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Decisione

35.2016.100

Distorsione ginocchio sx nel 03/2015 con chiusura del caso nel 07/2015. Annuncio di ricaduta nel 03/2016 per intervento di meniscectomia: negata la responsabilità dell'assicuratore LAINF vista assenza

13 febbraio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e

riferimenti ivi indicati).

In questo contesto, deve

ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione

assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio

a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza

l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente

morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).

2.6. Il 1° gennaio 2017 è entrata

in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583).

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha

rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo

concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al

riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa

giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a

volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già

auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF),

una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni

corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni.

Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in

grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una

malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)

Sul tema, si veda pure M.

Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei

der Umsetzung”, in STS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36).

In concreto, trattandosi

di un sinistro avvenuto in data 21 marzo 2015, le modifiche concernenti la

revisione sopra citata non si applicano.

2.7. Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali emerge che l’amministrazione ha rifiutato di assumere la

ricaduta annunciata il 2 marzo 2016, in quanto la lesione del menisco mediale

del ginocchio sinistro, che è stata oggetto dell’intervento artroscopico

eseguito in data 29 marzo 2016, sarebbe indubbiamente attribuibile a una

patologia degenerativa (cfr. doc. 14, p. 2).

Interpellato nel corso del

mese di aprile 2016, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha

invitato la CO 1 a rifiutare l’assunzione della nota artroscopia, sottolineando

proprio la “… presenza di una severa patologia degenerativa preesistente a

carico del ginocchio sinistro e la lesione del menisco riscontrata è subentrata

su una condrocalcinosi.” (doc. 13).

La natura chiaramente

degenerativa delle alterazioni meniscali refertate a livello del ginocchio

sinistro, è pure stata sostenuta dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, per il quale tale natura è dimostrata da più fattori, ovvero dal

decorso orizzontale della fissurazione meniscale, dalla condrocalcinosi della

struttura meniscale, dalla presenza concomitante di importanti alterazioni

degenerative condropatiche pluri-compartimentali e dall’esistenza di una cisti

di Baker, scoppiata, a conferma del sospetto clinico formulato dal dr. __________

sull’origine della gonalgia acuta della fossa poplitea insorta alcuni giorni

prima della risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 3.3.2016 (cfr. doc.

24).””

Preliminarmente, questa

Corte precisa che l’evento occorso all’assicurata – distorsione del ginocchio

sinistro nell’ambito di una partita di tennis, a seguito di un brusco

cambiamento della direzione del corpo con piede fermo a terra – non adempie i

presupposti per ammettere l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA,

specificatamente quello della straordinarietà del fattore esterno (cfr. STFA U 398/06 del 21 novembre 2006 consid. 3.1; U 368/05 del 21 dicembre

2005 e U 20/99 del 27 dicembre 1999, pubblicata in RDAT II-2000 pag. 331, come

pure le STCA 35.2003.19 del 6 giugno 2003 consid. 2.11. e 35.1998.43 del 15

marzo 1999 consid. 2.8. e D. Cattaneo, “Sport et assurances sociales” in CGRSS N° 45-2010 pag. 143).

D’altro

canto, può invece essere ammesso che quanto accaduto il 21 marzo 2015 costituisce

un evento assimilabile a infortunio, segnatamente poiché esso ha

Considerandi

comportato un certo potenziale di pericolo accresciuto, richiesto dalla

giurisprudenza federale per ammettere l’intervento del fattore esterno (cfr. supra

consid. 2.5., in questo senso, si veda la STFA U 368/05 del 21

dicembre 2005 consid. 3.1).

Chiamato ora a

pronunciarsi sull’oggetto litigioso (obbligo a prestazioni della CO 1

relativamente ai disturbi localizzati al ginocchio sinistro, oggetto

dell’annuncio di ricaduta del marzo 2016), questo Tribunale constata che la

tesi degli specialisti consultati dall’istituto assicuratore, secondo cui il

danno meniscale in questione non è imputabile all’evento del 21 marzo 2015 ma è

indubbiamente attribuibile a fenomeni degenerativi preesistenti, non risulta

contraddetta da alcuna certificazione specialistica, di modo che non vi sono

valide ragioni per discostarsene.

Il TCA prende atto che,

secondo la ricorrente, “il ginocchio ed il menisco sinistro prima

dell’infortunio erano sani e non presentavano alcuna degenerazione” (cfr. doc.

I, p. 3), tuttavia ciò non trova riscontro nella documentazione medica agli

atti.

In effetti, già l’esame di

RMN del 23 marzo 2015 aveva evidenziato la presenza d’importanti ed estesi fenomeni

degenerativi - artrosi femoro-rotulea con condromalacia di IV. grado,

meniscopatia degenerativa mediale con fissurazione orizzontale del menisco e condropatia

di II. grado del piatto tibiale laterale (cfr. doc. 3) – che di tutta evidenza

non possono essersi prodotti nel giro di due soli giorni. Un quadro analogo è d’altronde

emerso anche dalla risonanza magnetica del 3 marzo 2016, esame che ha segnatamente

mostrato, oltre alla possibile fissurazione della cisti di Baker, un peggioramento

della condropatia femoro-patellare esterna (III grado), una fissura su base

degenerativa del corpo e corno posteriore del menisco mediale, dei possibili

incipienti aspetti di meniscosi posteriore del menisco esterno, una grave

condropatia con condromalacia (IV grado) in corrispondenza del profilo laterale

della cartilagine articolare della rotula, nonché una sofferenza condrale anche

sul versante femorale (doc. 8).

L’assicurata fa pure

valere che esami di laboratorio avrebbero dimostrato l’assenza di una

condrocalcinosi, ciò a dimostrazione del fatto che ella non sarebbe affetta da

nessuna malattia degenerativa (cfr. doc. I, p. 3).

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che la presenza (anche) di una condrocalcinosi è stata

refertata intraoperativamente dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica (cfr. doc. 11: “Lesione minima al terzo medio in condrocalcinosi

del menisco mediale, …” – il corsivo è del redattore) e poi ripresa dai

medici di fiducia della CO 1. A prescindere da ciò, visto l’esito degli esami

di risonanza magnetica citati in precedenza, anche se si ammettesse l’assenza

di una condrocalcinosi, non sarebbe comunque lecito sostenere che il ginocchio

sinistro dell’assicurata non presenta degenerazioni di sorta.

Ora, tenuto conto di

quanto precede, anche se la lesione del menisco mediale presentata

dall’assicurata può, come tale, ricadere sotto la lettera c dell'art. 9 cpv. 2

OAINF (“lacerazioni del menisco”), la questione di sapere se le cure

mediche prodigate a partire dal mese di febbraio 2016 - in particolare

l’operazione artroscopica effettuata il 29 marzo 2016 – e la relativa inabilità

lavorativa sono ancora in relazione con l’evento del 21 marzo 2015, non deve

essere decisa alla luce delle particolari regole probatorie elaborate dalla

giurisprudenza in relazione alle lesioni parificate ex art. 9 cpv. 2 OAINF

(cfr. supra, consid. 2.5. in fine), ma in base ai principi generali

applicabili nel caso in cui uno stato morboso preesistente venga aggravato o,

più in generale, insorga consecutivamente a un infortunio (in questo senso,

cfr. STF 8C_714/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.2.1).

A margine della

consultazione del 7 luglio 2015, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e

traumatologia, ha refertato, dal profilo soggettivo, un “miglioramento con la

tecarterapia” e, da quello oggettivo, un ginocchio “asciutto, mobile con senso

di fastidio alla flessione forzata, stabile, la gamba non è dolente”. In

quell’occasione, egli ha quindi dichiarato RI 1 in grado di riprendere le

comuni attività e l’ha invitata a utilizzare la bicicletta (cfr. doc. 7). Il

caso iniziale è quindi stato ritenuto chiuso.

Dalle carte processuali si

evince che la ricorrente si è vista di nuovo costretta a rivolgersi a un medico

nel corso del mese di febbraio 2016, quindi a distanza di sette mesi dalla

chiusura del caso iniziale. L’insorgente fa tuttavia valere che, quasi subito

dopo l’interruzione delle cure, “… continuavo a lamentare dolori al ginocchio

sinistro con conseguenti gonfiori ed impossibilità di piegamento a distanza di

5/6 ore da attività fisica, camminata o altro.” (doc. I, p. 2).

Conformemente alla

giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad

esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento

(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

Nella concreta evenienza,

anche volendo prestare fede a quanto dichiarato dall’assicurata, rimane sempre

il fatto (di per sé incontestato) che ella ha fatto nuovamente capo alle cure

di un medico in relazione al ginocchio sinistro, soltanto nel mese di febbraio

2016.

Non può quindi essere ammesso che vi sia stata una chiara

sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata.

L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in

cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta

fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un

incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali

sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti

tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità

lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).

In esito a tutto quanto

precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante, applicato generalmente all’apprezzamento delle

prove nel settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3.1; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi

localizzati al ginocchio sinistro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2

marzo 2016, costituissero una conseguenza naturale dell’evento infortunistico

del 21 marzo 2015.

Di conseguenza, la CO 1

era legittimata a negare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti