35.2016.3
Entità del grado dell'invalidità (in particolare, esame dal profilo medico dell'esigibilità lavorativa)
27 settembre 2016Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.3
mm
Lugano
27 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 novembre 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 agosto 2010, a RI
1, dipendente dell’impresa __________ di __________ in qualità di manovale e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasta
schiacciata la caviglia sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era
ribaltato e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 15 settembre 2010
dell’Ospedale __________ di __________, la lussazione dell’articolazione di
Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della
base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno
sinistro (cfr. doc. 15).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 19
luglio 2013, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita
d’invalidità del 16% a decorrere dal 1° maggio 2013, come pure un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (cfr. doc. 238).
Nell’ambito della
procedura di opposizione, l’CO 1 ha annullato il provvedimento appena citato in
ragione della mancata stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e ha
ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cura media +
indennità giornaliera) (cfr. doc. 281).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 settembre 2015,
l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 16% a contare dal 1° settembre 2015 (cfr. doc. 363).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 24 novembre 2015,
l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 366).
1.4. Con tempestivo ricorso dell’8
gennaio 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità del 50% almeno e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente contesta in sostanza che il rapporto 20
novembre 2015 dei dottori __________ e __________ possa costituire da valido
fondamento per la valutazione dell’esigibilità lavorativa (cfr. doc. I, p. 5:
“Alla luce delle considerazioni mediche prodotte dall’assicurato, confortate da
una perizia aggiornata che verrà prodotta non appena disponibile, appare chiaro
che la presunta capacità di guadagno dell’assicurato va sensibilmente riveduta.
L’assicurato non è in grado di svolgere le mansioni ipotizzate da CO 1 (lavoro
sedentario per tutto il giorno come aiuto-orologiaio, cassiere, ecc.) (…). La
decisione, qui impugnata, non tiene conto dello stato di salute invalidante
dell’assicurato, indipendentemente dalla congiuntura economica o dalla
formazione del lavoratore. CO 1 non ha tenuto conto che il sig. RI 1 è storpio
e delle conseguenze anche sociali di tale condizione! Secondariamente la
decisione non tiene conto del peggioramento già a breve termine dello stato di
salute dell’assicurato, come indicato dal dr. __________ e come ricordata anche
dal perito dr. __________.”).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Nel corso del mese di marzo
2016, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. V +
allegati).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito in data 6 aprile 2016 (cfr. doc. VII + allegato).
Il 25 aprile 2016,
l’assicurato ha formulato le proprie osservazioni sull’apprezzamento 4 aprile
2016 delle dottoresse __________ e __________ (doc. XI + allegati).
In data 11 maggio 2016,
l’assicuratore convenuto ha versato agli atti un nuovo apprezzamento delle
dottoresse __________ e __________ (doc. XIII + allegato), su cui l’insorgente
si è espresso il 20 maggio 2016 (doc. XV).
1.7. In data 31 maggio 2016, il
TCA ha interpellato il chirurgo ortopedico dott. __________, il quale è stato
invitato a fornire alcune precisazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc.
XVII).
La sua risposta è
pervenuta il 10 giugno 2016 (doc. XVIII).
Le parti hanno entrambe
presentato le loro osservazioni il 15 giugno 2016 (doc. XX e XXI).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale
ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde
ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.
270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Nella presente fattispecie,
secondo l’assicuratore convenuto, l’insorgente non è più in grado di esercitare
la sua precedente professione nel settore edile, ma potrebbe svolgere, in
misura normale, un’attività adeguata alle sequele infortunistiche residuali interessanti
l’estremità inferiore sinistra (doc. 366, p. 5).
Questa Corte osserva che,
a distanza di circa quattro mesi dall’ultimo intervento chirurgico (revisione
della plastica spongiosa a causa della presenza di una pseudoartrosi
dell’artrodesi calcaneo-cuboidale – cfr. doc. 335), ha avuto luogo la visita
medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale
e della mano.
Dopo aver diagnosticato
dei disturbi funzionali-algici al piede sinistro in stato dopo trauma
dell’agosto 2010 e dopo molteplici operazioni, il medico __________ ha ritenuto
stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche e ha tracciato la seguente
esigibilità lavorativa:
" L’assicurato
può portare e sollevare pesi molto leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza
dei fianchi, non può portare mai pesi fra i 10 e i 25 kg medi quindi, pesanti
fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Nessuna
limitazione per sollevare oltre l’altezza del petto pesi fra i 10 e i 5 kg.
Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna
limitazione per la rotazione delle mani. Nessuna limitazione per i lavori sopra
la testa e la rotazione del tronco, la posizione seduta e inclinata in avanti.
Talvolta possibile la posizione in piedi inclinata in avanti. Di raro possibile
la posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per
la posizione seduta di lunga durata, talvolta possibile la posizione in piedi
di lunga durata. Molto spesso posizione a libera scelta. Può spesso camminare
fino a 50 m, oltre i 50 m di raro, camminare per lunghi tratti su terreno
accidentato mai, salire le scale talvolta, salire su scale a pioli mai. Nessuna
limitazione nell’equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 343, p. 4)
Nell’ambito della
procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata
30.
settembre 2015, della dott.ssa __________, specialista FMH in medicina
fisica e riabilitazione. Ella ha spiegato che la disfunzione del piede creatasi
a seguito delle artrodesi, sarebbe stata compensata “… con retroposizione
dell’emibacino sinistro, sovraelevato, successivo scompenso ascendente dorsale
e cervicale a sinistra con disfunzione della cerniera lombo-sacrale, della
sacro-iliaca sinistra, a livello medio-dorsale e a livello cervico-dorsale a
sinistra; infine aumento delle fisiologiche curvature.”.
Tenuto conto di tutto ciò,
a suo avviso, il ricorrente non sarebbe “… in grado di mantenere a lungo la
posizione eretta e nemmeno camminare per tratti intermedi-lunghi, ma solo per
tratti brevi e su terreno non sconnesso, anche con dei plantari di supporto. La
posizione seduta potrebbe essere mantenuta al massimo al 50% perché il compenso
posturale obbliga il paziente a cambiare spesso posizione. Quindi anche
nell’ambito di un’attività lavorativa al 50% dovrebbe essere concesso al signor
Srecko di cambiare spesso la sua posizione e quindi un 50% con possibili
intervalli e possibili cambi di posizione. Oltre all’utilizzo di plantari di
supporto potrebbe essere utile portare delle unstable shoes per scaricare la
caviglia e il piede.” (doc. 359).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione, l’amministrazione ha chiesto al
proprio Centro __________ una presa di posizione a proposito delle
considerazioni espresse dalla dott.ssa __________.
Per quanto qui
d’interesse, con apprezzamento del 20 novembre 2015, i dottori __________ e __________,
il primo spec. FMH in chirurgia ortopedica, la seconda spec. FMH in chirurgia,
hanno osservato che se è vero che le articolazioni del mesopiede hanno subito
un’artrodesi, è altrettanto vero che la caviglia non ha subito la stessa sorte,
di modo che essa è completamente libera e permette un appoggio plantare nella
posizione seduta. Ciò detto, né nella posizione seduta né in quella eretta, vi
può essere una qualsiasi disfunzione compensatoria a livello del rachide o
pelvico. Nel caso concreto, lo stato dopo molteplici artrodesi del piede
sinistro non ha modificato la lunghezza degli arti inferiori, di modo che non
entra in considerazione uno squilibrio del bacino senza calzature. La lieve
differenza d’altezza causata dalla rampa di srotolamento, se del caso, potrebbe
essere compensata grazie a una soletta da inserire nella scarpa controlaterale.
Comunque sia, non è comprensibile perché eventuali asimmetrie legate alle calzature
potrebbero perturbare l’esercizio di un’attività seduta.
In conclusione, in
considerazione dello stato conseguente all’infortunio del 26 agosto 2010,
circoscritto al piede sinistro e che non ha interessato la caviglia,
suscettibile di spiegare i dolori in occasione di un carico prolungato o
d’importanti sollecitazioni meccaniche, i dottori __________ e __________ hanno
sostenuto che non vi è ragione di ritenere che RI 1 non possa
svolgere a tempo pieno un’attività professionale rispettosa delle limitazioni
funzionali definite dal medico __________ (doc. 365, p. 14).
Unitamente
all’impugnativa, l’assicurato ha prodotto una perizia di parte elaborata nel
settembre 2013 dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Secondo
questo sanitario, a causa del danno all’estremità inferiore sinistra, il
ricorrente non sarebbe più in grado di lavorare in professioni pesanti con
deambulazione su terreni sconnessi, irregolari, ripidi e scivolosi, di portare
pesi oltre i 5 kg camminando, di inginocchiarsi e accovacciarsi, di salire su
scale a pioli e avrebbe infine difficoltà a mantenere a lungo la posizione
seduta (cfr. doc. A 5, p. 9).
In corso di causa,
l’insorgente ha versato agli atti ulteriore documentazione medica.
Rispondendo ad alcune domande
postegli dal patrocinatore dell’assicurato, il dott. __________, Capoclinica
presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________
di __________, ha dichiarato che gli ultimi esami radiologici non hanno
evidenziato la presenza di artrosi a livello dell’articolazione tibio-tarsica
superiore, che la caviglia è libera con appoggio senza problemi in posizione
seduta, di non poter valutare il grado di sviluppo d’artrosi in altre parti del
piede o del corpo e che non è facile “oggettivare i limiti funzionali del
Signor RI 1 …” (doc. B 5).
Con perizia del 7 gennaio
2016, elaborata per conto dell’Ufficio AI, la dott.ssa __________ ha in
sostanza riproposto la sua tesi relativa all’alterazione della catena muscolare
ascendente provocata dalla disfunzione del piede traumatizzato (cfr. doc. B 1).
Con referto del 18
febbraio 2016, interpellata dal rappresentante dell’assicurato, la dott.ssa __________
ha segnatamente preso posizione su quanto fatto valere dai dottori __________ e
__________, nel loro apprezzamento del 20 novembre 2015.
Ella ha affermato di
condividere “… il fatto che l’articolazione tibio-fibulo-astragalica è
effettivamente libera e permette un appoggio plantare corretto durante la
posizione assisa, difatti il paziente non riferisce dolore a carico
dell’articolazione tibio-fibulo-astragalica in posizione seduta ma riferisce
una tumefazione e un dolore pulsante a carico del medio piede oltre che un
iniziale disagio che si tramuta gradualmente in dolore ingravescente a carico
del bacino e del basso schiena, ragione per cui non riesce a mantenere per
lungo tempo la posizione assisa ma è costretto a cambiare posizione. Per
questo motivo l’osservazione della CO 1 riguardo l’articolazione libera è
corretta ma incompleta perché non viene posta l’attenzione sul piede in toto e
sulla connessione muscolare con il bacino.” (doc. B 3, p. 4 –il corsivo è
del redattore).
Con rapporto datato 4
aprile 2016, le dott.sse __________ e __________, entrambe spec. FMH in
chirurgia, hanno criticamente commentato il tenore delle considerazioni
espresse dalla dott.ssa __________.
In merito alla teoria
secondo la quale un funzionamento alterato del piede può provocare dolori a
livello delle articolazioni lombo-sacrali e sacro-iliache, i medici fiduciari
dell’CO 1 hanno rilevato che essa potrebbe anche essere corretta, a condizione
che ci si trovi in posizione eretta oppure seduta con le gambe a penzoloni, ciò
che non corrisponde a quanto è stato consigliato nel caso concreto. Inoltre,
seguendo la catena muscolare, prima delle articolazioni lombo-sacrali e
sacro-iliache, vi è quella del ginocchio, la quale, in caso di problema al
piede, è la prima ad essere sollecitata. Di conseguenza, le dott.sse __________
e __________ hanno dichiarato di non poter condividere la valutazione della
specialista privatamente consultata dall’assicurato, nel caso in cui
quest’ultimo benefici di un posto di lavoro adattato in maniera ergonomica, che
elimina quindi lo sviluppo di meccanismi compensatori (doc. VII 1, p. 3).
Con referto del 12
febbraio 2016, il dott. __________ ha sostenuto che “è possibile ricollegare i
dolori di cui soffre il paziente inerenti al piede quando è in posizione seduta
ai suddetti disturbi ai tessuti molli, ma non è probabile. I dolori
maggiormente tipici sono quelli riferiti al carico.”. D’altra parte, il
succitato medico curante specialista ha precisato che “… gli esami stabilometrici
effettuati alla pedana non figurano tra gli strumenti che permettono di
valutare i limiti funzionali. Ci troviamo di fronte a qualcosa che non si può
obiettivare dal momento che il paziente può caricare diversamente il piede e
così cambiare la posizione di esso.” (doc. E).
Invitata dall’avv. RA 1 a
pronunciarsi sul rapporto delle dott.sse __________ e __________, il 21 aprile
2016, la dott.ssa Schütz si è riconfermata nella propria valutazione,
precisando che “inizialmente la teoria riguardo ad una posizione ergonomica
risolutiva è valida, purtroppo con il tempo gli squilibri si fissano per alterazione
strutturale permanente di muscoli e scheletro, quindi le misure ergonomiche non
risultano più sufficienti, l’incidente subito dal Sig. RI 1 risale al 2010. Le
catene muscolari alterate, lo squilibrio e la degenerazione scheletrica sono
irreversibili, il bacino rimane sempre in torsione, sia in posizione eretta,
assisa che supina, l’appoggio plantare per terra o su poggiapiedi non è
risolutivo, una posizione assisa prolungata procura disagio e soprattutto
dolore al paziente e lo costringe a cambiare posizione.” (doc. F).
Con apprezzamento dell’11
maggio 2016, le dott.sse __________ e __________ hanno osservato che né la
perizia 1° settembre 2013 del dott. __________, né il referto 25 aprile 2016
della dott.ssa __________, né ancora le obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 sono
atti a modificare le loro conclusioni (cfr. doc. XIII 1).
In data 31 maggio 2016, il
TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare se “…, tenuto conto unicamente
dei postumi oggettivabili dell’infortunio dell’agosto 2010, l’assicurato
sarebbe attualmente in grado di svolgere, senza limitazioni d’orario o di
rendimento, un’attività lavorativa in posizione prevalentemente seduta, che non
implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la
deambulazione su terreno sconnesso” e se egli “… condivide la tesi della
dott.ssa __________ …” (doc. XVII).
Questo il tenore della
risposta da lui fornita in data 3 giugno 2016:
" (…).
In merito a quanto richiesto, le confermo che il signor RI 1 è
attualmente in grado di svolgere, senza limitazioni d’orario o di rendimento,
un’attività lavorativa in posizione prevalentemente seduta, che non implichi
spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su
terreno sconnesso.
L’ideale sarebbe quindi di integrare il Signor RI 1 in un ambito
lavorativo che soddisfi le summenzionate condizioni, come ad esempio lo
svolgimento di lavori amministrativi.
Per quanto riguarda la tesi sostenuta dalla Dr.ssa __________,
posso esprimermi solo a livello ortopedico inerente al piede sinistro: il
paziente, a mio modo di vedere, può svolgere un’attività lavorativa al 100%
rispettando sempre le condizioni soprascritte.” (doc.
XVIII – il corsivo è del redattore)
2.5
Chiamata ora a pronunciarsi
nella concreta evenienza, questa Corte non vede alcun valido motivo che le
impedisca di fare proprio l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso
dai medici fiduciari dell’CO 1, in base al quale RI 1 sarebbe in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa in
posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti frequenti o
prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.
Va constatato che tale
valutazione, espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura
del 23 giugno 2015 (cfr. doc. 343), è stata più volte avallata dagli
specialisti del Centro __________ di __________ (cfr. doc. 365, doc. VII 1 e
doc. XIII 1), come pure dal medico curante specialista, il chirurgo ortopedico
dott. __________ (cfr. doc. XVIII: “… il paziente, a mio modo di vedere, può
svolgere un’attività lavorativa al 100% rispettando sempre le condizioni
soprascritte.”).
Questo Tribunale non
ignora che, secondo il dott. __________ (cfr. doc. A 5) e la dott.ssa __________
(cfr. doc. 359, doc. B 1, doc. B 3 e doc. F), l’insorgente presenterebbe una
capacità lavorativa limitata anche in attività sostitutive adeguate, poiché
egli non sarebbe in grado di mantenere la posizione seduta di lunga durata.
Il rapporto del dott. __________
non appare tuttavia atto a sminuire il valore probatorio attribuito ai rapporti
dei medici fiduciari dell’CO 1, nella misura in cui egli non ha minimamente
motivato perché l’esercizio di un’attività seduta dovrebbe rivelarsi difficoltoso
(per il resto, le limitazioni funzionali da lui descritte sono sovrapponibili a
quelle indicate dal medico __________), così come hanno pertinentemente
osservato le dott.sse __________ e __________ l’11 maggio 2016 (cfr. doc. XIII 1, p. 2: “Par contre dans ses conclusions il rajoute tout d’un
coup une limitation lors d’activité professionnelle en position assise sans
aucune explication.” – il corsivo è del redattore).
D’altra
parte, a proposito della teoria sostenuta dalla dott.ssa __________, secondo la
quale un piede traumatizzato presentante un funzionamento alterato provoca
squilibri all’origine d’alterazioni strutturali muscolari e scheletriche a
livello del rachide e del bacino, il TCA osserva di aver già avuto modo in
passato di pronunciarsi su questa problematica, facendo capo a perizie
specialistiche.
Ad esempio, nella causa
sfociata nella sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i
dottori __________ e __________, all’epoca primari presso la Clinica di
chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________, avevano spiegato che
solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del
rachide:
" Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und
geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein
körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall __________, im
Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im
Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken
führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren
Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer
Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder
einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu
beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie
symptomatisch werden. Bei Herr __________. ist die Deformation/Beeinträchtigung
des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die
Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar." (perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia
ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.)
Tali
principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA
35.2011.22
del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007
consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14
giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e
35.2001.79
del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con
sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD
II-2004 n. 62).
Più di recente,
confrontato con una perizia di parte che metteva in dubbio la fondatezza della
valutazione espressa a suo tempo dai dottori __________ e __________, questo
Tribunale ha disposto l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del PD
dott. __________ __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Chiamato segnatamente a
precisare se condividesse o meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto
giudiziario ha dichiarato che i principi sviluppati da questi ultimi sono
pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung
gut nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid.
2.2.4
; si veda pure la STCA 35.2013.90 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.,
confermata dall’Alta Corte con sentenza 8C_66/2015 del 3 novembre 2015 consid. 3.1).
Il caso di RI 1 non
rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.
Da un lato, dalla
documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria
degli arti inferiori (cfr. doc. 365: “Nel caso concreto, lo stato dopo
molteplici artrodesi del piede sinistro non ha modificato la lunghezza degli
arti inferiori, di modo che non entra in considerazione uno squilibrio del
bacino senza calzature.” – il corsivo è del redattore).
Dall'altro, i disturbi al
rachide sono apparsi, al più tardi, nel giugno 2015 (al riguardo, si
veda il doc. 343, p. 2: “Lamenta mal di schiena …”). Al proposito, va
sottolineato che nella fattispecie di cui alla STCA 35.1999.92-93, la sindrome
lombare era insorta circa 8 anni dopo l'evento traumatico che aveva
interessato il piede destro.
Il TCA ritiene che quanto
precede sia senz’altro atto a generare dubbi circa la fondatezza della tesi
difesa dalla dott.ssa __________.
Del resto, va segnalato
che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1,
riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati
all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato
dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva
a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa
consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione
sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità
lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede
(in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005
consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura
del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente
un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone
tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi
alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi
della tibiotarsica sinistra).
Tutto ben considerato,
quindi, occorre ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale, che il ricorrente sarebbe in grado di
esercitare un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute
infortunistico nella misura del 100%.
2.6
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 59'831.20.
Questo dato – desunto
dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc.
349) e non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal
TCA.
2.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
2.8
Nella presente
fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute
infortunistico, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di
esercitare, e meglio il cassiere presso la __________ di __________, l’estrusore
per stampaggio a iniezione presso la __________ di __________, l’aiuto
orologiaio presso la __________ di __________, l’aiuto d’ufficio presso la __________
di __________ e, infine, il raffilatore presso la __________ di __________, i
dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari
a fr. 50'148.40 (cfr. doc. 352, p. 2).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 352, p. 2 si evince che sono 28 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
36'000 e a 71'370, e infine che quello medio è di fr. 49'755.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'148.40) è
leggermente superiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 49'755).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza
U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’istituto rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (soprattutto nella
misura in cui si tratta di attività da svolgere in posizione prevalentemente
seduta) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle
DPL.
Esso ammonta a fr.
50'148.40.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.9
Il grado d’invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 50'148.40 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 59'831.20,
risulta essere del 16.18%, arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Posto che RI 1 è stato
posto al beneficio di una rendita d’invalidità proprio del 16%, la decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti