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Decisione

35.2016.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 novembre 2016Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.2.3

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la

questione sia inerente alla stabilizzazione dello stato di salute, sia relativa

alla capacità/esigibilità lavorativa, l’assicuratore LAINF si è basato sul

rapporto peritale del 1° settembre 2014 del dr. __________, spec. FMH in

ortopedia e chirurgia ortopedica.

Dal

rapporto peritale citato emerge che il dr. __________, riconosciuto che

l’ultimo intervento (il quarto) alla spalla subito dall’interessata nel

febbraio 2014 a __________ ha portato degli indubbi benefici, ha concluso che

“tutto sommato, a sei mesi dal quarto intervento eseguito alla spalla, si può

ammettere che lo stato di quest’ultima può venire considerato sufficientemente

stabilizzato da poter procedere alla definizione della pratica assicurativa

anche se lo status quo ante non potrà mai venir raggiunto. Infatti una

guarigione completa non è possibile: le quattro successive “aggressioni

chirurgiche non sono prive di conseguenze” (cfr. doc. 375 pagg. 31-32).

Quanto ad ulteriori cure,

il dr. __________ ha segnalato che l’assicurata non reputa più necessario

proseguire con la fisioterapia, aggiungendo che la stessa “può quindi essere

sospesa definitivamente ma, indipendentemente dalla continuazione delle cure

psichiatriche a carico della cassa malati, ulteriori saltuari controlli presso

il medico curante dr. Rupp rimarranno necessari per la prescrizione degli

analgesici e degli antiinfiammatori, divenuti irrinunciabili in un contesto

psichiatrico patologico cronicizzato”.

Il dr. __________ ha

quindi concluso che “si potrà procedere con la chiusura del caso dopo la

prossima visita (prevista per il 24.09.2014) e gli eventuali nuovi esami per

immagine a __________” (cfr. doc. 375 pag. 36).

A

proposito dell’esigibilità lavorativa, il dr. __________ ha considerato che

“limitatamente ai disturbi alla spalla sinistra, le limitazioni sono le

seguenti: non sollevare pesi superiori a 3-5 kg né tenere oggetti entro questi

limiti di peso con la mano sinistra, per esempio la borsa della spesa, per più

di 10 min. di seguito; evitare attività con il braccio sinistro al di sopra

dell’orizzontale, in particolare sforzi e movimenti ripetitivi”, concludendo

che “la paziente potrebbe quindi svolgere un’attività leggera con la mano

sinistra nel rispetto delle controindicazioni e normale con la mano destra” (cfr.

doc. 375 pag. 36).

Il

dr. __________ ha precisato che l’assicurata potrebbe “lavorare come commessa

in una boutique di abbigliamento nella misura del 100% senza necessità di pause

particolari, ma con una resa effettiva variabile a dipendenza delle condizioni

di lavoro, comunque non inferiore all’80%. Una resa minima dell’80% potrebbe

essere giustificata dalla necessità di dover alzare spesso le braccia al di

sopra del livello delle spalla per afferrare delle scatole pesanti o dei capi

di abbigliamento collocati o appesi in alto. In condizioni di lavoro

lefggermente diverse o parzialmente agevolate una resa del 100% potrebbe

senz’altro venire pretesa” (cfr. doc. 375 pagg. 36-37).

In

conclusione, il dr. __________ ha ritenuto che “il lunghissimo periodo di

incapacità lavorativa totale risalente al 10 marzo 2009 dovrebbe rimanere a

carico dell’Assicuratore LAINF fino al prossimo controllo a __________ previsto

per il 24 settembre 2014, ma non oltre” (cfr. doc. 375 pag. 38).

Il

citato controllo dell’assicurata presso la __________ ha poi effettivamente

avuto luogo il 9 marzo 2015 (cfr. doc. 380.1 e 380.2).

2.2.4

Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a

prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a

disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite.

Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito

di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le

ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V

352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133,

p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.2.5

Attentamente

vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo

per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dr.

__________ (e fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale, tenuto

conto del solo danno infortunistico di natura ortopedica (la patologia psichiatrica

che affligge l’interessata fin dagli anni ’90 essendo a carico

dell’assicuratore malattia, circostanza incontestata), RI 1 va ritenuta

totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate, nelle quali non debba

sollevare il braccio sinistro al di sopra dell’orizzontale, né effettuare con

lo stesso braccio sinistro sforzi e movimenti ripetitivi.

Tale

valutazione, del resto, non è stata contestata da parte del patrocinatore della

ricorrente. Non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento.

2.2.6

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

2.2.6.1

Quanto al reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe

realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 61’543.-- (doc. A).

Questo

dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal precedente

datore di lavoro (ditta __________ di __________) in relazione al 2009, poi

aggiornato al 2014 (cfr. doc. A).

Il

TCA non ha motivo per discostarsi da tale ammontare, rimasto, del resto,

incontestato.

2.2.6.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il

salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)

(…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

In una sentenza 9C_369/2016 del 6 settembre 2016, concernente una

decisione del 21 ottobre 2015 con la quale era stata attribuita una rendita

intera di invalidità per un certo periodo, poi ridotta ad un quarto di rendita

di invalidità a partire dal 1° febbraio 2014, l’Alta Corte ha, invece,

confermato l’applicabilità dell’edizione 2012 della della rilevazione

della struttura dei salari (RSS).

2.2.6.3

Dalle tavole processuali risulta

che l’amministrazione ha quantificato in fr. 52’319 il reddito da invalido,

applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2014, e

operando successivamente una decurtazione del 20% per tenere conto

dell’esigibilità lavorativa indicata in ambito medico-peritale, giungendo così

all’importo di fr. 41’855 (doc. 165).

La

decisione con la quale è stata calcolata la rendita è stata emanata il 28

agosto 2015 e pertanto il reddito da invalido va stabilito facendo capo

all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr. considerando 2.2.6.2).

Ora,

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il salario

lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi).

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 4'286.76

mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 5'286.76 x 12), ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,7% per il 2013 e

+0.8% per il 2014), si ottiene, per il 2014 un reddito annuo di fr. 52'215.62.

2.2.6.4

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti

del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da

invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.2.6.5

Nel

caso di specie la CO 1 non ha riconosciuto alcuna riduzione sociale (doc. A a pag. 3).

Il

TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2),

non ha motivo di scostarsi da tale valutazione.

Il

rappresentante della ricorrente, anche in sede ricorsuale - parimenti a quanto

già avvenuto con l’opposizione del 17 agosto 2015 contro la decisione

denominata “istanza di diritto di audizione” del 10 luglio 2015 (cfr. doc. 391)

- ha chiesto l’applicazione di una riduzione percentuale per tenere conto dell’età

dell’interessata, nonché del fatto che la stessa, oltre al fatto di poter

svolgere unicamente un’attività leggera, è affetta da una depressione cronica

(doc. I a pagg. 3-4).

Al

riguardo, nelle “contro-osservazioni” del 25 agosto 2015, CO 1 ha indicato che:

" (…)

Contrariamente a quanto da lei ritenuto, il fattore età non gioca

alcun ruolo determinante nel caso di

un'assicurata che al, momento della decisione amministrativa, ha 50 anni. Non

esiste, peraltro, alcuna base legale sufficiente per riconoscere di regola ad

assicurati di per sé capaci al lavoro a tempo pieno, ma il cui rendimento è

ridotto (come nel caso che ci occupa), una perdita salariale eccedente i limiti

della capacità funzionale e tenerne quindi conto a livello di

deduzione dal reddito base da invalido (vedasi sentenza I 69/07

del 2 novembre 2007 consid. 5 e sentenza 9C_708/2009 del 19 novembre 2009). Né

si giustifica una riduzione del salario statistico di base per motivi legati

alle lesioni extra-infortunistiche, di cui va fatta totale

astrazione nell'ambito della valutazione dell'invalidità ai sensi

LAINF, e neppure per il fatto che la persona assicurata sia confrontata con un

cambio radicale del suo contesto lavorativo abituale.” (Doc. 392)

Nella

decisione del 28 agosto 2015, poi, CO 1 ha così motivato la propria scelta di

non applicare riduzione percentuale alcuna:

" (…)

Anzitutto è doveroso attirare la sua

attenzione sul fatto che non abbiamo decurtato il reddito da invalido

nell’ordine del 20%. In realtà, non abbiamo applicato alcuna riduzione sul

reddito da invalido. Il calcolo esposto riporta il reddito che l’assicurata

potrebbe realizzare col danno alla salute, svolgendo un’attività semplice e

consona, riservata alle donne, la cui esigibilità in funzione del danno anatomo-funzionale

residuo all’infortunio del 10 marzo 2009 è stata quantificata dal profilo

medico-teorico in misura dell’80%. Per l’esattezza, in mestieri semplici

parzialmente agevolati, ovvero non implicanti sforzi e movimenti ripetitivi a

carico del braccio sinistro, in particolare senza movimenti di elevazione oltre

l’orizzontale, il perito ha addirittura ritenuto esigibile una capacità

lavorativa del 100%.

Visto quanto sopra, due sono le opzioni:

- Esigere

dall’assicurata una capacità lavorativa medico-teorica del 100% ed applicare

una riduzione massima del 10-15% sul reddito da invalido (si richiamano

molteplici sentenze del TF ove riduzioni sui redditi per casi analoghi non

superano il 15%)

- Riconoscere

un’incapacità lavorativa medico-teorica del 20%, senza alcuna riduzione sul

reddito da invalido

Il pregiudizio legato alla lesione alla spalla e la sua

ripercussione sullo svolgimento di attività consone è già stato rispettato

nella valutazione del grado di capacità lavorativa medico-teorica (=80%).

Richiamiamo la giurisprudenza del Tribunale federale e, in particolare, la

sentenza 9C_126/2011 dell’8 luglio 2011, nella quale l’Alta Corte ha

sostanzialmente confermato la tesi secondo cui una riduzione per danno sul

reddito da invalido non si giustifica per una persona che è stata dichiarata

abile al lavoro in misura parziale; infatti, la parziale inabilità residua si

riflette automaticamente sul reddito da invalido.

(…)

Contrariamente a quanto da lei sostenuto, il fattore età non gioca

alcun ruolo determinante nel caso di un’assicurata che, al momento della

decisione amministrativa, ha 50 anni. Non esiste, peraltro, alcuna base legale

sufficiente per riconoscere di regola ad assicurati di per sé capaci al lavoro

a tempo pieno, ma il cui rendimento è ridotto (come nel caso che ci occupa),

una perdita salariale eccedente i limiti della capacità funzionale e tenerne

quindi conto a livello di deduzione dal reddito base da invalido (vedasi

sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007 consid. 5 e sentenza 9C_708/2009 del 19

novembre 2009). Né si giustifica una riduzione del salario statistico di base

per motivi legati alle lesioni extra-infortunistiche, di cui va fatta totale

astrazione nell’ambito della valutazione dell’invalidità ai sensi LAINF, e

neppure per il fatto che la persona assicurata sia confrontata con un cambio

radicale del suo contesto lavorativo abituale.” (Doc. A)

Nella

decisione su opposizione qui impugnata, poi, l’amministrazione ha ribadito le

proprie motivazioni, rilevando che “dopo aver analizzato la perizia del dr. __________,

CO 1 ha attuato una riduzione del 20%, in quanto ha tenuto conto delle

riduzioni riconducibili al danno alla salute”, aggiungendo di non ritenere

necessarie ulteriori deduzioni, essendo l’assicurata “ben integrata nel tessuto

sociale, in quanto vive in Svizzera da più decenni, parla benissimo la lingua

italiana, gode di un permesso di soggiorno C, e al contrario di quanto da ella

fatto valere, non è da considerare una persona già in età” (doc. A).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che il dr. __________, in sede peritale,

ha considerato che l’assicurata può svolgere un’attività leggera con la mano

sinistra nel rispetto delle controindicazioni e normale con la mano destra”,

reputando ad esempio esigibile l’attività di commessa in una boutique di

abbigliamento al 100%, ma con una resa effettiva variabile a seconda delle

condizioni di lavoro, ma comunque non inferiore all’80% “per il fatto di dover

alzare spesso le braccia al di sopra del livello delle spalle per afferrare

della scatole pesanti o dei capi di abbigliamento collocati o appesi in alto. In

condizioni di lavoro leggermente diverse o parzialmente agevolate una resa del

100% potrebbe senz’altro venire pretesa” (doc. 375 pagg. 36-37,

sottolineatura della redattrice).

Alla luce di queste considerazioni del perito, l’amministrazione

ha ritenuto che vi fossero due possibilità per tenere adeguatamente conto nella

determinazione del reddito da invalido delle limitazioni derivanti dal danno

alla salute dell’interessata: applicare o una riduzione del 20% per ragioni

mediche, o una del 10%-15% nell’ambito delle deduzioni per ragioni sociali,

conformemente a quanto generalmente ammesso dall’amministrazione in casi

analoghi, in cui risulti necessario il risparmino dell’arto superiore.

CO 1 ha scelto la prima opzione, maggiormente favorevole

all’assicurata.

Il

TCA, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), non ha motivo

per distanziarsi dalla scelta operata dall’assicuratore LAINF, che appare maggiormente

favorevole all’assicurata.

In

effetti, qualora si fosse scelta l’altra opzione, al reddito da invalido

l’amministrazione avrebbe dovuto applicare una riduzione dell’ordine del

10%-15%, conformemente a quanto riconosciuto in casi analoghi dalla

giurisprudenza federale.

Ad

esempio, nella sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, concernente un’assicurata con un problema all’arto superiore destro, il Tribunale

federale, al consid. 4.2.6.3, ha affermato che: “Seit BGE 126 V 75 hat die Praxis bei Versicherten, welche ihre dominante

Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt, beispielsweise als

Zudienhand, einsetzen können, verschiedentlich einen Abzug von 20

Prozent oder sogar 25 Prozent als angemessen bezeichnet (Urteil 9C_418/208

vom 17. September 2008 E. 3.3.2 mit Hinweisen). Dies bedeutet indessen noch

nicht, dass die Vorinstanz ihr Ermessen rechtsfehlerhaft ausübte, wenn sie

weniger als 20 Prozent annahm, zumal in den Urteilen I 348/04 vom 19. November

2004.

und U 122/05 vom 30. August 2005 ein Abzug von 10 Prozent bis 15

Prozent als angemessen bezeichnet wurde und in BGE 129 V 472, mit Blick auf

die Beeinträchtigungen einer im Zeitpunkt des Rentenbeginns 55 Jahre alten

versicherten Person nach dislozierter Radiusfraktur rechts, ein solcher von 15

Prozent angenommen wurde. Im Urteil U 147/00 vom 5. November 2003 wurde

bei einem bei Beginn des Rentenanspruchs 55 Jahre alten Versicherten, der wegen

der Beeinträchtigung im Gebrauch der dominanten rechten Hand auch im Rahmen

einer geeigneten leichteren, ganztags zumutbaren Beschäftigung in der

Leistungsfähigkeit beeinträchtigt war, der Abzug ebenfalls auf 15 Prozent

festgelegt. Indem Beschwerdegegnerin und kantonales Gericht am Tabellenlohn

einen Abzug von insgesamt 15 Prozent vorgenommen haben, ist dies nicht

zu beanstanden, zumal zu Recht von keiner Seite geltend gemacht wird, sie

hätten ihr Ermessen rechtsfehlerhaft missbraucht, über- oder unterschritten" (n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente nella sentenza 9C_783/2015 del 7 aprile 2016 consid. 4.6., ove, a proposito di un assicurato con un problema all’arto superiore

destro, ha affermato che : "Schliesslich liegt die

Höhe des (Leidens-) Abzugs (E. 4.4.2) von 10 % im vorinstanzlichen

Ermessensspielraum: Zum einen ist der hier gegebene Sachverhalt nicht mit jenem

im Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008 vergleichbar, waren doch dort

weitere gesundheitliche Einschränkungen und eine zusätzliche quantitative

Arbeitsunfähigkeit ("Teilzeiteinbusse") zu berücksichtigen, was

schliesslich zu einem Abzug von insgesamt 20 % führte (Urteil 9C_418/2008 vom

17.

September 2008 E. 3.3.3). Zum andern wurde des öfteren bei funktioneller

Einarmigkeit ein Abzug von 10 bis 15 % als angemessen bezeichnet (Urteil

8C_971/2008 vom 23. März 2009 E. 4.2.6.2). Dass weitere Umstände einen

(höheren) Abzug erfordern sollen, wird nicht geltend gemach" (n.d.r.: le sottolineaure sono della

redattrice).

A titolo di raffronto il TCA osserva, inoltre, di aver avvalorato un’analoga

riduzione globale del 15% operata dall'Istituto assicuratore ad esempio nella

sentenza 35.2005.73 del 20 aprile 2006, concernente un assicurato, di

professione manovale, frontaliere, il quale, a causa delle sequele

infortunistiche interessanti sia il polso destro che quello sinistro, era stato

giudicato in grado di esercitare soltanto delle attività sostitutive leggere;

in una sentenza 35.2015.91 del 15 febbraio 2016 riguardante un assicurato, frontaliere,

di professione operaio addetto alla produzione, il quale, a causa delle sequele

infortunistiche interessanti l'omero prossimale destro, era stato giudicato in

grado di esercitare (a tempo pieno e con un rendimento completo) soltanto delle

attività sostitutive leggere; in una sentenza 35.2016.34 del 29 agosto 2016,

concernente un’assicurata, frontaliera, in precedenza attiva in qualità

di ausiliaria nell’ambito della ristorazione/aiuto cucina, la quale, a causa

del danno alla salute interessante l’arto superiore dominante destro, conservava

una capacità lavorativa residua del 90%-100% nello svolgimento di attività

leggere adeguate (n.d.r.: sottolineature della redattrice).

Il TCA non ha quindi motivo per preferire questa seconda opzione, meno

favorevole all’assicurata.

In

conclusione, il reddito da invalido di fr. 52’215.62 (cfr. consid. 2.2.6.3.), tenuto conto di una decurtazione del

20%, ammonta dunque a fr. 41'772.50.

Il

grado di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 41'772.50

al reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 61'543.-- (cfr. consid. 2.2.6.1.) – risulta quindi

essere del 32,12%, arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, CO 1 ha

riconosciuto alla ricorrente una rendita di invalidità proprio del 32%, il suo

ricorso deve essere respinto su questo punto.

2.3

Decorrenza della

rendita di invalidità

Nella decisione del 28

agosto 2015, l’assicuratore LAINF ha stabilito che “il diritto alle spese di

cura è soppresso al più tardi dal 1° dicembre 2014” e che “l’indennità

giornaliera è soppressa dal 1° dicembre 2014 e viene sostituita dalla rendita

ordinaria LAINF a partire dalla stessa data”, aggiungendo che le indennità

giornaliere percepite dal 1° dicembre 2014 al 31 luglio 2014 (di entità

superiore alla rendita alla quale avrebbe avuto diritto l’interessata) saranno

compensate con l’indennità per menomazione dell’integrità (doc. 393).

La decorrenza con effetto retroattivo del diritto alla rendita è

stata così giustificata da CO 1 nelle “contro-osservazioni” del 25 agosto 2015:

" (…)

Secondo l’art. 19 cpv. 1 LAINF il diritto

alla cura medica e alle indennità giornaliere si estingue con la nascita del

diritto alla rendita, e non con l’assegnazione della rendita. In teoria, dal

momento in cui sia accertato che nessun trattamento medico potrà mai più

apportare un sensibile miglioramento dello stato clinico, che è dunque da

considerare stabilizzatosi, l’assicuratore infortuni non è tenuto a

corrispondere oltre l’indennità giornaliera, neanche laddove non si sia ancora

determinato sulla rendita di invalidità. Nella prassi, è esclusivamente negli

interessi della persona infortunata che l’indennità giornaliera viene

corrisposta senza interruzione, per ovviare a ripercussioni finanziarie che

potrebbero subentrare nel lasso di tempo tra la data di sospensione

dell’indennità e quella di determinazione della rendita. In quest’ottica,

l’indennità giornaliera corrisposta ha valore di “acconto” e dev’essere

compensata retroattivamente con la rendita, al momento in cui questa sarà

assegnata.

Non si è, dunque, in presenza di alcuna

revisione ai sensi dell’art. 53 LPGA.” (Doc. 392)

A seguito delle

contestazioni presentate contro la decisione del 28 agosto 2015 dall’avv. RA 1

– a mente del quale l’attribuzione, con effetto retroattivo, di una rendita di

invalidità, con conseguente richiesta di restituzione delle indennità

giornaliere corrisposte nel frattempo, corrisponde ad una decisione di

revisione, senza tuttavia che ne ricorrano i presupposti - nella decisione su

opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha ribadito la correttezza

della propria decisione, ritenendo nuovamente che il fatto di far decorrere la

rendita di invalidità a favore dell’interessata a partire dal 1° dicembre 2014

- vale a dire a partire da un momento in cui ella percepiva già le prestazioni

di corta durata - non rappresenta una revisione ai sensi dell’art. 53 LPGA.

CO 1 ha, difatti, così

motivato il proprio agire:

" (…)

6.

Come già avuto modo di vedere, in virtù dell'art. 16 cpv. 2

della LAINF il diritto all'indennità giornaliera si estingue con l'assegnazione

di una rendita. Nel caso che ci occupa è avvenuto proprio questo. L'assicurata

percepiva le indennità giornaliere ai sensi della LAINF, quando è stata sottoposta

a visita peritale nell'agosto del 2014. La

summenzionata perizia è poi stata fatta recapitare a CO 1 nel

dicembre 2014. Ed è proprio in base alla perizia del dr. __________ che CO 1 ha

potuto calcolare il grado d'invalidità dell'assicurata. Orbene, è normale che

ci sia voluto del tempo per poter analizzare con cura la succitata perizia.

Pertanto, è anche naturale che nell'arco di tempo tra la ricezione della

perizia e la decisione presa in virtù della stessa, l'assicurata abbia

continuato a percepire le indennità giornaliere. Diversamente l'assicurata

sarebbe andata in contro a gravi difficoltà economiche. Oltretutto, non si può

pretendere che l'assicuratore emani una decisione il giorno dopo la ricezione

della

perizia. In quanto, come già anticipato, una perizia va studiata

ed analizzata con cura, salvaguardando in tal modo gli interessi

dell'assicurato stesso. Inoltre, anche lo stesso medico, autore della perizia,

ha avuto bisogno di più mesi per redigere la perizia, proprio

perché trattasi di una cosa seria ed importante, dove oggetto

della perizia non è un oggetto qualsiasi, ma una persona. Non si può dunque

ritenere che ci si trovi davanti ad un caso di revisione solo perché la rendita

d'invalidità viene fatta partire in un periodo

nel quale l'assicurata percepiva le indennità giornaliere. La

rendita viene fatta decorrere dal 1º dicembre 2014 perché la perizia è stata

fatta pervenire in quella data a CO 1 e a partire da quella data è certo che il

grado di invalidità dell'assicurata è pari al 32 %. Quindi, non si tratta di

una decisione dovuta ad una perizia retroattiva, in

quanto la perizia non ha fatto altro fotografare la situazione

clinica dell'assicurata nel presente e non del passato. Tuttavia, come già

esposto prima, è stata la decisione che è stata emanata solo successivamente,

in quanto a causa del tenore della perizia, è stata

necessaria un'attenta analisi della stessa, che ha richiesto il

tempo dovuto. Concludendo si può dire che anche questa censura non può essere

accolta.” (Doc. A)

Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che - prima di analizzare

se, nel caso di specie, l’assicuratore LAINF potesse o meno attribuire una

rendita di invalidità con effetto retroattivo e procedere alla

compensazione delle indennità giornaliere versate durante il periodo nel quale

l’interessata avrebbe invece avuto diritto ad una rendita - risulta decisivo

sapere se al momento in cui il diritto alle prestazioni di corta durata è

stato dichiarato estinto (dicembre 2014), lo stato di salute di RI 1 era

effettivamente stabilizzato oppure no.

A questo interrogativo il TCA ritiene, sulla base della

documentazione medica agli atti, di dovere rispondere in maniera negativa.

Nel referto peritale del 1° settembre 2014, difatti, il dr. __________

ha sì indicato che “tutto sommato a sei mesi dal quarto intervento subito alla

spalla sinistra, si può ammettere che lo stato di salute di quest’ultima può

venire considerato sufficientemente stabilizzato da poter procedere alla

definizione del caso” (cfr. doc. 375 pag. 31), aggiungendo, tuttavia, qualche

pagina dopo, che “si potrà procedere con la chiusura del caso dopo la

prossima visita (prevista per il 24.09.2014) e gli eventuali ulteriori esami

per immagini a __________” (cfr. doc. 375 pag. 36, sottolineatura della

redattrice) e concludendo che “il lunghissimo periodo di incapacità lavorativa

totale risalente al 10 marzo 2009 dovrebbe rimanere a carico

dell’Assicuratore LAINF fino al prossimo controllo a __________ previsto

per il 24 settembre 2014, ma non oltre” (cfr. doc. 375 pag. 38, sottolineatura

della redattrice).

Il citato controllo presso la Clinica __________ di __________ ha

poi avuto luogo solo il 9 marzo 2015 (cfr. doc. 379).

Fino a tale data, quindi, lo stato di salute dell’interessata non

poteva essere considerato stabilizzato e l’assicuratore LAINF non poteva, di

conseguenza, porre termine alle prestazioni di breve durata, ben potendo gli

specialisti di __________ giungere alla conclusione che l’assicurata

necessitasse di ulteriori cure o di ulteriori controlli.

Al riguardo, giova sottolineare che in una sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U

557.

pag. 389 consid. 3.1., l’Alta Corte ha già avuto modo di evidenziare che lo

stato di salute di un assicurato (segnatamente la possibilità che vi possa

essere ancora spazio per un miglioramento sensibile delle sue condizioni

mediche) va valutato unicamente da un punto di vista prognostico e non, invece,

in maniera retrospettiva.

Del resto, la stessa CO 1, nell’“istanza di diritto di audizione”

del 10 luglio 2015, ha espressamente riconosciuto di avere dovuto attendere le

risultanze della visita eseguita dall’assicurata a __________ nel marzo 2015

prima di potere, nel luglio 2015, decidere la chiusura del caso.

L’assicuratore LAINF ha, infatti, a proposito delle prestazioni di

corta durata, indicato che:

" (…)

Secondo il perito dr. __________ non v’è più da attendere un

sensibile miglioramento dello stato di salute. L’assunzione di analgesici e

antiinfiammatori, come pure un’eventuale cura psichiatrica, costituiscono

rimedi palliativi e, come tali, sono da porre a carico dell’assicurazione

malattia. La stessa condizione vale per la fisioterapia ad intervalli saltuari,

come si evince dal rapporto del 9 marzo 2015 della __________ di __________,

che abbiamo atteso in vista di notificare le modalità di chiusura della pratica.

L’assicurata è invitata a proseguire autonomamente con gli esercizi appresi,

Quest’ultimo reperto, peraltro, pone in evidenza una situazione clinica

invariata in rapporto a quella di 6 mesi prima. Per tale motivo, si ritiene che

lo stato di salute fosse stabilizzato sin dalla visita del 12 agosto 2014

eseguita da parte del dr. __________.” (Doc. 386 pag. 3, sottolineatura della

redattice)

Alla luce di queste chiare considerazioni espresse

dall’assicuratore LAINF, CO 1, fino al mese di luglio 2015 - allorquando ha

inoltrato all’assicurata l’“istanza di diritto di audizione” con la quale la

informava circa la sospensione delle prestazioni di corta durata visto che

ulteriori cure non erano più necessarie, come appurato in occasione della

visita del mese di marzo 2015 presso la __________ - non era legittimata a

considerare stabilizzato lo stato di salute di RI 1.

La stabilizzazione dello stato di salute decisa dall’assicuratore

LAINF a posteriori, con effetto dal 1° dicembre 2014, appare inammissibile, non

essendo possibile, come visto (RAMI 2005 no. U 557 pag. 389 consid. 3.1), porre

una valutazione in merito alla stabilizzazione dello stato di salute in maniera

retrospettiva.

Di conseguenza, il diritto alle prestazioni di lunga durata a

favore di RI 1 – segnatamente una rendita di invalidità del 32% (cfr. supra,

consid. 2.2.6.5.) - non può nascere, come ritenuto dall’assicuratore LAINF

convenuto, dal 1° dicembre 2014, ma può decorrere unicamente dal 1° agosto

2015, come opportunamente richiesto dal patrocinatore dell’assicurata.

Su questo punto, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

La compensazione operata dall’amministrazione nella decisione del 28

agosto 2015 tra gli arretrati di rendita di invalidità dal 1° dicembre 2014 al

31.

luglio 2015 e il versamento dell’IMI (cfr. doc. 393 pag. 7) non può, quindi,

essere confermata dal TCA.

2.4

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore

LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 2 marzo 2016 è modificata nel senso che RI 1 ha

diritto ad una rendita di invalidità del 32% a decorrere dal 1° agosto 2015.

§§

La

compensazione tra gli arretrati di rendita di invalidità dal 1° dicembre 2014

al 31 luglio 2015 e il versamento dell’IMI operata nella decisione del 28

agosto 2015 non può essere confermata e deve quindi essere annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

del 5 aprile 2016.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti