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Decisione

35.2016.23

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5 settembre 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. Il 15 marzo 2016 il TCA ha

concesso alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il

rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia

giudiziaria (cfr. doc. V), mentre la CO 1 ritiene che la fattispecie non

necessiti di ulteriori accertamenti (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante la spalla destra

oppure no.

Preliminarmente va

comunque sottolineato che l’evento in questione è avvenuto il 9 marzo 2011, ma

è stato annunciato soltanto più di quattro anni dopo, il 29 settembre 2015,

pochi giorni prima della ricostruzione della cuffia rotatoria avvenuta il 1°

ottobre 2015.

In simili condizioni ci si

potrebbe chiedere se il danno alla salute emerso con un esame di artro-risonanza

magnetica della spalla destra eseguita il 29 aprile 2015 sia stato realmente

provocato in quell’occasione o, comunque, se tale danno alla salute possa

essere fatto risalire con il grado della probabilità preponderante all’evento

del 2011 e non ad altre cause (ad esempio ad una affezione degenerativa, cfr.

consid.1.4).

Tali

questioni possono rimanere aperte in quanto il ricorso va comunque respinto,

per le ragioni che verranno esposte nei prossimi considerandi.

2.2

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghèlew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.3

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b) .

2.4

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b) .

2.5

Nella concreta evenienza, dagli

atti dell’incarto emerge che l’assicurato si è procurato il danno alla spalla

mentre faceva un esercizio con un attrezzo da palestra, per rafforzare la

muscolatura, caricato con un peso di 3 kg.

Non è dunque intervenuto

nessun fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato

senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

D’altra parte non vi è neppure

stato un movimento scoordinato del corpo ai sensi della giurisprudenza

citata al considerando 2.3. del presente giudizio.

Inoltre, pur considerando

le modalità con le quali il peso di 3 kg è stato portato (carico con le braccia

a 90° con spostamento dalla posizione laterale a quella centrale davanti al

viso: cfr. http://bodybuilding-wizard.com/pec-deck-fly-butterfly-press) non si

può ammettere che l’assicurato abbia compiuto uno sforzo straordinario.

Del

resto, secondo la giurisprudenza federale, in assenza di particolari

circostanze, l’elemento della straordinarietà va negato anche per i danni alla

salute intervenuti praticando lo sport (cfr. DTF 130 V 17 ; SVR 2014 UV Nr. 21,

a proposito di un normale contrasto durante una partita di pallacanestro).

In tale contesto e

semplicemente a titolo di esempio il TCA ricorda che la giurisprudenza federale

ha stabilito che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg, trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali, non viene considerato sforzo

eccessivo - cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio

2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12

aprile 2000, consid. 3).

Questo Tribunale deve pertanto

concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla

giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un

determinato evento.

2.6

Occorre ancora esaminare se

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una

serie di lesioni corporali.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF,

nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se

non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le

seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate

all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei

legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la

straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U

57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.

Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

In questo contesto, il TCA

segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che

entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato

al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19

settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza,

tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà

agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal

legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova

normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni

corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore

infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare

prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile

prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”

(FF 2014 6846-6847 - il

corsivo è del redattore).

In una sentenza 8C_134/2016

del 15 giugno 2016 il Tribunale federale ha negato ad un’assicurata il diritto

alle prestazioni LAINF, sviluppando le seguenti considerazioni :

" Alla luce

di questa fattispecie, un falso movimento, secondo il grado di prova della

verosimiglianza preponderante, non può essere occorso. Il fatto che una persona

l'abbia aiutata ad alzarsi non cambia nulla a fronte della mancanza di un

fattore esterno straordinario. Il movimento effettuato, ossia quello di

alzarsi, rientra proprio in quelli oggettivamente usuali e quotidiani senza che

si sia manifestato nulla di imprevisto. Non si è verificato alcun rischio

potenziale, anche nell'ipotesi in cui il giudice facesse propri i fatti così

come presentati dall'opponente (e a lei più favorevoli). La circostanza di

essere accovacciati o in ginocchio e poi di alzarsi in piedi, perfino tenendo

per mano un bambino, è assimilabile a un gesto quotidiano, benché sia

necessario darsi un certo slancio (sentenze 8C_152/2015 del 22 luglio 2015

consid. 4.1;8C_282/2013 del 27 maggio 2013 consid. 3.1 e 8C_772/2009 del 7

maggio 2010 consid. 3.3). Ad ogni modo questa dinamica non costituisce né un

infortunio ai sensi della legge né una lesione corporale parificabile ai

postumi di infortunio secondo l'art. 9 OAINF.”

Necessario è inoltre che

si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.7

La giurisprudenza ha

riconosciuto che un potenziale di rischio accresciuto è presente in parecchie

attività sportive (sul tema, cfr. D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in

Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, n. 45/2010, p. 147ss.).

Essa ha tuttavia anche

precisato che non in ogni attività sportiva si riscontra un rischio accresciuto

(cfr. SVR 2016 UV Nr. 5; SVR 2014 UV Nr. 3). Ad esempio esso è stato negato a

proposito della ginnastica aerobica (cfr. STF 8C_11/2015 del 30 marzo 2015).

Tale

potenziale è stato invece ammesso nel caso di un allenamento con il proprio istruttore

di fitness (SVR 2016 UV Nr. 5); trattandosi di un esercizio a coppie in un corso

di autodifesa (SVR 2014 UV Nr. 3); praticando il cosidetto Squat-Jumping (SVR

2014.

UV Nr. 29); a proposito dello sci (SVR 2016 UV Nr.16) oppure del calcio,

della pallacanestro e della pallavolo (SVR 2015 UV Nr. 11).

Il TCA ha ammesso tale

situazione nel caso di un assicurato che aveva svolto un esercizio consistente

nel sollevare ripetutamente un bilanciere di 90 Kg con la forza delle braccia e dei muscoli pettorali da una posizione supina (cfr. STCA

35.2014.101

del 13 aprile 2015; vedi pure la STCA 35.2011.39 del 21 novembre

2011, nella quale la questione è stata lasciata aperta trattandosi di un

assicurato che aveva sollevato un bilanciere di circa 35/40 kg).

Nel

caso concreto tuttavia, anche considerando le particolari modalità con le quali

è avvenuto il carico di soli 3 kg (cfr. consid 1.5) e che l’assicurato non era

allenato (cfr. consid.1.2), non si può considerare che tale attività ecceda

quella compiuta abitualmente.

Come

giustamente ricordato dall’amministrazione, il Tribunale federale è arrivato ad

analoga conclusione trattandosi di un’assicurata che aveva sollevato un peso di

8.

kg (cartone di vini), anche se il movimento era stato effettuato in una

posizione non ottimale dal punto di vista ergonomico (cfr. STF 8C_705/2012 del 17

gennaio 2013 consid. 3.3).

L’Alta Corte non ha

riconosciuto un “potenziale di pericolo accresciuto”, neppure trattandosi di

un’assicurata la quale, nel sollevare una valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla, oltretutto già danneggiata da precedenti

sinistri (cfr. STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009).

Il

Tribunale federale è arrivato allo stesso risultato nel caso di un assicurato

che aveva caricato sul camion della spazzatura in movimento un sacco

dell’immondizia del peso di 15/20 kg (cfr. STF 8C-665/2010 del 10 gennaio 2011)

e nel caso di un aiuto-cuoco che si era procurato la rottura di un tendine

della spalla sinistra, nel sollevare una pesante padella (cfr. STFA U 205/06

del 6 ottobre 2006 consid. 3.1).

Di conseguenza, l’evento

in discussione non può essere preso a carico dall’assicuratore LAINF resistente

nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

2.8

Il patrocinatore

dell’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria per

valutare “le conseguenze degli esercizi eseguiti sul macchinario ginnico su cui

il signor RI 1 si è infortunato” (cfr. Doc. V).

Tale domanda viene respinta.

Infatti, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a,

122.

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art.

4.

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

Ora,

nel caso concreto, il TCA ha potuto pronunciarsi fondandosi sugli atti

contenuti nell’incarto.

In conclusione, la

decisione su opposizione del 29 gennaio 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti