Lexipedia

Decisione

35.2016.32

Ferita penetrante corneale. Diritto a rendita transitoria/degressiva per 18 mesi. Raffronto redditi (TA1 2012; NO DPL). Deduzione sociale 10%

8 settembre 2016Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale

o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono

causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate

nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati

affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Secondo la giurisprudenza, l’assicuratore

può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18

LAINF non ne fa cenno (cfr. RAMI 1986 U 3 p. 258ss. consid. 2a;

1987, p. 306 consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

105ss.).

Simili

rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile

e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla

capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o

meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.

L’adattamento risulta da

mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo

sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione

completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di

altre articolazioni.

L’assuefazione è, invece,

l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della

ripetizione continua di un’attività (A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 105).

Al momento in cui la

riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile

verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite

l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la

presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (cfr. RAMI

1993.

U 173 p. 145ss.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 135).

Trattandosi, in

particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza

che ha stabilito che, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla

perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga

misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo

raramente (in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima,

della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato

fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla

situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età

dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo. È proprio per

tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione

di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U 3 p. 258ss.; STFA

del 27 luglio 1999 nella causa M. D. consid. 3a, inedita).

Questi principi sono stati applicati da questa Corte nella sen-tenza 35.2012.7

del 18 giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre

2012.

ai consid. 2 e 3, e nella sentenza 35.2015.92 del 18 novembre 2015,

confermata dal TF nella sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 al consid. 4.4.

2.5

Nella concreta evenienza, a

seguito del sinistro del 27 gennaio 2010, RI 1 ha riportato una ferita

penetrante corneale con cataratta traumatica all'occhio sinistro (doc. 1 e 4).

L'Istituto assicuratore resistente l'ha posto al beneficio di una rendita

d'invalidità del 23% per 18 mesi (1° gennaio 2015-30 giugno 2016), facendo

riferimento all'esperienza sviluppatasi nel campo dell’oftalmologia (cfr.

consid. 2.4.) e basandosi sul parere espresso il 5 ottobre 2015 dalla dr.ssa

med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, consultata dall’CO

1.

proprio per chiarire la questione dell’esigibilità lavorativa:

" (…)

Zusammenfassung der relevanten Ereignisse

Der Versicherte verletzte sich am 27.1.2010 bei der

Arbeit durch einen Fremdkörper am linken Auge. In der Folge erlitt er eine

Bulbusperforation und eine traumatische Cataract. Diese wurde chirurgisch

angegangen, die Linse entfernt und eine intraokulare Linse implantiert. Wegen

einer zentralen cornealen Narbe wurde am 29.2.2012 in __________ eine perforierende

Keratoplastik durchgeführt. Am 17.11.2014 wurde eine Schieloperation wegen

einer konsekutiven Exotropie links durchgeführt. Nach Schieloperation besteht

eine Orthophorie.

Gestützt auf das Zeugnis von Dr. med. __________ datiert vom 30.1.2015 Aktennr.

208.

besteht ein unkorrigierter Visus von rechts von 0.5 und links von

Fingerzählen, ein korrigierter Fernvisus rechts von 1.0 mit - 0.5 spit:- 0.5

cyl in 100'und von links 1.0 mit -6,0 sph;- 7,0 ey1 in 6°. Der Nahvisus beträgt

mit Korrektur ebenfalls beidseits 1.0. Es ist zu bemerken, dass die Korrektur

jedoch nicht binokular abgegeben werden kann wegen der Aniseikonie (grosser

Bildunterschied) sondern nur monokular.

Binokular könnte eine Kontaktlinse angepasst werden, diese wurde laut den Akten

aber nicht vertragen.

Der Nahvisus beträgt links ohne Korrektur aber 0.6 (s. Schreiben Dr. med. __________,

24.2

).

Das binokulare Sehen ist mit Kontaktlinsenkorrektur vorhanden, ohne Korrektur

jedoch nicht oder nur bedingt für die Nähe, da dort der Visits ohne Korrektur

0.6

beträgt.

(…)

Diagnose:

Traumatische Bulbusperforation links am 27.1.2010,

in der Folge

o Corneale Naht. Lensektomie und Pseudophakie am 27.I.2010 in __________

o Perforierende

Keratoplastik im Februar 2012 wegen cornealer

Narbe

o Strabismusoperation wegen konsekutiv Exotropie links.

(…)

Zumutbarkeit

Als Maurer kann der Versicherte nicht eingesetzt

werden. Er hat eine funktionelle Monokelsituation.

Es gelten folgende Richtlinien für Monokelpatienten: Alle Arbeiten. welche auf

ungesicherten Gerüsten. bzw. über Schulterhöhe sowie auf unebenem Boden zu

erfolgen haben. sind nicht mehr zumutbar. Alle Arbeiten, bei denen das Tempo

vorgegeben ist, wie zum Beispiel am Fliessband oder Ähnlichem, sind ungünstig.

Alle Arbeiten, welche eine erhöhte Stereopsis erfordern, sind nicht mehr

zumutbar. Bei einer geeigneten Tätigkeit, welche diese Einschränkungen

berücksichtigt, ist eine volle Arbeitsfähigkeit mit voller Leistung gegeben. Falls

eine neue Arbeit erlernt werden muss, ist eine Leistungseinbusse möglich. Diese

beträgt in der Regel 10 - 20 % terminiert auf 1 - 2 Jahre.

(…).” (doc. 240; n.d.r.: il corsivo e l'aggiunta "Zumutbarkeit" sono della

redattrice).

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF, da una parte, ha ritenuto non più esigibile

la precedente attività lavorativa di manovale alle dipendenze dell'Impresa __________

di __________, e, dall’altra, si è riferito al mercato generale del lavoro e,

attraverso il raffronto dei redditi, ha fissato al 22,52% (arrotondato al 23%) il

grado di invalidità del ricorrente per i primi 18 mesi rispettivamente

all'8,39% (arrotondato all'8%) in seguito, accordando una rendita di invalidità

del 23% dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 (doc. 250).

2.6

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.7

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa med. __________ - conforme all’esperienza

medica (cfr. consid. 2.4.) oltre che dettagliato, approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va

dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6) - possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si

riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori. Del resto, la

valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che,

nonostante il suo stato di monocolo funzionale, RI 1 sarebbe in grado di

svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno, con un discapito di

rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18 mesi. Adeguata

sarebbe un’attività che non necessita di un’elevata visione binoculare, non

implica mansioni da svolgere sopra l’altezza delle spalle, su ponteggi non

protetti e su terreni sconnessi, nonché il mantenimento di un ritmo preciso (ad

esempio, alla catena di montaggio).

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,

p. 331 consid. 4a), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del

20.

aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in questo ambito, vi

sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è

il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Ferme queste premesse è vero che la ricerca di un

posto di lavoro adatto alle capacità dell'interessato (nato il 1°

dicembre 1959) può apparire difficoltosa, vista in

particolare la situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del

lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e

di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a

quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Giova in ogni caso ricordare all'assicurato che eventuali misure di

riformazione o accompagnamento professionale - che notoriamente non rientrano

nel novero delle prestazioni LAINF - possono essere richieste, se del caso (in

particolare, ricorrendone i requisiti di legge), all'UAI.

2.8

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.8.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 65'322.40 (cfr. doc. 245-249).

Questo dato,

desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 245-246) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio

da questa Corte.

2.8.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo

e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che

i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare

contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per

circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.8.3

Trattandosi, in

particolare, delle lesioni oculari, l'Alta Corte ha stabilito, nella sentenza

U 303/00 del 24 ottobre 2002 al consid. 3.1, che:

" (…)Entgegen der Vorinstanz kann vorliegend für die Bestimmung des

Invalideneinkommens nicht ohne weiteres auf die von der SUVA als trotz

unfallbedingter gesundheitlicher Beeinträchtigung noch zumutbar bezeichneten

Tätigkeiten gemäss DAP-Blätter Nr. 708, 957, 1264, 1279 und 1339 abgestellt

werden. Vorab trifft zu, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss zu

Recht geltend gemacht wird, dass das in diesem Zusammenhang verwendete

Standardformular «Zumutbarer Arbeitsplatz» nach den körperlichen Anforderungen

(wie Heben und Tragen, Hantieren mit Werkzeugen, Haltung/Beweglichkeit,

längerdauernde Haltung und Fortbewegung) einer bestimmten Tätigkeit fragt, so

ob beispielsweise Arbeiten über Kopfhöhe nie/selten/manchmal/oft/sehr oft auszuführen

sind. Hingegen wird nicht nach den Anforderungen an

die Sinnesorgane, insbesondere die Augen, differenziert. Sehbehinderungen werden vom Anforderungsprofil her lediglich

insofern erfasst, als nach der Häufigkeit des Gehens auf unebenem Gelände, des

Treppensteigens sowie Besteigens von Leitern gefragt wird. Dass insoweit die

fraglichen Tätigkeiten zumutbar sind, steht ausser Diskussion. Anderseits

ist unklar, ob damit allen wesentlichen arbeitsmässigen Einschränkungen

Rechnung getragen wird, welche sich aus dem Augendefekt, insbesondere dem

fehlenden stereokopischen Sehen, ergeben. Unter der Rubrik

«Arbeitsplatzbeschrieb» auf den dem Einspracheentscheid vom 10. August 1999

beigelegten DAP-Blättern werden lediglich die hauptsächlichen Verrichtungen

genannt, welche die betreffende Tätigkeit umfasst. Ob und gegebenenfalls in

welchem Ausmass allfällige Beeinträchtigungen des Sehvermögens sich auf

bestimmte dieser Arbeiten, insbesondere wo es um Überwachungsaufgaben geht,

auswirken, lässt sich daraus nicht entnehmen. (…)" (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Questa

Corte, a fronte di una lesione oculare, ha determinato nella sentenza 35.2012.7

del 18 giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre

2012.

e nella sentenza 35.2015.92 del 18 novembre 2015, confermata dal TF nella

sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 al consid. 4.4, il reddito ipotetico da

invalido dell'assicurato applicando i dati statistici nazionali contenuti nella

Tabella TA 1.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TCA,

segnatamente nella sentenza 35.2016.31 dell'11 luglio 2016.

Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid.

4.2

, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto

leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

In siffatte circostanze questo TCA non condivide le critiche

mosse dall'insorgente all'operato dell'Istituto assicuratore per avere determinato

il reddito ipotetico da invalido dell'insorgente applicando i dati statistici

nazionali contenuti nella Tabella TA1.

2.9

Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato

in fr. 66'158.41 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2015 nonché riportato

sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione 15% per la

riduzione di rendimento (per assuefazione) e del 10% a titolo di deduzione

sociale, giungendo così all’importo di fr. 50'611.- (doc. 248).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.

Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42

mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12), ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Anno 2015.

Dopo adeguamento all'indice dei

salari nominali (+0,7% per il 2013, + 0,8% per il 2014 e + 0.5 per il 2015), si

ottiene, per il 2015 (ovvero al momento della concessione della rendita,

1° gennaio 2015) un reddito annuo di fr. 66'489.20.

Da notare che il reddito annuo, dopo adeguamento all'indice dei salari

nominali, di fr. 66'158.41 per il 2015 considerato dall'CO 1 per determinare il

grado di invalidità dell'assicurato (cfr. doc. 248 a pag. 2) è di tutta

evidenza aggiornato al 2014 e non al 2015 (cfr. doc. 248 a pag. 4), come

erroneamente indicato dall'Istituto assicuratore. Di conseguenza, il calcolo

eseguito di seguito dal TCA differisce da quello effettuato dell'CO 1.

L’assicurato, quale "manovale", avrebbe realizzato nel

2015.

un reddito annuo di fr. 65'322.40 per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività

equivalente (cioè fr. 68'609.58; cfr. Tabella TA1 2012, ramo economico 41-43

"costruzioni", livello di qualifica 1, uomini: fr. 5'430.-: 40 ore x

41.5

ore/settimana x 12 mesi = fr. 67'603.50 e aggiornato al 2015). Tuttavia,

in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.8.2. in fine,

essendo la differenza inferiore al 5% (ovvero fr. 3'287.18, pari al 4,79%)) non

entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a

titolo di gap salariale.

Visto che nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata l’assicurato

presenta un discapito di rendimento (medio) del 15% per un arco temporale di 18

mesi (cfr. consid. 2.7 in fine) il reddito da invalido deve essere

ridotto in proporzione per tale periodo.

Esso corrisponde perciò a fr. 56'515.82 dal 1° gennaio 2015 (data di

sospensione dell'indennità giornaliera; doc. 198) fino al 30 giugno 2016

(ovvero per i primi 18 mesi; risultato intermedio).

Anno 2016.

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,70% per il 2013,

+ 0,8% per il 2014, + 0,5% per il 2015 e + 0,5%, ultima stima

trimestrale a disposizione per il 2016), si ottiene, per il 2016

(ovvero al momento della soppressione della rendita, 1° luglio 2016) un

reddito annuo di fr. 66'821.64 (risultato intermedio, non essendovi

alcun margine per procedere ad una riduzione del reddito statistico da invalido

per gap salariale per i motivi

poc'anzi detti rispettivamente non presentando più l'assicurato alcuna

riduzione di rendimento al termine del periodo di adattamento come già detto al

consid. 2.7 in fine).

Da notare che, anche in questo caso, il reddito annuo, dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, di fr. 66'489.20 per il 2016 considerato dall'CO

1.

per determinare il grado di invalidità dell'assicurato (cfr. doc. 248 a pag.

2) è di tutta evidenza aggiornato al 2015 e non al 2016 (cfr. doc. 248 a pag.

4), come erroneamente indicato dall'Istituto assicuratore. Di conseguenza, il

calcolo eseguito di seguito dal TCA differisce, anche per quest'aspetto, da

quello effettuato dell'CO 1.

2.10

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10.1

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla

precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di riduzione

sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 250).

2.10.2

Dal

canto suo il ricorrente pretende che venga applicata una deduzione del 25%

(doc V, pag. 4.).

Innanzitutto perché, essendo stato attivo per oltre 30 anni unicamente nel ramo

dell'edilizia e affini (attività pesante), risulta difficoltoso il "doversi

riadattare" all'età di 57 anni, per di più senza alcuna conoscenza

specifica e disponendo unicamente della licenza di terza media, ad una nuova

attività (leggera).

Secondariamente perché presenta pure delle difficoltà di carattere ergonomico

che rendono problematico il reperimento di un'attività adeguata anche in un

mercato equilibrato del lavoro. Tanto più che tali limitazioni gli impediscono di

lavorare in catena di montaggio, ovvero nell'attività professionale leggera,

semplice e ripetitiva per antonomasia.

Da ultimo, visto che nel 2016 avrà 57 anni e che nel ramo dell'edilizia è

possibile accedere al prepensionamento PEAN all'età di 60 anni, osserva che,

secondo la giurisprudenza federale, un ente assicurativo non ha la facoltà di

ordinare un cambio di occupazione quando l'assicurato si trova in un'età vicina

al pensionamento.

2.10.3

Innanzitutto

val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra

Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del

caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica

una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth

Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Ferme queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa

Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

D’altro canto, per quanto riguarda il fattore “età”, giova

ricordare che il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in

relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich

altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Il fatto che l’assicurato

abbia una limitata formazione professionale, abbia sempre lavorato nel ramo

dell’edilizia e debba cambiare professione non giustifica un’ulteriore

decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in

questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Infine, sempre secondo la giurisprudenza federale, un lungo

periodo d’inattività e, quindi, le difficoltà a ritrovare un posto di lavoro adeguato,

non costituiscono un fattore di riduzione supplementare secondo i criteri di

cui alla DTF 126 V 75 (cfr. STF 9C_679/2008 del 30 settembre 2009 consid. 4.2).

A titolo di raffronto il TCA osserva che, a fronte di una lesione

oculare, ha avvalorato - nella sentenza 35.2012.7 del 18 giugno 2012,

confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 - la riduzione

globale del 10% operata dall'Istituto assicuratore, in casu l'CO 1, a

favore di un assicurato che aveva perso totalmente la capacità visiva

all'occhio destro a seguito di un ferimento da scheggia metallica, osservando

quanto segue al considerando 2.12: "Secondo questa Corte, una riduzione

del 10% consente di tenere conto delle specifiche circostanze del caso

concreto. Fatta eccezione per quelle relative al danno alla salute e al tipo di

permesso di dimora (categoria B), le peculiarità del caso di specie non giustificano

alcuna ulteriore riduzione del reddito statistico da invalido (l’assicurato,

al momento dell’insorgenza del diritto alla rendita, aveva 27 anni, egli è

in grado di svolgere un’attività adeguata sull’arco dell’intera giornata con un

minimo discapito di rendimento, ciò che di per sé non giustifica una riduzione

del reddito statistico [cfr. STF 9C_40/2011 del 1° aprile 2011 consid. 2.3.1],

ciò che vale anche per la sua limitata scolarità [cfr. STFA I 92/06 del 16

agosto 2006 consid. 6.3]). Questa soluzione si giustifica tanto più se si

considera che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF

126.

V 80 consid. 5b/dd e 6)" (n.d.r.: la sottolineatura è della

redattrice).

Questo TCA ha ammesso un’identica riduzione globale - nella sentenza 35.2015.92

del 18 novembre 2015, confermata dal TF nella sentenza 8C_944/2015 del 23

giugno 2016 - trattandosi di un capocantiere frontaliere (nato nel 1959 e che,

al momento dell’insorgenza del diritto alla rendita, 1° aprile 2015, aveva

56.

anni) il quale, a causa delle sequele infortunistiche interessanti

l'occhio destro colpito da un chiodo ("contusione bulbare con conseguente

acuità visiva da lontano di 0.3 e da vicino di 0.16"), era stato giudicato

in grado di esercitare al 100% con pieno rendimento tutte le attività adatte

secondo le linee direttive per i pazienti monocoli (ossia lavori che non devono

essere svolti su impalcature o al di sopra dell’altezza della spalla, così come

su un terreno non piano; lavori che non abbiano un ritmo predeterminato, come

ad esempio alla catena di montaggio o simili; lavori che non richiedano

un’elevata stereopsi), con un discapito di rendimento medio del quindici per

cento, limitatamente a una durata media di 18 mesi (n.d.r.: la sottolineatura è

della redattrice).

Questo TCA ha ammesso nella sentenza 35.2016.31 dell'11 luglio 2016 un’identica

riduzione globale, trattandosi di un operaio "tiratubi" frontaliere (nato

il 31 dicembre 1972 e che, al momento dell’insorgenza del diritto alla

rendita, 1° febbraio 2016, aveva poco più di 43 anni) il

quale, a causa delle sequele infortunistiche interessanti l'occhio destro

("trauma bulbare con rottura posteriore del bulbo" e

"afachia"), era stato giudicato in grado di esercitare soltanto

un'attività sostitutiva leggera adeguata [ovvero che non necessita di

un’elevata visione binoculare, non implica mansioni da svolgere sopra l’altezza

delle spalle, su ponteggi non protetti e su terreni sconnessi, nonché il

mantenimento di un ritmo preciso (ad esempio, alla catena di montaggio) a tempo

pieno, con un discapito di rendimento medio del quindici per cento,

limitatamente a una durata media di 18 mesi] (n.d.r.: la sottolineatura è della

redattrice).

L’Alta Corte in una sentenza U 107/03 del 6 gennaio 2004, riguardante un

assicurato frontaliere (nato nel 1945 e che, al momento dell’insorgenza

del diritto alla rendita, nel 2000, aveva l'età di 54/55 anni),

il quale, in ragione del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato

dichiarato pienamente abile in attività sostitutive non necessitanti di una

vista stereoscopica, ha operato una decurtazione sociale del 10%, osservando

quanto segue al considerando 2.3:

" (…) Entgegen

der Vorinstanz ist hier in Anbetracht der Umstände ein behinderungsbedingter

Abzug vom Invalideneinkommen vorzunehmen. Zwar fallen die gesundheitlichen Einschränkungen

bei der vorliegenden Monokelsituation nicht allzu stark ins Gewicht, jedoch

sind vor allem das Alter und der Grenzgängerstatus zu berücksichtigen.

Letzterer bewirkt entgegen den Angaben in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

allerdings nicht eine Lohneinbusse von 9,3 %, sondern von nur etwa 4 %

(Lohnstrukturerhebung 2000, S. 47, TA12 Anforderungsniveau 4, Männer,

prozentualer Unterschied zwischen Total und Grenzgänger). Diesen

leidensbedingten und persönlichen Merkmalen ist deshalb gesamthaft mit einem

Abzug von 10 % Rechnung zu tragen. (…)." (n.d.r.: la sottolineatura è

della redattrice).

Stante quanto precede -

ed, in particolare, alla luce della sentenza 35.2015.92 del 18 novembre 2015 [riguardante

una fattispecie pressoché analoga alla presente: assicurato attivo nel ramo

dell'edilizia, frontaliere, monocolo (che presenta un discapito di rendimento

medio del 15% limitatamente a una durata media di 18 mesi) e prossimo al

pensionamento] confermata dal TF nella sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 -

questo TCA non condivide né le critiche mosse dal ricorrente all'operato

dell'Istituto assicuratore per aver operato una riduzione sociale del 10% né la

decurtazione del 25% rivendicata dall'insorgente (tanto più che questa Corte,

val qui la pena di osservare, nella sentenza 35.2014.45 del 10 settembre 2014,

ha avvalorato la riduzione globale del 20% operata dall'Istituto assicuratore, in

casu l'CO 1, a favore di un assicurato, nato nel 1951, di professione

"muratore", che aveva subito un trauma contusivo a entrambi gli

occhi a causa dell'improvvisa fuoriuscita di calcestruzzo da un tubo

sottopressione, con conseguente diminuzione bilaterale dell'acuità

visiva).

Il reddito da invalido di fr. 56'515.82 per i primi 18 mesi rispettivamente di

66'821.64 successivamente a tale periodo, tenuto conto di una decurtazione del

10%, ammonta dunque a fr. 50'864.23 rispettivamente a fr. 60'139.47.

2.11

Il grado di invalidità del

ricorrente per i primi 18 mesi - stabilito confrontando i fr. 50'864.23 annui al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno

alla salute, e cioè fr. 65'322.40 annui (cfr. consid. 2.8.1.) - è del 22,13%

arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121 consid. 3.2.

Il grado di invalidità del ricorrente per il periodo successivo - stabilito

confrontando i fr. 60'139.47 annui al predetto reddito senza invalidità di fr.

65'322.40 annui - è del 7,93% arrotondato all'8% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.12

Mediante la decisione su

opposizione impugnata all’assicurato è stata attribuita una rendita di

invalidità del 23% dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 mentre non è

stata riconosciuta alcuna rendita di invalidità a far tempo dal 1° luglio 2016

a fronte di un grado d'invalidità dell'8 % (doc. 250).

Al riguardo va evidenziato che il TCA può, in linea di

principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli

dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser,

ATSG-Kommen-tar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.; cfr., fra le tante,

STCA 33.2016.1 del 5 aprile 2016, 36.3025.85 del 22 febbraio 2016 e 42.2015.15

del 30 settembre 2015).

Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte

le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus,

visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno

2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U

334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; cfr., fra le tante, STCA

33.2016.1

del 5 aprile 2016, 36.3025.85 del 22 febbraio 2016 e 42.2015.15 del

30.

settembre 2015).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti