35.2016.12
Assicuratore LAINF avrebbe dovuto in prima battuta verificare se disturbi fatti valere a titolo di ricaduta e attestati dai curanti fossero o meno oggettivabili e solo una volta esclusa tale eventuali
11 luglio 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.12
cr
Lugano
11 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 novembre 2013 RI 1,
nata nel 1983, attiva quale impiegata presso la ditta __________ di __________,
è stata tamponata in autostrada dall’automobile che la seguiva, riportando una
distorsione della colonna cervicale (cfr. doc. 2).
Nel certificato medico del
6 dicembre 2013, il dr. __________ ha posto la diagnosi di “distorsione del
rachide cervicale”, riscontrando “cervicalgia, vertigini” e aggiungendo
“reperto radiografico: non fratture” (cfr. doc. 3).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
All’assicurata sono state
prescritte cure consistenti in sedute di fisioterapia e di osteopatia. Ella ha
ripreso il lavoro al 100% a partire dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. 5).
Esperiti gli accertamenti
del caso, preso atto dell’efficacia della cura osteopatica appena terminata e
della conseguente stabilizzazione dello stato di salute, con comunicazione
e-mail del 25 agosto 2014 l’assicuratore LAINF, con l’accordo dell’assicurata,
ha quindi chiuso il caso “su riserva di ulteriori “ricadute” che lei potrà
annunciare direttamente al nostro indirizzo” (cfr. doc. 5).
1.2. In data 18 marzo 2015, per il
tramite del proprio patrocinatore, avv. RA 1, l’assicurata ha notificato
l’insorgenza di ulteriori disturbi alla schiena, per i quali necessitava di
nuove cure (cfr. doc. 6).
L’avv. RA 1 ha poi
provveduto a trasmettere all’assicuratore due referti del dr. __________,
attestanti l’esistenza di una ricaduta dell’infortunio del 15 novembre 2013
(cfr. doc. 7 e doc. 10).
Con scritto del 25 giugno
2015, l’avv. RA 1 ha informato l’amministrazione, non senza manifestare il
proprio stupore, che il dr. __________, come comunicato all’assicurata, “non
intende compilare il formulario” medico concernente la ricaduta. Il legale
dell’interessata ha quindi proposto all’assicuratore infortuni di ordinare una
perizia in Ticino (cfr. doc. 11).
Con comunicazione datata 7
luglio 2015, la CO 1 ha rilevato che “in assenza di un rapporto medico
dettagliato, non ci è consentito di verificare l’esistenza di un eventuale
nesso di causalità naturale tra l’apparente “ricaduta” e l’evento del 15
novembre 2013. Tuttavia, a prescindere da tale nesso e nel pieno rispetto della
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di distorsioni cervicali,
abbiamo provveduto all’analisi della causalità adeguata, che esula dalla
competenza medica e rientra esclusivamente in quella dell’amministrazione”.
In applicazione della
giurisprudenza federale relativa agli infortuni con “colpo di frusta”, dopo
aver qualificato l’infortunio subito dall’interessata di grado medio,
l’assicuratore LAINF ha negato l’adempimento nel caso di specie dei criteri
oggettivi richiesti per ammettere l’esistenza di un nesso di causalità adeguato
tra i disturbi fatti valere dall’assicurata e l’infortunio, ritenendo pertanto
che “la valutazione del diritto a prestazioni è di competenza dell’assicuratore
malattia privato” (doc. 12).
L’avv. RA 1 ha contestato
la presa di posizione del 7 luglio 2015 dell’assicuratore LAINF, ritenendo che
spetti a quest’ultimo ordinare una perizia ai sensi della LAINF e della LPGA,
non potendo l’assenza di un certificato medico da parte del curante esimere
l’amministrazione dal verificare l’esistenza di una ricaduta e delle sue
conseguenze (doc. 13).
Il legale ha, pure,
considerato data la causalità adeguata (cfr. doc. 13).
Egli ha, infine, trasmesso
un referto della dr.ssa __________ (doc. 14).
1.3. Con scritto del 21 agosto
2015, l’amministrazione, richiamandosi a quanto stabilito dal Tribunale
federale in due pronunce, ha ribadito che “facendo difetto il requisito di cui
al nesso di causalità adeguato tra la sintomatologia dolorosa evocata
attualmente e l’evento traumatico del 15 novembre 2013, è lecita e non affatto
censurabile la rinuncia a qualsivoglia investigazione dal profilo medico, in
quanto anche laddove il nesso di causalità naturale tra i disturbi attuali e
l’evento del 15 novembre 2013 venisse ammesso, si rivelerebbe irrilevante ai
fini della valutazione del nostro obbligo contributivo” (doc. 15).
Con decisione formale del
29 settembre 2015, la CO 1 ha ribadito il contenuto del proprio scritto del 21
agosto 2015, rifiutando di riconoscere il diritto ad ulteriori prestazioni in
assenza di un nesso di causalità adeguato tra i disturbi annunciati a titolo di
ricaduta dall’interessata e l’evento del 15 novembre 2013 (doc. 16).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 17) – con la
quale ha chiesto nuovamente all’amministrazione di compiere gli accertamenti
medico specialistici del caso, compresa una RM, al fine di verificare la
presenza o meno di affezioni oggettivabili - in data 7 gennaio 2016 la CO 1 ha
confermato il contenuto della sua precedente decisione (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 2
febbraio 2016, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che le
vengano “riconosciute le prestazioni LAINF (fra cui anche le cure mediche) e
ciò anche dopo il 25 agosto 2014 / 1 settembre 2014 ed in ogni caso a far tempo
dall’annuncio di ricaduta” (doc. I).
Il patrocinatore della
ricorrente ha, sostanzialmente, messo in evidenza come l’istruttoria compiuta
dall’amministrazione sia stata “del tutto incompleta”, non avendo previsto né
la realizzazione di una valutazione biomeccanica per valutare il delta-v, né
l’analisi dell’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale.
Per tale ragione, l’avv. RA
1 ha chiesto che l’incarto venga rinviato all’assicuratore infortuni affinché
predisponga “una perizia ai sensi della LAINF e della LPGA”, così come pure di
una “RM per verificare l’esistenza di lesioni organiche”.
Il legale ha aggiunto che
anche “nella denegata ipotesi in cui (in casu) non vi fossero disturbi organici
oggettivabili (ciò che si contesta), si rileva nuovamente che il Tribunale
federale ha modificato la sua giurisprudenza sulle rendite di invalidità per
chi soffre di “disturbi somatoformi dolorosi”: d’ora in avanti i casi dovranno
essere valutati singolarmente (ciò che CO 1 non ha fatto e non fa) e non si
partirà più dal principio che i problemi possono essere superati con la
volontà”, ritenendo pertanto che la realizzazione di una perizia da parte
dell’amministrazione sia imprescindibile.
Egli ha, inoltre, rilevato
come l’assicuratore LAINF non abbia neppure spiegato per quali ragioni lo stato
di salute dell’assicurata sarebbe da considerare stabilizzato, circostanza che
dovrà, quindi, essere acclarata in sede peritale.
Infine, posto che l’evento
infortunistico va classificato come medio-medio, l’avv. RA 1 ha ritenuto che,
anche qualora fossimo in presenza di lesioni organiche non oggettivabili,
l’adeguatezza del nesso causale sarebbe comunque data, vista la cura lunga, la
sintomatologia dolorosa e il decorso non favorevole (cfr. doc. I).
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Con scritto del 23 marzo
2016, il patrocinatore della ricorrente, dopo avere rilevato che “in casu siamo
in presenza di disturbi organici oggettivabili”, ha ribadito la richiesta
formulata in sede di ricorso di “effettuazione di una perizia biomeccanica come
pure di una perizia medica e perizia sulla dinamica dell’evento”, così come
pure di una “valutazione sulla base di un catalogo di indizi legati ai disturbi
psicosomatici” (doc. VII).
1.7. Con osservazioni del 5 aprile
2016, l’assicuratore infortuni convenuto ha comunicato al TCA di “rimandare a
quanto già avuto modo di esporre nella risposta di causa, in quanto la
ricorrente non fa altro che ripetere quanto già fatto valere in sede di
ricorso” (doc. IX).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio
obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi annunciatigli nel corso del mese
di marzo 2015 quale ricaduta del sinistro del novembre 2013 oppure no.
2.2. L’art. 6 cpv. 1 LAINF recita
che, per quanto non previsto altrimenti dalla legge,
le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Secondo l’art. 7 cpv. 1
LAINF, sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA) di cui è vittima
l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro
o nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure
prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la
zona di pericolo inerente alla sua attività professionale (lett. b).
Sono pure
infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo
parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio
federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno
(cpv. 2).
Giusta
l’art. 8 cpv. 1 LAINF, sono infortuni non
professionali tutti quelli (art. 4 LPGA) che non rientrano nel novero degli
infortuni professionali. Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7
capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali (cpv.
2).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera
nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con
il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una
rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.7. Nella DTF 134 V 109, il
Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria
giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi
organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in
materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti
oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi - una
perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.5. (DTF
115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i
disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno
alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a
un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.8. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.9. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è
tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di
ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
Fatti
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa
soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del
caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e
l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale
rimasto indimostrato.
Ricadute e
conseguenze tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr. DTF 127 V 456 consid. 4b
pag. 457; 118 V 293 consid. 2d pag.
297; SVR 2003 UV no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 86/02 del 20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che
un'eventuale ricaduta o conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame
incondizionato. Partendo dalla situazione esistente alla crescita in giudicato
del provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze
tardive presuppone una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il
riconoscimento del diritto invocato. Per contro il diverso apprezzamento di
fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per
ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1°
febbraio 2010 consid. 4.2.; STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI
2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni U 98/05 del 19 luglio 2005, consid. 2.2).
2.10. Nel caso di specie, nel mese
di marzo 2015 l’assicurata ha annunciato all’amministrazione una ricaduta, trasmettendo,
a comprova di quanto addotto, dei referti medici del dr. __________ (cfr. doc.
7 e doc. 10).
In particolare, con succinto
referto del 23 aprile 2015, il dr. __________ ha attestato l’esistenza di una
“ricaduta di infortunio”, ponendo le cervicalgie e le lombalgie
dell’interessata in relazione con il “pregresso evento traumatico del 15
novembre 2013” (cfr. doc. 10).
L’assicurata ha, poi,
trasmesso all’assicuratore LAINF anche un altro referto, datato 24 luglio 2015,
con il quale la dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in fisiatria, dopo
avere riassunto gli esiti del trauma subito dall’interessata in data 15
novembre 2013, ha indicato che “attualmente visto la persistenza dei disturbi
post-trauma con visite periodiche mensili MMG per terapia farmacologica (fans +
miorilassanti), viene a visita specialistica fisiatrica per valutazione ed
eventuale terapia riabilitativa”, aggiungendo che “all’esame obiettivo rachide
in toto rigido ipomobile con marcata contrattura muscolare ed ipostenia arti
superiori, ROT ndp, limitazione articolare ai massimi gradi articolari nei vari
distretti. Utile Rx rachide cervicale e lombare” (doc. 14).
Considerandi
L’assicuratore LAINF ha
ritenuto che, sulla base di questi elementi prodotti dall’assicurata e, in
particolare, non essendo in possesso di un “rapporto medico dettagliato” - che
il dr. __________ non avrebbe voluto compilare, come comunicato alla CO 1 dall’assicurata
stessa (cfr. doc. 11) - non fosse possibile “verificare l’esistenza di un
eventuale nesso di causalità naturale tra l’apparente “ricaduta” e l’evento del
15.
novembre 2013” (cfr. doc. 12; doc. 16 e doc. A).
Di parere opposto il
patrocinatore della ricorrente, a mente del quale l’istruttoria compiuta
dall’amministrazione è stata “del tutto incompleta, già solo per il fatto che
la parte avversa non ha proceduto ad effettuare una valutazione biomeccanica
onde valutare il delta-v, valutazione che era stata chiesta e che in ogni caso
si chiede nuovamente”, oltre che per la mancanza di un’analisi dell’esistenza o
meno di un nesso di causalità naturale. Secondo il legale dell’interessata, il
fatto che il curante dell’interessata non abbia provveduto a compilare il
questionario medico richiesto dall’assicuratore LAINF non esimeva quest’ultimo
dal dovere di ordinare una perizia (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale condivide le critiche sollevate dal patrocinatore della
ricorrente.
Alla luce del fatto che l’annuncio
di ricaduta presentato dall’assicurata è stato corredato dalla presentazione di
documentazione medica a comprova, seppure in maniera sommaria, di quanto fatto
valere, il TCA considera che l’assicuratore CO 1 non potesse, come invece ha
fatto, limitarsi a concludere di non essere in grado, in assenza di un rapporto
medico dettagliato, di verificare l’esistenza o meno di un nesso di causalità
naturale tra i disturbi annunciati a titolo di ricaduta e l’evento del 15
novembre 2013, per poi aggiungere che, a prescindere da ciò, fosse comunque da
negare, in ogni caso, l’adeguatezza del nesso causale.
Questo Tribunale ritiene,
al contrario, che spettasse proprio all’assicuratore infortuni convenuto, nel
rispetto dell’art. 43 cpv. 1 LPGA – a norma del quale l'assicuratore esamina le
domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni
di cui ha bisogno – mettere in atto gli approfondimenti medici necessari al
fine di verificare se i disturbi fatti valere da RI 1 e attestati dai medici da
ella consultati (consistenti, in particolare, come indicato dalla dr.ssa __________,
in “algie diffuse al rachide, vertigini, capogiri, brachialgia bilaterale
persistente, acufeni saltuari”, cfr. doc. 14) fossero o meno oggettivabili e,
solo una volta esclusa tale eventualità, passare, se del caso, all’esame
dell’adeguatezza.
In ossequio al proprio
obbligo di accertamento, l’assicuratore LAINF avrebbe, infatti, dovuto
effettuare, in prima battuta, gli approfondimenti medici più opportuni, ordinando degli esami clinici specialistici, in particolare di natura
neurologica vista l’origine dei disturbi dell’assicurata, così come pure delle mirate e approfondite investigazioni diagnostiche radiologiche e
neuro-radiologiche.
In tale contesto va, infatti, ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
Non avendolo fatto, il TCA
non può che considerare l’istruttoria compiuta dall’assicuratore LAINF
incompleta.
Per tali ragioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione,
affinché realizzi gli accertamenti medico-specialistici necessari al fine di appurare
se, nel caso di specie, i disturbi fatti valere dall’interessata a titolo di
ricaduta correlino con delle affezioni oggettivabili oppure no.
Solo una volta effettuati
questi imprescindibili accertamenti medico-specialistici sia clinici che
diagnostici e unicamente nel caso in cui, dagli stessi, non dovesse emergere
l’esistenza di affezioni oggettivabili, l’amministrazione potrà, previa
verifica dell’avvenuta stabilizzazione dello stato di salute – circostanza, quest’ultima,
parimenti contestata dall’avv. RA 1 e che, quindi, dovrà pure essere oggetto di
approfondimenti (cfr. doc. I) - decidere di eventualmente procedere ad un esame
specifico dell’adeguatezza del nesso causale, lasciando momentaneamente in
sospeso, ai sensi della giurisprudenza federale, la questione della causalità
naturale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1’800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti