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Decisione

35.2016.34

Arto superiore (gomito). No DPL MA TA1 2012. Riduzione sociale 15%. Grado d'invalidità 7%

29 agosto 2016Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari

circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che, in ottemperanza a quanto disposto nella STCA

35.2013.94

del 13 marzo 2014, per chiarire la questione riguardante

l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla perizia

medica del 3 novembre 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, che ha visitato l'assicurata il 23 luglio 2014 (doc. 1).

In quell'occasione il perito - dopo aver elencato gli atti ed esposto

dettagliatamente le constatazioni e le valutazioni soggettive ed obiettive - ha

posto la diagnosi di "Persistente limitazione della mobilità

soprattutto in flessione, diminuzione della caricabilità gomito destro in

presenza di uno stato dopo pseudo-artrosi su frattura misconosciuta

transcondilica dell'omero distale destro; revisione della pseudo-artrosi,

stabilizzazione del pilastro radiale, plastica di spongiosa autologa,

osteotomia secondo Chevron dell'olecrano destro il 6.10.2010, degenza dal 18.5

al 25.5.2011 per mobilizzazione gomito destro sotto anestesia con posa di

catetere ascellare; rimozione del materiale di osteosintesi e artrolisi

posteriore del gomito destro il 12.6.2012; artrolisi artroscopica gomito destro

1'8.3.2013". Lo specialista ha

quindi concluso che: "(… ) Nel periodo d'insorgenza dei disturbi la

signora RI 1 svolgeva un'attività di ausiliaria nell'ambito della

ristorazione/aiuto cucina, adibita al lavaggio di pentole, piatti, riordino e

pulizia della cucina. ln considerazione del quadro clinico riscontrato, in

particolare della limitazione della mobilità, rispettivamente della

caricabilità dell'arto superiore destro dominante, nello svolgimento di tale

attività ritengo ragionevole considerare una riduzione della capacità

lavorativa nell'ordine di grandezza dei 2/3. In considerazione del quadro

clinico riscontrato al gomito destro, nello svolgimento di un'attività

lavorativa adatta, la signora RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro in

misura praticamente completa. Trattasi in particolare di attività che non

richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro dominante con l'avambraccio

tenuto accostato al tronco al di sopra del livello della vita, l'esecuzione

ripetuta o prolungata di movimenti in rotazione, flessione/estensione o

pro-/supinazione dell'avambraccio anche all'interno dei limiti della motilità,

a più forte ragione se sotto sforzo, l'uso di strumenti, rispettivamente

macchinari vibranti o contundenti, l'esposizione a cambiamenti frequenti o

repentini della temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambiente,....

Limite del trasporto/manipolazione di pesi con l'arto superiore destro talvolta

5.

kg".

In sede di complemento peritale del 15 aprile 2015 (doc. 2), il medesimo

specialista ha puntualizzato che: "Nello svolgimento di attività

adatte, che tengono conto delle limitazioni ritenute, la signora RI 1 risulta essere

abile al lavoro nella misura del 90-100%" e che " L'elenco

delle limitazioni non ha la pretesa di essere assolutamente conclusivo, da cui

i puntini di sospensione. Esso fornisce tuttavia gli elementi ritenuti

indicativi per l'eventuale determinazione di un guadagno ipotetico in relazione

con i postumi riconosciuti dell'evento infortunistico in parola.".

Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto esigibile

un'attività adatta nella misura del 95% (90%-100%).

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista

della materia che qui ci occupa, - oltre che dettagliato, approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va

dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5) - possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Va osservato altresì che, l'insorgente non ha prodotto, neppure in questa sede,

refertazione medica specialistica atta, per un verso, a perlomeno sollevare

dubbi circa la fedefacenza del referto allestito dal dr. med. __________ e, per

altro verso, a indurre questo TCA a disporre ulteriori accertamenti medici

specialistici. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.6.1

Riguardo

alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue

condizioni di salute, giova qui ricordare quanto la nostra Massima Istanza e il TCA hanno giudicato in

fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli

arti superiori e riassunto recentemente nelle sentenze 35.2015.20 del 9

novembre 2015, 32.2015.114 del 27 giugno 2016 e 35.2016.30 del 4 luglio 2016.

In una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a

frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei

medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,

fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo:

"… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto

superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei

movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari

vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio

pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,

tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché

attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Ne segue che l’insorgente, di principio, può esercitare altre attività

lavorative adatte al suo stato di salute.

2.6.2

Detto

questo, giova qui ricordare altresì che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza

8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid.

3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -

senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di

lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di ausiliaria nell'ambito della

ristorazione/aiuto cucina, adibita al lavaggio di pentole, piatti, riordino e

pulizia della cucina).

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina

ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel

mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la

interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa [cfr. anche la

sentenza 8C_32/2015 del 23 febbraio 2015 dove al consid. 4 il

TF a proposito di un’assicurata con un problema all’arto superiore destro ha

affermato che “An die Konkretisierung von

Arbeitsgelegenheiten (und Verdienstaussichten) sind nach der Rechtsprechung

nicht übermässige Anforderungen zu stellen (BGE 138 V 457 E. 3.1 S. 459 f.).

Dies gilt selbst bei faktischer Einhändigkeit oder Beschränkung der dominanten

Hand als Zudienhand (vgl. dazu Urteil 8C_1050/2009 vom 28. April 2010 E. 3.4);

davon ist hier bei der geschilderten ärztlichen Einschätzung der

Arbeitsfähigkeit jedoch nicht auszugehen. Verwaltung und Vorinstanz waren daher

nicht gehalten, die noch zumutbaren Verweistätigkeiten im Einzelnen aufzuzeigen”; cfr. pure la sentenza 8C_670/2015 del 12 febbraio 2016 dove al

consid. 4.3 il TF a proposito di un assicurato con un problema alla mano destra

ha affermato che “Die faktische Einhändigkeit

oder die Beschränkung der dominanten Hand als Zudienhand stellen nach der

Rechtsprechung Tatbestände einer erheblich erschwerten Verwertbarkeit der

Arbeitsfähigkeit auch auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt dar. Dennoch wurde

von der Rechtsprechung wiederholt bestätigt, dass auf dem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen,

welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch

leichte Arbeit verrichten können, zu finden sind (Urteile 8C_939/2011 vom 13. Februar 2012 E. 4.3,8C_971/2008 vom 23. März 2009, E. 4.2.5,

8C_1005/2008 vom 17. April 2009 E. 2.3.2,9C_418/2008 vom 17. September 2008,

E. 3.2 und E. 3.3,8C_810/2009 vom 3. März 2010, E. 2.6.4; I 74/07 vom 11. Dezember 2007, E. 4.1 je mit Hinweisen)";

cfr. altresì la sentenza 9C_783/2015

del 7 aprile 2016 dove al consid. 4.6 il TF a proposito

di un assicurato con un problema all'arto superiore destro ha affermato che “Was das Invalideneinkommen anbelangt, so finden sich, auch wenn

Montagearbeiten nicht zumutbar sind, auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt

genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, die funktionell

als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten

verrichten können (Urteile 8C_217/2015 vom 28. August 2015 E. 2.2.1;

9C_396/2014 vom 15. April 2015 E. 5.2 mit Hinweisen). Weiter macht der

Versicherte nicht (substanziiert) geltend (vgl. Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), dass

die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit auf dem Weg der Selbsteingliederung

(vgl. Urteil 9C_506/2014 vom 10. November 2014 E. 4.2 mit Hinweisen) nicht

möglich sein soll. Es sind denn auch keine Umstände ersichtlich, die gegen die

Zumutbarkeit der Selbsteingliederung sprechen (vgl. SVR 2011 IV Nr. 30 S. 86,

9C_163/2009 E. 4.2; Urteil 9C_524/2015 vom 30. November

2015.

E. 4.1 mit Hinweisen)."].

2.6.3

In

conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere nella misura del 95% e con un rendimento completo

(prendendo, quindi, in considerazione, l'ipotesi maggiormente favorevole alla

ricorrente ritenuta dall'istituto assicuratore), un’attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

In siffatte circostanze le contestazioni mosse dal rappresentante

dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per non

averle riconosciuto un discapito di rendimento del 30%

(il quale, come poc'anzi detto, non è stato neppure suffragato da alcuna

attestazione medica, tantomeno specialistica), non possono essere

condivise dal TCA.

2.7

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.7.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 44'200.- sulla base del

salario mensile minimo di fr. 3'400.- [previsto dal CCNL dell'industria

alberghiera e della ristorazione (2013) per collaboratori senza apprendistato,

come nel caso della ricorrente], moltiplicandolo per 13 mensilità (cfr. 3).

Questo dato, desunto dal CCNL dell'industria alberghiera e

della ristorazione (2013) e non contestato dalla ricorrente, può

senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.7.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta

Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’INSAI,

che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente

sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013

del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

In siffatte circostanze questo TCA non condivide le critiche

mosse dall'insorgente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver determinato

il reddito ipotetico da invalido dell'insorgente applicando i dati statistici

nazionali contenuti nella Tabella TA1 anziché le DPL. Tanto più che, val qui la

pena di puntualizzare, trattasi di una banca dati allestita dall'INSAI che

neppure risulta essere a disposizione degli istituti assicuratori privati, qual

è -come nel caso di specie - la CO 1.

2.8

Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato

in fr. 49'211.15 il reddito da invalido (esigibilità 95%), applicando la

tabella TA1 2012, media totale, livello di qualifica 1, donne, aggiornato al

2013.

nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una

decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di

fr. 41'829.- (doc. 3).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.

Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurata, svolgendo nel 2012

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’112.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 4'286.76

mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 5'286.76 x 12), ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,7% per il 2013), si

ottiene, per il 2013 un reddito annuo di fr. 51'801.20.

L’assicurata, quale "ausiliaria nell'ambito della ristorazione/aiuto

cucina, adibita al lavaggio di pentole, piatti, riordino e pulizia della cucina",

avrebbe realizzato nel 2013 un reddito annuo di fr. 44'200.-

per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media

dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 46'945.13; cfr. Tabella TA1

2012, ramo economico 55-56 "alloggio e ristorazione", livello di

qualifica 1, donne: fr. 3'665.-: 40 ore x 42.4 ore/settimana x 12 mesi = fr. 46'618.80

e aggiornato al 2013).

In casu, in applicazione della giurisprudenza

citata al considerando 2.6.2, il reddito statistico da invalido

(fr. 51'801.20) va ridotto del 0,84%, percentuale

corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la

soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 51'366.07 (risultato intermedio).

Di conseguenza, considerata un'esigibilità del 95%, il reddito da

invalido corrisponde a fr. 48'797.76 dal 1° settembre 2013 (data di sospensione

dell'indennità giornaliera a fronte di uno stato di salute da considerarsi

ormai stabilizzato; doc. 3).

Appare destituito di fondamento il calcolo proposto dal rappresentante

dell'insorgente, il quale ha determinato il reddito da invalido partendo da una

capacità lavorativa del 70% (da intendersi, quale rendimento massimo; cfr. doc.

I pag. 7). Visto che la limitazione fatta valere dal patrocinatore della

ricorrente non trova riscontro nella documentazione medica agli atti (cfr.

consid. 2.6, 2.6.1, 2.6.2. e 2.6.3), essa non può essere considerata.

2.9

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.9.1

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla

precitata giurisprudenza, una decurtazione del 15% (età, limitazioni legate

all'handicap) a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido

(doc. 3).

2.9.2

Dal canto suo il rappresentante

della ricorrente pretende che venga applicata alla sua assistita una deduzione del

25% (doc I, pag. 6.).

In primo luogo perché, oltre all'età e alle limitazioni fisiche ritenute dalla CO

1, "presenta un grado di scolarizzazione scarso e molto basso, avendo

lei conseguito unicamente la scuola elementare".

Secondariamente perché "le limitazioni fisiche descritte dal Dr. __________

nei suoi referti riguardano soprattutto l'utilizzo dell'arto dominante, fattore

che rende molto difficile, se non quasi proibitivo, eseguire non solo semplici

mansioni professionali, ma anche le normali attività quotidiane".

Da ultimo, osserva che "l'esigibilità prescritta dal Dr. __________

prevede anche delle severe e restrittive condizioni ergonomiche e/o ambientali

che la nuova attività professionale deve rispettare, elemento che penalizza

senza ombra di dubbio la nostra assistita nel reperimento di un nuovo lavoro in

un mercato equilibrato".

2.9.3

Innanzitutto

val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra

Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del

caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica

una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth

Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa

Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia

tenuto ampiamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

In effetti, la decurtazione operata dall'Istituto assicuratore è favorevole

alla ricorrente già solo per il fatto che tiene conto del fattore

"età", allorquando il Tribunale federale ne ha più

volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi

“… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16

ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Giova inoltre qui ricordare che, nella sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, il TF, a proposito di un’assicurata con un problema all’arto

superiore destro, ha affermato, al consid. 4.2.6.3, che:

“Seit BGE 126 V 75 hat die Praxis bei Versicherten,

welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt, beispielsweise als Zudienhand, einsetzen können,

verschiedentlich einen Abzug von 20 Prozent oder sogar 25 Prozent als

angemessen bezeichnet (Urteil 9C_418/208 vom 17. September 2008 E. 3.3.2 mit

Hinweisen). Dies bedeutet indessen noch nicht, dass die Vorinstanz ihr Ermessen

rechtsfehlerhaft ausübte, wenn sie weniger als 20 Prozent annahm, zumal in den

Urteilen I 348/04 vom 19. November 2004 und U 122/05 vom 30. August 2005 ein

Abzug von 10 Prozent bis 15 Prozent als angemessen bezeichnet wurde und in

BGE 129 V 472, mit Blick auf die Beeinträchtigungen einer im Zeitpunkt des

Rentenbeginns 55 Jahre alten versicherten Person nach dislozierter

Radiusfraktur rechts, ein solcher von 15 Prozent angenommen wurde. Im

Urteil U 147/00 vom 5. November 2003 wurde bei einem bei Beginn des

Rentenanspruchs 55 Jahre alten Versicherten, der wegen der Beeinträchtigung im

Gebrauch der dominanten rechten Hand auch im Rahmen einer geeigneten leichteren,

ganztags zumutbaren Beschäftigung in der Leistungsfähigkeit beeinträchtigt war,

der Abzug ebenfalls auf 15 Prozent festgelegt. Indem Beschwerdegegnerin und

kantonales Gericht am Tabellenlohn einen Abzug von insgesamt 15 Prozent

vorgenommen haben, ist dies nicht zu beanstanden, zumal zu Recht von keiner

Seite geltend gemacht wird, sie hätten ihr Ermessen rechtsfehlerhaft

missbraucht, über- oder unterschritten" (n.d.r.:

le sottolineature sono della redattrice).

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente nella sentenza 9C_783/2015 del 7 aprile 2016 al consid. 4.6., ove,

a proposito di un assicurato con un problema all’arto

superiore destro ha affermato che : "Schliesslich

liegt die Höhe des (Leidens-) Abzugs (E. 4.4.2) von 10 % im

vorinstanzlichen Ermessensspielraum: Zum einen ist der hier gegebene

Sachverhalt nicht mit jenem im Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008

vergleichbar, waren doch dort weitere gesundheitliche Einschränkungen und eine

zusätzliche quantitative Arbeitsunfähigkeit ("Teilzeiteinbusse") zu

berücksichtigen, was schliesslich zu einem Abzug von insgesamt 20 % führte

(Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008 E. 3.3.3). Zum andern wurde des

öfteren bei funktioneller Einarmigkeit ein Abzug von 10 bis 15 % als

angemessen bezeichnet (Urteil 8C_971/2008 vom 23. März 2009 E. 4.2.6.2). Dass

weitere Umstände einen (höheren) Abzug erfordern sollen, wird nicht geltend

gemach" (n.d.r.: le

sottolineaure sono della redattrice).

A titolo di raffronto il TCA osserva inoltre di aver avvalorato nella sentenza

35.2005.73

del 20 aprile 2006 la riduzione globale del 15% operata

dall'Istituto assicuratore a favore di un assicurato (che, a differenza

della ricorrente, era frontaliere), di professione manovale che, a causa

delle sequele infortunistiche interessanti sia il polso destro che quello

sinistro, era stato giudicato in grado di esercitare soltanto delle attività

sostitutive leggere (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

Questa Corte ha ammesso un’identica riduzione globale nella sentenza 35.2015.91

del 15 febbraio 2016 a favore di un assicurato (che, a differenza della

ricorrente, era frontaliere), di professione operaio addetto alla

produzione, che, a causa delle sequele infortunistiche interessanti l'omero

prossimale destro, era stato giudicato in grado di esercitare (a tempo pieno e

con un rendimento completo) soltanto delle attività sostitutive leggere

(n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

Stante quanto precede - ed, in particolare, alla luce delle citate sentenze U 147/00 del novembre 2003 e 8C_971/2008 del 23 marzo

2009.

riguardanti delle casistiche pressoché analoghe alla presente - questo TCA non condivide né le critiche mosse dal ricorrente all'operato

dell'Istituto assicuratore per aver operato una riduzione sociale del 15% né la

decurtazione del 25% rivendicata dall'insorgente [tanto più che il TF, val qui

la pena di osservare, nella sentenza 8C_1050/2009 del 28 aprile 2010 ha

avvalorato la riduzione globale del 20% operata dall'amministrazione, ove "Dabei

kommen nur Tätigkeiten in Frage, die rein einhändig mit der linken Hand und vorwiegend

sitzend ausgeführt werden können, damit der rechte Arm auf dem Tisch gelagert

werden kann. Zwangshaltungen sind ebenso unzumutbar wie Arbeiten in Kälte und

Tätigkeiten mit hohen kognitiven Anforderungen wegen der vermehrten Müdigkeit

und Konzentrationsstörungen" (cfr. consid.

3.

; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice)].

Il reddito da invalido di fr. 48'797.76 (cfr. consid. 2.8), tenuto

conto di una decurtazione sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 41'478.09.

2.10

Il grado di invalidità della

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 41'478.09 annui al reddito che ella

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè

fr. 44'200.- annui (cfr. consid. 2.7.1.) - è del 6,58% arrotondato al 7%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che il grado dell'invalidità non raggiunge la soglia minima legale del

10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF), a ragione l'assicuratore resistente ha negato

all'assicurata il diritto alla rendita.

La decisione su opposizione impugnata, con cui è stato negato alla ricorrente

una rendita di invalidità LAINF a fronte di un grado d'invalidità non

pensionabile, merita quindi di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti