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Decisione

35.2016.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio, ma sono da

attribuire esclusivamente a malattia” (doc. 54).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 56), in data 3 aprile

2016 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione,

sottolineando che la lacerazione del labbro acetabolare che risulta dalla RM

dell’anca sinistra e che secondo il medico curante dell’interessato, dr. __________,

sarebbe di origine post-infortunistica non può essere considerata tale, come

evidenziato dalla dr.ssa __________, in assenza di una lesione post-traumatica

oggettivabile risultante dalla RM del bacino dell’8 aprile 2015 (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 4

aprile 2016, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la

decisione su opposizione impugnata venga annullata e che gli vengano

riconosciute le prestazioni assicurative anche dopo il 12 ottobre 2015 e fino

al 29 marzo 2016 (cfr. doc. I).

Sostanzialmente il

ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione di negare la natura

post-traumatica dei disturbi accusati nella zona lombare-sacrale-gluteale e, in

particolare, dell’anca sinistra, ribadendo che il proprio medico curante, dr. __________,

che lo conosce in modo approfondito, “ha attestato chiaramente e senza ombra di

dubbio che durante le visite precedenti alle quali si era sottoposto il

paziente per altre problematiche in svariate occasioni non gli era mai stato

riferito di problemi precedenti a livello lombare o gluteale, cosa che non risulta

nemmeno dal questionario di anamnesi che viene stilato prima della

consultazione”.

Né l’assicurato ha mai

riportato in precedenza dolori a livello inguinale o gluteale, né tantomeno

traumi nella regione infortunata. Ciò a dimostrazione, secondo il patrocinatore

del ricorrente, del fatto che “siffatte patologie si sono appalesate soltanto

successivamente”.

L’avv. RA 1 ha aggiunto

che “anche l’esame più specifico scaturito dalle analisi radiologiche e dalla

risonanza magnetica certificano una lacerazione del labbro acetabolare, ovvero

di una lesione in possibile correlazione con l’evento infortunistico segnalato

dal ricorrente”.

Infine, il patrocinatore

del ricorrente ha chiesto che, “vista la totale divergenza dei referti medici

esistenti, si impone di conseguenza, pur tenendo conto dei principi

giurisprudenziali citati dalla CO 1, la commissione di una perizia giudiziaria

atta a fare chiarezza nella fattispecie” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In corso di causa, il TCA ha chiesto

all’CO 1 di produrre il referto della RM del bacino dell’8 aprile 2015, posta

dalla dr.ssa __________ alla base della motivazione con la quale è stata negata

la natura post-traumatica della patologia accusata dall’assicurato all’anca

sinistra, ma non presente all’incarto.

L’assicuratore LAINF ha

provveduto a trasmettere al TCA quanto richiesto in data 5 agosto 2016 (cfr.

doc. VII + 1).

Tali documenti sono stati

immediatamente trasmessi all’assicurato, per conoscenza (doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a

partire dal 12 ottobre 2015 il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’infortunio del 12 gennaio 2015.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,

il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe

verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato

la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se

del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno

all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento

appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha

fondato la decisione di negare, dal 12 ottobre 2015, il proprio obbligo a

prestazioni in relazione ai disturbi interessanti la zona lombare, sacrale e

gluteale sinistra, sulla base delle valutazioni eseguite dai propri medici

fiduciari, dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano,

dapprima, e dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, poi.

In occasione della visita

medica __________ del 22 settembre 2015 il dr. __________ ha stabilito

l’estinzione del nesso causale tra i disturbi ancora accusati dall’assicurato e

l’infortunio del 12 gennaio 2015, fornendo la seguente motivazione:

" (…)

Aspetti medico-assicurativi

Assicurato diplomato educatore sociale, a partire da marzo -

aprile 2015 ha aperto un'attività in proprio di ufficio di consulenza nel

luganese, dipendente unico. Dalla valutazione medico clinica

odierna e alla valutazione degli esami neurologici, in particolare

RM colonna vertebrale lombare succitata non si sono rilevati esiti traumatici o

post-traumatici, dal punto di vista neurologico lo

studio elettro-neuromiografico risultava normale in particolare

non segni di radicolopatia L4/L5 oppure S1 a sinistra. Si passa perciò all’estinzione

del nesso causale con l'infortunio del 12.01.2015

questo a partire dal 01.10.2015. L’assicurato è stato

dettagliatamente informato in tal senso e si annuncerà alla sua Cassa Malati

privata __________. Dal 01.10.2015 quindi soppressione delle prestazioni

CO 1 LAINF.” (Doc. 48 pag. 4)

L’assicurato ha contestato

queste conclusioni del dr. __________, producendo, in sede di opposizione, il

seguente referto, datato 16 novembre 2015, del dr. __________, spec. FMH in

medicina generale-interna:

" (…)

Si certifica che il summenzionato paziente ha riportato anamnesticamente

una scivolata il 12.01.2015 portando delle casse e avvertendo un forte dolore

alla schiena. Da allora accusa dolori nella regione lombare, sacrale e gluteale

a sinistra, resistente a tutti i trattamenti conservativi finora proposti.

Seguo il paziente dal 13.08.2010 per altre problematiche e l'avevo visto numerose

volte

per un problema infortunistico al ginocchio sinistro. Durante le

visite non mi aveva mai riferito problemi precedenti a livello lombare o gluteale.

Tali problematiche non erano nemmeno riportate

al questionario di anamnesi che ha compilato all’inizio della prima

consultazione.

Le indagini radiologiche hanno evidenziato alla colonna una

sofferenza delle articolazioni interapofisarie L4-L5 ed L5-S1 bilateralmente.

Una risonanza magnetica all'anca sinistra ha evidenziato una

lacerazione del labbro acetabolare.

Questa lesione è in possibile correlazione con l'evento

infortunistico evocato precedentemente. Da notare che anche in questo caso il paziente

non aveva mai riportato dolori a livello inguinale o

gluteale precedentemente, come pure traumi avvenuti in questa regione.”

(Doc. 57)

Con apprezzamento medico

dell’8 gennaio 2016, la dr.ssa __________ ha confermato il parere precedentemente

espresso dal dr. __________, reputando che non vi sia alcuna lesione

post-traumatica oggettivabile, sulla base della seguente motivazione:

" (…)

Apprezzamento

Nella risonanza, ribadisco non artro-risonanza, del bacino dell’08.04.2015,

non si evince nessun versamento endoarticolare, nessuna lesione della

muscolatura gluteale e nessun ematoma. Ora

siamo in presenza di un trauma contusivo - secondo l'assicurato – in

sede della colonna lombare.

L'assicurato descrive bene la caduta all'indietro, sentendo una

fitta violenta che dalla regione lombare si irradiava sino alla natica

sinistra. Questo fatto conferma che non è probabile che si tratti di

una lesione post-traumatica a livello endo-articolare dell'anca

sinistra, che dovrebbe ora a distanza di quasi un anno essere messa in

relazione con l'infortunio secondo il dott. med. __________. Da parte

medica non è documentato un impingement né dalla dott.ssa med. Raimondi

né dal dott. med. __________, né dolori alla rotazione interna ed esterna o

all'esame del periforme.

In assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile confermo

la relazione effettuata da parte del dott. med. __________ il 22.09.2015.”

(Doc. 59)

In sede ricorsuale, il

patrocinatore del ricorrente ha trasmesso un nuovo referto, datato 29 marzo

2016, con il quale il dr. __________, dopo avere integralmente e letteralmente

ribadito quanto già indicato nel referto del 16 novembre 2015, confermando che

la lesione acetabolare è in possibile relazione con l’infortunio, ha aggiunto

che:

" (…)

Il paziente era stato sottoposto ad

un’infiltrazione faccettaria il 13.02.2015 con anestetico locale e un

corticosteroide, con tuttavia un peggioramento della sintomatologia. Nemmeno i

trattamenti fisioterapici in diverse modalità avevano permesso di migliorare la

situazione.

A partire dal 17.11.2015 avevo pertanto

deciso di eseguire una serie di infiltrazioni a livello paravertebrale e in prossimità

delle faccette articolari con anestetico locale e a lunga durata d’azione

(terapia neurale). Questo trattamento ha permesso di ottenere un miglioramento

importante dei dolori con scomparsa quasi completa degli stessi che persistono

attualmente in modo parziale.” (Doc. C)

Al riguardo, nella risposta di causa, l’CO 1 ha rilevato che tale

referto del dr. __________ “è per tre quarti un semplice copia/incolla dello

scritto del 16 novembre 2015 che era stato sottoposto all’attenzione della

dr.ssa __________ nel solco della redazione della decisione su opposizione”,

concludendo che “il rapporto del 29.03.2016 del dr. __________ non apporta

quindi palesemente alcun nuovo elemento di carattere medico suscettibile di

modificare la posizione sin qua sostenuta dagli specialisti della convenuta.

Non solo; lo stesso non si confronta in alcun modo con il parere del dr. __________

e __________ criticati dalla controparte e non spiega per quale ragione gli

stessi non andrebbero seguiti come pure non smentisce le considerazioni della

dr.ssa __________ sul rapporto 16.11.2015 del dr. __________” (doc. III).

2.7

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specialistici, concordare con le valutazioni formulate

dai medici __________ dell’CO 1, per le ragioni qui di seguito esposte.

Innanzitutto il TCA rileva che l’opinione espressa dal dr. __________

si è basata esclusivamente sull’esame della RM della colonna vertebrale lombare

del 30 gennaio 2015, mentre non ha preso minimamente in considerazione la RM

dell’anca sinistra dell’8 aprile 2015, che, anzi, neppure viene citata dal

medico fiduciario tra i diversi documenti elencati nel “decorso secondo gli

atti” (cfr. doc. 48).

Questo Tribunale sottolinea, inoltre, che il parere della dr.ssa __________

ha sì tenuto in considerazione il referto della RM dell’anca sinistra dell’8

aprile 2015, ma ha concluso per l’assenza di una lesione post-traumatica

oggettivabile, per il fatto che “da parte medica non è documentato un

impingement né dalla dott.ssa med. __________ né dal dott. med. __________”

(cfr. doc. 59, sottolineatura della redattrice).

Ora, tale motivazione della dr.ssa __________ è in aperta e palese

contraddizione con quanto riportato sia nello scritto del 14 aprile 2015

inviato dal dr. __________ alla dr.ssa __________ (cfr. doc. 36), sia nella

successiva risposta del 3 agosto 2015 della dr.ssa __________ al dr. __________

(doc. 42).

Da entrambi questi referti emerge, infatti, che in data 25 febbraio

2015.

l’assicurato è stato visitato, su richiesta del dr. __________, dal dr. __________,

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, secondo quanto indicato

dal dr. __________ nel proprio referto, “aveva riscontrato la presenza di un

impingement femoro-acetabolare a sinistra e aveva sospettato una

problematica a livello dell’anca. La successiva risonanza magnetica aveva

effettivamente evidenziato una lesione del labbro acetabolare” (cfr. doc. 36,

sottolineatura della redattrice), circostanza poi ribadita dalla dr.ssa __________,

la quale ha indicato che l’interessato “veniva visto dal dr. __________ che,

nel sospetto di un impingement dell’anca sinistra, indicava l’esecuzione

di una RM dell’anca. Quest’ultima veniva eseguita in data 08.04.2015 con

riscontro di una lacerazione del labbro acetabolare a livello dell’anca

sinistra, dato che poco correla con la clinica del paziente” (doc. 42, sottolineatura

della redattrice).

Pur non disponendo, nella documentazione agli atti, del citato

referto del dr. __________, il TCA ritiene che quanto riportato nei rispettivi

referti sia dal dr. __________, che dalla dr.ssa __________ sia sufficiente per

quantomeno mettere in discussione le argomentazioni sviluppate dalla dr.ssa __________

a sostegno della correttezza della valutazione del dr. __________.

Spetterà quindi all’amministrazione provvedere ad integrare il

referto del dr. __________ nella documentazione medica che l’assicuratore LAINF

dovrà, come verrà illustrato qui di seguito, trasmettere per complemento

istruttorio ad un perito esterno, il quale dovrà approfondire e chiarire la

natura dei disturbi a livello lombare-gluteale-sacrale e dell’anca sinistra

presentati dall’assicurato.

Questo Tribunale rileva che parimenti assente dalla documentazione

all’incarto era pure il referto della RM dell’anca sinistra dell’8 aprile 2015,

il quale è poi stato trasmesso al TCA dall’CO 1, ma solo dopo esplicita

richiesta da parte di questa Corte (cfr. doc. VII + 1).

Da tale referto emerge, tra l’altro, che “nell’articolazione

coxofemorale sinistra aumentata quantità di liquido rispetto al lato

destro con tasche infero-mediale e sopra-trocanterica ma non versamento

massiccio” (cfr. doc. VII/1, sottolineatura della redattrice).

Tale indicazione sembrerebbe contraddire un’altra argomentazione

addotta dalla dr.ssa __________ per rifiutare l’ulteriore corresponsione di

prestazioni, osservando che dall’esame RM in questione “non si evince nessun

versamento endoarticolare” (cfr. doc. 59 pag. 2, sottolineatura della redattrice).

Alla luce delle carenze e delle

contraddizioni nelle valutazioni dei medici fiduciari dell’CO 1 appena

illustrate, il TCA ritiene di non potere, con la necessaria

tranquillità, escludere, come invece fatto dall’amministrazione, che la tesi

sostenuta dal curante dell’assicurato, dr. __________ – vale a dire il fatto

che la lacerazione del labbro acetabolare accertata con la RM dell’anca

sinistra sia da considerare in relazione con l’evento infortunistico – vada scartata

in quanto non condivisibile.

Pertanto, per

le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi

siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la

fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ dr.ssa __________,

posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225

consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa

in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di una perizia esterna

specialistica, al fine di stabilire la natura post-traumatica o meno dei

disturbi interessanti la zona lombo-sacrale-gluteale e dell’anca sinistra

dell’assicurato.

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang

mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E.

3.

). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das

Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione su

opposizione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico __________

(per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015

consid. 3.2).

Per tali

ragioni non si giustifica quindi, contrariamente a quanto richiesto in sede

ricorsuale, la messa in atto di una perizia giudiziaria, ma spetterà

all’amministrazione provvedere al complemento istruttorio di natura peritale

necessario al fine di chiarire la questione litigiosa.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un

approfondimento peritale esterno volto a chiarire se i disturbi fatti valere

dall’interessato nella zona lombare-sacrale-gluteale e dell’anca sinistra siano

di natura post-infortunistica oppure no.

In

quell’ambito, spetterà anche al perito - al quale l’CO 1, come già ricordato in

precedenza, dovrà trasmettere un incarto completo, comprendente tutti i

rapporti medici concernenti l’assicurato - chiarire se corrisponde al vero

oppure no l’affermazione, riportata dal funzionario competente nel rapporto

concernente il colloquio con l’assicurato del 12 giugno 2015 tenutosi presso

gli uffici della CO 1 di __________ (ma che non trova riscontro nella

documentazione medica agli atti dell’incarto), secondo la quale “circa due mesi

fa sono stato visitato dal dr. __________ presso la __________ di __________,

su richiesta del dr. __________, per cercare di chiarire il motivo per il quale

avevo forti dolori anche all’anca sinistra. Il dr. __________ mi aveva fatto

poi eseguire una risonanza magnetica presso l’Ospedale __________ di __________.

Dalla stessa è emersa una frattura di vecchia data all’acetabolo. A detta del

medico questa frattura potrebbe essere stata causata nella caduta con gli sci

del 6.3.2010” (cfr. doc. 25 pagg. 3-4).

Sulla base

delle relative risultanze peritali, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire

nuovamente il diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a

contare dal 12 ottobre 2015.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti