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Decisione

35.2016.12

Assicuratore LAINF avrebbe dovuto in prima battuta verificare se disturbi fatti valere a titolo di ricaduta e attestati dai curanti fossero o meno oggettivabili e solo una volta esclusa tale eventuali

11 luglio 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del

caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e

l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale

rimasto indimostrato.

Ricadute e

conseguenze tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr. DTF 127 V 456 consid. 4b

pag. 457; 118 V 293 consid. 2d pag.

297; SVR 2003 UV no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 86/02 del 20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che

un'eventuale ricaduta o conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame

incondizionato. Partendo dalla situazione esistente alla crescita in giudicato

del provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze

tardive presuppone una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il

riconoscimento del diritto invocato. Per contro il diverso apprezzamento di

fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per

ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1°

febbraio 2010 consid. 4.2.; STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI

2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni U 98/05 del 19 luglio 2005, consid. 2.2).

2.10. Nel caso di specie, nel mese

di marzo 2015 l’assicurata ha annunciato all’amministrazione una ricaduta, trasmettendo,

a comprova di quanto addotto, dei referti medici del dr. __________ (cfr. doc.

7 e doc. 10).

In particolare, con succinto

referto del 23 aprile 2015, il dr. __________ ha attestato l’esistenza di una

“ricaduta di infortunio”, ponendo le cervicalgie e le lombalgie

dell’interessata in relazione con il “pregresso evento traumatico del 15

novembre 2013” (cfr. doc. 10).

L’assicurata ha, poi,

trasmesso all’assicuratore LAINF anche un altro referto, datato 24 luglio 2015,

con il quale la dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in fisiatria, dopo

avere riassunto gli esiti del trauma subito dall’interessata in data 15

novembre 2013, ha indicato che “attualmente visto la persistenza dei disturbi

post-trauma con visite periodiche mensili MMG per terapia farmacologica (fans +

miorilassanti), viene a visita specialistica fisiatrica per valutazione ed

eventuale terapia riabilitativa”, aggiungendo che “all’esame obiettivo rachide

in toto rigido ipomobile con marcata contrattura muscolare ed ipostenia arti

superiori, ROT ndp, limitazione articolare ai massimi gradi articolari nei vari

distretti. Utile Rx rachide cervicale e lombare” (doc. 14).

Considerandi

L’assicuratore LAINF ha

ritenuto che, sulla base di questi elementi prodotti dall’assicurata e, in

particolare, non essendo in possesso di un “rapporto medico dettagliato” - che

il dr. __________ non avrebbe voluto compilare, come comunicato alla CO 1 dall’assicurata

stessa (cfr. doc. 11) - non fosse possibile “verificare l’esistenza di un

eventuale nesso di causalità naturale tra l’apparente “ricaduta” e l’evento del

15.

novembre 2013” (cfr. doc. 12; doc. 16 e doc. A).

Di parere opposto il

patrocinatore della ricorrente, a mente del quale l’istruttoria compiuta

dall’amministrazione è stata “del tutto incompleta, già solo per il fatto che

la parte avversa non ha proceduto ad effettuare una valutazione biomeccanica

onde valutare il delta-v, valutazione che era stata chiesta e che in ogni caso

si chiede nuovamente”, oltre che per la mancanza di un’analisi dell’esistenza o

meno di un nesso di causalità naturale. Secondo il legale dell’interessata, il

fatto che il curante dell’interessata non abbia provveduto a compilare il

questionario medico richiesto dall’assicuratore LAINF non esimeva quest’ultimo

dal dovere di ordinare una perizia (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale condivide le critiche sollevate dal patrocinatore della

ricorrente.

Alla luce del fatto che l’annuncio

di ricaduta presentato dall’assicurata è stato corredato dalla presentazione di

documentazione medica a comprova, seppure in maniera sommaria, di quanto fatto

valere, il TCA considera che l’assicuratore CO 1 non potesse, come invece ha

fatto, limitarsi a concludere di non essere in grado, in assenza di un rapporto

medico dettagliato, di verificare l’esistenza o meno di un nesso di causalità

naturale tra i disturbi annunciati a titolo di ricaduta e l’evento del 15

novembre 2013, per poi aggiungere che, a prescindere da ciò, fosse comunque da

negare, in ogni caso, l’adeguatezza del nesso causale.

Questo Tribunale ritiene,

al contrario, che spettasse proprio all’assicuratore infortuni convenuto, nel

rispetto dell’art. 43 cpv. 1 LPGA – a norma del quale l'assicuratore esamina le

domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni

di cui ha bisogno – mettere in atto gli approfondimenti medici necessari al

fine di verificare se i disturbi fatti valere da RI 1 e attestati dai medici da

ella consultati (consistenti, in particolare, come indicato dalla dr.ssa __________,

in “algie diffuse al rachide, vertigini, capogiri, brachialgia bilaterale

persistente, acufeni saltuari”, cfr. doc. 14) fossero o meno oggettivabili e,

solo una volta esclusa tale eventualità, passare, se del caso, all’esame

dell’adeguatezza.

In ossequio al proprio

obbligo di accertamento, l’assicuratore LAINF avrebbe, infatti, dovuto

effettuare, in prima battuta, gli approfondimenti medici più opportuni, ordinando degli esami clinici specialistici, in particolare di natura

neurologica vista l’origine dei disturbi dell’assicurata, così come pure delle mirate e approfondite investigazioni diagnostiche radiologiche e

neuro-radiologiche.

In tale contesto va, infatti, ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Non avendolo fatto, il TCA

non può che considerare l’istruttoria compiuta dall’assicuratore LAINF

incompleta.

Per tali ragioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione,

affinché realizzi gli accertamenti medico-specialistici necessari al fine di appurare

se, nel caso di specie, i disturbi fatti valere dall’interessata a titolo di

ricaduta correlino con delle affezioni oggettivabili oppure no.

Solo una volta effettuati

questi imprescindibili accertamenti medico-specialistici sia clinici che

diagnostici e unicamente nel caso in cui, dagli stessi, non dovesse emergere

l’esistenza di affezioni oggettivabili, l’amministrazione potrà, previa

verifica dell’avvenuta stabilizzazione dello stato di salute – circostanza, quest’ultima,

parimenti contestata dall’avv. RA 1 e che, quindi, dovrà pure essere oggetto di

approfondimenti (cfr. doc. I) - decidere di eventualmente procedere ad un esame

specifico dell’adeguatezza del nesso causale, lasciando momentaneamente in

sospeso, ai sensi della giurisprudenza federale, la questione della causalità

naturale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1’800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti