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Decisione

35.2016.10

Ricorso dichiarato irricevibile, per incompetenza ratione materiae, trattandosi di una contestazione riguardante la collocazione di una società all'interno della tariffa premi di un assicuratore LAINF

4 febbraio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i premi sono stati ridotti. La convenuta deve provare la necessità di un

aumento dei premi. Non può semplicemente celarsi dietro l’ampio margine

d’apprezzamento che è concesso agli assicuratori LAINF nello stabilire le classi

e i gradi di rischio (cfr. cifra 13 delle considerazioni della decisione su

opposizione). Non le dovesse riuscire questa prova, allora bisogna rinunciare

completamente all’adeguamento dei premi disposto.”

(doc. I, p. 4 s.)

Considerandi

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Dal profilo materiale,

litigiosa è, in ultima analisi, la questione di sapere se la CO 1 era

legittimata ad aumentare i premi afferenti all’assicurazione contro gli

infortuni professionali e non professionali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e,

nell’affermativa, in quale misura.

Preliminarmente, questa

Corte è però tenuta a esaminare la propria competenza ratione materiae.

Nonostante non sia stata sollevata dalle parti, in quanto presupposto

processuale, la questione della competenza materiale deve essere verificata

d’ufficio dal Tribunale (cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das

Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 2, n. 14).

Giusta l’art. 4 cpv. 1

Lptca, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad

evaderlo se è tardivo o irricevibile.

2.3

Secondo l'art. 49 cpv. 1

LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccorso con

l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia

di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

A norma dell'art. 52 cpv.

1.

LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate.

L'art. 105 LAINF, nella

versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003, precisa che i conteggi dei

premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo

opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA.

L'art. 56 cpv. 1 LPGA

prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Giusta l'art. 57 LPGA, il

tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare come istanza

unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

L’art. 58 cpv. 1 LPGA

recita che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove

l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

Se l'assicurato o il terzo

è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva

domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la

competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede

l'organo d'esecuzione (cpv. 2).

L'autorità che si

considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente

tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

L'art. 109 lett. a-c

LAINF, nella versione in vigore a contare dal 1° gennaio 2007, prevede dei casi

speciali relativamente ai quali compete al Tribunale amministrativo federale

(TAF) e non al Tribunale cantonale delle assicurazioni giudicare i ricorsi

contro le decisioni su opposizione, in deroga all'articolo 58 cpv. 1 LPGA.

Si tratta delle decisioni

concernenti la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda

(lett. a), l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai

gradi delle tariffe dei premi (lett. b), le disposizioni per prevenire gli

infortuni e le malattie professionali (lett. c).

2.4

Nella DTF 112 V

206.

consid. 3, il Tribunale federale delle assicurazioni (a partire dal 1°

gennaio 2007, Tribunale federale) ha stabilito che il problema della legalità

del modo in cui sono stati fissati i premi nella classe di rischi alla quale è

stata attribuita l’azienda, può essere esaminato soltanto nell’ambito di un ricorso

interposto contro la fattura dei premi, fondata a sua volta sulla

decisione di attribuzione. La decisione su opposizione resa su questo oggetto

potrà semmai essere impugnata davanti al competente tribunale cantonale delle

assicurazioni.

In una sentenza

C-6926/2007 del 3 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF), che

a partire dal 1° gennaio 2007 ha sostituito la Commissione di ricorso in

materia di assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto la propria

competenza ratione materiae (dopo che il Tribunale amministrativo del

Cantone di Neuchâtel si era dichiarato incompetente), trattandosi di un ricorso

interposto da un’azienda contro la fattura dei premi trasmessale dall’INSAI.

Dopo aver ricordato che, alla luce della DTF 112 V 206, occorre distinguere tra

decisioni di attribuzione nella tariffa dei premi in applicazione

dell’art. 92 cpv. 5 LAINF e la consecutiva fatturazione dei premi, l’autorità

giudiziaria succitata ha ritenuto determinante il fatto che, benché sollevate formalmente

contro la fatturazione dei premi, tutte le censure ricorsuali

riguardavano in realtà la collocazione dell’azienda nella tariffa dei premi.

A proposito

dell’applicabilità della lett. b dell’art. 109 LAINF, in una sentenza

pubblicata nella RAMI 2000 U 396 p. 324 ss., il TFA ha stabilito che la

valutazione della legalità e della costituzionalità del premio minimo per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - questione che non ha

nulla a che vedere con l'attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi

tariffali - è materialmente di competenza del TCA e pertanto non della Commissione

di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni.

Nella DTF 131 V 431

consid. 6.4, l’Alta Corte ha negato la competenza ratione materiae della

Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni,

trattandosi di una contestazione riguardante il supplemento di premio per

spese amministrative, siccome - diversamente dalla decisione iniziale

d’attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi della tariffa dei premi,

come pure dalla successiva modifica di questa collocazione -, i costi

amministrativi non dipendono direttamente dal rischio, ma corrispondono a dei

costi generali indipendenti dai dati attuariali dell’assicurazione contro gli

infortuni. Infatti, essi non sono ripartiti tra diverse comunità di rischio ma

vengono assunti dall’integralità degli stipulanti legati allo

stesso assicuratore contro gli infortuni. Il loro tasso non dipende dalla

collocazione dell’azienda interessata nella tariffa dei premi ma può per contro

variare in funzione dei costi amministrativi che l’assicurazione dell’azienda

interessata potrebbe generare. Per tenere conto di ciò ma anche per aumentare

la concorrenza in questo ambito, il legislatore ha progressivamente aumentato

la libertà degli assicuratori privati, lasciando maggiore spazio alla

trattativa tra i partner contrattuali. Il supplemento presenta dunque un

marcato carattere contrattuale che lo sottrae alla procedura di modifica

unilaterale dell’art. 113 cpv. 2 OAINF.

In una

sentenza 35.2015.18 del 10 agosto 2015, il TCA ha dichiarato irricevibile per

incompetenza ratione materiae, il ricorso di un datore di lavoro che

contestava la legittimità della decisione dell’assicuratore di modificare il

grado di rischio e la sottoclasse, con lo scopo dichiarato di risanare il

contratto.

2.5

Nella concreta

evenienza, il TCA constata che, a far tempo dal 1° gennaio 2016, in

applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF, la società

ricorrente è stata attribuita al grado di rischio 10 per gli infortuni

professionali e alla sottoclasse 10 per quelli non professionali,

corrispondenti a un’aliquota dei premi dell’8.27‰, rispettivamente del 17.68‰ (cfr.

doc. 7).

Con la propria

impugnativa, la società insorgente contesta la necessità per l’assicuratore

resistente di modificare il grado di rischio per gli infortuni professionali e

la sottoclasse per quelli non professionali e, in ultima analisi, di aumentare

le rispettive aliquote dei premi (cfr. doc. I).

Il tema

litigioso è dunque rappresentato dalla nuova collocazione della società RI 1

all’interno della tariffa dei premi della CO 1, ragione per la

quale, in virtù dell’art. 109 lett. b LAINF e dei principi

giurisprudenziali esposti al considerando 2.4., la competenza materiale per

statuire nella vertenza sub judice appartiene al Tribunale

amministrativo federale.

Accertata

l’incompetenza ratione materiae di questa Corte, il presente

ricorso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi, per competenza,

al Tribunale amministrativo federale (su quest’ultimo aspetto, si veda l’art.

58.

cpv. 3 LPGA, come pure U. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 21 ad art. 58).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Gli atti vengono trasmessi,

per competenza, al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti