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Decisione

35.2016.37

Perforazione corneale (3 punti di sutura)+nevralgia trigeminale. No causalità adeguata per disturbo neurologico. Stabilizzazione dello stato di salute. No rendita perchè abile al 100% in attività abit

8 settembre 2016Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori sono elicitati dagli stimoli tattili al volto.

I dolori sono comparsi dopo infortunio sul lavoro per il quale una scheggia di

mattone si conficcava nella sclera OD.

(…)

RM 3/5/2014: possibile conflitto neurovascolare a carico del V nc Ds. Cisterna

be rappresentata.

(…)

Visita:

Conclusioni e accertamenti diagnostici eventuali:

II caso sarà discusso in riunione collegiale.

Si trattiene documentazione iconografica. (…)".

1.6. Con decisione su opposizione

del 31 marzo 2016 l’CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato e confermato

il contenuto della sua prima decisione, puntualizzando quanto segue (doc. 111):

" Dagli atti

risulta che il dott. __________, specialista FMH in neurologia e responsabile

del gruppo di neurologia della Divisione __________ della CO 1 a __________,

con apprezzamento 9.12.2015, è giunto alla conclusione che, dal proprio punto

di vista specialistico, la diagnosi di nevralgia del trigemino è unicamente

possibile essendo la sutura della cornea avvenuta senza alcuna complicazione

tanto che i reperti neurologici dopo l'intervento erano privi di particolarità.

I disturbi lamentati dall'assicurato a livello della parte destra della testa

non possono essere ricondotti secondo il criterio della probabilità

preponderante all'infortunio.

Il fatto che prima dell'infortunio l'assicurato non aveva mai lamentato mal di

testa non ha alcuna influenza ai fini della presente procedura.

(…).

La CO 1 - tenuto conto del tempo trascorso

dal rilascio dell'impugnata decisione - non intende sospendere la presente

procedura nell'attesa della discussione collegiale preannunciate il 20.1.2016

dall'Istituto neurologico __________. L'assicurato è già stato sottoposto a

diversi accertamenti specialistici che sono risultati privi di particolarità.

(…).

L'infortunio non è stato né particolarmente

spettacolare né accompagnato da circostanze particolarmente drammatiche. La

perforazione della cornea non costituisce una lesione grave. Dal lato oggettivo

- per quanto riguarda i postumi dell'infortunio all'occhio - il decorso non è

stato sfavorevole né accompagnato da alcuna complicazione. La cura medica non è

stata eccezionalmente lunga. Nessuna cura errata. Anche l'inabilità lavorativa

non è stata di lunga durata e soprattutto è stata influenza dagli accertamenti

che sono stati disposti per fare chiarezza in merito ai disturbi riferiti.

L'assicurato non lamenta dei disturbi importanti su base organica in relazione

con l'infortunio.

Riassumendo ne consegue che - nel caso in cui i disturbi riferiti non

trovassero alcuna spiegazione dal lato organico - che la responsabilità della CO

1 dovrebbe ugualmente essere negata in quanto la causalità adeguata non è

adempiuta.

(…).

Dagli atti risulta che in data 16.3.2015 la

dott.ssa __________, specialista in oftalmologia FMH, ha rilevato che dal lato

oftalmologico non è dovuta alcuna indennità per menomazione all'integrità in

quanto l'assicurato non presenta alcuna diminuzione del visus. In assenza di

elementi contrari agli atti la CO 1 non può che fare proprie le conclusioni

della specialista in oftalmologia da lei interpellata. (…)".

1.7. Contro questa decisione

l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendone l’annullamento

e postulando il ripristino delle prestazioni assicurative (indennità

giornaliera e spese di cura) anche successivamente al 1° dicembre 2015 oltre al

rinvio degli atti all'CO 1 per "un complemento di istruttoria riguardo

la concessione di eventuali prestazioni di invalidità LAINF e/o IMI". Il

ricorrente ribadisce anche in questa sede che i disturbi di cui soffre sono comparsi

a seguito dell'infortunio del 10 gennaio 2014. A questo proposito comunica che

si sottoporrà il 3 maggio 2016 a degli esami clinici specialistici che si

augura essere in grado di dimostrare l'esistenza di un nesso causale effettivo

tra i disturbi lamentati e l'evento infortunistico e che sarà sua premura

tramettere alla Corte non appena in suo possesso.

1.8. Nella

sua risposta del 19 maggio 2016, l'CO 1, rappresentata dall'avv. RA

1, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. In data 24 maggio 2016 il TCA

ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. IV).

1.10. In data 3 giugno 2016 il

ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi

e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle proprie

argomentazioni ha inoltre prodotto il rapporto rilasciato il 1° giugno 2016 dal

dr. med. __________, dell'Unità Operativa Radioterapia dell'Istituto

neurologico __________ di __________ (doc. 101), giusta il quale:

" Il caso è

stato discusso in ambiente multidisciplinare. Il paziente soffre di una

nevralgia con caratteristiche di tipicità cui si aggiunge una componente

continua di dolore urente all'occhio Ds che inviterebbe a inquadrare il disturbo

come dolore facciale atipico.

La sintomatologia come suddetta è insorta dopo incidente sul lavoro (vedi

anamnesi).

Un bilk reflex (3/5/16): è risultato nella norma.

RM (3/5/14): evidenzia un possibile conflitto neurovascolare fra V nc di Ds e

un piccolissimo vaso.

Impostata terapia con Carbamazepina (1/2016) il paziente ha presentato un

discreto miglioramento della sintomatologia. Valutato il caso in ambiente

multidisciplinare considerata la giovane età del paziente non si è vista

attuale indicazione a radiochirurgia.

Inoltre considerato l'esiguità del conflitto neurovascolare e soprattutto non

potendo escludere una possibile origine traumatica (o concausalità) non si è

vista indicazione ad intervento di decompressione in fossa cranica posteriore (dr.

__________).

In conclusione tenuto conto dell'attuale discreta risposta alla terapia medica

si consiglia il paziente di proseguire con la stessa.

Se il beneficio dovesse ridursi, si consiglia rivalutazione ed eventuale

intervento di esplorazione in fossa cranica (…)".

Da ultimo, l'insorgente ha

comunicato che "i medici hanno già disposto ulteriori esami, ai quali

mi sto sottoponendo proprio in questi giorni, i cui referti verranno prodotti

non appena saranno nella mia disponibilità".

1.11. In data 7 giugno 2016 il TCA

ha assegnato alla CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni

scritte in merito al doc. V (doc. VI).

1.12. In data 16 giugno 2016 la

rappresentante dell'assicuratore si è riconfermata nella decisione impugnata e

nella risposta di causa con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto, puntualizzando quanto segue (doc.

VII):

" La nuova

documentazione medica prodotta dal signor RI 1 non va ad inficiare la posizione

dell'CO 1. Quest'ultima infatti non presenta né nuovi argomenti giuridici, né

nuove argomentazioni mediche in grado di mettere in discussione l'attento

parere dell'CO 1, oltre al fatto che, dalla stessa, non risulta che il signor RI

1 sia stato sottoposto ad ulteriori nuovi esami medici. L'unico esame medico

infatti che viene richiamato è un RM del 3 maggio 2014, che è già stato

attentamente vagliato e valutato dagli esperti dell'CO 1 a suo tempo".

Il doc. VII è stato

inviato al ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a

partire dal 1° dicembre 2015, il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’infortunio del 10 gennaio 2014 e a negare una rendita di invalidità come

pure un'IMI all'assicurato.

Preliminarmente, il TCA è però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore

resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai

disturbi neurologici lamentati dal ricorrente, oppure no.

2.2

Disturbi neurologici:

causalità con l’infortunio del 10 gennaio 2014?

2.2.1

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze

(danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.2.2

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.2.3

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

2.2.4

In concreto, con la decisione

su opposizione impugnata l'assicuratore resistente sostiene innanzitutto che la

sintomatologia denunciata dal ricorrente (nevralgia trigeminale) non

presenta un nesso causale naturale con l'infortunio del 10 gennaio 2014,

sulla base della valutazione del dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia e responsabile del gruppo di neurologia della __________ della CO 1

a __________, del 9 novembre 2015 (doc. 93), giusta la quale: "(…) Aus

neurologischer Perspektive ergeben sich hinsichtlich der Diagnose einer

leistungsbeeinträchtigenden Trigeminusneuralgie rechts bei einer zeitnah zum

Unfall und ohne Komplikationen versorgten Perforation der Kornea Zweifel. Die Befunde auf neurologischem Fachgebiet waren nach der Korneanaht

regelrecht. Zwar wird die Hornhaut sensibel

durch einen Endast des Nervus ophthalmicus (V1), nämlich den Nervus

nasociliaris, versorgt. Bei einer regelrechten Korneanaht nach

perforierender Hornhautverletzung ist eine symptomatische Trigeminusneuralgie

in der Regel jedoch nicht zu erwarten und deshalb nur möglich. Ein vom

Normalfall abweichender Befund ist beim Versicherten jedenfalls objektiv nicht

zu erheben gewesen. (…)". (ndr. Le sottolineature sono

della redattrice).

Da parte sua, il ricorrente fa valere, fondandosi sulle certificazioni agli

atti del proprio medico di famiglia e degli specialisti da lui privatamente

consultati, che i disturbi di cui soffre sarebbero la conseguenza naturale

dell’evento traumatico del 10 gennaio 2014, posto in particolare che, primo di

esso, egli avrebbe sempre goduto di buona salute (cfr. doc. I).

A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che, come peraltro

correttamente indicato dall'assicuratore infortuni,

la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio [cfr.

STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst,

wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an

der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage

angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V

335.

E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar

und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].

2.2.5

Chiamato

a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA constata che, l'assicurato è stato

sottoposto il 3 maggio 2014 ad una risonanza magnetica dell'encefalo

che è risultata nella norma (cfr. relativo referto: doc. 21), così come

peraltro ritenuto anche dal dr. med. __________, specialista in neurologia del

Centro Diagnostico __________ di __________, durante la visita specialistica

neurologia del 9 maggio 2014 (cfr. relativo rapporto: doc. 19), sia dal dr.

med. __________, capo clinica dell'ANNC dell'__________ di __________, durante

la visita specialistica neurologia del 21 luglio 2014 (cfr. relativo rapporto: doc.

38). Dopo aver sottoposto il paziente ad un esame neurofisiologico (blink

reflex) il 25 luglio 2014, pure risultato nei limiti della norma

(cfr. rapporto della visita neurologica di cui al doc. 38), nella valutazione

neurologica del 28 luglio 2014 il precitato specialista, dopo aver posto la

nota diagnosi già riportata in narrativa, ha rilevato di aver "rivalutato

collegialmente le immagini di RM cerebrale con i neuroradiologi del nostro

ospedale e escluso la presenza di un conflitto vascolo-nervoso a livello

dell'emergenza e del decorso del V nervo cranico destro. Anche l'esame

neurofisiologico con blink reflex ha escluso alterazioni di conduzione della

via trigeminale destra. (…)" (cfr. doc. 38; n.d.r. la

sottolineatura è della redattrice). In siffatte circostanze, alla luce di

quanto emerge dalla documentazione che è stata precedentemente riassunta,

questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1, non

correla con un danno infortunistico oggettivabile.

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni

traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti

devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche

o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Stante quanto precede (in particolare, alla luce della RMN dell'encefalo del 3

maggio 2014 di cui al doc. 21 e dell'esame neurofisiologico - blink reflex -

del 25 luglio 2014 di cui al doc. 38, ambedue risultati nei limiti della

norma), non consente quindi di tutta evidenza di giungere ad altra conclusione

la valutazione neurologica del 1° giugno 2016 dello specialista milanese interpellato

privatamente dall'assicurato, giusta la quale la precitata RMN, "evidenzia

un possibile conflitto neurovascolare fra V nc di Ds e un piccolissimo

vaso. (…) Inoltre considerato l'esiguità del conflitto neurovascolare

(…)" (cfr. doc. 101; la sottolineatura è della sottoscritta).

Val qui la pena di puntualizzare altresì che il disturbo neurologico di cui

soffre RI 1, è stato approfonditamente indagato, da tutti i profili possibili.

Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano

in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

2.2.6

In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (cfr. consid. 2.2.5), occorre quindi effettuare, conformemente alla

giurisprudenza riportata al consid. 2.2.3, un esame specifico dell’adeguatezza,

secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere

alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Nel caso concreto

l’assicurato, il 10 gennaio 2014, mentre si accingeva a disarmare una soletta è

stato colpito all'occhio destro da una scheggia di laterizio (cfr. doc. 3).

L’assicuratore infortuni

ha considerato l’infortunio subito dall’interessato quale classificabile nella

categoria intermedia ma al limite di quella inferiore e ritenuto che non

può in ogni caso essere ammessa la causalità adeguata, non essendo adempiuto

nel caso di specie alcun criterio (doc. 111).

Il TCA, alla luce della

dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente abbia riportato una

perforazione corneale necessitante di 3 punti di sutura (doc. 10), ritiene che

l’infortunio occorso all’assicurato deve classificato fra gli infortuni di

grado medio in senso stretto.

Tale conclusione, del resto, risulta conforme alla giurisprudenza cantonale e

federale.

A mero titolo di paragone, si segnala infatti che questa Corte ha proceduto ad

un’identica classificazione nella sentenza 35.2015.90 del 1° febbraio 2016,

concernente il caso di un assicurato, di professione giardiniere, che, mentre stava

caricando sul furgone dei pezzi di tronco di palma tagliati, ne ha ricevuto uno

sul viso e, in particolare, sull’occhio sinistro, riportando una ferita

perforante limbare con impegno irideo, necessitante di sutura corneale con sei

punti.

Analoga classificazione è

stata riconosciuta anche dall’Alta Corte nelle sentenze:

-8C_935/2012 del 25 giugno 2012, concernente il caso di un assicurato,

meccanico di automobili, il quale, mentre era intento a smontare da un veicolo

il serbatoio di un sistema di climatizzazione, aveva improvvisamente ricevuto

sul viso e nell’occhio sinistro dei pezzi di plastica del serbatoio stesso,

andato in frantumi. Le molteplici lesioni riportate dall’assicurato all’occhio

sinistro ne avevano completamente compromesso le funzioni.

- U 233/06 del 2 febbraio

2007.

pubblicata in SVR 8-9/2007 UV Nr. 24, riguardante il caso di un

assicurato, di professione muratore, il quale veniva colpito sul viso

dall’acido fuoriuscito a causa dell’esplosione della batteria che egli stava

controllando dopo averla ricaricata, utilizzando la luce di un accendino vista

la scarsa illuminazione del garage, circostanza che gli aveva provocato la

perdita completa della vista all’occhio sinistro;

- U 477/05 del 18 ottobre

2006, riguardante quanto successo ad un’assicurata, di professione operaia

orologiera, colpita alla tempia sinistra da un dischetto mentre stava

assistendo ad un incontro di hockey su ghiaccio, provocandole una doppia

lesione retinica nella regione temporale interna dell’occhio sinistro;

- U 343/04 del 10 agosto

2005, concernente il caso di un assicurato che, mentre stava assistendo ad una

partita di calcio, ha perso completamente la vista all’occhio sinistro a causa

di un proiettile di gomma rimbalzato che era stato sparato da un poliziotto

durante il manifestarsi di disordini tra gruppi di tifosi.

In siffatte circostanze,

il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid.

2.2.2

Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un

fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento

di più criteri (cfr. consid. 2.2.2).

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Nel caso concreto pur potendo riconoscere una certa

spettacolarità e drammaticità all'evento in esame, gli atti all'inserto non

giustificano di ritenere le circostanze concomitanti come particolarmente

drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza (STF 8C_579/2011 del 5

dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1.

e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).

Il caso di

specie è, infatti, tutt'al più paragonabile a quello oggetto della STF

8C_935/2012 del 25 giugno 2013, laddove l'assicurato era stato colpito

all’occhio dai pezzi di plastica del serbatoio dell’impianto di climatizzazione

dell’automobile che era andato in frantumi mentre veniva sostituito. Anche in

quell'occasione, tuttavia, l’Alta Corte, pur considerando che l’evento “a certe

été relativament impressionant”, aveva negato il criterio della particolare

spettacolarità o drammaticità dell'evento (cfr. STFA 8C_935/2012 del 25 giugno

2013, consid. 4.3.1.). Parimenti negata l’esistenza del criterio della

particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento nel caso oggetto della

sentenza U 343/04 del 10 agosto 2005, allorquando, nell’ambito di

disordini tra gruppi di tifosi, un proiettile di gomma, rimbalzando, aveva

colpito ad un occhio un assicurato che stava assistendo ad una partita di

calcio.

L'infortunio

del presente ricorso non è, per contro, comparabile ad altri casi nei quali

l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. U 233/06

del 2 febbraio 2007: perdita della vista ad un occhio colpito dall’acido

fuoriuscito a seguito dello scoppio della batteria di un’automobile; U 477/05 del 18 ottobre 2006: perdita visiva

subita da una spettatrice colpita alla tempia da un dischetto in occasione di

un incontro di hockey su ghiaccio). A mero titolo di paragone, si

segnala che questa Corte è arrivata alla medesima conclusione anche nel caso di

cui alla già citata sentenza 35.2015.90 del 1° febbraio 2016.

Quelle riportate dal ricorrente non costituiscono, a mente di questa Corte,

delle lesioni organiche gravi o particolarmente caratteristiche, già

solo per il fatto che egli non ha riportato alcuna lesione permanente

all'acuità visiva (come si vedrà meglio appresso ai considerandi 2.3.2 e 2.4.3).

Il criterio in questione implica difatti l’esistenza di lesioni fisiche gravi

o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi

ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad

esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante

(cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2). Ma

quand'anche si volesse considerarle - per pura ipotesi - gravi (come

riconosciuto dalla giurisprudenza federale in casi di perdita completa della

funzionalità di un occhio; cfr. STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid.

4.4

; U 233/06 del 2 febbraio 2007 consid. 5.3.), il ricorrente non ne

trarrebbe comunque alcun beneficio. In effetti, analogamente a quanto

verificatosi nei casi succitati, tale criterio non risulterebbe comunque

essersi manifestato in maniera particolarmente incisiva, tanto da considerare

che l’evento del 10 gennaio 2014 sia la causa adeguata dei disturbi neurologici

dell’interessato (cfr., per analogia, STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013).

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per

ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante

gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo

criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato

provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p.

142.

consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene pure

insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

Infatti, fatta eccezione per la breve degenza presso l'__________ (dal 10 al 14

gennaio 2014), l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti

farmacologici (antalgici) e si é sottoposto a visite mediche soprattutto a

scopo diagnostico, il tutto eseguito su base ambulatoriale.

Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Il TF ha del resto ritenuto in una sentenza

8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3 (concernente un assicurato,

vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del

rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli

presso il medico curante e in sedute di fisioterapia) che nemmeno la degenza in

clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia

ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008,

potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisando che per

la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa,

la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni

rilevanti intervenute non é realizzato. In merito è utile sottolineare che

dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso

sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle

circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel

caso di specie, non appaiono evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e

l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo

stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta

ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009

consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la

realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente

protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4). Secondo la

giurisprudenza federale neppure un trattamento che serve unicamente a conservare

le condizioni di salute già esistenti, ha di principio rilevanza nel quadro

dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.

e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3).

In queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio

della persistenza di dolori somatici e quello del grado e della

durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, poiché

questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio in senso

stretto - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di

causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7;

RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Ne consegue che i disturbi neurologici denunciati dall'insorgente non vanno

considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in esame. Facendo

difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa

all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il

danno alla salute di natura neurologica (cfr., in proposito, SVR

1995.

UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U

606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid.

5.

).

La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dalla

componente neurologica che, per i motivi poc’anzi detti, non è di pertinenza

dell'assicuratore resistente.

2.3

Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate al 1° dicembre 2015?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può

sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.2

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere del 16 marzo 2015 della dr.ssa med. __________ (doc. 81) [e

aver raccolto la valutazione neurologia del dr. med. __________ del 9 novembre

2015, giusta la quale "(…) Unfallbedingt liegen auf neurologischem und

ophthalnnologischem Fachgebiet (siehe hierzu Beurteilung von Frau Dr. __________

vom 16.03.2015) keine Gesundheitsbeeinträchtigun-gen mit Einfluss auf die

berufliche Leistungsfähigkeit des Versicherten vor. (…)"; cfr. doc. 93],

l'CO 1 ha comunicato all'assicurato, con decisione del 19 novembre 2015 (doc.

95) - confermata con la decisione su opposizione del 31 marzo 2016 qui avversata

(doc. 111) – che "(…) Per quanto concerne unicamente i disturbi

assicurati (n.d.r.: oftalmologici) la informiamo che dal 1.12.2015 sospendiamo

le prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di cura). (…)".

Il ricorrente ha contestato la stabilizzazione del suo stato di salute, facendo

in particolare riferimento alla componente neurologica (doc. I, pag. 2), di cui

si deve però fare astrazione per i motivi già detti (cfr. considerando 2.2.6).

Il TCA osserva in ogni caso che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso

dall'CO 1. In effetti, dalla documentazione agli atti emerge che il 15 gennaio

2014.

il servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell'__________ di __________

ha informato la dr. med. __________, medico di famiglia dell'assicurato, che il

suo paziente era stato degente presso il loro reparto dal 10 al 14 gennaio

2014, puntualizzando quanto segue:

" (…)

Diagnosi:

OD perforazione corneale

Decorso:

il signor RI 1 è giunto presso il nostro Pronto Soccorso 10.01.2014

in seguito ad un incidente sul posto di lavoro, durante il quale avrebbe

ricevuto una scheggia di mattone nell'OD. Durante il consulto è stata rilevata

una perforazione della cornea destra. II paziente é stato perciò sottoposto ad

un intervento d'urgenza il giorno stesso, durante il quale sono stati posti 3

punti di sutura corneali. L'intervento è stato eseguito in anestesia

generale, senza complicanze intra- e postoperatorie.

Status d'uscita:

Visus OD. 0.63 parziale Sc

Morfologia OD: congiuntiva calma, cornea: punti in sede, Seide», camera

anteriore ampia, calma.

Fondo OD (midriasi): papilla vitale ben delimitata, macula senza particolarità,

retina adesa

(…)" (doc. 10; ndr.: la sottolineatura è della redattrice).

Successivamente l'assicurato è stato visitato il 6 giugno 2014 dal dr. med. __________,

capo clinica dell'ANNC dell'__________ di __________, che l'ha preso in cura

dopo averlo operato il giorno dell'infortunio (doc. 10), il quale, nel relativo

referto, ha attestato quanto segue:

" (…)

Diagnosi:

OD stato da trauma performante il 10.01.2014

- stato da sutura corneale il 10.01.2014.

- attualmente ferita calma con cicatrice, rimozione completa dei punti il

21.05.2014

Valutazione/Procedere:

Il signor RI 1, è stato vittima di un incidente sul posto di lavoro con

perforazione oculare a destra. La ferita è stata subito saturata in sala

operatoria mediante 3 punti di sutura. Il decorso post-op è stato favorevole

con ripresa dell'attività lavorativa dopo poche settimane.

Purtroppo nel seguito il signor RI 1 ha lamentato dei dolori lancinanti a

quest'occhio per cui, dopo una visita neurologica, è stata posta la diagnosi di

nevralgia trigeminale per cui il paziente ha nuovamente ricevuto un certificato

di inabilità lavorativa. Durante l'ultima visita del 21.05.2014 è stato

rimosso l'ultimo punto di sutura. L'acuità visiva è già pari a 0.8 parziale

s.c. per cui credo che nel decorso dovremmo assistere ad un miglioramento sia

della sintomatologia dolorosa che un miglioramento dell'acuità visiva. Questa

dovrebbe permettere al paziente un rientro al lavoro senza restrizione. (…)."

(doc. 27; ndr.: le sottolineature sono della redattrice).

Da

ultimo, l'assicurato è stato nuovamente visitato il 2 luglio 2014 dal medesimo

specialista, il quale, nel relativo referto del 3 luglio 2014, ha attestato

quanto segue:

" (…)

Dal punto di vista oftalmologico la situazione clinica è molto buona. La

funzione visiva è pari a 0.8 parziale senza correzione. La cornea presenta una

cicatrice stabile che non crea nessun disturbo visivo al paziente. Purtroppo è

ancora presente una nevralgia residua trigeminale che non permette al paziente

di rientrare nel mondo del lavoro. Visto che non si tratta più di mia

competenza valutare una nevralgia trigeminale ho scritto ai colleghi della

neurologia di convocare il paziente per valutare un'eventuale terapia che

permetta al paziente un rientro al mondo lavorativo al più presto possibile.

(…)." (doc. 33; ndr.: le sottolineature sono della redattrice).

Ora, alla luce degli

elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta,

questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui,

in data 1° dicembre 2015, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.

Pertanto, data la

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore

LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta

durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle

prestazioni di lunga durata.

2.4

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione

della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha quindi fatto capo alla valutazione oftalmologica del 16 marzo

2015.

della dr.ssa med. __________, spec. FMH in oftalmologia e

oftalmochirurgia, giusta la quale:

" Zusammenfassung der relevanten Ereignisse:

Der Versicherte verletzte sich bei der Arbeit am 10.1.2014 am rechten Auge, er

erlitt eine korneale Perforation. Es musste eine korneale Narbe mittels 3

Einzelknopfnähten durchgeführt werden, der postoperative Verlauf war

komplikationslos. Der Visus erholte sich vollkommen ohne

Korrektur. (…)

Diagnose:

Korneale Perforatio mit kornealer Naht am 10.1.2014

Therapieresistente Trigeminusneuralgie

Zu Ihren Fragen:

Aus rein ophthahnologischer Sicht ist eine 100%ige Arbeitsfähigkeit im

angestammten Beruf, bzw. jeglicher Tätigkeit gegeben. Wegen der

therapierefraktären Schmerzen muss die Arbeitsfähigkeit von einem Neurologen

beziffert werden. Aus rein ophthalmologischer Sicht ist auch kein

Integritätschaden geschuldet, da ein voller Visus ohne Korrektur vorhanden ist.

(…)". (doc. 85; n.d.r.: il corsivo

e le sottolineature sono della redattrice).

Tenuto conto di tali indicazioni,

l’assicuratore LAINF ha ritenuto che, per quanto concerneva i soli disturbi

oftalmologici, l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100%

nell'attività abituale di "muratore" e, quindi, con decisione formale

del 19 novembre 2015 (doc. 95), poi confermata in sede di opposizione il 31

marzo 2016 (doc. 111), ha rifiutato di accordargli una rendita d’invalidità.

2.4.4

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.4.5

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr.

consid. 2.3.2), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa

med. __________ - dettagliato,

approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid.

2.4

) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a

rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti

istruttori. Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata

smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, dal profilo oftalmologico,

l'assicurato è abile al lavoro al 100% nell'attività abituale di

"muratore".

In siffatte circostanze è dunque a giusta ragione che l'CO 1 - con la decisione

del 19 novembre 2015 (doc. 95), confermata con la decisione su opposizione

impugnata (doc. 111) - si è rifiutata, in assenza di un qualsivoglia

pregiudizio economico, di accordare al ricorrente, una rendita d’invalidità.

2.5

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno

(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono

esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nel

caso di specie, dopo aver sentito il parere del 16 marzo 2015 della dr.ssa med.

__________, giusta la quale "Aus rein ophthalmologischer Sicht ist auch

kein Integritätschaden geschuldet, da ein voller Visus ohne Korrektur vorhanden

ist. " (doc. 81), l'CO 1 ha comunicato all'assicurato, con la decisione

del 19 novembre 2015 (doc. 95) - confermata con la decisione su opposizione del

31.

marzo 2016 qui avversata (doc. 111) - che, dal profilo oftalmologico,

"(…) in base alla documentazione medica in nostro possesso non esiste

nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le

premesse per la concessione di un'indennità per menomazione dell'integrità. Dobbiamo

perciò rifiutare le pretese di un'indennità per menomazione dell'integrità (…)".

Il ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti alla CO 1 per un complemento

d'istruttoria riguardo la concessione di eventuali prestazioni di invalidità

LAINF e/o IMI, facendo in particolare riferimento alla componente neurologica

(doc. I, pag. 4), di cui si deve però fare astrazione per i motivi già detti

(cfr. considerando 2.2.6).

Il TCA osserva in ogni caso che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso

dall'. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto

che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa

che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1,

113.

V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;

cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con

pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale

ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione

enunciata dalla dr.ssa med. __________, specialista che vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui

all’insorgente non è stata attribuita un’IMI, in assenza di una qualsivoglia

menomazione importante e durevole all'integrità fisica.

2.6

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti