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Decisione

35.2016.2

Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Revisione negata, vista l'assenza di nuovi mezzi di prova

27 settembre 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati

scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato

da un crimine o da un delitto.

Pedissequamente, l'art. 24

Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un

delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1

Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione

dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla

data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)

e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.2. Perché il TCA

possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che

siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al

momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza

del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne

discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato

l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora

invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto

deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie

posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un

giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV

317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche

STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova,

essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare

la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però

non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso

l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla

sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF

del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo

di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto

nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto

dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria

diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

In una sentenza C 223/06

del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che

stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24

gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid. 2

pag. 321; 118 II 199

consid. 5 pag. 204; 110 V 138

consid. 2 pag. 141; 108 V 170

consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i

nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il

richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in

tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna

ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli

ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la

circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei

fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi

giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la

correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid.

2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

2.3. Con il giudizio di cui è ora

chiesta la revisione, questa Corte ha riconosciuto la correttezza della

decisione formale dell’8 agosto 2012 (doc. 160), confermata con decisione su

opposizione del 28 maggio 2013 (doc. 168), mediante la quale l’CO 1 aveva

dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011.

In quella pronunzia, il

TCA ha accertato che i disturbi denunciati dall’assicurato non trovavano

sufficiente correlazione con un danno alla salute oggettivabile, ragione per la

quale, in ossequio alla giurisprudenza federale, ha proceduto a un esame

particolare della causalità adeguata in applicazione dei criteri sviluppati in

materia di “colpo di frusta”.

Quindi, dopo aver classificato

il sinistro occorso a RI 1 nella categoria degli infortuni di media gravità in

senso stretto, essa ha negato l’adempimento dei criteri delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio, della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni

lamentate, della specifica cura medica protratta e gravosa, della cura medica

errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio e del decorso

sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, lasciando

aperta la questione di sapere se fossero realizzati i criteri dei notevoli

disturbi e della rilevante incapacità lavorativa malgrado i documentati sforzi

intrapresi (cfr. doc. 190).

L’avv. RA 1 motiva l’istanza di revisione mediante

nuova documentazione medica, dalla quale risulta che l’istante

soffre di un disturbo post-traumatico da stress, a suo avviso, conseguenza

naturale e adeguata dell’evento infortunistico del mese di giugno 2009

(cfr. doc. I).

L’CO 1, da parte sua,

ritiene che le condizioni per procedere a una revisione della sentenza cantonale

del 9 gennaio 2014, non sono invece adempiute (cfr. doc. IV).

Il

TCA constata che, nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti dell’autore

del pugno sferrato all’istante, il Ministero pubblico ha ordinato due perizie, l’una

psichiatrica, l’altra neurologica, che sono state prodotte dal patrocinatore

dell’assicurato in una procedura parallela in materia di assicurazione per

l’invalidità e acquisite agli atti della presente vertenza sub doc. X e

XI.

Con

perizia del 12 giugno 2015, il dott. __________, __________, ha posto la

diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1), patologia ritenuta

trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del giugno 2009

(cfr. doc. XI, p. 25 e p. 31: “Sì, la patologia psichiatrica è stata causata

unicamente dai fatti avvenuti a __________ il 28.6.2009.”).

D’altra parte, egli ha

precisato che “il peritato indipendentemente dai mal di testa soffre della

sindrome da stress post traumatica, ma i dolori non possono essere spiegati da

questa diagnosi. In generale nei casi in cui non si possa trovare una

spiegazione somatica o esista solo una spiegazione somatica parziale, per i

dolori cronici si possono a volte trovare cause possibili a livello

psichiatrico o psicologico, Nel caso concreto i neurologi rilevano una

componente psico comportamentale nella spiegazione dei dolori.” (doc. XI, p.

29).

Con referto del 10 giugno

2015, il dott. __________, Caposervizio di neurologia presso l’Ospedale __________

di __________, ha formulato la diagnosi di cefalea cronica di origine

post-traumatica con/su probabile componente psico-comportamentale reattiva

all’aggressione (doc. X, p. 8).

Per quanto concerne l’aspetto

eziologico, egli ha precisato che l’assicurato soffre di una “… cefalea cronica

di origine post-traumatica considerata l’evidente relazione cronologica con

l’aggressione subita nel giugno 2009 e l’assenza di significative cefalee prima

dell’evento. (…), dal profilo neurologico, si tratta di una cefalea con

carattere benigno, non complicata da significative lesioni sottogiacenti stando

ai controlli radiologici eseguiti. Taluni suoi atipici aspetti appaiono poi

chiaramente sovraccaricati da elementi psichici.” (cfr. doc. X, p. 8 s.; si

veda pure la p. 9: “In considerazione degli atti a nostra disposizione, degli elementi

clinici soggettivi e della temporalità in stretta connessione cronologica con i

fatti avvenuti a __________ in data 28.06.2009, riteniamo questa sintomatologia

cefalgica persistente probabilmente legata all’aggressione. Nel frattempo, in

questo contesto molto complesso, non andrebbero persi di vista taluni elementi

cronificanti con matrice psicogena.”).

Unitamente

alla domanda di revisione, l’assicurato ha prodotto i verbali di delucidazione

delle perizie allestite dai dottori __________ e __________.

Lo psichiatra ha

sottolineato che “… nel decorso diagnostico e terapeutico, a mio modo di vedere

non si è proceduto ad una diagnosi differenziale, vale a dire che nessun

medico, a fronte del trauma e dei sintomi manifestatisi da parte del paziente,

ha preso in considerazione la diagnosi della sindrome da stress

post-traumatico. Di fatto non potendo quindi né ammettere, né escludere questa

patologia, non è stato allestito un piano terapeutico adeguato. (…). Le

conseguenze della mancata e corretta diagnosi sono: 1. Una non adeguata presa a

carico terapeutica. 2. Un mancato miglioramento del quadro clinico e quindi una

diminuzione dei sintomi con eventuale aumento della capacità lavorativa.” (doc.

A 2, p. 2).

Sempre secondo il dott. __________,

tenuto conto che “… dopo ormai circa 6 anni i sintomi del signor RI 1 non sono

spariti, anzi sono rimasti più o meno allo stesso livello …”, si può senz’altro

parlare di una cronicizzazione del disturbo. D’altro canto, in merito

alla somatizzazione di quest’ultimo, egli ha spiegato che con ciò “… si

intende che una parte dei sintomi di natura psichica vengono trasformati in

sintomi di natura somatica, nel caso concreto trattasi di dolori. Su questo

aspetto, per quanto concerne il signor RI 1, rinvio e confermo quanto ho

dichiarato a pag. 20 in alto, rispettivamente a pagina 29 e 30 della mia

perizia.” (doc. A 2, p. 2 s.).

Da parte sua, a proposito

del trauma cranico subito da RI 1, il neurologo dott. __________ ha dichiarato

che si tratta di un trauma “… di gravità media senza lesioni intracraniche e/o

della nuca rispettivamente cerebrali. Non si sono riscontrati danni gravi

somatici. Riassumendo ci troviamo di fronte ad una cefalea post traumatica

persistente legata ad un trauma cranico di entità media. Vorrei specificare che

il trauma del paziente verosimilmente raggiunge l’entità media pur essendo

integrabile nei criteri di entità leggera. In sostanza siamo al limite superiore

del trauma leggero secondo le classificazioni internazionali. ADR che la

classificazione prevede due categorie: il trauma leggero ed il trauma medio

grave. Nella fattispecie non erano adempiuti i criteri del trauma medio grave

nella misura in cui non erano soddisfatte le seguenti condizioni: perdita di

conoscenza oltre i 30 minuti oppure score Glasgow inferiore a 13 oppure amnesia

post-traumatica di oltre 24 ore oppure alterazioni dello stato di coscienza per

oltre 24 ore oppure immagini neuro-radiologiche anormali.” (doc. A 3, p. 3)

Rispondendo a una domanda

del difensore dell’accusato, volta a sapere se confermasse che i disturbi

accusati dall’assicurato erano dovuti essenzialmente alla sindrome da stress

post-traumatico e non a delle conseguenze di tipo somatico, lo specialista in

neurologia ha dichiarato di poter ipotizzare che “… esista una componente di

cronicizzazione della famosa cefalea post-traumatica e dei sintomi associati

dovuta a fattori facenti parte di una sindrome da stress. Contemporaneamente

esistono pure alcuni elementi di tipo somatico, tra questi la tipologia del mal

di testa e accessoriamente un meccanismo presumibile di esposizione

farmacologia cronica” (doc. A 3, p. 4).

2.4. Chiamato

ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non ritiene che

le perizie dei dottori __________ e __________ costituiscano dei nuovi mezzi di

prova che dimostrino in modo evidente che lo stato di fatto alla base della

sentenza di cui viene chiesta la revisione, fosse erroneo.

Innanzitutto, dal rapporto

peritale 10 giugno 2015 del dott. __________ (cfr. doc. X), rispettivamente dal

suo verbale d’interrogatorio (cfr. doc. A 3), risulta la conferma che le

cefalee lamentate dall’istante non hanno sostrato organico oggettivabile,

così come era già stato accertato da questa Corte nella sentenza del 9 gennaio

2014 (cfr. doc. 190, p. 10 s.: “Chiamato a pronunciarsi nella concreta

evenienza, il TCA rileva che gli elementi esposti al precedente considerando,

frutto di ripetuti e approfonditi accertamenti clinici e radiologici, sono

sufficienti per concludere, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un

danno infortunistico oggettivabile.” – il corsivo è del redattore).

Da parte sua, lo

psichiatra dott. __________ ha formulato la diagnosi di sindrome post-traumatica

da stress (cfr. doc. XI).

Al riguardo, va

evidenziato che, a margine del consulto del 4 maggio 2010, il dott. __________,

Primario della Clinica __________, aveva osservato che “…, non avendo

evidenziato alcuna causa organica che possa giustificare la sintomatologia

riferita, si consiglia di prendere in considerazione un approccio di tipo

psico-terapeutico.” (doc. 57, p. 2 – il corsivo è del redattore).

Nella sua certificazione del

1° giugno 2010, il neurologo dott. __________ aveva affermato di essere

d’accordo che “… una componente psicologica potrebbe essere importante,

comunque il paziente non vede una possibilità in questo campo di conseguenza

una valutazione psico-sociale probabilmente non è molto utile.” (doc. 61, p. 2

– il corsivo è del redattore).

Sempre il dott. __________,

in occasione della visita del 14 luglio 2010, aveva consigliato la

somministrazione di un farmaco antidepressivo, osservando al riguardo che “…

questo medicamento ha un influsso favorevole sulla cefalea cronica e

particolarmente in pazienti dove una componente depressiva è parte della

pato-fisiologia.” (doc. 78 – il corsivo è del redattore).

Infine, con apprezzamento

datato 29 novembre 2011, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, aveva sottolineato

che da più parti era stato segnalato che avrebbe dovuto essere presa in

considerazione - quale diagnosi differenziale - una componente psichica e

che, tenuto conto del tipo d’infortunio subito, ciò appariva condivisibile.

Egli aveva comunque invitato l’amministrazione a valutare l’adeguatezza, prima

d’interpellare lo specialista in psichiatria interno (doc. 139, p. 5).

Da quanto precede si

evince dunque che l’esistenza di una problematica psichica risultava già dalla

documentazione che si trovava a disposizione di questo Tribunale, il dott. __________

non ha fatto altro che inquadrarla dal punto di vista diagnostico. In tale

misura, la sua perizia non è servita ad accertare i fatti, ma piuttosto a

valutarli, così come ha pertinentemente osservato l’amministrazione nella

risposta di causa (doc. IV, p. 5: “L’opinione medica del Dr. __________, che ha

riscontrato nel caso del Sig. RI 1 un errore o quantomeno una mancanza a

livello diagnostico (…), non costituisce infatti un nuovo fatto o un nuovo

mezzo di prova quanto semmai una valutazione diversa dello stesso complesso

fattuale.” – il corsivo è del redattore). Ora, è utile ricordare che, in

materia di revisione, è necessario che il mezzo di prova serva all’accertamento

dei fatti e non soltanto al loro apprezzamento (cfr., in questo senso, STF

U 561/06 del 28 maggio 2007 consid. 6.2).

Di conseguenza, il TCA

ritiene che dalla perizia psichiatrica del dott. __________ non emerga alcun

elemento di fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza, suscettibile di fondare

la revisione della sentenza 35.2013.43 del 9 gennaio 2014.

Del resto, la presente

fattispecie risulta analoga a quella oggetto della STF U

247/06 del 30 ottobre 2007, riguardante un’assicurata, vittima di una

contusione alla parte bassa del pollice destro, la quale aveva nel

prosieguo sviluppato una sindrome algica spalla-braccio-mano a destra. Questo

Tribunale aveva negato l’esistenza di un nesso causale naturale con

l’infortunio, posto che i disturbi non avevano trovato correlazione con un

danno organico oggettivabile. La pronunzia cantonale era quindi stata

confermata dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF).

Nell’istanza di revisione

del giudizio federale, l’assicurata aveva sostenuto che la perizia allestita

nel frattempo dalla FMH aveva consentito di accertare che l'anestesia al plesso

brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare

destro e avrebbe quindi originato una sindrome dolorosa regionale complessa di

tipo II (CRPS II), diagnosi che a suo tempo non era stata posta,

presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

Con la succitata sentenza U 247/06, il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, e ciò in base alle seguenti

considerazioni:

" (…).

5.

5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha

segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo

chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente

procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.

6.2).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era,

all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.

S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi

infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente

spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una

spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla

lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa

tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata

fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro

configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo

insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente

("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere

respinta.”

Con riferimento a quanto

sostenuto nella domanda di revisione - secondo l’istante, ammessa l’esistenza

di un fatto nuovo, la causalità adeguata andrebbe valutata e riconosciuta in

applicazione della “psico-prassi” - va segnalato che, nel suo giudizio

35.2013.43, questa Corte ha valutato l’adeguatezza in applicazione della giurisprudenza

sviluppata nella DTF 117 V 359 (e precisata nella DTF 139 V 109) relativamente

ai traumi cranio-cerebrali. Tale prassi è più favorevole all’assicurato rispetto

a quella applicabile in caso di sviluppo psichico abnorme (cfr., fra le tante,

la STF 8C_438/2009 del 3 settembre 2009 consid. 3.2). Pertanto, anche nel caso

in cui si ammettesse che la perizia dello psichiatra dott. __________ rappresenta

un nuovo mezzo di prova ai sensi della giurisprudenza, quest’ultimo andrebbe ritenuto

rilevante, posto che, valutando la causalità adeguata secondo la “psico-prassi”,

come lo pretende l’assicurato, e tenendo dunque conto unicamente del danno

alla salute di natura organica (cfr., fra le tante, la RAMI 1999 U 341 p.

409), l’esito non potrebbe comunque essere quello che lui auspica.

2.5. Deve ancora essere

verificato se l’istante può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 6).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125

Considerandi

II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04

del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D.; DTF

125.

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso di specie, alla

luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web

della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, doveva apparire evidente che le perizie dei

dottori __________ e __________ non possono costituire dei mezzi di prova nuovi

e che, pertanto, sussisteva il rischio concreto di perdere il processo, ragione

per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato

inadempiuto.

In queste condizioni, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La domanda di revisione è respinta.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti