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Decisione

35.2016.117

Validità disdetta di un contratto LAINF. Tutelata la buona fede dello stipulante l'assicurazione: ammessa la tempestività della disdetta

17 maggio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti della propria competenza. Inoltre, con riferimento all’affermazione

secondo cui è fatto notorio che “… tutte le comunicazioni scritte di CO 1 erano

contraddistinte dalla presenza della “doppia firma” …” (cfr. doc. III, p. 7), è

francamente difficile credere che anche le comunicazioni inviate dalla CO 1 per

posta elettronica, rechino di norma la doppia firma.

Secondo questa Corte,

anche la condizione c - l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta -, deve essere

considerata soddisfatta. Innanzitutto, occorre rilevare come il tenore

letterale della comunicazione 29 settembre 2016 sia estremamente chiaro (cfr.

doc. A 1: “Il cliente avrà facoltà di decidere entro fine anno se

accettare o meno le nuove condizioni. Se entro il 31.12.2016 non ci perverrà

nessuna disdetta, automaticamente entreranno in vigore i nuovi tassi dal

01.01.2017.”): la CO 1 ha prorogato il termine di disdetta del contratto

d’assicurazione sino al 31 dicembre 2016. Ora, essendo l’informazione priva di

qualsiasi ambiguità, non si vede per quale motivo la sua destinataria avrebbe

dovuto ritenere necessario interpellare l’assicuratore al fine di chiarirne il

contenuto. Diversamente da quanto sostenuto con la risposta di causa, essa

poteva ragionevolmente credere che si trattasse di una deroga all’art. 2.1 CGA

concessa alla società stipulante in considerazione del fatto che a quel momento

l’aumento del premio non era stato ancora formalmente notificato (lo è stato

infatti soltanto il 20 ottobre 2016), e non di un’errata informazione.

Appare parimenti infondata

l’asserzione secondo cui, avendo la RI 1 avuto conoscenza dell’aumento del

premio già nel corso del mese di luglio 2016, il contratto in vigore avrebbe

potuto essere disdetto entro il 30 settembre 2016, conformemente alle CGA (cfr.

doc. VII). Al riguardo, occorre considerare che la RI 1 ha ottenuto

l’ufficialità che il contratto assicurativo in discussione sarebbe stato

oggetto di risanamento, soltanto il 29 settembre 2016 (doc. A 1: “in allegato

le invio la lista con elencati i contratti per il quali la Direzione ci ha

imposto il rinnovo/risanamento obbligatorio.”). Per quanto concerne invece

l’entità dell’aumento, ancora in data 29 settembre 2016 il funzionario della CO

1 si era espresso al condizionale, rinviando per l’ufficialità alla relativa

decisione che sarebbe stata intimata “verso il 20 ottobre 2016” (doc. A 1: “…,

verso il 20 ottobre 2016 verrà inviata loro (con copia a voi) una comunicazione

per lettera raccomandata dove verranno indicati i nuovi tassi dal 01.01.2017 che

dovrebbero rispecchiare quelli menzionati nelle offerte.” – il corsivo è

del redattore). Inoltre, proprio affidandosi alla chiara informazione ricevuta

dal funzionario __________, l’insorgente poteva legittimamente considerare il

31 dicembre 2016 quale l’ultimo giorno utile per disdire il contratto

Considerandi

d’assicurazione.

Questo Tribunale non può

seguire l’assicuratore convenuto nemmeno allorquando sostiene che la ricorrente

non avrebbe preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(condizione d - cfr. doc. III, p. 7). In realtà, proprio facendo affidamento

sull’informazione del 29 settembre 2016, la RI 1 ha omesso di disdire il

contratto d’assicurazione entro il termine previsto dalle CGA. È vero che l’insorgente

“… deve comunque provvedere a che le proprie maestranze dispongano della

copertura assicurativa LAINF obbligatoria”, è però altresì vero che, omettendo

la disdetta, essa ha pure perso la possibilità di spuntare un premio più

vantaggioso per il 2017 presso un altro assicuratore LAINF.

In esito a quanto precede,

adempiute tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza federale, la

ricorrente deve essere tutelata nella propria buona fede. Inoltrata in data 18

novembre 2016, la disdetta del contratto n. __________ va pertanto ritenuta

tempestiva.

Con l’emanazione del

presente giudizio, divengono prive di oggetto le domande di cui allo scritto 25

aprile 2017 della RA 1 (cfr. doc. XI).

Va segnalato infine che il

1° gennaio 2017 è entrata in vigore la prima revisione della Legge federale

sull’assicurazione contro gli infortuni e della relativa ordinanza (OAINF).

Il nuovo art. 59a

LAINF - disposizione che non è comunque applicabile al caso di specie - prevede

che gli assicuratori designati all’art. 68 redigono in comune un contratto-tipo

contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto

d’assicurazione (cpv. 1). Il cpv. 2 recita che il contratto-tipo

deve segnatamente prevedere che, in caso di aumento del tasso di premio netto o

dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese

amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un

termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicurazione.

Gli assicuratori devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno

due mesi prima della fine dell'esercizio contabile corrente.

2.6

Vincente in causa,

l’insorgente, rappresentata da una società d’intermediazione assicurativa, ha

diritto all’assegnazione di un’indennità per ripetibili.

Al riguardo, va segnalato

che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al

ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF

112.

V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid.

4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è concessa non

soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia

oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico

nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber

[ed.], Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons

Zürich, 2a ed. 2009, n. 4 ad § 34), requisiti che appaiono

dati nel caso in esame.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto ricevibile, il

ricorso è accolto.

§ La decisione del 2

dicembre 2016 è annullata.

§§ È

accertato che il contratto d’assicurazione n. 78002288 è stato validamente

disdetto per il 31 dicembre 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti