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Decisione

35.2016.27

Assicuratore non poteva rifiutare di prendere a carico la ricaduta,senza prima svolgere ulteriori approfondimenti specialistici,alla luce delle critiche sollevate tramite referti specialistici atti a

4 agosto 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.6. Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.7. Nel caso di specie, il TCA

constata che l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad ulteriori

prestazioni, ritenendo che i disturbi alla caviglia destra fatti valere

dall’assicurato nel luglio 2015, che rappresentano una ricaduta dell’infortunio

del 23 giugno 2014, non influiscono sulla completa abilità al lavoro nell’attività

assicurata stabilita a partire dal 27 ottobre 2014.

Quanto allo stato della

caviglia destra precedente a tale trauma, l’CO 1 si è limitato ad osservare,

nella decisione su opposizione impugnata, che “in data 30.06.2013 RI 1, 1979,

ha riportato una distorsione alla caviglia destra mentre stava salendo sul

proprio veicolo. Tenuto conto dell’artroscopia eseguita il 28.3.2014 dal dott. __________

la CO 1 __________ ha sospeso il versamento delle prestazioni con il 30.04.2014

e invitato l’assicurato a rivolgersi alla propria cassa malati in quanto non

sono più apprezzabili delle lesioni di origine post-infortunistica.

L’assicurato non ha reagito per cui la comunicazione della CO 1 __________ –

che deve essere considerata quale decisione informale – è cresciuta in

giudicato” (cfr. doc. A13).

Per quali motivi

l’amministrazione non abbia considerato i dolori alla caviglia destra

annunciati nel luglio 2015 quali ricaduta dell’evento del 2013 non è dato

sapere, così come neppure è chiaro per quali ragioni la nuova distorsione intervenuta

nel mese di giugno 2014 non sia stata considerata, a sua volta, una ricaduta

del trauma dell’agosto 2013, che aveva interessato la medesima parte del corpo

(caviglia destra).

Da rilevare, a tale proposito, che la disamina del caso di specie svolta

dai medici di fiducia dell’assicuratore LAINF (dr. __________, prima, e dr.ssa __________,

poi), ha sempre e solo preso in considerazione, quale infortunio di riferimento,

la distorsione intervenuta nel giugno 2014, senza mai prendere in

considerazione quale evento infortunistico “principale” la distorsione alla

caviglia destra dell’agosto 2013.

Solo nel referto relativo alla visita __________ del 10 ottobre 2014,

il dr. __________ si è limitato ad indicare, tra le altre diagnosi, anche

quella di “stato dopo artroscopia caviglia destra 28.3.2014 su trauma

distorsivo stessa caviglia il 01.09.2013” (cfr. doc. 32).

L’assicurato ha contestato

tale scelta, facendo valere di avere subito un primo infortunio (trauma

distorsivo) alla caviglia destra nell’agosto 2013, preso a carico dall’CO 1, a

seguito del quale egli è poi stato sottoposto ad artroscopia in data 28 marzo

2014.

L’assicurato ha rilevato

che nonostante la chiusura del caso decisa dall’amministrazione dopo il 30

aprile 2014, egli ha sempre continuato ad accusare dolori alla caviglia destra,

poi accentuatisi notevolmente a seguito della nuova distorsione verificatasi

nello scendere le scale dell’URC di __________ il 23 giugno 2014 (cfr. doc. 38).

A suo avviso, pertanto,

l’evento infortunistico del 23 giugno 2014, che ha interessato sempre la

caviglia destra, non avrebbe dovuto essere considerato dall’CO 1 quale nuovo

infortunio, ma come ricaduta di quanto successo nell’agosto del 2013 (cfr. doc.

I).

L’amministrazione, su

questo specifico punto, non ha preso posizione, omettendo, in sede di risposta

di causa, di indicare i motivi per i quali l’evento del 23 giugno 2014, così

come i dolori ancora fatti valere nel luglio 2015, non vadano considerati tutti

come ricaduta dell’infortunio dell’agosto 2013 (cfr. doc. III).

L’CO 1 neppure ha ritenuto

di doversi esprimere sul tema a fronte del referto, prodotto in corso di causa,

del dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia.

In tale referto del 18

maggio 2016, lo specialista ha espressamente indicato che:

" Riassumo

brevemente la sua situazione clinica per chiarire alcuni eventi che dovrebbero

essere aggiustati (l’apertura di un secondo caso da parte della CO 1 per

esempio).

Il paziente ha subito il trauma distorsivo

alla caviglia destra in data 30 agosto 2012 (recte: 2013, come peraltro messo

in evidenza dal patrocinatore dell’interessato, n.d.r.). I successivi

episodi vanno considerati quali ricadute sotto forma di dolore ogniqualvolta il

paziente (su indicazione del medico della CO 1) interrompeva la terapia in atto

(fisioterapia). Siamo dunque confrontati con un evento traumatico (30

agosto 2012 (recte: 2013, n.d.r.), infortunio numero __________) che si può

presumere abbia lasciato gli strascichi con cui attualmente il paziente si deve

confrontare. Si chiede pertanto gentilmente alla CO 1 di rivalutare il caso in

questione.”

(Doc. A15, sottolineatura della redattrice)

Il TCA ritiene che, a

fronte di tali considerazioni espresse da un medico specialista,

l’amministrazione non avrebbe potuto limitarsi, come ha fatto, a ritenere che il

referto in questione “non possa mutare la situazione”, per il solo fatto che il

dr. __________ si è espresso unicamente attraverso l’utilizzo della locuzione

“si può presumere” (cfr. doc. III).

Il dr. __________,

infatti, ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, dopo il “primo”

infortunio del 2013 interessante la caviglia destra, i successivi dolori

presentatisi alla caviglia destra “ogniqualvolta il paziente (su indicazione

del medico della CO 1) interrompeva la terapia in atto (fisioterapia)” siano da

ritenere episodi di ricaduta.

Vista l’importanza della

questione, questo Tribunale reputa imprescindibile che sullo specifico tema

sollevato dal dr. __________ si esprima uno specialista in materia.

In mancanza di una presa

di posizione specialistica riguardo all’esistenza di un legame causale tra i

Considerandi

disturbi che l’interessato continua a presentare alla caviglia destra, fatti

valere a titolo di ricaduta nel luglio 2015, e l’originario trauma del 2013, il

TCA non può, con la necessaria tranquillità, escludere – come invece fatto dal

rappresentante dell’assicuratore LAINF, senza tuttavia previamente richiedere

un parere medico in merito - che la ricostruzione degli eventi presupposta dal

dr. __________ corrisponda effettivamente alla realtà.

Il tema deve quindi, per forza di cose, essere approfondito da

parte dell’amministrazione, alla quale gli atti vengono rinviati per

complemento istruttorio.

Il TCA ritiene che un

approfondimento peritale, di natura specialistica, esterno, appaia

imprescindibile anche alla luce delle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________

nell’apprezzamento medico del 5 febbraio 2016, allorquando l’CO 1 le aveva

chiesto di “valutare se il rapporto del 3.12.2015 da parte del dr. __________

porta nuovi elementi atti a rivedere la presa di posizione del 30.11.2015”

(cfr. doc. 94).

Nel suo apprezzamento

medico, la dr.ssa __________ ha valutato il decorso in relazione unicamente all’infortunio

del 23 giugno 2014, ignorando completamente il precedente primo evento

infortunistico del 2013 e, anzi, ponendo un punto interrogativo a fronte

dell’indicazione, riportata nel referto del 13 novembre 2015 del dr. __________,

di “pregressa distorsione probabilmente di grado II della caviglia destra?”

(cfr. doc. 94 pag. 2).

Il TCA ritiene che l’essere

a conoscenza del primo evento infortunistico subito dall’interessato rivestisse

per la dr.ssa Netzer un’importanza non di poco conto al fine di potere

esprimere un parere, motivato, riguardo al decorso dei disturbi dell’assicurato

e alla valenza da attribuire alle attestazioni del dr. __________.

In mancanza di tale

presupposto, le considerazioni del medico fiduciario non possono, dunque,

essere considerate conclusive.

Inoltre, va rilevato che la

dr.ssa __________ ha fornito la seguente motivazione per giustificare la

propria opinione che quanto attestato dal dr. __________ non sarebbe atto a

modificare la presa di posizione del dr. __________:

" Confermo

la presa di posizione del dr. __________. Neanche il dr. __________ trova una

lesione post-traumatica, ma egli descrive nei diversi rapporti clinici un

cambiamento della localizzazione del dolore: una volta in sede perimalleolare

mediale, una volta in sede perimalleolare laterale. Alla sua ultima visita

aveva effettuato un’infiltrazione in sede del seno tarsale, senza darci

informazioni sul decorso della sintomatologia.

Tale decorso purtroppo non ci porta

fatti che ci richiedano di cambiare la definizione enunciata da parte del

collega dr. __________, che ha in modo dettagliato valutato sia la

documentazione medica, sia la documentazione radiologica, sia l’assicurato in

esame clinico.

Confermo quindi che non vi sono nuovi fatti

medici da rivedere tale valutazione in assenza di lesione post-traumatica

oggettivabile ed in presenza di un dolore di origine non chiara, secondo lo

scritto dello specialista dr. __________ di localizzazione variabile e senza

diagnosi concreta fino alla data odierna.

Concludo quindi che la capacità lavorativa

nell’attività assicurata è confermata al 100% a partire da lunedì 27 ottobre

2014.

Ulteriori terapie/accertamenti vanno a carico della Cassa Malati.” (Doc.

94)

L’indicazione, riportata dalla dr.ssa __________, circa la

necessità di disporre di ulteriori informazioni da parte del dr. __________ a

proposito del decorso della sintomatologia dell’interessato lascia intendere

che tali precisazioni avrebbero potuto/potrebbero invece apportare fatti nuovi

in grado di rimettere in discussione la valutazione del dr. __________.

Va, inoltre, rilevato che, nonostante quanto indicato dalla dr.ssa

__________, il dr. __________ ha individuato l’origine dei dolori, avendo

riscontrato la presenza di una tenosinovite al tendine tibiale posteriore e

flessore lungo dell’alluce, confermata pure dalle indagini strumentali (RM

caviglia destra del 12 novembre 2015).

L’esistenza di questa chiara diagnosi, confortata dalla MRI

diagnostica svolta dall’__________, è pure stata messa in evidenza dalla dr.ssa

__________, spec. FMH in medicina interna, nella presa di posizione del 21 dicembre

2015, con la quale ha ritenuto che “si tratta senza ombra di dubbio di

sequele post-infortunistiche” (doc. 89, sottolineatura della redattrice).

Valutazione poi ribadita in data 13 maggio 2016 dalla dr.ssa __________

in risposta ad una richiesta da parte dell’allora patrocinatore del ricorrente,

evidenziando che “come le è già ben noto e come comunicato alla CO 1 in data 21

dicembre 2015, a mio avviso si tratta senza ombra di dubbio di sequele

post-infortunistiche, ma purtroppo il mio parere medico è considerato e

sempre sarà considerato come irrilevante in quanto non sono un medico

specialista” (doc. A14, sottolineatura della redattrice).

La dr.ssa __________ non ha motivatamente spiegato le ragioni per

le quali, contrariamente a quanto addotto dalla dr.ssa __________, quanto

diagnosticato dal dr. __________ non rappresenta una patologia di origine

post-traumatica.

Per le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato,

ritiene che le considerazioni contenute nei rapporti agli atti del dr. __________

e della dr.ssa __________ siano atte a creare almeno lievi dubbi circa la

fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ dr.ssa __________

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465).

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen

Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c

ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen

zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, tenuto

conto anche della nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato in data

4.

agosto 2016, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno volto a

chiarire se i disturbi annunciati quale ricaduta nel 2015 siano di natura

post-infortunistica e quale influsso abbiano sulla capacità lavorativa

dell’assicurato.

Sulla base

delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire nuovamente il

diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 27

ottobre 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti