35.2016.15
Negata esistenza lesione parificata a infortunio, poiché lesione tendinea esclusivamente morbosa
27 settembre 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.15
mm
Lugano
27 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 giugno 2015, la
ditta __________ di __________ ha informato l’CO 1 che la propria dipendente RI
1, il 16 giugno 2015, aveva riportato una contusione al braccio sinistro
eseguendo un movimento brusco per scacciare un’ape (cfr. doc. A 1).
Nel rapporto 20 giugno
2015 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ figura la
diagnosi di probabile tendinopatia del sovraspinato della spalla sinistra (cfr.
doc. M 3).
La RMN della spalla
sinistra eseguita il 3 luglio 2015 ha evidenziato la presenza di un focolaio di
edema spongioso postcontusivo a livello del trochide omerale, nonché di un impingement
a carico del tendine del sovraspinato con marcata tendinosi in sede
inserzionale con fissurazione tutto spessore, comunque ancora incompleta, del
tendine medesimo (cfr. doc. M 4).
1.2. Il 6 luglio 2015,
l’assicurata ha comunicato quanto segue al proprio datore di lavoro:
" (…).
In questi giorni la CO 1 mi ha informata tramite raccomandata che
non riconoscerà il mio caso come infortunio. Nel frattempo, in seguito ad una
ulteriore visita al Pronto Soccorso e ad una risonanza magnetica, la dinamica
dell’infortunio risulta chiarita.
La visita a cui mi sono sottoposta oggi 6 luglio 2015 ha accertato
che ho subito un trauma derivante da un urto.
Cioè, in poche parole: inizialmente ho messo in relazione il mio
dolore a un movimento repentino effettuato per scansare un’ape, mentre la risonanza
magnetica eseguita in data 3 luglio evidenzia che si è trattato di una frattura
all’omero causata da un urto.
Infatti il 16 giugno, accidentalmente, ho picchiato con la spalla
un armadio di metallo in zona wellness, tuttavia solo in questi giorni ho potuto
associare quell’urto al mio infortunio, visto che in quel momento non ho
provato molto dolore, mentre ho cominciato a sentire davvero male solo un’ora
più tardi, in lavanderia, nell’istante in cui con il braccio ho fatto un
movimento involontario per schivare un’ape.” (doc. A 6)
1.3. In data 11 settembre 2015, RI
1 è stata sottoposta a un intervento artroscopico con sutura del tendine del
muscolo sovraspinato, tenotomia e tenodesi del capolungo del bicipite, nonché
acromioplastica (cfr. doc. M 11).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 agosto 2015,
l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al
danno alla salute annunciatogli dall’assicurata (cfr. doc. A 18).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. A 19), in data 21 gennaio
2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (
cfr. doc. A 20).
1.5. Con tempestivo ricorso del 4
febbraio 2016, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, l’assicuratore convenuto venga condannato a versarle le prestazioni
a dipendenza dell’infortunio occorso il 16 giugno 2015.
Per quanto riguarda lo
svolgimento dell’accaduto, ella ha precisato che “in data 16 giugno 2015,
mentre ero al lavoro con una collega della preparazione delle lenzuola, un’ape
ha cominciato a ronzarci attorno impedendoci di proseguire la nostra attività.
Siamo state costrette ad aspettare che se ne andasse. Durante questa attesa si
è verificato un momento in cui, temendo che l’ape mi venisse incontro, mi sono
spostata di scatto per schivarla, e in quel frangente mi è scivolato il braccio
sinistro all’indietro e ho avvertito uno strappo doloroso alla spalla. (…). Due
settimane dopo però una risonanza magnetica (al. D1) ha riscontrato una rottura
parziale del tendine del sovraspinato e, per quel che riguarda la parte ossea,
un “focolaio di edema spongioso postcontusivo a carico del trochide omerale”
per “verosimile frattura intraspongiosa Rx occulta”. Proprio in occasione della
consegna del referto, discutendo dell’esito della risonanza col radiologo, mi è
venuto in mente di colpo che sempre il 16 giugno, al lavoro, ho battuto
accidentalmente e con violenza contro un armadio di metallo. Così ho mandato
una lettera all’CO 1 (al. L2) fornendo una spiegazione il più possibile
accurata dei fatti, ma mi si accusa di non raccontare il vero.” (doc. I, p. 2).
A proposito del
diagnosticato edema spongioso, l’insorgente osserva che, diversamente
dal medico fiduciario dell’assicuratore convenuto, “…, tutti i medici e gli
specialisti che mi hanno visitato dopo l’infortunio hanno subito ricondotto l’edema
a trauma contusivo. Inoltre varie volte hanno confermato l’ipotesi iniziale di
frattura intraspongiosa RX occulta. – “Sospetta comunque verosimile frattura
intraspongiosa RX occulta”, dott. __________, radiologo (al. D1), - “Frattura
intraspongiosa trochide omerale sinistro”, dott. __________, __________ (al. D
2), - “Edema a livello del trochide omerale sinistro compatibile con frattura
intraspongiosa”, dottor __________, __________ (al. D3), - “Edema osseo da
lesione da impatto a livello del trochide omerale”, dottor __________, dopo la
visione di entrambe le risonanze magnetiche, sia quella di luglio, sia quella
del 31 agosto richiesta da lui stesso ed effettuata presso l’Ospedale __________
(al. D4 e D5). (…). Per quanto riguarda la degenerazione ossea, credo di capire
che si intende far riferimento all’artrosi. (…). Faccio notare che nessuno dei
referti che presento in questa sede sottolinea in modo particolare la presenza
di artrosi.
Si parla piuttosto di
“modesto quadro artrosico acromioclaveare” e di una “piccola lesione di aspetto
degenerativo di tipo geodico al trochide”. L’asserzione del medico legale di CO
1 per cui l’edema osseo dipenda principalmente da questo iniziale stato di
artrosi secondo la mia opinione è eccessiva. Mi pare che seguendo questa logica
risulterebbero di origine artrosica tutti gli edemi ossei riportati da persone al
di sopra dei quarant’anni, visto che dopo una certa età l’artrosi si riscontra
frequentemente. Inoltre il referto della seconda risonanza non parla proprio di
edema. Questo mi ha indotto a supporre che l’edema osseo sia perlomeno diminuito,
e che non sia più così “evidente” come si notava nella risonanza di luglio. Se
l’edema fosse effettivamente diminuito, sarebbe un’altra prova che si tratta di
una contusione in via di riassorbimento piuttosto che di una malattia
degenerativa, che per sua natura dovrebbe portare a un peggioramento. (…).”
(doc. I, p. 4).
Queste quindi le sue
considerazioni conclusive:
" (…).
Secondo la dottrina e la prassi va considerato come “fattore
esterno” ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF anche “un cambiamento di posizione
sfavorevole delle singole parti del corpo rispetto alle altre”.
In conformità a questa definizione mi pare di poter asserire che
il movimento che ho fatto col braccio per evitare l’ape sia proprio di questo
tipo. Infatti, durante quel movimento tutta l’articolazione del braccio è stata
sottoposta a una tensione eccedente a quella che si produce durante i normali
gesti quotidiani, anche tenendo in considerazione che il braccio era già
contuso. Ritengo quindi che siano dati tutti gli elementi costitutivi
dell’infortunio.
Oltre a ciò, è stata accertata almeno una delle lesioni
corrispondenti a quelle elencate nell’art. 9 cpv. 2 OAINF, cioè la rottura
parziale del sovraspinato, e verosimilmente durante l’urto si è prodotta anche
una frattura intraspongiosa, anche se confutata dal medico di fiducia di CO 1.
L’asserzione di CO 1 per cui queste lesioni sarebbero unicamente
attribuibili a degenerazione, a mio parere non sono sufficientemente
dimostrate. Credo di aver comprovato invece che si sono verificati dei fattori
esterni che hanno innescato i due eventi, e questi fattori esterni sono stati
sia l’urto contro l’armadio, sia lo strappo al braccio.” (doc. I, p. 5)
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. Nel corso del mese di giugno
2016, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è stato
invitato a rispondere ad alcune domande inerenti la fattispecie in esame (cfr.
doc. VII).
Le sue risposte sono
pervenute in data 3 agosto 2016 (doc. VIII).
L’amministrazione ha
formulato le proprie osservazioni in merito il 4 agosto 2016 (cfr. doc. X),
mentre l’assicurata lo ha fatto in data 8 agosto 2016 (doc. XI).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno
alla salute interessante la spalla sinistra, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il
fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
In questo contesto, il TCA
segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato
al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19
settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come
già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla
LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.
Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte
dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di
erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è
riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2
D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il
corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia
trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il
rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a
condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato
Fatti
i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e
riferimenti ivi indicati).
2.6. Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali si evince segnatamente che, in base alle risultanze degli
accertamenti clinici e radiologici eseguiti, alla ricorrente sono stati
diagnosticati, da una parte, un edema intraspongioso a livello del trochide
omerale sinistro e, dall’altra, una lesione del tendine del muscolo
sovraspinato (cfr., ad esempio, il rapporto 29 luglio 2015 del dott. __________
– doc. M 9: “Per quanto riguarda invece la spalla sinistra, ove la paziente ha
subito un trauma contusivo in data 16 giugno 2015 e che alla RM eseguita in
data 3 luglio 2015 ha evidenziato edema a livello del trochide omerale
sinistro, compatibile con frattura intra-spongiosa, si evidenzia anche una lesione
del tendine sovraspinato …” – il corsivo è del redattore).
Per quanto concerne l’edema
intraspongioso, secondo l’assicurata, tale danno alla salute le sarebbe
stato causato dall’urto della spalla sinistra contro un armadio di metallo.
Da parte sua, l’istituto
assicuratore convenuto fa valere che non sarebbe credibile il fatto che
l’assicurata abbia battuto la spalla sinistra contro un armadio, posto che tale
circostanza è stata riferita soltanto in un secondo tempo (cfr. doc. A 20, p.
6: “Ora, nella fattispecie questo aspetto è stato citato per la prima volta
dall’assicurata il 07.07.2015 e non risulta né dalla dichiarazione d’infortunio
(all. A1) né dalla successiva corrispondenza dell’assicurata (all. A29).
Nemmeno il rapporto medico 20.06.2015 dell’Ospedale __________ di __________ ne
fa menzione, considerato invece che il referto riporta che l’assicurata ha
riferito di avere da tempo “dolore alla spalla sx”, con esacerbazione oggi
(20.06.2015) della sintomatologia (cfr. all. M3).”).
Del resto, secondo il
medico fiduciario della CO 1, “l’edema osseo a livello del tubercolo maggiore è
da ritenere non di eziologia traumatica ma piuttosto nel contesto della
tendinopatia cronica del sovraspinato. L’esame radiologico non mostra
fratture.” (doc. M 13, p. 3).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’esaminare se,
nel caso di specie, debba trovare applicazione il principio delle dichiarazioni
della prima ora (cfr. (cfr. DTF 121 V 45 consid.
2a; si veda pure la STF 8C_648/2013 del 18 febbraio 2014 consid. 3) e se
all’edema intraspongioso refertato a livello del trochide omerale sinistro
possa essere riconosciuta un’eziologia traumatica, e ciò per i motivi che
seguono.
In corso di causa, il TCA
ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, autore
dell’apprezzamento 26 novembre 2015 elaborato per conto dell’istituto
assicuratore resistente. Al medico fiduciario è stato segnatamente chiesto se, a
prescindere dalla sua eziologia, il reperto oggettivato a livello del trochide
omerale ha di per sé richiesto cure sanitarie e/o comportato un’incapacità
lavorativa (domanda n. 1) e, sempre a prescindere da questioni di causalità,
quale danno alla salute ha verosimilmente determinato l’inabilità lavorativa
presentata dall’assicurata e la necessità di sottoporsi a cure sanitarie, in
particolare all’intervento artroscopico dell’11 settembre 2015 (domanda n. 2) (cfr.
doc. VII).
Questo il tenore delle
risposte fornite dallo specialista:
" 1. (…).
No, le alterazioni radiologicamente evidenziate a livello del
trochide omerale (chiamato anche tubercolo maggiore dell’omero) di per sé non
hanno richiesto trattamento sanitario e non hanno comportato un’incapacità
lavorativa.
La risonanza magnetica della spalla sinistra del 03.07.2015 e l’artro-risonanza
magnetica (esame con mezzo di contrasto intra-articolare a livello
gleno-omerale) della spalla sinistra del 31.08.2015 mostrano a livello del
trochide omerale alterazione diffusa di segnale (edema intraosseo, edema
spongioso) ed una cisti all’interno dell’osso in vicinanza dell’inserzione del
tendine sovraspinato. Assenza di rime di frattura o tipici segni di contusione
ossea. L’alterazione del segnale, chiamato edema intraosseo o edema
intraspongioso, rappresenta aumento di liquido localmente all’interno dell’osso
e non è un segno di origine specifica, ma viene interpretato nel contesto di
infiammazione, infezione, frattura, contusione, tumore e altre malattie
dell’osso. La cisti intraossea al trochide omerale in vicinanza dell’inserzione
del tendine sovraspinato è molto probabilmente di origine degenerativa e si è
formata durante anni su sofferenza e progressiva degenerazione del tendine
sovraspinato in sede inserzionale al trochide omerale. Queste alterazioni di
per sé non richiedono cure specifiche e non provocano inabilità lavorativa.
2. (…).
L’inabilità lavorativa a partire dal 16.06.2015 e poi
prolungata il 20.06.2015 è stata prescritta per esacerbazione di dolori alla
spalla sinistra. Tali disturbi molto probabilmente sono riconducibili
alla lesione parziale sul lato extra-articolare del tendine sovraspinato,
accompagnata da borsite sottoacromiale cronica. Alla visita medica del
29.07.2015 del Dr. med. __________ la paziente ha avvertito importanti dolori
alla spalla controlaterale destra, in trattamento per tendinopatia calcarea, e
non ha lamentato “particolari dolori “ alla spalla sinistra (vedi rapporto
medico del 29.07.2015). Il Dr. med. __________ non ha specificato per quale
problematica (disturbi alla spalla sinistra, destra o ambedue?) ha attestato
ulteriore inabilità lavorativa. Invece l’inabilità lavorativa post intervento a
partire dall’11.09.2015 è stata prescritta per il deficit funzionale ed i
disturbi alla spalla sinistra durante la fase riabilitativa dopo l’intervento
artroscopico dell’11.09.2015, eseguito soprattutto per la lesione degenerativa
del tendine sovraspinato.
L’indicazione per l’intervento artroscopico dell’11.09.2015 è
stata posta in primo luogo per la lesione parziale extra-articolare del tendine
sovraspinato della spalla sinistra. Come emerge dal rapporto operatorio, in
artroscopia sono state effettuate un’artroscopia diagnostica (valutazione delle
strutture della spalla sinistra alla ricerca di eventuali lesioni), la
tenotomia e tenodesi del capo lungo del tendine bicipite brachiale (taglio del
tendine e fissazione dello stesso in un altro luogo) per tendinosi, borsectomia
sottoacromiale (asportazione della borsa sottoacromiale) per togliere la borsa
cronicamente infiammata e fare spazio a livello sottoacromiale per il tendine
sovraspinato, acromioplastica (riduzione del bordo anterolaterale dell’osso
acromio levigandolo) per creare ulteriore spazio per il tendine sovraspinato
Considerandi
sottostante, e finalmente la sutura del tendine sovraspinato (creazione di una
rottura completa del tendine e fissazione dello stesso al trochide omerale
tramite fili attaccati ad una vite inserita nell’osso sotto il trochide). Tutti
questi gesti chirurgici sono stati compiuti onde a rilevare la diagnosi, a
trattare la lesione del tendine sovraspinato, a creare spazio a livello
sottoacromiale per la cuffia dei rotatori e a trattare i riferiti disturbi a
livello della spalla sinistra. Evidentemente tale intervento non è stato
eseguito per trattare una lesione a livello del trochide omerale.”
(doc. VIII, p. 1 e 2 – il
corsivo è del redattore)
Alla luce delle
considerazioni espresse dal chirurgo ortopedico dott. __________ - della cui
fondatezza questa Corte non ha motivo di dubitare, considerato che sono il
frutto di un’attenta analisi della documentazione a disposizione -, occorre
ritenere accertato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante,
che il diagnosticato edema intraspongioso non ha né comportato la necessità di sottoporsi
a cure sanitarie, né ha provocato un’incapacità lavorativa, di modo che esso non
ha di per sé generato il diritto ad alcuna prestazione LAINF.
Il fatto che, in occasione
del consulto del 6 luglio 2016, il dott. __________ avrebbe riferito
all’assicurata che, qualora la visita avesse avuto luogo nei giorni
immediatamente successivi all’evento, le sarebbe stato prescritto un tutore
(divenuto nel frattempo inutile – cfr. doc. XI), costituisce una mera
dichiarazione di parte e, come tale, priva di valore probatorio.
2.7
Trattandosi invece della lesione
del tendine del muscolo sovraspinato a sinistra, sempre in base alla
valutazione del dott. __________, i relativi disturbi hanno determinato la
necessità di sottoporsi, in particolare, all’intervento artroscopico dell’11
settembre 2015 e causato inoltre incapacità lavorativa (cfr. doc. VIII,
risposta al quesito n. 2).
Ancora una volta può
essere lasciata aperta la questione di sapere se il riferito episodio dell’urto
contro l’armadio possa o meno essere considerato credibile, come può essere lasciata
aperta quella di sapere se il gesto compiuto dall’assicurata per scansare
un’ape costituisca o meno un evento assimilabile a infortunio (“fattore
esterno”) ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e della relativa giurisprudenza
federale. In effetti, in ogni caso, l’esito della vertenza non potrebbe essere
quello che auspica l’insorgente, per i motivi qui sotto esposti.
Come tale, una rottura tendinea
parziale, quale quella diagnosticata alla ricorrente (cfr. il referto
dell’artro-RMN del 31 agosto 2015 – doc. M 12: “Rottura parziale, di massimo
del 50% dello spessore, della componente inserzionale – preinserzionale
anteriore del tendine del sovraspinoso, sul versante bursale.”), ricade sotto
la lettera f dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (a proposito della diagnosi di rottura parziale
dei tendini, cfr. DTF 114 V 298, nonché, per un caso in cui la Corte federale
ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché gli atti
medici a disposizione non avevano consentito di evidenziare alcun segno di
lacerazione o di rottura, anche solo parziale, in relazione alla lesione del
tendine del muscolo sopraspinato, cfr. STFA U 235/02 del 6 agosto 2003; si
vedano pure STF 8C_956/2011 del 20 giugno 2012 consid. 2.2,8C_895/2010 del 1°
febbraio 2011 consid. 3.2.1).
Per ammettere l’obbligo a
prestazioni dell’assicuratore LAINF, è però ancora necessario che la lesione
corporale (parificata) possa essere ricondotta al sinistro in questione poiché,
facendo difetto un evento particolare all’origine del danno alla salute, si
dovrebbe concludere a una lesione esclusivamente morbosa oppure degenerativa
(cfr. STF 8C_763/2015 dell’11 luglio 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi
menzionati).
Con il proprio
apprezzamento del 26 novembre 2015, il dott. __________ ha in particolare
sottolineato che “gli esami radiologici (sonografia del 18.06.2015, risonanza
magnetica del 03.07.2015, artro-risonanza magnetica del 31.08.2015) non
mostrano lesioni recenti di origine traumatica, ma chiare alterazioni
degenerative, cioè tendinosi del tendine sovraspinato con lesione degenerativa
parziale sul versante bursale e tendinopatia degenerativa del capo lungo del
bicipite brachiale. Lesione del tendine sovraspinato in localizzazione
tipica in sede preinserzionale ed inserzionale sul lato extraarticolare,
probabilmente nel quadro di impingement sottoacromiale. Una lesione traumatica
della cuffia dei rotatori sarebbe tipicamente localizzata sul versante
articolare. Assenza di rottura transmurale della cuffia dei rotatori.”.
D’altro canto, lo specialista
interpellato dall’amministrazione ha ammesso che la pretesa contusione diretta
della spalla sinistra potrebbe aver scatenato la sintomatologia algica (“la
dichiarata contusione diretta della spalla sinistra del 16.06.2015 non ha
causato una lesione strutturale, ma possibilmente reso manifesta una
sintomatologia algica temporanea.”) ed è pervenuto alla conclusione che “la
lesione degenerativa del tendine sovraspinato non è compatibile con una rottura
tendinea nel senso dell’articolo 9.2f OAINF.” (doc. M 13 – il corsivo è del
redattore).
Chiamato dal TCA a
precisare il ruolo scatenante riconosciuto al trauma contusivo subito alla
spalla sinistra, il dott. __________ ha spiegato che, nel caso di specie, non
può in effetti essere escluso che la dichiarata contusione “… abbia reso
manifesta la lesione degenerativa del tendine sovraspinato assieme con la
sindrome d’impingement alla spalla sinistra. Si tratta di un’ipotesi al massimo
possibile e non probabile. Secondo la letteratura medica e considerando l’età
della paziente e le immagini radiologiche, la comparsa spontanea di disturbi
alla spalla sinistra della paziente è molto probabilmente dovuta alla lesione
parziale degenerativa del tendine sovraspinato associata ad una problematica di
attrito sottoacromiale, e non in nesso causale con un eventuale trauma banale
contusivo e/o distorsivo. Non vale il principio “post hoc ergo propter hoc”.”.
D’altra parte, in merito
all’affermazione secondo cui la diagnosticata lesione tendinea non
giustificherebbe l’applicazione dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, il consulente
medico dell’assicuratore ha dichiarato che “considerando che la lesione della
cuffia dei rotatori nel caso in oggetto, secondo i criteri medici (vedi
direttive della pubblicazione “Defekte der Rotatorenmanschette und
unfallähnliche Körperschädigung”, E. Bär et al., Bollettino dei medici svizzeri
2000;81, n. 49, p. 2785-2790), in modo non equivoco è riconducibile ad una
degenerazione, non si può ammettere la presenza di una lesione secondo
l’articolo 9.2f OAINF.” (doc. VIII, p. 2 s. – il corsivo è del redattore).
Dalla valutazione espressa
dal dott. __________, che il TCA ritiene di poter fare propria, vista anche
l’assenza di pareri medici specialistici divergenti, risulta quindi che il noto
danno al tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra era di natura
squisitamente morbosa, preesistente agli eventi occorsi il 16 giugno 2015, ai
quali non può essere riconosciuto, in quanto non dimostrato almeno con il grado
di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, nemmeno un ruolo
scatenante.
A quest’ultimo riguardo, va
attribuita una particolare rilevanza alla circostanza che RI 1 soffriva di
disturbi alla spalla sinistra (come pure a quella destra), già prima del giugno
2015, così come risulta dal rapporto 20 giugno 2015 del Servizio di PS dell’Ospedale
__________ di __________ (cfr. doc. M 3: “Riferisce dolore alla spalla sx da
tempo, …” – il corsivo è del redattore) e dalla richiesta per esame
radiologico compilato dalla dott.ssa __________ (doc. A 2: “…, già noti
dolori alla spalla dx e sx …” – il corsivo è del redattore).
In esito a quanto precede
- in presenza di un danno alla salute esclusivamente morboso - è dunque
a ragione che la CO 1 ha negato ab initio il proprio obbligo a
prestazioni (in questo senso, si vedano le STF 8C_978/2010 del 3 marzo 2011
consid. 5.2 e 8C_357/2007 del 31 gennaio 2008 consid. 5), motivo per cui la
decisione su opposizione impugnata merita conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti