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Decisione

35.2016.109

Incidente stradale con politrauma. Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psichici, rispettivamente disturbi organici in parte non oggettivabili. Determinazione entità del grado de

22 maggio 2017Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale,

tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente

inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella

quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro

residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un

salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di

giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto ha accordato all’assicurato una rendita

d’invalidità del 33% a decorrere dal 1° dicembre 2013, facendo essenzialmente capo,

per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione espressa dagli

specialisti della Clinica romanda di riabilitazione di Sion, al termine della

degenza 8 settembre – 6 ottobre 2015 (cfr. doc. 374, p. 5: “Per procedere al

raffronto dei redditi determinante è l’esigibilità essendo l’assicurato

professionalmente inattivo. In concreto può essere fatto capo a quanto valutato

dai medici della CRR, …”).

Al riguardo, occorre

innanzitutto precisare che l’amministrazione ha ordinato l’accertamento in

questione, dopo che questa Corte, con pronunzia 35.2014.47 del 2 febbraio 2015,

le aveva rinviato gli atti affinché disponesse un “… approfondimento peritale

con lo scopo di appurare quali siano le limitazioni funzionali dell’interessato

e, di conseguenza, l’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività

adatte …” (cfr. doc. 296).

Ora, dal rapporto 20

ottobre 2015 della Clinica __________ risulta che RI 1 è stato dichiarato

definitivamente incapace nell’esercizio della sua precedente professione

(muratore), ma abile in attività sostitutive adeguate. Quali limitazioni

funzionali legate al danno alla salute infortunistico, i sanitari hanno

ritenuto il ripetuto sollevamento/trasporto di pesi superiori ai 7.5 kg, il

mantenimento prolungato della posizione del tronco in flessione anteriore,

attività necessitanti movimenti in rotazione del tronco e attività che

implicano il mantenimento della posizione eretta o seduta superiore ai 30

minuti senza possibilità d’introdurre una pausa e d’alternare la posizione. Essi

hanno peraltro manifestato dei dubbi circa l’attitudine del ricorrente al

reinserimento nel mercato del lavoro, e ciò alla luce di fattori non medici,

quali la sua precaria situazione socio-economica, il conflitto assicurativo, le

preoccupazioni circa la sua situazione medica e socio-economica e la

cristallizzazione del suo stato di salute con importante autolimitazione di fronte

al dolore (cfr. doc. 325, p. 4-5).

Prima dell’emanazione

della decisione di rendita, ha ancora avuto luogo la visita medica di chiusura a

cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

In quell’occasione, il

medico di circondario appena citato ha in particolare rilevato che “durante il

recente ricovero presso la Clinica riabilitativa di __________, peraltro piuttosto

lungo dal 08.09.2015 al 06.10.2015, sono state esaminate tutte le situazioni

cliniche relative all’evento traumatico in oggetto, ma soprattutto sono prese

anche in considerazione quelle che sono le sequele funzionali e quindi ciò che

l’assicurato potrà in futuro effettuare o non effettuare, soprattutto anche in

relazione al fatto che le sue condizioni sono state definite stabili e non

bisognose di ulteriori trattamenti di tipo fisioterapico. Le limitazioni

funzionali che sono state definite e prese in considerazione sono: il

sollevamento e anche il trasporto ripetuto di carichi superiori a 7.5 kg, il

mantenimento prolungato del tronco in sporgenza in flessione anteriore, le

attività che comportino rotazione del tronco e le attività che mantengano una

posizione statica protratta verticale o seduta per più di 30 minuti senza pausa

oppure alternanza.”.

Questa quindi

l’esigibilità lavorativa da lui tracciata:

" (…).

l’assicurato può sollevare senza nessuna limitazione pesi molto

leggeri fino all’altezza dei fianchi, non superiori a 7.5 kg. L’assicurato non

può sollevare pesi superiori a 7.5 kg fino all’altezza dei fianchi ed oltre

fino all’altezza del petto.

L’assicurato può usare attrezzi leggeri e di precisione senza

nessuna limitazione, può effettuare il maneggio di attrezzi medi come avvitare

o forare, la rotazione della mano è possibile senza alcun problema.

L’assicurato non potrà mai fare lavoro pesante rozzo manuale o molto pesante.

L’assicurato non può effettuare lavori sopra la testa, non può

effettuare lavori che comportino la rotazione del tronco, né posizione in piedi

e inclinata in avanti, né posizione seduta/inclinata in avanti, può invece

senza limitazione tenere la posizione inginocchiata o che comporti flessione

delle ginocchia. Per quanto riguarda lo spostamento, può camminare

tranquillamente fino oltre i 50 metri, ma non per lunghi tratti superiori ai 2

km. Talvolta può camminare su terreno accidentato, talvolta può salire e

scendere le scale, di rado può salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è

consentito, l’equilibrio o stare in equilibrio è consentito. L’assicurato può

tenere senza problemi molto spesso la posizione a libera scelta, l’assicurato

può mantenere posizione seduta ed in piedi, ma per non più di 30 minuti con

pausa di almeno 5 minuti, oppure alternanza della posizione stessa.

Pertanto l’assicurato è evidentemente inabile al 100% per quanto

riguarda la precedente attività lavorativa di muratore, mentre è completamente

abile al 100% secondo questa esigibilità lavorativa.” (doc. 344, p. 8)

Con la propria

impugnativa, l’assicurato evidenzia delle differenze tra le limitazioni

funzionali ritenute presso la Clinica di __________ (nel 2013) e quelle invece

riscontrate a Sion (nel 2015), rimproverando all’istituto assicuratore di non

aver sufficientemente considerato queste ultime nella propria decisione di

rendita (cfr. doc. I, p. 3 s.).

2.3.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.5

Nella concreta

evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto,

questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa espresso dai sanitari della Clinica di

riabilitazione di __________.

Al riguardo, va sottolineato

che esso è il risultato di un’osservazione prolungata, durata poco meno di un

mese, nel corso della quale l’insorgente è pure stato sottoposto a un’accurata valutazione

delle sue capacità funzionali (cfr. doc. 325, p. 10-17: “Séjour aux ateliers du

22.09.2015

au 01.10.2015”). Occorre dunque concludere che gli specialisti

vallesani si sono trovati in una posizione particolarmente favorevole per

valutare l’esigibilità lavorativa di RI 1.

Il TCA non può seguire il

ricorrente allorquando fa valere che l’amministrazione non avrebbe

sufficientemente considerato gli impedimenti riscontrati a __________. Al di là

del fatto che, nella decisione formale del 26 settembre 2016, non sono state esplicitamente

elencate tutte le limitazioni funzionali contenute nel referto della

Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. 358, p. 2: “… si può

pretendere dal signor RI 1 l’esecuzione di un lavoro leggero, con sollevamento

di pesi non superiori a 7.5 kg.”), resta il fatto che gli specialisti vallesani

hanno dichiarato l’assicurato abile in attività adeguate con l’introduzione di

pause ogni 30 minuti di lavoro, ciò di cui l’istituto ha debitamente tenuto

conto nel determinare il grado dell’invalidità (in questo senso, si veda il

doc. 357, da cui risulta segnatamente che, proprio per la necessità

d’introdurre delle pause, il reddito statistico da invalido è stato decurtato

del 16.67%).

La circostanza che tra la

valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita nel 2013 a __________ e quella

effettuata nel 2015 a __________, vi siano alcune differenze riguardanti la

natura e l’importanza dei limiti funzionali (ad esempio circa l’entità dei pesi

che l’assicurato è ancora in grado di sollevare/trasportare), è irrilevante.

Da un lato, anche gli

specialisti di __________ hanno ammesso che il ricorrente sarebbe ancora in

grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata a tempo pieno (peraltro senza

necessità d’introdurre delle pause supplementari; cfr. doc. 170, p. 4:

“Hingegen wäre, unter Berücksichtigung der oben genannten Einschränkungen,

mindestens leichte bis mittelschwere Tätigkeit ganztags zumutbar.”).

Dall’altro, va ricordato

che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170

p. 899).

Del resto, gli impedimenti

ritenuti a Sion – in sostanza, si tratta dell’impossibilità di

sollevare/trasportare ripetutamente pesi superiori ai 7.5 kg, di mantenere lungamente

la posizione inclinata in avanti, rispettivamente quella statica in piedi o

seduta, nonché di svolgere attività che implicano la rotazione del tronco -,

non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una

costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. In questo

senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3, riguardante

un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile in misura

del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti funzionali e

che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un

cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti

oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano

di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in

condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi

(superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino

l’esposizione a vibrazioni, a movimenti brusci, a cambiamenti repentini o

frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale

federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in

cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296;

si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del

4.

aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328

consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007,

consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid.

4.

).“.

In esito alle

considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con

il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che

l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa confacente al

suo stato di salute infortunistico, tenuto conto della necessità d’introdurre con

regolarità delle pause supplementari.

2.3.6

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo di fr. 65'666 (cfr. doc. 357, p. 2).

Questo dato – desunto da

informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e, peraltro, non

contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.3.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari

fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella

DTF 141 V 1 consid. 5.

2.3.8

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 65'633.34 il reddito da

invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni del

16.

% per tenere conto delle pause supplementari e del 20% a titolo di

deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 357, p. 3).

Innanzitutto,

il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a

quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di

schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa

tracciata dai medici (18 – cfr. estratto di cui al doc. 216, p. 3) va

considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato

equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta

incontestata in giudicato).

Quindi, utilizzando

i dati forniti dalla tabella RSS 2012 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'210.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso

ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr.

5'431.42 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr.

65'698.45.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016

e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non

erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando

quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie,

quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione

previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure

la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha

precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad

altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto

collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, così

come indicato dall’CO 1, il salario minimo secondo il contratto collettivo di

lavoro per l’edilizia principale era pari nel 2013 a fr. 64'522, dunque

inferiore a quello che l’insorgente avrebbe realizzato, sempre nel 2013, quale

muratore (fr. 65'666 – cfr. supra, consid. 2.3.6.)

(cfr. doc. 357, p. 2).

In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da

invalido a tale titolo.

Per tener conto della

necessità medica d’introdurre delle pause supplementari di 5 minuti ogni 30

minuti di lavoro (cfr. doc. 344, p. 8), il reddito statistico è stato invece correttamente

ridotto del 16.67% e ammonta pertanto a fr. 54'746.51 (risultato intermedio).

2.3.9

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito

statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute

post-infortunistico (doc. 378, p. 20).

Considerato il riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la

riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto

conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica (unico fattore

entrante in linea di conto).

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 43'797.20.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 65'666 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 43'797.20

– risulta essere del 33.30%, arrotondato al 33% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto alla rendita (cfr. art.

18.

cpv. 1 LAINF).

Visto che l’istituto

assicuratore ha accordato all’assicurato proprio una rendita del 33%, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.4

Deve ancora essere verificato

se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 11).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del

20.

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, dalla documentazione prodotta con l’impugnativa risulta

che il ricorrente è divorziato con una figlia ventenne che svolge

attualmente l’apprendistato d’impiegata di commercio.

Le sue sole

entrate consistono nella rendita d’invalidità corrispostagli dall’CO 1 (fr.

1'663.55/mese). La rendita dell’AI è invece stata soppressa a far tempo dal

mese di febbraio 2017 (cfr. decisione del 14 dicembre 2016, prodotta sub

doc. V 1).

Sul fronte delle uscite,

la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale

d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.

1’200 quale importo base mensile per la persona che vive

sola.

Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Già soltanto considerando

l’importo base mensile e aggiungendo la pigione dovuta per la locazione

dell’abitazione di __________ (fr. 800/mese), l’assicurato presenta delle

uscite maggiori alle entrate. La situazione non muterebbe nemmeno qualora si

volesse considerare una partecipazione della figlia __________ alle spese di

locazione (entrata nel secondo anno di formazione, ella percepisce un salario modesto

- fr. 815 lordi/mese).

Ritenuto, inoltre, che

anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,

riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti