di __________ quale operaio, è
scivolato cadendo in una vasca di contenimento di un serbatoio di nafta. Egli
si è procurato una lesione al menisco e al legamento crociato del ginocchio
sinistro (doc. 1 e 6, inf. __________).
L’Istituto assicuratore ha
assunto i due casi, e le ricadute, e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, l’CO 1 con la decisione formale del 1° dicembre
2003 ha attribuito all’assicurato, per i postumi dell’infortunio del 1980, una
rendita d’invalidità del 51% dal 1° settembre 2003 e un’IMI del 20% (doc. 155,
inf. __________).
1.3. In data 20 febbraio 2008 RI 1,
sempre alle dipendenze della __________ di __________, si è infortunato al
gomito destro “mentre stava caricando la macchina tagliatubi”, riportando
un trauma contusivo (doc. 1, 2, 6, inf. __________).
In data 14 ottobre 2010
l’assicurato è scivolato nella vasca da bagno procurandosi una rottura
traumatica del tendine sovraspinato della spalla sinistra (doc. 3, 13, inf. __________).
L’Istituto assicuratore ha
assunto anche questi due casi e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, in data 4 luglio 2011 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato
di voler sospendere le prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e
spese di cura) a partire dal 1° ottobre 2011, data a partire dalla quale egli
viene ritenuto abile al lavoro in misura massima possibile (doc. 115, inf. __________).
1.5. Con la decisione formale del
16 aprile 2012, per tenere conto dei postumi dei quattro infortuni (14
settembre 1980, 15 dicembre 1993, 20 febbraio 2008 e 14 ottobre 2010) l’CO 1 ha
attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 59%, a partire dal 1°
ottobre 2011, e un’IMI del 45% (20% per il ginocchio sinistro, 20% per il
gomito destro e 5% per la spalla sinistra) (doc. 128, inf. __________).
1.6. In seguito, l’Istituto
assicuratore ha preso a carico una ricaduta per il ginocchio sinistro, annunciata
dopo l’assegnazione della rendita (doc. 167, inf. __________).
Il 1° febbraio 2012 RI 1 è
quindi scivolato su una lastra di ghiaccio riportando – secondo il certificato
medico del 20 aprile 2012 del Dr. __________) – il trauma distorsivo del ginocchio
sinistro (doc. 1 e 13, inf. __________).
L’Istituto assicuratore ha
assunto anche questo caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge
(doc. 18, inf. __________).
Con scritto del 1° ottobre
2012 l’CO 1 ha informato l’assicurato che fino al 9 settembre 2012 compreso, le
prestazioni a titolo di spese di cura e indennità giornaliera sono corrisposte
a carico dell’infortunio del 1° febbraio 2012, mentre dal 10 settembre 2012
(data d’entrata in clinica per l’intervento di protesi al ginocchio sinistro),
le prestazioni sono a carico dell’infortunio del 1993 (doc. 30, inf. __________).
1.7. Con la decisione del 24
aprile 2013 - a margine della visita medica del 16 aprile 2013 (doc. 165, inf. __________),
- l’CO 1 ha quindi attribuito all’assicurato un’ulteriore 10% di IMI per il
danno al ginocchio sinistro (doc. 168, inf. __________).
1.8. A seguito della visita medica
circondariale del 25 febbraio 2015 l’CO 1, con la decisione del 14 aprile 2015,
ritenendo la situazione stabilizzata e invariata rispetto alle precedenti
valutazioni mediche, ha concluso che l’assicurato è abile al lavoro nei limiti
della rendita in vigore (doc. 206, inf. __________).
A seguito dell’opposizione
inoltrata il 27 aprile/24 giugno 2015 dalla RA 1 (in seguito: RA 1), per conto
dell’assicurato (doc. 207, 210, 212, inf. __________), l’CO 1 in data 3 agosto
2015 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 221, inf. __________).
1.9. Contro questa decisione
l’assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA chiedendo in via principale l’annullamento della decisione
impugnata e che sia fatto ordine di procedere con una perizia giudiziaria “volta
a definire in concreto le conseguenze delle patologie riscontrate
sull’esigibilità lavorativa del signor RI 1” (doc. I, pag. 5).
In via subordinata, il
ricorrente ha postulato il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché
disponga essa stessa una perizia e si pronunci sulle conseguenze del
peggioramento dello stato di salute per rapporto alla rendita percepita (cfr.
doc. I, pag. 6).
In buona sostanza
l’insorgente ha contestato la valutazione medica dell’CO 1, in particolare
quella della Dr.ssa __________ che non ha oggettivato alcun peggioramento della
patologia alle ginocchia rispetto alla precedente valutazione medica del 16
aprile 2013. A sostegno delle proprie argomentazioni la rappresentante di RI 1 ha
fatto riferimento agli specialisti della __________ (cfr. doc. I, pag. 3).
1.10. Nella risposta
del 27 ottobre 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.11. In data 12 novembre 2015 la RA
1 ha prodotto nuova documentazione medica, in particolare il rapporto del 24
settembre 2015 della __________ e il referto di scintigrafia del 16 ottobre
2015 dell’__________ (doc. VII+E-F).
Fatti
I doc. VII e gli allegati
(E-F) sono stati inviati all’avv. RA 2, patrocinatore dell’CO 1, per
osservazioni (doc. VIII)
1.12. Il 23 novembre 2015 l’Istituto
assicuratore, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio
della Dr.ssa __________ dell’CO 1, si è riconfermato integralmente nelle
proprie argomentazioni (doc. IX+1).
Il doc. IX e l’allegato
sono stati inviati alla RA 1 per conoscenza (doc. X).
1.13. Il 22 dicembre 2015 la RA 1 ha
trasmesso al TCA il rapporto del 9 dicembre 2015 del Dr. __________ della __________
(doc. XI).
Il doc. IX e l’allegato
sono stati inviati all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. XII).
1.14. L’avv. RA 2 – per conto dell’CO
1 – l’11 gennaio 2016 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande
(doc. XIII).
I doc. XII e XIII sono
stati trasmessi alla RA 1 per conoscenza (doc. XIV).
1.15. In data 5 febbraio 2016 il TCA
ha interpellato la Dr. __________ in merito al referto del 9 dicembre 2015
della __________ di __________ (doc. XV).
1.16. La Dr.ssa __________ ha
risposto in data 12 febbraio 2016 (doc. XVI+1/3).
I doc. XV e XVI con i
relativi allegati sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XVII).
1.17. L’avv. RA 2 ha preso posizione
il 25 febbraio 2016 (doc. XVIII), mentre la RA 1 in data 2 marzo 2016 (doc.
XIX).
Il doc. XVIII è stato
inviato per conoscenza alla RA 1 (doc. XXI), mentre il doc. XIX all’avv. RA 2
(doc. XX).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’aumento della rendita
d’invalidità in vigore, oppure no.
2.2
Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.3
L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute,
sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130.
V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116.
consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza
federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato
nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria
decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.4
Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5
Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6
La questione di sapere se si
è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3
non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008
del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.7
Nella concreta evenienza, per
tenere conto del danno alla salute legato ai quattro infortuni (del 1980, 1993,
2008.
e 2010), l’insorgente, con la decisione del 16 aprile 2012, è stato posto
al beneficio di una rendita d’invalidità del 59% a contare dal 1° ottobre 2011
(cfr. doc. 128, inf. __________).
Dalle carte processuali
emerge che il grado d’invalidità è stato stabilito in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi, utilizzando, a titolo di reddito da
invalido, quanto l’assicurato avrebbe potuto conseguire svolgendo attività
semplici e ripetitive (fr. 61'959.62). Da questo importo è stata apportata la
riduzione del 50% per incapacità lavorativa, del 6,73% per il gap
salariale e del 20% quale deduzione sociale, per un importo di fr. 23'116.--.
Senza gli infortuni l’assicurato guadagnerebbe invece 56'389.--. La perdita di
guadagno ammontava perciò al 59% (cfr. doc. 128, inf. __________).
Dal profilo medico l’CO 1
si era fondato sulla valutazione del 1° luglio 2011 del Dr. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, il quale aveva posto la seguente diagnosi:
" - Rottura
parziale del tendine sovra-spinato, instabilità del capo lungo
del bicipite, sindrome d’impingement
sotto-acromiale e artrosi acromio clavicolare spalla sinistra.
- Artroscopia
spalla sinistra con ricostruzione del tendine sovra-spinato, tenotomia del capo
lungo del bicipite, borsectomia sotto-acromiale e acromio-plastica
(16.12.2010).
- Trauma contusivo e distorsivo spalla sinistra (14.10.2010).
- Artrosi post-traumatica gomito destro.
- Trauma contusivo gomito destro (20.2.2008).
- Gonartrosi post-traumatica ginocchio destro.
- Protesi totale non cementata ginocchio destro (15.12.2008).
- Artroscopia
diagnostica ginocchio destro e plastica di legamento crociato posteriore con
III medio rotuleo (9.3.2001)
- Artroscopia
ginocchio destro con débridement cartilagineo retro patellare, sinoviectomia
antero laterale, meniscectomia parziale laterale (7.2.1001).
- Trauma
distorsivo ginocchio destro con rottura del menisco laterale (11.6.1999).
- Trauma
distorsivo ginocchio destro con rottura del legamento crociato posteriore
(14.9.1980).
- Gonartrosi post-traumatica ginocchio sinistro.
- Artroscopia
diagnostica ginocchio sinistro con débridement sinoviale anteriore e antero
mediale e meniscectomia parziale mediale. Rimozione della vite tibiale e del
cerchiaggio ginocchio sinistro (15.2.1996).
- Plastica del
legamento crociato anteriore con III intermedio rotuleo e tractopessia del III
posteriore del tratto ilio-tibiale ginocchio sinistro (15.6.1994) per
instabilità sagittale e anterolaterale con rottura del legamento crociato
anteriore.
- Artroscopia
ginocchio sinistro (15.12.1993) con rottura del legamento crociato anteriore e
del menisco mediale.
- Trauma
distorsivo del ginocchio sinistro (15.12.1993) con rottura del legamento
crociato anteriore e del menisco mediale.
- Frattura metatarsale V piede destro (14.9.1998).
- Osteosintesi
metatarso V piede destro con fili di Kirschner (18.9.1980).” (doc. 112, inf.
10.40047.94
).
Secondo il medico __________,
per i postumi infortunistici l’assicurato era da considerare abile in misura
massima possibile dal 2 luglio 2011. Egli ha poi illustrato le limitazioni
funzionali di RI 1 (doc. 112, inf. __________).
Nel mese di aprile 2013 l’CO
1.
ha rivalutato lo stato del ginocchio sinistro dell’assicurato alla luce
dell’intervento di protesi totale dell’11 settembre 2012. L’infortunio del 1°
febbraio 2012 ha comportato solo un peggioramento transitorio della situazione
pregressa (cfr. decisione su opposizione, doc. 221, inf. __________).
Il Dr. __________, spec.
FMH in chirurgia generale e della mano, nel rapporto a margine della visita
medica __________ del 16 aprile 2013 ha posto la seguente diagnosi:
“Diagnosi: molteplici
casi, si cita qui solo la problematica e la diagnosi del ginocchio sinistro.
Gonartrosi
tricompartimentale post-traumatica ginocchio sinistro.
Artroscopia
diagnostica ginocchio sinistro con débridement sinoviale anteriore e
anteromediale e meniscectomia parziale e mediale. Rimozione della
vite
tibiale del cerchiaggio ginocchio sinistro (15.02.1996).
Plastica
del legamento crociato anteriore con terzo intermedio rotuleo e trattopessia
del terzo posteriore del tratto ileo-tibiale ginocchio destro (15.06.1994) per
instabilità sagittale e anterolaterale con rottura del Iegamento crociato
anteriore.
Artroscopia
ginocchio sinistro con meniscectomia parziale laterale il 01.02.1994.
Trauma
distorsivo ginocchio sinistro (15.12.1993) con rottura del Iegamento crociato
anteriore e del menisco mediale.
11.09.2012
per artrosi tricompartimentale post-traumatica ginocchio sinistro posa di
protesi totale a questa articolazione fecit dott. __________” (doc. 165, inf. __________).”
Il Dr. __________ ha
quindi concluso, sulla base degli ultimi reperti e della visita medica
effettuata, che “si può ristabilire la capacità lavorativa completa nei
limiti naturalmente della rendita IR a partire dal 02.05.2013”. Secondo il
medico di circondario “rimane valida l’esigibilità del lavoro già espressa
dal collega dott. __________ nella sua visita medica in Agenzia del 01.07.2011”.
Questa esigibilità – secondo il Dr. __________ – teneva conto delle varie
patologie post-traumatiche inclusa quella dopo la protesi totale al ginocchio
destro e ora a quello sinistro (doc. 165).
Nel corso del mese di febbraio
2015, l’CO 1 ha rivalutato il quadro clinico dell’assicurato per definire se
fosse subentrato o meno un peggioramento.
Nel rapporto a margine
della visita medica circondariale del 25 febbraio 2015 la Dr.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto la seguente diagnosi:
“(…)
Stato dopo frattura metatarsale V piede destro, polo inferiore
rotula destra, lesione LCA e LCP ginocchio destro del 14.09.1980 con
Stato dopo artroscopia, débridement cartilagineo retro-patellare,
sinoviectomia antero-laterale, meniscectomia laterale parziale del 07.02.2001.
Stato dopo plastica legamento crociato anteriore con
bone-tendon-bone il 09.03.2001.
Stato dopo posa di protesi totale non cementata del 15.12.2008.
Attualmente: deficit funzionale/doloroso.
Stato dopo distorsione del ginocchio sinistro del 15.12.1993 con
Stato dopo artroscopia con meniscectomia parziale laterale il
01.02.1994
Stato dopo plastica del legamento crociato anteriore con bone-tendon-bone
il 15.06.1994.
Stato dopo artroscopia, débridement, sinoviectomia anteriore e
antero-mediale, meniscectomia mediale parziale e AMO vite tibiale il
15.02.1996
Stato dopo posa di protesi totale non cementata I'11.09.2012.
Attualmente: deficit funzionale/doloroso con tumefazione
postero-laterale a fine flessione e leggero versamento endo-articolare
anteriore.
Stato dopo contusione in artrosi preesistente del gomito dominante
destro il 20.02.2008 con
Deficit funzionale/doloroso.
Stato dopo distorsione della spalla sinistra con lesione del
sovraspinato il 14.10.2010 con
Stato dopo artroscopia, débridement e reinserzione del
sovraspinato, tenotomia del capo lungo bicipite,borsectomia, acromioplastica il
16.12.2010
Attualmente: asintomatica.” (doc. 199, inf. 10.40047.94.4)
La Dr.ssa __________ ha
quindi concluso che oggettivamente non vi è “nessun cambiamento per quanto
riguarda le articolazioni coinvolte nei rispettivi infortuni rispetto alla
visita medica precedente del 16.04.2013 (ginocchia) e la visita medica del
30.07.2010
(gomito destro e spalla sinistra)” (doc. 199, inf. __________).
A livello di proposte
diagnostiche e terapeutiche, il medico dell’CO 1 ha evidenziato che “la
situazione clinica è stabile/stabilizzata da anni, motivo per il quale invece
di procedere a tre cicli di fisioterapia all’anno, propongo 6 mesi di palestra
per l’anno 2015, poi rivalutazione clinica alla visita medico-__________”
(doc. 199).
La Dr.ssa __________ ha
infine concluso come segue:
" Visto che
siamo in una situazione clinica stabilizzata e invariata rispetto alle visite
mediche-circondariali antecedenti, per le ginocchia del 16.04.2013 e per il
gomito e la spalla del 30.07.2010, confermo che vale ancora la capacità
lavorativa nella misura delle rendita” (doc. 199, inf. 10.40047.94.4).
Il medico __________ ha
ribadito le proprie conclusioni ancora in data 13 aprile 2015 (cfr. annotazioni
doc. 205, inf. __________).
2.8
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.9
Chiamato
a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione della Dr.ssa __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo la quale, rispetto
al momento in cui è stata originariamente stabilita la rendita d’invalidità,
non è subentrato alcun rilevante peggioramento nelle condizioni di salute
infortunistiche di RI 1.
Il ricorrente ha
contestato la valutazione medica dell’CO 1, anche alla luce di quanto
evidenziato dal medico __________ il 25 febbraio 2015, ovvero del “deficit
funzionale e doloroso con tumefazione postero-laterale a fine flessione e
leggero versamento endo-articolare anteriore al ginocchio sinistro e un deficit
funzionale e doloroso al ginocchio destro”. A suo parere nella valutazione
del 2013 non vi era alcun versamento alle ginocchia, la funzionalità era buona
e non vi erano dolori all’articolazione del ginocchio sinistro (cfr. doc. I,
pag. 2).
L’CO 1 – in sede di
opposizione – ha interpellato il Dr. __________ sulle argomentazioni della RA 1
e ha chiesto al medico se queste fornissero nuovi elementi atti a rivedere le
conclusioni della Dr.ssa __________ (doc. 215, inf. __________).
Il Dr. __________,
nell’apprezzamento del 9 luglio 2015, ha indicato che la valutazione della
Dr.ssa __________ del 25 febbraio 2015 è stata svolta in modo molto dettagliato
con un rilevamento preciso dei reperti clinici. Egli ha aderito alla
valutazione della Dr.ssa __________ e al fatto che oggettivamente non vi è
nessun cambiamento della situazione clinica. Il sanitario si è anche espresso
sulle argomentazioni della RA 1 indicando che “le osservazioni dell’avvocato
__________ della
RA 1 del 24.06.2015
sono confuse, non apportano nessun cambiamento di decisione rispetto a quella
assunta dalla dott.ssa med. __________”. Il Dr. __________ ha quindi
concluso che “anche per quanto riguarda la descrizione clinica dei
reperti la misurazione
dei vari angoli e rilevamenti clinico-ortopedici, concordo con quanto affermato
dalla dott.ssa __________, oggettivamente non è riferibile nessun
peggioramento della situazione” (doc. 216, inf. 10.40047.94.4, la
sottolineatura è del redattore).
In sede di ricorso l’avv. __________
ha prodotto il rapporto del 24 settembre 2015 dei medici della __________, Dr. __________
e Dr. __________, i quali hanno posto la seguente diagnosi:
" - St. n. Knie-TP links 2012, fecit Dr. Frick mit/bei
° Persistierenden Beschwerden und
Bewegungseinschränkung
° St. n. VKB-Rekonstruktion nach
Distorsiontrauma
- St. n. Knie-TP rechts 2010, fecit Dr. Frick
mit/bei
° Leichter Bewegungseinschränkung
° St. n. HKB-Rekonstruktion mit
Patellarsehen rechts” (doc. E)
I sanitari della __________
hanno quindi raccomandato l’esecuzione di un esame scintigrafico (doc. E) che è
stato svolto il 13 e il 14 ottobre 2015 presso l’Istituto oncologico __________.
Dal referto del 16 ottobre 2015 non sono emersi segni scintigrafici riferibili
a infezione low-grade al ginocchio sinistro, non vi sono segni di mobilizzazione/
scollamento delle PTG bilateralmente e vi è la presenza di una minima sinovite
reattiva sovrapatellare bilaterale (doc. F).
La nuova documentazione
medica è stata sottoposta al vaglio della Dr.ssa __________, la quale nell’apprezzamento
medico del 18 novembre 2015, si è così espressa:
" Per quanto
riguarda l’ulteriore procedere da parte dei colleghi della __________ evince:
1) l’assenza di un
infetto o scollamento della protesi nel referto della scintigrafia
dell’Istituto oncologico della Svizzera italiana
2) l’assenza di un
versamento clinico alla loro visita, motivo per cui la punzione risulterà
secca, al massimo vi sarà da aspettarsi una sovra-infezione/contaminazione
cutanea
3) la descritta
minima sinovite reattiva sovrapatellare (e pure bilaterale) non si lascia
trattare con una semplice infiltrazione con Ropivacaina” (doc. IX1)
Alla luce di quanto sopra,
la Dr.ssa __________ ha concluso che non vi nessun nuovo argomento medico che
richiede una rivalutazione delle precedenti conclusioni (doc. IX1).
Anche la successiva presa
di posizione dei sanitari della __________ non permette una diversa valutazione
della fattispecie (doc. G).
Nel rapporto del 9
dicembre 2015 il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno diagnosticato in
particolare, una “Hot Patella” e “Arthrose im proximalen
fibulo-tibialen Gelenk Zyste im Bereich des proximalen fibulo-tibialen Gelenks”.
Secondo i due sanitari, i dolori dell’assicurato sarebbero da ricondurre anche
a queste due patologie, mentre le cisti sono da interpretare nell’ambito della progressione
dell’artrosi.
Il sanitari si sono quindi
espressi sull’angolatura della protesi che sarebbe all’orgine di un leggera
limitazione del movimento del ginocchio, ma non è la causa principale dei
dolori del paziente (doc. G).
Per quanto riguarda
l’esame del liquido articolare nel ginocchio, secondo i medici della __________,
sebbene questo sia per loro un esame standard per la diagnosi dei dolori alla
protesi del ginocchio, non permette da solo di concludere per un infezione, ma
occorre combinarlo con gli esami radiologici e clinici. Gli esami
scintigrafici, a tal proposito, sono risultati negativi per un’infezione di
basso grado “Low grade infekt” (doc. G).
Il TCA ha sottoposto il
rapporto del 9 dicembre 2015 alla Dr.ssa __________ invitandola a chiarire, se le
patologie diagnosticate dai medici della __________ oggettivano o meno un
peggioramento del quadro clinico con ripercussioni sull’esigibilità lavorativa dell’assicurato
(doc. XV).
La Dr.ssa __________ ha
fornito la seguente risposta:
“(…)
Confermo lo scritto dei miei colleghi dott. med. __________ e __________,
con una ulteriore annotazione:
Se una infiltrazione unica con Rupivacaina può risolvere i dolori
retro-patellari, mi chiedo per quanto tempo questa ha potuto risolverli e
perché non è stato proposto l'impianto di una protesi retro-patellare da parte
dei colleghi. Suppongo però - e pure evincendo dallo scritto dei colleghi della
__________ - che siamo in presenza di una limitazione funzionale/dolorosa con
eziologia unica
e chiara non trovabile. Si conferma anche da parte del dott. med. __________
che vi è un leggero flesso femorale, una leggera diminuzione dello slope
tibiale, la rotula è al limite della norma e cicatrici/aderenze postumi non
sono da escludere per quanto riguarda il ginocchio sinistro. Un ulteriore intervento
chirurgico non garantirebbe un miglioramento della sintomatologia e
l'assicurato non desidera neanche alcun gesto chirurgico.
Per quanto evince da questo referto del 14.01.2015 mi sembrano
strane tutte queste domande effettuate da parte dell'assicurato, visto che né i
medici della CO 1, né il dott. med. __________, né il dott. med. __________
hanno negato un problema sia al ginocchio destro che al sinistro, non hanno
neppure negato un trattamento conservativo, anzi alla visita
medico-circondariale del 25.02.2015, è I'assicurato stesso che dice di non
voler farsi fare un'infiltrazione al ginocchio sinistro visto che non sarebbe
cambiato niente per quanto riguarda il ginocchio destro.
Confermo quindi conclusivamente la valutazione dei miei colleghi,
purtroppo questa non ha nessun influsso per quanto riguarda l'esigibilità
lavorativa definita e quindi la stessa viene nuovamente
confermata. Confermo anche la mia presa di posizione che non
siamo in presenza di un peggioramento clinico per quanto riguarda la visita
medica circondariale precedente.
Ribadisco che ho consigliato all'assicurato alla visita
medico-circondariale del 25.02.2015 d'informare sia I’amministrazione che il dott.
med. __________ in caso di ulteriore peggioramento al ginocchio sinistro ossia
un aumento del versamento in modo importante, visto che in tale situazione si
deve rivalutare lo stato e il procedere” (doc. XVI+1, la sottolineatura è del
redattore).
Alla luce di quanto sopra,
a mente di questa Corte non si rende pertanto necessario procedere ad ulteriori
accertamenti come richiesto dal ricorrente (cfr. doc. I, VII, XI, XIX).
Ora, posto che le
condizioni di salute oggettive non hanno subito rilevanti modifiche rispetto a
quanto constatato al momento in cui è stata fissata la rendita d’invalidità,
occorre concludere che anche l’esigibilità lavorativa è rimasta immutata, di
modo che non si giustifica l’aumento delle prestazioni auspicato dal
ricorrente.
In esito a tutto quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale
l’amministrazione ha negato la revisione della rendita in vigore, deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti