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Decisione

35.2016.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

il luogo di maggiore lavoro del ricorrente sia l’Italia e non la Svizzera. Come

indicato dal ricorrente nella sua opposizione, negativa non sunt probanda

e tocca semmai alla resistente provare ciò che ha affermato. Non avendolo

fatto, la decisione in esame è assolutamente errata.”.

D’altro canto, per quanto

riguarda la pretesa (in via subordinata) estinzione del nesso di causalità

naturale tra l’infortunio del 30 dicembre 2014 e la problematica interessante

il rachide lombare, l’insorgente rileva in particolare che “…, già il giorno

dopo l’incidente, sono iniziati i primi dolori alla schiena, aumentando man

mano fino a rendere ardui i movimenti più elementari, motivo per il quale il

ricorrente si è poi rivolto ai medici specialisti. Tra l’incidente e il momento

in cui è emerso il dolore in questione, nessun evento particolare può aver

provocato tale dolore. L’unico evento significativo è quello del 30 dicembre

2014. È del tutto ovvio che o l’incidente in questione ha provocato il danno

alla schiena del ricorrente (e allora la resistente è tenuta a fornire tutte le

sue prestazioni del caso) oppure esso ha rotto gli argini di qualcosa di

preesistente e latente nel tempo. Su questo punto la prova tocca

all’assicuratore, siccome l’assicurato – non cognito di medicina della colonna

vertebrale – è in un palese caso di emergenza probatoria, a cui solo controparte

può e deve contribuire, ove si possa immaginare - come nel caso di specie –

che possa insorgere un processo tra le parti (si cfr. ad esempio DTF 141 III

363).” (doc. I).

1.6. L’amministrazione, in

risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Considerandi

2.1

Con la decisione su

opposizione impugnata, a titolo principale, l’amministrazione ha

sostenuto che il caso non sarebbe di sua competenza. In effetti, posto che il

ricorrente svolgerebbe una parte sostanziale della sua abituale attività

lavorativa in Italia, suo Stato di residenza, in virtù del diritto comunitario,

egli non sarebbe “… soggetto al diritto svizzero (e al suo sistema d’assicurazione

sociale), bensì a quello italiano. La copertura assicurativa secondo la legge

contro gli infortuni quindi è giustamente da negare.” (doc. 1/2, p. 5).

Sulla scorta di quanto

precede, questo Tribunale deve dunque esaminare la questione di sapere quale sistema

nazionale di sicurezza sociale è applicabile al caso di specie.

2.2

Dalle tavole processuali si

evince che RI 1 è di nazionalità italiana e risiede in Italia. Dal 2011 egli si

trova alle dipendenze della __________, società che ha la propria sede a __________,

di cui è il direttore (cfr. doc. 3/1 e estratto internet del Registro di

commercio).

Il ricorrente, cittadino

di uno Stato parte all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla

libera circolazione delle persone - ALC), esercita un’attività salariata per

una ditta con sede in Svizzera. Egli pretende delle prestazioni d’assicurazione

da parte di un istituto svizzero. La vertenza riguarda quindi il coordinamento

europeo dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

2.3

Sino al 31 marzo 2012, le

parti all’ALC applicavano tra loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio

del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all’interno della Comunità (di seguito: regolamento n. 1408/71). Una

decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012 e ha

previsto, in particolare, che le parti avrebbero applicato tra loro il

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (di seguito: regolamento

n. 883/2004). Sempre a partire dal 1° aprile 2012, le parti applicano il

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 settembre 2009 che fissa le modalità di applicazione del

regolamento n. 883/2004, menzionato anche nell’Allegato II (di seguito:

regolamento n. 987/2009).

Da notare che il

regolamento n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal Regolamento (UE)

n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio

2012, recepito dalla Svizzera a far tempo dal 1° gennaio 2015. Dal profilo

temporale, queste modifiche, per quanto riguardino degli aspetti toccati dalla

lite, non si applicano nel caso concreto, posto che l’evento da cui derivano le

pretese, è accaduto prima (il 30 dicembre 2014) dell’entrata in vigore delle

modifiche stesse (cfr. DTF 137 V 394 consid. 3).

2.4

In una sentenza

8C_580/2015 del 26 aprile 2016, di cui è prevista la pubblicazione, il

Tribunale federale ha ricordato che l’art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n.

883/2004 pone il principio della legge dello stato d’impiego. Ne discende che i

cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano la loro

attività lucrativa in Svizzera, ma che risiedono in un paese membro dell’Unione

europea, sono assoggettati alle disposizioni del diritto svizzero e sono dunque

obbligatoriamente assicurati in virtù della LAINF. Sebbene il regolamento n.

883/2004 non lo preveda più esplicitamente, il principio dell’assoggettamento

al luogo di lavoro continua ad applicarsi a una persona salariata, anche quando

lo stabilimento del suo datore di lavoro si trova sul territorio di un altro

Stato membro. Tuttavia, allorquando una persona di nazionalità svizzera o

cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea è occupata simultaneamente

come lavoratore salariato o sul territorio di più Stati membri o in Svizzera e

sul territorio di uno o più Stati membri dell’Unione europea, essa è

assoggettata alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una

parte sostanziale della sua attività in questo Stato. Se la persona non

esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di

residenza, essa è assoggettata alla legislazione dello Stato membro in cui la

ditta o il datore di lavoro ha la sua sede o il suo domicilio (cfr. art. 13

par. 1 lett. a e b del regolamento n. 883/2004, nella versione in vigore sino

al 31 dicembre 2014). Per stabilire se una parte sostanziale dell’attività

salariata è esercitata in uno Stato membro, occorre considerare i criteri del

tempo di lavoro e/o della retribuzione; una quota inferiore al 25 per

cento di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale

delle attività non è svolta nello Stato membro in questione (art. 14 par. 8 del

regolamento n. 987/2009) (cfr. consid. 6.1 della sentenza citata).

2.5

Alla luce di quanto esposto

al precedente considerando, nella concreta evenienza, occorre stabilire se RI 1

esercita una parte sostanziale della propria attività salariata alle dipendenze

della ditta __________ di __________, sul territorio dello Stato membro di

residenza (Italia), nel qual caso egli non sarebbe assoggettato al sistema di

sicurezza sociale svizzero. L’istituto assicuratore resistente non pretende del

resto giustamente che il ricorrente realizzi almeno il 25% della propria

retribuzione (tasso di retribuzione secondo l’art. 14 par. 8 del regolamento n.

987/2009) in Italia.

L’assicuratore LAINF lo sostiene,

facendo valere che “già soltanto per il fatto che continua ad abitare in

Italia, per cui deve percorrere una distanza piuttosto lunga da e per la sede

dell’azienda in Svizzera e visto che il datore di lavoro svizzero offre le

proprie prestazioni anche al di là del confine per cui il tragitto di andata e

ritorno non rimane praticamente mai inutilizzato, se ne deve dedurre

giocoforza che l’opponente non svolge la sua attività soltanto in Svizzera ma

anche in Italia. Come si può constatare dalla pagina internet del datore di

lavoro, il Ticino è un territorio servito tra gli altri. La parte predominante

è costituita dai trasferimenti agli aeroporti di __________ e __________ a __________

come pure per altre destinazioni in Italia del Nord (__________, __________, __________,

__________, __________, ecc.), come pure dal noleggio di una Stretch-Limousine

con autista per cerimonie.” (doc. 1/2, p. 4 s.).

L’insorgente invece lo

contesta, osservando che, in qualità di direttore, egli si occupa

prevalentemente di organizzare le attività degli altri dipendenti della ditta

e, solo eccezionalmente, in caso d’impedimento, esegue lui stesso dei trasporti

(cfr. doc. I).

Secondo questa Corte, gli

elementi probatori raccolti dall’amministrazione – in sostanza la descrizione

delle attività della ditta __________ risultante dal sito web della medesima –

non bastano per ritenere accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza federale (al riguardo, cfr. DTF 126 V 353 consid. 5b, 125

V 193 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati), che il ricorrente svolge effettivamente

una parte sostanziale della sua attività salariata su territorio italiano.

In effetti,

in considerazione della sua posizione in seno alla ditta (direttore), è

possibile che egli si occupi in prevalenza di pianificare il lavoro dei suoi

collaboratori, presso la sede di __________. D’altro canto, il fatto che egli

approfitterebbe del viaggio da e per il proprio luogo di residenza per

trasportare dei clienti, è una mera dichiarazione di parte, non suffragata dalla

benché minima prova.

Tenuto conto di quanto

precede, questa Corte ritiene che la vertenza sub judice non possa

essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere a

un approfondimento istruttorio, ciò che CO 1 ha omesso di fare in violazione

dell’obbligo di accertamento imposto dall’art. 43 cpv. 1 LPGA.

L’assicuratore

LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto

gli atti istruttori che giudica utili per accertare, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante, se RI 1 svolge o meno una parte

sostanziale della propria attività salariata sul territorio del suo Stato di

residenza (ad esempio, richiamando i registri dei trasporti effettuati dalla

ditta __________, procedendo all’audizione testimoniale dei collaboratori

dell’insorgente, ecc.) e, alla luce delle relative risultanze, decidere

nuovamente in merito all’applicabilità del sistema di sicurezza sociale

svizzero.

2.6

In via subordinata - “ammesso

(…) e non concesso che sia applicabile il diritto svizzero, circostanza negata,

…” -, l’amministrazione ha fatto valere che il proprio obbligo a prestazioni si

sarebbe comunque estinto a partire dal 1° febbraio 2015, in quanto i disturbi

alla schiena denunciati dall’insorgente non si sarebbero più trovati in nesso

causale naturale con l’infortunio del 30 dicembre 2014 (cfr. doc. 1/2, p. 5

ss.).

Così come verrà meglio spiegato

qui di seguito, secondo il TCA, anche questo aspetto dovrebbe essere oggetto di

ulteriori provvedimenti istruttori, nell’ipotesi in cui si dovesse

concludere all’applicabilità del sistema di sicurezza sociale svizzero.

2.7

Questo Tribunale osserva che

la decisione de CO 1 di dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con

l’evento del dicembre 2014, trova fondamento nel rapporto 9 maggio 2015 del

dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medicina generale.

In effetti, in quella

sede, il medico consulente appena citato ha espresso le seguenti considerazioni:

" La

antero-listesi di L5 su S1 accertata radiologicamente il 29 gennaio 2015 dopo

la comparsa di dolori a distanza di 3-4 giorni dall’evento non può essere posta

in nesso di causalità diretto con l’evento del 30 dicembre 2014. Una lesione

che provoca una antero-listesi deve essere di notevole entità e la

sintomatologia risultare subitanea a causa dell’ematoma che si forma

istantaneamente; inoltre le conseguenze possono essere assai gravi: il paziente

non sarebbe più stato in grado di alzarsi e camminare, avrebbe necessitato di

assistenza immediata non solo medica ma anche medico-chirurgica eventualmente

anche rapida. La situazione con cui ci si confronta, per contro, è

caratterizzata da alterazioni preesistenti con manifestazioni algiche tardive.

Ne deriva pertanto che il nesso di causalità fra l’infortunio in

causa ed i disturbi in sede lombare può essere riconosciuto fino al 31.1.2015.”

(doc. 2/1, p. 5)

Il TCA ritiene che la

valutazione enunciata dal dott. __________ non consenta senz’altro di

concludere che la causalità naturale si è estinta a distanza di un mese

dall’evento infortunistico.

Ammesso che la

diagnosticata antero-listesi di L5 su S1 non possa essere stata causata (in

senso stretto) dall’infortunio del 30 dicembre 2014 (e ciò per le ragioni

indicate dal dott. Simoni) e che quest’ultimo ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante (ciò che è stato riconosciuto anche dall’amministrazione, visto che per

un certo periodo essa ha corrisposto le proprie prestazioni), la conclusione a

cui è giunto il medico consulente de CO 1 (estinzione della causalità naturale

trascorso un mese dal trauma) non convince nella misura in cui non ha spiegato

come essa si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo

traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato

anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni

mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione

lombare e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni

degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si

veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates

nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U.

Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale

federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata)

di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente

asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove

mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010

del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,

8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010

consid. 3.3).

A proposito delle pretese “manifestazioni

algiche tardive” (cfr. doc. 2/1, p. 5), l’assicuratore stesso ammette che, nel

caso di specie, i disturbi a livello lombare sono stati refertati a distanza di

3-4 giorni dall’infortunio (cfr. doc. 1/2, p. 6: “Se è vero che i

disturbi lombari sono stati diagnosticati dopo 3-4 giorni, …”).

A tale riguardo, va

evidenziato che il tempo di latenza tollerato affinché i disturbi scatenati

possano ancora essere considerati conseguenza naturale dell’infortunio varia a

seconda del segmento interessato. Trattandosi del rachide dorsale e lombare

il tempo di latenza tollerato è di 8-10 giorni (cfr. STF 8C_412/2009 del

17.

giugno 2009, concernente un’assicurata affetta da ernia lombare).

Sulla scorta di tutto

quanto precede, qualora dovesse concludere all’applicabilità del sistema di

sicurezza sociale svizzero, CO 1 dovrebbe quindi disporre un approfondimento

peritale volto ad accertare l’eziologia dei disturbi lombari posteriormente al 31

gennaio 2015.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti