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Decisione

35.2016.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha

rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di

invalidità, ritenendo che, grazie alla riformazione professionale in qualità di

impiegato di commercio con AFC accordata in ambito AI e portata a compimento

con successo nel mese di agosto 2015, egli non subisca una perdita di guadagno

indennizzabile (doc. 182 fascicolo 2).

Nel caso di specie, è

indubbio e non oggetto di contestazione tra le parti il fatto che, come

ritenuto dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr. __________, in

occasione della visita medica del 7 maggio 2010, l’assicurato non possa più, a

causa del danno alla salute, svolgere la propria precedente professione di

elettricista, mentre sia totalmente abile al lavoro in attività adatte,

rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 84 fascicolo 2).

Altrettanto pacifico e

incontestato, come già stabilito nella sentenza STCA 32.2015.157 del 2 agosto

2016, il fatto che l’attività di impiegato di commercio, nella quale l’assicurato

si è diplomato ottenendo l’attestato federale di capacità (AFC) grazie ai

provvedimenti professionali riconosciutigli in ambito AI, sia del tutto

rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato.

Non occorre, quindi,

dilungarsi oltre sull’argomento.

2.5

Si tratta,

quindi, di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico e stabilire se, come ritenuto dall’amministrazione, grazie alla

riformazione conseguita in qualità di impiegato di commercio, l’assicurato abbia

recuperato la propria capacità di guadagno, oppure no, come da lui sostenuto.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie, visto

che, a norma dell’art. 16 LPGA, per valutare il grado

d’invalidità, va confrontato il reddito che l’assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo

l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, sono

determinanti i dati del 2015, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,

avendo l’assicurato portato a termine la propria riformazione professionale nel

mese di giugno 2015.

2.6

Per

quel che concerne il reddito da valido, CO 1 ha quantificato in

fr. 68'047.-- il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire nel 2015.

L’assicuratore LAINF è giunto a

tale risultato partendo dal reddito da valido di fr. 66'547.-- per il 2009

indicato dal precedente datore di lavoro dell’interessato, poi aggiornato

tenendo conto degli aumenti salariali annui risultanti dal CCL nel ramo

svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle

telecomunicazioni, per un importo finale di fr. 68'046.64 (cfr. doc. 175

fascicolo 2).

Il

TCA, come del resto ha già avuto modo di esporre nella STCA 32.2015.157 del 2

agosto 2016, ritiene corretto tale modo di agire dell’assicuratore LAINF,

rimasto peraltro incontestato, e può farlo proprio.

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

2.7.1

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al

caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale

ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel

caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

2.7.2

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Nella DTF

139.

V 592 consid. 7, il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione

del reddito da invalido fondato sulle DPL.

2.7.3

A proposito della

relazione tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e

dati statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione

secondo la quale l’assicuratore é libero di scegliere l’uno o l’altro metodo

non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine

di priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli

svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi,

oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la

rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne

risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore é tenuto a fornire

indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di

conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello

medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non

è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali

dell'ISS.

In una

sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha

ritenuto auspicabile che CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel

caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò

per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in

funzione del risultato desiderato.

In merito al

requisito di rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del

28.

luglio 2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore

resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le

corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -

Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,

p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier

Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=

Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss

jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?

Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von

mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung

getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen

gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).

L’Alta

Corte ha ancora una volta ribadito, in una recente STF 8C_898/2015 del 13

giugno 2016 consid. 3.3., la necessità per l’CO 1 di motivare le ragioni per le

quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL, decida di fare

capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati statistici

salariali di cui alle RSS.

In quel caso, il TF ha

rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il reddito da invalido di

un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle RSS (attribuendo così

una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere esaminato ed esposto le

ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse possibile, nel rispetto dei

criteri posti dalla giurisprudenza, fare riferimento ai dati salariali DPL

indicati dall’amministrazione (giunta ad un grado di invalidità del 7%).

Il Tribunale federale -

dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF ritenga di non poter

validamente determinare il reddito da invalido secondo le DPL, è comunque

tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della non

rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella

procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle

DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.

2.8

Nel caso di specie,

l’amministrazione – facendo proprio il mettodo di calcolo utilizzato

dall’Ufficio AI, ma riferendosi alla versione 2012 anziché a quella 2010 della

Tabella TA1 – ha quantificato in fr. 67'231.44 il reddito da invalido per il

2015, applicando la tabella RSS 2012 TA1, settore 3 servizi (categorie 45-96),

livello 2, uomo, aggiornandolo al 2015 (cfr. doc. 177 e 178 fascicolo 2).

L’assicurato

ha contestato il reddito da invalido calcolato dall’CO 1, ritenendolo

irrealistico in quanto “in Ticino la paga media di una persona che svolge il

mio mestiere è di fr. 4’574 mensili” e aggiungendo che il suo primo salario

dopo la riqualifica, per una supplenza di un mese presso __________ di __________,

è stato di fr. 3’472.10 lordi mensili, come risulta dal contratto di lavoro del

5.

agosto 2015 (doc. I; doc. IV).

2.8.1

In

concreto, l’assicurato, una volta ottenuto il diploma di impiegato di commercio

con AFC, è stato incaricato, in qualità di segretario supplente, dal 5 agosto

2015.

e fino al rientro del titolare, presso la sede di __________ di __________,

con un salario lordo di fr. 3'472.10 per tredici mensilità (cfr. contratto di

lavoro del 5 agosto 2015, doc. 180 fascicolo 2).

Tale

supplenza è durata, come indicato dall’assicurato stesso, per il solo mese di

agosto 2015 (cfr. doc. I; IV).

Di

tutta evidenza, come già sottolineato da questa Corte nella STCA 32.2015.157 del

2.

agosto 2016, questo salario, percepito unicamente durante un mese, non può

essere ritenuto rappresentativo, non potendo certo essere considerata la breve supplenza

in questione un rapporto di lavoro particolarmente stabile come richiesto dalla

giurisprudenza (cfr. STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, riprodotta per esteso

al consid. 2.9. della STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016).

2.8.2

Pertanto, in mancanza, nel caso di

specie, di un salario effettivamente percepito nell’attività di

impiegato di commercio nella quale è stato riformato, rispettoso delle

condizioni poste dalla giurisprudenza per potere essere posto alla base del

calcolo del grado di invalidità quale reddito da invalido, il

reddito da invalido da prendere in considerazione è da calcolare, per forza di

cose, come ricordato sopra (cfr. consid. 2.7.1-2.7.3.), facendo capo ai dati

statistici, o alle DPL.

Nel caso di specie, il TCA

considera che, a ragione, l’Istituto assicuratore abbia deciso, riprendendo il

metodo scelto dall’Ufficio AI, di far capo ai dati statistici, anziché

utilizzare i dati salariali delle DPL.

A tale

proposito, questo Tribunale rileva che se è vero, da una parte, che nello

stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF l’CO 1 fa capo, di regola, in

prima battuta, secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015

del 13 giugno 2016 consid. 3.3. riassunta al consid. 2.7.3.), ai

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”), d’altra parte non

va dimenticato che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività

semplici e ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica,

ma sono accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una

formazione empirica.

Ora, posto che, nel caso di

specie, il reddito da invalido dell’interessato non va stabilito in relazione

allo svolgimento di attività semplici e ripetitive, bensì con riferimento a degli

impieghi qualificati afferenti al settore degli impiegati di commercio con AFC,

nel quale l’assicurato è stato riformato, appare maggiormente corretto basarsi

sui dati statistici di cui alle RSS.

2.8.3

In tale ambito, tuttavia, come questo

Tribunale ha già avuto modo di spiegare diffusamente nella STCA

32.2015.157

del 2 agosto 2016, contrariamente a quanto preteso

dal ricorrente – il quale ha più volte indicato che in Ticino il salario

medio per la sua professione sarebbe di fr. 4’574 mensili, senza tuttavia precisare

sulla base di quali parametri si giunga a tale ammontare (cfr. doc. I e doc. IV,

sottolineatura della redattrice) – non è possibile fare riferimento ai dati

statistici regionali, ma unicamente a quelli nazionali.

Il Tribunale federale ha,

infatti, come esposto al considerando 2.7.1, già dichiarato

non più applicabili i valori salariali statistici regionali, stabilendo che sono esclusivamente utilizzabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali di cui

alla Tabella TA1 dell’ISS e non i valori di cui alla Tabella TA13 dell’ISS, che

fa riferimento alle “grandi regioni”

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56).

Su questo

tema vedi anche Daniele Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo

sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali”

in: Rivista ticinese di diritto, I-2015, pag. 301.

L’Alta Corte, come già

indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, ha ancora una volta ribadito

l’inapplicabilità dei dati regionali, ad esempio, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 e nella STF 9C_843/2015 del 7

aprile 2016.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido

tornano, dunque, applicabili i dati statistici nazionali, come stabilito

dall’amministrazione riprendendo, correttamente, quanto stabilito dall’Ufficio

AI (cfr. STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016).

Al

riguardo, questo Tribunale rileva nuovamentte, come già indicato nella STCA

32.2015.157

del 2 agosto 2016, che la scelta operata dall’amministrazione nella

decisione su opposizione impugnata di fare capo ai dati della Tabella TA1

appare favorevole all’assicurato.

In

una sentenza STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012, infatti, il Tribunale federale ha

già avuto modo di rilevare che, alla luce della natura trasversale della

professione di impiegato di commercio, sarebbe maggiormente appropriato fare

riferimento ai dati statistici per genere di attività di cui alla Tabella TA7

anziché a quelli stabiliti secondo il ramo economico di cui alla Tabella TA1,

ciò che, di tutta evidenza, porterebbe ad un reddito da invalido ancora

maggiore, stante i dati statistici più elevati figuranti nella tabella TA7.

Utilizzando, quindi, nel caso

maggiormente favorevole all’assicurato come scelto dall’Ufficio AI, i dati forniti

dalla Tabella TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che

presuppone un livello di competenze 2 - cui ha fatto correttamente capo l’amministrazione,

visto che l’assicurato ha concluso la propria riformazione professionale

ottenendo l’AFC di impiegato di commercio (cfr., sul tema, STF 8C_499/2014 del

12.

agosto 2015, concernente il caso di un assicurato, messo dall’Ufficio AI al

beneficio di una misura di riformazione professionale della durata di due anni,

interrotta tuttavia dopo 11 mesi per motivi non legati al danno alla salute,

nel quale l’Alta Corte ha considerato corretto calcolare il reddito da invalido

facendo capo al livello 3 delle tabelle statistiche, come se

l’interessato avesse portato a termine la misura professionale, e non al

livello 4, come stabilito invece, a torto, dai primi giudici) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’285.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'509.60 mensili oppure a fr. 66'115.35 per l'intero anno

(fr. 5'509.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali (+0.8% per il 2013, +0.7% per il 2014 e +0.3%

per il 2015, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si

ottiene, per il 2015 un reddito annuo di fr. 67’312.11.

L’amministrazione non ha

apportato alcuna riduzione percentuale al reddito da invalido calcolato secondo

i dati statistici, circostanza rimasta incontestata dal ricorrente.

Il TCA concorda con

l’amministrazione, ritenuto che una tale riduzione non si applica

automaticamente, ma risulta giustificata solo quando esistono degli indizi

sufficienti per ammettere che, in considerazione di

circostanze particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori

quali l’età, la nazionalità e il tipo di permesso di dimora, il grado di

occupazione; cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/aa

pag. 79), la persona assicurata è in

grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua sul piano economico

solo in maniera inferiore alla media, ciò che non è il caso nella fattispecie presente (cfr. STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012).

2.9

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2015, partendo da un salario da

invalido di fr. 67’312 confrontando

ora questo dato con l'importo di

fr. 68'047.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2015 (cfr. consid. 2.6.), emerge - come già

indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016 - un’incapacità al guadagno pari a 1,08%, arrotondato all’1% (secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità

come stabilito dall’amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti