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Decisione

35.2016.16

Negata esistenza di un infortunio e di una lesione parificata ai postumi d'infortunio (assenza di un evento assimilabile a infortunio/fattore esterno)

27 settembre 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I rappresentanti dell’assicuratore

convenuto hanno inoltre sottolineato che è irrilevante il fatto che il dott. __________

non abbia visitato personalmente il ricorrente visto che dal profilo medico la

diagnosi è chiara e che oggetto del ricorso è unicamente una questione di

diritto. Essi ritengono pure infondata la richiesta di un’IMI, peraltro neppure

adeguatamente motivata (cfr. doc. V).

1.6. Il 1° marzo 2016, la rappresentante

del ricorrente ha inviato al TCA un rapporto del dott. __________, datato 5

febbraio 2016, del seguente tenore:

" … in base

alla visita del 03.12.2015 abbiamo constatato la presenza di rottura completa

del crociato anteriore e rottura con parziale lussazione del menisco mediale al

ginocchio sinistro.

Questo è equiparato ad infortunio, secondo l’articolo 9, capoverso

2: lacerazione dei legamenti, lacerazione del menisco.

Da sottolineare che una MRI effettuata il 24.04.2012 al ginocchio

sinistro, non metteva in evidenza le lacerazioni sopraccitate.

A maggior ragione possono essere equiparate ad infortunio.” (allegato

al doc. VII)

In data 10 marzo 2016, i

rappresentanti dell’assicuratore resistente hanno al riguardo ribadito che “… non

è contestata l’entità medica di quanto sfortunatamente accaduto al Signor RI 1,

bensì unicamente la sua sussunzione giuridica e la sua qualifica quale

infortunio ai sensi della LAINF e della OAINF”, sottolineando inoltre che “dal

momento che l’incidente si è verificato durante lo svolgimento di abituali

attività d’ufficio, senza che si registrasse alcunché di particolare, nonostante

la presenza di una delle diagnosi di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF,

l’assicuratore non sottostà ad alcun obbligo prestativo.” (doc. XI).

1.7. In corso di causa, questa

Corte ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di

precisare alcuni aspetti della fattispecie in esame (cfr. doc. XIII).

La risposta del consulente

medico dell’CO 1 è pervenuta in data 1° luglio 2016 (cfr. doc. XV).

Il 12 luglio 2016, il

patrocinatore di RI 1 si è riconfermato nel ricorso e nello scritto del 1°

marzo 2016 (doc. XVII).

Dal canto loro, i

rappresentanti dell’istituto assicurativo hanno segnatamente sostenuto che “…,

la presa di posizione del Dr. med. __________ non può che confermare la

necessità di dover respingere il ricorso interposto dall’assicurato.” (doc.

XVIII, p. 2).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare

il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi al ginocchio sinistro

annunciatigli il 12 giugno 2015, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può

includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio (cpv. 2).

2.3

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella

versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che

esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il

fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,

p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta

un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT

II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo

concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente

constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

In questo contesto, il TCA

segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che

entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato

al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19

settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa

giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a

volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come

già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla

LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.

Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte

dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di

erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è

riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2

D-LAINF).”

(FF 2014 6846-6847 - il

corsivo è del redattore).

Necessario è che si sia

trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il

rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni

enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268). Il presupposto

della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano

debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di

una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un

significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento.

Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel

danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è

dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A.

Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e

Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei

medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Uno stato degenerativo o

patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9

cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia,

perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327

consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).

2.6

Nella

concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore

convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi

al ginocchio sinistro insorti il 3 giugno 2015 – secondo il referto

della RMN dell’11 giugno 2015, si è trattato di una rottura del menisco mediale

e di una rottura completa del legamento crociato anteriore (cfr. doc. 11) – per

il motivo che quanto accaduto in quella data non configura né un infortunio ai

sensi dell’art. 4 LPGA, né un evento assimilabile a infortunio (“fattore

esterno”) ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 5, p. 8).

Secondo l’insorgente,

invece, visto che il danno alla salute da lui riportato ricade fra le diagnosi

enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco” e “lesioni dei

legamenti”), così come peraltro ammesso dal dott. __________ e dal dott. __________,

l’CO 1 sarebbe tenuta a corrispondere le proprie prestazioni (cfr. doc. I e

doc. VII).

2.7

Nel caso di specie, la

dinamica del sinistro del 3 giugno 2015 non è oggetto di discussione tra le

parti e risulta dall’annuncio d’infortunio del 12 giugno 2015:

" (…).

Durante l’attività professionale, improvvisamente, mentre mi

piegavo per prendere una pratica da un cassetto posto in posizione bassa, a

seguito di un movimento innaturale di torsione del ginocchio, avvertivo un

forte dolore allo stesso. A seguito di tale infortunio mi era impossibile

camminare non potendo più appoggiare la gamba sinistra.” (doc. 16)

Invitato dall’amministrazione

a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti, l’insorgente ha dichiarato

“distorsione al ginocchio sinistro”. D’altro canto, egli ha indicato che si è

trattato di un’attività per lui abituale, svoltasi in condizioni di normalità.

Infine, alla domanda se fosse successo qualcosa di particolare (scivolamento,

caduta, ecc.), l’assicurato ha risposto “distorsione a seguito di movimento

innaturale di torsione del ginocchio” (cfr. doc. 17).

Da quanto appena esposto

si evince che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il

danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né

con altre persone né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se, in

casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno

sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo

manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la

giurisprudenza ivi citata).

Secondo questa Corte, può

essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente

eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che

affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia

attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento

si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,

fuori programma (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 176 s.), ciò che il ricorrente stesso ha escluso (cfr. doc. 17).

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.8

Occorre ancora esaminare se

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una

serie di lesioni corporali.

Sebbene la diagnosi del

danno alla salute riportato dal ricorrente rientri effettivamente nell’elenco

esaustivo delle lesioni parificate ai postumi dell’infortunio (lacerazioni meniscali

e lesioni dei legamenti - art. 9 cpv. 2 lett. c e lett. g OAINF), ciò

non basta per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’CO 1. In effetti, sarebbe

ancora necessario che all’origine del danno alla salute vi fosse stato un

evento assimilabile ad infortunio.

Ora, il TCA ritiene che il

semplice fatto di piegarsi per prendere un dossier da un cassetto posto in

basso, non costituisca un fattore lesivo esterno ai sensi della giurisprudenza

federale citata al considerando 2.5.

Del resto, in una sentenza

8C_186/2008 del 4 novembre 2008 consid. 3.3, riguardante un’assicurata che, all’atto

di chinarsi, aveva avvertito un “crack” nel ginocchio destro e, successivamente,

dolori ingravescenti, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del

fattore esterno, osservando che il chinarsi rappresenta un atto ordinario della

vita, che si svolge nel quadro di una sollecitazione del corpo fisiologicamente

normale e psicologicamente controllabile, e che di principio non presenta un

particolare potenziale di pericolo accresciuto. L’Alta Corte ha osservato che

la fattispecie in esame non era paragonabile con il rialzarsi repentinamente dalla

posizione accovacciata, con l’inginocchiarsi con un peso tra le mani

accompagnato da un passo falso (cfr. STFA U 184/06 del 27 settembre 2006

consid. 3), con lo spostare una pesante cesta di panni con il piede sinistro (cfr.

RAMI 2000 U 385 p. 267) oppure con il voltarsi bruscamente per prendere

qualcosa dal frigorifero (cfr. STFA U 5/02 del 21 ottobre 2002 consid. 2),

precisando che in quelle fattispecie, sebbene si fosse trattato di gesti

ordinari della vita, era intervenuto un fattore esterno in termini di

repentinità, di bruschezza (“Brüskheit”), di sollecitazione o simili, che

aveva finalmente comportato l’incontrollabilità del gesto.

Ora, nel caso sub

judice, dalla descrizione dell’accaduto non risulta che nel movimento di

piegarsi per prendere una pratica da un cassetto, sarebbe intervenuto un elemento

esterno, così come definito dalla giurisprudenza federale appena evocata. Si è

trattato in effetti di un movimento sprovvisto di ogni intensità (assenza di

gesto brusco, forzato o violento). Per quanto concerne il riferito “movimento

innaturale di torsione del ginocchio” - diversamente dal caso di cui alla

succitata STFA U 5/02, in cui la torsione del ginocchio era parte del gesto

stesso (il voltarsi bruscamente) – nella presente fattispecie la torsione del

ginocchio appare piuttosto come la conseguenza del movimento di chinarsi e,

come tale, non giustifica il riconoscimento di un particolare potenziale di

pericolo accresciuto.

Un obbligo a prestazioni

non può dunque essere imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a

titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

2.9

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha pure negato che i disturbi insorti

il 3 giugno 2015, potessero essere considerati una ricaduta ex art. 11 OAINF

dell’evento traumatico occorso in data 15 febbraio 2012 (cfr. doc. 9).

Tale decisione risulta

fondata sul parere espresso dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia. In effetti, rispondendo alla domanda se i disturbi al

ginocchio sinistro si trovassero in nesso di causalità naturale con il pregresso

infortunio, il medico fiduciario lo ha negato, precisando che la RMN effettuata

nel 2012 non mostrava una lesione del legamento crociato anteriore né del

menisco mediale (cfr. doc. 9).

Il dott. __________ ha

peraltro ribadito la propria opinione in data 28 settembre 2016, dando seguito

a una domanda di chiarimenti di questa Corte (cfr. doc. XV, p. 4: “Non si

tratta neanche di una ricaduta dell’infortunio del 2012, dove clinicamente non

era visibile nessuna instabilità al ginocchio sinistro e anche l’artro-MRI del

24.04.2012

non ha fatto vedere nessuna rottura del legamento crociato anteriore

rispettivamente del menisco mediale, ma unicamente uno stiramento secondo

l’opinione del radiologo.”).

Va inoltre osservato che

l’esistenza di un legame causale naturale tra i disturbi insorti nel giugno

2015.

e l’infortunio del 2012, non viene sostenuta né dal ricorrente (cfr. doc.

I), né tantomeno dal suo medico curante specialista (cfr. allegato al doc. VII:

“Da sottolineare che una MRI effettuata il 24.04.2012 al ginocchio sinistro,

non metteva in evidenza le lacerazioni sopraccitate. A maggior ragione possono

essere equiparate ad infortunio.”).

In queste condizioni, il

TCA ritiene di poter concludere che nel caso di specie non si è in presenza

(neanche) di una ricaduta dell’evento infortunistico del 15 febbraio 2012.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti