35.2016.28
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21 settembre 2016Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.28
cr
Lugano
21 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 gennaio 2015 RI 1,
nato nel 1983, educatore sociale diplomato, da ultimo impiegato d’ufficio
presso il __________ di __________, ma al momento dell’infortunio iscritto in
disoccupazione, mentre stava scendendo le scale esterne del palazzo nel quale
abita, trasportando due confezioni di acqua minerale, ha perso l’equilibrio a
seguito di un cedimento del ginocchio sinistro ed è caduto all’indietro, sbattendo
la colonna lombo-sacrale sul bordo di sasso di uno scalino (doc. 1, doc. 10,
doc. 11 e doc. 25).
Dall’esame MRI della
colonna lombare eseguito in data 30 gennaio 2015 è emersa la presenza di una
sofferenza delle articolazioni interapofisarie nel tratto L4-L5 e L5-S1 (doc. 27).
L’elettromiografia del 3 agosto 2015 è risultata senza particolarità (doc. 42).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 novembre 2015,
l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a
contare dal 12 ottobre 2015, in quanto “in base alla valutazione del medico __________
Fatti
i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio, ma sono da
attribuire esclusivamente a malattia” (doc. 54).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 56), in data 3 aprile
2016 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione,
sottolineando che la lacerazione del labbro acetabolare che risulta dalla RM
dell’anca sinistra e che secondo il medico curante dell’interessato, dr. __________,
sarebbe di origine post-infortunistica non può essere considerata tale, come
evidenziato dalla dr.ssa __________, in assenza di una lesione post-traumatica
oggettivabile risultante dalla RM del bacino dell’8 aprile 2015 (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4
aprile 2016, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la
decisione su opposizione impugnata venga annullata e che gli vengano
riconosciute le prestazioni assicurative anche dopo il 12 ottobre 2015 e fino
al 29 marzo 2016 (cfr. doc. I).
Sostanzialmente il
ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione di negare la natura
post-traumatica dei disturbi accusati nella zona lombare-sacrale-gluteale e, in
particolare, dell’anca sinistra, ribadendo che il proprio medico curante, dr. __________,
che lo conosce in modo approfondito, “ha attestato chiaramente e senza ombra di
dubbio che durante le visite precedenti alle quali si era sottoposto il
paziente per altre problematiche in svariate occasioni non gli era mai stato
riferito di problemi precedenti a livello lombare o gluteale, cosa che non risulta
nemmeno dal questionario di anamnesi che viene stilato prima della
consultazione”.
Né l’assicurato ha mai
riportato in precedenza dolori a livello inguinale o gluteale, né tantomeno
traumi nella regione infortunata. Ciò a dimostrazione, secondo il patrocinatore
del ricorrente, del fatto che “siffatte patologie si sono appalesate soltanto
successivamente”.
L’avv. RA 1 ha aggiunto
che “anche l’esame più specifico scaturito dalle analisi radiologiche e dalla
risonanza magnetica certificano una lacerazione del labbro acetabolare, ovvero
di una lesione in possibile correlazione con l’evento infortunistico segnalato
dal ricorrente”.
Infine, il patrocinatore
del ricorrente ha chiesto che, “vista la totale divergenza dei referti medici
esistenti, si impone di conseguenza, pur tenendo conto dei principi
giurisprudenziali citati dalla CO 1, la commissione di una perizia giudiziaria
atta a fare chiarezza nella fattispecie” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha chiesto
all’CO 1 di produrre il referto della RM del bacino dell’8 aprile 2015, posta
dalla dr.ssa __________ alla base della motivazione con la quale è stata negata
la natura post-traumatica della patologia accusata dall’assicurato all’anca
sinistra, ma non presente all’incarto.
L’assicuratore LAINF ha
provveduto a trasmettere al TCA quanto richiesto in data 5 agosto 2016 (cfr.
doc. VII + 1).
Tali documenti sono stati
immediatamente trasmessi all’assicurato, per conoscenza (doc. VIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a
partire dal 12 ottobre 2015 il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio del 12 gennaio 2015.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,
il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe
verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
fondato la decisione di negare, dal 12 ottobre 2015, il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi interessanti la zona lombare, sacrale e
gluteale sinistra, sulla base delle valutazioni eseguite dai propri medici
fiduciari, dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano,
dapprima, e dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, poi.
In occasione della visita
medica __________ del 22 settembre 2015 il dr. __________ ha stabilito
l’estinzione del nesso causale tra i disturbi ancora accusati dall’assicurato e
l’infortunio del 12 gennaio 2015, fornendo la seguente motivazione:
" (…)
Aspetti medico-assicurativi
Assicurato diplomato educatore sociale, a partire da marzo -
aprile 2015 ha aperto un'attività in proprio di ufficio di consulenza nel
luganese, dipendente unico. Dalla valutazione medico clinica
odierna e alla valutazione degli esami neurologici, in particolare
RM colonna vertebrale lombare succitata non si sono rilevati esiti traumatici o
post-traumatici, dal punto di vista neurologico lo
studio elettro-neuromiografico risultava normale in particolare
non segni di radicolopatia L4/L5 oppure S1 a sinistra. Si passa perciò all’estinzione
del nesso causale con l'infortunio del 12.01.2015
questo a partire dal 01.10.2015. L’assicurato è stato
dettagliatamente informato in tal senso e si annuncerà alla sua Cassa Malati
privata __________. Dal 01.10.2015 quindi soppressione delle prestazioni
CO 1 LAINF.” (Doc. 48 pag. 4)
L’assicurato ha contestato
queste conclusioni del dr. __________, producendo, in sede di opposizione, il
seguente referto, datato 16 novembre 2015, del dr. __________, spec. FMH in
medicina generale-interna:
" (…)
Si certifica che il summenzionato paziente ha riportato anamnesticamente
una scivolata il 12.01.2015 portando delle casse e avvertendo un forte dolore
alla schiena. Da allora accusa dolori nella regione lombare, sacrale e gluteale
a sinistra, resistente a tutti i trattamenti conservativi finora proposti.
Seguo il paziente dal 13.08.2010 per altre problematiche e l'avevo visto numerose
volte
per un problema infortunistico al ginocchio sinistro. Durante le
visite non mi aveva mai riferito problemi precedenti a livello lombare o gluteale.
Tali problematiche non erano nemmeno riportate
al questionario di anamnesi che ha compilato all’inizio della prima
consultazione.
Le indagini radiologiche hanno evidenziato alla colonna una
sofferenza delle articolazioni interapofisarie L4-L5 ed L5-S1 bilateralmente.
Una risonanza magnetica all'anca sinistra ha evidenziato una
lacerazione del labbro acetabolare.
Questa lesione è in possibile correlazione con l'evento
infortunistico evocato precedentemente. Da notare che anche in questo caso il paziente
non aveva mai riportato dolori a livello inguinale o
gluteale precedentemente, come pure traumi avvenuti in questa regione.”
(Doc. 57)
Con apprezzamento medico
dell’8 gennaio 2016, la dr.ssa __________ ha confermato il parere precedentemente
espresso dal dr. __________, reputando che non vi sia alcuna lesione
post-traumatica oggettivabile, sulla base della seguente motivazione:
" (…)
Apprezzamento
Nella risonanza, ribadisco non artro-risonanza, del bacino dell’08.04.2015,
non si evince nessun versamento endoarticolare, nessuna lesione della
muscolatura gluteale e nessun ematoma. Ora
siamo in presenza di un trauma contusivo - secondo l'assicurato – in
sede della colonna lombare.
L'assicurato descrive bene la caduta all'indietro, sentendo una
fitta violenta che dalla regione lombare si irradiava sino alla natica
sinistra. Questo fatto conferma che non è probabile che si tratti di
una lesione post-traumatica a livello endo-articolare dell'anca
sinistra, che dovrebbe ora a distanza di quasi un anno essere messa in
relazione con l'infortunio secondo il dott. med. __________. Da parte
medica non è documentato un impingement né dalla dott.ssa med. Raimondi
né dal dott. med. __________, né dolori alla rotazione interna ed esterna o
all'esame del periforme.
In assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile confermo
la relazione effettuata da parte del dott. med. __________ il 22.09.2015.”
(Doc. 59)
In sede ricorsuale, il
patrocinatore del ricorrente ha trasmesso un nuovo referto, datato 29 marzo
2016, con il quale il dr. __________, dopo avere integralmente e letteralmente
ribadito quanto già indicato nel referto del 16 novembre 2015, confermando che
la lesione acetabolare è in possibile relazione con l’infortunio, ha aggiunto
che:
" (…)
Il paziente era stato sottoposto ad
un’infiltrazione faccettaria il 13.02.2015 con anestetico locale e un
corticosteroide, con tuttavia un peggioramento della sintomatologia. Nemmeno i
trattamenti fisioterapici in diverse modalità avevano permesso di migliorare la
situazione.
A partire dal 17.11.2015 avevo pertanto
deciso di eseguire una serie di infiltrazioni a livello paravertebrale e in prossimità
delle faccette articolari con anestetico locale e a lunga durata d’azione
(terapia neurale). Questo trattamento ha permesso di ottenere un miglioramento
importante dei dolori con scomparsa quasi completa degli stessi che persistono
attualmente in modo parziale.” (Doc. C)
Al riguardo, nella risposta di causa, l’CO 1 ha rilevato che tale
referto del dr. __________ “è per tre quarti un semplice copia/incolla dello
scritto del 16 novembre 2015 che era stato sottoposto all’attenzione della
dr.ssa __________ nel solco della redazione della decisione su opposizione”,
concludendo che “il rapporto del 29.03.2016 del dr. __________ non apporta
quindi palesemente alcun nuovo elemento di carattere medico suscettibile di
modificare la posizione sin qua sostenuta dagli specialisti della convenuta.
Non solo; lo stesso non si confronta in alcun modo con il parere del dr. __________
e __________ criticati dalla controparte e non spiega per quale ragione gli
stessi non andrebbero seguiti come pure non smentisce le considerazioni della
dr.ssa __________ sul rapporto 16.11.2015 del dr. __________” (doc. III).
2.7
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori
approfondimenti peritali specialistici, concordare con le valutazioni formulate
dai medici __________ dell’CO 1, per le ragioni qui di seguito esposte.
Innanzitutto il TCA rileva che l’opinione espressa dal dr. __________
si è basata esclusivamente sull’esame della RM della colonna vertebrale lombare
del 30 gennaio 2015, mentre non ha preso minimamente in considerazione la RM
dell’anca sinistra dell’8 aprile 2015, che, anzi, neppure viene citata dal
medico fiduciario tra i diversi documenti elencati nel “decorso secondo gli
atti” (cfr. doc. 48).
Questo Tribunale sottolinea, inoltre, che il parere della dr.ssa __________
ha sì tenuto in considerazione il referto della RM dell’anca sinistra dell’8
aprile 2015, ma ha concluso per l’assenza di una lesione post-traumatica
oggettivabile, per il fatto che “da parte medica non è documentato un
impingement né dalla dott.ssa med. __________ né dal dott. med. __________”
(cfr. doc. 59, sottolineatura della redattrice).
Ora, tale motivazione della dr.ssa __________ è in aperta e palese
contraddizione con quanto riportato sia nello scritto del 14 aprile 2015
inviato dal dr. __________ alla dr.ssa __________ (cfr. doc. 36), sia nella
successiva risposta del 3 agosto 2015 della dr.ssa __________ al dr. __________
(doc. 42).
Da entrambi questi referti emerge, infatti, che in data 25 febbraio
2015.
l’assicurato è stato visitato, su richiesta del dr. __________, dal dr. __________,
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, secondo quanto indicato
dal dr. __________ nel proprio referto, “aveva riscontrato la presenza di un
impingement femoro-acetabolare a sinistra e aveva sospettato una
problematica a livello dell’anca. La successiva risonanza magnetica aveva
effettivamente evidenziato una lesione del labbro acetabolare” (cfr. doc. 36,
sottolineatura della redattrice), circostanza poi ribadita dalla dr.ssa __________,
la quale ha indicato che l’interessato “veniva visto dal dr. __________ che,
nel sospetto di un impingement dell’anca sinistra, indicava l’esecuzione
di una RM dell’anca. Quest’ultima veniva eseguita in data 08.04.2015 con
riscontro di una lacerazione del labbro acetabolare a livello dell’anca
sinistra, dato che poco correla con la clinica del paziente” (doc. 42, sottolineatura
della redattrice).
Pur non disponendo, nella documentazione agli atti, del citato
referto del dr. __________, il TCA ritiene che quanto riportato nei rispettivi
referti sia dal dr. __________, che dalla dr.ssa __________ sia sufficiente per
quantomeno mettere in discussione le argomentazioni sviluppate dalla dr.ssa __________
a sostegno della correttezza della valutazione del dr. __________.
Spetterà quindi all’amministrazione provvedere ad integrare il
referto del dr. __________ nella documentazione medica che l’assicuratore LAINF
dovrà, come verrà illustrato qui di seguito, trasmettere per complemento
istruttorio ad un perito esterno, il quale dovrà approfondire e chiarire la
natura dei disturbi a livello lombare-gluteale-sacrale e dell’anca sinistra
presentati dall’assicurato.
Questo Tribunale rileva che parimenti assente dalla documentazione
all’incarto era pure il referto della RM dell’anca sinistra dell’8 aprile 2015,
il quale è poi stato trasmesso al TCA dall’CO 1, ma solo dopo esplicita
richiesta da parte di questa Corte (cfr. doc. VII + 1).
Da tale referto emerge, tra l’altro, che “nell’articolazione
coxofemorale sinistra aumentata quantità di liquido rispetto al lato
destro con tasche infero-mediale e sopra-trocanterica ma non versamento
massiccio” (cfr. doc. VII/1, sottolineatura della redattrice).
Tale indicazione sembrerebbe contraddire un’altra argomentazione
addotta dalla dr.ssa __________ per rifiutare l’ulteriore corresponsione di
prestazioni, osservando che dall’esame RM in questione “non si evince nessun
versamento endoarticolare” (cfr. doc. 59 pag. 2, sottolineatura della redattrice).
Alla luce delle carenze e delle
contraddizioni nelle valutazioni dei medici fiduciari dell’CO 1 appena
illustrate, il TCA ritiene di non potere, con la necessaria
tranquillità, escludere, come invece fatto dall’amministrazione, che la tesi
sostenuta dal curante dell’assicurato, dr. __________ – vale a dire il fatto
che la lacerazione del labbro acetabolare accertata con la RM dell’anca
sinistra sia da considerare in relazione con l’evento infortunistico – vada scartata
in quanto non condivisibile.
Pertanto, per
le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi
siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la
fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ dr.ssa __________,
posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225
consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa
in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di una perizia esterna
specialistica, al fine di stabilire la natura post-traumatica o meno dei
disturbi interessanti la zona lombo-sacrale-gluteale e dell’anca sinistra
dell’assicurato.
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang
mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E.
3.
). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das
Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione su
opposizione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico __________
(per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015
consid. 3.2).
Per tali
ragioni non si giustifica quindi, contrariamente a quanto richiesto in sede
ricorsuale, la messa in atto di una perizia giudiziaria, ma spetterà
all’amministrazione provvedere al complemento istruttorio di natura peritale
necessario al fine di chiarire la questione litigiosa.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un
approfondimento peritale esterno volto a chiarire se i disturbi fatti valere
dall’interessato nella zona lombare-sacrale-gluteale e dell’anca sinistra siano
di natura post-infortunistica oppure no.
In
quell’ambito, spetterà anche al perito - al quale l’CO 1, come già ricordato in
precedenza, dovrà trasmettere un incarto completo, comprendente tutti i
rapporti medici concernenti l’assicurato - chiarire se corrisponde al vero
oppure no l’affermazione, riportata dal funzionario competente nel rapporto
concernente il colloquio con l’assicurato del 12 giugno 2015 tenutosi presso
gli uffici della CO 1 di __________ (ma che non trova riscontro nella
documentazione medica agli atti dell’incarto), secondo la quale “circa due mesi
fa sono stato visitato dal dr. __________ presso la __________ di __________,
su richiesta del dr. __________, per cercare di chiarire il motivo per il quale
avevo forti dolori anche all’anca sinistra. Il dr. __________ mi aveva fatto
poi eseguire una risonanza magnetica presso l’Ospedale __________ di __________.
Dalla stessa è emersa una frattura di vecchia data all’acetabolo. A detta del
medico questa frattura potrebbe essere stata causata nella caduta con gli sci
del 6.3.2010” (cfr. doc. 25 pagg. 3-4).
Sulla base
delle relative risultanze peritali, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire
nuovamente il diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a
contare dal 12 ottobre 2015.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’CO
1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti