35.2016.100
Distorsione ginocchio sx nel 03/2015 con chiusura del caso nel 07/2015. Annuncio di ricaduta nel 03/2016 per intervento di meniscectomia: negata la responsabilità dell'assicuratore LAINF vista assenza
13 febbraio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.100
mm/DC
Lugano
13 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 settembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con annuncio
d’infortunio-bagatella del 23 marzo 2015, la ditta __________ di __________ ha
comunicato alla CO 1 che la propria dipendente RI 1, in data 21 marzo 2015, aveva
subito una distorsione del ginocchio sinistro giocando a tennis (cfr. doc. 1).
L’esame di RM del 23 marzo
2015 ha evidenziato la presenza di un’artrosi femoro-rotulea con condromalacia
di IV. grado, di una meniscopatia degenerativa mediale con fissurazione
orizzontale del menisco, di una condropatia di II. grado del piatto tibiale
laterale, nonché di un modesto aumento di liquido sinoviale con borsite di
gastrocnemiosemimembranoso (cfr. doc. 3).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e versato regolarmente le prestazioni di
legge.
Il caso è stato chiuso nel
corso del mese di luglio 2015 (cfr. doc. 7 e doc. I, p. 2).
1.2. Il 2 marzo 2016
all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’evento del 21 marzo
2015 (cfr. doc. 2).
Sempre nel mese di marzo
2016, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico al ginocchio
sinistro con meniscectomia selettiva e shaving cartilagineo. Dal
relativo rapporto si evince la diagnosi di lesione del menisco mediale in
importante condropatia (cfr. doc. 11; si veda pure il doc. 12).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 maggio 2016, la CO
1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ab initio, sostenendo, da
un lato, che i disturbi al ginocchio sinistro non erano da porre in relazione a
un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che non costituivano neppure una
lesione parificata ai postumi di un infortunio. Essa ha peraltro rinunciato a
pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr.
doc. 14).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 19 e doc. 21), in data 16
settembre 2016, l’assicuratore LAINF ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 25).
1.4. Con tempestivo ricorso del 24
ottobre 2016, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, la CO 1 venga condannata a riconoscerle “il rimborso di tutte le
spese sostenute e da sostenere a seguito della ricaduta comunicata in data
13.02.2016”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
A) CO 1 asserisce
che il gioco del tennis svolto in forma amatoriale e gli eventi infortunistici
durante la sua esecuzione “non possono essere considerati eventi straordinari,
ma devono essere considerati eventi usuali della pratica sportiva”.
Il gioco del tennis non è per la sottoscritta un’attività
quotidiana ed abituale, la sottoscritta svolge l’attività di impiegata e gioca
a tennis in forma amatoriale e non agonistica, inoltre il gioco del tennis è un
gioco con spostamenti repentini e di corsa, tale attività può generare, come
avvenuto alla sottoscritta, in particolari momenti del gioco, traumi
involontari e straordinari. Il brusco spostamento del corpo con il piede
bloccato e la rotazione del ginocchio sono da considerare un evento
straordinario, non fanno parte della normalità del gioco del tennis,
(altrimenti ci sarebbero gli ospedali pieni di persone per traumi alle gambe)
sono movimenti involontari e imprevisti da considerare straordinari.
B) CO 1 asserisce
che la rottura del menisco sinistro, la ricaduta e la conseguente operazione
siano dovute non all’infortunio del 21.03.2015 ma ad un fenomeno degenerativo
dovuto alla condrocalcinosi (Allegato n. 2 pagina 2), scrivono, “… risulta che
siamo in presenza di una severa patologia degenerativa preesistente a carico
del ginocchio sinistro e la lesione del menisco riscontrata è subentrata su una
condrocalcinosi” tale deduzione è senza riscontro oggettivo, ad esempio un
esame, ma semplicemente da deduzioni del medico di fiducia della CO 1.
La ricaduta è dovuta ad una cura non sufficientemente adeguata
effettuata dopo l’infortunio, se l’operazione del menisco fosse stata
effettuata nel marzo 2015 non ci sarebbero state ulteriori conseguenze, la cura
successiva all’infortunio non ha portato alcun beneficio, sono intervenuti
problemi al ginocchio come dolori e produzione di liquido (cisti di Baker), il
ginocchio e il menisco sinistro prima dell’infortunio erano sani e non
presentavano alcuna degenerazione.
La condrocalcinosi denunciata dalla CO 1 come malattia
degenerativa, causa principale della rottura del menisco sinistro, è una
malattia che può essere diagnosticata solo grazie all’esame al microscopio del
liquido prelevato dalle articolazioni colpite, il liquido deve presentare la
deposizione di cristalli di calcio pirofosfato, ebbene la sottoscritta in data
07.07.2016 su richiesta del dott. __________, FMH in chirurgia ortopedica, __________
(Allegato n. 3), si è sottoposta all’esame del liquido citrino con risultato
della __________ del 07.07.2016 (Allegato n. 4) dal quale risulta negativa la
presenza di cristalli di acido urico e di pirofosfato di calcio sia
intracellulare che extracellulare, risultano che mette in evidenza e certifica
che la sottoscritta non è affetta da nessuna malattia degenerativa come la condrocalcinosi
denunciata dalla CO 1, se non ci sono cristalli di pirorofosfato, non c’è
neppure la malattia, la tesi della CO 1 è senza fondamento.” (doc. I)
1.5. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Il 28 novembre 2016,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, comunque già presente agli
atti, e si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni
(cfr. doc. V + allegati).
La CO 1 si è espressa al
riguardo il 1° dicembre 2016 (doc. VII).
1.7. In corso di causa, il TCA ha
interpellato il consulente medico dell’amministrazione, il quale è stato
invitato a chiarire un aspetto inerente all’oggetto litigioso (cfr. doc. IX).
Il dott. __________ ha
risposto in data 17 gennaio 2017 (doc. X).
Alle parti è stato
concesso di formulare delle osservazioni in merito (cfr. doc. XII e doc. XIII).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la propria
responsabilità in merito ai disturbi al ginocchio sinistro, oggetto dell’annuncio
di ricaduta del 2 marzo 2016, precisato che essa ha rinunciato a pretendere la
restituzione delle prestazioni inizialmente assunte.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa
di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del
fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr.
RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore
esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372).
Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto
brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario è che si sia
inoltre trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento
oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle
lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura,
di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un
significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento.
Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel
danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è
dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A.
Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei
medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a
condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato
Fatti
i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e
riferimenti ivi indicati).
In questo contesto, deve
ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione
assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio
a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza
l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente
morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).
2.6. Il 1° gennaio 2017 è entrata
in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583).
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha
rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo
concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al
riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già
auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF),
una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni
corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni.
Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in
grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una
malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)
Sul tema, si veda pure M.
Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei
der Umsetzung”, in STS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36).
In concreto, trattandosi
di un sinistro avvenuto in data 21 marzo 2015, le modifiche concernenti la
revisione sopra citata non si applicano.
2.7. Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali emerge che l’amministrazione ha rifiutato di assumere la
ricaduta annunciata il 2 marzo 2016, in quanto la lesione del menisco mediale
del ginocchio sinistro, che è stata oggetto dell’intervento artroscopico
eseguito in data 29 marzo 2016, sarebbe indubbiamente attribuibile a una
patologia degenerativa (cfr. doc. 14, p. 2).
Interpellato nel corso del
mese di aprile 2016, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha
invitato la CO 1 a rifiutare l’assunzione della nota artroscopia, sottolineando
proprio la “… presenza di una severa patologia degenerativa preesistente a
carico del ginocchio sinistro e la lesione del menisco riscontrata è subentrata
su una condrocalcinosi.” (doc. 13).
La natura chiaramente
degenerativa delle alterazioni meniscali refertate a livello del ginocchio
sinistro, è pure stata sostenuta dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, per il quale tale natura è dimostrata da più fattori, ovvero dal
decorso orizzontale della fissurazione meniscale, dalla condrocalcinosi della
struttura meniscale, dalla presenza concomitante di importanti alterazioni
degenerative condropatiche pluri-compartimentali e dall’esistenza di una cisti
di Baker, scoppiata, a conferma del sospetto clinico formulato dal dr. __________
sull’origine della gonalgia acuta della fossa poplitea insorta alcuni giorni
prima della risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 3.3.2016 (cfr. doc.
24).””
Preliminarmente, questa
Corte precisa che l’evento occorso all’assicurata – distorsione del ginocchio
sinistro nell’ambito di una partita di tennis, a seguito di un brusco
cambiamento della direzione del corpo con piede fermo a terra – non adempie i
presupposti per ammettere l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA,
specificatamente quello della straordinarietà del fattore esterno (cfr. STFA U 398/06 del 21 novembre 2006 consid. 3.1; U 368/05 del 21 dicembre
2005 e U 20/99 del 27 dicembre 1999, pubblicata in RDAT II-2000 pag. 331, come
pure le STCA 35.2003.19 del 6 giugno 2003 consid. 2.11. e 35.1998.43 del 15
marzo 1999 consid. 2.8. e D. Cattaneo, “Sport et assurances sociales” in CGRSS N° 45-2010 pag. 143).
D’altro
canto, può invece essere ammesso che quanto accaduto il 21 marzo 2015 costituisce
un evento assimilabile a infortunio, segnatamente poiché esso ha
Considerandi
comportato un certo potenziale di pericolo accresciuto, richiesto dalla
giurisprudenza federale per ammettere l’intervento del fattore esterno (cfr. supra
consid. 2.5., in questo senso, si veda la STFA U 368/05 del 21
dicembre 2005 consid. 3.1).
Chiamato ora a
pronunciarsi sull’oggetto litigioso (obbligo a prestazioni della CO 1
relativamente ai disturbi localizzati al ginocchio sinistro, oggetto
dell’annuncio di ricaduta del marzo 2016), questo Tribunale constata che la
tesi degli specialisti consultati dall’istituto assicuratore, secondo cui il
danno meniscale in questione non è imputabile all’evento del 21 marzo 2015 ma è
indubbiamente attribuibile a fenomeni degenerativi preesistenti, non risulta
contraddetta da alcuna certificazione specialistica, di modo che non vi sono
valide ragioni per discostarsene.
Il TCA prende atto che,
secondo la ricorrente, “il ginocchio ed il menisco sinistro prima
dell’infortunio erano sani e non presentavano alcuna degenerazione” (cfr. doc.
I, p. 3), tuttavia ciò non trova riscontro nella documentazione medica agli
atti.
In effetti, già l’esame di
RMN del 23 marzo 2015 aveva evidenziato la presenza d’importanti ed estesi fenomeni
degenerativi - artrosi femoro-rotulea con condromalacia di IV. grado,
meniscopatia degenerativa mediale con fissurazione orizzontale del menisco e condropatia
di II. grado del piatto tibiale laterale (cfr. doc. 3) – che di tutta evidenza
non possono essersi prodotti nel giro di due soli giorni. Un quadro analogo è d’altronde
emerso anche dalla risonanza magnetica del 3 marzo 2016, esame che ha segnatamente
mostrato, oltre alla possibile fissurazione della cisti di Baker, un peggioramento
della condropatia femoro-patellare esterna (III grado), una fissura su base
degenerativa del corpo e corno posteriore del menisco mediale, dei possibili
incipienti aspetti di meniscosi posteriore del menisco esterno, una grave
condropatia con condromalacia (IV grado) in corrispondenza del profilo laterale
della cartilagine articolare della rotula, nonché una sofferenza condrale anche
sul versante femorale (doc. 8).
L’assicurata fa pure
valere che esami di laboratorio avrebbero dimostrato l’assenza di una
condrocalcinosi, ciò a dimostrazione del fatto che ella non sarebbe affetta da
nessuna malattia degenerativa (cfr. doc. I, p. 3).
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che la presenza (anche) di una condrocalcinosi è stata
refertata intraoperativamente dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica (cfr. doc. 11: “Lesione minima al terzo medio in condrocalcinosi
del menisco mediale, …” – il corsivo è del redattore) e poi ripresa dai
medici di fiducia della CO 1. A prescindere da ciò, visto l’esito degli esami
di risonanza magnetica citati in precedenza, anche se si ammettesse l’assenza
di una condrocalcinosi, non sarebbe comunque lecito sostenere che il ginocchio
sinistro dell’assicurata non presenta degenerazioni di sorta.
Ora, tenuto conto di
quanto precede, anche se la lesione del menisco mediale presentata
dall’assicurata può, come tale, ricadere sotto la lettera c dell'art. 9 cpv. 2
OAINF (“lacerazioni del menisco”), la questione di sapere se le cure
mediche prodigate a partire dal mese di febbraio 2016 - in particolare
l’operazione artroscopica effettuata il 29 marzo 2016 – e la relativa inabilità
lavorativa sono ancora in relazione con l’evento del 21 marzo 2015, non deve
essere decisa alla luce delle particolari regole probatorie elaborate dalla
giurisprudenza in relazione alle lesioni parificate ex art. 9 cpv. 2 OAINF
(cfr. supra, consid. 2.5. in fine), ma in base ai principi generali
applicabili nel caso in cui uno stato morboso preesistente venga aggravato o,
più in generale, insorga consecutivamente a un infortunio (in questo senso,
cfr. STF 8C_714/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.2.1).
A margine della
consultazione del 7 luglio 2015, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e
traumatologia, ha refertato, dal profilo soggettivo, un “miglioramento con la
tecarterapia” e, da quello oggettivo, un ginocchio “asciutto, mobile con senso
di fastidio alla flessione forzata, stabile, la gamba non è dolente”. In
quell’occasione, egli ha quindi dichiarato RI 1 in grado di riprendere le
comuni attività e l’ha invitata a utilizzare la bicicletta (cfr. doc. 7). Il
caso iniziale è quindi stato ritenuto chiuso.
Dalle carte processuali si
evince che la ricorrente si è vista di nuovo costretta a rivolgersi a un medico
nel corso del mese di febbraio 2016, quindi a distanza di sette mesi dalla
chiusura del caso iniziale. L’insorgente fa tuttavia valere che, quasi subito
dopo l’interruzione delle cure, “… continuavo a lamentare dolori al ginocchio
sinistro con conseguenti gonfiori ed impossibilità di piegamento a distanza di
5/6 ore da attività fisica, camminata o altro.” (doc. I, p. 2).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore
infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi
accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad
esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento
(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).
Nella concreta evenienza,
anche volendo prestare fede a quanto dichiarato dall’assicurata, rimane sempre
il fatto (di per sé incontestato) che ella ha fatto nuovamente capo alle cure
di un medico in relazione al ginocchio sinistro, soltanto nel mese di febbraio
2016.
Non può quindi essere ammesso che vi sia stata una chiara
sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata.
L’Alta Corte ha ad esempio
deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in
cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta
fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un
incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,
poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova
problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali
sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti
tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità
lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).
In esito a tutto quanto
precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante, applicato generalmente all’apprezzamento delle
prove nel settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3.1; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi
localizzati al ginocchio sinistro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2
marzo 2016, costituissero una conseguenza naturale dell’evento infortunistico
del 21 marzo 2015.
Di conseguenza, la CO 1
era legittimata a negare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti