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Decisione

35.2016.35

Estinzione del nesso di causalità naturale. Determinazione del grado d'incapacità lavorativa e corrispondente diritto all'indennità giornaliera

24 aprile 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3.2. Nel caso

di specie, dalle carte processuali si evince che la CO 1 ha corrisposto

all’insorgente indennità giornaliere del 100% dall’agosto 2014 all’11 gennaio

2015, del 50% dal 12 gennaio al 23 marzo 2015 e del 20% dal 24 marzo al 31

agosto 2015. A contare dal 1° settembre 2015 RI 1 è stata ritenuta

completamente abile al lavoro (cfr. doc. 56 e doc. 79, p. 13).

La ricorrente pretende

invece di aver diritto a indennità giornaliere del 50% durante il periodo 1°

maggio – 30 novembre 2015 (e, successivamente, secondo ulteriore valutazione

specialistica) (cfr. doc. I, p. 15).

Preliminarmente, ricordato

che la questione dell’esistenza di postumi infortunistici al di là del 30

settembre 2015 è oggetto di rinvio per ulteriori accertamenti (cfr. supra,

consid. 2.2.6.), questa Corte è legittimata a pronunciarsi in merito al grado

della capacità lavorativa dell’insorgente, soltanto sino a quella data.

Fatta questa premessa, il

TCA osserva che, in occasione della visita fiduciaria del 20 agosto 2015, il

dott. __________ ha dichiarato l’assicurata in grado di svolgere la sua

abituale professione di assistente medico a tempo pieno ma con un rendimento

dell’80%, giustificando tale discapito con la necessità di effettuare di tanto

in tanto delle pause e con una diminuita velocità di deambulazione (cfr. doc.

45, p. 4).

Con apprezzamento del 20

ottobre 2015, egli ha confermato l’esistenza di una capacità lavorativa

dell’80% nell’abituale attività lavorativa “…, dal momento della mia visita

del 20.08.15.” (doc. 59, p. 1 – il corsivo è del redattore).

Se ne deduce pertanto che

per stabilire il grado di capacità lavorativa dell’insorgente per il periodo precedente

il 20 agosto 2015, in assenza di altre certificazioni mediche, questa Corte non

può far altro che affidarsi ai gradi d’inabilità attestati dal curante in

occasione delle diverse visite di controllo.

In questo senso, va

constatato che, a margine del consulto del 23 aprile 2015, il chirurgo

ortopedico dott. __________, refertata “un’importante dolorabilità a carico

della muscolatura dei peronei con compromissione dei tendini peronei stessi sul

loro decorso”, ha certificato un’inabilità del 50% dal 24 aprile e del 20% dal

9 maggio 2015 (cfr. doc. 26 e p. 143/inc. AI).

Con certificato del 19

maggio 2015, egli ha fatto stato della presenza di “… una caviglia tumefatta,

con una limitazione articolare sui gradi massimi di flessione dorsale ed

estensoria del piede di sinistra” ed ha quindi attestato un’incapacità del 50%

a far tempo dal 19 maggio 2015 (p. 98 e 142/inc. AI).

Con rapporto dell’11

giugno 2015 indirizzato all’amministrazione, il dott. __________ ha precisato

che “… alla paziente non era stata nuovamente aumentata in data 19.05.2015

l’inabilità lavorativa al 50% per continuare la fisiokinesiterapia, ma la

caviglia della paziente richiedeva un riposo in quanto si era nuovamente

tumefatta e la paziente lamentava dolori e limitazioni funzionali articolari.”

(doc. 33).

In data 25 giugno 2015, il

medico curante ha dichiarato l’assicurata ulteriormente inabile al lavoro nella

Considerandi

misura del 50% (cfr. doc. 35). Lo stesso in occasione della visita del 30

luglio 2015 (cfr. doc. 42).

Sulla scorta di quanto

precede, secondo questo Tribunale, è assodato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che RI 1 ha presentato un’inabilità lavorativa del 50%

dal 1° all’8 maggio 2015, del 20% dal 9 al 18 maggio 2015 e, di nuovo,

del 50% dal 19 maggio sino al 19 agosto 2015.

Per quanto concerne il

periodo che va dal 20 agosto al 30 settembre 2015, il TCA osserva che

l’assicuratore convenuto non era legittimato, facendo capo all’apprezzamento

del dott. __________, a ritenere che l’assicurata avesse recuperato una piena

capacità lavorativa a contare dal 1° settembre 2015 (e, quindi, a negarle il

diritto a ulteriori indennità). In effetti, ancora con il rapporto del 20

ottobre 2015, il fiduciario ha attestato l’esistenza di un’incapacità

lavorativa del 20% nella professione di aiuto medico (cfr. doc. 59). Ora, è

utile segnalare che di principio l’incapacità lavorativa si valuta proprio in

funzione della professione esercitata sino ad allora dalla persona assicurata

(cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., p.

895.

n. 152).

È vero che la seconda

frase dell’art. 6 LPGA recita che in caso d’incapacità al lavoro di lunga

durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in

un’altra professione o campo d’attività. Tuttavia, secondo la giurisprudenza,

nel caso in cui, in virtù del principio della riduzione del danno, é esigibile

che la persona assicurata cambi professione, deve comunque esserle concesso un termine

adeguato - di regola dai 3 ai 5 mesi - per adattarsi alle mutate

circostanze, così come per ricercare una nuova occupazione, termine durante il

quale l’assicuratore è tenuto a corrispondere l’indennità giornaliera versata

in precedenza (cfr. STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012; DTF 114 V 289 consid.

5b; STFA U 194/03 del 14 giugno 2004, consid. 5.3; sul tema, si veda pure Frésard/Moser-Szeless,

op. cit., n. 153). Trascorso tale termine, il grado d’incapacità lavorativa

determinante per la fissazione dell’indennità giornaliera, corrisponde alla

differenza tra il reddito che l’assicurato avrebbe potuto realizzare nella sua

precedente professione senza l’infortunio e il reddito che egli potrebbe

conseguire in un’attività adeguata (DTF 114 V 286 consid. 3c; RAMI 1994 K 935,

p. 115 consid. 1).

In esito a quanto precede,

la questione che si pone è dunque quella di sapere se, durante il periodo in

questione, la ricorrente poteva esercitare il proprio lavoro in misura dell’80

oppure soltanto del 50%.

A margine della visita

fiduciaria del 20 agosto 2015, il dott. __________ ha refertato una

deambulazione senza zoppie, uno stato locale della caviglia sinistra normale,

un’articolazione stabile e normalmente mobile, come pure l’assenza di segni

flogistici. Tenuto conto di ciò e del genere di mansioni che è chiamata a

svolgere un’aiuto medico, egli ha attestato un’inabilità lavorativa del 20%

(cfr. doc. 45). In seguito, il fiduciario ha confermato tale valutazione anche

alla luce degli esiti dell’artro-RMN del 28 agosto 2015 (cfr. doc. 47).

Da parte sua, in occasione

del consulto del 7 settembre 2015, il dott. __________ ha riferito che la

paziente continuava a lamentare algie soprattutto a livello del comparto

laterale e nel momento del carico all’interno dell’articolazione tibio-tarsica,

e l’ha dichiarata ulteriormente inabile nella misura del 50% (doc. 48).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene di poter fare proprio il grado della capacità

lavorativa attestato dal dott. __________, al termine di un’accurata visita

personale dell’assicurata. Egli svolge da anni la funzione di medico fiduciario

ed è pertanto in grado di valutare con cognizione di causa lo stato

valetudinario della persona assicurata. D’altro canto, quale titolare di uno

studio medico, è ben a conoscenza delle mansioni che incombono a un’aiuto-medico.

È vero che, in data 7

settembre 2015, il dott. __________ ha certificato un’incapacità del 50%,

tuttavia, diversamente da quanto fatto a margine della visita del 19 maggio

2015.

(cfr. p. 98 e 142/inc. AI e doc. 33), egli non ha segnalato la presenza di

particolari problemi oggettivi a livello dell’estremità inferiore

sinistra (tumefazione, limitazione funzionale, …). Del resto, è pure utile

ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, di principio deve essere

considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei

particolari legami che essi hanno con il paziente, per cui, secondo esperienza

comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi

in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce

a quest'ultimo (cfr. STF 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 consid. 4.3 e

riferimenti ivi menzionati).

Va dunque ritenuto

accertato che RI 1, durante il periodo 20 agosto - 30 settembre 2015, ha

presentato un’inabilità lavorativa del 20%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui il nesso di

causalità naturale con l’infortunio assicurato è stato dichiarato estinto a far

tempo dal 1° ottobre 2015 e nella misura in cui la ricorrente è stata ritenuta

abile al lavoro all’80% per il periodo 1° maggio – 31 agosto 2015 (fatta

eccezione per il periodo 9-18 maggio 2015) e in misura totale dal 1° settembre

2015.

§§ La

CO 1 è condannata a versare indennità giornaliere del 50% dal 1° all’8 maggio

2015 e dal 19 maggio al 19 agosto 2015, del 20% dal 1° al 30 settembre 2015.

§§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione in

merito al diritto alle prestazioni a contare dal 1° ottobre 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti