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Decisione

35.2016.11

Caduta con distorsione caviglia dx. Nesso di causalità naturale dichiarato estinto a distanza di otto mesi ca. dal sinistro. Negata AG

23 maggio 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi accusati dall’assicurato alla caviglia destra e l’infortunio del 28

gennaio 2014.

Il TCA non

ha in effetti validi motivi per scostarsi dal parere dal dott. __________ (cfr.

doc. 58 e doc. 94) - specialista proprio nella materia che qui ci occupa

(chirurgia ortopedica), con un’ampia esperienza professionale nel campo della

medicina infortunistica e assicurativa -, secondo il quale i disturbi in

discussione non sono più causati dall’infortunio del 28 gennaio 2014, ma sono imputabili

esclusivamente a patologie degenerative derivanti dall’intervento eseguito nel

2004.

Il medico __________

ha spiegato, in maniera puntuale e convincente, che dalle indagini

eseguite alla caviglia non sono emersi reperti riconducibili all’evento del 28

gennaio 2014, ma soltanto delle patologie preesistenti al medesimo (eccezion

fatta, tutt’al più, per la problematica a livello fibulo-talare anteriore, comunque

asintomatica al momento della visita fiduciaria di controllo del 10 luglio

2014). Secondo il dott. __________, infatti, la risonanza magnetica della

caviglia dell’8 marzo 2014 (eseguita a distanza di circa un mese dall’infortunio)

mostrava già una problematica osteocondrale della cupola astragalica. La successiva

risonanza magnetica, effettuata il 27 luglio 2014 (doc. 68), ha poi evidenziato

una situazione immutata, ciò che comprova, sempre secondo il medico di circondario,

la preesistenza di tale lesione all’infortunio del gennaio 2014, in quanto se

la lesione astragalica fosse stata conseguenza di quest’ultimo sinistro, nel

frattempo vi sarebbe stata un’evoluzione perlomeno radiologica.

A sostegno

della propria tesi, il dott. __________ ha inoltre segnalato che RI 1 era

stato sottoposto, nel 2004, a un’artroscopia della caviglia con asportazione di

numerosi piccoli frammenti cartilaginei, sottolineando che tale circostanza è

stata ignorata dal medico curante specialista dell’insorgente (doc. 94).

In esito a tutto quanto

precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il legame causale naturale tra i

problemi alla caviglia destra e l’infortunio del 28 gennaio 2014, si è estinto

a far tempo dall’11 agosto 2014 e, con esso, pure l’obbligo a

prestazioni dell’assicuratore convenuto.

Considerandi

2.10

Deve ancora essere verificato

se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In data 29 gennaio 2016,

l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I). Al

riguardo, è stata prodotta copia del “certificato per l’ottenimento del

gratuito patrocinio” inoltrato nel frattempo all’CO 1 (cfr. doc. B).

Il 2 febbraio 2016, il TCA

ha invitato il rappresentante del ricorrente a produrre, entro il termine di 20

giorni, “… la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” debitamente

compilata e vidimata dalla cancelleria comunale competente, (…). Vorrete pure

produrre la documentazione economica dimostrante lo stato d’indigenza (…).”

(doc. III).

Siccome nel frattempo non

era pervenuto alcunché da parte dell’avv. RA 1, in data 27 aprile 2016, il TCA

ha assegnato “… un ultimo termine scadente il 9 maggio 2016 per dare seguito a

quanto a suo tempo richiestole. Voglia segnatamente produrre la

documentazione relativa a tutte le posizioni (di reddito e di spesa)

indicate nel doc. B (“Certificato per l’ottenimento del gratuito patrocinio”).”

(doc. VII).

Anche il

succitato termine è scaduto infruttuoso.

In proposito, va rilevato

che la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla

massima ufficiale (cfr. E. Epiney-Colombo, L’assistenza giudiziaria nel diritto

di famiglia: Note procedurali, in Bollettino N. 6 – dicembre 1993, p. 16), come

del resto quella relativa alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1).

Tuttavia, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di

collaborare all’accertamento dei fatti rilevanti (ovvero, nel caso

dell’assistenza giudiziaria, non fornisca i documenti e le indicazioni

necessarie per giudicare l’insieme della sua situazione economica), la domanda di assistenza giudiziaria deve

essere respinta (cfr. STF 2P.170/2001 del 3 luglio 2011 consid. 2c e

riferimenti ivi indicati).

In concreto, l’assicurato

non ha, sino ad oggi, fatto pervenire al TCA la documentazione ritenuta

necessaria a comprovare il preteso suo stato d’indigenza, nonostante questa

Corte gli abbia dato, in più di un'occasione (cfr. doc. III e VII), la

possibilità di farlo.

In tali circostanze, in

virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti