35.2016.2
Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Revisione negata, vista l'assenza di nuovi mezzi di prova
27 settembre 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.2
mm
Lugano
27 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 24 dicembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 9 gennaio 2014 da questo Tribunale (inc. n. 35.2013.43)
nella causa da lui promossa con ricorso del 3 luglio 2013
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 giugno 2009, RI 1,
dipendente della Città di __________ in qualità di bagnino e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato colpito al
viso con un pugno da parte di un bagnante e ha riportato, secondo il rapporto
di uscita 2 luglio 2009 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________,
una commotio cerebri con ferita lacero-contusa occipitale e una
contusione facciale (cfr. allegato al doc. 9).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato è stato
dichiarato abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche a decorrere dal
4 dicembre 2009 (cfr. doc. 55).
1.2. Nel corso del mese di giugno
2010, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta del sinistro del 28 giugno 2009, in quanto, a causa delle cefalee, RI 1 non è più stato in grado di riprendere l’attività di
bagnino (cfr. doc. 71 e 72).
1.3. Con decisione formale dell’8
agosto 2012 - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 154) -,
l’amministrazione ha negato che i disturbi denunciati dall’assicurato, privi di
correlato organico, costituivano una conseguenza adeguata dell’infortunio del mese
di giugno 2009 e, perciò, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011 (cfr. doc. 147).
1.4. Con sentenza 35.2013.43 del 9
gennaio 2014, questo Tribunale ha respinto il ricorso interposto
dall’assicurato contro la decisione su opposizione dell’CO 1 (cfr. doc. 190).
La pronunzia appena citata
è cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. In data 24 dicembre 2015, RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un'istanza di revisione della
sentenza cantonale, in quanto le perizie del neurologo dott. __________ e dello
psichiatra dott. __________, elaborate nel frattempo per conto del Ministero
pubblico, dimostrerebbero che egli soffre di un disturbo post-traumatico da
stress, conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorso il 28 giugno
2009. Pertanto, a suo avviso, l’esame della causalità adeguata andrebbe
effettuato in applicazione della “psico-prassi” (DTF 115 V 133). In presenza di
un infortunio di grado medio, l’adeguatezza andrebbe ammessa, considerata la
realizzazione di cinque dei sette criteri di rilievo (circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche, disturbi somatici persistenti, cura medica errata
e decorso sfavorevole della cura e grado e durata dell’incapacità lavorativa)
(cfr. doc. I, p. 4 ss.).
1.6. In corso di causa, al TCA è
pervenuta documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria
(cfr. doc. III e allegati).
1.7. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’istanza di revisione venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.8. In data 26 febbraio 2016, l’istante
si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII).
2.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett.
Fatti
i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati
scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato
da un crimine o da un delitto.
Pedissequamente, l'art. 24
Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1
Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione
dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)
e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.2. Perché il TCA
possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che
siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al
momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza
del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne
discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato
l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora
invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto
deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie
posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un
giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV
317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche
STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova,
essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare
la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però
non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso
l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla
sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF
del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo
di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto
nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto
dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria
diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
In una sentenza C 223/06
del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che
stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24
gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid. 2
pag. 321; 118 II 199
consid. 5 pag. 204; 110 V 138
consid. 2 pag. 141; 108 V 170
consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas
Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea
e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i
nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il
richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in
tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna
ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli
ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la
circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi
giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la
correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid.
2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
2.3. Con il giudizio di cui è ora
chiesta la revisione, questa Corte ha riconosciuto la correttezza della
decisione formale dell’8 agosto 2012 (doc. 160), confermata con decisione su
opposizione del 28 maggio 2013 (doc. 168), mediante la quale l’CO 1 aveva
dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011.
In quella pronunzia, il
TCA ha accertato che i disturbi denunciati dall’assicurato non trovavano
sufficiente correlazione con un danno alla salute oggettivabile, ragione per la
quale, in ossequio alla giurisprudenza federale, ha proceduto a un esame
particolare della causalità adeguata in applicazione dei criteri sviluppati in
materia di “colpo di frusta”.
Quindi, dopo aver classificato
il sinistro occorso a RI 1 nella categoria degli infortuni di media gravità in
senso stretto, essa ha negato l’adempimento dei criteri delle circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità
dell'infortunio, della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni
lamentate, della specifica cura medica protratta e gravosa, della cura medica
errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio e del decorso
sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, lasciando
aperta la questione di sapere se fossero realizzati i criteri dei notevoli
disturbi e della rilevante incapacità lavorativa malgrado i documentati sforzi
intrapresi (cfr. doc. 190).
L’avv. RA 1 motiva l’istanza di revisione mediante
nuova documentazione medica, dalla quale risulta che l’istante
soffre di un disturbo post-traumatico da stress, a suo avviso, conseguenza
naturale e adeguata dell’evento infortunistico del mese di giugno 2009
(cfr. doc. I).
L’CO 1, da parte sua,
ritiene che le condizioni per procedere a una revisione della sentenza cantonale
del 9 gennaio 2014, non sono invece adempiute (cfr. doc. IV).
Il
TCA constata che, nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti dell’autore
del pugno sferrato all’istante, il Ministero pubblico ha ordinato due perizie, l’una
psichiatrica, l’altra neurologica, che sono state prodotte dal patrocinatore
dell’assicurato in una procedura parallela in materia di assicurazione per
l’invalidità e acquisite agli atti della presente vertenza sub doc. X e
XI.
Con
perizia del 12 giugno 2015, il dott. __________, __________, ha posto la
diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1), patologia ritenuta
trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del giugno 2009
(cfr. doc. XI, p. 25 e p. 31: “Sì, la patologia psichiatrica è stata causata
unicamente dai fatti avvenuti a __________ il 28.6.2009.”).
D’altra parte, egli ha
precisato che “il peritato indipendentemente dai mal di testa soffre della
sindrome da stress post traumatica, ma i dolori non possono essere spiegati da
questa diagnosi. In generale nei casi in cui non si possa trovare una
spiegazione somatica o esista solo una spiegazione somatica parziale, per i
dolori cronici si possono a volte trovare cause possibili a livello
psichiatrico o psicologico, Nel caso concreto i neurologi rilevano una
componente psico comportamentale nella spiegazione dei dolori.” (doc. XI, p.
29).
Con referto del 10 giugno
2015, il dott. __________, Caposervizio di neurologia presso l’Ospedale __________
di __________, ha formulato la diagnosi di cefalea cronica di origine
post-traumatica con/su probabile componente psico-comportamentale reattiva
all’aggressione (doc. X, p. 8).
Per quanto concerne l’aspetto
eziologico, egli ha precisato che l’assicurato soffre di una “… cefalea cronica
di origine post-traumatica considerata l’evidente relazione cronologica con
l’aggressione subita nel giugno 2009 e l’assenza di significative cefalee prima
dell’evento. (…), dal profilo neurologico, si tratta di una cefalea con
carattere benigno, non complicata da significative lesioni sottogiacenti stando
ai controlli radiologici eseguiti. Taluni suoi atipici aspetti appaiono poi
chiaramente sovraccaricati da elementi psichici.” (cfr. doc. X, p. 8 s.; si
veda pure la p. 9: “In considerazione degli atti a nostra disposizione, degli elementi
clinici soggettivi e della temporalità in stretta connessione cronologica con i
fatti avvenuti a __________ in data 28.06.2009, riteniamo questa sintomatologia
cefalgica persistente probabilmente legata all’aggressione. Nel frattempo, in
questo contesto molto complesso, non andrebbero persi di vista taluni elementi
cronificanti con matrice psicogena.”).
Unitamente
alla domanda di revisione, l’assicurato ha prodotto i verbali di delucidazione
delle perizie allestite dai dottori __________ e __________.
Lo psichiatra ha
sottolineato che “… nel decorso diagnostico e terapeutico, a mio modo di vedere
non si è proceduto ad una diagnosi differenziale, vale a dire che nessun
medico, a fronte del trauma e dei sintomi manifestatisi da parte del paziente,
ha preso in considerazione la diagnosi della sindrome da stress
post-traumatico. Di fatto non potendo quindi né ammettere, né escludere questa
patologia, non è stato allestito un piano terapeutico adeguato. (…). Le
conseguenze della mancata e corretta diagnosi sono: 1. Una non adeguata presa a
carico terapeutica. 2. Un mancato miglioramento del quadro clinico e quindi una
diminuzione dei sintomi con eventuale aumento della capacità lavorativa.” (doc.
A 2, p. 2).
Sempre secondo il dott. __________,
tenuto conto che “… dopo ormai circa 6 anni i sintomi del signor RI 1 non sono
spariti, anzi sono rimasti più o meno allo stesso livello …”, si può senz’altro
parlare di una cronicizzazione del disturbo. D’altro canto, in merito
alla somatizzazione di quest’ultimo, egli ha spiegato che con ciò “… si
intende che una parte dei sintomi di natura psichica vengono trasformati in
sintomi di natura somatica, nel caso concreto trattasi di dolori. Su questo
aspetto, per quanto concerne il signor RI 1, rinvio e confermo quanto ho
dichiarato a pag. 20 in alto, rispettivamente a pagina 29 e 30 della mia
perizia.” (doc. A 2, p. 2 s.).
Da parte sua, a proposito
del trauma cranico subito da RI 1, il neurologo dott. __________ ha dichiarato
che si tratta di un trauma “… di gravità media senza lesioni intracraniche e/o
della nuca rispettivamente cerebrali. Non si sono riscontrati danni gravi
somatici. Riassumendo ci troviamo di fronte ad una cefalea post traumatica
persistente legata ad un trauma cranico di entità media. Vorrei specificare che
il trauma del paziente verosimilmente raggiunge l’entità media pur essendo
integrabile nei criteri di entità leggera. In sostanza siamo al limite superiore
del trauma leggero secondo le classificazioni internazionali. ADR che la
classificazione prevede due categorie: il trauma leggero ed il trauma medio
grave. Nella fattispecie non erano adempiuti i criteri del trauma medio grave
nella misura in cui non erano soddisfatte le seguenti condizioni: perdita di
conoscenza oltre i 30 minuti oppure score Glasgow inferiore a 13 oppure amnesia
post-traumatica di oltre 24 ore oppure alterazioni dello stato di coscienza per
oltre 24 ore oppure immagini neuro-radiologiche anormali.” (doc. A 3, p. 3)
Rispondendo a una domanda
del difensore dell’accusato, volta a sapere se confermasse che i disturbi
accusati dall’assicurato erano dovuti essenzialmente alla sindrome da stress
post-traumatico e non a delle conseguenze di tipo somatico, lo specialista in
neurologia ha dichiarato di poter ipotizzare che “… esista una componente di
cronicizzazione della famosa cefalea post-traumatica e dei sintomi associati
dovuta a fattori facenti parte di una sindrome da stress. Contemporaneamente
esistono pure alcuni elementi di tipo somatico, tra questi la tipologia del mal
di testa e accessoriamente un meccanismo presumibile di esposizione
farmacologia cronica” (doc. A 3, p. 4).
2.4. Chiamato
ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non ritiene che
le perizie dei dottori __________ e __________ costituiscano dei nuovi mezzi di
prova che dimostrino in modo evidente che lo stato di fatto alla base della
sentenza di cui viene chiesta la revisione, fosse erroneo.
Innanzitutto, dal rapporto
peritale 10 giugno 2015 del dott. __________ (cfr. doc. X), rispettivamente dal
suo verbale d’interrogatorio (cfr. doc. A 3), risulta la conferma che le
cefalee lamentate dall’istante non hanno sostrato organico oggettivabile,
così come era già stato accertato da questa Corte nella sentenza del 9 gennaio
2014 (cfr. doc. 190, p. 10 s.: “Chiamato a pronunciarsi nella concreta
evenienza, il TCA rileva che gli elementi esposti al precedente considerando,
frutto di ripetuti e approfonditi accertamenti clinici e radiologici, sono
sufficienti per concludere, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un
danno infortunistico oggettivabile.” – il corsivo è del redattore).
Da parte sua, lo
psichiatra dott. __________ ha formulato la diagnosi di sindrome post-traumatica
da stress (cfr. doc. XI).
Al riguardo, va
evidenziato che, a margine del consulto del 4 maggio 2010, il dott. __________,
Primario della Clinica __________, aveva osservato che “…, non avendo
evidenziato alcuna causa organica che possa giustificare la sintomatologia
riferita, si consiglia di prendere in considerazione un approccio di tipo
psico-terapeutico.” (doc. 57, p. 2 – il corsivo è del redattore).
Nella sua certificazione del
1° giugno 2010, il neurologo dott. __________ aveva affermato di essere
d’accordo che “… una componente psicologica potrebbe essere importante,
comunque il paziente non vede una possibilità in questo campo di conseguenza
una valutazione psico-sociale probabilmente non è molto utile.” (doc. 61, p. 2
– il corsivo è del redattore).
Sempre il dott. __________,
in occasione della visita del 14 luglio 2010, aveva consigliato la
somministrazione di un farmaco antidepressivo, osservando al riguardo che “…
questo medicamento ha un influsso favorevole sulla cefalea cronica e
particolarmente in pazienti dove una componente depressiva è parte della
pato-fisiologia.” (doc. 78 – il corsivo è del redattore).
Infine, con apprezzamento
datato 29 novembre 2011, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, aveva sottolineato
che da più parti era stato segnalato che avrebbe dovuto essere presa in
considerazione - quale diagnosi differenziale - una componente psichica e
che, tenuto conto del tipo d’infortunio subito, ciò appariva condivisibile.
Egli aveva comunque invitato l’amministrazione a valutare l’adeguatezza, prima
d’interpellare lo specialista in psichiatria interno (doc. 139, p. 5).
Da quanto precede si
evince dunque che l’esistenza di una problematica psichica risultava già dalla
documentazione che si trovava a disposizione di questo Tribunale, il dott. __________
non ha fatto altro che inquadrarla dal punto di vista diagnostico. In tale
misura, la sua perizia non è servita ad accertare i fatti, ma piuttosto a
valutarli, così come ha pertinentemente osservato l’amministrazione nella
risposta di causa (doc. IV, p. 5: “L’opinione medica del Dr. __________, che ha
riscontrato nel caso del Sig. RI 1 un errore o quantomeno una mancanza a
livello diagnostico (…), non costituisce infatti un nuovo fatto o un nuovo
mezzo di prova quanto semmai una valutazione diversa dello stesso complesso
fattuale.” – il corsivo è del redattore). Ora, è utile ricordare che, in
materia di revisione, è necessario che il mezzo di prova serva all’accertamento
dei fatti e non soltanto al loro apprezzamento (cfr., in questo senso, STF
U 561/06 del 28 maggio 2007 consid. 6.2).
Di conseguenza, il TCA
ritiene che dalla perizia psichiatrica del dott. __________ non emerga alcun
elemento di fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza, suscettibile di fondare
la revisione della sentenza 35.2013.43 del 9 gennaio 2014.
Del resto, la presente
fattispecie risulta analoga a quella oggetto della STF U
247/06 del 30 ottobre 2007, riguardante un’assicurata, vittima di una
contusione alla parte bassa del pollice destro, la quale aveva nel
prosieguo sviluppato una sindrome algica spalla-braccio-mano a destra. Questo
Tribunale aveva negato l’esistenza di un nesso causale naturale con
l’infortunio, posto che i disturbi non avevano trovato correlazione con un
danno organico oggettivabile. La pronunzia cantonale era quindi stata
confermata dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF).
Nell’istanza di revisione
del giudizio federale, l’assicurata aveva sostenuto che la perizia allestita
nel frattempo dalla FMH aveva consentito di accertare che l'anestesia al plesso
brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare
destro e avrebbe quindi originato una sindrome dolorosa regionale complessa di
tipo II (CRPS II), diagnosi che a suo tempo non era stata posta,
presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
Con la succitata sentenza U 247/06, il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, e ciò in base alle seguenti
considerazioni:
" (…).
5.
5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha
segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo
chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente
procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.
6.2).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era,
all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.
S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi
infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente
spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una
spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla
lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa
tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata
fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro
configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo
insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente
("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere
respinta.”
Con riferimento a quanto
sostenuto nella domanda di revisione - secondo l’istante, ammessa l’esistenza
di un fatto nuovo, la causalità adeguata andrebbe valutata e riconosciuta in
applicazione della “psico-prassi” - va segnalato che, nel suo giudizio
35.2013.43, questa Corte ha valutato l’adeguatezza in applicazione della giurisprudenza
sviluppata nella DTF 117 V 359 (e precisata nella DTF 139 V 109) relativamente
ai traumi cranio-cerebrali. Tale prassi è più favorevole all’assicurato rispetto
a quella applicabile in caso di sviluppo psichico abnorme (cfr., fra le tante,
la STF 8C_438/2009 del 3 settembre 2009 consid. 3.2). Pertanto, anche nel caso
in cui si ammettesse che la perizia dello psichiatra dott. __________ rappresenta
un nuovo mezzo di prova ai sensi della giurisprudenza, quest’ultimo andrebbe ritenuto
rilevante, posto che, valutando la causalità adeguata secondo la “psico-prassi”,
come lo pretende l’assicurato, e tenendo dunque conto unicamente del danno
alla salute di natura organica (cfr., fra le tante, la RAMI 1999 U 341 p.
409), l’esito non potrebbe comunque essere quello che lui auspica.
2.5. Deve ancora essere
verificato se l’istante può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 6).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125
Considerandi
II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04
del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D.; DTF
125.
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso di specie, alla
luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web
della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, doveva apparire evidente che le perizie dei
dottori __________ e __________ non possono costituire dei mezzi di prova nuovi
e che, pertanto, sussisteva il rischio concreto di perdere il processo, ragione
per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato
inadempiuto.
In queste condizioni, non
essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La domanda di revisione è respinta.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti