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Decisione

35.2016.118

Rinvio atti per esecuzione di una perizia già ordinata dall'amministrazione pendente causa

23 febbraio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

35.2016.118 (doc. VII + allegati);

- che, prendendo posizione

sul contenuto dello scritto 30 gennaio 2017 del rappresentante della

ricorrente, l’assicuratore resistente ha confermato la propria domanda di

reiezione del ricorso (cfr. doc. VIII);

- che, il 17 febbraio 2017,

l’avv. RA 1 ha in particolare osservato che “…, ritenuta fondata siccome

incontestata l’argomentazione secondo cui la CO 1 ha emanato le sue decisioni

su opposizione (cfr. inc. n. 35.2017.5 e inc. n. 35.2016.118) senza essere

prima completamente cognita della reale situazione di fatto, a parere del

sottoscritto al Tribunale non rimane concretamente che l’accoglimento dei

ricorsi con conseguente rinvio degli atti per lo svolgimento di ulteriori

accertamenti medici oppure lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici in

prosieguo di procedura giudiziaria.” (doc. XII);

- che, con scritto del 17

febbraio 2017 accompagnante l’incarto richiamato nel frattempo dal Tribunale, l’amministrazione

ha domandato “… la sospensione della procedura ricorsuale in atto, affinché

possiamo in tempo utile conferire il mandato peritale in forma ufficiale all’__________

di __________.” (doc. XII);

considerato, - che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

Considerandi

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- che, con la decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato il diritto all’indennità

giornaliera limitatamente al periodo 1° giugno – 31 ottobre 2015, avendo

l’assicurata ritrovato una capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate;

- che, pendente causa,

l’assicuratore resistente ha deciso di sottoporre la ricorrente a una perizia

specialistica a cura della Clinica di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________,

postulando perciò la sospensione della causa (cfr. doc. XII);

- che, giusta l’art. 43 cpv.

1.

prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

Il capoverso 2 della

succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili

esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve

sottoporvisi.

Secondo l’art. 44 LPGA, se

per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito

indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per

motivi fondati e presentare controproposte;

- che, alla luce del tenore dei

quesiti peritali che la CO 1 intende sottoporre al perito amministrativo (in

particolare, si vedano quelli concernenti l’aspetto della causalità naturale –

cfr. allegato al doc. VII – inc. 35.2017.5), questa Corte non può escludere che

dalle risultanze peritali emergano elementi di valutazione suscettibili di incidere

sul giudizio relativo all’oggetto litigioso;

- che, di conseguenza, secondo

il TCA sono dati i presupposti per rinviare gli atti all’istituto assicuratore

convenuto affinché compia il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle

relative risultanze, a decidere nuovamente in merito al diritto all’indennità

giornaliera durante il periodo in discussione;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti