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Decisione

35.2016.101

Malattia professionale (eczema da contatto). Disoccupato (ristrutturazione interna). TA1 2014 per reddito sia "da valido" sia "da invalido" (deduzione sociale: 15%)

20 febbraio 2017Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________,

Bereichsleiterin Fachärtzin für Innere Medizin und Arbeitsmedizin FMH, il 19

maggio 2015 (doc. 81) ed al relativo complemento del 26 maggio 2015 (doc. 82),

giusta la quale:

"(…) Zumutbarkeit:

Insgesamt ist darauf hinzuweisen,

dass eine Rückkehr für diesen Versicherten als Bauarbeiter nicht mehr möglich

ist. Zudem sind auch dem Baugewerbe nahestehende Tätigkeiten mit geringer

Exposition zu den Allergenen problematisch, indem die Haut deutlich

minderbelastbar ist trotz konsequenter Anwendung der Hautschutz-massnahmen. Es

ist davon auszugehen, dass der Versicherte keine Tätigkeiten mit

irritativ-toxischer oder mechanischer Hautbelastung ausführen kann. Ebenso sind

sämtliche Tätigkeiten mit längerer Tragpflicht von Arbeitshandschuhen ebenfalls

nicht zumut-bar, da der Versicherte in den Handschuhen vermehrt schwitzt, was

das Angehen des Ekzems erleichtert, wie in den diversen Unterlagen des

Versicherten und auch Arztberichten dokumentiert ist. Demzufolge sind auch

Feuchtarbeiten dem Versicherten nicht zuzumuten. Ebenso sind Tätigkeiten mit starker

Verschmutzung für den Versicherten ausgeschlossen.

In Frage kämen für diesen Patienten

lediglich saubere, trockene Tätigkeiten ohne jegliche mechanische Hautbelastung

im Sinne von Kontrolltätigkeiten oder Tätigkeiten am Computer. Letzteres

Beispiel sei aber mit Vorsicht zu geniessen, da der Versicherte dafür nicht die

entsprechende Schulung besitzen dürfte. Zusammenfassend erlitt der Versicherte

durch seine Berufskrankheit eine erhebliche und dauernde gesundheitliche

Einschränkung. Er ist dadurch auf dem Arbeitsmarkt bei der Suche nach einer für

ihn geeignete Tätigkeit erheblich eingeschränkt und eine Rückkehr als

Bauarbeiter oder auch im Baugewerbe nahen Branchen ist nicht möglich.

(doc. 81; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che

l'attività di "autista" nell'edilizia non fosse più esigibile e che

l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento

completo) in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti

dalla malattia professionale (in particolare, in un luogo asciutto e pulito,

senza irritazione tossica o meccanica della pelle e dove non è richiesto di

portare a lungo i guanti) e, quindi, con decisione formale del 7 luglio 2016 (doc.

94), confermata con decisione su opposizione del 27 settembre 2016 (doc. 147),

a fronte di un discapito dell'11,73% risultato dal raffronto dei redditi

("da valido" fr. 64'246.00 e "da invalido" fr. 56'711.00),

ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità del 12%.

2.5

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.6

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti [in

particolare, doc. 9, 11, 15, 17, 23, 25, 27, 31, 40, 43, 47, 52 (fotografie), 56,

60, 65, 67 (fotografie), 77, 103, 106-109, 111-114, 117, 122, 123, 125,

128-130, 133, 135, 137, 139-141 e 143], questo Tribunale ritiene che il parere

espresso dalla dr.ssa med. __________, Bereichsleiterin Fachärtzin für Innere

Medizin und Arbeitsmedizin FMH che vanta un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va

dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5) - possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si

riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

Il rapporto del 23 ottobre 2016 del dr. med. __________, spec. FMH in

dermatologia e venereologia, spec. in allergologia e immunologia clinica (allegato A3 al doc. I), non è atto a

sollevare dubbi circa la fedefacenza della valutazione chiara, esauriente con

argomentazioni diffuse e motivate, sviluppata il 19 maggio 2015 dalla dr.ssa

med. __________, Bereichsleiterin Fachärtzin für Innere Medizin und

Arbeitsmedizin FMH (doc. 81) avvalorata dalla relazione scritta il 2 novembre

1999.

dal dr. med. __________, allora primario del reparto di Dermatologia

dell'Ospedale __________ di __________, al termine del ricovero dell'assicurato

dall'11 al 30 ottobre 1999 per "eczema disidrosiforme delle mani da

contatto allergico alla formalina, al dicromato di potassio e alla gomma di origine

professionale" (doc. 117) come pure dai rapporti intermedi agli atti allestiti

dal dr. med. __________ e dallo stesso dr. med. __________, ambedue specialisti

della materia che qui ci occupa, tra il 1998 ed il 2015 (in particolare, doc.

9, 11, 15, 17, 23, 25, 27, 31, 40, 43, 47, 56, 60, 65, 77, 103, 106-109,

111-114, 122, 123, 125, 128-130, 133, 135, 137, 139-141 e 143).

Le considerazioni espresse dallo specialista ticinese di fiducia

dell'assicurato nel proprio referto del 23 ottobre 2016 (allegato

A3 al doc. I) non appaiono quindi suscettibili di sminuire il valore

probatorio attribuito al parere della dr.ssa med. __________.

Giova inoltre ricordare che in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,

consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo

specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che

soffrivano di eczema allergico da contatto.

In una sentenza 35.2013.21 del 21 agosto 2013, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha ritenuto un muratore nell'edilizia (segnatamente un

gruista) che, scendendo da un cassero, ha appoggiato male il piede a terra,

riportando un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed era pure affetto da

dermatite, in grado di svolgere al 100% (e con rendimento completo) un’attività

leggera adeguata dal profilo ortopedico oltre che pulita, asciutta, senza

esposizione a polveri e senza sovraccarico meccanico alla cute dal profilo dermatologico.

In una sentenza 32.2012.274 del 23 agosto 2013, integralmente confermata dalla

II di diritto sociale del TF con sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, questo

Tribunale ha ritenuto un piazzaiolo/muratore, affetto da "lesioni

disidrotiche/pustolose palmari, ora limitate alla mano destra nel quadro

anamnestico di una psoriasi/pustolosi palmare" o, quale diagnosi

differenziata, da "eczema disidrotico", in grado di svolgere

al 100% (e con rendimento completo) un’attività sostitutiva (segnatamente:

aiuto ufficio, autista di persone e sorveglianza) rispettosa di alcuni limiti

funzionali di carattere dermatologico (segnatamente: da svolgere all'asciutto,

con contatti chimicamente attivi molto limitati e con la possibilità di non

avere contatti con alimenti e, tenendo anche conto, delle sensibilizzazioni di

cui soffre l'assicurato; al nichelio, cromo o dicromato di potassio, cobalto,

carmabix e Thiuram mix).

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,

p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato

le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del

20.

aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche in questo ambito, vi

sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è

il caso per il settore delle prestazioni di servizio (STCA 32.2015.109 del 27

giugno 2016, consid. 2.7.8).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere rispetto a quella originariamente esercitata (di "autista"

nell'edilizia).

Del

resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno. Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve

fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere

cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta

di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie -

l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il

mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è

reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di

lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire

un'occupazione vista la problematica dermatologica di cui è affetto

l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere

ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro

esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte

a personale non qualificato o semi qualificato (le

attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello

di qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la

TA1 2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né

un’esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione

particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.), che il ricorrente, nonostante i

disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa

(cfr. per un caso analogo, la già citata STCA 32.2012.274 del 23 agosto 2013, integralmente

confermata dalla STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013).

In siffatte circostanze, questo Tribunale non condivide le argomentazioni

ricorsuali sollevate dal rappresentante dell'assicurato, secondo il quale, -

per un verso - a causa dello stato di salute caratterizzato da un eczema

da contatto cronico e recidivante, il ventaglio delle possibili attività

lavorative a disposizione del suo assistito è fortemente ristretto e, quindi,

non rappresentative in un mercato del lavoro libero ed equilibrato e, - per

altro verso - benché da un punto di vista teorico siano individuabili

pochissime e quindi non rappresentative attività lavorative esigibili, da un

punto di vista pratico anche queste attività non possono essere tenute in

considerazione, in quanto il suo assistito non possiede la necessaria

formazione ed il suo stato di salute non gli permette di intrattenere un

rapporto di lavoro stabile e accettabile per un datore di lavoro.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dalla malattia

professionale di cui è affetto, e, quindi, un lavoro in luogo asciutto e

pulito, senza irritazione tossica o meccanica della pelle e dove non è

richiesto di portare a lungo i guanti.

2.7

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.8

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza la malattia professionale, RI 1, nel 2015 (data di

decorrenza della rendita - 1° marzo 2015, ovvero dal primo giorno del

mese in cui è stato annunciato il peggioramento dello stato di salute: doc. 77,

94.

e 147) avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 64'426.- calcolato

sulla base delle indicazioni fornite direttamente dalla __________ con

messaggio di posta elettronica del 21 luglio 2015 e che tiene

conto pure degli aumenti previsti dal contratto collettivo dell'edilizia

(doc. 84).

Questo dato è contestato dal rappresentante del ricorrente, secondo il quale l'CO

1.

avrebbe dovuto considerare un salario "da valido" di fr. 67'178.-

(così come risulta dal certificato di salario rilasciato al suo assistito per

l'anno 2012 dalla __________, allegato quale doc. B al doc. V), adeguato al

2015.

e tenuto conto dell'aumento salariale previsto dal contratto collettivo di

lavoro dell'edilizia e del genio civile a cui sottostà l'ex datore di lavoro.

Questa Corte rileva che ambedue i dati forniti dall'ex datore di lavoro dell'assicurato

(fr. 64'426.- per il 2015 con messaggio di posta elettronica del 21 luglio 2015

e fr. 67'178.- per il 2012 con il certificato di salario del 31 gennaio 2013) sono

discordanti.

Non è tuttavia necessario chiarire quale sarebbe stato il salario annuo che

l'assicurato avrebbe percepito, qualora non fosse insorta la malattia

professionale, presso l'ex datore di lavoro, dato che il reddito "da

valido" di RI 1 (disoccupato dal 1° giugno 2013 - e, quindi, da ben 19

mesi al momento determinante: 1° marzo 2015, data di decorrenza

della rendita dal primo giorno del mese in cui è stato annunciato il

peggioramento dello stato di salute: doc. 77, 94 e 147 - in seguito ad un

licenziamento subito nell'ambito di una "ristrutturazione interna" -

e, quindi, non per motivi riconducibili alla malattia professionale di cui è

affetto -: cfr. doc. 65, 68 e 71) dev'essere calcolato sulla base dei dati

statistici risultanti dall'ISS, conformemente alla giurisprudenza dell'Alta

Corte vigente in materia (cfr., tra le tante, la recentissima STF

8C_728/2016 del 21 dicembre 2016, consid. 3.1 in fine con

riferimenti).

Analogamente a quanto deciso nella già citata STCA 32.2012.274 del 23 agosto

2013, integralmente confermata dalla STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013,

considerato che l'assicurato è professionalmente inattivo da diverso tempo (in

particolare, come poc'anzi rilevato, da ben 19 mesi al momento determinante),

questa Corte, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, ritiene che RI 1, svolgendo nel 2014 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web

dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012

consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per

l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa: STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.4% per il 2015

(cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il

2015, un reddito annuo di fr. 66'718.93.

Stante quanto precede, il reddito "da valido" del

ricorrente, nel 2015, ammonta a fr. 66'718.93.

2.9

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Giova infine ricordare che,

nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.10

Dalle tavole

processuali risulta che l'CO 1, dopo aver osservato che il sistema dei

Dispositivo

Dispositivi Posti di Lavoro (DPL) non è idonea a valutare il grado di invalidità

nei casi di malattia professionale (cfr. doc. 92), ha determinato in fr. 66'718.93

il reddito "da invalido", applicando la tabella TA1 2014, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2015 nonché riportato

sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di

deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 56'711.00 (doc. 92, 94 e

147).

Ora, ritenuto che RI 1, nonostante la malattia professionale, può ancora

svolgere una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore

privato svizzero, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il reddito "da

invalido" del ricorrente, nel 2015, corrisponde al suo reddito "da

valido" (cfr. consid. 2.8) ed ammonta, quindi, a fr. 66'718.93.

2.11. Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile

2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.12. Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza,

una decurtazione del 15% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico

da invalido, per tenere conto del fatto che anche in attività adatte

l'assicurato potrebbe percepire un salario inferiore alla media a causa della

malattia professionale di cui è affetto (doc. 94 e 147).

Questo dato non è stato contestato dal rappresentante del ricorrente. A

ragione.

In effetti, val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta

della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le

condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione),

che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre

2012, consid. 3; Meyer

Ulrich/Riechmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo

2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa

Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia

tenuto ampiamente conto del fatto che anche in attività adatte l'assicurato

potrebbe percepire un salario inferiore alla media a causa della malattia

professionale di cui è affetto.

Da ultimo, giova ricordare che il fatto di avere una limitata formazione

professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le

attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici

e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né

un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71

consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Il reddito "da invalido" di fr. 66'718.93

(cfr. consid. 2.10), tenuto conto di una decurtazione

sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 56'711.09.

2.13. Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 66'718.93 (cfr. consid.

2.8) annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuta la malattia professionale, e cioè fr. 56'711.09 annui (cfr. consid.

2.12.), è del 15%.

Stante quanto precede, questo Tribunale non

condivide la richiesta dell'avv. RA 1 di riconoscere al suo assistito una

rendita d'invalidità LAINF fondata di un tasso di incapacità al guadagno di

almeno l'80%, rispettivamente di almeno il 50% (doc. I, pag. 7 e 8).

Detto questo, la decisione su opposizione impugnata deve comunque essere

modificata, nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità

del 15%, a decorrere dal 1° marzo 2015 (data di decorrenza della

rendita dal primo giorno del mese in cui è stato annunciato il

peggioramento dello stato di salute: doc. 77, 94 e 147).

2.14. Parzialmente vincente in

causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di

fr. 1’000.- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr.

art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicurato ha

diritto a una rendita d’invalidità del 15% a decorrere dal 1° marzo 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili

parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti