Lexipedia

Decisione

35.2016.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2017Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i numerosi esami clinici e strumentali eseguiti. Considerando la documentazione

disponibile, il decorso clinico e l’esame obbiettivo, in assenza di postumi

traumatici e in presenza di alterazioni degenerative a livello della spalla

destra, non si può ammettere un nesso causale almeno probabile tra i

riferiti disturbi alla spalla destra e l’infortunio dell’11.06.2013,

rispettivamente l’infortunio del 28.06.2014.” – il corsivo è del

redattore).

Il consulente della CO 1

ha avuto modo di precisare la propria valutazione, prendendo posizione sulla documentazione

medica acquisita nel frattempo.

In merito alla

certificazione 2 febbraio 2016 del dott. __________, specialista in ortopedia e

traumatologia a __________, il quale aveva diagnosticato una “sofferenza del

plesso brachiale da stiramento traumatico a destra dopo politrauma da incidente

stradale del 11/6/13” e disposto perciò ulteriori misure diagnostiche (cfr.

doc. M 67), il dott. __________ ha segnatamente rilevato che “il richiesto

esame neurologico ed elettrofisiologico alla ricerca di una lesione del plesso

brachiale destro del 10.02.2016 è risultato nella norma e non ha evidenziato

segni per una plessopatia brachiale destra o per una sindrome dello stretto

toracico destro (vedi rapporto dell’11.02.2016 allegato). Una valutazione

specialistica angiologica effettuata il 30.06.2016 non ha mostrato

particolarità e ha escluso una sindrome dello stretto toracico (vedi rapporto

del 04.07.2014 allegato). Quindi la diagnosi di plessopatia e di sindrome dello

stretto toracico (thoracic outlet syndrome) devono essere abbandonate. Il Dr.

med. __________ ha inoltre richiesto una risonanza magnetica della spalla

destra alla ricerca di un neurinoma del nervo ascellare destro, esame eseguito

il 31.03.2016 (probabilmente con mezzo di contrasto endovena). Come si evince

dal referto radiologico del 01.04.2016 del Dr. med. __________ [cfr. doc. G,

n.d.r.] e dalla visione delle immagini, la valutazione di tale esame è limitata

per artefatti da movimento, ma non vi sono segni per grossolane lesioni del

nervo ascellare destro. (…). ” (doc. XV, p. 1).

A proposito degli esiti

della scintigrafia ossea trifasica del 13 giugno 2016 (cfr. allegato al doc.

G), il chirurgo ortopedico ha osservato che “il referto è ben compatibile con

la nota tendinopatia inserzionale e preinserzionale del sovraspinato alla

spalla destra. L’aumento dell’intensità del segnale alla spalla destra tra

ottobre 2015 e giugno 2016 parla per il carattere degenerativo della

tendinopatia e non è compatibile con una lesione di origine traumatica in

relazione causale con l’infortunio dell’11.06.2013 o del 28.06.2014.”

(doc. XV, p. 2).

Trattandosi del rapporto 8

ottobre 2016 del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, per il

quale l’assicurata non è portatrice di una plessopatia né di una sindrome dello

stretto toracico a destra, ragione per la quale l’origine dei disturbi va

ricercata a livello intrarticolare (lesione longitudinale del tendine del

capolungo del bicipite destro), con la precisazione che “… auch Längssplits

durchaus auch traumatisch bedingt sein können, …” (doc. I), il dott. __________

ha spiegato che la lesione in questione “… può essere di origine traumatica. Ma

considerando la dinamica del trauma, la comparsa tardiva dei sintomi, i numerosi

esami radiologici e l’età della paziente, una lesione SLAP di origine

degenerativa con nel decorso progressiva degenerazione tendinea del capo lungo

del bicipite risulta molto probabile e, nel caso in oggetto, un’origine

traumatica in relazione con i 2 eventi infortunistici è piuttosto improbabile. Come

emerge dal suo rapporto (sotto “Beurteilung und Prozedere”), il PD dr. med. __________

ritiene l’origine traumatica della lesione del tendine del capo lungo del

bicipite destro solamente possibile e quindi non probabile.” (doc. XV, p. 2).

Per quanto concerne la

relazione medico-legale del dott. __________, il quale, ritenendo (erroneamente,

poiché l’assicuratore convenuto ha in realtà negato l’esistenza ab initio

di un legame causale tra la problematica alla spalla destra e l’infortunio

dell’11 giugno 2013) che da parte della CO 1 si fosse preteso che il secondo

infortunio avrebbe interrotto il nesso causale naturale tra il primo evento e i

disturbi alla spalla destra, ha fatto valere che “..., pur ammettendo che il

trauma del giugno 2014 possa aver sollecitato bilateralmente il torace

superiore e la regione della spalla, e quindi riacutizzato temporaneamente un

quadro algico-disfunzionale, il danno anatomicamente rilevante sulla spalla

destra era già stato pienamente configurato, e dispose di un anno solare

completo per consolidare e stabilizzare le sue condizioni patologiche.” (doc.

N, p. 14), il fiduciario ha affermato che “non è stata documentata una lesione

del plesso brachiale destro. Clinicamente sempre assenza di segni di

plessopatia brachiale destra. L’esame specialistico neurologico ed

elettroneurofisiologico è risultato nella norma. Secondo la documentazione

medica la paziente non ha lamentato disturbi alle spalle sul posto d’infortunio

e poi presso il pronto soccorso. Le numerose artro-risonanze magnetiche della

spalla destra hanno evidenziato alterazioni degenerative dell’ancora del

tendine capo lungo del bicipite, segni d’impingement sottoacromiale con borsite

e artrosi acromioclavicolare. Considerando la dinamica degli eventi traumatici,

l’insorgenza della sintomatologia, l’età della paziente ed il referto

radiologico, una lesione traumatica della cuffia dei rotatori alla spalla

destra è molto improbabile.” (doc. XV, p. 3).

Tutto ben considerato, secondo

questo Tribunale, sono dati i presupposti affinché all’apprezzamento del dott.

Gehri possa essere attributo un valore probatorio sufficiente per derimere la

questione riguardante l’eziologia dei disturbi alla spalla destra. Il TCA

ritiene che debba essere riconosciuta un’importanza particolare alla

circostanza secondo la quale la presenza dei succitati disturbi è stata

refertata con un tempo di latenza piuttosto lungo, di poco inferiore all’anno

(in effetti, il primo rapporto medico in cui si fa accenno alla spalla destra, è

quello afferente all’artro-RMN del 19 maggio 2014 – cfr. doc. M 49, p. 5 e doc.

N, p. 5), aspetto che lo specialista privatamente consultato dall’assicurata

non ha affatto discusso.

In questo contesto, è

utile segnalare che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo

trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le

esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere

severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188 ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013

consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17

gennaio 2008 consid. 2; STFA U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1). Ad

esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha

negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un

assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al

polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati

refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie,

il TFA ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla

constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a

favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio (il Tribunale federale è

giunto a questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012

consid. 5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra

erano stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure

nella STF 8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di

latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden

in diesem Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in

der Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität

nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik

aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder

im Spital X.________ festgestellt worden.“).

In esito a tutte le

considerazioni che precedono, è dunque a ragione che la CO 1 ha deciso in

merito all’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata e all’entità

della menomazione all’integrità, prendendo in considerazione esclusivamente lo stato

infortunistico della spalla sinistra.

2.3. Estinzione del diritto

alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) dal 1°

marzo 2016?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF):

nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione

del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile

dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3.2. Secondo l'art.

16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta

l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

Nella RAMI

2004 U 529 p. 572ss. consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di

incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità

contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi

dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione

di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.3.3. Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’istituto

assicuratore ha dichiarato l’assicurata in grado di riprendere al 100% la sua

abituale attività professionale di badante, e ciò a far tempo dal 1°

marzo 2016, facendo capo alla valutazione enunciata dal chirurgo ortopedico

dott. __________ a margine della visita fiduciaria del 19 gennaio 2016.

In effetti, in

quell’occasione, il consulente dell’CO 1 si è espresso nei seguenti termini:

" (…).

Permane un lieve deficit della mobilità attiva della spalla

sinistra e probabile deficit di forza per i movimenti con la mano sinistra

sopra l’orizzontale delle spalle. Le diverse risonanze magnetiche di controllo

hanno confermato l’integrità della cuffia dei rotatori a sinistra. Non vi sono

segni per atrofia muscolare e non uso del cingolo scapolare e dell’arto

Considerandi

superiore sinistro. In base all’esame obbiettivo è prevedibile una certa

limitazione per alzare pesi pesanti oltre il livello del petto e lavori

ripetuti sopra il livello del cingolo scapolare. Il residuo lieve disturbo

algico e funzionale a livello della spalla sinistra non incide sulla capacità

lavorativa per le attività professionali svolte dalla paziente, e per le sole

conseguenze infortunistiche la paziente è di nuovo da ritenere abile al lavoro

in misura completa.” (doc. M 74, p. 5 - il corsivo è del redattore)

Rispondendo ai quesiti

sottopostigli dall’amministrazione, il dott. __________ ha ribadito che “la capacità

lavorativa dell’assicurata in qualità di badante al 100%.” (doc. M 74, p. 7).

Lo specialista

interpellato dall’assicuratore convenuto ha confermato che, tenuto conto dei

soli postumi residuali degli infortuni assicurati, RI 1 non presenta alcuna

incapacità lavorativa, anche alla luce della documentazione medica acquisita posteriormente

alla visita fiduciaria del gennaio 2016 (cfr. doc. XV, p. 4: “Per le sole

conseguenze infortunistiche non si riscontra rilevante deficit funzionale e non

si può giustificare inabilità lavorativa. Quindi dopo esaminazione dei rapporti

allegati alla vostra lettera e della nuova documentazione medica disponibile, confermo

vivamente la mia valutazione e le conclusioni espresse nel mio rapporto del

06.04.2017

” – il corsivo è del redattore).

Con la propria

impugnativa, fondandosi essenzialmente sulle considerazioni contenute nella

relazione medico-legale del dott. __________ (cfr. doc. N), l’insorgente

sostiene che la valutazione del medico fiduciario non possa essere ritenuta

corretta nemmeno nella misura in cui egli ha certificato una piena abilità al

lavoro nella precedente professione di badante (cfr. doc. I, p. 10).

2.3.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.5

Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, questo

Tribunale ritiene che l’apprezzamento espresso dal dott. Gehri in merito

alla capacità lavorativa della ricorrente, possa costituire da

valido supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

procedere a ulteriori provvedimenti istruttori (in particolare alla perizia

medica richiesta con il ricorso – cfr. doc. I, p. 11).

La perizia del dott. __________,

richiamata dall’assicurata, non contiene elementi atti a suscitare dubbi -

nemmeno lievi - circa la fondatezza della conclusione a cui è pervenuto il

consulente della CO 1.

Se è vero che, a pagina 15

del proprio rapporto, lo specialista consultato dall’insorgente ha dichiarato

che “il contesto descritto configura un palese impedimento ad alcune mansioni

proprie dell’attività di badante, innanzitutto il controllo e l’eventuale

sollevamento della persona assistita, solitamente anziana, il sollevamento e

trasporto di oggetti anche pesanti ed ingombranti” (doc. N), è altrettanto vero

che l’assicuratore LAINF è chiamato a rispondere esclusivamente del danno alla

salute imputabile a infortunio, in casu del solo danno residuale alla

spalla sinistra (cfr. supra, consid. 2.2.3. in fine). Ora,

deve qui essere sottolineato che lo stesso dott. __________ non ha refertato alcun problema a livello dell’arto superiore

sinistro (cfr. doc. N, p. 11).

Nemmeno la certificazione

10.

agosto 2016 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il

quale ha attestato una totale incapacità a svolgere una qualsiasi attività

manuale (del 50% per un lavoro d’ufficio), è del resto atta a giustificare una

diversa conclusione, visto che gli impedimenti descritti dal sanitario appena citato

si riferivano allo stato (morboso) della spalla destra (cfr. allegato al doc.

G).

In questo contesto, non

può neppure essere ignorato che, da più parti, è stata segnalata una

discrepanza fra lo stato oggettivabile a livello della spalla sinistra e la

sintomatologia denunciata dalla ricorrente. In particolare, in occasione del

consulto del 21 dicembre 2015, il Prof. dott. __________, Direttore medico

della Clinica universitaria __________ di __________, ha rilevato di non aver potuto

individuare, né clinicamente né radiologicamente, una causa per l’importanza e

il carattere dei dolori lamentati alla spalla sinistra (M 60, p. 2).

In esito a quanto precede,

il TCA ritiene dunque dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei

tempi stabiliti dall’istituto resistente nella decisione su opposizione

impugnata.

2.3.6

Posto che la ricorrente ha

ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione a far

tempo dal 1° marzo 2016 (cfr. supra, consid. 2.3.5. in fine), occorre

concludere che, da quella medesima data, eventuali provvedimenti sanitari non avrebbero

più avuto lo scopo di migliorare sensibilmente il suo stato di salute

infortunistico ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3.1.

Se ne deduce pertanto che,

in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore resistente era

legittimato a porre fine al suo obbligo a prestazioni anche per quanto concerne

la cura medica.

2.4

Entità della

menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatrice RI 1 alla spalla sinistra, è stata eseguita dal dott. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento

datato 6 aprile 2016:

" (…).

Considerando il residuo deficit funzionale e tenendo conto di un

prevedibile peggioramento in futuro su progressione delle alterazioni

posttraumatiche a livello della spalla sinistra, la situazione a lungo termine

è paragonabile con una moderata periartrosi omeroscapolare, rispettivamente una

moderata omartrosi glenomerale che secondo l’OAINF/Suva tabella 1

rispettivamente Suva tabella 5 corrisponde ad un danno permanente del 10%. In

considerazione della lesione in relazione causale con l’infortunio e la

presenza di preesistenti alterazioni degenerative di origine non infortunistica,

la parte contribuente traumatica al danno fisico viene valutata solo del 50%,

risultando in una menomazione all’integrità fisica per le sole conseguenze

infortunistiche del 5%.” (doc. M 74, p. 8)

Chiamata a pronunciarsi su

una questione squisitamente medica, ricordato che l’IMI deve essere valutata

considerando esclusivamente il danno alla salute infortunistico e constatato

che l’insorgente non ha sollevato alcuna specifica obiezione in proposito, questa

Corte ritiene di poter fare affidamento sull’apprezzamento enunciato dal

consulente medico della CO 1.

Pertanto, la decisione su

opposizione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda l’entità

dell’IMI assegnata all’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti