35.2016.117
Validità disdetta di un contratto LAINF. Tutelata la buona fede dello stipulante l'assicurazione: ammessa la tempestività della disdetta
17 maggio 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.117
MM
Lugano
17 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni 20 ottobre e 2 dicembre 2016 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Dalle carte processuali si
evince che dal 2016 la società RI 1 di __________ (di seguito: RI 1) e la CO 1
sono vincolate da un contratto d’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni (contratto n. __________).
1.2. Nel corso del mese di luglio
2016, la CO 1 ha trasmesso alla RI 1 una proposta di rinnovo del contratto
d’assicurazione per il triennio 2017-2019, la quale contemplava un grado di
rischio 10 per gli infortuni professionali e una sottoclasse di rischio 14 per
quelli non professionali, nonché un tasso di premio dello 0.76‰ per gli
infortuni professionali e del 12.35‰ per quelli non professionali (cfr. doc.
5).
1.3. In data 29 settembre 2016, un
collaboratore dell’assicuratore ha comunicato alla RA 1 (di seguito: RA 1),
quale rappresentante della RI 1, che il contratto in questione sarebbe stato
oggetto di risanamento. In quell’occasione, il funzionario ha precisato che “…,
verso il 20 ottobre 2016 verrà inviata loro (con copia a voi) una comunicazione
per lettera raccomandata dove verranno indicati i nuovi tassi a decorrere dal
01.01.2017 che dovrebbero rispecchiare quelli menzionati nelle offerte. Il
cliente avrà facoltà di decidere entro fine anno se accettare o meno le nuove
condizioni. Se entro il 31.12.2016 non ci perverrà nessuna disdetta,
automaticamente entreranno in vigore i nuovi tassi dal 01.01.2017.” (doc. A 1).
1.4. Con decisione formale del 20
ottobre 2016, l’assicuratore LAINF ha informato la RI 1 che, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, il tasso di premio per gli infortuni professionali sarebbe stato
dello 0.76‰, mentre quello per gli infortuni non professionali del 12.35‰ (cfr.
doc. A 2).
In data 18 novembre 2016,
la RI 1 ha comunicato alla CO 1 la propria volontà di disdire il contratto
d’assicurazione per il 31 dicembre 2016, “a seguito dell’aumento del premio che
ci verrà applicato con decorrenza 2017” (doc. A 3).
Con comunicazione del 2
dicembre 2016, l’amministrazione ha dichiarato tardiva la disdetta, in quanto
“… non pervenuta entro i termini previsti dalle nostre CGA secondo la LAINF.”
(doc. A 4).
D’altro canto, il 14
dicembre 2016, la CO 1 ha informato la rappresentante della RI 1 che “… in
assenza di tempestiva opposizione, la decisione del 20 ottobre 2016 inerente la
fissazione del tasso degli infortuni professionali e non professionali
dell’Assicurazione infortuni obbligatori secondo la LAINF, è ormai cresciuta in
giudicato.” (doc. A 6).
1.5. Con ricorso del 28 dicembre
2016, la RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione di aumentare i tassi di premio del noto contratto, come pure del
contratto medesimo per il 31 dicembre 2016 “come da facoltà conferita da CO 1
al cliente in data 29.09.2016.”, argomentando in particolare che “l’art. 105
Lainf e l’art. 56 e seguenti LPGA consentono un’opposizione contro la decisione
di modifiche/conteggi di premi e la sospensione della decisione di adeguamento
dei tassi al 01.01.2017. Riteniamo inoltre valida la disdetta inoltrata il
18.11.2016 da RI 1 poiché CO 1 col suo email del 29.09.2016, dà facoltà al
cliente di decidere entro la fine 2016 se accettare o meno i nuovi tassi
proposti da CO 1 inoltrando lettera di disdetta.” (doc. I).
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato, in via principale, che venga dichiarata irricevibile
l’impugnativa (vista l’assenza di una valida procura a favore della RA 1) e, in
via subordinata, che quest’ultima venga respinta nel merito, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.7. In data 2 febbraio 2017, la RA
1 ha prodotto, in particolare, la procura che l’autorizza a rappresentare la RI
1 nella presente causa. D’altro canto, a proposito della comunicazione del 29
settembre 2016 (cfr. supra, consid. 1.3.), la rappresentante ha
osservato segnatamente che con essa la CO 1 ha comunicato “… esplicitamente la
possibilità di disdetta entro il 31.12.16 ed essendo il signor __________
persona di solida esperienza e nostro principale referente per tutte le
pratiche presso CO 1, l’interpretazione di RA 1 è stata corretta e applicata
poiché usuale vengano valutate deroghe in virtù di un interesse primario del
cliente. (…). RA 1 ha seguito le indicazioni formulate da CO 1 nella e-mail del
29 settembre 2016 del suo collaboratore signor __________, che è stato
interpretato a favore di RI 1. Alla data della ricezione da parte di RA 1
dell’email del 29 settembre 2016, CO 1 era già a conoscenza delle ricerche di
soluzioni alternative presso altri offerenti, pertanto detta comunicazione è
stata anche interpretata come legittimo il diritto di CO 1 di concedere più
tempo al cliente per la disdetta del contratto a seguito dell’aumento dei tassi
di premio 2017 che ricordiamo sono stati confermati solo più tardi, ossia il 20
ottobre 2016. Va rimarcato che quanto indicato da CO 1 riferito alla
comunicazione a suo dire errata del proprio collaboratore da non ritenersi
valida unicamente poiché oltrepassa le proprie competenze, non era nota ad RA 1
che non è tenuta a sindacare sui limiti concessi da CO 1 ai propri dipendenti.
Da rimarcare che non vi è stata nessuna comunicazione di CO 1, seppur
costantemente in contatto con RA 1 quale partner storico, di correggere quello
che oggi da CO 1 viene definito insistentemente errore di un collaboratore.”
(doc. V).
L’assicuratore resistente
si è pronunciato al riguardo il 13 febbraio 2017, evidenziando che, a suo
parere, “… l’argomentazione di RA 1 appare, oggettivamente, pretestuosa perché
l’ammontare del futuro premio era ben conosciuto a controparte già in data 13
luglio 2016 e dunque RA 1 avrebbe potuto disdire entro il 30 settembre 2016
poiché entro tale data avrebbe potuto ottenere offerte da altri assicuratori
LAINF.” (doc. VII).
La rappresentante della
ricorrente si è ancora espressa in data 20 febbraio 2017 (cfr. doc. IX).
1.8. In data 25 aprile 2017, la RA
1 ha chiesto che “… sia dichiarato l’effetto sospensivo al pagamento del
premio”, subordinatamente che “… il pagamento del premio non pregiudichi il
mantenimento dell’oggetto litigioso di causa.” (doc. XI).
2.1. In concreto, questa Corte
ritiene innanzitutto necessario formulare alcune precisazioni a livello
procedurale.
Per quanto riguarda la
decisione della CO 1 di aumentare i premi relativi all’assicurazione contro gli
infortuni professionali e non professionali a decorrere dal 1° gennaio 2017, va
segnalato che, trattandosi di giudicare la nuova collocazione della RI 1
all’interno della tariffa dei premi dell’assicuratore contro gli infortuni (da
cui l’aumento del premio deciso dall’assicurazione), in ossequio all’art. 109
lett. b LAINF, la competenza materiale per statuire su tale oggetto, appartiene
al Tribunale amministrativo federale, ragione per la quale il TCA deve al
riguardo dichiarare la propria incompetenza ratione materiae (in questo
senso, si vedano le STCA 35.2015.18 del 10 agosto 2015 e 35.2016.10 del 4
febbraio 2016, cresciute incontestate in giudicato, e i riferimenti ivi
citati).
Pertanto, nella misura in
cui contestata è la decisione riguardante l’aumento del premio assicurativo a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l’impugnativa va dichiarata irricevibile (ad
ogni modo, nel caso in cui dovesse risultare che la disdetta presentata dalla
ricorrente ha espletato validamente i propri effetti al 31 dicembre 2016, la
questione dell’aumento del premio per il 2017 perderebbe ogni rilevanza
pratica).
Questo Tribunale è per
contro competente a pronunciarsi sulla questione di sapere se la RI 1 ha
validamente disdetto il contratto d’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni per il 31 dicembre 2016, oppure no.
Ora, occorre osservare
che, su questo tema, l’istituto assicuratore ha rilasciato il 2 dicembre 2016
una decisione (informale), mediante la quale ha dichiarato tardiva la disdetta
presentata dalla RI 1 (cfr. doc. A 4).
In applicazione dell’art.
52 cpv. 2 LPGA, questa decisione avrebbe dovuto preliminarmente essere oggetto
di una procedura di opposizione davanti allo stesso assicuratore che l’ha
emanata, prima di essere eventualmente portata dinanzi al TCA in caso di
rigetto dell’opposizione. Tuttavia, per economia di procedura (a proposito di
questo principio, si veda P. Moor, Droit
administratif, vol. II - Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 2002,
p. 233), ritenuto che non vi è alcun dubbio che l’opposizione sarebbe
stata respinta dalla CO 1 e considerato l’esito della presente vertenza (cfr.
il consid. 2.5.), questa Corte rinuncia a rinviare la causa a quest’ultima
affinché decida nuovamente.
Per il resto, il ricorso è
stato interposto nel termine prescritto dall’art. 60 cpv. 1 LPGA.
Il TCA può dunque
esaminare nel merito la questione della tempestività della disdetta del
contratto.
2.2. Sempre in ordine, l’istituto
assicuratore convenuto sostiene che l’impugnativa andrebbe dichiarata
irricevibile, per il motivo che “in base al mandato di prestazioni di servizi
assicurativi prodotto in questa sede dalla spettabile RA 1 in __________ si
desume come la stessa non sia stata autorizzata dalla spettabile RI 1 in __________,
a rappresentarla in sede giudiziaria.” (doc. III, p. 2).
A tal proposito, questo
Tribunale constata che, in corso di causa, è stata prodotta la procura 31
gennaio 2017 mediante la quale la RI 1 autorizza la RA 1 a rappresentarla in
sede giudiziaria nella procedura contro la CO 1 pendente davanti al TCA (cfr.
doc. B 2).
Alla luce di quanto
precede, l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla CO 1 deve essere
respinta.
2.3. Per quel che riguarda il
merito della vertenza, nel caso di specie, dalla polizza del 24 novembre 2015
si evince che il contratto di assicurazione n. __________ (“__________”) era
stato stipulato per la durata 1° gennaio – 31 dicembre 2016 (cfr. doc. 1).
L’art. 2.1 delle relative
Condizioni generali d’assicurazione (CGA) prevede che il contratto viene
stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla data di scadenza esso si
rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti
l’abbia disdetto almeno 3 mesi prima. Se il contratto viene stipulato per una
durata inferiore ad un anno, esso si estingue alla data indicata nella polizza.
In concreto, la RI 1 ha
disdetto il contratto in data 18 novembre 2016 (cfr. doc. A 3).
La ricorrente non pretende
giustamente che la sua disdetta rispetterebbe il termine previsto dalle CGA.
Essa fa però valere di aver comunque validamente disdetto il contratto di
assicurazione, fidandosi in buona fede delle informazioni ricevute
dall’assicuratore convenuto mediante la comunicazione mail del 29 settembre
2016 (cfr. doc. I, p. 2: “Riteniamo inoltre valida la disdetta inoltrata il
18.11.2016 da RI 1 poiché CO 1 col suo email del 29.09.2016, dà facoltà al
cliente di decidere entro fine 2016 se accettare o meno i nuovi tassi proposti
da CO 1 inoltrando lettera di disdetta.”).
Da parte sua,
l’amministrazione contesta che in casu ci si possa avvalere del
principio della buona fede, osservando che la rappresentante della RI 1 non
sarebbe stata legittimata a supporre che l’autore della comunicazione 29
settembre 2016 stava agendo entro i limiti della propria competenza, che essa
avrebbe dovuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione
ricevuta e, infine, che la RI 1 non avrebbe nemmeno preso delle disposizioni
non reversibili senza pregiudizio (cfr. doc. III, p. 7).
2.4. Risultante direttamente
dall’art. 9 Cost. e valido per l’insieme dell’attività dello Stato, il diritto
alla protezione della buona fede tutela la legittima fiducia che il cittadino
ripone nelle assicurazioni ricevute dalle autorità, allorquando egli ha
regolato il proprio agire in funzione delle decisioni, delle dichiarazioni
oppure di un determinato comportamento dell’amministrazione (DTF 131 II 627
consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa, 126 II 377
consid. 3a e i riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante
giurisprudenza, un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione
possono obbligare quest’ultima a concedere al cittadino un vantaggio contrario
alla regolamentazione in vigore, a condizione che l’autorità è intervenuta in
una situazione concreta nei confronti di persone determinate (a), che essa ha
agito o comunque è supposta aver agito entro i limiti della propria competenza
(b), che l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta (c), che facendo affidamento sull'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(d) e che da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica
del quadro giuridico (e) (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, 131 V 472 consid. 5,
129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc e i riferimenti ivi citati).
2.5. Nella concreta evenienza,
così come già detto in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.), la CO 1
contesta l’adempimento delle condizioni b), c) e d). Correttamente, essa non
mette in dubbio la realizzazione delle condizioni a) e e).
A proposito della
condizione b – l’autorità deve aver agito o comunque è supposta aver agito
entro i limiti della propria competenza –, il TCA constata che la comunicazione
29 settembre 2016 è stata redatta e sottoscritta da __________. Egli è attivo,
così si evince dallo scritto in questione, in seno al Servizio Broker
dell’Agenzia __________ (cfr. doc. A 1).
Il fatto che i
collaboratori della RA 1 sarebbero delle “persone esperte in ambito
assicurativo”, non implica che essi avrebbero dovuto essere a conoscenza delle
modalità secondo le quali è regolato il diritto di firma in seno
all’assicuratore resistente. Del resto, secondo quanto dichiarato in sede di
replica, __________ è sempre stato il loro principale referente per tutte le
pratiche pendenti con la CO 1, circostanza di cui non vi è motivo di dubitare
visto (anche) lo stile colloquiale utilizzato nella corrispondenza intercorsa
tra le parti (cfr., ad esempio, il doc. A 5). Stante ciò, la rappresentante
della RI 1 poteva supporre che il funzionario in questione stesse agendo entro
Fatti
i limiti della propria competenza. Inoltre, con riferimento all’affermazione
secondo cui è fatto notorio che “… tutte le comunicazioni scritte di CO 1 erano
contraddistinte dalla presenza della “doppia firma” …” (cfr. doc. III, p. 7), è
francamente difficile credere che anche le comunicazioni inviate dalla CO 1 per
posta elettronica, rechino di norma la doppia firma.
Secondo questa Corte,
anche la condizione c - l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta -, deve essere
considerata soddisfatta. Innanzitutto, occorre rilevare come il tenore
letterale della comunicazione 29 settembre 2016 sia estremamente chiaro (cfr.
doc. A 1: “Il cliente avrà facoltà di decidere entro fine anno se
accettare o meno le nuove condizioni. Se entro il 31.12.2016 non ci perverrà
nessuna disdetta, automaticamente entreranno in vigore i nuovi tassi dal
01.01.2017.”): la CO 1 ha prorogato il termine di disdetta del contratto
d’assicurazione sino al 31 dicembre 2016. Ora, essendo l’informazione priva di
qualsiasi ambiguità, non si vede per quale motivo la sua destinataria avrebbe
dovuto ritenere necessario interpellare l’assicuratore al fine di chiarirne il
contenuto. Diversamente da quanto sostenuto con la risposta di causa, essa
poteva ragionevolmente credere che si trattasse di una deroga all’art. 2.1 CGA
concessa alla società stipulante in considerazione del fatto che a quel momento
l’aumento del premio non era stato ancora formalmente notificato (lo è stato
infatti soltanto il 20 ottobre 2016), e non di un’errata informazione.
Appare parimenti infondata
l’asserzione secondo cui, avendo la RI 1 avuto conoscenza dell’aumento del
premio già nel corso del mese di luglio 2016, il contratto in vigore avrebbe
potuto essere disdetto entro il 30 settembre 2016, conformemente alle CGA (cfr.
doc. VII). Al riguardo, occorre considerare che la RI 1 ha ottenuto
l’ufficialità che il contratto assicurativo in discussione sarebbe stato
oggetto di risanamento, soltanto il 29 settembre 2016 (doc. A 1: “in allegato
le invio la lista con elencati i contratti per il quali la Direzione ci ha
imposto il rinnovo/risanamento obbligatorio.”). Per quanto concerne invece
l’entità dell’aumento, ancora in data 29 settembre 2016 il funzionario della CO
1 si era espresso al condizionale, rinviando per l’ufficialità alla relativa
decisione che sarebbe stata intimata “verso il 20 ottobre 2016” (doc. A 1: “…,
verso il 20 ottobre 2016 verrà inviata loro (con copia a voi) una comunicazione
per lettera raccomandata dove verranno indicati i nuovi tassi dal 01.01.2017 che
dovrebbero rispecchiare quelli menzionati nelle offerte.” – il corsivo è
del redattore). Inoltre, proprio affidandosi alla chiara informazione ricevuta
dal funzionario __________, l’insorgente poteva legittimamente considerare il
31 dicembre 2016 quale l’ultimo giorno utile per disdire il contratto
Considerandi
d’assicurazione.
Questo Tribunale non può
seguire l’assicuratore convenuto nemmeno allorquando sostiene che la ricorrente
non avrebbe preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(condizione d - cfr. doc. III, p. 7). In realtà, proprio facendo affidamento
sull’informazione del 29 settembre 2016, la RI 1 ha omesso di disdire il
contratto d’assicurazione entro il termine previsto dalle CGA. È vero che l’insorgente
“… deve comunque provvedere a che le proprie maestranze dispongano della
copertura assicurativa LAINF obbligatoria”, è però altresì vero che, omettendo
la disdetta, essa ha pure perso la possibilità di spuntare un premio più
vantaggioso per il 2017 presso un altro assicuratore LAINF.
In esito a quanto precede,
adempiute tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza federale, la
ricorrente deve essere tutelata nella propria buona fede. Inoltrata in data 18
novembre 2016, la disdetta del contratto n. __________ va pertanto ritenuta
tempestiva.
Con l’emanazione del
presente giudizio, divengono prive di oggetto le domande di cui allo scritto 25
aprile 2017 della RA 1 (cfr. doc. XI).
Va segnalato infine che il
1° gennaio 2017 è entrata in vigore la prima revisione della Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni e della relativa ordinanza (OAINF).
Il nuovo art. 59a
LAINF - disposizione che non è comunque applicabile al caso di specie - prevede
che gli assicuratori designati all’art. 68 redigono in comune un contratto-tipo
contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto
d’assicurazione (cpv. 1). Il cpv. 2 recita che il contratto-tipo
deve segnatamente prevedere che, in caso di aumento del tasso di premio netto o
dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese
amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicurazione.
Gli assicuratori devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno
due mesi prima della fine dell'esercizio contabile corrente.
2.6
Vincente in causa,
l’insorgente, rappresentata da una società d’intermediazione assicurativa, ha
diritto all’assegnazione di un’indennità per ripetibili.
Al riguardo, va segnalato
che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al
ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF
112.
V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid.
4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è concessa non
soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la
questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia
oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico
nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber
[ed.], Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, 2a ed. 2009, n. 4 ad § 34), requisiti che appaiono
dati nel caso in esame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso è accolto.
§ La decisione del 2
dicembre 2016 è annullata.
§§ È
accertato che il contratto d’assicurazione n. 78002288 è stato validamente
disdetto per il 31 dicembre 2016.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà alla
ricorrente l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti