35.2016.25
Assicuratore LAINF ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta durata a partire da una data antecedente la decisione,chiedendo la restituzione di quanto corrisposto nel frattempo.Necessi
11 ottobre 2016Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.25
cr
Lugano
11 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 febbraio 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 dicembre 2013, RI
1, nata nel 1964, a quel momento attiva in qualità di infermiera a domicilio
alle dipendenze di __________, nell’uscire dalla casa di un paziente è
scivolata a causa del suolo bagnato, sbattendo la spalla destra (doc. 1).
Nonostante i disturbi, la
stessa ha continuato regolarmente la propria attività lavorativa, curandosi “da
sola”, fino al 14 febbraio 2014, allorquando, stante il mancato miglioramento
dei dolori, ha deciso di rivolgersi al dr. __________. Quest’ultimo, dopo aver
fatto eseguire un’ecografia alla spalla destra (doc. 5), ha prescritto dapprima
degli antidolorifici e, in seguito, della fisioterapia (doc. 8).
In
data 22 maggio 2014, l’assicurata ha quindi annunciato il caso all’assicuratore
LAINF (cfr. doc. C), il quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
In data 9 agosto 2014, il
datore di lavoro dell’interessata ha annunciato una ricaduta, avendo
l’assicurata lamentato una recrudescenza dei dolori a seguito di un movimento
brusco effettuato il 28 luglio 2014 (cfr. doc. 3).
1.2. Con decisione denominata
“disposizione (riconsiderazione)” del 12 ottobre 2015, l’assicuratore LAINF ha stabilito
che “per le conseguenze dell’evento del 20 dicembre 2013, in riconsiderazione
della disposizione informale di assunzione delle prestazioni, non vengono
erogate prestazioni. Si richiede la totale restituzione delle prestazioni corrisposte
indebitamente (indennità giornaliere e spese di cura)”, dal 29 luglio 2014 al
30 aprile 2015, per un totale di fr. 23'832.60.
L’assicuratore LAINF ha
motivato tale decisione con il fatto che, sulla base del parere del proprio
medico fiduciario, un nesso causale tra la sintomatologia ancora presentata
dall’interessata e l’infortunio del dicembre 2013 non sarebbe più data con
prevalenza preponderante dopo il 14 marzo 2014 (cfr. doc. 47).
Ai sensi dell’art. 11 OPGA
l’amministrazione ha pure tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale
opposizione dell’assicurata.
L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestiva opposizione contro la
decisione del 12 ottobre 2015, ritenendo ingiustificata sia la soppressione
delle prestazioni, sia la decisione di riconsiderazione, così come pure la
richiesta di restituzione di quanto già versatole dall’assicuratore LAINF.
Il rappresentante
dell’assicurata ha, inoltre, chiesto che “considerata la complessità del caso,
la valutazione di esito positivo e non da ultimo la difficoltà finanziaria
della mia cliente, per la stessa inoltro anche formale domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio” (cfr. doc. 49).
Con decisione su
opposizione del 17 febbraio 2016, l’assicuratore LAINF, basandosi su quanto
valutato dal proprio medico fiduciario in merito all’(in)esistenza di un nesso
causale naturale al più tardi dopo il 14 marzo 2014, ha interamente confermato
la decisione del 12 ottobre 2015 e respinto la domanda di assistenza giudiziaria
(cfr. doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 3
marzo 2016, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento delle
indennità giornaliere e del rimborso delle cure mediche fino alla fine del mese
di agosto 2015 o, in via subordinata, che tutte le prestazioni percepite
dall’interessata siano considerate come “percepite legalmente. Non ci sono
prestazioni indebitamente percepite)”.
In tutti i casi, l’avv. RA
1 ha comunque chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di
fr. 1'845.05 (doc. I).
Il
rappresentante legale dell’assicurata ha, inoltre, postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
Sostanzialmente, il
patrocinatore della ricorrente ha contestato che lo stato di salute
dell’interessata potesse essere considerato stabilizzato già in data 14 marzo
2014, come valutato, ma solo a posteriori (in data 11 settembre 2015), dal
medico fiduciario dell’assicuratore LAINF. Una tale conclusione a suo avviso
appare in contraddizione con l’attestazione di una completa inabilità
lavorativa dell’interessata rilasciata da tutti i medici interpellati, così
come pure con la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici
atti a meglio accertare le condizioni di salute dell’assicurata ed a ridurne
gli effetti negativi sulla capacità lavorativa residua.
Il patrocinatore della
ricorrente ha infatti messo in evidenza che lo stato di salute dell’assicurata
si è stabilizzato solo a partire dal mese di settembre 2015, come peraltro
confermato dalla stessa signora RI 1, ed è pertanto solo a partire da tale
momento, secondo l’avv. RA 1, che l’assicuratore LAINF può porre termine al versamento
delle prestazioni di corta durata.
Il patrocinatore della
ricorrente ha poi nuovamente osservato “che per l’artrosi citata dallo stesso
dr. __________ all’assicurata andrebbe perlomeno valutato e se del caso anche
riconosciuto il diritto ad un’indennità per la menomazione all’integrità
fisica”.
L’avv. RA 1 ha contestato
“quanto riferito nella decisione contestata da CO 1 in merito al nesso di
causalità”, “già solamente perché nessun medico conferma con sufficiente
certezza che i mali di cui soffre l’assicurata non possono più essere correlati
con l’infortunio che la stessa ha subito nel mese di dicembre 2013”. Al
contrario, tutti i medici, compreso il fiduciario dell’assicuratore infortuni,
concordano sul fatto che i disturbi risentiti dall’interessata sono di origine
traumatica. Solo il dr. __________, tuttavia, limita gli effetti del nesso
causale al 14 marzo 2014, valutazione basata tuttavia unicamente sugli atti,
senza visita dell’interessata, e che quindi secondo l’avv. RA 1 non riveste valore
probatorio e non giustifica la soppressione del diritto a prestazioni di breve
durata già a partire dal 29 luglio 2014. Queste ultime vanno pertanto
riconosciute fino alla fine del mese di agosto 2015.
Quanto, infine, alla pretesa
restituzione delle prestazioni percepite dall’assicurata dal 29 luglio 2014 al
30 aprile 2015, l’avv. RA 1 ha rilevato che “per potere rivendicare il diritto
alla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, l’applicazione
dell’art. 25 LPGA presuppone che siano adempiute le condizioni per una
revisione processuale (presenza di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova già
preesistenti [cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA]) o per un riesame (errore manifesto
nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [cfr.
art. 53 cpv. 2 LPGA]) della decisione formale o informale che riconosciute le
prestazioni in causa”.
Nel caso di specie, visto
che la domanda di restituzione è basata sull’esame dell’intero dossier e, in
particolare, sulla valutazione del dr. __________, senza che “nessun elemento
nuovo, già preesistente, è stato preso in considerazione; segnatamente nessun
errore manifesto è stato messo in evidenza”, a mente del patrocinatore
dell’assicurata “la decisione contestata non merita conferma” e “nemmeno si
giustifica la domanda di restituire le prestazioni percepite” (doc. I).
1.4. L’assicuratore
LAINF resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 20 aprile 2016, il
patrocinatore della ricorrente ha ribadito le considerazioni già espresse in
sede ricorsuale, chiedendo “nella misura in cui verrà ritenuto necessario da
codesto lodevole Tribunale, quale ulteriore mezzo di prova, che venga allestita
una perizia medica atta a stabilire se l’assicurata può effettivamente oppure
no essere considerata abile al lavoro nella misura del 100% a far tempo dal
mese di settembre 2015” (doc. V).
1.6. Con osservazioni del 2 maggio
2016, l’assicuratore infortuni convenuto ha nuovamente confermato il pieno
valore probatorio della valutazione fornita dal dr. __________ in merito
all’estinzione del nesso causale, peraltro non contestata dall’assicurata
attraverso una perizia terza riguardante lo specifico tema del nesso causale.
L’assicuratore LAINF ha
ribadito che “il dr. __________ è stato il primo ad esprimersi in maniera
compiuta sul nesso di causalità”, elaborando sì la propria “valutazione sulla
base degli accertamenti figuranti agli atti”, ma “esaminando il caso da un
punto di vista che fino ad allora, proprio per la citata differenza tra mandato
medicale e peritale, non era ancora stato esplorato”. Ciò costituisce, secondo
il parere dell’amministrazione, “un fatto nuovo, senz’altro rilevante dal
momento che va ad incidere precisamente sull’obbligo prestativo
dell’assicuratore, suscettibile di modificare la base fattuale sulla quale
erano state erogate – erroneamente – delle prestazioni assicurative. Giusto
dunque considerare, sulla scorta di tale documento, adempiute le condizioni per
una revisione)” (doc. VII).
1.7. In data 18 maggio 2016, il
patrocinatore della ricorrente ha contestato che nel mese di febbraio 2014 vi
sia stata una telefonata tra CO 1 e il dr. __________, come espressamente
confermato dallo stesso medico tramite messaggio di posta elettronica del 18
maggio 2016 (doc. IX +1).
1.8. In data 7 giugno 2016, poi,
l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia del progetto di decisione del 13 maggio
2016, con il quale l’Ufficio AI ha riconosciuto che l’assicurata ha presentato
una totale incapacità lavorativa fino e compreso il 31 agosto 2015 (doc. X +
1).
1.9. Con osservazioni del 10
giugno 2016, l’assicuratore LAINF resistente, dopo aver rilevato che dagli atti
risulta un verbale inerente una telefonata intercorsa nel mese di febbraio 2014
con il dr. __________, ha segnalato che il fatto che l’interessata sia stata
considerata dall’Ufficio AI completamente inabile al lavoro “è irrilevante, dal
momento che questa incapacità è sopraggiunta posteriormente alla definizione
del caso e non è dunque più da considerare in relazione con il sinistro del 20
dicembre 2013”, visto che “dal 14 marzo 2014 i disturbi lamentati
dall’assicurata devono essere ricondotti a delle componenti extra-infortunistiche”
(doc. XII).
1.10. In data 31 agosto 2016, il
patrocinatore della ricorrente ha trasmesso copia della decisione definiva del
21 giugno 2016 – non contestata nemmeno da CO 1 – con la quale l’Ufficio AI ha
ritenuto che l’interessata presenta una completa incapacità lavorativa fino e
compreso il 31 agosto 2015 (doc. XIV + 1-2).
1.11. Con osservazioni del 2
settembre 2016, l’assicuratore LAINF ha ribadito che essendo il nesso causale
tra i disturbi dell’interessata e l’infortunio venuto meno, al più tardi, a
partire dal 14 marzo 2014, l’incapacità lavorativa del 100% riconosciuta
dall’Ufficio AI dal 29 luglio 2014 al 31 agosto 2014 “è del tutto irrilevante”
(doc. XVI).
1.12. In data 8 settembre 2016,
l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la conferma scritta da parte dell’Ufficio AI
che “tutti gli atti medici a dossier dei curanti e specialisti, nonché
assicurativi, non attestano diagnosi extra-infortunistiche con ripercussioni
sulla capacità lavorativa” (doc. XVIII + AA).
Queste considerazioni del
patrocinatore della ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
XIX), per conoscenza.
2.1. Nella concreta evenienza, va
osservato che l’assicuratore resistente ha negato il diritto alle prestazioni
di corta durata in relazione alla ricaduta del 28 luglio 2014 a decorrere da
una data precedente a quella dell’emissione della decisione del 12 ottobre
2015, ovvero dal 29 luglio 2014, pretendendo la restituzione delle
prestazioni corrisposte nel frattempo, fino al 30 aprile 2015.
In
proposito, occorre rilevare che, con la DTF 130 V 380 (=SVR 2004 UV Nr. 16 p.
53), l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità
di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo
prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità
giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un
motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel caso in
cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente
versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.
In quella fattispecie, il
caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un
esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella citata sentenza il
TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di
lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze
il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre
termine con effetto immediato alle stesse.
Con la DTF
133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso
che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera
possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato
precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate
prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli
ai sensi di tale disposizione.
In quel caso, il TFA ha
ritenuto corretto il modo di procedere dell’assicuratore che, con decisione
formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena
accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con
l’evento traumatico, a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva
posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e
all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
È utile sottolineare che
successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni
di corta durata, ragione per la quale non si poneva il problema di un’eventuale
restituzione.
Nel caso di
specie, il TCA deve innanzitutto stabilire se l’assicuratore CO 1 era
legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere
dal 29 luglio 2014, oppure no.
Nell’affermativa, si
tratterà di esaminare se sono date le condizioni per pretendere la restituzione
delle prestazioni che l’assicuratore ha pagato nel frattempo.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,
il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe
verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA
del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella
causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H
407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella
causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente
alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é
tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
Fatti
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.6. In concreto,
con decisione formale del 12 ottobre 2015, l’assicuratore LAINF ha dichiarato
estinto il nesso di causalità naturale tra i disturbi annunciati
dall’assicurata il 28 luglio 2014 a titolo di ricaduta e l’infortunio del 20
dicembre 2013 fin dal momento in cui l’interessata ha fatto valere
un’accentuazione dei disturbi, ritenendo che, perlomeno dal 14 marzo
2014, l’esistenza di un nesso causale fosse solo possibile, ma non probabile
secondo verosimiglianza preponderante.
L’assicuratore
infortuni ha così giustificato le proprie conclusioni:
" Conclusione
Dopo avere esaminato gli atti
medici, il nostro medico consulente è del parere che l’odierna sintomatologia
non possa essere chiaramente inquadrata diffusamente e organicamente. Una
traumatizzazione di un’artrosi dell’articolazione AC nel caso della caduta
descritta è molto facilmente immaginabile e anche comprensibile, di solito però
in tal caso ci si sarebbe aspettati una scomparsa dei dolori dopo circa 6-12
settimane, vale a dire entro il 14 marzo 2014 al massimo. Una causalità con
l’infortunio è solo possibile ma non in prevalenza probabile.” (Doc. 47-2)
Il
provvedimento appena citato è stato confermato con la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF ha accertato l’estinzione del
nesso di causalità naturale a far tempo almeno dal 14 marzo 2014 e confermato
che, in riconsiderazione della decisione informale di assunzione delle
prestazioni, queste ultime non avrebbero dovuto essere erogate a seguito
dell’annuncio di ricaduta, pretendendo di conseguenza la restituzione delle
spese di cura e delle indennità giornaliere versate nel periodo 29 luglio 2014 –
30 aprile 2015 (cfr. doc. B).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, il
TCA constata che, secondo l’amministrazione, l’estinzione della causalità
naturale con l’infortunio del 20 dicembre 2013, si fonderebbe sulla valutazione
fornita dal proprio medico fiduciario.
Dalle carte processuali
emerge, in effetti, che in data 11 settembre 2015, il dr. __________ ha redatto
per conto dell’assicuratore LAINF una valutazione basata sull’esame degli atti,
denominata “Aktennotiz”, nella quale il sanitario appena citato, dopo avere
riassunto la dinamica dei fatti accaduti in data 20 dicembre 2013 e gli esami
strumentali (artro-MRI della spalla destra in data 20 agosto 2014) e clinici (valutazione
neurologica del dr. __________ del 16 marzo 2015; valutazione presso la __________
del 14 aprile 2015) che si sono susseguiti nel tempo, è giunto alla conclusione
che:
" (…)
Wie du aus dem Aktenverlauf ersehen kannst,
konnte nach dem Sturz am 21.12.2013 im Rahmen der Untersuchungen keine sichere,
diesem Trauma zuzuordnende objektivierbare Verletzung zugeordnet werden. Eine
primär vermutete Supraspinatussehnen-Läsion konnte
später nicht bestätigt werden. Eine AC-Gelenksarthrose wurde
bereits 8 Monate nach dem Unfallereignis in erheblichem Masse nachgewiesen und
kann somit nicht direkt als unfallkausal bezeichnet werden. Sinngemäss
haben auch die Kollegen in der __________
von einer traumatisierten AC-Gelenksarthrose
gesprochen. Ob die SLAP-Läsion Grad I überhaupt Beschwerden auslöst und ob sie
auf ein solches Sturzereignis mit Kontusion zurückführbar wäre, bleibt offen.
Die festgestellten neurologischen Defizite haben mit dem Unfallereignis
definitiv Nichts zu tun resp. sind eine Kausalität nicht
nachvollziehbar.
Das heutige Beschwerdebild ist diffus und
organisch nicht klar zuzuordnen, was auch die vorsichtigen
diagnostischen Beschreibungen der Kollegen in der __________ wiederspiegelt.
Retrospektiv gesehen ist eine Traumatisierung
einer AC-Gelenksarthrose beim beschriebenen
Sturzereignis sehr gut vorstellbar und auch nachvollziehbar. Ùblicherweise
hätte man dabei ein Abklingen der Beschwerden nach etwa 6 - 12 Wochen erwartet.
Die restliche Symptomatologie beim langen Beschwerdeverlauf ist hinsichtlich
Ethiologie und Kausalität nicht klar fassbar.
Sinngemäss kann versicherungsmedizinisch
lediglich von einer möglichen Kausalität, jedoch
nicht von einer überwiegend wahrscheinlichen Kausalität ausgegangen werden.”
(Doc. 43/1)
Il patrocinatore della ricorrente ha contestato questo parere del
dr. __________, sulla base di quanto attestato in data 3 novembre 2015 dal dr. __________,
spec. FMH in medicina generale, il quale si è così espresso:
" Mi viene
chiesto un parere medico da parte dell’avv. RA 1. In particolare, mi viene
chiesta una presa di posizione riguardo l’opinione espressa dalla dr.ssa __________,
medico di fiducia della CO 1.
Anamnesticamente vi è un legame tra la
sintomatologia algica con diminuzione della forza all’arto superiore destro e
l’evento scatenante, che ha causato una lesione a livello della spalla destra.
Ritengo improbabile che la lesione della parte cartilaginea del glenoide
(lesione SLAP) sia di natura degenerativa. Seguo la signora RI 1 da prima che
fosse vittima dell’infortunio e in passato mai mi ha segnalato disagi o
pregiudizi alla spalla. Ad ogni buon conto, anche nella letteratura queste
lesioni sono ritenute prevalentemente di natura traumatica. Oltretutto la
signora RI 1 nemmeno esercita una intensa attività sportiva o un’altra attività
che sollecita eccessivamente l’articolazione. All’altra spalla ancora oggi non
si riscontrano problemi. Personalmente ritengo si tratti quindi della
conseguenza diretta di un evento traumatico (un infortunio: la caduta con
trauma diretto della spalla), che ha avuto un decorso complicato, lungo e
difficile (brachialgia atipica con sospetta sindrome del canale cubitale, ecc.;
vedi rapporti specialistici, in particolare clinica __________). D’altronde
ancora oggi la paziente riferisce che i disturbi non sono ancora del tutto
spariti. Sebbene l’iter diagnostico sia stato difficile, sono dell’opinione che
la valutazione assicurativa sia stata tardiva. Dal punto di vista medico sin
dall’inizio all’assicurazione la situazione è stata ben presentata e ciò con
conseguente presa a carico da parte di CO 1 dopo i suoi accertamenti. Rispetto
al passato, ad oggi non ci sono elementi nuovi ed oggettivi di rilievo che
giustificherebbero una diversa interpretazione dello stesso caso e quindi un
cambiamento di atteggiamento dell’assicurazione. Sulla presenza di elementi
degenerativi oggettivabili che hanno un effetto modulante negativo sulla
sintomatologia non posso invece che dichiararmi in accordo con la dr.ssa __________;
ancorché, siccome sintomatologia conseguente all’infortunio e apparsa solo di
recente, anche questi ultimi vanno ancora presi a carico da CO 1. Come già
comunicato in precedenza, tra l’infortunio e i mali sofferti dalla paziente
persiste quindi un nesso di causalità rilevante con riferimento alla limitata
capacità lavorativa perlomeno fino alla fine del mese di agosto 2015.” (Doc.
55/2)
2.8. Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che, senza prima disporre ulteriori
approfondimenti, non si possa, con la necessaria tranquillità, concludere che il parere espresso dal dr. __________ in merito
all’estinzione del nesso causale tra i disturbi fatti ancora valere
dall’interessata e l’infortunio possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato
a rendere.
Il TCA rileva, da una parte,
che non vi è motivo per mettere in dubbio la motivazione con la quale il medico
fiduciario dell’assicuratore LAINF ha giustificato il fatto che l’evento
dannoso possa avere aggravato, ma solo transitoriamente, uno stato degenerativo
preesistente - indicando che la traumatizzazione dell’artrosi
dell’articolazione AC avrebbe dovuto evolvere nella scomparsa dei dolori dopo
6-12 settimane (cfr. doc. 43/1).
D’altra parte, tuttavia,
questo Tribunale evidenzia che l’assicurata presenta, oltre all’artrosi dell’articolazione
AC, anche una “lesione dello SLAP di grado I e stacco del labbro tra le ore
12.00 e le ore 03.00; lesione parziale e stacco parziale omerale del legamento
gleno-omerale inferiore”, come evidenziato dall’esame di artro-RM del 20 agosto
2014 (cfr. doc. I/13).
Ora, a tale proposito, il
TCA rileva che nella motivazione posta dall’assicuratore LAINF a fondamento
della decisione di porre termine al versamento delle prestazioni di corta
durata in relazione ai disturbi fatti ancora valere dall’interessata a titolo
di ricaduta - ovvero la circostanza che “una traumatizzazione di
un’artrosi dell’articolazione AC nel caso della caduta descritta è molto
facilmente immaginabile e anche comprensibile, di solito però in tal caso ci si
sarebbe aspettati una scomparsa dei dolori dopo circa 6-12 settimane, vale a
dire entro il 14 marzo 2014 al massimo. Una causalità con l’infortunio è solo
possibile ma non in prevalenza probabile” (cfr. doc. 47-2) - non viene
minimamente presa in considerazione la suddetta lesione SLAP.
Nella valutazione dell’11
settembre 2015, il dr. __________ ha riferito che dall’analisi degli atti è
emerso che nel rapporto del 14 aprile 2015 della __________ vengono poste le
diagnosi di “eine traumatische SLAP-Läsion und von einer traumatisierten
AC-Gelenksartrose”, lasciando poi aperta la questione a sapere se la lesione
SLAP sia o meno in nesso causale con la caduta del dicembre 2013 (cfr. doc.
43/1: “Ob die SLAP-Läsion Grad I überhaupt Beschwerden auslöst und ob sie auf
ein solches Sturzereignis mit Kontusion zurückführbar wäre, bleibt offen”).
Il TCA rileva che tale
questione, tutt’altro che secondaria, avrebbe invece dovuto essere chiarita da
parte dell’amministrazione, stabilendo se i disturbi ancora accusati
dall’interessata alla spalla destra siano in nesso causale, oppure no, con la
lesione SLAP evidenziata nell’esame di artro-RM del 20 agosto 2014.
Ciò è quanto sostenuto dal
dr. __________, il quale ha ritenuto “improbabile che la lesione della parte
cartilaginea del glenoide (lesione SLAP) sia di natura degenerativa”, aggiungendo
che “seguo la signora RI 1 da prima che fosse vittima dell’infortunio e in
passato ma mi ha segnalato disagi o pregiudizi alla spalla”, concludendo che
“anche nella letteratura queste lesioni sono ritenute prevalentemente di natura
traumatica” (cfr. doc. 55/2).
L’amministrazione, su
questo punto, ha osservato che la deduzione del dr. __________ circa l’origine traumatica
dei disturbi dell’interessata è ininfluente, in quanto basata esclusivamente
sul principio “post hoc ergo propter hoc” (cfr. doc. B pag. 5).
Ora, se indubbiamente la
giurisprudenza federale ha stabilito e regolarmente confermato che il principio
“post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, quindi a causa di questo) non
ha valenza scientifica e non permette quindi di stabilire l’esistenza di un
nesso di causalità naturale (cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 ss),
questa Corte non può ignorare che la lesione SLAP cui fa riferimento il dr. __________
è stata ritenuta di natura traumatica anche dalla dr.ssa __________ della __________,
specialista in ortopedia e traumatologia degli arti superiori (cfr. doc. P).
Inoltre, come già esposto
dettagliatamente nella STCA 35.2015.61 del 3 febbraio 2016, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale rileva che le lesioni dello SLAP sono
più spesso di origine traumatica che non degenerativa (cfr., al riguardo, le
risposte fornite in merito all’eziologia dei disturbi alla spalla dal
reumatologo interpellato dal TCA nella sentenza citata, pag. 9).
In mancanza di una
valutazione da parte del fiduciario dell’assicuratore LAINF su questa specifica
tematica, non è quindi possibile stabilire se effettivamente l’obbligo
a prestazioni di CO 1 si sia
estinto già a contare dal 14
marzo 2014 (ossia 12 settimane dopo l’infortunio del 20 dicembre 2013, come
indicato dal dr. __________) oppure no.
Pertanto, il TCA ritiene
indispensabile, prima di potersi esprimere con cognizione di causa sul tema,
che l’amministrazione, alla quale gli atti vengono retrocessi per ulteriori
accertamenti, appuri se la lesione SLAP presentata dall’assicurata sia di
origine traumatica o meno e, nell’affermativa, se i disturbi annunciati
dall’interessata correlino o meno con tale lesione.
La decisione impugnata va
Considerandi
pertanto annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, una volta
completata l’istruttoria attraverso la messa in atto degli approfondimenti peritali
di cui sopra, sui quali dovrà garantire all’interessata il diritto di essere
sentita, si esprima nuovamente in merito al diritto a prestazioni
dell’assicurata, così come pure sulla questione di un’eventuale richiesta di
restituzione delle prestazioni già erogate, tema quest’ultimo sul quale il TCA
ritiene prematuro esprimersi, in mancanza di sufficienti elementi al fine di
verificare l’esistenza o meno di un motivo di riconsiderazione o di revisione
processuale.
2.9
Con
la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore LAINF ha respinto
l’istanza di gratuito patrocinio inoltrata dall’assicurata in data 14 ottobre
2015.
(doc. B).
2.9.1
L'art.
37.
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per
l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli
infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,
senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio
nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,
a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella
procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il
patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il
TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del
gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr.
2, consid. 4c, p. 6, in fine).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa
(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3
e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20, p. 400; cfr.,
d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999
3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,
op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).
In
una sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un
avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi
eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella
decisione impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità
dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando le
seguenti considerazioni:
"
(…)
5.1
Was die von Vorinstanz und Verwaltung
verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so
hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person
ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs.
4.
ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen
Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f
Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die
Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten
ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw.
5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in
Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann
nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des
Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende
Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen
werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid
zu kurz.
5.2
Umgekehrt kann aber auch nicht bereits
aufgrund der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von
in der Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von
einer notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in
diesem Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des
Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur
Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen
oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung
widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die
konkreten Umstände zu beurteilen.
5.3
Vorliegend hat die IV-Stelle ihre
Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst
damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.
Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende
Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes
Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum
Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten
Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine
psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf
(Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen
Berichtes von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen
eines psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde,
erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar
2005.
Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der
ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst
sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die
offenkundige Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der
Institution X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den
Beschwerdeführer während des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde
ohne weiteres in der Lage gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit
welchem die Notwendigkeit einer anwaltlichen Verbeiständung im
Einspracheverfahren verneint wurde, ist somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“
(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I 928/05,
consid. 5.1 e 5.2)
Nella
sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di
applicazione della propria giurisprudenza:
"
(…)
3.2
Das Eidgenössische Versicherungsgericht
hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im
Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit
mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt
auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen
Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw.
7.
, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten,
die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem
weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.
3.
), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren
wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die
ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren
(Urteil W. vom 12. Oktober 2004
Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.
(…)“
(STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06,
consid. 3.2)
Per un caso in cui, sempre in
materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la
necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto
che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore
somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.
2.9.2
Nella
presente fattispecie l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto
all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto non
necessario o perlomeno non indispensabile l’intervento di un avvocato, visto che
“la problematica trattata nella presente fattispecie non è da ritenersi particolarmente
complessa dal momento che riguarda l’esistenza o meno del nesso di causalità
naturale fra i disturbi attuali e l’evento assicurato. Esclusa dal dr. __________,
tale relazione è una questione di fatto, dalla quale esulano aspetti di natura
giuridica per la comprensione dei quali è giustificato che l’assicurato si
rivolga ad un legale. D’altro canto, nell’amministrazione delle prove a
sostegno della tesi invocata dall’assicurata, alla luce degli atti prodotti in
sede di opposizione, la presente procedura neppure appare essere risultata come
particolarmente complicata. In tal senso si osserva che l’opponente neppure ha
fatto ricorso ad una controperizia da commissionare ad un medico terzo, per la
quale l’ausilio di un legale avrebbe – eventualmente – potuto essere rilevante
per l’elaborazione dei quesiti oggetto dell’esame” (doc. B pag. 8).
Secondo
questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per
escludere il diritto al gratuito patrocinio.
Chiamata
a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto
all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla
necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs
eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è
confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der
unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die
Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren
Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu
berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der
Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen
liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren
zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine
Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und
Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das
in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime oder dem
Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist, an der
Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit
Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen,
unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen
strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue
2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März
2006.
Erw. 7.1, I 692/05).
(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I
911/06)
La necessità o meno
dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende
dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella
decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.9.1).
Ora, nel
caso concreto, contrariamente a quanto preteso dall’amministrazione,
l’opposizione non verteva unicamente sulla valutazione del diritto
dell’assicurata alle prestazioni di corta durata in ragione dell’esistenza del
nesso causale, ma comprendeva anche gli aspetti della restituzione delle
prestazioni che CO 1 ha ritenuto, tramite decisione di riconsiderazione,
indebitamente versate all’interessata.
Tali aspetti, a non averne
dubbio, non possono essere liquidati come questioni di fatto non
particolarmente complessi, essendo chiamati ad analizzare se nel caso di specie
ricorrono, o meno, le condizioni per procedere ad una riconsiderazione –
revisione processuale.
Al riguardo,
va rilevato che l’Alta Corte, in una sentenza 8C_172/2010 del 29 marzo 2010,
concernente una decisione di riduzione, in sede di revisione, ad un quarto di
rendita di invalidità della rendita intera precedentemente versata ad un
assicurato, ha ritenuto necessario l’intervento da parte di un avvocato, alla
luce della complessità delle questioni che spesso devono venire analizzate
nella procedura di revisione rispetto al momento di concessione del diritto
alla rendita.
Analogamente
a quanto deciso dalla nostra Massima Istanza in riferimento alla procedura di
revisione, il TCA non può che ritenere altrettanto complesse le questioni da
analizzare nelle procedure di riconsiderazione e revisione processuale.
Alla luce di quanto appena
esposto è a torto che CO 1 ha
ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un
avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un
legale.
Di
conseguenza, assodata la necessità, contrariamente a quanto ritenuto
dall’assicuratore LAINF, dell’assistenza di un legale, gli atti vanno
retrocessi all’amministrazione perché valuti l’esistenza o meno degli altri
presupposti – non analizzati da CO 1 –
cumulativamente indispensabili per il riconoscimento del gratuito patrocinio in
sede amministrativa.
2.10
L’assicurata
ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte
dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 17 febbraio 2016 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8. e 2.9..
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
del 3 marzo 2016.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti