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35.2016.108

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7. Nel caso di specie, al fine

di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero subito

rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è stata

fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo al dr. med. __________,

Fachartz für Ohren-, Nasen-und Halskrankeiten, Hals- und Gesichtschirurgie,

Allergologie, Klinische Immunologie und Arbeitmedizin, attivo presso la __________

di __________, il quale, con apprezzamento del 26 novembre 2001, aveva definito

al momento della costituzione della rendita d’invalidità in vigore la seguente

esigibilità lavorativa: "(…) Was die

Arbeitsfähigkeit anbetrifft, so ist der Versicherte rein aus ORL-ärtzlicher

Sicht nur noch für Arbeit in der Ebene, mit Vorteil in sitzender Stellung fähig,

ohne Exposition gegenüber gehörgefährdendem Lärm."

(doc. 118). Con apprezzamento dell’11 settembre 2012, il medico

fiduciario dell'CO 1 ha rilevato che, in base alle misurazioni effettuate dal

medico curante specialista, era in effetti subentrato un significativo

peggioramento dell’udito a sinistra rispetto a quanto era stato refertato nel

2001 (doc. 187). Preso atto degli esiti degli accertamenti

compiuti nel frattempo (doc. 200), i quali avevano confermato uno stato di

sordità a destra e messo in evidenza una progressione dell’ipoacusia

neurosensoriale, ai limiti della sordità, a sinistra (doc. 201), con

apprezzamento del 27 ottobre 2014, il medico fiduciario dell'CO 1 ha

rilevato che l’esigibilità lavorativa descritta nel 2001 era

rimasta sostanzialmente immutata ("Grundsätzlich hat sich am

Zumutbarkeitsprofil gemäss 26.11.2001 und 07.03.2012 nichts Wesentliches

verändert": doc. 241). Da ultimo, con apprezzamento del 16 giugno

2016, il medico fiduciario dell'CO 1 ha puntualizzato che "Herrn

RI 1, geboren am __________1956 kann di Tätigkeit als Verkäufer bei an Taubheit

grenzender Innenhorschwerhörig-keit beidseits aus ORL-ärtzlicher Sicht nicht

zugemutet werden" (doc. 268).

Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che

l'attività di "venditore" non fosse più esigibile e che l'assicurato

andava considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 29 settembre 2016

(doc. 277), confermata con decisione su opposizione del 7 novembre 2016 (doc.

282), a fronte di un discapito del 27,12% risultato dal raffronto dei redditi

("da valido" fr. 77'512.00 e da invalido" fr. 56'485.00 ovvero

fr. 66'453.12 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 15% per tenere

conto del fatto che anche in attività adatte l'assicurato potrebbe percepire un

salario inferiore alla media, determinato in base alla tabella TA1 2014), ha

mantenuto l'attuale grado di invalidità del 36%.

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35 consid. 4b).

2.9. Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in

particolare, doc. 200), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr.

med. __________, specialista nella materia che qui ci occupa e che vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, -

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid.

2.8) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a

rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori

(in particolare, all'esperimento di una "perizia medico-specialistica a

valutazione della capacità lavorativa residua", così come postulato

dal rappresentante del ricorrente nel gravame: cfr. doc. I, pag. 4).

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso

il parere del rappresentante legale dell'assicurato che medico non è. In

particolare, le contestazioni

(segnatamente, circa l'asserita impossibilità per il suo assistito di essere in

grado di eseguire in misura normale un lavoro di fabbrica dove non deve

interloquire con i suoi colleghi) mosse dal patrocinatore del ricorrente nel

gravame all'esigibilità lavorativa del suo assistito determinata dal medico fiduciario,

dr. med. __________ (cfr. doc. 118 e 241), non trovano fondamento in alcun

rapporto medico, tantomeno specialistico, ed hanno pertanto il valore di una

semplice dichiarazione di parte. Non possono quindi essere condivise dal TCA.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo

specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che

soffrivano, in maniera più o meno grave, di problemi di udito.

In una sentenza 32.2010.166 del 15 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato,

questa Corte ha ritenuto un operaio di fabbrica, affetto da sordità assoluta a

destra e rischio di diminuzione della capacità uditiva a sinistra, in grado di

svolgere al 100% (e con rendimento completo) un lavoro adeguato "(professione

a grado normale di competenza uditiva e senza rischio di aggravamento uditivo

da esposizione a rumore)", in particolare "in quei settori

d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e

ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio", ribadendo che "sia nell'ambito

industriale che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti,

delle attività che non richiedono un udito da ambo le parti, che non sono

particolarmente rumorose e che non presuppongono particolari attitudini

intellettuali e/o una formazione specifica".

In una sentenza 35.2011.6

del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto

un operaio di fabbrica che aveva patito un danno uditivo (segnatamente: una

anacusia a destra con assenza di qualsiasi risposta e una ipoacusia di tipo

percettivo a sinistra più accentuata sui toni acuti) prevalentemente da

ricondurre all'attività professionale e che era pure scivolato su una lastra di

ghiaccio riportando una contusione all'emitorace e al polso destro, in grado di

svolgere al 100% (e con rendimento completo) "un’attività leggera dal

Considerandi

profilo dell'impegno fisico, da svolgere in posizione seduta e a livello

dell'orizzontale, e che non dipenda da informazioni acustiche",

ritenuto come "al TCA appare plausibile che sul mercato generale del

lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che l'assicurato, una

volta acquisito l'automatismo potrebbe svolgere in maniera indipendente,

nonostante lo stato di sordità quasi totale in cui versa".

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,

p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato

le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del

20.

aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche in questo ambito, vi

sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è

il caso per il settore delle prestazioni di servizio (STCA 32.2015.109 del 27

giugno 2016, consid. 2.7.8).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere rispetto a quella originariamente esercitata (di

"carpentiere" nell'edilizia).

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina

ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini

dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente

non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla

collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire

un'occupazione vista la problematica uditiva di cui è affetto l'assicurato,

ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere ampio visto che,

anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistono delle

occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le attività

adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello di

qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1

2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né un’esperienza

professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in

questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.), che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. per un caso analogo, STF

8C_776/2008 del 18 giugno 2009, consid. 5 e la già citata STCA 35.2011.6 del 17

marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato). Val qui la pena di ricordare

che in STF 8C_652/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.2 l'Alta

Corte ha confermato il giudizio cantonale ("dass

die Versicherte faktisch taub sei, weshalb

allein schon die Kommunikations-probleme Fragen zur Verwertbarkeit der ärztlich

attestierten Rest-arbeitsfähigkeit aufwürfen; daneben bestünden mannigfaltige

weitere gesundheitliche Einschränkungen, aufgrund welcher kaum anzunehmen sei,

dass sich ein Arbeitgeber - selbst in einem Nischenarbeitsplatz - bereit

erklären würde, die Versicherte zu beschäftigen.") riguardante un

assicurato nato nel 1998 ed affetto, tra l'altro, da una "doppelseitiger

Schwerhörigkeit", impugnato dall'UAI del Cantone Argovia, in quanto:

"(…) Die

IV-Stelle verkennt zum einen, dass sämtliche der von ihr angeführten

Anstellungsverhältnisse Tätigkeiten im Bereich des Gastgewerbes betrafen, die

der Versicherten wegen der vorinstanzlich festgehaltenen gesundheitlichen

Beeinträchtigungen nicht mehr zumutbar waren. (…). Das von ihr zitierte Urteil

8C_776/2008 vom 18. Juni 2009 ist wenig einschlägig, da danach die

Schwerhörigkeit der versicherten Person mit einer Cochlea-Implantation

wesentlich vermindert werden konnte und im Übrigen keine weiteren körperlichen

oder psychischen Einschränkungen bestanden. Abschliessend ist zur

Verdeutlichung der vorinstanzlichen Erwägungen darauf hinzuweisen, dass die

Beschwerdegegnerin gemäss Gutachten der medizinischen Abklärungsstelle B.________

vom 25. Februar 2013 wegen der Geburtsgebrechen (Goldenhar-Syndrom; ICD-10:

Q87.0) binokulär nicht zu sehen vermochte, weshalb ihr Arbeiten, die visuelle

Anstrengungen erforderten, wie sie bspw. bei einer Tätigkeit an einem

Bildschirm anfielen, nicht zumutbar waren, weil damit Doppelbilder entstehen

konnten. (…).Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz bei der Beurteilung der

Frage, ob die Versicherte das ihr verbliebene Leistungsvermögen auf dem

ausgeglichen Arbeitsmarkt zu verwerten vermochte, zu Recht von weiteren

Abklärungen abgesehen und sich auf die allgemeine Lebenserfahrung berufen,

wonach in Fällen, wie dem zur Diskussion stehenden, keine nennenswerten

Arbeitsgelegenheiten mehr offen standen. (…)".

In siffatte circostanze, questo Tribunale non

condivide le argomentazioni ricorsuali sollevate dal rappresentante

dell'assicurato, che ha stigmatizzato l'operato dell'CO 1 per non aver

eseguito "nessuna indagine concreta in posti di lavoro eventualmente

accessibili a una persona presentante una sordità bilaterale quasi completa"

e ha conseguentemente ritenuto che "l'incidenza sull'esigibilità del

notevole danno di indubbia causalità traumatica non sia stata valutata con la

dovuta diligenza e che la documentazione medica e amministrativa sulla quale

l'intimata fonda la decisione di negare una aumento della rendita d'invalidità

sia incompleta".

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno

uditivo di cui è affetto, e, quindi, un lavoro in posizione seduta, senza

rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore e che non dipenda da

informazioni acustiche.

2.10

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.11

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno infortunistico, RI 1, nel 2014 (data di

decorrenza della rendita - 1° ottobre 2014, ovvero dal primo giorno del

mese in cui è stato annunciato il peggioramento dello stato di salute: doc.

doc. 277), avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 77'512.05,

arrotondato a fr. 77'512.00, determinato mediante rivalutazione nominale di

quello del 1999 (ramo F, costruzioni) fissato sulla base dei dati forniti

direttamente dall'ex datore di lavoro (doc. 276).

Questo dato, desunto dai dati forniti direttamente dall'ex

datore di lavoro e non contestato dal rappresentante del ricorrente

(doc. 276), può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.12

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Giova infine ricordare che,

nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.13

Dalle tavole

processuali risulta che l'CO 1, dopo aver osservato che il sistema dei

Dispositivo

Dispositivi Posti di Lavoro (DPL) non è idonea a valutare il grado di

invalidità nei casi di problematiche alla vista o all'udito (doc. 276 e 277),

ha determinato in fr. 66'453.12 il reddito "da

invalido", applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di

qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una

decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di

fr. 56'485.15 (doc. 276 e 277).

Innanzitutto questa Corte osserva che, come correttamente

appurato dall'CO 1, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014,

l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'312.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr.

dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF

8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'537.76

mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12). Detto

questo, il TCA rileva che quand'anche si applicasse al

caso di specie - per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% (DTF

126 V 80 consid. 5b/cc; STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4

confermata in STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6; e, da ultimo,

STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2), come effettuato dall'Alta

Corte al considerando 6 della già citata STF 8C_776/2008 del 18 giugno 2009, si

giungerebbe in ogni caso ad un reddito "da invalido" annuo di fr. 49'839.84, che non darebbe diritto ad un aumento della rendita.

Infatti, raffrontando, nel 2014, il reddito "da valido" di fr. 77'512.00 (cfr. consid. 2.11) con quello "da invalido" di fr. fr. 49'839.84, si otterrebbe un grado di invalidità

del 35.70%, arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. Il

TCA non ha quindi riscontrato alcun aumento del grado di invalidità (laddove,

per ottenere la revisione di una rendita in corso, deve essere appurato un

aumento di almeno il 5%: cfr. consid. 2.4), nemmeno avendo considerato - giova

ribadire, per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% consentita

dalla giurisprudenza.

Stante quanto precede, questo Tribunale non condivide la richiesta del

rappresentante dell'insorgente di riconoscere al suo assistito una rendita di

invalidità di almeno 50% (doc. I, pag. 4).

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’amministrazione ha

confermato la rendita del 36% in vigore deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti