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Decisione

35.2016.31

Monocolo. Rendita temporanea o degressiva (18 mesi). NO DPL MA TABELLA TA1. 10% riduzione sociale. Respinto

17 agosto 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità

di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno

non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari

circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Secondo la giurisprudenza,

l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche

se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. RAMI 1986 U 3 p. 258ss. consid. 2a; 1987, p. 306 consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 105ss.).

Simili

rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile

e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla

capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o

meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.

L’adattamento risulta da

mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo

sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione

completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di

altre articolazioni.

L’assuefazione è, invece,

l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della

ripetizione continua di un’attività (A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 105).

Al momento in cui la

riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile

verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite

l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la

presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (cfr. RAMI

1993.

U 173 p. 145ss.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 135).

Trattandosi, in particolare,

delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza che ha

stabilito che, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla perdita

dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura

grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo raramente

(in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima, della

capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato

fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla

situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età

dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo. È proprio per

tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione

di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U 3 p. 258ss.; STFA

del 27 luglio 1999 nella causa M. D. consid. 3a, inedita).

Questi principi sono stati applicati da questa Corte in una sentenza 35.2012.7

del 18 giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre

2012.

ai consid. 2 e 3.

2.5

Nella concreta evenienza, a

seguito del sinistro del 24 agosto 2013, RI 1 ha riportato un "trauma

bulbare con rottura posteriore del bulbo" e "afachia"

all’occhio destro (cfr.: doc. 8, 74 e 81).

L'Istituto assicuratore

resistente l'ha posto al beneficio di una rendita d'invalidità degressiva (del 24%

per 18 mesi ridotta all'11% in seguito), facendo riferimento all'esperienza

sviluppatasi nel campo dell’oftalmologia (cfr. consid. 2.4.) e basandosi sul

parere espresso il 3 settembre 2014 dalla dr.ssa __________, spec. FMH in

oftalmologia e oftalmochirurgia, consultata dall’CO 1 proprio per chiarire la

questione dell’esigibilità lavorativa:

" (…).

Zumutbarkeit: Es

gilt die Monokelsituation folgende Einschränkungen sind gegeben. Alle Arbeiten,

die eine erhöhte Stereopsis verlangen sind nicht mehr möglich. Alle Arbeiten,

die über Schulterhöhe und auf ungesicherten Gerüsten zu erholgen haben,

ebenfalls nicht. Arbeiten, bei denen das Tempo angegeben ist, wie zum Beispiel

am Fliessband oder ähnlich, sind ebenfalls nicht mehr zumutbar. Alle anderen

Arbeiten, die obige Eingrenzungen erfüllen, sind möglich. Müsste der Patient

eine neue Arbeit lernen, so ist eine Leistungseinbusse möglich. Die beträgt in

der Regel 10-20% terminiert auf 1-2 Jahren. (…)”

(doc. 57; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

Successivamente a tale

valutazione, l'assicurato è stato visitato il 15 giugno 2015 dalla dr.ssa __________,

spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, sempre per conto dell'CO 1, al

fine di valutare il decorso, il procedere terapeutico e fornire le sue

osservazioni in merito (doc. 73). Nel proprio rapporto del 16 giugno 2015, la

specialista ha osservato quanto segue:

" (…)

L'esame dell'apparato visivo ha evidenziato

OD afachia chirurgica, iridectomia chirurgica ad ore VII circa

OS di norma

OOT 16 mmHg

ODV con LAC 0.1 con ricerca

OSV 1.2 naturali

L'esame del fondo oculare dopo dilatazione della pupilla ha

riscontrato in OD esiti d'intervento chirurgico di vitrectomia con retina

aderente ed asciutta al polo posteriore ed in periferia, esiti di retinotomia,

presenza di PVR. In OS retina di norma.

Il paziente riferisce che negli ultimi tempi si trova in grosse

difficoltà nello scendere le scale ed in particolare alla guida (ha più volte

urtato la macchina durante le manovre). Ha sempre la sensazione che l'occhio

destro disturbi e confonda l'occhio sinistro.

Ho eseguito un esame del campo visivo che ha evidenziato una grave

alterazione della sensibilità retinica in OD mentre in OS è risultata di norma.

Pur avendo una buona acutezza visiva e un buon campo visivo in

OS ritengo che non riesca ad utilizzarlo al meglio e che effettivamente OD lo

confonda e lo condiziona nello svolgimento delle azioni quotidiane

(…)" (doc. 74; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

Il dossier è stato quindi

sottoposto nuovamente alla dr.ssa __________, la quale nel proprio rapporto del

5.

novembre 2015 ha rilevato quanto segue:

" (…) Zusammenfassung der relevanten Ereignisse und Befunde:

Der Versicherte wurde durch einen Ast am rechten

Auge getroffen und erlitt eine Contusio bulbi mit intraorbitaler und

intraocularer Blutung sowie Orbitafraktur. Trotz diversen Eingriffen ist eine

Steigerung der Sehkraft kaum zu erwarten. Es besteht eine Aphakie, der Visus

beträgt 0.2 mit einer Korrektur von +11 sph, +1.0 cyl in 140°. Das andere Auge

weist einen vollen Visus auf.

Diagnose:

Posteriore Bulbusruptur rechts mit Aphakie und

konsekutiver funktioneller Monokelsituation.

(…)

Integritätsschaden: 20%.

Begründung: Die reine Tatsache der einseitigen

Aphakie gäbe 18 % Integritätsschaden, da der Visus mit entsprechender Korrektur

die theoretisch verordnet werden könnte, jedoch noch 0.2 beträgt,

richtet sich der Integritätsschaden nach dem

bestkorrigiertem Visus und dies ergibt 20%. (…)" (doc. 81)

La medesima

specialista ha puntualizzato il 15 dicembre 2015 che: "(…) Der Fall ist stabil, die

Zumutbarkeitsbeurteilung ist nach wie vor gültig, Lebenslängliche Kontrollen

sin von der Versicherung aber weiter zu übernehmen (…)" (doc. 86).

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF, da una parte, ha ritenuto non più esigibile

la precedente attività lavorativa alle dipendenze della ditta __________ (al

riguardo, cfr. il doc. 57 in fine) e, dall’altra, si è riferito al

mercato generale del lavoro e, attraverso il raffronto dei redditi, ha fissato

al 24% il grado di invalidità del ricorrente per i primi 18 mesi

rispettivamente all'11% in seguito (doc. 96).

2.6

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.7

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa __________ - conforme all’esperienza

medica (cfr. consid. 2.4.) oltre che dettagliato, approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va

dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6) - possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si

riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare,

alla richiesta perizia giudiziaria - cfr. doc. IX).

Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, a

prescindere dal fatto che il rapporto del 18 giugno 2016 - relativo alla

valutazione oculistica effettuata il 12 e 17 maggio 2016 - non è stato sottoscritto

dal dr. med. __________ (oculista FMH attivo presso il Centro oculistico __________),

va comunque osservato che tale specialista, dopo aver rilevato che "l'occhio destro è da considerare legalmente

cieco", ed aver puntualizzato che "come autista di veicoli pesanti,

il paziente rimane 100% inabile al lavoro, permanente", ha comunque

ritenuto che "una riabilitazione del paziente nel lavoro, è possibile

solo tramite un passaggio ad un'altra professione" (doc. S - il

corsivo è della redattrice). Non si è per contro espresso in merito all'assuefazione

visiva di monocolo e relativo adattamento.

Ora, a prescindere dal fatto che l’affermazione del ricorrente secondo cui non

ci si può abituare al mancato coordinamento dell'acuità dei due occhi ovvero ad

una percezione distorta e sfuocata del mondo esterno e degli stimoli ecc., non

trova quindi fondamento in alcun rapporto medico specialistico e ha pertanto il

valore di una semplice dichiarazione di parte, il TCA rileva che la fattispecie

è stata valutata in modo esaustivo dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1, la

quale - preso atto del fatto che, secondo la dr.ssa med. __________ nel proprio

rapporto del 16 giugno 2015, l'assicurato "(…)

Pur avendo una buona acutezza visiva e un buon campo visivo in OS ritengo che

non riesca ad utilizzarlo al meglio e che effettivamente OD lo confonda e lo

condiziona nello svolgimento delle azioni quotidiane (…)" (doc. 74)

- ha ribadito il 15 dicembre 2015 (doc. 86) l'esigibilità già espressa il 3

settembre 2014 (doc. 57), riconoscendo un discapito di rendimento (limitato nel

tempo a 1-2 anni) del 10-20% per tenere conto del necessario adattamento alla

situazione monoculare.

In siffatte circostanze le contestazioni mosse dall'insorgente nel gravame

all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato la giurisprudenza di

cui alla STF 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 ai consid. 2 e 3, non possono

essere condivise dal TCA.

Nel caso di

specie, va inoltre considerata l’età ancora relativamente giovane

dell’insorgente (nato nel 1972), fattore questo che, secondo l’esperienza,

nell’ipotesi di perdita del visus di un occhio incide favorevolmente sulla

facoltà di adattamento e, quindi, sulla capacità lavorativa (cfr. RAMI 1986 U

3, consid. 3a; STFA U 62/92 del 15 dicembre 1992).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che,

nonostante il suo stato di monocolo funzionale, RI 1 sarebbe in grado di

svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno, con un discapito di

rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18 mesi. Adeguata

sarebbe un’attività che non necessita di un’elevata visione binoculare, non

implica mansioni da svolgere sopra l’altezza delle spalle, su ponteggi non

protetti e su terreni sconnessi, nonché il mantenimento di un ritmo preciso (ad

esempio, alla catena di montaggio).

Il ricorrente osserva che non è dato di sapere se "sono necessari e/o

sufficienti i menzionati 18 mesi (dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2016)"

per assuefarsi al proprio stato rispettivamente se, nel caso in cui "dovesse

trovare un impiego unicamente quasi alla scadenza del termine fissato,

l'automatismo richiamato nella decisione impugnata resta valido". A

questo proposito giova ribadire quanto già espresso in precedenza, ovvero che

al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto

- in casu il 1° agosto 2017 - è ancora possibile verificare l'esattezza

delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di

una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato

di una domanda di revisione (cfr. considerando 2.4).

Da ultimo, val qui comunque la pena di puntualizzare che - trascorso il

periodo di adattamento di 18 mesi e tenuto conto dell'età ancora relativamente

giovane dell'insorgente, nato come detto nel 1972 - alla luce del principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali per il quale

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) -

sarebbe in ogni caso ragionevolmente esigibile che egli facesse uso

all'occorrenza, ed in particolare durante l'orario lavorativo, di una benda o

di altro mezzo simile sull'occhio infortunato.

Il ricorrente rileva altresì che "non è chiaro" come il

termine transitorio di 18 mesi fissato dall'Istituto assicuratore "potrebbe

essere considerato oltre che legittimo anche sufficiente data la situazione in

cui versa", "nato il 31 dicembre 1972, che è professionalmente

inattivo dal giorno dell'infortunio e che per 24 anni ha lavorato unicamente

come autista (patente C per camion) presso la stessa società". Tanto

più che "dovrà esercitare attività che non richiedono un'elevata visione

binoculare e che non implicano mansioni da eseguire sui ponteggi sopra

l'altezza delle spalle né un ritmo lavorativo predeterminato. A ciò si aggiunge

la necessità di misure di reinserimento professionale". In siffatte

circostanze neppure è dato di sapere quali sono le sue "prospettive di

impiego (…), dato che tutto quello che ha imparato in oltre 20 anni di attività

lavorativa non gli serve più a nulla".

Fermo quanto poc'anzi esposto (ovvero che il ricorrente è ancora relativamente

giovane e in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno,

con un discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media

di 18 mesi), è vero che la ricerca di un posto di

lavoro adatto alle capacità dell'interessato può apparire difficoltosa, vista

in particolare la situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato

del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa

e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a

quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Giova in ogni caso ricordare all'assicurato che eventuali misure di

riformazione o accompagnamento professionale - che notoriamente non rientrano

nel novero delle prestazioni LAINF - possono essere richieste, se del caso (in

particolare, ricorrendone i requisiti di legge), all'UAI.

2.8

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.8.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 66'963.- (cfr. doc. 91 e 96).

Questo dato,

desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 92)

e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa

Corte.

2.8.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5

settembre 2006).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.8.3

A proposito del

rapporto tra i DPL e i salari statistici trattandosi, in particolare,

delle lesioni oculari, l'Alta Corte ha stabilito, nella sentenza U 303/00

del 24 ottobre 2002 al consid. 3.1, che "Entgegen der Vorinstanz kann vorliegend für

die Bestimmung des Invalideneinkommens nicht ohne weiteres auf die von der SUVA

als trotz unfallbedingter gesundheitlicher Beeinträchtigung noch zumutbar

bezeichneten Tätigkeiten gemäss DAP-Blätter Nr. 708, 957, 1264, 1279 und 1339

abgestellt werden. Vorab trifft zu, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

sinngemäss zu Recht geltend gemacht wird, dass das in diesem Zusammenhang

verwendete Standardformular «Zumutbarer Arbeitsplatz» nach den körperlichen

Anforderungen (wie Heben und Tragen, Hantieren mit Werkzeugen,

Haltung/Beweglichkeit, längerdauernde Haltung und Fortbewegung) einer

bestimmten Tätigkeit fragt, so ob beispielsweise Arbeiten über Kopfhöhe

nie/selten/manchmal/oft/sehr oft auszuführen sind. Hingegen wird nicht nach

den Anforderungen an die Sinnesorgane, insbesondere die Augen, differenziert.

Sehbehinderungen werden vom Anforderungsprofil her lediglich insofern erfasst,

als nach der Häufigkeit des Gehens auf unebenem Gelände, des Treppensteigens

sowie Besteigens von Leitern gefragt wird. Dass insoweit die fraglichen

Tätigkeiten zumutbar sind, steht ausser Diskussion. Anderseits ist unklar,

ob damit allen wesentlichen arbeitsmässigen Einschränkungen Rechnung getragen

wird, welche sich aus dem Augendefekt, insbesondere dem fehlenden stereokopischen

Sehen, ergeben. Unter der Rubrik «Arbeitsplatzbeschrieb» auf den dem

Einspracheentscheid vom 10. August 1999 beigelegten DAP-Blättern werden

lediglich die hauptsächlichen Verrichtungen genannt, welche die betreffende

Tätigkeit umfasst. Ob und gegebenenfalls in welchem Ausmass allfällige

Beeinträchtigungen des Sehvermögens sich auf bestimmte dieser Arbeiten,

insbesondere wo es um Überwachungsaufgaben geht, auswirken, lässt sich daraus

nicht entnehmen." (n.d.r.:

il corsivo è della redattrice).

Questa Corte, a fronte di una lesione oculare, nella sentenza 35.2012.7 del 18

giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012, ha

così determinato il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato applicando i

dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid.

4.2

, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto

leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.8.4

Dalle tavole processuali risulta

che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'821.64 il reddito da invalido,

applicando la tabella TA1 2012, media totale, livello di qualifica 1, uomini,

aggiornato al 2016 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente

una decurtazione del 0.45% per il gap salariale, del 15% per la

riduzione di rendimento (per assuefazione) e del 10% a titolo di deduzione

sociale, giungendo così all’importo di fr. 50'889.00 (doc. 96).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.

Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42

mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12), ), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,70% per il 2013, + 0,8% per il

2014, + 0,5% per il 2015 e + 0,5%, ultima stima trimestrale a

disposizione per il 2016), si ottiene, per il 2016 un reddito

annuo di fr. 66'821.64.

L’assicurato, quale "autista tiratubi", avrebbe realizzato nel 2016 un reddito annuo di fr. 66'963.- per un’occupazione a

tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per

un'attività equivalente (cioè fr. 70'828.36; cfr. Tabella TA1 2012, ramo

economico 49-52 "trasporti e magazzinaggio", livello di qualifica 1,

uomini: fr. 5'513.-: 40 ore x 42.4 ore/settimana = fr. 5'843.78 x 12 mesi = fr.

70'125.36 e aggiornato al 2016).

In casu, in applicazione della giurisprudenza

citata al considerando 2.8.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 66'821.64)

va ridotto del 0,45%, percentuale corrispondente al gap salariale (per

la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr.

66'520.95.

Visto che nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata

l’assicurato presenta un discapito di rendimento (medio) del 15% per un arco

temporale di 18 mesi (cfr. consid. 2.7 in fine) il reddito da invalido

deve essere ridotto in proporzione per tale periodo.

Esso corrisponde perciò a fr. 56'542.81 dal 1° febbraio 2016 (data di sospensione

dell'indennità giornaliera a fronte di uno stato di salute da considerarsi

ormai stabilizzato; doc. 90) fino al 31 luglio 2017 (ovvero per i primi 18

mesi) rispettivamente a fr. 66'520.95

a partire dal 1° agosto 2017 (risultato intermedio).

2.8.5

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla

precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di riduzione

sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 96). Il ricorrente non ha

contestato questa riduzione.

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido di fr. 56'542.81 per i primi 18 mesi

rispettivamente di 66'520.95 successivamente

a tale periodo, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammontano dunque a fr.

50'889.00 rispettivamente a fr. 59'869.00.

2.9

Il grado di invalidità del

ricorrente per i primi 18 mesi - stabilito confrontando i fr. 50'889.00 annui

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno

alla salute, e cioè fr. 66'963.- annui (cfr. consid. 2.8.1.) - è del 24%.

Il grado di invalidità del ricorrente per il periodo successivo - stabilito

confrontando i fr. 59'869.00 annui al predetto reddito senza invalidità di fr.

66'963.- annui - è del 10,59% arrotondato all'11% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata

riconosciuta una rendita di invalidità del 24% dal 1° febbraio 2016 al 31

luglio 2017 (ovvero per 18 mesi dalla stabilizzazione dello stato di salute) e

dell'11% dal 1° agosto 2017 (trascorso il precitato periodo di adattamento) a

tempo indeterminato (cfr. doc. 97), essa merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti