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Decisione

35.2016.103

3 infortuni; dolori neuropatici e nocicettivi con disturbi psichici; causalità naturale negata; TA1 2014 con deduzione sociale del 10%; NO rendita; NO gratuito patrocinio perchè non patrocinato da un

23 marzo 2017Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori di natura neuropatica di cui era affetto lungo il territorio del nervo

ulnare sinistro (doc. M 43-48 e 50). Il dr. med. __________, al termine della

visita del 17 novembre 2014, ha concluso che ci si trovava "di fronte

ad un caso di dolore cronico misto neuropatico/nocicettivo dove nonostante

tutte le terapie effettuate (antiepilettici, anti-infiammatori oppioidi) non si

è visto negli ultimi 3 anni alcun miglioramento sensibile tale da poter

migliorare la qualità di vita del paziente. Purtroppo non ho ulteriori proposte

se non quella di continuare l'applicazione di Qutenza e consigliare al paziente

di sforzarsi di muovere il braccio in modo passivo ed attivo per evitare una anchilosi

del gomito" (doc. M 56). In data 25 dicembre 2014 il dr. med. __________

ha nuovamente visitato l'assicurato, rilevando come la situazione sembrasse

immutata rispetto all'ultimo controllo, con i soliti dolori neuropatici

refrattari irradianti lungo il decorso del nervo ulnare (doc. M 57).

Nel frattempo, dopo che l'assicurato si è sottoposto nuovamente ad una

valutazione neurologica (incluso un esame elettromiografico) il 24 settembre

2012 ancora ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia,

come pure ad una MRI della colonna cervicale il 1 ottobre 2012 ed una MRI della

colonna lombare del 18 gennaio 2013, il dr. med. __________ ha allestito il 29

maggio 2013 il suo rapporto conclusivo, rilevando che i postumi dell'infortunio

del 26 novembre 2005 ("frattura dell'olecrano sinistro, trattata

cruentemente con ritardo di consolidazione, pseudoartrosi, stato dopo

asportazione dei mezzi di sintesi, infetto intercorrente e lesione parziale del

nervo radiale nel frattempo regredito nonché turbe residue ai raggi IV e V mano

sinistra su irritazione del nervo ulnare da questo lato") "sono

responsabili di limitazione funzionale e maggiore affaticabilità del gomito

sinistro", osservando che "ulteriori provvedimenti terapeutici

non consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione" dato che

"uno stato quo ante, rispettivamente quo sine non sarebbero, comunque,

mai raggiunti a causa della lesione propria del gomito" e concludendo

che "nell'attività di parrucchiere, si stima un'inabilità lavorativa in

misura del 30% (paziente mancino). In veste di rappresentante di prodotti per parrucchieri

o di utilizzo quotidiano (anche Call-center), come amministratore il paziente

potrebbe lavorare in misura completa così come in veste di ricezionista in albero

o altra attività confacente" (doc. M 51 e 52).

1.10. Il 19 novembre 2014 la CO 1,

tenuto conto della relazione peritale del 29 maggio 2013 del dr. __________

(doc. M 52) e del rapporto del 17 novembre 2014 del dr. med. __________ (doc. M

56), ha comunicato all'assicurato, con diritto d'audizione, la sospensione

delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1°

dicembre 2014, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il

suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato e particolari

terapie non avrebbero consentito di ottenere sensibili miglioramenti, negandogli

il diritto alla rendita d'invalidità e riconoscendogli un'IMI del 15% (doc. A

67).

Con osservazioni del 9 dicembre 2014 RI 1 si è opposto alla chiusura del caso

ritenuto come il suo stato di salute non potesse essere ancora ritenuto stabile;

nella medesima occasione ha stigmatizzato l'operato dell'Istituto assicuratore

per non aver fatto il necessario per migliorare il suo stato di salute e ha

pure sollecitato l'esperimento di visite specialistiche pluridisciplinari

(ortopedico, traumatologo, neurologo e psichiatra) attuali presso strutture

della Svizzera interna, al fine di accertare "la provenienza dei

dolori, per curarne in modo mirato la causa (…) e quindi tentare di migliorare

lo stato generale di salute per quanto attiene il caso infortunistico di vostra

competenza" (doc. A 68).

1.11. Con decisione del 22 dicembre

2014, l’Istituto assicuratore ha confermato la sospensione delle prestazioni

(spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° dicembre 2014,

ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di

salute fosse ormai da considerare stabilizzato e particolari terapie non

avrebbero consentito di ottenere sensibili miglioramenti, negandogli il diritto

alla rendita d'invalidità e riconoscendogli un'IMI del 15%; da ultimo revocando

l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b

OPGA (doc. A 69).

A seguito dell’opposizione interposta dall'assicurato il 30 dicembre 2014 (doc.

A 70), la CO 1 in data 14 ottobre 2016 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. A 1 allegato al doc I).

1.12. Con tempestivo ricorso dell'11

novembre 2016 RI 1, rappresentato da RA 1, ha postulato l’annullamento della

decisione impugnata e chiesto di "fare ordine all'assicuratore CO 1 di

attivare il riconoscimento delle spese di cura e disporre al più presto una o

più perizia pluridisciplinare attuale che permetta di accertare se il sig. RI 1

attraverso cure mirate potrà migliorare il suo stato di salute, di abilità

lavorativa ed in caso negativo se ha un grado di invalidità e da quale sinistro

o patologia deriva" e di "accertare se l'assicuratore CO 1

deve versare le indennità giornaliere arretrate del 50% dal 1° aprile 2007

(data di chiusura di __________) al 30 novembre 2014 ed al 100% dal 1°.12.2014

ad oggi in subordine le indennità come in precedenza al 1.12.2014 ad oggi"

e di "ordinare all'assicuratore di adeguare il salario secondo

l'accordo con il datore di lavoro del 12.08.2015, versandogli la differenza

salariale di chf. 500.- dal 1° giugno 2006 ad oggi o almeno fino al 30.11.2014"

(doc. I, pag. 5). L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha

chiesto inoltre "espressa-mente di essere sentito" e di essere

posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e di essere esonerato da

eventuali spese giudiziarie a causa della precaria situazione finanziaria in

cui versa (doc. I, pag. 5).

Il rappresentante del

ricorrente sostiene che, decaduto l'obbligo prestativo di __________ /__________

(dal 1 aprile 2007), la CO 1 avrebbe dovuto prendersi a carico il versamento

dell'intera perdita di guadagno del suo assistito, considerato che i

certificati medici da lui prodotti attestano un grado di inabilità al 100%.

Inoltre il suo patrocinato avrebbe dovuto partecipare ad un adeguamento

salariale, che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dall'istituto

assicuratore.

Il patrocinatore

dell'insorgente stigmatizza l'operato della CO 1 per aver sospeso le

prestazioni a decorrere dal 30 novembre 2014 allorquando l'attestazione di una

ulteriore inabilità lavorativa al 100% da parte del dr. med. __________ in data

9 febbraio 2015 (doc. A 2 allegato al ricorso) permetterebbe di concludere a

favore di una continuazione del pagamento delle indennità giornaliere

rispettivamente in assenza di una perizia pluridisciplinare attuale più volte

sollecitata ma mai eseguita. Tanto più che il suo assistito soffre pure di una

sintomatologia algica persistente che condiziona un umore a tonalità depressiva

con insonnia inquadrabile come disturbo dell'adattamento, così come attestato

dal dr. med. __________, medico dirigente del __________ di __________ e

Servizi territoriali nel certificato medico dell'11 ottobre 2016 (doc. A4 allegato

al ricorso).

1.13. Nella risposta

del 15 dicembre 2016 la CO 1, rappresentata dall'avv. RA 2,

ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.14. In data 20 dicembre 2016 il

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (doc. VI).

1.15. In data 27 dicembre 2016 il

rappresentante del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti,

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto, producendo alcuni certificati

medici (doc. VII + B1, B2 e B3).

1.16. In data 13 gennaio 2017 il TCA

ha assegnato alla CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni

scritte in merito al doc. VII (doc. VIII).

1.17. In data 26 gennaio 2017 il

rappresentante dell'Istituto assi-curatore resistente si è riconfermato nelle

proprie tesi e domande (doc. IX).

Il doc. IX è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza

(doc. X).

1.18. In data 23 febbraio 2017 il

rappresentante dell'insorgente ha trasmesso al TCA, riconfermandosi nelle

proprie tesi e domande, una copia della sentenza C-7111/2016 del 17 febbraio

2017 con cui il Tribunale amministrativo federale ha condiviso la proposta

dell'UAIE d'annullamento della decisione del 1° novembre 2016, con cui il

predetto ufficio aveva nel frattempo soppresso, a far tempo dal 1° gennaio

2017, la rendita intera versata fino ad allora a RI 1, al fine di procedere al

complemento dell'istruttoria, mediante esperimento di una perizia

reumatologica, neurologia e psichiatrica, così come postulato nel preavviso del

18 gennaio 2017 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) sulla base

dell'annotazione del 16 gennaio 2017 del dr. med. __________ del SMR, pure

versati agli atti dal patrocinatore dell'assicurato (doc. XI e allegati 1-3).

1.19. In data 6 marzo 2017 il TCA ha

assegnato alla CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte

in merito al doc. XI e allegati 1-3 (doc. XII).

1.20. In data 27 marzo 2017 il

rappresentante dell'Istituto assicuratore resistente si è riconfermato,

soffermandosi su alcuni punti (in particolare, con espresso riferimento agli allegati

1-3 al doc. XI), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIII).

Il doc. XIII è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza

(doc. XIV).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a

partire dal 1° dicembre 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’infortunio del 26 novembre 2005 e a negare una rendita di invalidità all'assicurato.

Non è invece oggetto di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza

il riconoscimento di un’IMI del 15%.

Dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015

del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente

procedura anche le contestazioni ricorsuali mosse dal rappresentante del

ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore in merito alle indennità

giornaliere spettanti al suo assistito, sulle quali non è quindi necessario

dilungarsi oltre, e le corrispondenti richieste avanzate col gravame sono

pertanto inammissibili in questa sede.

L'assicurato ha chiesto "espressamente di essere sentito",

formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove, nella forma

dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal dare seguito al richiesto

interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza

(cfr. STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Ferme queste premesse, il TCA è tenuto innanzitutto ad esaminare se l’Istituto

assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità

relativamente alla "sindrome misto neuropatica/nocicettivo al gomito

sinistro" come pure ai "disturbi psichici" di cui è

affetto il ricorrente, oppure no.

2.2

Disturbi neuropatici/nocicettivi

e psichici: causalità naturale con l’infortunio del 26 novembre 2005?

2.2.1

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23.

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142.

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.2.2

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.2.3

In

concreto, con la decisione su opposizione impugnata l'assicuratore resistente

sostiene innanzitutto che la sintomatologia denunciata dal ricorrente ("brachialgia

diffusa al gomito sinistro e la maggior affaticabilità all'arto superiore

sinistro") è prevalentemente dovuta alle alterazioni evidenziate alla

indagine risonanza magnetica del rachide cervicale del 1° ottobre 2012 (che

comprendono alterazioni artrosiche discosomatiche e uncosomatiche cervicali con

fenomeni Modic 1 più accentuati a livello C6-C7, stenosi del canale vertebrale

e compressione midollare più critica al passaggio C3-C4, stenosi asimmetrica

verso sinistra del canale e forame al passaggio C4-05 e stenosi asimmetrica

verso sinistra con compressione midollare C5-C6, stenosi foraminale di medio

grado bilaterale nonché compressione midollare a sinistra a livello C6-C7) che

esula da qualsivoglia componente infortunistica e anche i "disturbi

psichici" di cui è affetto il ricorrente sono prevalentemente dovuti a

un danno alla salute che non ha nulla a che fare con l'infortunio del 26

novembre 2015, sulla base dell'apprezzamento medico del 29 maggio 2013 del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia e in medicina generale nonché

esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario della CO 1 (doc. M 52).

Da parte sua, il ricorrente fa sostanzialmente valere che i disturbi neuropatici/nocicettivi

e psichici di cui soffre sono causati dall'evento infortunistico del 26

novembre 2005 (cfr. doc. I).

2.2.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.2.5

Il TCA constata

innanzitutto che RI 1, dopo essersi sottoposto nel corso del 2007 a svariati accertamenti medici (radiografie e TAC del gomito, una

scintigrafia ossea trifasica), l'8 febbraio 2008 è stato operato per la "rimozione

dei mezzi di osteosintesi e correzione della cicatrice" dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. M 11, 13-15).

A causa di una recrudescenza dei dolori sorti il 24 luglio 2008 l'assicurato è

stato visitato in data 5 agosto 2008 dal dr. med. __________, che - a fronte

degli esami già eseguiti (scintigrafia ossea trifasica con leucotici marcati,

TAC, ecc) risultati negativi per componenti patologiche maggiori - ha proposto

una valutazione neurologica (doc. M 17). RI 1 si è quindi sottoposto ad una

valutazione neurologica (incluso un esame elettromiografico) il 10 settembre

2008.

ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia (che ha

evidenziato la presenza di "dolori all'epicondilo radiale ed ulnare,

imputabile ad una probabile epicondilite da sovraccarico meccanico" e

"lievi esiti di sofferenza del nervo radiale, in fase d'avanzata

reinnervazione, che dovrebbe portare ad una probabile completa reinnervazione,

a medio-lungo termine, su neuropatia traumatica del radiale"; doc. M

19) come pure ad una TAC il 30 settembre 2008 e a dei cicli fisioterapici (doc.

M 20).

A causa della persistenza dei disturbi funzionali e dei dolori localizzati, dopo

aver effettuato un'artro TAC ed un'artro MR del gomito sinistro (doc. M 22 e M

26), risultati nella norma (doc. M 27), l'assicurato si è sottoposto Il 18

febbraio 2010 ad un intervento di "Dekompression und subkutane

Vorverlagerung Nervus Ulnaris, Ellbogen-Arthroskopie mit anteriorer

Kapsulotomie und Kapsulektomie sowie Döbridement-Arthroplastik wie auch postero

lateraler Synovektomie, Resektion dorso radialer Plica und Kapsulotomie, offene

mediale und posteriore kapsulektomie und Eröffenen der Fossa olecrani Ellbogen

links" ad opera del Prof. dr. med. __________,

specialista FMH Orthopädische Chirurgie, Schulter und Ellbogenchirurgie, di __________

(doc. M 29, 32 e 34), e a causa di un "Low-grade Infekt mit

koaugulase-negativen Staphylokokken" e della persistenza di "ein

starkes Brennen" al gomito (doc. M 36 e 37) come pure di una recrudescenza

dei dolori al gomito sinistro insorta nel mese di settembre 2010, Il 27 gennaio

2011.

ad un intervento di "Neurolyse subkutane N. ulnaris, posteriore

Arthrotomie mit Entnahme von Gewerbsproben Ellbogen links", sempre ad

opera del Prof. dr. med. __________ (doc. M 40).

Il 13 luglio 2011 il Prof. dr. med. __________, non avendo più

altre terapie da proporre ("sehe ich im Moment keine weiteren

therapeutischen Optionen. Sämtliche Eingriffe, welche iche meinerseits

durchgeführt habe, haben die Situation nicht verbessert, sondern eher

verschlechtert"), ha inviato l'assicurato dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia della mano, medicina sportiva SSMS, che dopo aver

instaurato una terapia conservativa medicamentosa senza successo, ha inviato

l'assicurato dal dr. med. __________, vice-primario del Centro per la terapia

del dolore dell'__________, che ha visitato il 12 settembre 2011 l'assicurato e

instaurato una terapia conservativa medicamentosa al fine di trattare i dolori

di natura neuropatica di cui è affetto lungo il territorio del nervo ulnare

sinistro (doc. M 43, 44, 45 e 46).

Consultato il 21 novembre 2011 dall'assicurato per una seconda opinione, il

Prof. dr. med. __________ ha concordato con il procedere del dr. med. __________ ("Die Beurteilung von Dr. __________, den N. ulnaris

unbedingt in Ruhe zu lassen und chirurgisch nicht mehr zu behandeln, teile ich

vollumfänglich.Iche denke, die konservative Therapie müsste unbedingt so weiter

geführt werden. Auch unterstütze ich die Schmerztherapie in

dieser Form."), prolungando l'incapacità lavorativa al 100%

dell'assicurato (doc. 47).

I tentativi di trattamenti

conservativi medicamentosa operati nel frattempo nel predetto Centro non hanno

sortito l'efficacia sperata (doc. M 48 e 50).

Il 24 settembre 2012 ha avuto luogo nuovamente una valutazione neurologica

(incluso un esame elettromiografico) ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, che ha rilevato come "sul piano

neurologico non vi sono sospetti a sostegno di una compressione focale del nervo

ulnare, il quadro ellettromiografico risulta comunque disturbato con qualche

potenziale di fibrillazione a sospeso di una probabile persistente irritazione

dei tronchi nervosi locoregionale non meglio focalizzabile e persiste una lieve

neuropatia del nervo mediano al carpo sinistro. In considerazione di una storia

d'infetto di basso grado, dimostrata in occasione dei prelievi eseguiti lo

scorso 20.2.2010, s'impone a mio giudizio una rivalutazione clinica

ortopedica-infeziologica, al fine di accertarsi che il sospettato infetto, sia effettivamente

guarito e non sussistano problemi a carattere infiammatorio locale. Nel caso in

cui le indagini soprammenzionate, non dovessero portare a chiarimenti, andrà

richiesta pure una RM cervicale, al fine di rassicurarsi dell'assenza di ev.

indipendenti problemi mieloradicolari cervicali" (doc. M 51).

Sono state quindi eseguite il 1° ottobre 2012 una MRI della colonna cervicale

ed il 18 gennaio 2013 una MRI della colonna lombare (doc. M 52). Dai relativi

referti si evince che il ricorrente è affetto da "alterazioni

artrosiche disco-somatiche ed uncosomatiche cervicali; fenomeni Modic 1 più

accentuati a livello C6-C7; stenosi del canale vertebrale con compressione

midollare, più critica al passaggio C3-C4; stenosi asimmetrica verso sinistra

del canale e del forame al passaggio C4-C5; stenosi asimmetrica a sinistra

C5-C6 e C6-C7" rispettivamente da "presenza di un quadro di

discopatia degenerativa L4-L5 più marcata L5-S1 con possibile radicolopatia L5

destra; presenza di aspetto di natura flogistica in corrispondenza delle

limitanti somatiche di L5 sul versante di destra; aspetti degenerativi

interapofisari L4-L5 ed L5-S1".

L'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________ in data 1°aprile 2014

(doc. M 53), 6 giugno 2014 (doc. M 54) e 17 novembre 2014 (doc. M 56), che,

oltre alle prescrizioni analgesiche, ha proceduto per due volte

all'applicazione di un cerotto Qutenza sulla cicatrice a livello del gomito che

ha portato un lieve miglioramento temporaneo ma non la completa scomparsa dei

dolori neuropatici; dal canto loro, i dolori di tipo nocicettivo, che

coinvolgono l'articolazione del gomito, non hanno invece subito alcuna modifica

nonostante la somministrazione di Oxycontin. Al termine dell'ultima visita lo

specialista ticinese ha quindi concluso che ci si trovava "di fronte ad

un caso di dolore cronico misto neuropatico/nocicettivo dove nonostante tutte

le terapie effettuate (antiepilettici, anti-infiammatori oppioidi) non si è

visto negli ultimi 3 anni alcun miglioramento sensibile tale da poter

migliorare la qualità di vita del paziente. Purtroppo non ho ulteriori proposte

se non quella di continuare l'applicazione di Qutenza e consigliare al paziente

di sforzarsi di muovere il braccio in modo passivo ed attivo per evitare una

anchilosi del gomito". In data 25 dicembre 2014 il dr. med. __________

ha nuovamente visitato l'assicurato, rilevando come la situazione sembrasse

immutata rispetto all'ultimo controllo, con i soliti dolori neuropatici

refrattari irradianti lungo il decorso del nervo ulnare (doc. M 57).

Da quanto precede si evince che, a causa dei persistenti dolori al gomito

sinistro, l'assicurato si è sottoposto, sull'arco di quasi

un decennio, a svariati accertamenti medici (radiografie

del gomito, TAC del gomito, scintigrafia ossea trifasica con leucociti marcati

del gomito, esami neurologici ed elettromiografici, ecc. risultati nella

norma), a diverse visite specialistiche sia in Ticino sia in Svizzera interna,

ad alcuni interventi sia in Ticino sia in Svizzera interna come pure ad un

numero significativo di terapie medicamentose. Val qui dunque la pena unicamente

di puntualizzare che i disturbi neuropatici e nocicettivi di cui soffre RI 1 sono

stati senz'altro approfonditamente indagati da tutti i profili possibili. Non

vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in

luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

2.2.6

Nel proprio apprezzamento

medico del 29 maggio 2013, sul quale la CO 1 ha negato il proprio obbligo a

prestazioni per quanto concerne la "brachialgia diffusa al gomito

sinistro e la maggior affaticabilità all'arto superiore sinistro" di

cui soffre RI 1, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e in

medicina generale nonché esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario

della CO 1, ha ritenuto che: "L'infortunio del 26 novembre 2005 ha

causato la frattura dell'olecrano sinistro, trattata cruentemente con ritardo

di consolidazione, pseudoartrosi, stato dopo asportazione dei mezzi di sintesi,

infetto intercorrente e lesione parziale del nervo radiale nel frattempo

regredito nonché turbe residue ai raggi IV e V mano sinistra su irritazione del

nervo ulnare da questo lato.

I postumi di questo infortunio sono responsabili di limitazione funzionale e maggiore

affaticabilità del gomito sinistro comparabile con artrosi del gomito di grado

medio tendente a grave nonché lievi turbe non dimostrabili alle prove

elettrofisiologiche al ramo sensitivo ulnare sinistro per le dita IV e V da

questo lato. La sintomatologia di brachialgia diffusa e maggior affaticabilità

all'arto superiore sinistro, non riconducibile ad un unico dermatoma specifico,

è più che compatibile con le alterazioni evidenziate alla indagine risonanza

magnetica del rachide cervicale del 1.10.2012 che comprendono alterazioni

artrosiche discosomatiche e uncosomatiche cervicali con fenomeni Modic 1 più

accentuati a livello C6-C7, stenosi del canale vertebrale e compressione

midollare più critica al passaggio C3-C4, stenosi asimmetrica verso sinistra

del canale e foraine al passaggio C4-05 e stenosi asimmetrica verso sinistra

con compressione midollare C5-C6, stenosi foraminale di medio grado bilaterale

nonché compressione midollare a sinistra a livello C6-C7. Uno stato quo ante,

rispettivamente quo sine non sarebbero, comunque, mai stati raggiunti causa la

lesione propria al gomito" (doc.

M 52).

Sempre nel medesimo apprezzamento medico del 29 maggio 2013, sul quale la CO 1 ha

negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i "disturbi

psichici" di cui soffre RI 1, il dr. med. __________, ha posto quale

"diagnosi collaterale indipendente da qualsiasi infortunio"

una "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) come da

diagnosi specialistica epserita nell'ambito della valutazione pluridisciplinare

AI del marzo 2009", puntualizzando quanto segue: "Da

menzionare la componente psichica, indipendente da fattori infortunistici (vedi

rapporto redatto il 22.6.2009 dal Dott. __________ per il Servizio Accertamento

Medico dell'Assicurazione Invalidità) dove si descrive un paziente con aspetti

chiaramente narcisistici e dipendenti che evidenzia una chiara somatizzazione

algica dei conflitti intra-psichici avendo il suo "io psicologico"

presentato un ripiego assumendo la posizione passiva e regressiva del suo

comportamento e della sua affettività. Il Dott. __________ giudica solo minima

l'incidenza dell'infortunio del 2000 poiché il paziente aveva in corso questo

processo di somatizzazione da tempo specie dopo l'infortunio del 1997 le cui

conseguenze fisiche hanno provocato la caduta dei meccanismi di difesa

compensatori attivando un vissuto di vulnerabilità psicologica e di insicurezza

personale che ha colpito la sfera emotiva, sociale e lavorativa. Da allora si è

assistito ad una chiara somatizzazione algica dei conflitti intrapsichici".

(doc. M 52).

Da notare che il TCA nella

già citata sentenza 35.2013.87 del 26 maggio 2014 aveva rilevato, con specifico

riferimento alla perizia del dr. med. __________, svolta in ambito SAM il 22

giugno 2009, che "il perito psichiatra, sebbene abbia rilevato che

l’assicurato non ha mai presentato alcun disturbo psichico fino all’infortunio

del 1997 che ha provocato in lui “la caduta dei meccanismi di difesa

compensatori, attivando un vissuto di vulnerabilità psicologica e di

insicurezza personale, che ha colpito la sfera emotiva, sociale e lavorativa”,

ha fissato un’abilità del 95% quale parrucchiere e del 100% in attività

adeguate, per i soli postumi infortunistici del febbraio 2000",

concludendo che il ricorrente fosse "in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che rispettino le

limitazioni funzionali" descritte dal dr. med. __________, della __________

di __________, nella propria valutazione medica del 6 luglio 2009 (cfr. consid.

2.3.3

a pag. 12).

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr.

consid. 2.2.5), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, medico

fiduciario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza

probante (cfr. consid. 2.2.4) -, anche se risalente al 29 maggio 2013, possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza

che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in

particolare, all'esperimento di una "perizia pluridisciplinare in

ortopedia, traumatologia, neurologia e psichiatria attuale presso strutture

della Svizzera interna" attuale, così come postulato dal

rappresentante del ricorrente in sede di opposizione e ribadito nel gravame:

cfr. doc. I, pag. 4).

Del resto, la valutazione

dello specialista della CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

La documentazione medica

prodotta in questa sede daI rappresentante dell'assicurato (segnatamente: il

certificato medico del 9 febbraio 2015 del dr. med. __________; svariati

certificati medici redatti dalla dr. med. __________; i certificati medici del 1°

ottobre, del 18 novembre e del 23 dicembre 2016 del dr. med. __________, medico

dirigente del S.C. Psichiatria di Varese e Servizi territoriali), non sono atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto

allestito dettagliatamente il 29 maggio 2013 dal dr. med. __________ che presenta

una valutazione chiara, esauriente con argomentazioni diffuse e motivate,

avvalorata anche dai referti delle visite mediche specialistiche effettuate dal

2005.

al 2014 dall'assicurato sia in Svizzera interna che in Ticino come pure

dalle svariate indagini strumentali agli atti (con particolare riguardo a

quelle eseguite il 1° ottobre 2012 ed il 18 gennaio 2013) rispettiva-mente

dalla referto peritale allestito il 22 giugno 2009 dal dr. med. __________ in

ambito SAM e la cui valenza probatoria è già stata confermata da questa Corte nella

già citata sentenza 35.2013.87 del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 2.3.3 a pag.

12). Le considerazioni espresse dai medici consultati privatemene

dall'assicurato non appaiono quindi suscettibili di sminuire il valore

probatorio attribuito al parere del dr. med. __________.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la "brachialgia

diffusa al gomito sinistro e la maggior affaticabilità all'arto superiore

sinistro" e i "disturbi psichici" di cui soffre RI 1

costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso in data 26

novembre 2005, di modo che l’assicuratore era legittimato a negare le relative

sue prestazioni.

Per quanto concerne i

"disturbi psichici", val qui inoltre la pena di osservare che,

per stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e

ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella

categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e

in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.).

Nei casi di infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola

essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le

cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti

essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura

tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF

115.

V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016,

consid. 2.7).

Dalle tavole

processuali si evince che RI 1 il 26 novembre 2005 è

rimasto vittima di una banale caduta dalla posizione eretta dopo essere scivolato

ed ha battuto il gomito sinistro (doc. M 1). Nel caso di specie, secondo

il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate

infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.

6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una

partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta sul

ghiaccio di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere

classificata nella predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri

(cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11

giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale,

riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U

347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su

fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra). Di modo che, come rettamente osservato anche dalla CO 1, l’adeguatezza

del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre

l'assicurato, deve essere negata a priori.

La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dai disturbi

neuropatici/nocicettivi e psichici che, per i motivi poc’anzi detti, non sono

di pertinenza dell'assicuratore resistente.

2.3

Condizioni di salute infortunistiche

stabilizzate al 1° dicembre 2014?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.2

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere del 29 maggio 2013 del dr. __________ (doc. M 52) e aver

raccolto agli atti anche il rapporto del 17 novembre 2014 del dr. med. __________

(doc. M 56), il 22 dicembre 2014 l’Istituto assicuratore ha confermato la

sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera),

preannunciata all'assicurato il 19 novembre 2014, a decorrere dal 1° dicembre

2014.

(doc. A 67), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti,

il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato e particolari

terapie non avrebbero consentito di ottenere sensibili miglioramenti (doc. A

69).

Dovendo fare astrazione dalla componente neuropatica / nocicettiva e psichica

per i motivi già detti (cfr. considerando 2.2.6), il TCA osserva di non aver

motivo di scostarsi da quanto deciso dalla CO 1. In effetti, dalla

documentazione agli atti emerge che il 13 luglio 2011 il Prof. dr. med. __________,

specialista FMH Orthopädische Chirurgie, Schulter und Ellbogenchirurgie, di __________

che ha operato l'assicurato il 18 febbraio 2010 (doc. M 29, 34

e 34) ed il 27 gennaio 2011, non avendo altre terapie da proporre ("sehe

ich im Moment keine weiteren therapeutischen Optionen. Sämtliche Eingriffe,

welche iche meinerseits durchgeführt habe, haben die Situation nicht

verbessert, sondern eher verschlechtert"), ha inviato l'assicurato dal

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano, medicina

sportiva SSMS, che dopo aver instaurato una terapia conservativa medicamentosa

senza successo, ha inviato l'assicurato dal dr. med. __________, vice-primario

del Centro per la terapia del dolore dell'__________, che ha visitato il 12

settembre 2011 l'assicurato e instaurato una terapia conservativa medicamentosa

al fine di trattare i dolori di natura neuropatica di cui è affetto lungo il

territorio del nervo ulnare sinistro (doc. M 40, 43, 44, 45 e 46). Consultato

il 21 novembre 2011 dall'assicurato per una seconda opinione, il Prof. dr. med.

__________ ha concordato con il procedere del dr. med. __________ ("Die Beurteilung von Dr. __________, den N. ulnaris

unbedingt in Ruhe zu lassen und chirurgisch nicht mehr zu behandeln, teile ich

vollumfänglich.Iche denke, die konservative Therapie müsste unbedingt so weiter

geführt werden. Auch unterstütze ich die Schmerztherapie in dieser Form.")

(doc. M 47). Il dr. med. __________ - che ha preso a carico l'assicurato

a decorrere dal 12 settembre 2011 per una terapia conservativa medicamentosa a

causa dell'oramai appurato fallimento della terapia invasiva chirurgica (doc. M

43, 44, 45, 46, 47, 48 e 50) - al termine della visita del 17 novembre 2014 ha

concluso che ci si trovava "di fronte ad un caso di dolore cronico

misto neuropatico/nocicettivo dove nonostante tutte le terapie effettuate

(antiepilettici, anti-infiammatori oppioidi) non si è visto negli ultimi 3 anni

alcun miglioramento sensibile tale da poter migliorare la qualità di vita del

paziente. Purtroppo non ho ulteriori proposte se non quella di continuare l'applicazione

di Qutenza e consigliare al paziente di sforzarsi di muovere il braccio in modo

passivo ed attivo per evitare una anchilosi del gomito" (doc. M 56).

In data 25 dicembre 2014 il dr. med. __________ ha nuovamente visitato

l'assicurato, rilevando come la situazione sembrasse immutata rispetto

all'ultimo controllo, con i soliti dolori neuropatici refrattari irradianti

lungo il decorso del nervo ulnare (doc. M 57).

Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione

medica appena riassunta, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto

assicuratore secondo cui, in data 1° dicembre 2014, lo stato di salute

infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della

relativa giurisprudenza.

Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,

l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare

il diritto alle prestazioni di lunga durata.

2.4

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio

ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello

che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la

residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un

mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera

praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che

si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo al parere espresso dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia e in medicina generale nonché esperto in medicina

infortunistica e medico fiduciario della CO 1, nel

proprio apprezzamento medico del 29 maggio 2013, giusta il quale: "(…) A

causa dei postumi infortunistici del 26 novembre 2005 il paziente è

prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di

pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi

superiori i kg. 2-3. Possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4

movimenti al minuto. (…). Nell'attività di parrucchiere, si stima una inabilità

lavorativa in misura del 30% (paziente mancino). In veste di rappresentante di

prodotti per parrucchieri o di utilizzo quotidiano (anche Call-center), come

amministratore il paziente potrebbe lavorare in misura completa così come in

veste di ricezionista in albergo o altra attività confacente (…)."

(doc. M 52).

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal proprio specialista di fiducia

nell'apprezzamento medico del 29 maggio 2013 (doc. A 52), con decisione del 22

dicembre 2014 (doc. A 69), la CO 1 ha quindi negato l'attribuzione di una

rendita d’invalidità, senza procedere al raffronto dei redditi dell'assicurato,

dal momento che il suo stato di salute, per quanto riconducibile all'evento

assicurato, continuava a permettergli di mettere a frutto pienamente la propria

capacità lavorativa senza discapito economico. Con decisione su opposizione del

14.

ottobre 2016 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione,

puntualizzando che anche procedendo al raffronto dei redditi (a fronte di un reddito

annuo da valido di fr. 52'000.- rispettivamente da invalido,

determinato secondo la tabella TA1 di fr. 63'311.50 per

un'attività semplice e ripetitiva nel 2014, senza applicare

alcuna deduzione sociale), il rifiuto di accordare all'assicurato una

rendita di invalidità meritava conferma visto che l'assicurato non subiva alcun

discapito economico in seguito ai postumi infortunistici (doc. A 1 allegato al

doc I).

2.4.4

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr.

consid. 2.2.5), ritiene che il parere espresso dal dr. med. Gino Simoni, medico

fiduciario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza

probante (cfr. consid. 2.2.4) -, anche se risalente al 29 maggio 2013, possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza

che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in

particolare, all'esperimento di una "perizia pluridisciplinare in

ortopedia, traumatologia, neurologia e psichiatria attuale presso strutture

della Svizzera interna" attuale, così come postulato dal

rappresentante del ricorrente in sede di opposizione e ribadito nel gravame:

cfr. doc. I, pag. 4).

Del resto, la valutazione

dello specialista della CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

La documentazione medica prodotta in questa sede daI rappresentante

dell'assicurato (segnatamente: il certificato medico del 9 febbraio 2015 del

dr. med. __________; svariati certificati medici redatti dalla dr. med. __________;

i certificati medici dell'1 ottobre, del 18 novembre e del 23 dicembre 2016 del

dr. med. __________, medico dirigente del __________), non sono

atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto allestito

dettagliatamente il 29 maggio 2013 dal dr. med. __________ che presenta una

valutazione chiara, esauriente con argomentazioni diffuse e motivate,

avvalorata anche dai referti delle visite mediche specialistiche effettuate dal

2005.

al 2014 dall'assicurato sia in Svizzera interna che in Ticino come pure

dalle svariate indagini strumentali agli atti (con particolare riguardo a

quelle eseguite il 1° ottobre 2012 ed il 18 gennaio 2013) rispettiva-mente

dalla referto peritale allestito il 22 giugno 2009 dal dr. med. __________ in

ambito SAM e la cui valenza probatoria è già stata confermata da questa Corte nella

già citata sentenza 35.2013.87 del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 2.3.3 a pag.

12). Le considerazioni espresse dai medici consultati privatamente

dall'assicurato non appaiono quindi suscettibili di sminuire il valore

probatorio attribuito al parere del dr. med. __________.

Del resto, la valutazione

dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato

nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di

rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e

contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,

sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo

l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata,

consid. 2.6.).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità

a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione

con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante)

nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in

attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo

di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza

di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015

del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla

sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente

completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di

ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa

leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva

dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo

alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di

sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -

mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio a Bellinzona - è

scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e

dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura

della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei

rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",

che - mentre stava caricando il camion a __________ - era caduto dalla rampa di

carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e

una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna)

era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale

con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del

IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un

lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima

presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima

agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti al gomito

sinistro (dominante) dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente

impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del

gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e

possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto: doc. M

52).

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.

, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2014.

Da notare che il

patrocinatore del ricorrente si è limitato a contestare in maniera del tutto

generica le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico

determinato dall'amministrazione, senza sollevare alcuna censura specifica nel

dettaglio ai calcoli da essa effettuati (doc. I e VII).

2.5.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2014, qualora non avesse subito il danno alla salute di natura

infortunistica, un importo annuo pari a fr. 52'000.- (cfr. doc. A 1 allegato al

doc I).

L'Istituto

assicuratore riferisce di aver desunto questo importo dai "dati

raccolti presso il datore di lavoro dall'UAI" (doc. A 1

allegato al doc I).

Il TCA osserva che nella

già citata sentenza STCA 35.2013.87 del 26 maggio 2014, cresciuta incontestata

in giudicato, al consid. 2.4.1, ha confermato il salario lordo annuo di fr.

45'902.30, quale parrucchiere, stabilito per il 2008 dall'Istituto assicuratore

mediante aggiornamento di quanto l'insorgente aveva guadagnato nel 1996, ultimo

anno completo prima dell'insorgere del danno alla saluta.

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali (da quantificare in: +2,1% per il 2009, + 0,8%

per il 2010, + 1% per il 2011, + 0,8% per il 2012, + 0,7% per il 2013 e + 0,8%

per il 2014; cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS) di tale

dato, si ottiene, per il 2014, un reddito annuo di fr. 48'819.38.

Il reddito da valido, nel

2014, ammonta dunque a fr. 48'819.38.

Da notare che, quand'anche

si volesse prendere in considerazione l'importo di fr. 52'000.- stabilito dalla

CO 1 quale ipotesi maggiormente favorevole all'assicurato, quest'ultimo non ne

trarrebbe alcun giovamento, in quanto - come si vedrà meglio appresso al

considerando 2.5.3 (in fine) - non avrebbe comunque diritto ad una

rendita di invalidità.

2.5.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se

e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica

e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in

relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006

nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

Giova infine ricordare che,

nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.5.3

Dalle tavole

processuali risulta che la CO 1 ha determinato in fr. 61'311.50 il reddito "da invalido", applicando la tabella TA1

2014, media totale, livello di qualifica 1, totale, riportato sulle 41.7 ore, senza

operare alcuna deduzione sociale (cfr.

doc. A 1 allegato al doc I).

Da notare che

l'Istituto assicuratore resistente ha considerato l'ipotesi maggiormente

favorevole all'assicurato ovvero il reddito di fr. 61'311.50 (ovvero fr. 4'901.-, riportato su 41.7 ore a fr. 5'109.30x12 mensilità)

applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, totale,

riportato sulle 41.7 ore anziché il reddito di fr. 66'453.12 (ovvero fr.

5'312.-, riportato su 41.7 ore a fr. 5'537.76x12 mensilità) applicando la

tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini,

riportato sulle 41.7 ore.

Ferma questa premessa, Il TCA osserva che, come correttamente appurato dalla CO 1, utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2014, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'900.--. Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web

dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012

consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'108.25 mensili oppure a fr. 61'299.-- per

l'intero anno (fr. 5'108.25 x 12).

L’assicurato, quale parrucchiere,

avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr.

48'819.38 per un’occupazione a tempo pieno in linea con la media dei salari

svizzeri per un’attività equivalente (Tabella TA 1 2014, p.to 96 “Altre

attività di Servizi personali”, livello di qualifica 1, totale: fr. 3'898.--

riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 4'063.66 x 12 mesi = fr. 48'763.92) o addirittura

apprezzabilmente superiore, se si volesse considerare per mera ipotesi

l'importo di fr. 52'000.- stabilito dalla CO 1.

Nel caso in esame non sono

quindi realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare

le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore non ha operato alcuna decurtazione sul reddito

statistico da invalido (cfr. doc. A 1 allegato al doc I).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), in considerazione anche del fatto

che - come poc’anzi osservato - l'Istituto assicuratore

resistente ha considerato l'ipotesi maggiormente favorevole all'assicurato

(ovvero un reddito di fr. 61'311.50 applicando la tabella TA1

2014, media totale, livello di qualifica 1, totale, riportato sulle 41.7

ore anziché il reddito di fr. 66'453.12 applicando la tabella TA1 2014, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore), questo

Tribunale ritiene che, non operando alcuna decurtazione, l’amministrazione non

abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 61'299.--. Importo che sarebbe

comunque superiore al reddito che RI 1 avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto il danno infortunistico, e cioè fr. 48'819.38 rispettivamente fr.

52'000.- laddove si prenda in considerazione - per mera ipotesi - l'importo

stabilito dall'CO 1 (cfr. consid. 2.5.1).

Da notare che, quand'anche si applicasse al caso di specie - per mera

ipotesi - una deduzione sociale del 10% (che già terrebbe ampiamente

conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica di cui è affetto

l'assicurato) oppure del 15% (che non sarebbe comunque giustificata nel caso di

specie), si giungerebbe ad un reddito annuo di fr. 55'169.10 (fr. 61'299.--

meno il 10% ovvero fr. 6'129.90) rispettivamente di fr. 52'104.15 (fr. 61'299.--

meno il 15% ovvero fr. 9'194.85), importi che sarebbero comunque ancora

superiori al reddito che RI 1 avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto il danno infortunistico, e cioè fr. 48'819.38 rispettivamente fr.

52'000.- laddove si prenda in considerazione - per mera ipotesi - l'importo

stabilito dall'CO 1 (cfr. consid. 2.5.1).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione su opposizione

impugnata, con cui è stato negato al ricorrente una rendita di invalidità

LAINF, merita di essere confermata.

Nulla muta a questo

riguardo il fatto che, in ambito LAI, con sentenza C-7111/2016 del 17 febbraio

2017.

il Tribunale amministrativo federale abbia condiviso la proposta dell'UAIE

d'annullamento della decisione del 1° novembre 2016, con cui il predetto

ufficio aveva nel frattempo soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 2017, la

rendita intera versata fino ad allora a RI 1, al fine di procedere al

complemento dell'istruttoria, mediante esperimento di una perizia

reumatologica, neurologia e psichiatrica, così come postulato nel preavviso del

18.

gennaio 2017 dell'UAI sulla base dell'annotazione del 16 gennaio 2017 del

dr. med. __________ del SMR, "in considerazione della complessità del

caso con problematica post infortunistica oltre a problematica di tipo

degenerativo e possibile presenza di problematica psichica, in particolare

somatoforme" (cfr. allegati 1-3 al doc. XI).

In quella sede è stata infatti

ravvisata la necessità che l'assicurato venga sottoposto alle visite

specialistiche - reumatologica, neurologica e psichiatrica - in relazione anche

alle affezioni extra-infortunistiche di cui soffre, visto che le valutazioni

agli atti dei medici SMR (che si basano essenzialmente sulle valutazioni

specialistiche allestite su richiesta dell'assicuratore contro gli infortuni il

24.

settembre 2012 dal neurologo dr. med. __________ e il 29 maggio 2013 del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia e in medicina generale nonché

esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario della CO 1 e, quindi,

anteriori di oltre 3 anni all'emanazione delle decisione impugnata) non hanno

analizzato/approfondito l'incidenza sulla capacità lavorativa dell'insieme

delle affezioni di cui soffre l'assicurato, segnatamente di quelle

extra-infortunistiche (cfr. STAF citata al consid. 10.2; cfr. doc. XI allegato

1), ovvero dei problemi neuropatici/nocicettivi e psichici che, per i motivi

già indicati al consid. 2.2.6, non sono di pertinenza dell'assicuratore

resistente, a cui va pure aggiunta una problematica degenerativa, così come

sottolineato anche dal dr. med. __________ del SMR nella già citata annotazione

del 16 gennaio 2017 (doc. XI allegato 3), che parimenti non è di pertinenza

della CO 1.

2.6

Il ricorrente ha chiesto di essere

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e di essere esonerato da

eventuali spese giudiziarie a causa della precaria situazione finanziaria in

cui versa (cfr. doc. I, p. 5).

In realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere

intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura

davanti al TCA in materia di assicurazione contro gli infortuni è per principio

gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF

9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non

essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in

casu, va negato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ammissibile, il ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti