35.2016.109
Incidente stradale con politrauma. Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psichici, rispettivamente disturbi organici in parte non oggettivabili. Determinazione entità del grado de
22 maggio 2017Italiano51 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2016.109
mm
Lugano
22 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 maggio 2011, RI 1,
nato nel 1971, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla propria
motocicletta, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo evento,
egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 3 giugno 2011 del Servizio di
neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, un politrauma.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale dell’8 agosto 2013, l’assicurato è stato posto al beneficio
di un’indennità per menomazione all’integrità del 30% (doc. 183).
Questo provvedimento è
cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Con decisione formale del 6
marzo 2014, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 235),
l’amministrazione ha riconosciuto ad RI 1 una rendita d’invalidità del 19% a
decorrere dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. 222).
Con sentenza 35.2014.47
del 2 febbraio 2015, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
interposto nel frattempo dall’assicurato e ha rinviato gli atti
all’assicuratore LAINF affinché disponesse un approfondimento peritale volto a
definire l’esigibilità lavorativa (cfr. doc. 296).
Dando seguito a quanto
ordinato dal Tribunale, l’CO 1 ha quindi disposto una perizia presso la Clinica
__________ di riabilitazione di __________.
1.4. Con decisione formale del 26
settembre 2016, l’istituto ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità
del 33% a contare dal 1° dicembre 2013 (doc. 358).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 371), in data 31
ottobre 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 374).
1.5. Con tempestivo ricorso del 2
dicembre 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 100% e, in
via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta innanzitutto che la problematica psichica non
costituirebbe una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del maggio
2011, sostenendo al riguardo che quest’ultimo andrebbe “… classificato quale
infortunio grave. Vedersi tagliare la strada da un’autovettura quando si è al
volante di una motocicletta è un’esperienza indubbiamente traumatica in quanto
pone il ciclista in una situazione di totale impotenza. L’impatto è inevitabile
e la gravità dello stesso pure. Il motociclista ha tutto il tempo per percepire
questa situazione! La presenza nella sua personalità di un forte predominio dei
toni negativi (cfr. certificato medico dr. __________) è una chiara conseguenza
diretta dell’incidente della circolazione.Il risultato non cambierebbe comunque
anche se il sinistro venisse definito di grado medio. Il dr. __________ è
infatti esplicito al proposito: “L’infortunio ha subito intaccato l’integrità psicofisica
del paziente … L’anamnesi psichiatrica del mio cliente si è slatentizzata a
seguito dell’incidente della circolazione occorso nel 2011, altrimenti detto
gli attuali disturbi psichici sono da ricondurre a tale evento.”. E nella
valutazione di quest’ultimo aspetto non potrà non essere considerata anche la
durata dell’intera procedura che il signor RI 1 ha dovuto subire in condizioni
estremamente difficili essendosi trovato a crescere da solo una figlia dopo la
partenza della moglie per il __________.” (doc. I, p. 9).
In merito all’esigibilità
lavorativa, l’assicurato rimprovera al medico di circondario di aver
minimizzato le divergenze tra le valutazioni contenute, rispettivamente, nei
rapporti delle Cliniche di __________ e di __________, facendo valere che in
realtà si sarebbero dovuti considerare altri fattori, e meglio: “- nella
valutazione del 2013 si ritiene che l’assicurato possa molto spesso maneggiare
attrezzi leggeri e di precisione. I test pratici in atelier effettuati dal
signor RI 1 presso la clinica di __________ hanno categoricamente smentito
questa valutazione. – Significativo è pure il fatto che mentre il rapporto di __________
indica che l’assicurato può, talvolta, eseguire lavori sopra la testa,
effettuare rotazioni e stare in posizione seduta inclinata in avanti, a Sion si
precisa che tali lavori gli sono perlopiù impediti. In particolare l’assicurato
non dovrebbe assumere posizioni inclinate in avanti, tanto in piedi quanto da
seduto, roteare il tronco, eccetera. – Il signor RI 1, in base agli
accertamenti di __________, può di rado salire e scendere le scale mentre a __________
si riteneva che potesse farlo spesso. – È pure importante l’osservazione che
ritroviamo nel rapporto di __________ laddove si precisa che l’assicurato ha
bisogno di alternare continuamente le posizioni (seduto, in piedi e in movimento).
Oltre ad una miglior definizione delle reali potenzialità lavorative del signor
RI 1, la CO 1 avrebbe anche dovuto considerare maggiormente le potenzialità
cognitive e comportamentali dell’assicurato che, all’evidenza, rendono la
fattispecie in esame più delicata di quanto potrebbe sembrare di primo acchito.
(…). L’incidente della circolazione in cui è incorso ha fatto crollare il suo
mondo. Nel rapporto d’uscita della clinica di __________ la verifica di questa
peculiarità non occupa che due sole righe in fondo a pag. 12. Si ritiene che
questa problematica debba essere considerata quale conseguenza dell’infortunio
e non minimizzata quale effetto estraneo allo stesso.” (doc. I, p. 3 ss).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In data 20 gennaio 2017, il
patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della decisione 14
dicembre 2016 mediante la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita
d’invalidità in vigore (doc. V + allegato).
L’assicuratore convenuto
si è espresso in proposito il 24 gennaio 2017 (doc. VII).
2.1. Oggetto della lite è l’entità
della rendita d’invalidità spettante all’insorgente.
Preliminarmente, il TCA
osserva che dagli atti emergono indicazioni contraddittorie circa l’esistenza
di una patologia psichiatrica.
Da una parte, con rapporto
del 14 novembre 2016, lo psichiatra curante dott. __________ ha attestato che
l’assicurato si trova in sua cura dal mese di aprile 2014, in ragione della
presenza di un episodio depressivo di media entità, con forte tendenza alla
cronicizzazione, sovrapposto a dolore persistente con verosimili componenti di
natura somatoforme (cfr. doc. F; si veda pure il doc. 245). Inoltre, in
occasione della degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ (23 maggio
– 13 giugno 2013), i sanitari hanno segnalato la presenza di un disturbo
persistente del dolore con fattori somatici e psichici (ICD-10:F45.41 - doc. 170,
p. 1), considerato comunque non invalidante (cfr. doc. 170, p. 18).
Dall’altra, con referto peritale
del 25 luglio 2012, la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha negato l’esistenza di sintomi psicopatologici di rilevanza clinica
(cfr. doc. 100, p. 10). L’assenza di una psicopatologia è pure stata esclusa in
occasione della degenza 8 settembre – 6 ottobre 2015 presso la Clinica __________
di riabilitazione di __________ (cfr. doc. 325, p. 4).
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto ha valutato la (parziale)
discrepanza tra stato di salute oggettivabile e disturbi soggettivamente
denunciati dal ricorrente, segnalata dai sanitari di __________ (cfr. doc. 325,
p. 21: “…, cristallisation de son état avec importante autolimitation face à
la douleur ne permettant plus d’ouvertures pour un programme de
rééducation/reconditionnement musculaire actif.” – il corsivo è del redattore),
dal profilo della giurisprudenza federale secondo la quale, in presenza di disturbi
privi di sostrato organico, occorre procedere a un esame particolare della
causalità adeguata, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc.
374, p. 5 ss.).
Secondo questo Tribunale, la
questione non merita più ampie riflessioni poiché, che si tratti di disturbi
organici privi di sufficiente sostrato organico oppure di una problematica
psichica, in concreto, la valutazione dell’adeguatezza ha luogo sempre secondo
le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai
sensi della DTF 115 V 133 (cfr. SVR 2012 UV Nr. 5, p. 17 ss.).
2.2. Disturbi psichici
(risp. disturbi organici in parte non oggettivabili): conseguenza adeguata dell’infortunio
occorso il 5 maggio 2011?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,
il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe
verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
Per contro, la
giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente
dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a
seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,
una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni
gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in
cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384,
consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. Nell'esaminare l'adeguatezza
del nesso di causalità, bisogna innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica del sinistro è
riportata nel rapporto di polizia del 21 giugno 2011:
" (…).
RI 1 circolava su via __________ in sella alla sua motocicletta __________
diretto verso sud ad una velocità dichiarata di 40-50 km/h, lo stesso portava
regolarmente il casco di protezione.
Giunto all’altezza del distributore di benzina __________ sito
alla sua destra, si trovava l’autoveicolo __________ guidato da __________, che
circolava sulla corsia inversa, svoltare verso la sua sinistra diretto al
distributore di benzina. RI 1 frenava rovinando a terra collidendo in seguito
con l’autovettura. (…).
La collisione è avvenuta tra la parte anteriore della motocicletta
e la parte anteriore dell’autoveicolo.” (doc. 18, p. 3)
Tenuto conto
della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo
Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra
gli infortuni di grado medio in senso stretto, così come ha
correttamente deciso l’amministrazione.
A titolo di confronto, il
TCA segnala che, in una sentenza 8C_949/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1 -
riguardante un motociclista che si era visto tagliare la strada da
un’autovettura che stava per svoltare a sinistra, riportando una frattura
trasversale del femore -, l’Alta Corte ha ricordato di aver regolarmente
qualificato di grado medio in senso stretto, eventi infortunistici con
dinamiche analoghe a quella del caso oggetto di quel giudizio (citando la STFA
U 115/5 del 14 settembre 2005, riguardante un incidente accaduto a un
motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia
riservata al trasporto pubblico per superare dalla parte sinistra una colonna
di veicoli fermi, quando un’autovettura é uscita improvvisamente dalla colonna,
provocando il tamponamento da parte del centauro, la STF U 78/07 del 17 marzo
2008, concernente un assicurato che, mentre circolava con la propria
motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia, é entrato
in collisione frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli
aveva tagliato la strada, nonché la STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002,
riguardante una motociclista che, dopo essere stata investita da un furgone,
era finita sotto il frontale del mezzo e trascinata per circa 9.3 metri).
Il giudice è, quindi,
tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Affinché possa essere
ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno
tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza
del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità,
naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.
409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011
consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch
jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der
Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil
8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Innanzitutto, questo
Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto l’evento in discussione
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare
spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della
circolazione stradale. Del resto, anche nella pronunzia 8C_949/2008 consid.
4.2.1 succitata, avente per oggetto un incidente stradale con dinamica analoga
a quello sub judice, l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il
criterio in questione.
D’altro
canto, il ricorrente ha riportato dei seri danni alla
salute – un politrauma con fratture delle vertebre Th5/6/7/8, frattura
della VI costa a sinistra, frattura dello sterno, rottura pelvi renale a
sinistra, ferita lacerocontusa mano e spalla destra, nonché plessopatia
brachiale destra - ma questi ultimi non costituiscono
ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare
un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in
questo senso, si vedano la STF 8C_23/2014 del 26 marzo 2014 consid. 7,
concernente una pseudoartrosi su frattura della clavicola a sinistra, un impingement
sottoacromiale, un’artropatia acromio-claveare su sospetta lesione Tossy II,
nonché una paresi del muscolo tricipite su sospetta lesione del plesso
brachiale oppure lesione radicolare a sinistra; la 8C_991/2009 del 6 maggio
2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua
deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a
delle fratture del naso, del bacino, delle coste IV, V e X a destra e di un
pneumotorace, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una
frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4.
riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore
dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale,
nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa
a una frattura del corpo vertebrale di L1, come pure la STFA U 260/01 del 28
marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre
D10 e D11, come pure una frattura della clavicola; si veda inoltre la STCA
35.2014.13 del 15 settembre 2014 consid. 2.9., riguardante un assicurato che
aveva riportato un pneumotorace destro, delle fratture compressive dei
corpi vertebrali da D8 a D10 con frattura non consolidata dell’apofisi
trasversa di D8 e D9, nonché una microinstabilità anteriore della spalla
sinistra, addebitabile a una lesione del bordo anterosuperiore del labbro
glenoideo).
Dalle carte processuali
non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica
errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del resto, secondo la
giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato
quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace
(cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questa Corte ritiene che
non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010
del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.
4.2.4 e riferimenti).
Dagli atti di causa emerge
che, dopo la prima degenza presso il Reparto di neurochirurgia dell’Ospedale __________
di __________ (6 - 31 maggio 2011), nel corso della quale si è in particolare proceduto
a sanare chirurgicamente le fratture vertebrali (cfr. doc. 29), il successivo periodo
riabilitativo presso la Clinica di riabilitazione di __________ (9 – 29 giugno
2011; cfr. doc. 31) e l’intervento di tenolisi degli estensori e asportazione
di un granuloma a livello del dito indice della mano sinistra del 29 agosto
2012 (cfr. doc. 48), le cure prestate all’assicurato sono essenzialmente consistite
in una terapia medicamentosa (soprattutto antalgica), nell’esecuzione di
fisioterapia e ergoterapia a livello ambulatoriale e in visite di controllo da
parte del medico curante e di vari specialisti.
Le degenze presso le
cliniche di __________ (23 maggio -13 giugno 2013; doc. 170) e di __________ (8
settembre – 6 ottobre 2015; doc. 325), entrambe ordinate dall’amministrazione,
hanno avuto quale scopo principale l’accertamento della capacità lavorativa residua
dell’insorgente (cfr. doc. 158, p. 5: “Alfine di meglio valutare la situazione
conveniamo quindi di inviare l’assicurato per un breve soggiorno alla Clinica
di __________ per una rivalutazione delle capacità funzionali e per una
valutazione psichiatrica.” e doc. 316: “… vi chiediamo di convocare
l’assicurato per una valutazione medico-professionale del diretto
interessato. In particolare siamo interessati ad una nuova valutazione
delle limitazioni funzionali ed a un confronto dei risultati ottenuti con
quelli valutati in precedenza e documentati agli atti.” – il corsivo è del redattore)
e, come tali, non vanno considerate nell’ambito della valutazione
dell’adeguatezza del nesso causale.
Il TF ha del resto deciso
in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.
3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,
che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Il TCA, da parte sua, ne
ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre
2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della
circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci
operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei
anni e mezzo circa dall’evento traumatico.
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura
medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o
delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti
medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo
criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno
2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha
negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso
indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid.
5.4).
Nella
concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze
la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per
ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti
complicazioni.
In queste condizioni, può
rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti
e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa,
poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di
media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe
comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità.
In
esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi psichici (risp. i disturbi
organici in parte non oggettivabili) di cui soffre il ricorrente, non costituiscono
una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 5 maggio 2011.
Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare al
riguardo la propria responsabilità.
2.3. Entità del grado
dell’invalidità.
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale,
tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente
inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella
quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro
residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un
salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di
giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore LAINF convenuto ha accordato all’assicurato una rendita
d’invalidità del 33% a decorrere dal 1° dicembre 2013, facendo essenzialmente capo,
per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione espressa dagli
specialisti della Clinica romanda di riabilitazione di Sion, al termine della
degenza 8 settembre – 6 ottobre 2015 (cfr. doc. 374, p. 5: “Per procedere al
raffronto dei redditi determinante è l’esigibilità essendo l’assicurato
professionalmente inattivo. In concreto può essere fatto capo a quanto valutato
dai medici della CRR, …”).
Al riguardo, occorre
innanzitutto precisare che l’amministrazione ha ordinato l’accertamento in
questione, dopo che questa Corte, con pronunzia 35.2014.47 del 2 febbraio 2015,
le aveva rinviato gli atti affinché disponesse un “… approfondimento peritale
con lo scopo di appurare quali siano le limitazioni funzionali dell’interessato
e, di conseguenza, l’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività
adatte …” (cfr. doc. 296).
Ora, dal rapporto 20
ottobre 2015 della Clinica __________ risulta che RI 1 è stato dichiarato
definitivamente incapace nell’esercizio della sua precedente professione
(muratore), ma abile in attività sostitutive adeguate. Quali limitazioni
funzionali legate al danno alla salute infortunistico, i sanitari hanno
ritenuto il ripetuto sollevamento/trasporto di pesi superiori ai 7.5 kg, il
mantenimento prolungato della posizione del tronco in flessione anteriore,
attività necessitanti movimenti in rotazione del tronco e attività che
implicano il mantenimento della posizione eretta o seduta superiore ai 30
minuti senza possibilità d’introdurre una pausa e d’alternare la posizione. Essi
hanno peraltro manifestato dei dubbi circa l’attitudine del ricorrente al
reinserimento nel mercato del lavoro, e ciò alla luce di fattori non medici,
quali la sua precaria situazione socio-economica, il conflitto assicurativo, le
preoccupazioni circa la sua situazione medica e socio-economica e la
cristallizzazione del suo stato di salute con importante autolimitazione di fronte
al dolore (cfr. doc. 325, p. 4-5).
Prima dell’emanazione
della decisione di rendita, ha ancora avuto luogo la visita medica di chiusura a
cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
In quell’occasione, il
medico di circondario appena citato ha in particolare rilevato che “durante il
recente ricovero presso la Clinica riabilitativa di __________, peraltro piuttosto
lungo dal 08.09.2015 al 06.10.2015, sono state esaminate tutte le situazioni
cliniche relative all’evento traumatico in oggetto, ma soprattutto sono prese
anche in considerazione quelle che sono le sequele funzionali e quindi ciò che
l’assicurato potrà in futuro effettuare o non effettuare, soprattutto anche in
relazione al fatto che le sue condizioni sono state definite stabili e non
bisognose di ulteriori trattamenti di tipo fisioterapico. Le limitazioni
funzionali che sono state definite e prese in considerazione sono: il
sollevamento e anche il trasporto ripetuto di carichi superiori a 7.5 kg, il
mantenimento prolungato del tronco in sporgenza in flessione anteriore, le
attività che comportino rotazione del tronco e le attività che mantengano una
posizione statica protratta verticale o seduta per più di 30 minuti senza pausa
oppure alternanza.”.
Questa quindi
l’esigibilità lavorativa da lui tracciata:
" (…).
l’assicurato può sollevare senza nessuna limitazione pesi molto
leggeri fino all’altezza dei fianchi, non superiori a 7.5 kg. L’assicurato non
può sollevare pesi superiori a 7.5 kg fino all’altezza dei fianchi ed oltre
fino all’altezza del petto.
L’assicurato può usare attrezzi leggeri e di precisione senza
nessuna limitazione, può effettuare il maneggio di attrezzi medi come avvitare
o forare, la rotazione della mano è possibile senza alcun problema.
L’assicurato non potrà mai fare lavoro pesante rozzo manuale o molto pesante.
L’assicurato non può effettuare lavori sopra la testa, non può
effettuare lavori che comportino la rotazione del tronco, né posizione in piedi
e inclinata in avanti, né posizione seduta/inclinata in avanti, può invece
senza limitazione tenere la posizione inginocchiata o che comporti flessione
delle ginocchia. Per quanto riguarda lo spostamento, può camminare
tranquillamente fino oltre i 50 metri, ma non per lunghi tratti superiori ai 2
km. Talvolta può camminare su terreno accidentato, talvolta può salire e
scendere le scale, di rado può salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è
consentito, l’equilibrio o stare in equilibrio è consentito. L’assicurato può
tenere senza problemi molto spesso la posizione a libera scelta, l’assicurato
può mantenere posizione seduta ed in piedi, ma per non più di 30 minuti con
pausa di almeno 5 minuti, oppure alternanza della posizione stessa.
Pertanto l’assicurato è evidentemente inabile al 100% per quanto
riguarda la precedente attività lavorativa di muratore, mentre è completamente
abile al 100% secondo questa esigibilità lavorativa.” (doc. 344, p. 8)
Con la propria
impugnativa, l’assicurato evidenzia delle differenze tra le limitazioni
funzionali ritenute presso la Clinica di __________ (nel 2013) e quelle invece
riscontrate a Sion (nel 2015), rimproverando all’istituto assicuratore di non
aver sufficientemente considerato queste ultime nella propria decisione di
rendita (cfr. doc. I, p. 3 s.).
2.3.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5
Nella concreta
evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto,
questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa espresso dai sanitari della Clinica di
riabilitazione di __________.
Al riguardo, va sottolineato
che esso è il risultato di un’osservazione prolungata, durata poco meno di un
mese, nel corso della quale l’insorgente è pure stato sottoposto a un’accurata valutazione
delle sue capacità funzionali (cfr. doc. 325, p. 10-17: “Séjour aux ateliers du
22.09.2015
au 01.10.2015”). Occorre dunque concludere che gli specialisti
vallesani si sono trovati in una posizione particolarmente favorevole per
valutare l’esigibilità lavorativa di RI 1.
Il TCA non può seguire il
ricorrente allorquando fa valere che l’amministrazione non avrebbe
sufficientemente considerato gli impedimenti riscontrati a __________. Al di là
del fatto che, nella decisione formale del 26 settembre 2016, non sono state esplicitamente
elencate tutte le limitazioni funzionali contenute nel referto della
Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. 358, p. 2: “… si può
pretendere dal signor RI 1 l’esecuzione di un lavoro leggero, con sollevamento
di pesi non superiori a 7.5 kg.”), resta il fatto che gli specialisti vallesani
hanno dichiarato l’assicurato abile in attività adeguate con l’introduzione di
pause ogni 30 minuti di lavoro, ciò di cui l’istituto ha debitamente tenuto
conto nel determinare il grado dell’invalidità (in questo senso, si veda il
doc. 357, da cui risulta segnatamente che, proprio per la necessità
d’introdurre delle pause, il reddito statistico da invalido è stato decurtato
del 16.67%).
La circostanza che tra la
valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita nel 2013 a __________ e quella
effettuata nel 2015 a __________, vi siano alcune differenze riguardanti la
natura e l’importanza dei limiti funzionali (ad esempio circa l’entità dei pesi
che l’assicurato è ancora in grado di sollevare/trasportare), è irrilevante.
Da un lato, anche gli
specialisti di __________ hanno ammesso che il ricorrente sarebbe ancora in
grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata a tempo pieno (peraltro senza
necessità d’introdurre delle pause supplementari; cfr. doc. 170, p. 4:
“Hingegen wäre, unter Berücksichtigung der oben genannten Einschränkungen,
mindestens leichte bis mittelschwere Tätigkeit ganztags zumutbar.”).
Dall’altro, va ricordato
che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170
p. 899).
Del resto, gli impedimenti
ritenuti a Sion – in sostanza, si tratta dell’impossibilità di
sollevare/trasportare ripetutamente pesi superiori ai 7.5 kg, di mantenere lungamente
la posizione inclinata in avanti, rispettivamente quella statica in piedi o
seduta, nonché di svolgere attività che implicano la rotazione del tronco -,
non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una
costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. In questo
senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3, riguardante
un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile in misura
del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti funzionali e
che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un
cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti
oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano
di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in
condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi
(superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino
l’esposizione a vibrazioni, a movimenti brusci, a cambiamenti repentini o
frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale
federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in
cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non
pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296;
si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del
4.
aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328
consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007,
consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid.
4.
).“.
In esito alle
considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con
il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che
l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa confacente al
suo stato di salute infortunistico, tenuto conto della necessità d’introdurre con
regolarità delle pause supplementari.
2.3.6
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio
assicurato, un importo annuo di fr. 65'666 (cfr. doc. 357, p. 2).
Questo dato – desunto da
informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e, peraltro, non
contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.3.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari
fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella
DTF 141 V 1 consid. 5.
2.3.8
Nella presente
fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 65'633.34 il reddito da
invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni del
16.
% per tenere conto delle pause supplementari e del 20% a titolo di
deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 357, p. 3).
Innanzitutto,
il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a
quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di
schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa
tracciata dai medici (18 – cfr. estratto di cui al doc. 216, p. 3) va
considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato
equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta
incontestata in giudicato).
Quindi, utilizzando
i dati forniti dalla tabella RSS 2012 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'210.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo
proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso
ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr.
5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr.
65'698.45.
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016
e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non
erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando
quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie,
quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione
previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure
la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha
precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad
altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto
collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, così
come indicato dall’CO 1, il salario minimo secondo il contratto collettivo di
lavoro per l’edilizia principale era pari nel 2013 a fr. 64'522, dunque
inferiore a quello che l’insorgente avrebbe realizzato, sempre nel 2013, quale
muratore (fr. 65'666 – cfr. supra, consid. 2.3.6.)
(cfr. doc. 357, p. 2).
In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da
invalido a tale titolo.
Per tener conto della
necessità medica d’introdurre delle pause supplementari di 5 minuti ogni 30
minuti di lavoro (cfr. doc. 344, p. 8), il reddito statistico è stato invece correttamente
ridotto del 16.67% e ammonta pertanto a fr. 54'746.51 (risultato intermedio).
2.3.9
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito
statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute
post-infortunistico (doc. 378, p. 20).
Considerato il riserbo di
cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%,
l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la
riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto
conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica (unico fattore
entrante in linea di conto).
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 43'797.20.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 65'666 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 43'797.20
– risulta essere del 33.30%, arrotondato al 33% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto alla rendita (cfr. art.
18.
cpv. 1 LAINF).
Visto che l’istituto
assicuratore ha accordato all’assicurato proprio una rendita del 33%, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.4
Deve ancora essere verificato
se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 11).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va,
infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del
20.
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, dalla documentazione prodotta con l’impugnativa risulta
che il ricorrente è divorziato con una figlia ventenne che svolge
attualmente l’apprendistato d’impiegata di commercio.
Le sue sole
entrate consistono nella rendita d’invalidità corrispostagli dall’CO 1 (fr.
1'663.55/mese). La rendita dell’AI è invece stata soppressa a far tempo dal
mese di febbraio 2017 (cfr. decisione del 14 dicembre 2016, prodotta sub
doc. V 1).
Sul fronte delle uscite,
la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.
1’200 quale importo base mensile per la persona che vive
sola.
Tale importo
comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
Già soltanto considerando
l’importo base mensile e aggiungendo la pigione dovuta per la locazione
dell’abitazione di __________ (fr. 800/mese), l’assicurato presenta delle
uscite maggiori alle entrate. La situazione non muterebbe nemmeno qualora si
volesse considerare una partecipazione della figlia __________ alle spese di
locazione (entrata nel secondo anno di formazione, ella percepisce un salario modesto
- fr. 815 lordi/mese).
Ritenuto, inoltre, che
anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,
riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti