35.2016.24
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 gennaio 2017Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.24
mm
Lugano
18 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° febbraio 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 dicembre 2013, RI
1, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un
trauma acustico provocato da un petardo esploso all’interno di una baracca da
cantiere.
Fatti
I sanitari del Servizio di
PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati due giorni dopo, hanno
diagnosticato la presenza di un acufene a destra su trauma acustico (doc. 23).
Il medico curante ha attestato una piena inabilità lavorativa dalla data del
sinistro (cfr. doc. 15).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 giugno 2015,
l’amministrazione ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 3
febbraio 2015. Da una parte, l’inabilità lavorativa legata ai disturbi uditivi
non è stata ritenuta in nesso causale naturale con il sinistro assicurato.
D’altra parte, i rimanenti disturbi sono stati dichiarati privi di sufficiente
sostrato organico e senza legame causale adeguato con il medesimo evento (cfr.
doc. 125).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 135 e doc. 151),
in data 1° febbraio 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 164).
1.3. Con tempestivo ricorso del 3
marzo 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannato a rimborsargli il costo delle cure mediche a far tempo dal
mese di febbraio 2015 e a riconoscergli un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI).
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha fatto valere in particolare quanto segue:
" (…).
Contrariamente a quanto asserito dall’Assicurazione l’evento
infortunistico risulta essere la causa naturale ed anche adeguata del danno
riportato dall’assicurato, in specie le lesioni a livello dell’apparato
acustico, la sindrome depressiva e la conseguente sindrome faccio-brachio-crurale
(cfr. rapporto medici __________ e __________ di data 16.11.2015, di cui al
doc. 4). L’istruttoria, gli ultimi accertamenti esperiti dai medici curanti ed
una perizia giudiziaria pluridisciplinare permetteranno di provare che
l’infortunio avvenuto in data 16.12.2013 ha giocato un ruolo determinante nella
comparsa dei disturbi fisici e psichici sofferti dal signor RI 1.
(…).
Si lamenta difatti un accertamento inesatto ed incompleto dei
fatti. In specie un accertamento inesatto ed incompleto del quadro clinico
dell’assicurato da parte dell’Assicurazione convenuta. L’Assicurazione non ha
preso sufficientemente in considerazione le osservazioni proposte dal
ricorrente con l’opposizione datata 13.07.2015 e successivo complemento datato
29.10.2015 e i documenti allegati alle stesse (reperti dei medici interessati),
in particolar modo quello del servizio di neurologia datato 22.07.2015 (…). Il
reperto in questione è stato confermato con il successivo reperto datato
16.11.2015 (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con decisione dell’11 maggio
2016, il TCA ha negato il ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr.
doc. VI).
1.6. In corso di causa, il TCA ha
interpellato la dott.ssa __________, la quale è stata invitata a rispondere ad
alcune domande inerenti la fattispecie sub judice (cfr. doc. VII).
La sua risposta è
pervenuta in data 31 ottobre 2016 (doc. X).
Alle parti è stato
concesso di esprimersi in merito (cfr. doc. XIV e doc. XV + allegati).
1.7. In data 9 gennaio 2017,
questa Corte ha chiesto alla patrocinatrice dell’assicurato un aggiornamento
della situazione economica ai fini di decidere circa il diritto all’assistenza
giudiziaria (doc. XVIII).
L’avv. RA 1 vi ha dato
seguito il 13 gennaio 2017 (doc. XIX + allegati).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto dal 3 febbraio 2015 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’evento traumatico del 16 dicembre 2013, oppure no.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4
Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli
infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare
il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto
l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza
di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo
numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5
Nel caso di
specie, dalle carte processuali emerge che, in data 16 dicembre 2013,
l’insorgente ha lamentato un trauma acustico, causato dall’esplosione di un
petardo all’interno di una baracca da cantiere.
Il 18 dicembre 2013, egli
si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________. Il
dott. __________, medico aggiunto in otorinolaringoiatria, ha diagnosticato la
presenza di un acufene all’orecchio destro su trauma acustico (doc. 23).
Con referto del 17 aprile
2014, lo stesso dott. __________ ha confermato la comparsa di un tinnitus
all’orecchio destro e rilevato che l’esame audiometrico eseguito nel frattempo
aveva evidenziato un’ipoacusia percettiva alle frequenze medio-acute bilaterale
d’eziologia incerta, probabilmente preesistente (cfr. doc. 36).
Con apprezzamento datato 2
settembre 2014, la dott.ssa __________, spec. FMH in ORL, ha osservato che, in
base alla documentazione raccolta nell’ambito della profilassi dei danni
all’udito, l’ipoacusia bilaterale era già presente a partire dagli anni ’90, a
conferma di quanto certificato dal dott. __________. D’altro canto, sempre
secondo il medico fiduciario, negli anni ’90 l’insorgente non è stato esposto a
livelli d’intensità acustica potenzialmente nocivi. Per contro, l’esplosione
del petardo va considerata un evento impulsivo nocivo per l’udito con
conseguente acufene all’orecchio destro.
La dott.ssa __________ ha
inoltre precisato che le indagini effettuate dal dott. __________ non hanno
evidenziato disturbi vestibolari periferici organici, né disturbi all’organo
otolitico. L’ipotesi di un idrope cocleare post-traumatico, formulata sempre dal
dott. __________ a titolo di diagnosi differenziale, è pure da escludere visto
che, se originata da un infortunio, tale patologia non sarebbe insorta simultaneamente
alle due orecchie e avrebbe causato una fluttuazione dell’udito nell’ambito dei
toni bassi.
In sintesi, secondo la specialista
interpellata dall’CO 1, l’infortunio ha dunque provocato un tinnitus nel
contesto di una preesistente ipoacusia percettiva bilaterale (di eziologia
degenerativa), da valutare quale peggioramento soggettivo psicologico e
funzionale.
La dott.ssa __________ ha
infine affermato di non poter spiegare l’incapacità lavorativa attestata all’assicurato,
né tenuto conto dell’evento infortunistico occorso né dell’acufene unilaterale,
divenuto disturbante trascorsi otto mesi e che appare talvolta sfociare in uno
scompenso psichico (cfr. doc. 70).
In data 27 novembre 2014,
il ricorrente è stato sottoposto a una RMN cerebrale, a una RMN delle rocche
petrose, nonché a un’angio-RMN del circolo intracranico, esami che non hanno
evidenziato nulla di particolare (cfr. doc. 91).
Con certificazione del 29
dicembre 2014, il dott. __________ ha segnalato che “… l’acufene, difficilmente
oggettivabile, (…) nonostante diversi approcci terapeutici, è soggettivamente
peggiorato, con un crescente coinvolgimento emotivo. Quadro clinico di
somatizzazione, che negli ultimi tempi ha procurato a più riprese degli
scompensi sintomatologici importanti. E proprio alla luce di questi nuovi
sintomi, reputo importante, a complemento diagnostico, una valutazione
psichiatrica …” (doc. 94).
Con referto del 2 febbraio
2015, la dott.ssa __________ ha consigliato l’immediata applicazione di una protesi
acustica binaurale con costi a carico dell’CO 1 in quanto, sebbene l’insorgente
presentasse un danno uditivo già prima del sinistro del dicembre 2013,
quest’ultimo evento ha contribuito a peggiorarlo e, soprattutto, poiché il tinnitus
all’orecchio destro è con verosimiglianza preponderante conseguenza naturale
dell’esplosione del petardo.
Riguardo alle cefalee
croniche, il medico fiduciario dell’amministrazione ha fatto riferimento alle
risultanze delle RMN effettuate il 27 novembre 2014, per concludere che il
disturbo in questione potrebbe essere imputabile a una sinusite mascellare cronica
con cisti da ritenzione, dunque a un’infiammazione cronica (di origine
morbosa).
Sempre secondo la dott.ssa
__________, tenuto conto unicamente delle sequele dell’infortunio del dicembre
2013.
e grazie all’utilizzo di una protesi acustica, RI 1 non presenterebbe
alcun impedimento professionale (doc. 106).
A margine del consulto del
5.
febbraio 2015, il dott. __________ ha riferito che il quadro clinico era
caratterizzato da un’accentuazione della cefalea occipitale di tipo pulsabile e
da un acufene a destra, rilevando che, visto il decorso, entrava in
considerazione un “… potenziale disturbo vascolare post-traumatico (DD: cefalea
post-traumatica del labirinto, spasmo vascolare post-trauma), difficilmente
oggettivabile. In considerazione di questi nuovi aspetti si consiglia
d’eseguire una valutazione neuropsichiatrica.” (doc. 110).
In data 12 maggio 2015, RI
1.
ha consultato i medici del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di
__________, allo scopo d’indagare le cefalee da lui denunciate.
Dal relativo referto
risulta che i sanitari hanno formulato le diagnosi di emicrania senza aura, di
sindrome sensitiva facio-brachio-crurale a destra di origine indeterminata (non
riconducibile a un evento ischemico cerebrale anamnestico né all’esame RMN del
novembre 2014) e di esiti da trauma acustico destro (cfr. doc. 127).
Il 21 maggio 2015, la
dott.ssa __________ ha ribadito che l’ipoacusia era già presente prima
dell’infortunio e che non ha mai impedito all’assicurato di svolgere la propria
professione, ragione per la quale la causa dell’incapacità lavorativa da lui
fatta valere non va ricercata nei postumi dell’infortunio, ma piuttosto in uno
scompenso psicosomatico (doc. 120: “Aus otologischer Sich beurteile ich die
100% Arbeitsunfähigkeit des Versicherten in se nicht als unfallkausal begründet.
Insbesondere mit einer Hörgeräteversorgung ist die
Schwerhörigkeit des Versicherten, wie auch der Tinnitus weitgehend
kompensierbar.”).
Grazie
al “Modulo d’ordine per la prima e la successiva perizia degli apparecchi
acustici nell’assicurazione infortuni obbligatoria e nell’assicurazione
militare” compilato dal dott. __________, spec. FMH in ORL, il 10 giugno 2015,
è emerso che l’acufene all’orecchio destro era già presente prima dell’evento
traumatico, sin dal 1996 (doc. 128, p. 1).
La RMN cervicale, disposta
dai neurologi dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 138), è
risultata nella norma (cfr. doc. 139).
A margine del consulto del
12.
novembre 2015, i sanitari del Servizio di neurologia hanno refertato una “…
recrudescenza della nota emicrania nel contesto di deprivazione del sonno,
deflessione timica ed interruzione brusca della terapia antiemicranica
profilattica. In accordo con il paziente riprendiamo la terapia con
amitriptilina (25mg/die), anche nell’ottica di avvalersi dell’effetto del
farmaco sul tono dell’umore, e impostiamo una terapia miorilassante e
fisioterapia antalgica.
Per quanto concerne la
sindrome depressiva, il paziente non desidera al momento una presa a carico
specialistica, preferendo parlarne con lei durante la prossima vostra
consultazione. Sottolineamo la priorità di tale intervento a nostro giudizio.”
(doc. 157).
Nel corso del mese di
dicembre 2015, l’amministrazione ha ancora consultato la dott.ssa __________.
Ella ha dichiarato che, dal profilo medico-otologico, non esiste alcuna
indicazione a ritenere l’insorgente inabile al lavoro a causa dell’infortunio
del mese di dicembre 2013. A suo avviso, i disturbi da lui lamentati, in
particolare le vertigini, non si trovano in nesso causale con il succitato
evento, ma appartengono al quadro clinico della sindrome di Ménière. Il tinnitus
era già presente prima del sinistro, in ragione della malattia di base
(Morbus Ménière), di modo che la decisione di rimborsare il costo
dell’apparecchio acustico (destinato a mascherare il disturbo), si è a
posteriori rivelata generosa. La sordità esistente sin dagli anni ’90 non è da
ricondurre, in maniera preponderante o esclusiva, all’attività professionale
svolta dall’assicurato (cfr. doc. 163).
In
corso di causa, il TCA ha chiesto alla dott.ssa __________, spec. FMH in ORL,
di precisare alcuni aspetti della vertenza, e ciò anche in considerazione del
fatto che le conclusioni contenute nei suoi apprezzamenti agli atti apparivano
contraddittorie (cfr. doc. VII).
Per quanto qui
d’interesse, con rapporto del 27 ottobre 2016, il medico fiduciario dell’CO 1
ha innanzitutto ribadito che ipoacusia percettiva bilaterale è preesistente
al sinistro del dicembre 2013. D’altro canto, la dott.ssa __________ ha negato
che il trauma acustico in questione abbia causato un aggravamento durevole della
preesistente perdita uditiva per i toni alti. Ella ha spiegato che le cellule
ciliate presenti all’interno della coclea erano già compromesse a tal punto che
l’infortunio non ha potuto ulteriormente danneggiare le strutture organiche. Un
trauma acustico causa tipicamente e specialmente un danno interno per i toni
alti e non per quelli bassi (cfr. doc. X).
2.6
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale constata che dalla documentazione medica riassunta al
precedente emerge che l’acufene all’orecchio destro, le vertigini,
l’emicrania e la sindrome sensitiva facio-brachio-crurale non
correlano a sufficienza con un danno organico oggettivabile di eziologia
traumatica. In proposito, va in particolare segnalato che gli esami di RMN
cerebrale, delle rocche petrose, del circolo intracranico (angio-RMN) e
cervicale, non hanno evidenziato alcun reperto patologico.
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche
o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Per quanto concerne il tinnitus,
nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a
un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con
l’infortunio non può essere ammesso senza aver fatto l’oggetto di un esame
particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di
deficit organico.
Sempre in quella
pronunzia, l’Alta Corte ha precisato che non esiste una base scientifica sicura
per considerare il tinnito un disturbo organico, né per attribuirlo
imperativamente a una causa organica. Neppure la sua gravità consente di
concludere a una conseguenza infortunistica di natura organica. Riportando
l’opinione del Prof. __________, il TF ha osservato che sulla questione di
sapere come è causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi.
Pertanto, secondo la Corte federale, l’affermazione secondo la quale un danno
all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus, non
trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la
trova la conclusione secondo la quale il tinnito è un disturbo organico (cfr.
DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).
Ora, la più recente
giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei
disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Così come verrà
diffusamente dimostrato al considerando 2.8. s., nel caso concreto, l’esistenza
di un legame causale adeguato con l’infortunio del 16 dicembre 2013, valutata
in base ai criteri stabiliti nella DTF 115 V 133, deve essere negata e, con
essa, anche la responsabilità dell’assicuratore LAINF in relazione al tinnitus,
alle vertigini, all’emicrania e alla sindrome sensitiva interessante l’emicorpo
destro.
In queste condizioni, può
dunque essere lasciata insoluta la questione di sapere se l’acufene (ma ciò
vale anche per le vertigini, l’emicrania e la sindrome sensitiva) rappresenta
una conseguenza naturale dell’evento traumatico in discussione, ciò che appare
perlomeno dubbio alla luce di quanto è stato certificato dal dott. __________
il 10 giugno 2015 (cfr. doc. 128, p. 1: “Acufene costante all’orecchio destro presente
dal 1996.” – il corsivo è del redattore).
2.7
Per quanto riguarda l’ipoacusia
percettiva alle frequenze medio-acute bilaterale - vista anche l’assenza di
certificazioni specialistiche divergenti – questo Tribunale ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sul parere espresso dalla dott.ssa __________,
appositamente interpellata in corso di causa, secondo la quale l’infortunio
assicurato non ha peggiorato il preesistente danno uditivo (cfr. doc. X: “Herr RI 1 zeigte anfangs der 90-iger Jahre einen ausgeprägten
Hochtoninnenohrschaden in den Frequenzen 3000-8000 Hz beidseits. Dieser
Hochtonschaden hat durch das Knalltrauma 2013 keine zusätzliche Verschlimmerung
audiometrisch nachweislich erlitten.” – il corsivo è del redattore).
Al
riguardo, occorre considerare che lo stesso medico curante specialista del
ricorrente, dott. __________, ha più volte sottolineato la preesistenza del
danno uditivo (cfr., ad esempio, doc. 36: “L’eziologia di tale deficit uditivo
bilaterale rimane incerto, probabilmente pre-esistente.” e doc. 94:
“Sotto l’aspetto strumentale si riscontra un’ipoacusia percettiva bilaterale,
che secondo i dati anamnestici, risulta essere preesistente.” – il
corsivo è del redattore).
Inoltre, quanto
evidenziato dalla patrocinatrice dell’insorgente nel suo allegato d’osservazioni
del 23 novembre 2016 (cfr. doc. XV, p. 1: “Dal documento qui allegato risulta
che nel 1995 erano presenti problemi all’udito unicamente per rapporto
all’orecchio destro, mentre gli audiogrammi e i reperti medici agli atti
mostrano che dopo l’infortunio del 2013 l’ipoacusia sulle frequenze medio-alte
risulta essere bilaterale.”), non appare pertinente, posto che i tracciati
audiometrici agli atti, relativi agli anni 1990, 1994 e 1995, dimostrano, al di
là di ogni dubbio, che la perdita uditiva interessava già allora entrambe le
orecchie (cfr. doc. 68, p. 3 e 4).
In esito a quanto precede,
il TCA ritiene dunque dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza,
che la problematica uditiva di cui soffre l’assicurato non costituisce una
conseguenza naturale del sinistro del 16 dicembre 2013.
2.8
Nel caso di specie, tutti i
sanitari che si sono occupati di RI 1 hanno segnalato la presenza di una
rilevante problematica psichica, circostanza che viene pure riconosciuta
dallo stesso ricorrente.
Dalla decisione su
opposizione risulta che l’amministrazione ha lasciato aperta la questione di
sapere se i disturbi psichici costituiscono o meno una conseguenza naturale
dell’evento infortunistico del dicembre 2013 (ritenendo di conseguenza inutile
procedere a una valutazione psichiatrica), posto che la causalità adeguata deve
comunque essere negata (cfr. doc. 164, p. 10).
Questo Tribunale condivide
tale modo di procedere.
2.9
Nell'esaminare l'adeguatezza
del legame causale, in relazione all'evento del 16 dicembre 2013, bisogna
avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Per quanto riguarda la
dinamica, dal verbale d’audizione del 2 aprile 2014 - sottoscritto dal
ricorrente in segno di accettazione – risulta la descrizione seguente:
" (…).
L’infortunio è successo il 16.12.13 verso le ore 12.30.
All’epoca ero impiegato, come programma occupazionale, ad __________,
dove dovevamo pulire delle piste ciclabili.
A mezzogiorno mi ero recato nella “baracca” da cantiere per il
pranzo con diversi altri colleghi che stavano eseguendo pure loro il piano
occupazionale.
Dopo il pranzo i colleghi erano usciti dalla “baracca” ed erano
andati a bere il caffè in paese.
Io avevo preferito rimanere nella “baracca” in attesa dell’ora
della ripresa del lavoro, come mia abitudine.
(…).
Ad un dato momento all’interno della “baracca” qualcuno aveva
buttato un petardo.
Non sono per nulla sicuro, ma salvo errore era stato uno dei
colleghi di lavoro del quale non conosco le generalità, che aveva buttato il
petardo all’interno della “baracca”.
(…).
A seguito della violenta esplosione per un attimo ero rimasto
tutto frastornato ed avevo iniziato a sentire un fastidioso fischio
all’orecchio destro.”(doc. 32, p. 2)
Tenuto conto
della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il
sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato, tutt’al più, tra gli infortuni
di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti.
Del resto, in una sentenza
8C_1040/2012 del 15 marzo 2013 consid. 4.2.2, riguardante un assicurato che
durante il servizio militare aveva subito proprio un trauma acustico, il
Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se tale evento
dovesse essere classificato nella categoria degli infortunio banali o leggeri
oppure in quella degli infortuni di grado medio al limite della categoria
inferiore, poiché ininfluente ai fini del giudizio.
In tale eventualità, il
giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4. Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in
maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.
100.
ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che
si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere
adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità
in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Ora, in
ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, tenuto conto che l’acufene
all’orecchio destro, le vertigini, l’emicrania e la sindrome
sensitiva facio-brachio-crurale sono risultati privi di sostrato organico
oggettivabile (cfr. il consid. 2.6.) e che i disturbi uditivi
sono stati giudicati estranei all’infortunio (cfr. consid. 2.7. in fine),
nella concreta evenienza, non possono essere ritenuti soddisfatti i criteri della
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, della durata
eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici persistenti,
nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
Questo Tribunale ritiene
che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio,
possa essere escluso a priori.
D’altro canto, nessun
elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio.
Può infine rimanere
indeciso se è realizzato il criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute, poiché anche se ciò dovesse essere il
caso, in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria
inferiore, l’adempimento di un criterio non potrebbe comunque giustificare
l’adeguatezza del nesso di causalità.
Alla luce di quanto
precede, si deve concludere che le turbe psichiche denunciate da RI 1 (e, con
esse, tutte quei disturbi risultati privi di sostrato organico oggettivabile),
non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che lo ha
visto vittima il 16 dicembre 2013.
La decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha
dichiarato estinto a contare dal 3 febbraio 2015 il diritto alle prestazioni
dipendente dal sinistro del dicembre 2013 (e dunque anche quello alla cura
medica e all’IMI), merita dunque di essere confermata.
2.10
Deve ancora essere verificato
se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 4).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante
si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V
202.
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, dalla documentazione prodotta in corso di causa (cfr.
doc. A 5 e allegati al doc. XIX) risulta che il ricorrente è
separato con un figlio, affidatogli tre giorni e mezzo a settimana e un
week-end sì e uno no.
Le sue
entrate consistono nel salario da lui percepito lavorando a tempo parziale alle
dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità d’impiegato generico
(in media ca. fr. 1’440/mese netti).
Sul fronte delle uscite,
la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.
1’200 quale importo base mensile per la persona che vive
sola.
Tale importo
comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
Già soltanto considerando
l’importo base mensile e aggiungendo la pigione dovuta per la locazione dell’abitazione
di __________ (fr. 1’200/mese), l’assicurato presenta delle uscite maggiori
alle entrate.
Ritenuto, inoltre, che
anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,
riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti