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Decisione

35.2016.26

Assicuratore LAINF ha correttamente posto termine al proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla dell'assicurato,visto che a partire da un determinato momento gli stessi erano d

7 novembre 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi il paziente è stato da allora più volte da me visitato e il paziente

ha sempre presentato il dolore a livello acromionclaveare e soprattutto nelle

fasi iniziali rigidità della spalla contusa e in parte anche ipostenia. È da

segnalare che il paziente prima di tale caduta non accusava alcuna

sintomatologia alla spalla e all’arto superiore destro, testimoniata anche dal

medico curante che conosce il paziente da più tempo.

Sempre

prima della caduta il paziente ha sempre regolarmente effettuato la propria

attività lavorativa che è un’attività manuale e relativamente pesante.

Pertanto, tutto ciò che poi ne è derivato per cui interventi di resezione AC e

riparazione del sovraspinoso hanno un forte nesso di causalità molto probabile

con l’infortunio. Una sindrome da attrito acromioclaveare cronico d’impingement

avrebbe comunque dovuto determinare prima del noto trauma la sintomatologia

dolorosa e periodi di astensione dal lavoro in considerazione del fatto che il

paziente effettua un’attività manuale, ripetitiva e pesante, questo invece non

è mai avvenuto e il paziente non si era mai presentato dal medico curante

riferendo problemi alla spalla destra.

Per

quanto riguarda la capsulite anche il primo controllo di artro-RM (31.10.2014)

ha evidenziato un ispessimento del recesso ascellare come per una capsulite

retrattile post-contusiva. Il decorso clinico successivo poi è stato complicato

da un nuovo episodio traumatico avvenuto dopo un mese dal primo intervento e al

momento la spalla del sig. RI 1 presenta ancora un forte dolore e rigidità. È

da segnalare inoltre che il contenzioso che il paziente sta avendo al momento

con la CO 1 influisce negativamente anche sul benessere psico-fisico generale,

come documentato dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e come

noto questo stato generale influisce comunque negativamente anche sulla ripresa

funzionale dell’articolazione operata così complessa come la spalla.” (Doc.

A34)

2.6. In

corso di causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole di prendere

specificatamente posizione riguardo alle critiche avanzate dal dr. __________

nel referto del 28 aprile 2016 (doc. XIII).

Con

risposta del 29 agosto 2016, il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell’apparato locomotore, nonché medico __________ dell’CO 1 –

non essendo più la dr.ssa __________ alle dipendenze dell’Istituto assicuratore,

come comunicato dall’CO 1 al TCA in data 3 agosto 2016 (cfr. doc. XIV) – ha

rilevato che:

"

(…)

1. Infortunio del 28.06.2014,

meccanismo e decorso

Considerandi

II 28.06.2014 I’assicurato è scivolato

con la moto andando a sbattere contro un muro ferendosi alla spalla destra. La

documentazione iniziale descrive una contusione senza lesioni strutturali alla

spalla. Le radiografie del 28.06.2014 non mostrano nessuna lesione ossea

(nessuna frattura).

Una contusione provoca un gonfiore del

tessuto molle. Nella tomografia magnetica MRT (MRI) si vede liquido nei tessuti

molli nonché nelle ossa contuse. Secondo l'esperienza medica

una contusione semplice guarisce entro

6-8 settimane.

Nel caso del Signor RI 1 non si vede

nella MRT del 31.10.2014 - vuol dire 4 mesi dopo l'incidente - nessun liquido

nei tessuti contusi. Questo fatto documenta la guarigione della contusione

della spalla destra.

2.

Danno precedente

Le radiografie del 28.06.2015 mostrano

un'artrosi dell'articolazione acromio-clavicolare (articolazione AC). I bordi

delle ossa sono ingrossati a causa di osteofiti. Si trova una sclerosi e una

cisti sotto-cartilaginea.

Anche nella MRT (MRI) del 31.10.2014

l'artrosi AC è impressionante (serie 6, lastre 6-9).

Lo spessore subacromiale è molto

limitato a causa dell’artrosi. Si parla di un impingement.

II tendine del sovraspinato è sotto

pressione. Il tendine però è senza rottura (serie 6, lastre 8 -14). Anche il

tendine del bicipite è intatto (serie 6, lastre 6-8). Le serie 4 e la

proiezione Iaterale (serie 8) confermano la diagnosi: artrosi dell'AC,

impingement subacromiale, tendine della cuffia rotatoria intatto.

3.

Intervento del 15.10.2015

Secondo il rapporto operatorio del

15.10.2015

si è eseguita una resezione parziale dell'articolazione AC ed un

débridement subacromiale. Visto che il tendine del sovraspinato era intatto,

vuol dire senza rottura come mostrano

le lastre del MRT (MRI) del 31.10.2014, non è comprensibile che si è eseguita

una sutura del tendine.

4.

Conclusioni

Un nesso causale tra l'infortunio del

28.06.2014

e l'intervento alla spalla destra del 15.10.2015 non è

riconoscibile. L'argomentazione del dott. med. __________ del 15.04.2016 (doc.

A 35) e del dott. med. __________ del 28.04.2016 (doc. A 34) è che I'assicurato

non abbia avuto nessun problema alla

spalla destra prima dell'incidente del 28.06.2014, benché l'assicurato abbia

lavorato in un mestiere pesante.

Si tratta di un'argomentazione

"post-hoc-ergo-propter-hoc". Invece le radiografie, la MRT e I'intervento

del 15.10.2015 documentano che si è operato il danno precedente.

Dal punto di vista della medicina

assicurativa si tratta di un aggravamento passeggero di un danno precedente. Lo

“status quo ante vel sine" è documentato con la MRT (MRI) del 31.10.2014.”

(Doc. XVI)

2.7

L’CO

1.

ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni della

dr.ssa __________, ha ritenuto raggiunto lo status quo ante vel sine.

Il

ricorrente, dal canto suo, sostiene, invece, che tra i problemi alla spalla

destra e l’infortunio del 28 giugno 2014 continui a

sussistere un nesso causale, visto che prima dell’evento infortunistico egli

non ha mai “sofferto di alcunché”, mentre ne ha iniziato a soffrire dopo

l’infortunio oggetto della presente vertenza (doc. I).

In

tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.8

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento

del 2 ottobre 2014 della dr.ssa __________ (cfr. doc. 82) - poi confermato con

apprezzamento del 26 gennaio 2015 (doc. 67), del 30 settembre 2015 (doc. 146) e

del 26 gennaio 2016 (doc. 188) - condiviso anche dal Prof. __________ (doc. 142)

e dal dr. __________ tramite le precisazioni del 29 agosto 2016 fornite in

risposta ad una esplicita richiesta di chiarimenti del TCA (doc. XVI), secondo

cui, al più tardi a partire già dal 9 agosto 2014, i disturbi denunciati

dall’assicurato alla spalla destra non costituivano più una conseguenza

naturale dell’evento traumatico occorso il 28 giugno 2014, ma erano dovuti a

patologie degenerative preesistenti.

Con argomentazioni convincenti, i

medici di fiducia dell’assicuratore LAINF hanno, infatti, evidenziato come le

radiografie del 28 giugno 2014 abbiano evidenziato una contusione, escludendo

per contro l’esistenza di fratture a livello della spalla destra.

In maniera chiara ed esauriente il

dr. __________ ha poi rilevato che una semplice contusione come quella subita

dall’assicurato “secondo l'esperienza medica guarisce entro 6-8 settimane”, ciò

che si è puntualmente verificato nel caso di specie, visto che nella MRT del 31

ottobre 2014, eseguita quindi 4 mesi dopo l'incidente, non vi è più alcun

liquido nei tessuti contusi, circostanza che “documenta la guarigione della

contusione della spalla destra” (doc. XVI, sottolineatura della redattrice).

Constatata la guarigione, e

ritenuto inoltre che in occasione della MRI del 31 ottobre 2014 il tendine

della cuffia rotatoria e il tendine del bicipite erano intatti, il dr. __________ ha concluso che “non è comprensibile che si è

eseguita una sutura del tendine” in occasione dell’intervento operatorio del 15

ottobre 2015.

Per tali ragioni, il dr. __________

ha rilevato che “le radiografie, la MRT e I'intervento del 15.10.2015

documentano che si è operato il danno precedente”, ritenendo che “dal punto di

vista della medicina assicurativa si tratta di un aggravamento passeggero di un

danno precedente. Lo “status quo ante vel sine" è documentato con la

MRT (MRI) del 31.10.2014” (doc. XVI, sottolineature della redattrice).

Queste diffuse e motivate

argomentazioni sviluppate dal dr. __________, avvalorate dalle indagini

strumentali (radiografie, MRT e rapporto operatorio del 15 ottobre 2015) appaiono

convincenti.

Il TCA non vede quindi motivi per

distanziarsene.

Del resto, va nuovamente

sottolineato che esse non sono state contestate tramite la presentazione, in

sede ricorsuale e in corso di causa, di documentazione medico-specialistica di

senso contrario, in grado di poterne mettere in dubbio le conclusioni.

Tali non possono essere considerate

le attestazioni con le quali il dr. __________ ha indicato l’esistenza di una

distorsione acromion-claveare alla spalla destra e di una capsulite retrattile

post-traumatica (cfr. doc. 53), ritenuto che, come ben spiegato dalla dr.ssa __________,

“la contusione della spalla non porta ad una distorsione dell’articolazione ac”

(doc. 67), motivo per il quale occorre concludere di essere in presenza di “un

impingement sottoacromiale cronico e alterazione degenerativa

dell’articolazione acromio clavicolare, ispessimento della capsula inferiore”

(doc. 77).

Inoltre, il Prof. __________ ha

escluso la presenza sia di una capsulite, che di una spalla rigida (cfr. doc.

142), parere condiviso anche dalla dr.ssa __________ (cfr. doc. 188).

Parimenti

ininfluenti sull’esito della presente vertenza le affermazioni del dr. __________,

secondo le quali I'assicurato, nonostante abbia sempre svolto un’attività

pesante, non ha mai avuto alcun problema alla spalla destra prima

dell'incidente del 28 giugno 2014.

Come correttamente indicato dal dr.

__________, tali considerazioni si rifanno alla regola “post hoc, ergo

propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo), la quale non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom

Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken

oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene

Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure

Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Del resto,

il TCA evidenzia che la tempistica con la quale, a mente dei medici fiduciari

dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in

relazione alla contusione subita dall’interessato alla spalla destra trova

conferma nella giurisprudenza federale.

In una sentenza STF 8C_485/2014 del

24.

giugno 2015, infatti, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai

giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione,

fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato

raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato

alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione

preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica.

Infine, per inciso, il TCA rileva

che RI 1, prima dell’infortunio oggetto della presente vertenza, ha subito un

altro evento dannoso, non assicurato presso l’CO 1, cadendo in data 17 giugno

2013.

dal motoveicolo guidato da una terza persona, riportando traumi contusivi

multipli interessanti, tra le altre parti del corpo, anche la mano destra, il

polso destro e la zona cervicale (cfr. doc. 135).

Pertanto, in esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI

1.

il 28 giugno 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso

lamentati alla spalla destra a far tempo dal 9 agosto 2014.

La decisione su opposizione

impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti