35.2015.99
Assicurata coinvolta, quale passeggera, in un incidente della circolazione riportando una frattura composta della clavicola sinistra. L''assicurazione ha rettamente interrotto le prestazioni essendo l
27 gennaio 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.99
LG/sc
Lugano
27 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 aprile 2013, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di cameriera e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasta
coinvolta, quale passeggera, in un incidente della circolazione stradale in __________.
A
causa di questo evento, ella ha riportato, secondo il rapporto 2 maggio 2013
del Pronto Soccorso della Clinica __________, la frattura composta della
clavicola sinistra (cfr. doc. M 2).
In
data 25 ottobre 2013, l’assicurata si è sottoposta ad un intervento di cura di
pseudoartrosi sempre a livello della clavicola sinistra (cfr. doc. M 38).
L’istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con
sentenza 35.2014.34 del 12 maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato,
questa Corte ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto
nel frattempo dall’assicurata, raccomandando all’assicuratore di “… procedere
celermente agli accertamenti necessari per la definizione della vertenza, così
da emanare, al più presto, la decisione formale richiesta dall’insorgente”
(doc. A 36, p. 6).
1.3. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, la CO 1 con la decisione del
10 luglio 2014, ha confermato i propri precedenti scritti (del 25 febbraio
2014, doc. A 19, 20 marzo 2014, doc. A 30) e dichiarato l’assicurata totalmente
abile nella sua abituale professione di cameriera a contare dal 17 marzo 2014, a
fronte dei soli postumi infortunistici oggettivabili, interrompendo
l’erogazione delle indennità giornaliere, a far tempo dal 16 marzo 2014 (doc. A
43).
Il
15 luglio 2014 l’assicurata, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto
opposizione contro la decisione formale della CO 1 (doc. A 44) e con scritti
fax del 4 agosto e 6 ottobre 2014 ha sollecitato l’emanazione della decisione
su opposizione (doc. A 45, 46).
1.4. Con decisione incidentale del
23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, la CO 1 ha respinto la
domanda di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione inoltrata
dall’assicurata (doc. A 48).
1.5. In data 4 novembre 2014 il
rappresentante di RI 1 ha inoltrato a questa Corte un ricorso per
denegata/ritardata giustizia (inc. 35.2014.99).
1.6. Il TCA, con sentenza
35.2014.99 del 15 dicembre 2014, ha respinto il ricorso dell’assicurata non
ricorrendo gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia (doc. A
51).
1.7. Con la decisione su
opposizione del 17 luglio 2015 la CO 1 ha interamente confermato il contenuto
della sua decisione del 10 luglio 2014 (doc. A 62).
1.8. Contro questa decisione
l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando in via principale l’erogazione di una rendita
d‘invalidità e di un’indennità per menomazione all’integrità, mentre in via
subordinata il rinvio dell’incarto alla CO 1 per gli accertamenti medici
necessari, con contestuale ripristino, con effetto retroattivo dal 17 marzo
2014 della copertura delle spese sopportate dall’assicurata per la sua
riabilitazione e il versamento delle indennità giornaliere (doc. I).
Il rappresentante
della ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, VI+1-9,
IX+bis).
L’insorgente, in primo
luogo, ha lamentato la mancata presa di posizione della CO 1 sui quesiti da lui
posti al medico fiduciario Dr. __________. La convenuta si sarebbe limitata, a
distanza di anni, a far esperire un rapporto al medico di fiducia Dr. __________
(cfr. doc. I, pag. 2). L’avv. RA 1 rileva inoltre che la perizia del Dr. __________
non è stata presa in considerazione dall’assicurazione invalidità (cfr. doc. I,
pag. 3).
Il rappresentante
dell’assicurata ha poi chiesto che qualora l’assicurata non abbia diritto al
ripristino delle indennità giornaliere è senza dubbio equo riconoscere almeno
la copertura delle spese di cura (cfr. doc. I, pag. 3).
L’avv. RA 1 ha contestato
le conclusioni mediche dell’amministrazione che ignorano la valutazione della
Dr.ssa __________. Quest’ultima ha evidenziato i problemi post-infortunistici
dell’assicurata, in particolare i suoi importanti limiti funzionali (cfr. doc.
I, pag. 4).
A mente del rappresentante
di RI 1, l’Istituto assicuratore non ha espletato tutti gli accertamenti
necessari per valutare lo stato di salute dell’assicurata (cfr. doc. I, pag.
5).
1.9. In data
28 settembre 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso il rapporto del 17 settembre 2015
della Dr.ssa __________, oltre ai risultati degli esami alla pedana
posturometrica-stabilometrica (doc. IV).
Il doc. IV e i relativi
allegati B1-7 sono stati inviati alla Axa Winterthur, ai fini
della risposta di causa.
1.10. Nella risposta
del 21 ottobre 2015 l’avv. RA 2, per conto della CO 1, ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. X).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre
termine alle indennità giornaliere a contare dal 16 marzo 2014, oppure no.
Le prestazioni di spese di
cura sono invece state oggetto della decisione formale del 20 luglio 2015 (doc.
A 63, doc. X, pag. 4), alla quale l’assicurata ha fatto opposizione in data 31
agosto 2015 (doc. A 67). Queste prestazioni esulano, pertanto, dall’oggetto
della vertenza che qui ci occupa.
2.2. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un
effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
Considerandi
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.6
Nel
caso di specie, la CO 1 ha fondato il proprio provvedimento, in primo luogo, sulla
valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna.
Nel
referto del 19 febbraio 2014 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “- Esiti
di cura di pseudo-artrosi clavicola sinistra (osteosintesi con placca LCP 3.5)”.
Il medico ha ripercorso l’anamnesi della paziente che ha riportato una frattura
della clavicola sinistra inizialmente trattata in modo conservativo.
A
seguito della diagnosi di “pseudo-artrosi della clavicola sinistra”, la
ricorrente è stata sottoposta – in data 25 ottobre 2013 – a un intervento di pseudo-artrosi
ed osteosintesi clavicola sinistra con placca LCP 3.5. Il decorso
post-operatorio è stato privo di complicanze e i riscontri radiologici hanno
indicato una frattura “attualmente consolidata con materiale di sintesi in
sede”. Il Dr. __________ ha riscontrato un’articolarità alla spalla sinistra
non completa, ma senza deficit neurologici. Egli ha quindi dato l’indicazione
per una ripresa del lavoro al 50% dal 1° marzo 2014, per due settimane, e in
seguito la ripresa a tempo pieno (100%) (doc. M 40).
Nel
rapporto del 24 luglio 2014 il Dr. __________ del Servizio di chirurgia ed
ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, sulla base della RM del 19
maggio 2014, ha evidenziato un’importante tendinopatia del sovraspinoso che
tuttavia “non ha niente a che vedere con la problematica della frattura alla
clavicola sinistra, cui evoluzione è stata di una pseudoartrosi, che ha
necessitato un intervento chirurgico nell’ottobre 2013, con evoluzione
favorevole” (doc. M 54, la sottolineatura è del redattore).
Nel
successivo referto del 15 ottobre 2014 il Dr. __________ e il Dr. __________
hanno diagnosticato “1. Esiti di cura di pseudoartrosi clavicola sinistra il
25.10.2013
2. Dolori cronici spalla sinistra con: • tendinopatia del
sovraspinoso, modica artrosi clavicolare asintomatica 3. Dolori alla colonna
cervicale di origine indeterminata”. I sanitari hanno quindi concluso che
per loro è impossibile stabilire se i dolori che presenta l’assicurata siano da
ricondurre alla colonna cervicale o alla spalla (doc. M 56).
Nel
rapporto del 21 novembre 2014 del Dr. __________ e Dr. __________ del __________
della __________, i sanitari hanno riferito degli esiti di un ENMG (25
settembre 2014) che evidenzia “uno studio ENGrafico normale, in particolare non
segni di ENGrafici e di sofferenza acuta e cronica in territorio radicolare C6,
C7 e C8 a sinistra” (doc. M 57).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni della CO 1.
In
sede di opposizione, l’Istituto assicuratore ha predisposto ulteriori accertamenti
presso il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il
quale nel referto del 26 gennaio 2015 ha evidenziato che i disturbi lamentati
dall’assicurata non sono oggettivabili: “Es sind keine objectivierbaren
Befunde im Bereiche der linken Schulter nachgewiesen worden, welche das Ausmass
der beschriebenen Schulterbeschwerden links und geltend gemachte
Arbeitsunfähigkeit zu erklären vermögen” (doc. M 58).
A
mente dello specialista, al più tardi all’inizio del mese di aprile 2014
l’assicurata è da ritenere pienamente abile al lavoro: “Aufgrund der
medizinischen Aktenlage bin ich der Auffassung, dass spätestens ab Anfang April
2014.
volle Arbeitsfähigkeit bestand”. Il sanitario ha, altresì, evidenziato
un miglioramento dello stato di salute a partire dal 17 marzo 2014: “Seit
dem 17.03.2014 bis heute wurde eine namhafte Besserung des
Gesundheitszustands erreicht, weil durch regelmässig Bewegung und den
regelmässigen Einsatz des Schultergürtels auch die Funktion der linken
Schulterregion verbessert wurde” (doc. M 58, pag. 3, la sottolineatura è
del redattore).
L’avv.
RA 1, con lo scritto del 18 maggio 2015, ha posto una serie di quesiti al Dr. __________
in relazione ai referti della Dr.ssa __________ del 31 dicembre 2014 e dell’11
maggio 2015 (doc. M 59 e 61) e di quello del Dr. __________ del 3 aprile 2015
(doc. M 60).
Il
Dr. __________ anche alla luce delle certificazioni della Dr.ssa __________ e
del Dr. __________ si è riconfermato nella propria valutazione: “Der
Gesundheitszustand der Versicherten hat sich seit dem 31.12.2014 offensichtlich
im sinne einer krankhaften Entwicklung verändert. Weder den Berichten M59 un
M61, noch dem Bericht M60 können medizinische Anhaltspunkte entnommen werden,
welche eine Kausalität des seit 31.12.2014 bestehenden Krankheitsbildes mit
Bezug auf das Unfallereingnis vom 02.04.2013 ableiten lassen” (doc. M62,
pag. 3)l.
Riferendosi
al referto della Dr.ssa __________ egli ha, in particolare rilevato: “Allerdings
fehlt in den Berichten von Frau Dr.med. __________ durchwegs eine objective
Befunderhebung bettreffend die Grade der Einschränkungen und der medizinisch nachvollziehbaren
und glaubhaften im Bereiche des Schultergürtels und der linken oberen
Extremität” (doc. M 62, pag. 2).
Lo
specialista ha quindi rilevato che i dolori alla spalla sinistra e alla colonna
cervicale si sono sviluppati molte settimane dopo l’infortunio: “Diese
weitete sich mit unspezifischen Schulterschmerzen links nun auch mit zervikalen
Beschwerden im Sinne eines krankhaften Zervikalsyndroms aus. Diese Beschwerden traten aber erst mehrere Wochen nach der einfachen
und gut verlaufenen Clavicula-Osteosynthese auf”
(doc. M 62, pag. 2, la sottolineatura è del redattore).
Al riguardo, va rilevato
che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione
dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di
causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF
8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno
2009.
consid. 2; STF U 60/07 del 17
gennaio 2008 consid. 2; STFA U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).
Non permettono una diversa
valutazione della fattispecie neppure i brevi certificati medici del 18 giugno
2015, in cui il medico curante Dr.ssa __________ si è limitata ad indicare
un’inabilità al lavoro del 100% dal 2 aprile 2013 al 21 giugno 2015 e del 50%
dal 22 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (doc. A3) aggiungendo che l’assicurata
non può mantenere posture fisse prolungate a causa di un sovracarico posturale
(doc. A4).
Medesimo discorso anche
per il rapporto del 17 settembre 2015, con il quale la Dr.ssa __________ ha
unicamente trasmesso i risultati dell’esame alla pedana poturometrica-stabilometrica,
senza alcuna analisi dei dati (doc. B1).
A mente di questa Corte
non si rende pertanto necessario procedere ad ulteriori accertamenti come
chiesto dalla ricorrente (cfr. doc. I).
Per quanto riguarda la
questione delle domande (5) che l’avv. RA 1 ha posto al Dr. __________ con lo
scritto fax del 4 marzo 2014 (doc. A9), secondo il TCA le stesse sono state
superate dagli accertamenti svolti successivamente dalla CO 1 presso il Dr. __________
(cui il patrocinatore ha potuto porre una serie di quesiti, doc. M62), che
hanno permesso di chiarire in modo esaustivo i punti litigiosi.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 abbia ritrovato una piena capacità lavorativa nei
tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto assicuratore resistente nella
decisione su opposizione impugnata.
La decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha posto termine al versamento
dell’indennità giornaliera a contare dal 16 marzo 2014, merita dunque conferma.
2.7
Deve
ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, VI+1-9, Xbis).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o
perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole> difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso di specie, secondo
il TCA, viste le certificazioni mediche prodotte dall’insorgente – in buona
sostanza già sottoposte al Dr. __________ in sede di opposizione – doveva
apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore
rispetto alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito
della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non
essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti