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Decisione

35.2016.3

Entità del grado dell'invalidità (in particolare, esame dal profilo medico dell'esigibilità lavorativa)

27 settembre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde

ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.

270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nella presente fattispecie,

secondo l’assicuratore convenuto, l’insorgente non è più in grado di esercitare

la sua precedente professione nel settore edile, ma potrebbe svolgere, in

misura normale, un’attività adeguata alle sequele infortunistiche residuali interessanti

l’estremità inferiore sinistra (doc. 366, p. 5).

Questa Corte osserva che,

a distanza di circa quattro mesi dall’ultimo intervento chirurgico (revisione

della plastica spongiosa a causa della presenza di una pseudoartrosi

dell’artrodesi calcaneo-cuboidale – cfr. doc. 335), ha avuto luogo la visita

medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale

e della mano.

Dopo aver diagnosticato

dei disturbi funzionali-algici al piede sinistro in stato dopo trauma

dell’agosto 2010 e dopo molteplici operazioni, il medico __________ ha ritenuto

stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche e ha tracciato la seguente

esigibilità lavorativa:

" L’assicurato

può portare e sollevare pesi molto leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza

dei fianchi, non può portare mai pesi fra i 10 e i 25 kg medi quindi, pesanti

fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Nessuna

limitazione per sollevare oltre l’altezza del petto pesi fra i 10 e i 5 kg.

Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna

limitazione per la rotazione delle mani. Nessuna limitazione per i lavori sopra

la testa e la rotazione del tronco, la posizione seduta e inclinata in avanti.

Talvolta possibile la posizione in piedi inclinata in avanti. Di raro possibile

la posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per

la posizione seduta di lunga durata, talvolta possibile la posizione in piedi

di lunga durata. Molto spesso posizione a libera scelta. Può spesso camminare

fino a 50 m, oltre i 50 m di raro, camminare per lunghi tratti su terreno

accidentato mai, salire le scale talvolta, salire su scale a pioli mai. Nessuna

limitazione nell’equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 343, p. 4)

Nell’ambito della

procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata

30.

settembre 2015, della dott.ssa __________, specialista FMH in medicina

fisica e riabilitazione. Ella ha spiegato che la disfunzione del piede creatasi

a seguito delle artrodesi, sarebbe stata compensata “… con retroposizione

dell’emibacino sinistro, sovraelevato, successivo scompenso ascendente dorsale

e cervicale a sinistra con disfunzione della cerniera lombo-sacrale, della

sacro-iliaca sinistra, a livello medio-dorsale e a livello cervico-dorsale a

sinistra; infine aumento delle fisiologiche curvature.”.

Tenuto conto di tutto ciò,

a suo avviso, il ricorrente non sarebbe “… in grado di mantenere a lungo la

posizione eretta e nemmeno camminare per tratti intermedi-lunghi, ma solo per

tratti brevi e su terreno non sconnesso, anche con dei plantari di supporto. La

posizione seduta potrebbe essere mantenuta al massimo al 50% perché il compenso

posturale obbliga il paziente a cambiare spesso posizione. Quindi anche

nell’ambito di un’attività lavorativa al 50% dovrebbe essere concesso al signor

Srecko di cambiare spesso la sua posizione e quindi un 50% con possibili

intervalli e possibili cambi di posizione. Oltre all’utilizzo di plantari di

supporto potrebbe essere utile portare delle unstable shoes per scaricare la

caviglia e il piede.” (doc. 359).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione, l’amministrazione ha chiesto al

proprio Centro __________ una presa di posizione a proposito delle

considerazioni espresse dalla dott.ssa __________.

Per quanto qui

d’interesse, con apprezzamento del 20 novembre 2015, i dottori __________ e __________,

il primo spec. FMH in chirurgia ortopedica, la seconda spec. FMH in chirurgia,

hanno osservato che se è vero che le articolazioni del mesopiede hanno subito

un’artrodesi, è altrettanto vero che la caviglia non ha subito la stessa sorte,

di modo che essa è completamente libera e permette un appoggio plantare nella

posizione seduta. Ciò detto, né nella posizione seduta né in quella eretta, vi

può essere una qualsiasi disfunzione compensatoria a livello del rachide o

pelvico. Nel caso concreto, lo stato dopo molteplici artrodesi del piede

sinistro non ha modificato la lunghezza degli arti inferiori, di modo che non

entra in considerazione uno squilibrio del bacino senza calzature. La lieve

differenza d’altezza causata dalla rampa di srotolamento, se del caso, potrebbe

essere compensata grazie a una soletta da inserire nella scarpa controlaterale.

Comunque sia, non è comprensibile perché eventuali asimmetrie legate alle calzature

potrebbero perturbare l’esercizio di un’attività seduta.

In conclusione, in

considerazione dello stato conseguente all’infortunio del 26 agosto 2010,

circoscritto al piede sinistro e che non ha interessato la caviglia,

suscettibile di spiegare i dolori in occasione di un carico prolungato o

d’importanti sollecitazioni meccaniche, i dottori __________ e __________ hanno

sostenuto che non vi è ragione di ritenere che RI 1 non possa

svolgere a tempo pieno un’attività professionale rispettosa delle limitazioni

funzionali definite dal medico __________ (doc. 365, p. 14).

Unitamente

all’impugnativa, l’assicurato ha prodotto una perizia di parte elaborata nel

settembre 2013 dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Secondo

questo sanitario, a causa del danno all’estremità inferiore sinistra, il

ricorrente non sarebbe più in grado di lavorare in professioni pesanti con

deambulazione su terreni sconnessi, irregolari, ripidi e scivolosi, di portare

pesi oltre i 5 kg camminando, di inginocchiarsi e accovacciarsi, di salire su

scale a pioli e avrebbe infine difficoltà a mantenere a lungo la posizione

seduta (cfr. doc. A 5, p. 9).

In corso di causa,

l’insorgente ha versato agli atti ulteriore documentazione medica.

Rispondendo ad alcune domande

postegli dal patrocinatore dell’assicurato, il dott. __________, Capoclinica

presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________

di __________, ha dichiarato che gli ultimi esami radiologici non hanno

evidenziato la presenza di artrosi a livello dell’articolazione tibio-tarsica

superiore, che la caviglia è libera con appoggio senza problemi in posizione

seduta, di non poter valutare il grado di sviluppo d’artrosi in altre parti del

piede o del corpo e che non è facile “oggettivare i limiti funzionali del

Signor RI 1 …” (doc. B 5).

Con perizia del 7 gennaio

2016, elaborata per conto dell’Ufficio AI, la dott.ssa __________ ha in

sostanza riproposto la sua tesi relativa all’alterazione della catena muscolare

ascendente provocata dalla disfunzione del piede traumatizzato (cfr. doc. B 1).

Con referto del 18

febbraio 2016, interpellata dal rappresentante dell’assicurato, la dott.ssa __________

ha segnatamente preso posizione su quanto fatto valere dai dottori __________ e

__________, nel loro apprezzamento del 20 novembre 2015.

Ella ha affermato di

condividere “… il fatto che l’articolazione tibio-fibulo-astragalica è

effettivamente libera e permette un appoggio plantare corretto durante la

posizione assisa, difatti il paziente non riferisce dolore a carico

dell’articolazione tibio-fibulo-astragalica in posizione seduta ma riferisce

una tumefazione e un dolore pulsante a carico del medio piede oltre che un

iniziale disagio che si tramuta gradualmente in dolore ingravescente a carico

del bacino e del basso schiena, ragione per cui non riesce a mantenere per

lungo tempo la posizione assisa ma è costretto a cambiare posizione. Per

questo motivo l’osservazione della CO 1 riguardo l’articolazione libera è

corretta ma incompleta perché non viene posta l’attenzione sul piede in toto e

sulla connessione muscolare con il bacino.” (doc. B 3, p. 4 –il corsivo è

del redattore).

Con rapporto datato 4

aprile 2016, le dott.sse __________ e __________, entrambe spec. FMH in

chirurgia, hanno criticamente commentato il tenore delle considerazioni

espresse dalla dott.ssa __________.

In merito alla teoria

secondo la quale un funzionamento alterato del piede può provocare dolori a

livello delle articolazioni lombo-sacrali e sacro-iliache, i medici fiduciari

dell’CO 1 hanno rilevato che essa potrebbe anche essere corretta, a condizione

che ci si trovi in posizione eretta oppure seduta con le gambe a penzoloni, ciò

che non corrisponde a quanto è stato consigliato nel caso concreto. Inoltre,

seguendo la catena muscolare, prima delle articolazioni lombo-sacrali e

sacro-iliache, vi è quella del ginocchio, la quale, in caso di problema al

piede, è la prima ad essere sollecitata. Di conseguenza, le dott.sse __________

e __________ hanno dichiarato di non poter condividere la valutazione della

specialista privatamente consultata dall’assicurato, nel caso in cui

quest’ultimo benefici di un posto di lavoro adattato in maniera ergonomica, che

elimina quindi lo sviluppo di meccanismi compensatori (doc. VII 1, p. 3).

Con referto del 12

febbraio 2016, il dott. __________ ha sostenuto che “è possibile ricollegare i

dolori di cui soffre il paziente inerenti al piede quando è in posizione seduta

ai suddetti disturbi ai tessuti molli, ma non è probabile. I dolori

maggiormente tipici sono quelli riferiti al carico.”. D’altra parte, il

succitato medico curante specialista ha precisato che “… gli esami stabilometrici

effettuati alla pedana non figurano tra gli strumenti che permettono di

valutare i limiti funzionali. Ci troviamo di fronte a qualcosa che non si può

obiettivare dal momento che il paziente può caricare diversamente il piede e

così cambiare la posizione di esso.” (doc. E).

Invitata dall’avv. RA 1 a

pronunciarsi sul rapporto delle dott.sse __________ e __________, il 21 aprile

2016, la dott.ssa Schütz si è riconfermata nella propria valutazione,

precisando che “inizialmente la teoria riguardo ad una posizione ergonomica

risolutiva è valida, purtroppo con il tempo gli squilibri si fissano per alterazione

strutturale permanente di muscoli e scheletro, quindi le misure ergonomiche non

risultano più sufficienti, l’incidente subito dal Sig. RI 1 risale al 2010. Le

catene muscolari alterate, lo squilibrio e la degenerazione scheletrica sono

irreversibili, il bacino rimane sempre in torsione, sia in posizione eretta,

assisa che supina, l’appoggio plantare per terra o su poggiapiedi non è

risolutivo, una posizione assisa prolungata procura disagio e soprattutto

dolore al paziente e lo costringe a cambiare posizione.” (doc. F).

Con apprezzamento dell’11

maggio 2016, le dott.sse __________ e __________ hanno osservato che né la

perizia 1° settembre 2013 del dott. __________, né il referto 25 aprile 2016

della dott.ssa __________, né ancora le obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 sono

atti a modificare le loro conclusioni (cfr. doc. XIII 1).

In data 31 maggio 2016, il

TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare se “…, tenuto conto unicamente

dei postumi oggettivabili dell’infortunio dell’agosto 2010, l’assicurato

sarebbe attualmente in grado di svolgere, senza limitazioni d’orario o di

rendimento, un’attività lavorativa in posizione prevalentemente seduta, che non

implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la

deambulazione su terreno sconnesso” e se egli “… condivide la tesi della

dott.ssa __________ …” (doc. XVII).

Questo il tenore della

risposta da lui fornita in data 3 giugno 2016:

" (…).

In merito a quanto richiesto, le confermo che il signor RI 1 è

attualmente in grado di svolgere, senza limitazioni d’orario o di rendimento,

un’attività lavorativa in posizione prevalentemente seduta, che non implichi

spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su

terreno sconnesso.

L’ideale sarebbe quindi di integrare il Signor RI 1 in un ambito

lavorativo che soddisfi le summenzionate condizioni, come ad esempio lo

svolgimento di lavori amministrativi.

Per quanto riguarda la tesi sostenuta dalla Dr.ssa __________,

posso esprimermi solo a livello ortopedico inerente al piede sinistro: il

paziente, a mio modo di vedere, può svolgere un’attività lavorativa al 100%

rispettando sempre le condizioni soprascritte.” (doc.

XVIII – il corsivo è del redattore)

2.5

Chiamata ora a pronunciarsi

nella concreta evenienza, questa Corte non vede alcun valido motivo che le

impedisca di fare proprio l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso

dai medici fiduciari dell’CO 1, in base al quale RI 1 sarebbe in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa in

posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti frequenti o

prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

Va constatato che tale

valutazione, espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura

del 23 giugno 2015 (cfr. doc. 343), è stata più volte avallata dagli

specialisti del Centro __________ di __________ (cfr. doc. 365, doc. VII 1 e

doc. XIII 1), come pure dal medico curante specialista, il chirurgo ortopedico

dott. __________ (cfr. doc. XVIII: “… il paziente, a mio modo di vedere, può

svolgere un’attività lavorativa al 100% rispettando sempre le condizioni

soprascritte.”).

Questo Tribunale non

ignora che, secondo il dott. __________ (cfr. doc. A 5) e la dott.ssa __________

(cfr. doc. 359, doc. B 1, doc. B 3 e doc. F), l’insorgente presenterebbe una

capacità lavorativa limitata anche in attività sostitutive adeguate, poiché

egli non sarebbe in grado di mantenere la posizione seduta di lunga durata.

Il rapporto del dott. __________

non appare tuttavia atto a sminuire il valore probatorio attribuito ai rapporti

dei medici fiduciari dell’CO 1, nella misura in cui egli non ha minimamente

motivato perché l’esercizio di un’attività seduta dovrebbe rivelarsi difficoltoso

(per il resto, le limitazioni funzionali da lui descritte sono sovrapponibili a

quelle indicate dal medico __________), così come hanno pertinentemente

osservato le dott.sse __________ e __________ l’11 maggio 2016 (cfr. doc. XIII 1, p. 2: “Par contre dans ses conclusions il rajoute tout d’un

coup une limitation lors d’activité professionnelle en position assise sans

aucune explication.” – il corsivo è del redattore).

D’altra

parte, a proposito della teoria sostenuta dalla dott.ssa __________, secondo la

quale un piede traumatizzato presentante un funzionamento alterato provoca

squilibri all’origine d’alterazioni strutturali muscolari e scheletriche a

livello del rachide e del bacino, il TCA osserva di aver già avuto modo in

passato di pronunciarsi su questa problematica, facendo capo a perizie

specialistiche.

Ad esempio, nella causa

sfociata nella sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i

dottori __________ e __________, all’epoca primari presso la Clinica di

chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________, avevano spiegato che

solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del

rachide:

" Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und

geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein

körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall __________, im

Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im

Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken

führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren

Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer

Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder

einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu

beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie

symptomatisch werden. Bei Herr __________. ist die Deformation/Beeinträchtigung

des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die

Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar." (perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia

ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.)

Tali

principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA

35.2011.22

del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007

consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14

giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e

35.2001.79

del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con

sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD

II-2004 n. 62).

Più di recente,

confrontato con una perizia di parte che metteva in dubbio la fondatezza della

valutazione espressa a suo tempo dai dottori __________ e __________, questo

Tribunale ha disposto l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del PD

dott. __________ __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Chiamato segnatamente a

precisare se condividesse o meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto

giudiziario ha dichiarato che i principi sviluppati da questi ultimi sono

pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung

gut nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid.

2.2.4

; si veda pure la STCA 35.2013.90 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.,

confermata dall’Alta Corte con sentenza 8C_66/2015 del 3 novembre 2015 consid. 3.1).

Il caso di RI 1 non

rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.

Da un lato, dalla

documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria

degli arti inferiori (cfr. doc. 365: “Nel caso concreto, lo stato dopo

molteplici artrodesi del piede sinistro non ha modificato la lunghezza degli

arti inferiori, di modo che non entra in considerazione uno squilibrio del

bacino senza calzature.” – il corsivo è del redattore).

Dall'altro, i disturbi al

rachide sono apparsi, al più tardi, nel giugno 2015 (al riguardo, si

veda il doc. 343, p. 2: “Lamenta mal di schiena …”). Al proposito, va

sottolineato che nella fattispecie di cui alla STCA 35.1999.92-93, la sindrome

lombare era insorta circa 8 anni dopo l'evento traumatico che aveva

interessato il piede destro.

Il TCA ritiene che quanto

precede sia senz’altro atto a generare dubbi circa la fondatezza della tesi

difesa dalla dott.ssa __________.

Del resto, va segnalato

che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1,

riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati

all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato

dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva

a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa

consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità

lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede

(in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005

consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura

del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente

un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra).

Tutto ben considerato,

quindi, occorre ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale, che il ricorrente sarebbe in grado di

esercitare un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute

infortunistico nella misura del 100%.

2.6

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 59'831.20.

Questo dato – desunto

dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc.

349) e non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal

TCA.

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.8

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute

infortunistico, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di

esercitare, e meglio il cassiere presso la __________ di __________, l’estrusore

per stampaggio a iniezione presso la __________ di __________, l’aiuto

orologiaio presso la __________ di __________, l’aiuto d’ufficio presso la __________

di __________ e, infine, il raffilatore presso la __________ di __________, i

dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari

a fr. 50'148.40 (cfr. doc. 352, p. 2).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 352, p. 2 si evince che sono 28 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

36'000 e a 71'370, e infine che quello medio è di fr. 49'755.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'148.40) è

leggermente superiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 49'755).

In base alla

giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività

del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza

U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’istituto rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (soprattutto nella

misura in cui si tratta di attività da svolgere in posizione prevalentemente

seduta) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle

DPL.

Esso ammonta a fr.

50'148.40.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.9

Il grado d’invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 50'148.40 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 59'831.20,

risulta essere del 16.18%, arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Posto che RI 1 è stato

posto al beneficio di una rendita d’invalidità proprio del 16%, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti