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Decisione

35.2015.99

Assicurata coinvolta, quale passeggera, in un incidente della circolazione riportando una frattura composta della clavicola sinistra. L''assicurazione ha rettamente interrotto le prestazioni essendo l

27 gennaio 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un

effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

Considerandi

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Nel

caso di specie, la CO 1 ha fondato il proprio provvedimento, in primo luogo, sulla

valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna.

Nel

referto del 19 febbraio 2014 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “- Esiti

di cura di pseudo-artrosi clavicola sinistra (osteosintesi con placca LCP 3.5)”.

Il medico ha ripercorso l’anamnesi della paziente che ha riportato una frattura

della clavicola sinistra inizialmente trattata in modo conservativo.

A

seguito della diagnosi di “pseudo-artrosi della clavicola sinistra”, la

ricorrente è stata sottoposta – in data 25 ottobre 2013 – a un intervento di pseudo-artrosi

ed osteosintesi clavicola sinistra con placca LCP 3.5. Il decorso

post-operatorio è stato privo di complicanze e i riscontri radiologici hanno

indicato una frattura “attualmente consolidata con materiale di sintesi in

sede”. Il Dr. __________ ha riscontrato un’articolarità alla spalla sinistra

non completa, ma senza deficit neurologici. Egli ha quindi dato l’indicazione

per una ripresa del lavoro al 50% dal 1° marzo 2014, per due settimane, e in

seguito la ripresa a tempo pieno (100%) (doc. M 40).

Nel

rapporto del 24 luglio 2014 il Dr. __________ del Servizio di chirurgia ed

ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, sulla base della RM del 19

maggio 2014, ha evidenziato un’importante tendinopatia del sovraspinoso che

tuttavia “non ha niente a che vedere con la problematica della frattura alla

clavicola sinistra, cui evoluzione è stata di una pseudoartrosi, che ha

necessitato un intervento chirurgico nell’ottobre 2013, con evoluzione

favorevole” (doc. M 54, la sottolineatura è del redattore).

Nel

successivo referto del 15 ottobre 2014 il Dr. __________ e il Dr. __________

hanno diagnosticato “1. Esiti di cura di pseudoartrosi clavicola sinistra il

25.10.2013

2. Dolori cronici spalla sinistra con: • tendinopatia del

sovraspinoso, modica artrosi clavicolare asintomatica 3. Dolori alla colonna

cervicale di origine indeterminata”. I sanitari hanno quindi concluso che

per loro è impossibile stabilire se i dolori che presenta l’assicurata siano da

ricondurre alla colonna cervicale o alla spalla (doc. M 56).

Nel

rapporto del 21 novembre 2014 del Dr. __________ e Dr. __________ del __________

della __________, i sanitari hanno riferito degli esiti di un ENMG (25

settembre 2014) che evidenzia “uno studio ENGrafico normale, in particolare non

segni di ENGrafici e di sofferenza acuta e cronica in territorio radicolare C6,

C7 e C8 a sinistra” (doc. M 57).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni della CO 1.

In

sede di opposizione, l’Istituto assicuratore ha predisposto ulteriori accertamenti

presso il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il

quale nel referto del 26 gennaio 2015 ha evidenziato che i disturbi lamentati

dall’assicurata non sono oggettivabili: “Es sind keine objectivierbaren

Befunde im Bereiche der linken Schulter nachgewiesen worden, welche das Ausmass

der beschriebenen Schulterbeschwerden links und geltend gemachte

Arbeitsunfähigkeit zu erklären vermögen” (doc. M 58).

A

mente dello specialista, al più tardi all’inizio del mese di aprile 2014

l’assicurata è da ritenere pienamente abile al lavoro: “Aufgrund der

medizinischen Aktenlage bin ich der Auffassung, dass spätestens ab Anfang April

2014.

volle Arbeitsfähigkeit bestand”. Il sanitario ha, altresì, evidenziato

un miglioramento dello stato di salute a partire dal 17 marzo 2014: “Seit

dem 17.03.2014 bis heute wurde eine namhafte Besserung des

Gesundheitszustands erreicht, weil durch regelmässig Bewegung und den

regelmässigen Einsatz des Schultergürtels auch die Funktion der linken

Schulterregion verbessert wurde” (doc. M 58, pag. 3, la sottolineatura è

del redattore).

L’avv.

RA 1, con lo scritto del 18 maggio 2015, ha posto una serie di quesiti al Dr. __________

in relazione ai referti della Dr.ssa __________ del 31 dicembre 2014 e dell’11

maggio 2015 (doc. M 59 e 61) e di quello del Dr. __________ del 3 aprile 2015

(doc. M 60).

Il

Dr. __________ anche alla luce delle certificazioni della Dr.ssa __________ e

del Dr. __________ si è riconfermato nella propria valutazione: “Der

Gesundheitszustand der Versicherten hat sich seit dem 31.12.2014 offensichtlich

im sinne einer krankhaften Entwicklung verändert. Weder den Berichten M59 un

M61, noch dem Bericht M60 können medizinische Anhaltspunkte entnommen werden,

welche eine Kausalität des seit 31.12.2014 bestehenden Krankheitsbildes mit

Bezug auf das Unfallereingnis vom 02.04.2013 ableiten lassen” (doc. M62,

pag. 3)l.

Riferendosi

al referto della Dr.ssa __________ egli ha, in particolare rilevato: “Allerdings

fehlt in den Berichten von Frau Dr.med. __________ durchwegs eine objective

Befunderhebung bettreffend die Grade der Einschränkungen und der medizinisch nachvollziehbaren

und glaubhaften im Bereiche des Schultergürtels und der linken oberen

Extremität” (doc. M 62, pag. 2).

Lo

specialista ha quindi rilevato che i dolori alla spalla sinistra e alla colonna

cervicale si sono sviluppati molte settimane dopo l’infortunio: “Diese

weitete sich mit unspezifischen Schulterschmerzen links nun auch mit zervikalen

Beschwerden im Sinne eines krankhaften Zervikalsyndroms aus. Diese Beschwerden traten aber erst mehrere Wochen nach der einfachen

und gut verlaufenen Clavicula-Osteosynthese auf”

(doc. M 62, pag. 2, la sottolineatura è del redattore).

Al riguardo, va rilevato

che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione

dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di

causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF

8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno

2009.

consid. 2; STF U 60/07 del 17

gennaio 2008 consid. 2; STFA U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).

Non permettono una diversa

valutazione della fattispecie neppure i brevi certificati medici del 18 giugno

2015, in cui il medico curante Dr.ssa __________ si è limitata ad indicare

un’inabilità al lavoro del 100% dal 2 aprile 2013 al 21 giugno 2015 e del 50%

dal 22 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (doc. A3) aggiungendo che l’assicurata

non può mantenere posture fisse prolungate a causa di un sovracarico posturale

(doc. A4).

Medesimo discorso anche

per il rapporto del 17 settembre 2015, con il quale la Dr.ssa __________ ha

unicamente trasmesso i risultati dell’esame alla pedana poturometrica-stabilometrica,

senza alcuna analisi dei dati (doc. B1).

A mente di questa Corte

non si rende pertanto necessario procedere ad ulteriori accertamenti come

chiesto dalla ricorrente (cfr. doc. I).

Per quanto riguarda la

questione delle domande (5) che l’avv. RA 1 ha posto al Dr. __________ con lo

scritto fax del 4 marzo 2014 (doc. A9), secondo il TCA le stesse sono state

superate dagli accertamenti svolti successivamente dalla CO 1 presso il Dr. __________

(cui il patrocinatore ha potuto porre una serie di quesiti, doc. M62), che

hanno permesso di chiarire in modo esaustivo i punti litigiosi.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 abbia ritrovato una piena capacità lavorativa nei

tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto assicuratore resistente nella

decisione su opposizione impugnata.

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha posto termine al versamento

dell’indennità giornaliera a contare dal 16 marzo 2014, merita dunque conferma.

2.7

Deve

ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, VI+1-9, Xbis).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o

perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole> difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso di specie, secondo

il TCA, viste le certificazioni mediche prodotte dall’insorgente – in buona

sostanza già sottoposte al Dr. __________ in sede di opposizione – doveva

apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

In queste condizioni, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti