35.2016.21
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 giugno 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.21
mm/DC
Lugano
20 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 gennaio 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 dicembre 2014, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore e,
perciò, assicurato contro gli infortuni presso CO 1, è stato investito da
un’autovettura che stava uscendo in retromarcia da un posteggio e ha riportato,
secondo il verbale di Pronto soccorso dell’Ospedale di __________ del 31
dicembre 2014, contusioni a livello cranico, della gamba sinistra e della
regione dorsale (cfr. doc. 2/13).
Nei giorni successivi sono
insorti dolori a livello lombare. L’esame radiografico del 29 gennaio 2015 ha
evidenziato la presenza di un’anterolistesi di L5 su S1 di circa 1 cm (cfr.
doc. 8).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 giugno 2015, CO 1
ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1°
febbraio 2015 in quanto, da quella data in poi, i disturbi non si sarebbero più
trovati in nesso di causalità naturale con l’evento del dicembre 2014 (cfr.
doc. 1/12).
Separatamente,
l’assicuratore LAINF ha preteso da RI 1 la restituzione delle indennità
giornaliere corrisposte durante il periodo 1° febbraio-31 marzo 2015, pari a un
importo di fr. 15'517 (cfr. allegato al doc. 1/10).
L’interessato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione alla decisione formale
(cfr. doc. 1/8).
1.3. Con scritto del 20 ottobre
2015, l’amministrazione ha prospettato all’interessato la possibilità che la
decisione formale del 19 giugno 2015 venisse modificata a suo detrimento, posto
che, qualora fosse accertato che egli esercita una parte sostanziale
dell’attività nel suo Stato di residenza (Italia), in ossequio al diritto
comunitario, verrebbe meno la copertura assicurativa dell’infortunio del 30
dicembre 2014 da parte de CO 1. A RI 1 è quindi stato concesso un termine per
determinarsi in merito al mantenimento o meno dell’opposizione (cfr. doc. 1/7).
In data 18 novembre 2015,
l’avv. RA 1 ha comunicato all’istituto assicuratore l’intenzione del suo
patrocinato di mantenere l’opposizione (doc. 1/5).
1.4. Con decisione su opposizione
del 25 gennaio 2016, CO 1 ha respinto l’opposizione (cfr. doc. 1/2).
1.5. Con tempestivo ricorso del 24
febbraio 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’assicuratore convenuto emani una nuova decisione di
concessione d’indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa
del 100% dal 31 dicembre al 4 maggio 2015 e del 50% dal 5 maggio al 1° luglio
2015 e, in via subordinata, la condanna de CO 1 a versargli indennità
giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% dal 31 dicembre
al 4 maggio 2015 e del 50% dal 5 maggio al 1° luglio 2015, dedotte le indennità
già versate.
A proposito
dell’affermazione secondo la quale, “…, visto che la sua attività abitualmente
si estende anche in territorio italiano, egli non è soggetto al diritto
svizzero (e al suo sistema d’assicurazione sociale), bensì a quello italiano.”,
il ricorrente rimprovera all’amministrazione di aver accertato i fatti con
troppa leggerezza, osservando di essere “… il direttore della società per cui
lavora e come tale egli svolge il coordinamento quotidiano delle attività di
tutti gli altri collaboratori (gli autisti). Egli non svolge attività di
autista, se non dinanzi ad una comprovata impossibilità per l’azienda di
organizzare un trasporto tramite altro autista. I direttori, in fine dei conti,
servono anche per questo! In secondo luogo la resistente, pilluzzicando a
dritta e a manca dal sito internet della datrice di lavoro del ricorrente,
pensa che se i servizi di limousine sono svolti per raggiungere dal Ticino gli
aeroporti lombardi, questi servizi li faccia tutti il ricorrente. Ma come può
sostenere una cosa simile, assicurando tutti gli autisti della __________? La
resistente ben sa, proprio dai dati sul personale dal 2011 in avanti, che
questa ditta ha diversi dipendenti fra i quali il qui ricorrente. In terzo
luogo, non è che perché capita un paio di volte all’anno che il ricorrente deve
fare lui stesso l’autista per palliare un’urgenza che egli svolge la propria
attività all’estero. La generalizzazione di un’eccezione non è contemplata
dall’ordinamento elvetico. Dunque, la resistente ha erroneamente accertato che
Fatti
il luogo di maggiore lavoro del ricorrente sia l’Italia e non la Svizzera. Come
indicato dal ricorrente nella sua opposizione, negativa non sunt probanda
e tocca semmai alla resistente provare ciò che ha affermato. Non avendolo
fatto, la decisione in esame è assolutamente errata.”.
D’altro canto, per quanto
riguarda la pretesa (in via subordinata) estinzione del nesso di causalità
naturale tra l’infortunio del 30 dicembre 2014 e la problematica interessante
il rachide lombare, l’insorgente rileva in particolare che “…, già il giorno
dopo l’incidente, sono iniziati i primi dolori alla schiena, aumentando man
mano fino a rendere ardui i movimenti più elementari, motivo per il quale il
ricorrente si è poi rivolto ai medici specialisti. Tra l’incidente e il momento
in cui è emerso il dolore in questione, nessun evento particolare può aver
provocato tale dolore. L’unico evento significativo è quello del 30 dicembre
2014. È del tutto ovvio che o l’incidente in questione ha provocato il danno
alla schiena del ricorrente (e allora la resistente è tenuta a fornire tutte le
sue prestazioni del caso) oppure esso ha rotto gli argini di qualcosa di
preesistente e latente nel tempo. Su questo punto la prova tocca
all’assicuratore, siccome l’assicurato – non cognito di medicina della colonna
vertebrale – è in un palese caso di emergenza probatoria, a cui solo controparte
può e deve contribuire, ove si possa immaginare - come nel caso di specie –
che possa insorgere un processo tra le parti (si cfr. ad esempio DTF 141 III
363).” (doc. I).
1.6. L’amministrazione, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Considerandi
2.1
Con la decisione su
opposizione impugnata, a titolo principale, l’amministrazione ha
sostenuto che il caso non sarebbe di sua competenza. In effetti, posto che il
ricorrente svolgerebbe una parte sostanziale della sua abituale attività
lavorativa in Italia, suo Stato di residenza, in virtù del diritto comunitario,
egli non sarebbe “… soggetto al diritto svizzero (e al suo sistema d’assicurazione
sociale), bensì a quello italiano. La copertura assicurativa secondo la legge
contro gli infortuni quindi è giustamente da negare.” (doc. 1/2, p. 5).
Sulla scorta di quanto
precede, questo Tribunale deve dunque esaminare la questione di sapere quale sistema
nazionale di sicurezza sociale è applicabile al caso di specie.
2.2
Dalle tavole processuali si
evince che RI 1 è di nazionalità italiana e risiede in Italia. Dal 2011 egli si
trova alle dipendenze della __________, società che ha la propria sede a __________,
di cui è il direttore (cfr. doc. 3/1 e estratto internet del Registro di
commercio).
Il ricorrente, cittadino
di uno Stato parte all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla
libera circolazione delle persone - ALC), esercita un’attività salariata per
una ditta con sede in Svizzera. Egli pretende delle prestazioni d’assicurazione
da parte di un istituto svizzero. La vertenza riguarda quindi il coordinamento
europeo dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
2.3
Sino al 31 marzo 2012, le
parti all’ALC applicavano tra loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (di seguito: regolamento n. 1408/71). Una
decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012 e ha
previsto, in particolare, che le parti avrebbero applicato tra loro il
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (di seguito: regolamento
n. 883/2004). Sempre a partire dal 1° aprile 2012, le parti applicano il
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009 che fissa le modalità di applicazione del
regolamento n. 883/2004, menzionato anche nell’Allegato II (di seguito:
regolamento n. 987/2009).
Da notare che il
regolamento n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal Regolamento (UE)
n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio
2012, recepito dalla Svizzera a far tempo dal 1° gennaio 2015. Dal profilo
temporale, queste modifiche, per quanto riguardino degli aspetti toccati dalla
lite, non si applicano nel caso concreto, posto che l’evento da cui derivano le
pretese, è accaduto prima (il 30 dicembre 2014) dell’entrata in vigore delle
modifiche stesse (cfr. DTF 137 V 394 consid. 3).
2.4
In una sentenza
8C_580/2015 del 26 aprile 2016, di cui è prevista la pubblicazione, il
Tribunale federale ha ricordato che l’art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n.
883/2004 pone il principio della legge dello stato d’impiego. Ne discende che i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano la loro
attività lucrativa in Svizzera, ma che risiedono in un paese membro dell’Unione
europea, sono assoggettati alle disposizioni del diritto svizzero e sono dunque
obbligatoriamente assicurati in virtù della LAINF. Sebbene il regolamento n.
883/2004 non lo preveda più esplicitamente, il principio dell’assoggettamento
al luogo di lavoro continua ad applicarsi a una persona salariata, anche quando
lo stabilimento del suo datore di lavoro si trova sul territorio di un altro
Stato membro. Tuttavia, allorquando una persona di nazionalità svizzera o
cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea è occupata simultaneamente
come lavoratore salariato o sul territorio di più Stati membri o in Svizzera e
sul territorio di uno o più Stati membri dell’Unione europea, essa è
assoggettata alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una
parte sostanziale della sua attività in questo Stato. Se la persona non
esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di
residenza, essa è assoggettata alla legislazione dello Stato membro in cui la
ditta o il datore di lavoro ha la sua sede o il suo domicilio (cfr. art. 13
par. 1 lett. a e b del regolamento n. 883/2004, nella versione in vigore sino
al 31 dicembre 2014). Per stabilire se una parte sostanziale dell’attività
salariata è esercitata in uno Stato membro, occorre considerare i criteri del
tempo di lavoro e/o della retribuzione; una quota inferiore al 25 per
cento di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale
delle attività non è svolta nello Stato membro in questione (art. 14 par. 8 del
regolamento n. 987/2009) (cfr. consid. 6.1 della sentenza citata).
2.5
Alla luce di quanto esposto
al precedente considerando, nella concreta evenienza, occorre stabilire se RI 1
esercita una parte sostanziale della propria attività salariata alle dipendenze
della ditta __________ di __________, sul territorio dello Stato membro di
residenza (Italia), nel qual caso egli non sarebbe assoggettato al sistema di
sicurezza sociale svizzero. L’istituto assicuratore resistente non pretende del
resto giustamente che il ricorrente realizzi almeno il 25% della propria
retribuzione (tasso di retribuzione secondo l’art. 14 par. 8 del regolamento n.
987/2009) in Italia.
L’assicuratore LAINF lo sostiene,
facendo valere che “già soltanto per il fatto che continua ad abitare in
Italia, per cui deve percorrere una distanza piuttosto lunga da e per la sede
dell’azienda in Svizzera e visto che il datore di lavoro svizzero offre le
proprie prestazioni anche al di là del confine per cui il tragitto di andata e
ritorno non rimane praticamente mai inutilizzato, se ne deve dedurre
giocoforza che l’opponente non svolge la sua attività soltanto in Svizzera ma
anche in Italia. Come si può constatare dalla pagina internet del datore di
lavoro, il Ticino è un territorio servito tra gli altri. La parte predominante
è costituita dai trasferimenti agli aeroporti di __________ e __________ a __________
come pure per altre destinazioni in Italia del Nord (__________, __________, __________,
__________, __________, ecc.), come pure dal noleggio di una Stretch-Limousine
con autista per cerimonie.” (doc. 1/2, p. 4 s.).
L’insorgente invece lo
contesta, osservando che, in qualità di direttore, egli si occupa
prevalentemente di organizzare le attività degli altri dipendenti della ditta
e, solo eccezionalmente, in caso d’impedimento, esegue lui stesso dei trasporti
(cfr. doc. I).
Secondo questa Corte, gli
elementi probatori raccolti dall’amministrazione – in sostanza la descrizione
delle attività della ditta __________ risultante dal sito web della medesima –
non bastano per ritenere accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza federale (al riguardo, cfr. DTF 126 V 353 consid. 5b, 125
V 193 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati), che il ricorrente svolge effettivamente
una parte sostanziale della sua attività salariata su territorio italiano.
In effetti,
in considerazione della sua posizione in seno alla ditta (direttore), è
possibile che egli si occupi in prevalenza di pianificare il lavoro dei suoi
collaboratori, presso la sede di __________. D’altro canto, il fatto che egli
approfitterebbe del viaggio da e per il proprio luogo di residenza per
trasportare dei clienti, è una mera dichiarazione di parte, non suffragata dalla
benché minima prova.
Tenuto conto di quanto
precede, questa Corte ritiene che la vertenza sub judice non possa
essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere a
un approfondimento istruttorio, ciò che CO 1 ha omesso di fare in violazione
dell’obbligo di accertamento imposto dall’art. 43 cpv. 1 LPGA.
L’assicuratore
LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto
gli atti istruttori che giudica utili per accertare, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante, se RI 1 svolge o meno una parte
sostanziale della propria attività salariata sul territorio del suo Stato di
residenza (ad esempio, richiamando i registri dei trasporti effettuati dalla
ditta __________, procedendo all’audizione testimoniale dei collaboratori
dell’insorgente, ecc.) e, alla luce delle relative risultanze, decidere
nuovamente in merito all’applicabilità del sistema di sicurezza sociale
svizzero.
2.6
In via subordinata - “ammesso
(…) e non concesso che sia applicabile il diritto svizzero, circostanza negata,
…” -, l’amministrazione ha fatto valere che il proprio obbligo a prestazioni si
sarebbe comunque estinto a partire dal 1° febbraio 2015, in quanto i disturbi
alla schiena denunciati dall’insorgente non si sarebbero più trovati in nesso
causale naturale con l’infortunio del 30 dicembre 2014 (cfr. doc. 1/2, p. 5
ss.).
Così come verrà meglio spiegato
qui di seguito, secondo il TCA, anche questo aspetto dovrebbe essere oggetto di
ulteriori provvedimenti istruttori, nell’ipotesi in cui si dovesse
concludere all’applicabilità del sistema di sicurezza sociale svizzero.
2.7
Questo Tribunale osserva che
la decisione de CO 1 di dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con
l’evento del dicembre 2014, trova fondamento nel rapporto 9 maggio 2015 del
dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medicina generale.
In effetti, in quella
sede, il medico consulente appena citato ha espresso le seguenti considerazioni:
" La
antero-listesi di L5 su S1 accertata radiologicamente il 29 gennaio 2015 dopo
la comparsa di dolori a distanza di 3-4 giorni dall’evento non può essere posta
in nesso di causalità diretto con l’evento del 30 dicembre 2014. Una lesione
che provoca una antero-listesi deve essere di notevole entità e la
sintomatologia risultare subitanea a causa dell’ematoma che si forma
istantaneamente; inoltre le conseguenze possono essere assai gravi: il paziente
non sarebbe più stato in grado di alzarsi e camminare, avrebbe necessitato di
assistenza immediata non solo medica ma anche medico-chirurgica eventualmente
anche rapida. La situazione con cui ci si confronta, per contro, è
caratterizzata da alterazioni preesistenti con manifestazioni algiche tardive.
Ne deriva pertanto che il nesso di causalità fra l’infortunio in
causa ed i disturbi in sede lombare può essere riconosciuto fino al 31.1.2015.”
(doc. 2/1, p. 5)
Il TCA ritiene che la
valutazione enunciata dal dott. __________ non consenta senz’altro di
concludere che la causalità naturale si è estinta a distanza di un mese
dall’evento infortunistico.
Ammesso che la
diagnosticata antero-listesi di L5 su S1 non possa essere stata causata (in
senso stretto) dall’infortunio del 30 dicembre 2014 (e ciò per le ragioni
indicate dal dott. Simoni) e che quest’ultimo ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante (ciò che è stato riconosciuto anche dall’amministrazione, visto che per
un certo periodo essa ha corrisposto le proprie prestazioni), la conclusione a
cui è giunto il medico consulente de CO 1 (estinzione della causalità naturale
trascorso un mese dal trauma) non convince nella misura in cui non ha spiegato
come essa si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo
traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato
anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni
mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione
lombare e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni
degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se
l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si
veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates
nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U.
Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa tesi dottrinale è
stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale
federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata)
di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente
asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove
mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010
del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,
8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010
consid. 3.3).
A proposito delle pretese “manifestazioni
algiche tardive” (cfr. doc. 2/1, p. 5), l’assicuratore stesso ammette che, nel
caso di specie, i disturbi a livello lombare sono stati refertati a distanza di
3-4 giorni dall’infortunio (cfr. doc. 1/2, p. 6: “Se è vero che i
disturbi lombari sono stati diagnosticati dopo 3-4 giorni, …”).
A tale riguardo, va
evidenziato che il tempo di latenza tollerato affinché i disturbi scatenati
possano ancora essere considerati conseguenza naturale dell’infortunio varia a
seconda del segmento interessato. Trattandosi del rachide dorsale e lombare
il tempo di latenza tollerato è di 8-10 giorni (cfr. STF 8C_412/2009 del
17.
giugno 2009, concernente un’assicurata affetta da ernia lombare).
Sulla scorta di tutto
quanto precede, qualora dovesse concludere all’applicabilità del sistema di
sicurezza sociale svizzero, CO 1 dovrebbe quindi disporre un approfondimento
peritale volto ad accertare l’eziologia dei disturbi lombari posteriormente al 31
gennaio 2015.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti