35.2016.10
Ricorso dichiarato irricevibile, per incompetenza ratione materiae, trattandosi di una contestazione riguardante la collocazione di una società all'interno della tariffa premi di un assicuratore LAINF
4 febbraio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.10
mm
Lugano
4 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 gennaio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Dalle carte processuali si
evince che la società RI 1 e la CO 1 sono vincolate da un contratto di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.
La polizza del 16 marzo
2011, in vigore dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2014, prevedeva un grado di
rischio 5 per gli infortuni professionali e una sottoclasse 5 per quelli non
professionali, come pure un tasso di premio del 3.87‰ per gli infortuni
professionali e del 14.40‰ per quelli non professionali (cfr. doc. 4).
Dal 1° gennaio 2013, il
tasso di premio è stato ridotto al 3.82‰ per gli infortuni professionali e al
14.18‰ per quelli non professionali (cfr. doc. 5).
Nuova riduzione a
decorrere dal 1° gennaio 2014, allorquando i tassi di premio sono stati portati
al 3.76‰, rispettivamente al 13.96‰ (cfr. doc. 6).
1.2. Nel corso del mese di ottobre
2015, la CO 1 ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2016, la società
contraente sarebbe stata attribuita al grado di rischio 10 per gli infortuni
professionali e alla sottoclasse 10 per quelli non professionali, corrispondenti
a un’aliquota dei premi dell’8.27‰, rispettivamente del 17.68‰ (cfr. doc. 7).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla __________ per conto della società RI 1 (cfr. doc. 8), in data
23 dicembre 2015, l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
gennaio 2016, la società RI 1, rappresentata dallo RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…).
Nella comunicazione in merito all’adeguamento del premio, che
equivale a una decisione, la CO 1 ha motivato l’aumento dei premi con
l’accresciuta aspettativa di vita e l’aumento delle spese di trattamento. La
generale riduzione dei casi di sinistro avrebbe invece avuto un effetto
limitativo dei costi. Tuttavia, questa motivazione molto sommaria non
giustifica un aumento del premio IP di addirittura il 220% (da 3,76‰ a 8,27‰) e
del premio INP di un pur sempre eccessivo 27% (da 13,96‰ a 17,68‰). Anche la
decisione su opposizione non fornisce ulteriori informazioni in merito alle
motivazioni e alla necessità dell’aumento dei premi disposto. Alla cifra 12
delle considerazioni di fa riferimento in maniera generale all’esperienza di
settore relativa alla comunità di rischio. Il massiccio aumento dei premi non è
dunque condivisibile in alcun modo. La sua motivazione è inattendibile, e
persino contraddittoria, considerando che per la durata contrattuale trascorsa
Fatti
i premi sono stati ridotti. La convenuta deve provare la necessità di un
aumento dei premi. Non può semplicemente celarsi dietro l’ampio margine
d’apprezzamento che è concesso agli assicuratori LAINF nello stabilire le classi
e i gradi di rischio (cfr. cifra 13 delle considerazioni della decisione su
opposizione). Non le dovesse riuscire questa prova, allora bisogna rinunciare
completamente all’adeguamento dei premi disposto.”
(doc. I, p. 4 s.)
Considerandi
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
Dal profilo materiale,
litigiosa è, in ultima analisi, la questione di sapere se la CO 1 era
legittimata ad aumentare i premi afferenti all’assicurazione contro gli
infortuni professionali e non professionali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e,
nell’affermativa, in quale misura.
Preliminarmente, questa
Corte è però tenuta a esaminare la propria competenza ratione materiae.
Nonostante non sia stata sollevata dalle parti, in quanto presupposto
processuale, la questione della competenza materiale deve essere verificata
d’ufficio dal Tribunale (cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das
Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 2, n. 14).
Giusta l’art. 4 cpv. 1
Lptca, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad
evaderlo se è tardivo o irricevibile.
2.3
Secondo l'art. 49 cpv. 1
LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccorso con
l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
A norma dell'art. 52 cpv.
1.
LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate.
L'art. 105 LAINF, nella
versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003, precisa che i conteggi dei
premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo
opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA.
L'art. 56 cpv. 1 LPGA
prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l'art. 57 LPGA, il
tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare come istanza
unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
L’art. 58 cpv. 1 LPGA
recita che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Se l'assicurato o il terzo
è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva
domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la
competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede
l'organo d'esecuzione (cpv. 2).
L'autorità che si
considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente
tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
L'art. 109 lett. a-c
LAINF, nella versione in vigore a contare dal 1° gennaio 2007, prevede dei casi
speciali relativamente ai quali compete al Tribunale amministrativo federale
(TAF) e non al Tribunale cantonale delle assicurazioni giudicare i ricorsi
contro le decisioni su opposizione, in deroga all'articolo 58 cpv. 1 LPGA.
Si tratta delle decisioni
concernenti la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda
(lett. a), l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai
gradi delle tariffe dei premi (lett. b), le disposizioni per prevenire gli
infortuni e le malattie professionali (lett. c).
2.4
Nella DTF 112 V
206.
consid. 3, il Tribunale federale delle assicurazioni (a partire dal 1°
gennaio 2007, Tribunale federale) ha stabilito che il problema della legalità
del modo in cui sono stati fissati i premi nella classe di rischi alla quale è
stata attribuita l’azienda, può essere esaminato soltanto nell’ambito di un ricorso
interposto contro la fattura dei premi, fondata a sua volta sulla
decisione di attribuzione. La decisione su opposizione resa su questo oggetto
potrà semmai essere impugnata davanti al competente tribunale cantonale delle
assicurazioni.
In una sentenza
C-6926/2007 del 3 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF), che
a partire dal 1° gennaio 2007 ha sostituito la Commissione di ricorso in
materia di assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto la propria
competenza ratione materiae (dopo che il Tribunale amministrativo del
Cantone di Neuchâtel si era dichiarato incompetente), trattandosi di un ricorso
interposto da un’azienda contro la fattura dei premi trasmessale dall’INSAI.
Dopo aver ricordato che, alla luce della DTF 112 V 206, occorre distinguere tra
decisioni di attribuzione nella tariffa dei premi in applicazione
dell’art. 92 cpv. 5 LAINF e la consecutiva fatturazione dei premi, l’autorità
giudiziaria succitata ha ritenuto determinante il fatto che, benché sollevate formalmente
contro la fatturazione dei premi, tutte le censure ricorsuali
riguardavano in realtà la collocazione dell’azienda nella tariffa dei premi.
A proposito
dell’applicabilità della lett. b dell’art. 109 LAINF, in una sentenza
pubblicata nella RAMI 2000 U 396 p. 324 ss., il TFA ha stabilito che la
valutazione della legalità e della costituzionalità del premio minimo per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - questione che non ha
nulla a che vedere con l'attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi
tariffali - è materialmente di competenza del TCA e pertanto non della Commissione
di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni.
Nella DTF 131 V 431
consid. 6.4, l’Alta Corte ha negato la competenza ratione materiae della
Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni,
trattandosi di una contestazione riguardante il supplemento di premio per
spese amministrative, siccome - diversamente dalla decisione iniziale
d’attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi della tariffa dei premi,
come pure dalla successiva modifica di questa collocazione -, i costi
amministrativi non dipendono direttamente dal rischio, ma corrispondono a dei
costi generali indipendenti dai dati attuariali dell’assicurazione contro gli
infortuni. Infatti, essi non sono ripartiti tra diverse comunità di rischio ma
vengono assunti dall’integralità degli stipulanti legati allo
stesso assicuratore contro gli infortuni. Il loro tasso non dipende dalla
collocazione dell’azienda interessata nella tariffa dei premi ma può per contro
variare in funzione dei costi amministrativi che l’assicurazione dell’azienda
interessata potrebbe generare. Per tenere conto di ciò ma anche per aumentare
la concorrenza in questo ambito, il legislatore ha progressivamente aumentato
la libertà degli assicuratori privati, lasciando maggiore spazio alla
trattativa tra i partner contrattuali. Il supplemento presenta dunque un
marcato carattere contrattuale che lo sottrae alla procedura di modifica
unilaterale dell’art. 113 cpv. 2 OAINF.
In una
sentenza 35.2015.18 del 10 agosto 2015, il TCA ha dichiarato irricevibile per
incompetenza ratione materiae, il ricorso di un datore di lavoro che
contestava la legittimità della decisione dell’assicuratore di modificare il
grado di rischio e la sottoclasse, con lo scopo dichiarato di risanare il
contratto.
2.5
Nella concreta
evenienza, il TCA constata che, a far tempo dal 1° gennaio 2016, in
applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF, la società
ricorrente è stata attribuita al grado di rischio 10 per gli infortuni
professionali e alla sottoclasse 10 per quelli non professionali,
corrispondenti a un’aliquota dei premi dell’8.27‰, rispettivamente del 17.68‰ (cfr.
doc. 7).
Con la propria
impugnativa, la società insorgente contesta la necessità per l’assicuratore
resistente di modificare il grado di rischio per gli infortuni professionali e
la sottoclasse per quelli non professionali e, in ultima analisi, di aumentare
le rispettive aliquote dei premi (cfr. doc. I).
Il tema
litigioso è dunque rappresentato dalla nuova collocazione della società RI 1
all’interno della tariffa dei premi della CO 1, ragione per la
quale, in virtù dell’art. 109 lett. b LAINF e dei principi
giurisprudenziali esposti al considerando 2.4., la competenza materiale per
statuire nella vertenza sub judice appartiene al Tribunale
amministrativo federale.
Accertata
l’incompetenza ratione materiae di questa Corte, il presente
ricorso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi, per competenza,
al Tribunale amministrativo federale (su quest’ultimo aspetto, si veda l’art.
58.
cpv. 3 LPGA, come pure U. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 21 ad art. 58).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti vengono trasmessi,
per competenza, al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti