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Decisione

35.2016.102

Revisione della rendita d'invalidità in vigore a seguito di un nuovo infortunio

22 marzo 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7. A seguito dell’infortunio del

mese di luglio 2009 che aveva interessato la cuffia rotatoria della spalla

sinistra, con decisione formale del 30 maggio 2012, l’assicurato era stato posto

al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 14% a contare dal

1° marzo 2012 (doc. 72 / inc. infortunio n. __________). Il grado

dell’invalidità era stato determinato in funzione della perdita di guadagno

generata dai maggiori costi di personale per compensare quelle attività che

egli non era più in grado di eseguire (reddito da valido pari a fr. 122'512,

reddito da invalido pari a fr. 105'399), e meglio così come stabilito

dall’Ufficio AI (cfr. doc. 146).

Da notare che, a margine

della visita circondariale del 19 gennaio 2012, il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia della mano e generale, aveva dichiarato non più esigibile in

misura completa l’abituale attività dell’assicurato, posto che quest’ultimo, a

causa del danno all’arto superiore sinistro, era costretto a farsi aiutare da

un suo dipendente per il carico/scarico del furgoncino.

Il medico __________ aveva

così valutato l’esigibilità lavorativa:

" (…).

Sollevare e portare pesi con le due estremità superiori:

l’assicurato può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fra i 5

e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi medi fra i 10 e

i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e

oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato può sollevare pesi

oltre l’altezza del petto fino e oltre i 5 kg con le limitazioni sovra-esposte.

Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza limitazioni, lavoro

pesante e manuale rozzo di rado, molto pesanti mai, nessun problema alla

rotazione delle due mani. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai

esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta/inclinata in avanti e in

piedi/inclinata in avanti senza limitazioni, posizione inginocchiata e di

flessione delle ginocchia senza limitazioni.

Posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta fra

queste 2 posizioni senza limitazioni, spostamento senza limitazioni, pure su

scale e scale a pioli vista l’integrità delle due estremità inferiori. Uso

delle due mani possibile secondo quanto sopra-espresso, nessun problema di

equilibrio o stare in equilibrio.

Non lavori più pesanti di quelli sopradescritti e ripetitivi.” (doc.

64, p. 5 / inc. infortunio n. __________)

In occasione della sua

audizione del 13 aprile 2010, l’assicurato aveva dichiarato di essere “…

direttore della ditta __________ di __________, impresa di costruzioni con una

ventina di operai. I lavori d’ufficio vengono fatti dalla __________ di __________.

In ditta ci sono due tecnici. Io ho 63 anni e ho sempre fatto l’autista del

furgoncino della ditta. Ho portato in giro materiali (75%). Inoltre ho fatto

lavori di controllo sui cantieri e ho tenuto il contatto coi clienti (25%).”

(doc. 6, p. 1 / inc. infortunio n. __________).

In data 23 novembre 2011, RI

1 aveva inoltre precisato che “…, prima di avere i disturbi alla spalla

sinistra riuscivo a caricare scaricare la merce sul camioncino (vedi foto). I

materiali da trasportare sono quelli che si usano nell’edilizia per la

costruzione di case, strade, casseri, ecc. Ci sono assi di varie dimensioni,

pannelli, puntelli, ponteggi, travi, sacchi di cemento da 25 kg, sacchi di

calce da 25 kg, sacchi di sabbia, ferri d’armatura, mattoni, blocchi di

cemento, ecc. Si può dire che i singoli pezzi pesano almeno 20 kg. Faccio

presente che non si può separare il materiale e trasportare-sollevare solo

materiali leggeri. Ora devo sempre far fare il lavoro di carico e scarico a un

altro operaio e questo incide sul mio rendimento.” (doc. 59 / inc. infortunio

n. __________).

2.8. Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione

di una rendita di invalidità del 14%.

Si tratta ora di esaminare

la situazione esistente fino al mese di settembre 2016 (momento in cui è stata

emanata la decisione su opposizione impugnata).

Il 3 maggio 2013, RI 1 è

rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra con, all’esame di artro-RMN

del 12 giugno 2013, una rottura inserzionale del tendine sottoscapolare con

sub-lussazione del bicipite.

Nel marzo 2014, egli è

quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione del

tendine sovraspinato e decompressione sottoacromiale (doc. 44).

Accertamenti radiologici

eseguiti nel prosieguo hanno mostrato la presenza di una rottura transmurale

del tendine infraspinato, subito posteriormente alla precedente riparazione

(cfr. doc. 64), lesione che ha reso necessaria un’ulteriore artroscopia (il 9

aprile 2015 – doc. 88: “ricostruzione del sottoscapolare, sovraspinoso, sottospinoso,

Considerandi

rimozione di osteofita claveare e prelievi bioptici per esame batteriologico

…”).

In data 11 febbraio 2016

ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Dopo aver ritenuto “…

possibile che l’attuale infortunio abbia ulteriormente modificato l’esigibilità

al lavoro, per quanto riguarda la situazione funzionale residua

post-traumatica, …”, il medico di circondario ha proceduto a una nuova

valutazione, elencando i seguenti limiti funzionali:

" (…).

Sollevare e portare pesi con le due estremità superiori:

l’assicurato può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fra i 5 e i 10 kg

fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi medi fra i 10 e i 25 kg

fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i

45.

kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato non può sollevare pesi

oltre l’altezza del petto. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi

senza limitazioni. Lavoro pesante manuale rozzo mai, rotazione delle mani

spesso. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione

del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazioni, posizione

in piedi e inclinata in avanti talvolta, posizione inginocchiata e di flessione

delle ginocchia senza limitazioni. Posizione di lunga durata seduta e in piedi

o a libera scelta fra queste due posizioni senza limitazioni, spostamento senza

limitazioni, unicamente salire su scale a pioli può avvenire talvolta e con qualche

difficoltà. Uso delle due mani possibile secondo quanto sopra espresso. Nessun

problema di equilibrio o stare in equilibrio.” (doc. 126)

Con decisione formale del

18.

luglio 2016, l’istituto assicuratore resistente ha confermato la rendita

d’invalidità in vigore (14%), posto che dagli accertamenti esperiti nel

frattempo era risultato che “…, tenuto conto dei postumi dell’attuale

infortunio, l’esigibilità medica del lavoro è rimasta pressoché immutata,

rispetto a quella relativa all’infortunio __________ del 9.7.2009. Rammentiamo

che, a suo tempo, avevamo fissato la rendita d’invalidità quantificando il

danno per le attività manuali che lei non poteva più eseguire e che sarebbero

dovute essere affidate ad un altro operaio. Considerando la situazione post-infortunistica

attuale, nulla è cambiato rispetto alla valutazione sulla quale ci siamo basati

per la decisione del 30.05.2012. Pertanto, per l’attuale infortunio (__________),

la dichiariamo abile al lavoro nella misura della rendita attualmente in corso.”

(doc. 134).

2.9

Con la propria impugnativa, l’insorgente

fa valere che, così come ammesso anche dal medico __________ dell’CO 1,

l’infortunio del 3 maggio 2013 alla spalla destra avrebbe ulteriormente

peggiorato l’esigibilità lavorativa, motivo per cui egli non sarebbe più in

grado, soprattutto, di svolgere delle attività pesanti e rozze, tipiche della

sua abituale professione di muratore (cfr. doc. I).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che la rendita d’invalidità del

14% era stata accordata per compensare la perdita di guadagno causata dal fatto

che, in ragione del danno alla spalla sinistra, RI 1 non era più in grado di svolgere

parte delle sue attività, specificatamente di caricare/scaricare il furgoncino

della ditta da lui guidato, cosicché tali mansioni dovevano essere eseguite da

un altro operaio (cfr. supra consid. 2.8.).

D’altro canto, il TCA

rileva che l’esigibilità lavorativa tracciata dal dott. __________ a margine

della visita di chiusura dell’11 febbraio 2016 non si è modificata in modo

rilevante rispetto a quella che era stata valutata dal dott. __________ nel

2012.

In effetti, confrontando le due valutazioni, si evince che, dopo il

secondo evento infortunistico, il ricorrente non è più in grado di sollevare

pesi oltre l’altezza del petto (mentre prima lo poteva fare con gli stessi

limiti previsti per il sollevamento/trasporto di pesi fino all’altezza dei

fianchi), di eseguire lavori pesanti e manuali rozzi (mentre prima lo poteva

fare di rado) e può assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti, così

come salire su scale a pioli, soltanto talvolta (mentre prima lo poteva senza

limitazioni) (cfr. doc. 64, p. 5 / inc. infortunio n. __________ e doc. 126).

Sulla scorta di quanto

precede, è evidente che, nonostante l’insorgenza del (ulteriore) danno alla

spalla destra, l’insorgente potrebbe continuare a esercitare le mansioni di

controllo sui cantieri e di contatto con la clientela.

D’altra parte, per quanto

riguarda l’attività di carico/scarico del materiale da lui trasportato con il

furgoncino della ditta, l’assicurato non era più in grado di svolgerla già

prima del sinistro del 2013 (cfr. doc. 59 / inc. infortunio n. __________: “Ora

devo sempre far fare il lavoro di carico e scarico a un altro operaio e

questo incide sul mio rendimento.” – il corsivo è del redattore), per cui l’amministrazione

era legittimata a ritenere che egli avesse ritrovato una piena capacità

lavorativa nei limiti della rendita d’invalidità in vigore e, dunque, a negare

un ulteriore discapito della sua capacità lucrativa (senza procedere a un nuovo

raffronto dei redditi).

Il ricorrente non può

quindi essere seguito allorquando fa valere che un aumento della rendita in

vigore sarebbe giustificato dal fatto che, posteriormente all’infortunio del

maggio 2013, non sarebbero più stati esigibili lavori pesanti e rozzi.

Al riguardo, occorre

infatti segnalare che, già prima dell’evento del 2009, la sua attività in seno

all’impresa di costruzioni era in sostanza limitata alla direzione lavori, ai

contatti con la clientela e al trasporto di merci con il furgone (con relativo

carico e scarico). Dopo quell’infortunio, RI 1 non è più stato in grado di

svolgere quest’ultima mansione, che è quindi stata assunta da un altro operaio,

e proprio per questa ragione gli era stata assegnata la rendita d’invalidità

del 14% (cfr. doc. 72, p. 2 / inc. infortunio n. __________: “..., i postumi

infortunistici le causano un’incapacità di guadagno del 14%, causata da

maggiori costi di personale per compensare le attività che lei non è più in

grado di fare …).

In queste condizioni, il

TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la

richiesta perizia medica giudiziaria (cfr. doc. V), ritenendo che le

circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In esito a tutto quanto

precede, secondo questa Corte, non sono dati i presupposti per aumentare la

rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1

LPGA.

La decisione su

opposizione impugnata merita quindi conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti