35.2016.22
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16 agosto 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.22
cr
Lugano
16 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 dicembre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 luglio 2003 RI 1,
nato nel 1981, di professione elettricista, mentre stava correndo ha riportato
una distorsione al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato
anteriore, trattata con plastica legamentare in data 31 luglio 2003 (doc. 15).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
In data 13 febbraio 2004,
l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato la sospensione delle
prestazioni di corta durata a decorrere dal 23 febbraio 2004, data a partire
dalla quale egli è stato ritenuto di nuovo abile al lavoro al 100% (doc. 11
fascicolo 4).
1.2. In data 30 marzo 2004, mentre
stava giocando a calcio, l’assicurato ha subito un nuovo infortunio al
ginocchio sinistro (doc. 15 e 52 fascicolo 1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.3. In data 23 gennaio 2005,
giocando a tennis, vi sarebbe, poi, stata una ricaduta, con nuovo cedimento al
ginocchio sinistro e nuova rottura della plastica del legamento crociato
anteriore, come pure lesione del menisco mediale (doc. 52 fascicolo 1).
L’assicuratore LAINF, in
data 11 febbraio 2005, ha accordato al dr. __________ il benestare per un’artroscopia
al ginocchio sinistro (doc. 1 fascicolo 1), il cui esito è stato positivo, con
scomparsa dei dolori constatata al controllo del 31 marzo 2005 (doc. 2
fascicolo 1) e totale recupero della capacità lavorativa a decorrere dal 1°
aprile 2005 (doc. 3 fascicolo 1).
1.4. In data 17 gennaio 2007, l’assicurato,
a seguito di un nuovo cedimento del ginocchio sinistro, è caduto dalle scale
mentre si trovava in cantiere, subendo una torsione al ginocchio sinistro (doc.
2 fascicolo 3).
Vista la nuova rottura
della plastica del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore
menisco mediale riscontrata presso __________ in data 2 marzo 2007 (doc. 5
fascicolo 3), l’assicurato in data 30 aprile 2007 è stato sottoposto da parte
del dr. __________ ad una re-plastica LCA e a meniscectomia parziale interna,
AMO (doc. 22 fascicolo 3).
L’assicurato è stato
nuovamente considerato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° ottobre 2007
(doc. 52 fascicolo 1).
1.5. Il 27 aprile 2009,
l’assicurato ha annunciato una seconda ricaduta dell’infortunio del 2004 (doc.
22 fascicolo 1), a seguito della quale, in data 12 maggio 2009, egli è stato
oggetto di una nuova artroscopia e osteotomia di valgizzazione al ginocchio
sinistro (doc. 18 fascicolo 1).
Con comunicazione del 12
maggio 2010, l’assicuratore LAINF ha informato l’assicurato circa la
sospensione delle indennità giornaliere e delle spese di cura a partire dal 1°
settembre 2010, data a partire dalla quale egli è stato considerato nuovamente
abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. 79 fascicolo 1).
1.6. In ambito AI, con progetto di
decisione del 6 dicembre 2010 (doc. 102 fascicolo 2), poi confermato con
decisione del 12 gennaio 2011 (doc. 104 fascicolo 2) all’assicurato è stato, da
un lato, negato il diritto ad una rendita di invalidità, mentre, dall’altro, è
stato riconosciuto l’adempimento dei requisiti necessari per ottenere il
diritto a provvedimenti professionali.
Con comunicazione del 3
giugno 2011, l’Ufficio AI ha quindi assunto i costi per una riqualifica quale
impiegato di commercio, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014 (doc. 105
fascicolo 2).
L’Ufficio AI ha, pure,
accordato all’interessato il diritto ad un’indennità giornaliera di attesa dal
9 giugno 2011 al 30 giugno 2011 (doc. 106 fascicolo 2).
1.7. Con decisione del 29 giugno
2011, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 20%, aggiungendo che l’eventuale diritto ad una
rendita di invalidità avrebbe potuto essere esaminato solo al termine della
riqualifica professionale a carico dell’assicurazione invalidità (doc. 109
fascicolo 2).
1.8. Con decisione del 3 febbraio
2012, dopo avere preso atto del fatto che l’Ufficio AI ha accordato
all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale, con versamento
delle indennità giornaliere per il periodo dal 9 giugno 2011 al 30 giugno 2014,
CO 1 ha riconosciuto all’assicurato, per tenere conto degli impedimenti
cagionati dall’infortunio del 30 marzo 2004, una rendita di invalidità
transitoria del 26% dal 1° settembre 2010 all’8 giugno 2011 (doc. 116 fascicolo
2).
1.9. In data 15 gennaio 2014, RI 1
ha comunicato telefonicamente all’assicuratore LAINF che, a seguito di un
trasloco eseguito in data 31 dicembre 2013/2 gennaio 2014, ha accusato un
aumento dei dolori al ginocchio sinistro, tanto da spingerlo in data 8 gennaio
2014 a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (doc.
132 fascicolo 2).
In data 6 febbraio 2014 la
dr.ssa __________ della Clinica __________ di __________ ha complilato il
certificato medico LAINF in relazione ad una nuova ricaduta dell’infortunio del
30 marzo 2004, ponendo la diagnosi di “algia ginocchio sinistro in stato dopo
plurimi interventi per rottura dei crociati” (doc. 141 fascicolo 2).
1.10. In data 6 agosto 2014,
l’Ufficio AI, una volta appreso che l’interessato non ha superato gli esami per
ottenere il diploma di impiegato di commercio, ha concesso ad RI 1 il prolungamento
della garanzia per una riformazione professionale, dal 1° luglio 2014 al 30
giugno 2015 (doc. 163 fascicolo 2).
Con decisione del 21
settembre 2015, l’Ufficio AI, dopo essersi complimentato con l’assicurato per
l’ottenimento del diploma di impiegato di commercio, ha ritenuto conclusa la
lavorazione della pratica in quanto l’assicurato “risulta convenientemente
reintegrato senza diritto ad una rendita”, visto che “grazie alla riformazione
quale impiegato di commercio (profilo B) il discapito conseguibile nella nuova
attività permette il totale recupero della capacità di guadagno” (doc. 123 fascicolo
2).
Tale decisione è stata
confermata dal TCA con sentenza 32.2015.157 del 2 agosto 2016.
1.11. Preso
atto della riformazione professionale riconosciuta dall’Ufficio AI terminata con
successo dall’assicurato, CO 1 ha proceduto, come annunciato nella decisione di
rendita transitoria del 3 febbraio 2012, alla valutazione del diritto alla
rendita.
Con
decisione del 2 novembre 2015, l’Istituto assicuratore ha rifiutato di
riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di invalidità,
essendo il discapito economico dell’1.2% insufficiente a tale fine (doc. 178 fascicolo
2).
A seguito dell’opposizione
inoltrata in data 30 novembre 2015 dall’assicurato – con la quale ha
sostanzialmente criticato l’ammontare del reddito da invalido calcolato
dall’amministrazione (cfr. doc. 179 fascicolo 2) – in data 9 dicembre 2015 CO 1
ha confermato il contenuto della sua precedente decisione (doc. 182 fascicolo
2).
1.12. Con
tempestivo ricorso del 7 gennaio 2016, l’assicurato ha contestato l’ammontare
del reddito da invalido calcolato con riferimento ai dati statistici RSS delle
categorie professionali indicate dall’amministrazione, pari a fr. 5'804 mensili,
a suo avviso “non realistico”, evidenziando che in Ticino “un simile salario
per una persona come me che deve inserirsi nel mercato del lavoro partendo
dalla base di una riqualifica, di fatto, come se avessi terminato un
apprendistato a vent’anni, non è offerto da nessuna azienda o servizio
pubblico”.
A
conferma di quanto addotto, il ricorrente ha rilevato che “la realtà è che ho
potuto lavorare presso __________ di __________ durante il mese di agosto (una
supplenza) e il mio primo salario dopo la riqualifica è stato di 3'472.10 CHF
lordi per 13 mensilità” (doc. I).
1.13. CO
1, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, CO 1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il
diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che i postumi infortunistici,
dopo la conclusione con successo della riformazione quale impiegato di
commercio concessa dall’Ufficio AI, non influiscono in modo apprezzabile sull’incapacità
al guadagno.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha
rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di
invalidità, ritenendo che, grazie alla riformazione professionale in qualità di
impiegato di commercio con AFC accordata in ambito AI e portata a compimento
con successo nel mese di agosto 2015, egli non subisca una perdita di guadagno
indennizzabile (doc. 182 fascicolo 2).
Nel caso di specie, è
indubbio e non oggetto di contestazione tra le parti il fatto che, come
ritenuto dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr. __________, in
occasione della visita medica del 7 maggio 2010, l’assicurato non possa più, a
causa del danno alla salute, svolgere la propria precedente professione di
elettricista, mentre sia totalmente abile al lavoro in attività adatte,
rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 84 fascicolo 2).
Altrettanto pacifico e
incontestato, come già stabilito nella sentenza STCA 32.2015.157 del 2 agosto
2016, il fatto che l’attività di impiegato di commercio, nella quale l’assicurato
si è diplomato ottenendo l’attestato federale di capacità (AFC) grazie ai
provvedimenti professionali riconosciutigli in ambito AI, sia del tutto
rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato.
Non occorre, quindi,
dilungarsi oltre sull’argomento.
2.5
Si tratta,
quindi, di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico e stabilire se, come ritenuto dall’amministrazione, grazie alla
riformazione conseguita in qualità di impiegato di commercio, l’assicurato abbia
recuperato la propria capacità di guadagno, oppure no, come da lui sostenuto.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie, visto
che, a norma dell’art. 16 LPGA, per valutare il grado
d’invalidità, va confrontato il reddito che l’assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, sono
determinanti i dati del 2015, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,
avendo l’assicurato portato a termine la propria riformazione professionale nel
mese di giugno 2015.
2.6
Per
quel che concerne il reddito da valido, CO 1 ha quantificato in
fr. 68'047.-- il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire nel 2015.
L’assicuratore LAINF è giunto a
tale risultato partendo dal reddito da valido di fr. 66'547.-- per il 2009
indicato dal precedente datore di lavoro dell’interessato, poi aggiornato
tenendo conto degli aumenti salariali annui risultanti dal CCL nel ramo
svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle
telecomunicazioni, per un importo finale di fr. 68'046.64 (cfr. doc. 175
fascicolo 2).
Il
TCA, come del resto ha già avuto modo di esporre nella STCA 32.2015.157 del 2
agosto 2016, ritiene corretto tale modo di agire dell’assicuratore LAINF,
rimasto peraltro incontestato, e può farlo proprio.
2.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
2.7.1
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al
caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale
ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel
caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
2.7.2
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Nella DTF
139.
V 592 consid. 7, il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione
del reddito da invalido fondato sulle DPL.
2.7.3
A proposito della
relazione tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e
dati statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione
secondo la quale l’assicuratore é libero di scegliere l’uno o l’altro metodo
non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine
di priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli
svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi,
oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la
rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne
risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore é tenuto a fornire
indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di
conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello
medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non
è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali
dell'ISS.
In una
sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha
ritenuto auspicabile che CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel
caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò
per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in
funzione del risultato desiderato.
In merito al
requisito di rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del
28.
luglio 2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore
resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le
corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen
gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).
L’Alta
Corte ha ancora una volta ribadito, in una recente STF 8C_898/2015 del 13
giugno 2016 consid. 3.3., la necessità per l’CO 1 di motivare le ragioni per le
quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL, decida di fare
capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati statistici
salariali di cui alle RSS.
In quel caso, il TF ha
rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il reddito da invalido di
un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle RSS (attribuendo così
una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere esaminato ed esposto le
ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse possibile, nel rispetto dei
criteri posti dalla giurisprudenza, fare riferimento ai dati salariali DPL
indicati dall’amministrazione (giunta ad un grado di invalidità del 7%).
Il Tribunale federale -
dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF ritenga di non poter
validamente determinare il reddito da invalido secondo le DPL, è comunque
tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della non
rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella
procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle
DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.
2.8
Nel caso di specie,
l’amministrazione – facendo proprio il mettodo di calcolo utilizzato
dall’Ufficio AI, ma riferendosi alla versione 2012 anziché a quella 2010 della
Tabella TA1 – ha quantificato in fr. 67'231.44 il reddito da invalido per il
2015, applicando la tabella RSS 2012 TA1, settore 3 servizi (categorie 45-96),
livello 2, uomo, aggiornandolo al 2015 (cfr. doc. 177 e 178 fascicolo 2).
L’assicurato
ha contestato il reddito da invalido calcolato dall’CO 1, ritenendolo
irrealistico in quanto “in Ticino la paga media di una persona che svolge il
mio mestiere è di fr. 4’574 mensili” e aggiungendo che il suo primo salario
dopo la riqualifica, per una supplenza di un mese presso __________ di __________,
è stato di fr. 3’472.10 lordi mensili, come risulta dal contratto di lavoro del
5.
agosto 2015 (doc. I; doc. IV).
2.8.1
In
concreto, l’assicurato, una volta ottenuto il diploma di impiegato di commercio
con AFC, è stato incaricato, in qualità di segretario supplente, dal 5 agosto
2015.
e fino al rientro del titolare, presso la sede di __________ di __________,
con un salario lordo di fr. 3'472.10 per tredici mensilità (cfr. contratto di
lavoro del 5 agosto 2015, doc. 180 fascicolo 2).
Tale
supplenza è durata, come indicato dall’assicurato stesso, per il solo mese di
agosto 2015 (cfr. doc. I; IV).
Di
tutta evidenza, come già sottolineato da questa Corte nella STCA 32.2015.157 del
2.
agosto 2016, questo salario, percepito unicamente durante un mese, non può
essere ritenuto rappresentativo, non potendo certo essere considerata la breve supplenza
in questione un rapporto di lavoro particolarmente stabile come richiesto dalla
giurisprudenza (cfr. STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, riprodotta per esteso
al consid. 2.9. della STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016).
2.8.2
Pertanto, in mancanza, nel caso di
specie, di un salario effettivamente percepito nell’attività di
impiegato di commercio nella quale è stato riformato, rispettoso delle
condizioni poste dalla giurisprudenza per potere essere posto alla base del
calcolo del grado di invalidità quale reddito da invalido, il
reddito da invalido da prendere in considerazione è da calcolare, per forza di
cose, come ricordato sopra (cfr. consid. 2.7.1-2.7.3.), facendo capo ai dati
statistici, o alle DPL.
Nel caso di specie, il TCA
considera che, a ragione, l’Istituto assicuratore abbia deciso, riprendendo il
metodo scelto dall’Ufficio AI, di far capo ai dati statistici, anziché
utilizzare i dati salariali delle DPL.
A tale
proposito, questo Tribunale rileva che se è vero, da una parte, che nello
stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF l’CO 1 fa capo, di regola, in
prima battuta, secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015
del 13 giugno 2016 consid. 3.3. riassunta al consid. 2.7.3.), ai
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”), d’altra parte non
va dimenticato che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività
semplici e ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica,
ma sono accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una
formazione empirica.
Ora, posto che, nel caso di
specie, il reddito da invalido dell’interessato non va stabilito in relazione
allo svolgimento di attività semplici e ripetitive, bensì con riferimento a degli
impieghi qualificati afferenti al settore degli impiegati di commercio con AFC,
nel quale l’assicurato è stato riformato, appare maggiormente corretto basarsi
sui dati statistici di cui alle RSS.
2.8.3
In tale ambito, tuttavia, come questo
Tribunale ha già avuto modo di spiegare diffusamente nella STCA
32.2015.157
del 2 agosto 2016, contrariamente a quanto preteso
dal ricorrente – il quale ha più volte indicato che in Ticino il salario
medio per la sua professione sarebbe di fr. 4’574 mensili, senza tuttavia precisare
sulla base di quali parametri si giunga a tale ammontare (cfr. doc. I e doc. IV,
sottolineatura della redattrice) – non è possibile fare riferimento ai dati
statistici regionali, ma unicamente a quelli nazionali.
Il Tribunale federale ha,
infatti, come esposto al considerando 2.7.1, già dichiarato
non più applicabili i valori salariali statistici regionali, stabilendo che sono esclusivamente utilizzabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali di cui
alla Tabella TA1 dell’ISS e non i valori di cui alla Tabella TA13 dell’ISS, che
fa riferimento alle “grandi regioni”
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56).
Su questo
tema vedi anche Daniele Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo
sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali”
in: Rivista ticinese di diritto, I-2015, pag. 301.
L’Alta Corte, come già
indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, ha ancora una volta ribadito
l’inapplicabilità dei dati regionali, ad esempio, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 e nella STF 9C_843/2015 del 7
aprile 2016.
Conformemente alla
giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido
tornano, dunque, applicabili i dati statistici nazionali, come stabilito
dall’amministrazione riprendendo, correttamente, quanto stabilito dall’Ufficio
AI (cfr. STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016).
Al
riguardo, questo Tribunale rileva nuovamentte, come già indicato nella STCA
32.2015.157
del 2 agosto 2016, che la scelta operata dall’amministrazione nella
decisione su opposizione impugnata di fare capo ai dati della Tabella TA1
appare favorevole all’assicurato.
In
una sentenza STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012, infatti, il Tribunale federale ha
già avuto modo di rilevare che, alla luce della natura trasversale della
professione di impiegato di commercio, sarebbe maggiormente appropriato fare
riferimento ai dati statistici per genere di attività di cui alla Tabella TA7
anziché a quelli stabiliti secondo il ramo economico di cui alla Tabella TA1,
ciò che, di tutta evidenza, porterebbe ad un reddito da invalido ancora
maggiore, stante i dati statistici più elevati figuranti nella tabella TA7.
Utilizzando, quindi, nel caso
maggiormente favorevole all’assicurato come scelto dall’Ufficio AI, i dati forniti
dalla Tabella TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che
presuppone un livello di competenze 2 - cui ha fatto correttamente capo l’amministrazione,
visto che l’assicurato ha concluso la propria riformazione professionale
ottenendo l’AFC di impiegato di commercio (cfr., sul tema, STF 8C_499/2014 del
12.
agosto 2015, concernente il caso di un assicurato, messo dall’Ufficio AI al
beneficio di una misura di riformazione professionale della durata di due anni,
interrotta tuttavia dopo 11 mesi per motivi non legati al danno alla salute,
nel quale l’Alta Corte ha considerato corretto calcolare il reddito da invalido
facendo capo al livello 3 delle tabelle statistiche, come se
l’interessato avesse portato a termine la misura professionale, e non al
livello 4, come stabilito invece, a torto, dai primi giudici) nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’285.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'509.60 mensili oppure a fr. 66'115.35 per l'intero anno
(fr. 5'509.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali (+0.8% per il 2013, +0.7% per il 2014 e +0.3%
per il 2015, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si
ottiene, per il 2015 un reddito annuo di fr. 67’312.11.
L’amministrazione non ha
apportato alcuna riduzione percentuale al reddito da invalido calcolato secondo
i dati statistici, circostanza rimasta incontestata dal ricorrente.
Il TCA concorda con
l’amministrazione, ritenuto che una tale riduzione non si applica
automaticamente, ma risulta giustificata solo quando esistono degli indizi
sufficienti per ammettere che, in considerazione di
circostanze particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori
quali l’età, la nazionalità e il tipo di permesso di dimora, il grado di
occupazione; cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/aa
pag. 79), la persona assicurata è in
grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua sul piano economico
solo in maniera inferiore alla media, ciò che non è il caso nella fattispecie presente (cfr. STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012).
2.9
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2015, partendo da un salario da
invalido di fr. 67’312 confrontando
ora questo dato con l'importo di
fr. 68'047.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2015 (cfr. consid. 2.6.), emerge - come già
indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016 - un’incapacità al guadagno pari a 1,08%, arrotondato all’1% (secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità
come stabilito dall’amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti