35.2016.102
Revisione della rendita d'invalidità in vigore a seguito di un nuovo infortunio
22 marzo 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2016.102
mm
Lugano
22 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 settembre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 maggio 2013, RI 1, nato
nel 1947, titolare dell’omonima impresa di costruzioni con sede a __________ e
già al beneficio di una rendita d’invalidità del 14% a decorrere dal 1° marzo
2012 a dipendenza di un infortunio occorsogli nel mese di luglio 2009, è
rimasto vittima di un nuovo infortunio, a causa del quale ha riportato una
lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra.
Nel mese di marzo 2014,
egli è stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione del
sovraspinato e di decompressione sottoacromiale (cfr. doc. 44).
Il 9 aprile 2015, egli è
stato di nuovo operato in ragione di una rottura recidivante della cuffia dei
rotatori (cfr. doc. 88).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 18 luglio 2016, l’amministrazione ha dichiarato RI 1 nuovamente
abile al lavoro nella misura della rendita d’invalidità in vigore e gli ha
riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (cfr. doc.
134).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 140), in data 27
settembre 2016, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 147).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
ottobre 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità almeno del 28% a
decorrere dal 1° maggio 2016, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
È infatti arbitrario e contrario alle disposizioni di legge
applicabili in materia sostenere che il peggioramento subito dal ricorrente a
seguito del secondo infortunio non sarebbe di una gravità tale da giustificare
un raffronto dei redditi e in definitiva un aumento dell’invalidità.
Il medesimo medico di circondario, così come la CO 1 nella
decisione qui impugnata, ammettono che a causa del nuovo infortunio e
conseguente peggioramento dell’esigibilità, l’assicurato non è più in grado di
sollevare pesi oltre l’altezza del petto e soprattutto non può più effettuare
lavori pesanti e rozzi. Va rammentato che l’assicurato è muratore e pertanto,
proprio per definizione, per l’esercizio della sua attività professionale, è
tenuto ad effettuare lavori pesanti e rozzi.
La diminuita esigibilità è confermata anche dal fatto che, ancora
attualmente, l’assicurato ha insopportabili dolori alla spalla oggetto
dell’infortunio, che gli impediscono di esercitare la sua attività
professionale nei limiti stabiliti dalla CO 1 e di ottenere un reddito senza
discapito maggiore alla precedente situazione dopo il primo infortunio.
L’assicurato, dopo il secondo infortunio, ha avuto un’evidente
aumento dell’incapacità al guadagno, che è permanente. Il raffronto dei redditi
che avrebbe dovuto essere effettuato dall’assicuratore infortuni confermerà
senz’altro che all’attuale discapito del 14%, quale conseguenza del primo
infortunio, va aggiunto un ulteriore discapito pari almeno al precedente. Ne
consegue che il grado d’invalidità del ricorrente va stabilito almeno nella
misura del 28%. Ciò per considerare le conseguenze del secondo infortunio e
soprattutto la diminuzione del reddito che l’assicurato invalido può conseguire
esercitando l’attività ragionevolmente da lui esigibile.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 9 dicembre 2016, il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che venga allestita una perizia medica
giudiziaria (doc. V).
1.6. In corso di causa, il TCA ha
richiamato dall’CO 1 l’incarto relativo all’infortunio occorso il 9 luglio 2009
(doc. VIII) e ne ha dato notizia al ricorrente (cfr. doc. IX).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era
legittimato a negare un aumento della rendita in vigore a seguito dell’evento
infortunistico del 3 maggio 2013, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata,
ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si
è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti,
un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e
le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione
litigiosa (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5;
STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008
consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.7. A seguito dell’infortunio del
mese di luglio 2009 che aveva interessato la cuffia rotatoria della spalla
sinistra, con decisione formale del 30 maggio 2012, l’assicurato era stato posto
al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 14% a contare dal
1° marzo 2012 (doc. 72 / inc. infortunio n. __________). Il grado
dell’invalidità era stato determinato in funzione della perdita di guadagno
generata dai maggiori costi di personale per compensare quelle attività che
egli non era più in grado di eseguire (reddito da valido pari a fr. 122'512,
reddito da invalido pari a fr. 105'399), e meglio così come stabilito
dall’Ufficio AI (cfr. doc. 146).
Da notare che, a margine
della visita circondariale del 19 gennaio 2012, il dott. __________, spec. FMH
in chirurgia della mano e generale, aveva dichiarato non più esigibile in
misura completa l’abituale attività dell’assicurato, posto che quest’ultimo, a
causa del danno all’arto superiore sinistro, era costretto a farsi aiutare da
un suo dipendente per il carico/scarico del furgoncino.
Il medico __________ aveva
così valutato l’esigibilità lavorativa:
" (…).
Sollevare e portare pesi con le due estremità superiori:
l’assicurato può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fra i 5
e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi medi fra i 10 e
i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e
oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato può sollevare pesi
oltre l’altezza del petto fino e oltre i 5 kg con le limitazioni sovra-esposte.
Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza limitazioni, lavoro
pesante e manuale rozzo di rado, molto pesanti mai, nessun problema alla
rotazione delle due mani. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai
esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta/inclinata in avanti e in
piedi/inclinata in avanti senza limitazioni, posizione inginocchiata e di
flessione delle ginocchia senza limitazioni.
Posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta fra
queste 2 posizioni senza limitazioni, spostamento senza limitazioni, pure su
scale e scale a pioli vista l’integrità delle due estremità inferiori. Uso
delle due mani possibile secondo quanto sopra-espresso, nessun problema di
equilibrio o stare in equilibrio.
Non lavori più pesanti di quelli sopradescritti e ripetitivi.” (doc.
64, p. 5 / inc. infortunio n. __________)
In occasione della sua
audizione del 13 aprile 2010, l’assicurato aveva dichiarato di essere “…
direttore della ditta __________ di __________, impresa di costruzioni con una
ventina di operai. I lavori d’ufficio vengono fatti dalla __________ di __________.
In ditta ci sono due tecnici. Io ho 63 anni e ho sempre fatto l’autista del
furgoncino della ditta. Ho portato in giro materiali (75%). Inoltre ho fatto
lavori di controllo sui cantieri e ho tenuto il contatto coi clienti (25%).”
(doc. 6, p. 1 / inc. infortunio n. __________).
In data 23 novembre 2011, RI
1 aveva inoltre precisato che “…, prima di avere i disturbi alla spalla
sinistra riuscivo a caricare scaricare la merce sul camioncino (vedi foto). I
materiali da trasportare sono quelli che si usano nell’edilizia per la
costruzione di case, strade, casseri, ecc. Ci sono assi di varie dimensioni,
pannelli, puntelli, ponteggi, travi, sacchi di cemento da 25 kg, sacchi di
calce da 25 kg, sacchi di sabbia, ferri d’armatura, mattoni, blocchi di
cemento, ecc. Si può dire che i singoli pezzi pesano almeno 20 kg. Faccio
presente che non si può separare il materiale e trasportare-sollevare solo
materiali leggeri. Ora devo sempre far fare il lavoro di carico e scarico a un
altro operaio e questo incide sul mio rendimento.” (doc. 59 / inc. infortunio
n. __________).
2.8. Al precedente considerando
sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione
di una rendita di invalidità del 14%.
Si tratta ora di esaminare
la situazione esistente fino al mese di settembre 2016 (momento in cui è stata
emanata la decisione su opposizione impugnata).
Il 3 maggio 2013, RI 1 è
rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra con, all’esame di artro-RMN
del 12 giugno 2013, una rottura inserzionale del tendine sottoscapolare con
sub-lussazione del bicipite.
Nel marzo 2014, egli è
quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione del
tendine sovraspinato e decompressione sottoacromiale (doc. 44).
Accertamenti radiologici
eseguiti nel prosieguo hanno mostrato la presenza di una rottura transmurale
del tendine infraspinato, subito posteriormente alla precedente riparazione
(cfr. doc. 64), lesione che ha reso necessaria un’ulteriore artroscopia (il 9
aprile 2015 – doc. 88: “ricostruzione del sottoscapolare, sovraspinoso, sottospinoso,
Considerandi
rimozione di osteofita claveare e prelievi bioptici per esame batteriologico
…”).
In data 11 febbraio 2016
ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Dopo aver ritenuto “…
possibile che l’attuale infortunio abbia ulteriormente modificato l’esigibilità
al lavoro, per quanto riguarda la situazione funzionale residua
post-traumatica, …”, il medico di circondario ha proceduto a una nuova
valutazione, elencando i seguenti limiti funzionali:
" (…).
Sollevare e portare pesi con le due estremità superiori:
l’assicurato può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fra i 5 e i 10 kg
fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi medi fra i 10 e i 25 kg
fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i
45.
kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato non può sollevare pesi
oltre l’altezza del petto. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi
senza limitazioni. Lavoro pesante manuale rozzo mai, rotazione delle mani
spesso. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione
del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazioni, posizione
in piedi e inclinata in avanti talvolta, posizione inginocchiata e di flessione
delle ginocchia senza limitazioni. Posizione di lunga durata seduta e in piedi
o a libera scelta fra queste due posizioni senza limitazioni, spostamento senza
limitazioni, unicamente salire su scale a pioli può avvenire talvolta e con qualche
difficoltà. Uso delle due mani possibile secondo quanto sopra espresso. Nessun
problema di equilibrio o stare in equilibrio.” (doc. 126)
Con decisione formale del
18.
luglio 2016, l’istituto assicuratore resistente ha confermato la rendita
d’invalidità in vigore (14%), posto che dagli accertamenti esperiti nel
frattempo era risultato che “…, tenuto conto dei postumi dell’attuale
infortunio, l’esigibilità medica del lavoro è rimasta pressoché immutata,
rispetto a quella relativa all’infortunio __________ del 9.7.2009. Rammentiamo
che, a suo tempo, avevamo fissato la rendita d’invalidità quantificando il
danno per le attività manuali che lei non poteva più eseguire e che sarebbero
dovute essere affidate ad un altro operaio. Considerando la situazione post-infortunistica
attuale, nulla è cambiato rispetto alla valutazione sulla quale ci siamo basati
per la decisione del 30.05.2012. Pertanto, per l’attuale infortunio (__________),
la dichiariamo abile al lavoro nella misura della rendita attualmente in corso.”
(doc. 134).
2.9
Con la propria impugnativa, l’insorgente
fa valere che, così come ammesso anche dal medico __________ dell’CO 1,
l’infortunio del 3 maggio 2013 alla spalla destra avrebbe ulteriormente
peggiorato l’esigibilità lavorativa, motivo per cui egli non sarebbe più in
grado, soprattutto, di svolgere delle attività pesanti e rozze, tipiche della
sua abituale professione di muratore (cfr. doc. I).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che la rendita d’invalidità del
14% era stata accordata per compensare la perdita di guadagno causata dal fatto
che, in ragione del danno alla spalla sinistra, RI 1 non era più in grado di svolgere
parte delle sue attività, specificatamente di caricare/scaricare il furgoncino
della ditta da lui guidato, cosicché tali mansioni dovevano essere eseguite da
un altro operaio (cfr. supra consid. 2.8.).
D’altro canto, il TCA
rileva che l’esigibilità lavorativa tracciata dal dott. __________ a margine
della visita di chiusura dell’11 febbraio 2016 non si è modificata in modo
rilevante rispetto a quella che era stata valutata dal dott. __________ nel
2012.
In effetti, confrontando le due valutazioni, si evince che, dopo il
secondo evento infortunistico, il ricorrente non è più in grado di sollevare
pesi oltre l’altezza del petto (mentre prima lo poteva fare con gli stessi
limiti previsti per il sollevamento/trasporto di pesi fino all’altezza dei
fianchi), di eseguire lavori pesanti e manuali rozzi (mentre prima lo poteva
fare di rado) e può assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti, così
come salire su scale a pioli, soltanto talvolta (mentre prima lo poteva senza
limitazioni) (cfr. doc. 64, p. 5 / inc. infortunio n. __________ e doc. 126).
Sulla scorta di quanto
precede, è evidente che, nonostante l’insorgenza del (ulteriore) danno alla
spalla destra, l’insorgente potrebbe continuare a esercitare le mansioni di
controllo sui cantieri e di contatto con la clientela.
D’altra parte, per quanto
riguarda l’attività di carico/scarico del materiale da lui trasportato con il
furgoncino della ditta, l’assicurato non era più in grado di svolgerla già
prima del sinistro del 2013 (cfr. doc. 59 / inc. infortunio n. __________: “Ora
devo sempre far fare il lavoro di carico e scarico a un altro operaio e
questo incide sul mio rendimento.” – il corsivo è del redattore), per cui l’amministrazione
era legittimata a ritenere che egli avesse ritrovato una piena capacità
lavorativa nei limiti della rendita d’invalidità in vigore e, dunque, a negare
un ulteriore discapito della sua capacità lucrativa (senza procedere a un nuovo
raffronto dei redditi).
Il ricorrente non può
quindi essere seguito allorquando fa valere che un aumento della rendita in
vigore sarebbe giustificato dal fatto che, posteriormente all’infortunio del
maggio 2013, non sarebbero più stati esigibili lavori pesanti e rozzi.
Al riguardo, occorre
infatti segnalare che, già prima dell’evento del 2009, la sua attività in seno
all’impresa di costruzioni era in sostanza limitata alla direzione lavori, ai
contatti con la clientela e al trasporto di merci con il furgone (con relativo
carico e scarico). Dopo quell’infortunio, RI 1 non è più stato in grado di
svolgere quest’ultima mansione, che è quindi stata assunta da un altro operaio,
e proprio per questa ragione gli era stata assegnata la rendita d’invalidità
del 14% (cfr. doc. 72, p. 2 / inc. infortunio n. __________: “..., i postumi
infortunistici le causano un’incapacità di guadagno del 14%, causata da
maggiori costi di personale per compensare le attività che lei non è più in
grado di fare …).
In queste condizioni, il
TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la
richiesta perizia medica giudiziaria (cfr. doc. V), ritenendo che le
circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
In esito a tutto quanto
precede, secondo questa Corte, non sono dati i presupposti per aumentare la
rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1
LPGA.
La decisione su
opposizione impugnata merita quindi conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti