35.2016.11
Caduta con distorsione caviglia dx. Nesso di causalità naturale dichiarato estinto a distanza di otto mesi ca. dal sinistro. Negata AG
23 maggio 2016Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.11
MM/sc
Lugano
23 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 gennaio 2014, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto gessatore
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto
all’indietro inciampando in un gradino e ha riportato, secondo il rapporto 24
febbraio 2014 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una
contusione dorsale e lombare, nonché una distorsione della caviglia destra
(doc. 9).
L’esame
di RMN della caviglia destra del 5 marzo 2014 ha in particolare evidenziato la
presenza di una lesione osteocondrale della cupola astragalica con leggero
edema perilesionale e irregolarità della cartilagine, nonché una sospetta lesione
di vecchia data del legamento fibulo-talare anteriore (doc. 46).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 ottobre 2014,
l’amministrazione ha posto termine alle proprie prestazioni a decorrere dall’11
agosto 2014, ritenuta l’estinzione del nesso di causalità naturale.
Ai
sensi dell’art. 11 OPGA l’amministrazione ha pure tolto l’effetto sospensivo a
un’eventuale opposizione dell’assicurato (cfr. doc. 76).
1.3. In
data 4 dicembre 2014 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato
opposizione alla decisione formale del 28 ottobre 2014, con domanda di
restituzione dell’effetto sospensivo (doc. 77).
1.4. Con decisione incidentale del
27 novembre 2015, l’istituto assicuratore ha respinto la richiesta di
ripristino dell’effetto sospensivo (doc. 92).
1.5. In data 16 dicembre 2015 l’CO
1 ha respinto l’opposizione e tolto l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso
dell’assicurato (doc. 95).
1.6.
Con tempestivo ricorso del 29 gennaio 2016, RI 1, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha, in ordine, chiesto che venga ripristinato l’effetto
sospensivo della propria impugnativa. Nel merito, il ricorrente ha domandato
l’annullamento della decisione e il ripristino del diritto alle indennità
giornaliere retroattivamente dall’11 agosto 2014 (doc. I, p. 10).
In
buona sostanza, l’insorgente ha contestato la valutazione eseguita dal medico
di fiducia dell’amministrazione, che l’avv. RA 1 sostiene peraltro di non aver
mai ricevuto. Egli ha censurato questo rapporto, in quanto stilato a seguito di
un’unica visita dell’assicurato, oltre che essere stringato difetta di
un’analisi strumentale e non spiega come il medico dell’CO 1 sia giunto alla
conclusione che i problemi alla caviglia destra non sono più in nesso causale
con l’evento del gennaio 2014 (cfr. doc. I, p. 6).
Per
corroborare le proprie conclusioni il patrocinatore ha fatto riferimento alla
valutazione del dott. __________ (doc. I, p. 6/7).
Il
rappresentante dell’assicurato ha chiesto che venga esperita una perizia
giudiziaria (doc. I, p. 6 s.).
1.7. Con
decisione del 22 febbraio 2016, il TCA ha respinto l’istanza di ripristino
dell’effetto sospensivo inoltrata dall’assicurato (doc. VI).
1.8. L’CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.9. In data 27
aprile 2016, questo Tribunale ha chiesto al patrocinatore dell’insorgente di “…
produrre la documentazione relativa a tutte le posizioni (di reddito e di
spesa) indicate nel doc. B (“Certificato per l’ottenimento del gratuito
patrocinio”).”, e ciò in relazione alla sua domanda di assistenza giudiziaria
(doc. VII).
L’avv. RA 1
è rimasto a tutt’oggi silente.
In
ordine
2.1. Con il proprio ricorso,
l’insorgente ha sollevato una presunta violazione del diritto di essere
sentito da parte dell’CO 1, che non avrebbe
trasmesso al ricorrente il rapporto medico del dott. __________ (doc. I, p. 3 e
6).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H
97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c,
126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di
essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie
decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l’art. 42 LPGA
le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
Al
più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la
possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla
procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta
Corte federale ha inoltre stabilito che una parte è tenuta a formulare una
domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone però che
gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non
conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391
consid. 6.2).
2.2. Nel caso in esame, il TCA rileva che, in data 4 dicembre 2014, l’avv.
RA 1 ha presentato opposizione avverso la decisione formale del
28 ottobre 2014, allegando la procura e richiamando dall’CO 1 l’intero incarto riguardante
l’assicurato (doc. 77).
Il 20 novembre 2015, l’CO 1 ha
trasmesso al rappresentante dell’assicurato la documentazione completa su CD,
fra cui figurava pure il rapporto 14 luglio 2014 del medico di circondario (cfr.
doc. 90).
D’altro
canto, dalle carte processuali emerge che, nel corso della procedura di
opposizione, l’istituto ha di nuovo interpellato il dott. __________ e che
all’assicurato non è stato consentito di prendere posizione sull’apprezzamento
elaborato da quest’ultimo il 10 dicembre 2015 (cfr. doc. 94).
Ora,
pur volendo ammettere che il diritto di essere sentito di RI 1 sia stato in tal
modo leso, tale lesione è comunque stata sanata con
l’inoltro dell’impugnativa al TCA, autorità di ricorso che gode di piena
cognizione. Il rappresentante dell’assicurato ha in effetti potuto far valere
ampiamente le proprie ragioni sia di fatto che di diritto (sulla sanatoria di
una violazione del diritto di essere sentito, cfr., ad esempio, DTF 132 V 387
consid. 5; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio
2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12
febbraio 2008).
Il
TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.3. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
estinto il diritto alle prestazioni a contare dall’11 agosto 2014, oppure no.
2.4. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla
caviglia destra, sulla base del rapporto del 14 luglio 2014 del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di “stato
post-distorsivo caviglia destra” e così concluso la propria valutazione:
" (…)
attualmente l'assicurato risulta inabile nella misura del 100% in
qualità di gessatore.
Ritengo che al termine della terapia che inizierà il 14.07.2014 il
rapporto di causalità tra i disturbi eventuali presenti e l'infortunio del
28.01.2014 si possa considerare come estinta.
Dalle indagini eseguite alla caviglia non sono emersi fattori di
origine post-traumatica riferibili all'infortunio del 28.01.2014 ma si sono evidenziate
delle patologie sicuramente preesistenti e per cui l'assicurato peraltro era
già stato operato in Francia nel 2004.
L'infortunio quindi ha temporaneamente peggiorato uno stato
morboso preesistente. Ritengo che a distanza di più di sei mesi la causalità
si possa giudicare come estinta. Eventuali ulteriori inabilità lavorative e
interventi chirurgici andranno quindi a carico della rispettiva Cassa malati”
(doc. 58 – il corsivo è
del redattore).
Dalla risonanza magnetica della
caviglia destra del 5 marzo 2014 era emersa una “lesione osteocondrale della cupola
astragalica sul versante laterale, associata ad un leggero edema peri-lesionale
e verosimilmente ad una irregolarità della cartilagine”. La dott.ssa __________
non aveva escluso una lesione di vecchia data a livello del legamento
fibulo-talare anteriore (doc. 46).
Su richiesta del medico
specialista curante, dott. __________, l’insorgente è stato sottoposto a una
artro-RMN della caviglia destra in data 29 luglio 2014. Nel relativo referto
del 30 luglio 2014 il radiologo ha concluso che vi era una ”osteocondrite
stabile in corrispondenza del domo astragalico sul versante laterale con minimi
segni di edema perilesionale senza evidenza di lesioni a tutto spessore della
cartilagine sovrastante che comunque appare irregolare. Invariati i restanti
reperti rispetto all’esame RM del 3/2012” (doc. 70).
Il 28 agosto 2014 il
chirurgo ortopedico dott. __________ ha quindi espresso le seguenti
considerazioni:
" (…).
Rammento un trauma a gennaio distorsivo-contusivo alla caviglia
destra trattata in modo conservativo.
A fine luglio ho richiesto l'esecuzione di un’artro-RM della
caviglia di cui allego copia del referto; tale esame ha mostrato
un'osteocondrite stabile in corrispondenza dell'astragalo sul versante laterale
con segni di edema peri-lesionale con tetto astragalico cartilagineo
conservato.
A mio parere, in qualità di specialista in chirurgia ortopedica, tale
lesione è in relazione unicamente all'infortunio del gennaio 2014 e non a
quanto avvenuto in __________ nel 2004, facendo notare che il paziente dal 2004
al gennaio 2014 ha sempre lavorato.
Con il trattamento conservativo speravo di ottenere una ripresa
graduale dell'attività lavorativa svolta dal signor RI 1 da fine agosto 2014.
Negli scorsi giorni il paziente ha praticato piccoli lavori di muratura presso
la propria abitazione, in conseguenza a ciò alla caviglia destra si è ancora
rigonfiata e all'esame clinico eseguito in data odierna vi è ancora un'importante
gonfiore e una dolenzia squisita laterale che ha costretto il paziente a riprendere
antinfiammatori e stampelle.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, ritengo opportuno che il
caso venga aperto, permettendo al paziente la prosecuzione delle cure mediche e
fisioterapiche”
(doc. 68 – il corsivo è
del redattore).
In sede di opposizione
alla decisione formale del 28 ottobre 2014, l’assicuratore convenuto ha
nuovamente interpellato il dott. __________, chiedendogli una presa di
posizione sulla certificazione del 28 agosto 2014 del dott. __________.
Il medico fiduciario ha quindi
espresso le seguenti considerazioni:
" (…).
Nella sua lettera del 28 agosto 2014 il dott. med. __________
omette di ricordare che l’assicurato era già stato sottoposto ad una risonanza
magnetica della caviglia in data 08.03.2014 cioè a poco più di un mese
dall’infortunio. Tale risonanza magnetica evidenziava già una problematica
osteocondrale della cupola astragalica. La risonanza magnetica effettuata a fine
luglio ha dimostrato una situazione del tutto stabile, ciò che comprova che
questa lesione era già preesistente all’infortunio del 28 gennaio 2014.
Se la lesione astragalica fosse conseguenza dell’infortunio del
28.01.2014 vi sarebbe stata sicuramente una evoluzione almeno radiologica dal
gennaio 2014 a fine luglio 2014.
Il dott. med. __________ inoltre nella sua lettera sempre del
28.08.2014 omette di precisare quanto successo nel 2004. In effetti, come
precisato anche dall’assicurato, quest'ultimo sarebbe stato sottoposto in __________
nel 2004 ad una artroscopia della caviglia, che ha permesso di asportare numerosi
piccoli frammenti cartilaginei. Ciò comprova che la patologia cartilaginea era
sicuramente preesistente all'infortunio del 28.01.2014.
Le radiografie inoltre del 28.01.2014 dimostrano chiaramente uno
stato artrosico della tibiotarsica che sicuramente era preesistente
all'infortunio stesso.
L'unica patologia forse riferibile all'evento infortunistico è la
problematica a livello legamentare del fibulo-talare anteriore che tuttavia in
occasione della visita da me effettuata in __________ non è stata più dimostrabile
dal punto di vista oggettivo. La caviglia risultava perfettamente stabile e
l'assicurato non si è mai lamentato di problemi di insicurezza e cedimenti
della caviglia ma piuttosto di dolori alla flesso/estensione della caviglia
stessa, cosa che combacia perfettamente con lo stato preartrosico preesistente
all’infortunio, dovuto agli speroni ossei tibiali anteriori che causano questa sindrome
da impingement.
Orbene, confermo quindi la mia presa di posizione che l'infortunio
del 28.01.2014 ha causato un peggioramento soltanto temporale di una grave
patologia preesistente morbosa e che a distanza di quasi 7 mesi dall'infortunio
in assenza di patologie post-traumatiche oggettivabili, si possa con sicurezza
confermare che gli attuali disturbi non sono più in relazione causale
preponderatamente probabile con l'infortunio stesso.”
(doc. 94 – il corsivo è del
redattore).
2.8. Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.9. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, attentamente
esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che, a ragione,
l’assicuratore infortuni abbia dichiarato estinto il nesso causale naturale tra
Fatti
i disturbi accusati dall’assicurato alla caviglia destra e l’infortunio del 28
gennaio 2014.
Il TCA non
ha in effetti validi motivi per scostarsi dal parere dal dott. __________ (cfr.
doc. 58 e doc. 94) - specialista proprio nella materia che qui ci occupa
(chirurgia ortopedica), con un’ampia esperienza professionale nel campo della
medicina infortunistica e assicurativa -, secondo il quale i disturbi in
discussione non sono più causati dall’infortunio del 28 gennaio 2014, ma sono imputabili
esclusivamente a patologie degenerative derivanti dall’intervento eseguito nel
2004.
Il medico __________
ha spiegato, in maniera puntuale e convincente, che dalle indagini
eseguite alla caviglia non sono emersi reperti riconducibili all’evento del 28
gennaio 2014, ma soltanto delle patologie preesistenti al medesimo (eccezion
fatta, tutt’al più, per la problematica a livello fibulo-talare anteriore, comunque
asintomatica al momento della visita fiduciaria di controllo del 10 luglio
2014). Secondo il dott. __________, infatti, la risonanza magnetica della
caviglia dell’8 marzo 2014 (eseguita a distanza di circa un mese dall’infortunio)
mostrava già una problematica osteocondrale della cupola astragalica. La successiva
risonanza magnetica, effettuata il 27 luglio 2014 (doc. 68), ha poi evidenziato
una situazione immutata, ciò che comprova, sempre secondo il medico di circondario,
la preesistenza di tale lesione all’infortunio del gennaio 2014, in quanto se
la lesione astragalica fosse stata conseguenza di quest’ultimo sinistro, nel
frattempo vi sarebbe stata un’evoluzione perlomeno radiologica.
A sostegno
della propria tesi, il dott. __________ ha inoltre segnalato che RI 1 era
stato sottoposto, nel 2004, a un’artroscopia della caviglia con asportazione di
numerosi piccoli frammenti cartilaginei, sottolineando che tale circostanza è
stata ignorata dal medico curante specialista dell’insorgente (doc. 94).
In esito a tutto quanto
precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il legame causale naturale tra i
problemi alla caviglia destra e l’infortunio del 28 gennaio 2014, si è estinto
a far tempo dall’11 agosto 2014 e, con esso, pure l’obbligo a
prestazioni dell’assicuratore convenuto.
Considerandi
2.10
Deve ancora essere verificato
se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In data 29 gennaio 2016,
l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I). Al
riguardo, è stata prodotta copia del “certificato per l’ottenimento del
gratuito patrocinio” inoltrato nel frattempo all’CO 1 (cfr. doc. B).
Il 2 febbraio 2016, il TCA
ha invitato il rappresentante del ricorrente a produrre, entro il termine di 20
giorni, “… la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” debitamente
compilata e vidimata dalla cancelleria comunale competente, (…). Vorrete pure
produrre la documentazione economica dimostrante lo stato d’indigenza (…).”
(doc. III).
Siccome nel frattempo non
era pervenuto alcunché da parte dell’avv. RA 1, in data 27 aprile 2016, il TCA
ha assegnato “… un ultimo termine scadente il 9 maggio 2016 per dare seguito a
quanto a suo tempo richiestole. Voglia segnatamente produrre la
documentazione relativa a tutte le posizioni (di reddito e di spesa)
indicate nel doc. B (“Certificato per l’ottenimento del gratuito patrocinio”).”
(doc. VII).
Anche il
succitato termine è scaduto infruttuoso.
In proposito, va rilevato
che la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla
massima ufficiale (cfr. E. Epiney-Colombo, L’assistenza giudiziaria nel diritto
di famiglia: Note procedurali, in Bollettino N. 6 – dicembre 1993, p. 16), come
del resto quella relativa alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1).
Tuttavia, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di
collaborare all’accertamento dei fatti rilevanti (ovvero, nel caso
dell’assistenza giudiziaria, non fornisca i documenti e le indicazioni
necessarie per giudicare l’insieme della sua situazione economica), la domanda di assistenza giudiziaria deve
essere respinta (cfr. STF 2P.170/2001 del 3 luglio 2011 consid. 2c e
riferimenti ivi indicati).
In concreto, l’assicurato
non ha, sino ad oggi, fatto pervenire al TCA la documentazione ritenuta
necessaria a comprovare il preteso suo stato d’indigenza, nonostante questa
Corte gli abbia dato, in più di un'occasione (cfr. doc. III e VII), la
possibilità di farlo.
In tali circostanze, in
virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti