35.2016.26
Assicuratore LAINF ha correttamente posto termine al proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla dell'assicurato,visto che a partire da un determinato momento gli stessi erano d
7 novembre 2016Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.26
cr
Lugano
7 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi
(in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo
2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
10 febbraio 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
28 giugno 2014 RI 1, nato nel 1968, di professione aiuto-meccanico presso il __________
(cfr. doc. 25), mentre stava rientrando a casa in sella ad uno scooter,
nell’effettuare la manovra per entrare in garage ha perso il controllo del mezzo
a causa di un cordolo e, cadendo, è andato a sbattere, a bassa velocità, contro
un muro, picchiando il braccio destro e la testa (cfr. doc. 1 e doc. 11).
Dal
referto del 28 giugno 2014 stilato dal PS dell’Ospedale __________ di __________
emerge che l’interessato ha riportato un “politrauma da incidente stradale con
trauma cranico commotivo, contusione spalla destra, contusione gomito destro,
contusione polso destro, FLC II dito mano destra” (cfr. doc. 7).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Dopo che
l’assicurato non si è presentato, senza fornire giustificazione alcuna, a
diversi incontri ispettivi e alla visita __________ alla quale era stato
convocato per il 2 ottobre 2014, con comunicazione del 22 ottobre 2014
l’Istituto assicuratore ha comunicato a RI 1 che “in base alla documentazione
in nostro possesso risulta che in occasione della visita del 22 agosto 2014 era
stata attestata inabilità lavorativa fino al 15 settembre 2014. Dopo tale data
non ci è pervenuto alcun nuovo certificato, rispettivamente non ci risulta sia
stato sottoposto ad ulteriori visite mediche. Ne consegue che l’inabilità
lavorativa non è più medicalmente giustificata, per cui dopo il 15 settembre
2014 non verrà corrisposta ulteriore indennità giornaliera” (cfr. doc. 30).
Ricevuto
uno scritto da parte dell’assicurato, datato 28 ottobre 2014, di
giustificazione per le ripetute assenze (egli è dovuto partire urgentemente per
l’__________, in quanto sua moglie e sua figlia sono rimaste vittima di un
grave incidente stradale, e la figlia è ancora in rianimazione, cfr. doc. 33), in
data 11 novembre 2014 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato che,
nell’attesa dell’esito degli accertamenti già programmati e non svolti a causa
della sua irreperibilità, restava ancora valido quanto già indicato nello
scritto del 22 ottobre 2014 (cfr. doc. 40).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con comunicazione del 18 febbraio 2015
l’assicuratore LAINF ha accordato le prestazioni di corta durata anche dopo il
15 settembre 2014, rifiutando, per contro, momentaneamente, di rilasciare il
benestare per l’intervento previsto dal dr. __________ (cfr. doc. 83).
Vista
la decisione di restituzione emanata dall’CO 1 il 10 dicembre 2012 in relazione
a delle prestazioni ricevute a torto dall’assicurato per due precedenti
infortuni (e meglio fr. 1'628.30 per l’evento del 15 luglio 2008 e fr.
29'252.95 per l’evento del 2 ottobre 2008, cfr. doc. 88), con comunicazione del
25 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha fissato in fr. 110.30 l’indennità
giornaliera riconosciuta a partire dal 1° luglio 2014, calcolata in base al
minimo vitale (cfr. doc. 89).
1.3. Dopo
essere venuta a conoscenza di un infortunio subito in data 17 giugno 2013 dall’assicurato
all’estero (__________) – allorquando sarebbe stato sbalzato dallo scooter con
targa ticinese appartenente a suo fratello, assicurato presso __________, a
quel momento guidato da una terza persona residente a __________ (cfr. doc.
135) - con comunicazione del 15 settembre 2015 l’amministrazione ha informato RI
1 che “sulla base delle nuove informazioni in nostro possesso dobbiamo
procedere ad ulteriori accertamenti e nel frattempo sospendere, con effetto
immediato, le prestazioni in contanti” (cfr. doc. 139).
1.4. Con
decisione formale del 2 ottobre 2015, l’Istituto assicuratore ha confermato la
sospensione del versamento delle prestazioni di corta durata (indennità
giornaliere e cure mediche) a partire dal 16 settembre 2015, dato che “in base
alla valutazione del medico __________ i disturbi oggi presenti non sono più
causati dall’infortunio, ma sono da attribuire esclusivamente a malattia” (cfr.
doc. 148).
1.5. Nel
frattempo, in data 19 novembre 2015, il datore di lavoro dell’interessato ha annunciato
all’CO 1 un nuovo infortunio subito da RI 1 in data 8 novembre 2015, allorquando,
nel tentativo di non cadere nella vasca da bagno, l’interessato avrebbe riportato
uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. 179).
1.6. A seguito
dell’opposizione interposta contro la decisione del 2 ottobre 2015 dall’RA 1
per conto dell’assicurato (cfr. doc. 152 e doc. 163) e dalla Cassa Malati __________
(cfr. doc. 184) – rilevando come, contrariamente a quanto indicato nella
decisione impugnata, agli atti non risulti alcuna presa di posizione da parte
del medico __________ dell’CO 1 che spieghi come i disturbi dell’interessato
siano dovuti ad una malattia - in data 10 febbraio 2016 l’CO 1 ha confermato il
contenuto della sua precedente decisione, precisando che, come indicato dalla
dr.ssa __________, l’infortunio ha cessato di giocare un ruolo causale già a
partire dal 9 agosto 2014, aggiungendo che l’intervento del 15 ottobre 2015 ha
interessato unicamente delle lesioni degenerative (cfr. doc. A2).
1.7. Con
tempestivo ricorso del 4 marzo 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha
chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli vengano “concesse
e versate le prestazioni assicurative a partire dalla sospensione del 16
settembre 2015” (doc. I).
Il rappresentante
del ricorrente ha contestato la valutazione medica dalla dr.ssa __________, rilevando
come il dr. __________ abbia provato “inequivocabilmente che tra l’infortunio e
le patologie che affliggono il nostro assistito esiste un nesso di causalità
naturale”.
Il dr.
__________, difatti, ha diagnosticato l’esistenza di disturbi post-traumatici oggettivi,
quali una capsulite retrattile post-traumatica e gli esiti di una distorsione
acromion-claveare alla spalla destra.
Secondo
il rappresentante dell’interessato, inoltre, anche il Prof. __________ “ammette
che le alterazioni dell’articolazione acromio-clavicolare, se non sono la causa
principale dei dolori, ne sono perlomeno una concausa importante”.
Anche
il dr. __________, infine, ha rilevato che “non si può escludere che la
plurisintomatologia accusata sia almeno parzialmente in relazione con il trauma
occorso”.
Infine,
il rappresentante del ricorrente ha evidenziato che la valutazione della dr.ssa
__________ di un presunto peggioramento transitorio di una patologia
degenerativa precedente “non ha alcun fondamento”, visto che l’assicurato “in
passato non ha avuto alcun problema alla spalla destra e non risulta alcuna
patologia degenerativa pregressa”.
Inoltre,
a mente del rappresentante legale, il ragionamento della dr.ssa __________ sarebbe
contraddittorio, ritenuto che “questo dimostra che l’evento infortunistico ha
avuto sicuramente delle ripercussioni sulle patologie del signor RI 1 e quindi
le prestazioni sono a carico della CO 1”.
Il
rappresentante del ricorrente ha, quindi, concluso che “la sospensione delle
prestazioni al signor RI 1 è assolutamente ingiustificata, in quanto, come
citato dalla CO 1, “fino al momento in cui lo status quo ante non è stato
ripristinato o lo status quo sine non è stato raggiunto, l’assicuratore
infortuni deve prendere a carico la cura dello stato morboso pregresso nella
misura in cui questo è stato reso sintomatico o aggravato dall’infortunio”.
Pertanto, a suo parere, “se come sostiene la, si trattasse di una patologia
cronica o pregressa, allora non comprendiamo perché il signor RI 1 è stato
comunque pagato fino al 16 settembre 2015” (cfr. doc. I).
1.8. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. In data
11 maggio 2016, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA nuova
documentazione medica (cfr. doc. VII + A34 e A35).
1.10. Con
osservazioni del 20 maggio 2016, l’assicuratore LAINF si è riconfermato con
quanto già fatto valere con la decisione su opposizione e in sede di risposta
di causa, rilevando che la documentazione prodotta dall’assicurato “non
presenta alcun nuovo elemento di natura medica; motivo per cui non è stato
necessario sottoporla ai nostri competenti servizi” (doc. IX).
1.11. Con
scritto del 25 maggio 2016, il rappresentante dell’assicurato ha contestato la
presa di posizione dell’amministrazione, evidenziando come il dr. __________
sia uno specialista in chirurgia ortopedica, motivo per il quale non si può
sottovalutare il suo parere.
Per
tali ragioni, il rappresentante del ricorrente ha chiesto, in via principale,
che l’Istituto assicuratore sia tenuto a “corrispondere le prestazioni a far
data dal 16 settembre 2015 fino al 2 giugno 2016, come da certificazione medica
del dr. __________, sussidiariamente, per fugare ogni dubbio, si chiede di
ordinare una visita arbitrale” (doc. XI).
Queste
considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XII), per
conoscenza.
1.12. In corso
di causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole una presa di
posizione riguardo alle argomentazioni sviluppate dal dr. __________ nel
referto del 28 aprile 2016 (cfr. doc. XIII).
In
data 3 agosto 2016 il TCA è stato informato dall’assicuratore LAINF a proposito
del fatto che la dr.ssa __________ non è più alle dipendenze della CO 1 e che,
di conseguenza, è stato incaricato di prendere posizione in merito alla
richiesta di questo Tribunale “l’attuale responsabile del servizio medico
dell’agenzia di __________, dott. __________” (cfr. doc. XIV).
In data 12 settembre 2016 è pervenuta
al TCA la risposta alla richiesta di chiarimenti redatta dal dr. __________,
medico di __________ dell’CO 1 (cfr. doc. XVI), la quale è stata immediatamente
trasmessa alle parti per una presa di posizione (cfr. doc. XVII).
1.13. L’assicurato
è rimasto silente, mentre l’assicuratore LAINF convenuto, dal canto suo, con
scritto del 14 settembre 2016, ha sottolineato che “non è stato l’infortunio
del 28 giugno 2014, bensì quello occorso il 17 giugno 2013 – allorché il
ricorrente non era assicurato presso l’CO 1 – a causare il danno operato
nell’ambito dell’intervento del 15 ottobre 2015”, come indicato dal dr. __________
(doc. XVIII).
Tali
considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIX), per
conoscenza.
1.14. Il
rappresentante del ricorrente, con scritto del 24 ottobre 2016, ha comunicato
di non essere d’accordo con le considerazioni del 14 settembre 2016 della CO 1,
riconfermando integralmente quanto asserito in sede ricorsuale (doc. XXI).
Tali
osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XXII), per
conoscenza.
in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a
sospendere a partire dal 16 settembre 2015 il proprio obbligo a prestazioni in
relazione all.nfortunio del 28 giugno 2014.
Esula
invece dalla presente vertenza il nuovo infortunio avvenuto in data 9 novembre
2015.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano
un
ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in
considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
fondato la decisione di negare, dal 16 settembre 2015, il proprio obbligo a
prestazioni in relazione al danno alla spalla destra, sulla base delle
valutazioni della dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nonché
medico __________ dell’amministrazione.
In occasione
della visita __________ del 10 febbraio 2015, la dr.ssa __________, dopo avere
riscontrato una “accennata dolenzia alla leggera palpazione del cingolo omero
scapolare di destra senza apprezzabile atrofia muscolare. Limitazione
funzionale dolorosa con minimi movimenti”, ha rilevato come “radiologicamente
nessuna lesione post-traumatica oggettivabile, si evidenzia un impingement
sotto acromiale cronico e alterazione degenerativa dell’articolazione acromio
clavicolare, ispessimento della capsula inferiore”.
Alla
luce di questi reperti oggettivi, la dr.ssa __________ ha chiesto “al dr. __________
di valutare la mobilità passiva della spalla sotto un blocco sovra scapolare.
Da rivalutare il procedere dopo tale esame”, ritenendo che l’assicurato
continui ad essere inabile al lavoro al 100% dalla data dell’infortunio alla
spalla destra (doc. 77).
Nelle
succinte osservazioni del 25 marzo 2015, la dr.ssa __________, appreso che il
dr. __________, come indicato nel referto del 10 marzo 2015, non ha effettuato
la richiesta mobilizzazione passiva della spalla - ritenuto che il dr. __________,
interpellato al proposito, ha indicato che “una mobilizzazione sotto anestesia
rischia di provocare ulteriori danni in una sindrome da impingement già
diagnosticata” – ma ha proposto “come alternativa ed approccio non chirurgico
sarebbe piuttosto indicata un’infiltrazione sotto-acromiale diretta
dell’articolazione” (cfr. doc. 108), ha osservato quanto segue:
"
Si evince dal mio scritto del 10.02.2015 che non ho chiesto di fare una
mobilizzazione della spalla destra, ma di VALUTARE la mobilità (ossia il range
of motion) della stessa.
Un atto medico che viene
effettuato con molta delicatezza per sentire se vi sono resistenze e quindi il
fatto che parlerà per una capsulite.
Il dott. __________ ora
parla di una indicazione per una infiltrazione sottoacromiale, che
a) Non ha
niente a che vedere con la capsulite
b) Non è di
competenza CO 1
Ora: o fare un intervento con
video-documentazione dall’inizio alla fine (capsulite?), o fare l’intervento di
decompressione ac (non CO 1).” (Doc. 109)
Visto
il continuo peggioramento dei dolori alla spalla destra refertato dal dr. __________
in data 18 luglio 2015 (cfr. doc. 126) e considerato che il dr. __________ non
ha più visto l’assicurato dopo la visita di dicembre 2014 (cfr. doc. 123), in
data 6 agosto 2015 la dr.ssa __________ ha reputato opportuno chiedere un
parere al Prof. __________, al fine di stabilire se vi è “lesione
post-traumatica oggettivabile? Origine dei dolori? Trattamento?” (cfr. doc. 128).
L’assicurato
è quindi stato visitato in data 11 settembre 2015 dal Prof. __________ e dal
dr. __________, i quali, posta la diagnosi di “Schmerzhafte Schulter rechts bei
Status nach Distorsion am 28.06.2014: MR-tomographisch Oberflächenpartialläsion
Supraspinatus, Bicepssehnensubluxation, verdicktes Ligamentum coracoacromiale
und aktivierte AC-Gelenksarthrose”, hanno posto la seguente valutazione:
"
(…)
Beurteilung und Procedere
Klinisch und
radiologisch liegt eine Impingementsituation wie auch ein aktiviertes AC-Gelenk
vor. Die Schulter ist in der Untersuchung nicht steif, nur sehr stark
schmerzhaft. Mit dieser schmertzhaften
Schulter ist eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit als Mechaniker nachvollziehbar.
Operativ könnte am
ehesten eine Schulterarthroscopie mit Debridement subacromial und falls
notwendig Behandlung der Bicepssehne durchgeführt werden. Auch das AC-Gelenk
zeigt deutliche Veränderungen, obwohl es heute nicht als Hauptschmerzursache
vorliegt in der Untersuchung. Eine Operation ist im Oktober bereits geplant,
Nachkontrollen sind bei uns nicht vorgesehen.” (Doc. 142)
Successivamente
alla valutazione del Prof. __________, l’assicuratore LAINF è stato informato
del fatto che in un precedente periodo, durante il quale non era assicurato
presso la CO 1, l’assicurato ha subito un infortunio (il 17 giugno 2013). In
considerazione di tale circostanza e visto che l’interessato deve sottoporsi ad
un intervento chirurgico alla spalla destra, come confermato pure dal Prof. __________,
l’amministrazione ha sottoposto il caso al medico __________, chiedendo “se i
disturbi attualmente accusati dall’assicurato sono dovuti alle conseguenze
dell’infortunio del 28 giugno 2014 oppure ad uno dei pregressi?”, indicando in
particolare se l’infortunio ha aggravato direzionalmente lo stato di salute,
oppure l’ha peggiorato solo in modo passeggero e, in quest’ultima evenienza, da
quando non sussisteva più il nesso causale (status quo ante / quo sine) (cfr.
doc. 146).
La
dr.ssa __________, con valutazione del 30 settembre 2015, ha indicato:
"
1. Infortunio del 28.06.2014 con semplice contusione fra l’altro della
spalla destra.
2. vmc del 06.10.2014
dove si evince la definizione di una semplice contusione che non richiede
trattamento ulteriore a 2 settimane.
3. Dott. __________
definisce “spalla congelata”, per valutare tale fatto è stato indicato da parte
mia in vmc 10.2.2015 la valutazione della mobilità passiva in anestesia, non
effettuata.
4. diagnosi dagli
specialisti di __________: impingement sottoacromiale
Concludo:
aggravamento passeggero
di una patologia degenerativa della spalla destra dopo semplice contusione.
Confermo dunque
l’estinzione del nesso causale a partire da 09.08.2014.” (Doc. 146)
A
seguito dell’opposizione interposta sia dall’assicurato, sia dalla Cassa malati
competente contro la decisione del 2 ottobre 2015 con la quale l’CO 1 ha posto
termine alle prestazioni, l’assicuratore LAINF ha chiesto alla dr.ssa __________
una presa di posizione.
Quest’ultima,
con apprezzamento medico del 26 gennaio 2016, ha precisato:
"
(…)
Apprezzamento
La sottoscritta non era solo scettica,
ma convinta che non si tratta di una lesione oggettivabile basandosi:
1) Sul referto
del dr. __________ che nota una permanenza di disturbi soggettivi ma non nota
nessun disturbo oggettivo.
2) Visionando
la risonanza magnetica, dove si evincono unicamente lesioni degenerative.
3) Sul
referto del dr. __________ che conferma l’assenza di una lesione
post-traumatica oggettivabile per quanto riguarda il bilancio neuro-radiologico.
4) Sul
referto del dr. __________ che afferma la presenza di una capsulite
post-traumatica, la quale la sottoscritta non può confermare e per escluderla,
prevedeva la valutazione oggettiva da un altro medico. La sottoscritta ha
quindi indicato l’oggettivazione della limitazione articolare della spalla
destra (esame delicato da parte medica sotto un bloccaggio sovra-scapolare),
esame che non ha avuto luogo per malinteso. Per finalmente poter confermare
l’estinzione del nesso causale, la sottoscritta ha inviato l’assicurato al
Prof. __________, che pure lui conferma l’assenza di una lesione
post-traumatica oggettivabile, ma la presenza di lesioni degenerative.
Nel referto del Prof. __________ viene
esclusa una capsulite e pure una spalla rigida, ma vengono confermati i dolori
alla spalla destra con lesione parziale della superficie dorsale del
sovra-spinato in impingement cronico con acromion tipo 2 e legamento
coraco-acromiale ispessito come pure sublussazione del bicipite. Il medico
propone un’artroscopia con débridement sotto-acromiale e se bisogno pure un
trattamento del tendine del bicipite. Per quanto riguarda l’articolazione
acromio-clavicolare ribadisce che la stessa non è la causa principale dei
dolori. Il 15.10.2015 il dott. __________ esegue un’artroscopia e descrive una
lesione pre-inserzionale parziale grado 3A del sovraspinoso che coinvolge la
puleggia del bicipite. Si esegue borsectomia acromio-plastica resezione AC,
tenolisi del bicipite con soft tissue tenodesi e ricostruzione del
sovra-spinato con twinflix. Il 19.11.2015 viene effettuata una risonanza
magnetica della spalla destra su nuovo infortunio del 09.11.2015 nella quale
viene descritta una nuova rottura del sovra-spinato con lesione transmurale
all’inserzione interessante le fibre intermedie e posteriori. La risonanza non
mi è stata sottoposta e neppure ulteriore documentazione medica che concretizza
il nuovo infortunio.
Siamo attualmente in una descritta
ri-rottura del sovra-spinato dopo ricostruzione dello stesso a distanza di tre
settimane su impingement sotto-acromiale cronico con acromio di tipo 2,
ispessimento del legamento coraco-acromiale e su una artrosi
acromio-clavicolare con accumulo di liquido, stretti dunque i rapporti
sotto-acromiale con tendinopatia del sovra-spinato e lesione superficiale,
sub-lussazione del bicipite verso mediale. A mio modo di vedere siamo sempre in
assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile, ma in presenza di lesioni
degenerative fino al primo intervento del 15.10.2015.
Confermo quindi la mia valutazione del
02.10.2014, la valutazione del Prof. dott. med. __________ e la mia ultima
valutazione del 30.09.2015 e concludo che si tratta di un aggravamento passeggero
di una patologia degenerativa della spalla destra dopo semplice contusione.
Confermo quindi l’estinzione del nesso causale a partire dal 09.08.2014.” (Doc.
188)
In
sede ricorsuale, il ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione
dell’amministrazione, ribadendo le obiezioni già sollevate in sede di
opposizione, senza tuttavia produrre nuova documentazione medico specialistica
in grado di mettere in discussione il parere della dr.ssa __________.
Successivamente
alla presentazione del ricorso, l’assicurato ha invece trasmesso al TCA nuova
documentazione medica e meglio:
- Referto
del 15 aprile 2016, con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina
interna, ha ribadito che “lo stato di attuale inabilità lavorativa è
direttamente legato alle conseguenze dell’infortunio in oggetto come d’altra
parte opinione dell’esperto proposto dalla CO 1 Prof. __________”, aggiungendo
che “l’attuale contenzioso sta influendo negativamente sulle condizioni di
benessere psicofisico del paziente come documentato nello scritto del dr. __________
e non favorisce la guarigione e la soluzione della vertenza” (doc. A35);
- Referto
del 28 aprile 2016 del dr. __________, il quale, riferendo della visita
effettuata lo stesso 28 aprile 2016, ha osservato:
" Il paziente in seguito ad un
trauma avvenuto il 28.06.2014 per una caduta dalla moto ha accusato da allora
dolore e rigidità e ipostenia alla spalla e all’arto superiore destro. Durante
la caduta si erano verificati anche un trauma cranico con perdita di conoscenza
e amnesia circostanziale.
Persistendo
Fatti
i disturbi il paziente è stato da allora più volte da me visitato e il paziente
ha sempre presentato il dolore a livello acromionclaveare e soprattutto nelle
fasi iniziali rigidità della spalla contusa e in parte anche ipostenia. È da
segnalare che il paziente prima di tale caduta non accusava alcuna
sintomatologia alla spalla e all’arto superiore destro, testimoniata anche dal
medico curante che conosce il paziente da più tempo.
Sempre
prima della caduta il paziente ha sempre regolarmente effettuato la propria
attività lavorativa che è un’attività manuale e relativamente pesante.
Pertanto, tutto ciò che poi ne è derivato per cui interventi di resezione AC e
riparazione del sovraspinoso hanno un forte nesso di causalità molto probabile
con l’infortunio. Una sindrome da attrito acromioclaveare cronico d’impingement
avrebbe comunque dovuto determinare prima del noto trauma la sintomatologia
dolorosa e periodi di astensione dal lavoro in considerazione del fatto che il
paziente effettua un’attività manuale, ripetitiva e pesante, questo invece non
è mai avvenuto e il paziente non si era mai presentato dal medico curante
riferendo problemi alla spalla destra.
Per
quanto riguarda la capsulite anche il primo controllo di artro-RM (31.10.2014)
ha evidenziato un ispessimento del recesso ascellare come per una capsulite
retrattile post-contusiva. Il decorso clinico successivo poi è stato complicato
da un nuovo episodio traumatico avvenuto dopo un mese dal primo intervento e al
momento la spalla del sig. RI 1 presenta ancora un forte dolore e rigidità. È
da segnalare inoltre che il contenzioso che il paziente sta avendo al momento
con la CO 1 influisce negativamente anche sul benessere psico-fisico generale,
come documentato dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e come
noto questo stato generale influisce comunque negativamente anche sulla ripresa
funzionale dell’articolazione operata così complessa come la spalla.” (Doc.
A34)
2.6. In
corso di causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole di prendere
specificatamente posizione riguardo alle critiche avanzate dal dr. __________
nel referto del 28 aprile 2016 (doc. XIII).
Con
risposta del 29 agosto 2016, il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica
e traumatologia dell’apparato locomotore, nonché medico __________ dell’CO 1 –
non essendo più la dr.ssa __________ alle dipendenze dell’Istituto assicuratore,
come comunicato dall’CO 1 al TCA in data 3 agosto 2016 (cfr. doc. XIV) – ha
rilevato che:
"
(…)
1. Infortunio del 28.06.2014,
meccanismo e decorso
Considerandi
II 28.06.2014 I’assicurato è scivolato
con la moto andando a sbattere contro un muro ferendosi alla spalla destra. La
documentazione iniziale descrive una contusione senza lesioni strutturali alla
spalla. Le radiografie del 28.06.2014 non mostrano nessuna lesione ossea
(nessuna frattura).
Una contusione provoca un gonfiore del
tessuto molle. Nella tomografia magnetica MRT (MRI) si vede liquido nei tessuti
molli nonché nelle ossa contuse. Secondo l'esperienza medica
una contusione semplice guarisce entro
6-8 settimane.
Nel caso del Signor RI 1 non si vede
nella MRT del 31.10.2014 - vuol dire 4 mesi dopo l'incidente - nessun liquido
nei tessuti contusi. Questo fatto documenta la guarigione della contusione
della spalla destra.
2.
Danno precedente
Le radiografie del 28.06.2015 mostrano
un'artrosi dell'articolazione acromio-clavicolare (articolazione AC). I bordi
delle ossa sono ingrossati a causa di osteofiti. Si trova una sclerosi e una
cisti sotto-cartilaginea.
Anche nella MRT (MRI) del 31.10.2014
l'artrosi AC è impressionante (serie 6, lastre 6-9).
Lo spessore subacromiale è molto
limitato a causa dell’artrosi. Si parla di un impingement.
II tendine del sovraspinato è sotto
pressione. Il tendine però è senza rottura (serie 6, lastre 8 -14). Anche il
tendine del bicipite è intatto (serie 6, lastre 6-8). Le serie 4 e la
proiezione Iaterale (serie 8) confermano la diagnosi: artrosi dell'AC,
impingement subacromiale, tendine della cuffia rotatoria intatto.
3.
Intervento del 15.10.2015
Secondo il rapporto operatorio del
15.10.2015
si è eseguita una resezione parziale dell'articolazione AC ed un
débridement subacromiale. Visto che il tendine del sovraspinato era intatto,
vuol dire senza rottura come mostrano
le lastre del MRT (MRI) del 31.10.2014, non è comprensibile che si è eseguita
una sutura del tendine.
4.
Conclusioni
Un nesso causale tra l'infortunio del
28.06.2014
e l'intervento alla spalla destra del 15.10.2015 non è
riconoscibile. L'argomentazione del dott. med. __________ del 15.04.2016 (doc.
A 35) e del dott. med. __________ del 28.04.2016 (doc. A 34) è che I'assicurato
non abbia avuto nessun problema alla
spalla destra prima dell'incidente del 28.06.2014, benché l'assicurato abbia
lavorato in un mestiere pesante.
Si tratta di un'argomentazione
"post-hoc-ergo-propter-hoc". Invece le radiografie, la MRT e I'intervento
del 15.10.2015 documentano che si è operato il danno precedente.
Dal punto di vista della medicina
assicurativa si tratta di un aggravamento passeggero di un danno precedente. Lo
“status quo ante vel sine" è documentato con la MRT (MRI) del 31.10.2014.”
(Doc. XVI)
2.7
L’CO
1.
ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni della
dr.ssa __________, ha ritenuto raggiunto lo status quo ante vel sine.
Il
ricorrente, dal canto suo, sostiene, invece, che tra i problemi alla spalla
destra e l’infortunio del 28 giugno 2014 continui a
sussistere un nesso causale, visto che prima dell’evento infortunistico egli
non ha mai “sofferto di alcunché”, mentre ne ha iniziato a soffrire dopo
l’infortunio oggetto della presente vertenza (doc. I).
In
tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’,
infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000.
UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.8
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento
del 2 ottobre 2014 della dr.ssa __________ (cfr. doc. 82) - poi confermato con
apprezzamento del 26 gennaio 2015 (doc. 67), del 30 settembre 2015 (doc. 146) e
del 26 gennaio 2016 (doc. 188) - condiviso anche dal Prof. __________ (doc. 142)
e dal dr. __________ tramite le precisazioni del 29 agosto 2016 fornite in
risposta ad una esplicita richiesta di chiarimenti del TCA (doc. XVI), secondo
cui, al più tardi a partire già dal 9 agosto 2014, i disturbi denunciati
dall’assicurato alla spalla destra non costituivano più una conseguenza
naturale dell’evento traumatico occorso il 28 giugno 2014, ma erano dovuti a
patologie degenerative preesistenti.
Con argomentazioni convincenti, i
medici di fiducia dell’assicuratore LAINF hanno, infatti, evidenziato come le
radiografie del 28 giugno 2014 abbiano evidenziato una contusione, escludendo
per contro l’esistenza di fratture a livello della spalla destra.
In maniera chiara ed esauriente il
dr. __________ ha poi rilevato che una semplice contusione come quella subita
dall’assicurato “secondo l'esperienza medica guarisce entro 6-8 settimane”, ciò
che si è puntualmente verificato nel caso di specie, visto che nella MRT del 31
ottobre 2014, eseguita quindi 4 mesi dopo l'incidente, non vi è più alcun
liquido nei tessuti contusi, circostanza che “documenta la guarigione della
contusione della spalla destra” (doc. XVI, sottolineatura della redattrice).
Constatata la guarigione, e
ritenuto inoltre che in occasione della MRI del 31 ottobre 2014 il tendine
della cuffia rotatoria e il tendine del bicipite erano intatti, il dr. __________ ha concluso che “non è comprensibile che si è
eseguita una sutura del tendine” in occasione dell’intervento operatorio del 15
ottobre 2015.
Per tali ragioni, il dr. __________
ha rilevato che “le radiografie, la MRT e I'intervento del 15.10.2015
documentano che si è operato il danno precedente”, ritenendo che “dal punto di
vista della medicina assicurativa si tratta di un aggravamento passeggero di un
danno precedente. Lo “status quo ante vel sine" è documentato con la
MRT (MRI) del 31.10.2014” (doc. XVI, sottolineature della redattrice).
Queste diffuse e motivate
argomentazioni sviluppate dal dr. __________, avvalorate dalle indagini
strumentali (radiografie, MRT e rapporto operatorio del 15 ottobre 2015) appaiono
convincenti.
Il TCA non vede quindi motivi per
distanziarsene.
Del resto, va nuovamente
sottolineato che esse non sono state contestate tramite la presentazione, in
sede ricorsuale e in corso di causa, di documentazione medico-specialistica di
senso contrario, in grado di poterne mettere in dubbio le conclusioni.
Tali non possono essere considerate
le attestazioni con le quali il dr. __________ ha indicato l’esistenza di una
distorsione acromion-claveare alla spalla destra e di una capsulite retrattile
post-traumatica (cfr. doc. 53), ritenuto che, come ben spiegato dalla dr.ssa __________,
“la contusione della spalla non porta ad una distorsione dell’articolazione ac”
(doc. 67), motivo per il quale occorre concludere di essere in presenza di “un
impingement sottoacromiale cronico e alterazione degenerativa
dell’articolazione acromio clavicolare, ispessimento della capsula inferiore”
(doc. 77).
Inoltre, il Prof. __________ ha
escluso la presenza sia di una capsulite, che di una spalla rigida (cfr. doc.
142), parere condiviso anche dalla dr.ssa __________ (cfr. doc. 188).
Parimenti
ininfluenti sull’esito della presente vertenza le affermazioni del dr. __________,
secondo le quali I'assicurato, nonostante abbia sempre svolto un’attività
pesante, non ha mai avuto alcun problema alla spalla destra prima
dell'incidente del 28 giugno 2014.
Come correttamente indicato dal dr.
__________, tali considerazioni si rifanno alla regola “post hoc, ergo
propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo), la quale non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom
Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken
oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Del resto,
il TCA evidenzia che la tempistica con la quale, a mente dei medici fiduciari
dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in
relazione alla contusione subita dall’interessato alla spalla destra trova
conferma nella giurisprudenza federale.
In una sentenza STF 8C_485/2014 del
24.
giugno 2015, infatti, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai
giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione,
fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato
raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato
alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione
preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica.
Infine, per inciso, il TCA rileva
che RI 1, prima dell’infortunio oggetto della presente vertenza, ha subito un
altro evento dannoso, non assicurato presso l’CO 1, cadendo in data 17 giugno
2013.
dal motoveicolo guidato da una terza persona, riportando traumi contusivi
multipli interessanti, tra le altre parti del corpo, anche la mano destra, il
polso destro e la zona cervicale (cfr. doc. 135).
Pertanto, in esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI
1.
il 28 giugno 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso
lamentati alla spalla destra a far tempo dal 9 agosto 2014.
La decisione su opposizione
impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti