35.2016.118
Rinvio atti per esecuzione di una perizia già ordinata dall'amministrazione pendente causa
23 febbraio 2017Italiano6 min
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Incarto
n.
35.2016.118
mm
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 novembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, il 21 maggio 2013, RI 1, di
professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO
1, si è procurata un’ustione di III. grado nella regione volare del III.
distale dell’avambraccio sinistro con dell’olio bollente. L’istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge;
- che il decorso
post-traumatico si è rivelato complicato in ragione di una mancata cicatrizzazione
della ferita con insorgenza di plurime infezioni della stessa;
- che, con decisione formale
del 19 febbraio 2016, l’assicuratore ha negato il diritto all’indennità
giornaliera dal 1° giugno al 30 novembre 2015 in applicazione dell’art. 5 cpv.
4 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, posto
che, durante quel periodo, l’assicurata avrebbe presentato una capacità
lavorativa dell’80% in qualsiasi attività adeguata (cfr. doc. Z 12);
- che, a seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (cfr. doc. Z 13),
in data 29 novembre 2016, l’amministrazione ha confermato la sua prima
decisione, con la precisazione che le indennità afferenti al mese di novembre
2015 erano in realtà state pagate, e ciò in ragione dell’intervento operatorio a
cui l’assicurata era stata sottoposta il 2 novembre 2015 (cfr. doc. B);
- che, con tempestivo
ricorso del 29 dicembre 2016, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1,
ha chiesto la condanna della CO 1 a versarle per il periodo 1° giugno – 30
novembre 2015 indennità giornaliere, in via principale, del 100% e, in
via subordinata, del 50% (cfr. doc. I);
- che, in risposta, la CO 1
ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III);
- che, in data 30 gennaio
2017, il patrocinatore dell’assicurata si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V);
- che, con lettera del 2
febbraio 2017, l’avv. RA 1 ha informato il TCA circa l’intenzione della CO 1 di
disporre l’esecuzione di una perizia specialistica e ha chiesto di essere
sentito al fine di regolare segnatamente la procedura di cui all’incarto
Fatti
35.2016.118 (doc. VII + allegati);
- che, prendendo posizione
sul contenuto dello scritto 30 gennaio 2017 del rappresentante della
ricorrente, l’assicuratore resistente ha confermato la propria domanda di
reiezione del ricorso (cfr. doc. VIII);
- che, il 17 febbraio 2017,
l’avv. RA 1 ha in particolare osservato che “…, ritenuta fondata siccome
incontestata l’argomentazione secondo cui la CO 1 ha emanato le sue decisioni
su opposizione (cfr. inc. n. 35.2017.5 e inc. n. 35.2016.118) senza essere
prima completamente cognita della reale situazione di fatto, a parere del
sottoscritto al Tribunale non rimane concretamente che l’accoglimento dei
ricorsi con conseguente rinvio degli atti per lo svolgimento di ulteriori
accertamenti medici oppure lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici in
prosieguo di procedura giudiziaria.” (doc. XII);
- che, con scritto del 17
febbraio 2017 accompagnante l’incarto richiamato nel frattempo dal Tribunale, l’amministrazione
ha domandato “… la sospensione della procedura ricorsuale in atto, affinché
possiamo in tempo utile conferire il mandato peritale in forma ufficiale all’__________
di __________.” (doc. XII);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
Considerandi
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, con la decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato il diritto all’indennità
giornaliera limitatamente al periodo 1° giugno – 31 ottobre 2015, avendo
l’assicurata ritrovato una capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate;
- che, pendente causa,
l’assicuratore resistente ha deciso di sottoporre la ricorrente a una perizia
specialistica a cura della Clinica di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________,
postulando perciò la sospensione della causa (cfr. doc. XII);
- che, giusta l’art. 43 cpv.
1.
prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
Il capoverso 2 della
succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili
esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve
sottoporvisi.
Secondo l’art. 44 LPGA, se
per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito
indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per
motivi fondati e presentare controproposte;
- che, alla luce del tenore dei
quesiti peritali che la CO 1 intende sottoporre al perito amministrativo (in
particolare, si vedano quelli concernenti l’aspetto della causalità naturale –
cfr. allegato al doc. VII – inc. 35.2017.5), questa Corte non può escludere che
dalle risultanze peritali emergano elementi di valutazione suscettibili di incidere
sul giudizio relativo all’oggetto litigioso;
- che, di conseguenza, secondo
il TCA sono dati i presupposti per rinviare gli atti all’istituto assicuratore
convenuto affinché compia il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle
relative risultanze, a decidere nuovamente in merito al diritto all’indennità
giornaliera durante il periodo in discussione;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti