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Decisione

35.2016.106

Esame eziologia disturbi spalla sinistra

10 aprile 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso di

causalità naturale con l’evento traumatico del luglio 2007 (doc. 173).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 178 e 180), in

26 ottobre 2016, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 181).

1.4. Con tempestivo ricorso del 25

novembre 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via

principale, la condanna dell’CO 1 a riconoscergli le prestazioni di legge

sino al 31 dicembre 2009 e, in via subordinata, il rinvio degli atti per

complemento istruttorio.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente contesta che al rapporto peritale allestito dal dott. __________

possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò alla luce delle

considerazioni critiche espresse nel frattempo dal dott. __________ (cfr. doc.

I, p. 3: “Queste conclusioni del Dr. __________ si fondano sul fatto che le

valutazioni del Dr. __________ non considerano sufficientemente la possibilità

(altrettanto plausibile) che la presenza di parecchio liquido e/o ematoma

riscontrati nello spazio peritendineo con sonografia del 17.7.2007 (5 giorni

dopo l’infortunio), nonché le alterazioni emerse nelle risonanze magnetiche,

siano causate da aderenze formatesi tra la guaina del tendine e il periosto

zona d’ancoraggio del percorso nel solco intertubercolare del tendine del caput

longus del bicipite, ovvero in relazione causale diretta con la contusione di

cui all’infortunio in parola. La scomparsa di questi dolori dopo l’intervento

del 5.11.2009 (pure rilevata ed ammessa dal Dr. __________) è ulteriore

dimostrazione di una alterazione non del tendine, ma della guaina e delle sue

inserzioni a livello del periosto, ergo – secondo il Dr. __________ –

riconducibile all’infortunio. Giova qui rilevare come le conclusioni del Dr. __________

circa l’estinzione del nesso causale in un momento successivo all’intervento

del 5.11.2009 siano coerenti con le conclusioni formulate a titolo subordinato

dal Dr. __________ secondo cui il nesso di causalità si sarebbe estinto per la

fine del mese di dicembre 2009.”).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In data 12 gennaio 2017, il

ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.

VII).

1.7. Il 9 febbraio 2017, il TCA ha

interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a prendere

posizione sul contenuto del rapporto 6 settembre 2016 del dott. Simoni (doc.

IX).

La risposta del perito

amministrativo è pervenuta in data 22 febbraio 2017 (doc. X).

L’assicuratore convenuto

ha formulato le proprie osservazioni il 2 marzo 2017 (doc. XII), mentre

l’assicurato lo ha fatto in data 13 marzo 2017 (doc. XIII).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era

legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° marzo 2008,

oppure no.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19.

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente

alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994,

p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Nella concreta evenienza, dando seguito a quanto ordinato dal

TF, il quale aveva ritenuto che la documentazione medica a disposizione non

consentisse di dimostrare, con il grado di verosimiglianza preponderante

richiesto, l’estinzione del nesso di causalità tra i disturbi e l’evento

traumatico del luglio 2007, l’CO 1 ha ordinato una perizia esterna a cura del

chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc.157).

Dopo aver

ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (cfr. doc. 170, p. 1-5) e averne

descritto lo status clinico e radiologico (cfr. doc. 170, p. 6-7),

l’esperto amministrativo ha diagnosticato un deficit della mobilità al di sopra

dell’orizzontale, diminuzione della forza e della resistenza agli sforzi spalla

sinistra in presenza di uno stato dopo artroscopia, tenotomia del capolungo del

bicipite, débridement del cercine glenoideo, débridement di una

lesione sul versante superiore della cuffia dei rotatori e della superficie

ossea, acromioplastica anteriore il 5.11.2009, uno stato dopo evento infortunistico

con coinvolgimento della spalla sinistra il 12.7.2007, con successivi disturbi

focalizzati in corrispondenza del tendine capolungo del bicipite, regrediti in

seguito all’intervento del 5.11.2009 e uno stato dopo pregressa lesione del

cercine glenoideo e della componente ossea della glena (lesione di Bankart)

antecedenti all’evento del 12.7.2007 (doc. 170, p. 10 e 12).

Per quanto qui

d’interesse, il dott. __________ ha dichiarato che le alterazioni flogistiche

in sede antero-laterale, la tumefazione delle parti molli, l’edema

sottocondrale a livello del tubercolo maggiore evidenziati dalla RMN del 23

agosto 2007, come pure il liquido riscontrato lungo il capolungo del bicipite

all’esame ecografico del 17 luglio 2007, costituivano una probabile conseguenza

del trauma occorso il 12 luglio 2007. Per contro, le alterazioni della cuffia

rotatoria, il quadro artrosico acromio-clavicolare con impingement e i

postumi residuali della lesione di Bankart vanno ritenuti in nesso causale con

il succitato sinistro soltanto a titolo di possibilità (doc. 170, risposta al

quesito n. 2).

Il perito ha quindi

sostenuto che l’infortunio in questione ha comportato un peggioramento

temporaneo dello stato preesistente a livello della spalla sinistra, con lo

status quo sine raggiunto a decorrere dal 1° marzo 2008 (doc. 170,

risposta ai quesiti n. 3 e 4).

D’altra parte, il dott. __________

ha segnalato l’esistenza d’incongruenze nella descrizione della dinamica

dell’evento che ha visto vittima RI 1. In particolare, a partire da marzo 2012,

negli atti non figura più la nozione di “scivolamento” e ha trovato invece

spazio quella di “strattone” (si veda il rapporto 6 marzo 2012 del dott. __________

– doc. 125b, p. 1: “Il 12 luglio 2007, dopo aver terminato di gettare un muro

in cemento armato, unitamente ad un compagno, il paziente si appresta a

ritirare gli attrezzi di lavoro usati. Il compagno lo precedeva reggendo l’ago

del vibratore mentre il paziente lo seguiva reggendo il motore del vibratore

del peso di circa kg. 12. Il collega è successivamente inciampato strattonando

il paziente, il quale ha perso l’equilibrio …” – il corsivo è del redattore).

Egli ha quindi sostenuto

che se, dal punto di vista amministrativo, ci si fondasse sulla versione fornita

in un secondo tempo, “…, in considerazione del tenore del rapporto del dr. __________

del 19.11.2010, una chiusura del caso senza postumi (scomparsa delle fitte

dolorose) indennizzabili potrebbe ragionevolmente venir presa in considerazione

4-6 settimane dopo la tenotomia del capolungo del bicipite effettuata il

5.11.2009

” (doc. 170, p. 1).

Per maggiore comprensione,

va precisato che il dott. Gehri, nel citato suo referto, aveva spiegato che un

trauma con contusione diretta della spalla non è atto a causare una lesione

Slap, mentre lo sarebbe, segnatamente, un trauma di trazione all’arto

superiore (cfr. doc. 99, p. 2).

Con la decisione formale

dell’11 aprile 2016, l’assicuratore convenuto ha fatto proprie le conclusioni

del dott. __________, dichiarando pertanto estinto il proprio obbligo a

prestazioni a partire dal 1° marzo 2008, data a partire dalla quale

l’insorgente è reputato aver raggiunto lo status quo sine a margine del

sinistro del 12 luglio 2007 (cfr. doc. 173).

Privatamente interpellato

dall’assicurato, con apprezzamento del 6 settembre 2016, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia e medicina generale, è invece pervenuto alla conclusione

che “… l’estinzione del nesso di causalità può essere considerata solo dopo

l’avvenuto intervento operatorio del 5.11.2009.”. A sostegno del suo parere,

egli ha argomentato segnatamente che “tenuto conto essersi consumata una

contusione diretta e del fatto che la prima sonografia dimostrò la presenza di

parecchio liquido e/o ematoma nello spazio peritendineo, nonché la circostanza

secondo cui tutte le risonanze magnetiche dimostrarono comunque alterazioni,

benché plausibili che radiologicamente potrebbero essere riconducibili a

tendinite, in ugual misura non si può escludere che, clinicamente, potrebbero

essere anche causate da aderenze formatesi fra la guaina del tendine ed il

periosto zona di ancoraggio del percorso nel solco intertubercolare del tendine

del caput longus del bicipite e pertanto in diretta connessione con la

contusione diretta avvenuta nell’infortunio in causa o anche dalla contusione

delle terminazioni nervose con componente cicatriziale della guaina del tendine

e sugli ancoraggi delle fissazioni nel solco e non alterazione diretta dello

stesso (se la guaina del tendine è alterata forma indubbiamente dei versamenti

lungo il percorso del tendine stesso). Inoltre, la scomparsa di questi dolori –

accertati e menzionati da tutti gli attori che hanno esaminato il paziente –

dopo l’intervento del 5.11.2009 risultano più che eclatanti quale dimostrazione

di una alterazione non del tendine medesimo ma della sua guaina e sue

inserzioni a livello del periosto nel solco intertubercolare dell’omero

sinistro dopo trauma diretto in questa sede con sintomatologia che si è

prolungata nel tempo fino all’intervento di tenotomia del 2009. Or dunque la

posizione di CO 1 non risulta obiettiva se non tiene conto delle circostanze

sopra illustrate; in sostanza non si può parlare di peggioramento temporaneo

poiché qui si è confrontati con un problema diretto a livello della guaina,

inserzione della guaina, caput longus del bicipite derivante dal trauma, tanto

è vero che la sintomatologia è sempre stata presente sino all’intervento di

tenotomia.” (doc. 185 – il corsivo è del redattore).

In corso di causa, Questo

Tribunale ha invitato il dott. __________ a esprimersi sul contenuto dell’apprezzamento

elaborato nel frattempo dal dott. __________ (cfr. doc. IX).

Questo in particolare il

tenore della risposta che egli ha fornito in data 20 febbraio 2017:

" (…).

Dopo un riscontro ecografico iniziale di “parecchio liquido nel

capolungo del bicipite” (dr. __________ 17.7.2007), l’esame di risonanza magnetica

eseguito il 23.08.2007 (6 settimane circa dopo l’evento) ha documentato in

particolare la normalità del tendine del capolungo del bicipite con unicamente

una minima peri-tendinite nel contesto per contro di importanti reperti

flogistici diffusi.

Il tendine del capolungo del bicipite mostra quindi un processo

evolutivo rapidamente favorevole, ben diverso dal resto della spalla, con

presenza di un quadro flogistico diffuso 6 settimane dopo l’evento.

Il riscontro di distensioni della guaina del tendine del capolungo

del bicipite in concomitanza con le risonanze magnetiche eseguite il 12.6.2008

e 3.6.2009 risulta essere aspecifico e non implica a priori la persistenza di

un nesso di causalità con l’evento del 12.7.2007. Questo in considerazione non

solo dell’evoluzione favorevole iniziale (vedi sopra), ma pure del

coinvolgimento diretto del tendine capolungo del bicipite in una lesione SLAP.

Le ipotesi espresse dal dr. __________ a spiegazione dei disturbi

accusati dal signor RI 1 (formazione di aderenze, contusione delle terminazioni

nervose), non vengono suffragate da rispettivi reperti oggettivabili.

L’ipotesi in particolare di alterazioni strutturali contusive

delle terminazioni nervose non trova inoltre neppure riscontro nella

regressione dei disturbi accusati in seguito all’intervento di tenotomia non

avendo quest’ultimo nessun effetto potenziale su dette terminazioni

neurologiche lesionate.

Esso non trovano conferma neppure nel tenore delle considerazioni

espresse dal dr. __________ che pone chiaramente l’origine dei disturbi

accusati dal signor RI 1 a livello delle alterazioni della glena.

(…).

L’intervento di tenotomia del capolungo del bicipite comporta la

sezione del tendine in corrispondenza della sua inserzione al bordo superiore

della glena, togliendo quindi l’effetto di trazione sul labbro glenoidale, con

o senza fissazione (a discrezione del chirurgo) nelle parti molli all’altezza

del solco intertubercolare.

(…).

Contrariamente a quanto riferito dal dr. __________ nel rapporto

del 6.9.2016, la regressione dei disturbi dopo la tenotomia (sezione) del

capolungo del bicipite è da ricondurre alla ripercussione sul decorso

intra-articolare del tendine, rispettivamente sulla sua inserzione in

corrispondenza del bordo superiore della glena (assieme al labbro glenoidale).

L’intervento non esercita per contro degli effetti sul tendine nel

suo tragitto nel solco intertubercolare a più forte ragione in caso di aderenze

cicatriziali oppure di alterazioni strutturali delle terminazioni nervose:

questa parte del tendine, situata a valle della sezione, risulta in effetti

essere esposta in maniera praticamente invariata alle sollecitazioni delle

contrazioni muscolari.

Le sollecitazioni di questo tratto tendineo potrebbero risultare

de facto addirittura superiori nel caso di un reinserimento del tendine nelle

parti molli all’altezza del solco (tenodesi).” (doc. X)

Con le proprie

osservazioni del 13 marzo 2017, l’insorgente contesta che alla valutazione del

perito amministrativo possa essere attribuito pieno valore probatorio,

ritenendola non convincente. Egli ha del resto sottolineato che l’apprezzamento

agli atti del dott. __________ sarebbe suscettibile di generare dei dubbi -

anche se lievi basterebbe - circa la fondatezza delle conclusioni a cui è

pervenuto lo specialista incaricato dall’istituto assicuratore (cfr. doc.

XIII).

2.6

Il ricorrente fa dunque innanzitutto

valere che il parere del dott. __________ sarebbe atto a generare dei dubbi

circa la fondatezza della valutazione enunciata dal chirurgo ortopedico dott. __________,

precisato che, secondo la giurisprudenza federale, un lieve dubbio è

sufficiente per negare il valore probatorio al rapporto allestito da un medico

che si trova alle dipendenze dell’amministrazione (cfr. doc. XIII).

Chiamata a pronunciarsi al

riguardo, questa Corte rileva che il dott. __________ non ha agito in qualità

di medico fiduciario (interno) dell’CO 1 ma a titolo di perito esterno,

incaricato dall’amministrazione in ossequio alla procedura di cui all’art. 44

LPGA.

Dalle carte processuali si

evince in effetti che, in data 26 giugno 2014, l’istituto ha comunicato il

nominativo del perito (il dott. __________ appunto) e il catalogo dei quesiti

da sottoporre a quest’ultimo, accordando all’allora patrocinatore dell’assicurato

un termine per determinarsi in merito “… - al principio della perizia, - al

perito, - alle domande.” (doc. 155).

Il 14 luglio 2014, il

rappresentante ha informato l’assicuratore di non avere “… obiezioni sui tre

quesiti sollevati.” (cfr. doc. 156).

In queste condizioni, la

giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, richiamata dal ricorrente, non può dunque

trovare applicazione nel caso di specie. Al referto peritale allestito dal

dott. __________ va riconosciuta piena forza probatoria, sempre che esso risulti

affidabile dal profilo del suo contenuto (cfr. U. Meyer, Ausgewählte Schriften,

Verfahrensfragen/Die Beweisführung im Sozialversicherungsrecht, 2013; D.

Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, in CGSS n.

44-2010, p. 119).

Fatta questa precisazione,

tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio

sull’apprezzamento espresso dal dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella medicina

infortunistica e assicurativa, secondo il quale RI 1 ha raggiunto lo status

quo sine a margine del sinistro del luglio 2007, a far tempo dal 1° marzo

2008.

In questo senso, va

sottolineato come lo specialista appena citato, interpellato dal TCA in corso

di causa, abbia saputo rispondere alle obiezioni sollevate dal dott. __________

nella sua certificazione del 6 settembre 2016. Egli ha spiegato, fornendo al

riguardo una convincente motivazione, le ragioni per le quali quanto sostenuto

dal sanitario privatamente consultato dall’insorgente - peraltro a titolo di

semplice ipotesi (cfr. doc. 185, p. 2: “… non si può escludere che, …”) – non risulta

sostenibile dal punto di vista medico-scientifico (in proposito, cfr. supra,

consid. 2.5.).

Questo Tribunale non

ignora che, in via subordinata, il dott. __________ ha affermato che potrebbe

giustificarsi una chiusura del caso a distanza di 4-6 settimane dall’intervento

di tenotomia del 5 novembre 2009 (anziché dal 1° marzo 2008) qualora, dal

profilo amministrativo, ci si fondasse sulla descrizione dell’evento

infortunistico in cui si fa accenno all’insorgenza di un trauma da trazione

interessante l’arto superiore sinistro (di per sé potenzialmente atto a causare

una lesione SLAP) (cfr. doc. 170, p. 11). Tuttavia, il TCA non ritiene

giustificato far capo a questa versione dei fatti, posto che essa è stata

fornita, per la prima volta, dal dott. __________ nel suo rapporto del 6

marzo 2012 (cfr. doc. 125b, p. 1), allorquando, in precedenza, si è costantemente

parlato di uno scivolamento con caduta e contusione diretta (segnatamente)

dell’arto sinistro (si veda, in particolare, il rapporto allestito in occasione

dell’audizione dell’assicurato del 17 ottobre 2007 - doc. 30, oppure il ricorso

da lui stesso inoltrato al TF in data 28 giugno 2012 –doc. 131, p. 2 “In data

12.

luglio 2007, RI 1 – (…) – è scivolato su un muro e ha battuto l’addome e la

spalla sinistra.”).

Del resto, così come ha

pertinentemente osservato il dott. __________, lo stesso dott. __________, nel

suo apprezzamento del 6 settembre 2016, non ha più preteso che il ricorrente

sarebbe rimasto vittima di un trauma da trazione (cfr. doc. 185).

In esito a tutto quanto

precede, il Tribunale ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico del luglio 2007 si è estinto il 1° marzo 2008,

data in cui è stato raggiunto lo status quo sine.

Il TCA può esimersi dal

disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare una perizia medica

giudiziaria, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già

state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In queste condizioni, posto

che l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni posteriormente

al 29 febbraio 2008, la decisione su opposizione impugnata merita conferma in

questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti