35.2016.38
Corretta decisione con la quale l'assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute alla spalla annunciato dall'assicurato.Descrizione evento.Versioni contrasta
3 ottobre 2016Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.38
cr
Lugano
3 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 maggio 2015, la __________
ha comunicato alla CO 1, assicuratore contro gli infortuni, che il proprio
dipendente, RI 1, il 14 aprile 2015 “trasportando una cassa di documentazione
cartacea mi sono slogato una spalla” (cfr. doc. Z1).
All’assicurato
è stata diagnosticata in data 30 luglio 2015 da parte del dr. __________ dell’__________
una spalla congelata (capsulite retrattile) (cfr. doc. ZM2).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31
agosto 2015, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in
quanto, da un lato, i disturbi alla spalla destra non erano da porre in
relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non
costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z8).
L’assicuratore LAINF ha puntualizzato che le precisazioni riguardo alla
dinamica dell’infortunio fornite dall’interessato attraverso il messaggio di
posta elettronica del 28 agosto 2015 “contraddicono la sua prima versione del
14.06.2015” (cfr. doc. Z8 pag. 2).
L’opposizione
interposta personalmente da parte dell’assicurato in data 21 settembre 2015 (cfr.
doc. Z12), è stata respinta il 30 marzo 2016 (doc. Z19).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 2 maggio 2016, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga
condannata ad assumere l’evento del 14 aprile 2015.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto fatto valere
la non correttezza del principio giurisprudenziale della “dichiarazione della
prima ora” applicato dall’amministrazione, posto che, nel caso di specie, non
ci si troverebbe confrontati con delle versioni contrastanti fornite
dall’interessato, ma piuttosto con una completazione della descrizione,
del tutto sintetica, da egli fornita in un primo tempo e, oltretutto,
rispondendo ad un “formulario generico” (cfr. doc. I pag. 1, nel quale
l’interessato ha spiegato che: “Prima dell’infortunio in questione non ne avevo
mai subiti e nel rispondere alle domande sono stato molto sintetico. Avendo
letto la decisione capisco che le mie risposte non fossero sufficienti per
determinare che si trattasse di un infortunio, ma nemmeno per escludere che lo
fosse. L’assicurazione ha rifiutato l’infortunio basandosi sul fatto che alla
domanda “in occasione dell’evento del 14.04.2015 qualcosa si è svolto
diversamente dai suoi movimenti abituali” io abbia risposto “no”. E che alla
domanda “aveva già svolto in precedenza un’attività simile? Se sì con quale
frequenza?” io abbia risposto “Sì, settimanalmente”. Alla prima domanda io ho
risposto no in quanto i miei movimenti sono stati gli stessi che avrei fatto
alzando un normale cartone con dei fogli dentro da 4 o 5 kg, non sapendo che in
realtà il cartone pesava molto di più. Quello che è seguito non è stato
controllato dai miei movimenti, ma bensì da un fattore esterno. Per analogia,
se scendendo le scale fossi scivolato su una buccia di banana e mi fossi rotto
una gamba, alle domande avrei risposto allo stesso modo: “No, stavo scendendo
le scale normalmente ed è un’attività che faccio molte volte al giorno”).
Il
ricorrente ha quindi sostenuto che quanto verificatosi il 14 aprile 2015
costituisce un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, essendo “evidente”
l’intervento di un fattore esterno, rappresentato “dal fatto che la scatola
fosse estremamente pesante ed appoggiata su una sedia d’ufficio con ruote, che
scivolata ha portato alla caduta della scatola che mi ha procurato lo strappo
alla spalla” (cfr. doc. I).
Altrettanto
scontato, secondo il ricorrente, il requisito della natura
straordinaria/pericolo accresciuto dell’evento occorso, ritenuto, da una parte,
il peso “anomalo” della scatola di documenti e, dall’altra, lo spostamento
improvviso ed imprevisto della sedia sulla quale quest’ultima era posizionata
(cfr. doc. I pag. 1: “sono un __________ e lavoro come revisore contabile,
dunque per quanto debba a volte maneggiare della documentazione non mi capita
mai di dovere spostare delle casse da 15-20 kg e combinandolo allo spostamento
improvviso ed imprevisto della sedia, mi sembra ben lontano da un’attività
quotidiana o abituale” (…) “ritengo inoltre che contrariamente a quanto
suggerito dall’assicuratore al punto B6 la situazione in questione rappresenti
anche una fattispecie di pericolo accresciuto. Inoltre il movimento derivato
dalla caduta della scatola è stato chiaramente incontrollabile. Dalla mia
descrizione dei fatti riportata al punto A5, “a seguito di questo scivolamento
ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo
punto tutto il peso della scatola si è concentrato sul braccio destro”).
Infine,
il ricorrente ritiene che la responsabilità dell’amministrazione sarebbe
comunque data a titolo di lesione parificata a infortunio giusta l’art. 9 cpv.
2 OAINF, aggiungendo che “l’assicuratore ritiene che il riscontro radiologico
sia richiesto dalla giurisprudenza, ma da quando ho annunciato l’infortunio non
mi ha mai chiesto di presentarne una” (cfr. doc. I, pag. 2).
Infine, l’assicurato ha
evidenziato che “il dr. __________, noto esperto di infortuni alla spalla, mi
ha chiaramente confermato che la condizione è assolutamente dovuta
all’infortunio. Egli ha anche espresso chiaramente questa diagnosi nella sua
lettera all’assicuratore dell’8.9.2015”, indicando che “il quadro clinico di
capsulite retrattile è chiarametne post-traumatico” (cfr. doc. I pag. 2).
1.4. L’Istituto
resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
1.5. In
data 22 giugno 2016, il ricorrente ha contestato la risposta di causa
dell’amministrazione, rilevando che “mi sembra evidente che la dinamica dei
fatti non sia ancora chiara all’assicurazione”, dichiarandosi “a completa
disposizione della Corte per dimostrare la dinamica dei fatti durante una
simulazione al fine di fugare ogni dubbio”.
Egli
ha poi ribadito che “nel caso in questione ravviso sicuramente sia lo sforzo
eccessivo che i movimenti scoordinati, una scatola di 15-20 kg in cadua libera
da una sedia ha generato una energia di impatto sulla mia spalla molto
superiore al peso stesso della scatola”, puntualizzando che “a mio avviso la
caduta della scatola che mi trascina il braccio equivale ad un impatto” (cfr.
doc. VII).
1.6. L’assicuratore infortuni, con
osservazioni del 18 luglio 2016, ha ribadito la propria posizione, evidenziando
che “le ultime dichiarazioni del ricorrente nello scritto del 22 giugno 2016,
che la cassa di documenti era in caduta libera dalla sedia, si trova in
contrasto con le altre dichiarazioni. La differenza se la scatola era in caduta
libera o se gli è soltanto sfuggita dalla mano sinistra ed accentrato sul
braccio destro non è certo senza importanza”, rilevando nuovamente che “in
presenza di versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle
dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le
conseguenze giuridiche”.
Quanto al parere del dr. __________,
l’amministrazione ha posto l’accento sul fatto che “secondo giurisprudenza non
è lecito partire dal danno alla salute presentato per sostenere che deve
essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo
non è ammissibile”. L’assicuratore LAINF ha comunque concluso che “la questione
di sapere se l’assicurato ha riportato una delle lesioni enumerate all’art. 9
cpv. 2 OAINF possa rimanere insoluta, posto che fa comunque difetto il
presupposto del potenziale di pericolo accresciuto” (doc. X).
1.7. Con scritto del 9 settembre
2016, il ricorrente ha ribadito che, essendo la dinamica dell’incidente ancora
non chiara o messa in discussione da parte dell’assicuratore, posto che “non
trovo nessuna inconsistenza nelle mie dichiarazioni, se è necessario sono
sicuramente disponibile per darvi una dimostrazione di come si è svolto
l’infortunio o, se mi fornite un indirizzo e-mail, posso mandarvi un video”
(doc. XIII).
Questo scritto
dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (doc. XIV), per
conoscenza.
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla
salute interessante la spalla destra, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il
fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr.
E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili
ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto, conformemente
a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un
fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione
che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di
originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene
Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione
accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di
posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.
4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
In questo contesto, il TCA
segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato
al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19
settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come
già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla
LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.
Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore
infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare
prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile
prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il
corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia
trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il
rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268). Il presupposto
della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano
debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di
una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato
relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento.
Pertanto, deve essere
escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che
dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di
un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die
unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen
und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001;
84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a
condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato
Fatti
i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e
riferimenti ivi indicati).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato
rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi
d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad
infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella
concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 27 maggio 2015 è stato
indicato che l’assicurato mentre stava “trasportando una cassa di
documentazione cartacea” si è slogato una spalla (cfr. doc. Z1, sottolineatura
della redattrice).
Chiamato
dall’amministrazione a compilare un formulario concernente la dinamica dei
fatti, il 14 giugno 2015 RI 1, rispondendo alla domanda “dinamica
dell’incidente: come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva
l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e
dettagliato”, ha dichiarato che “sollevando una cassa di documenti
ho sentito uno strappo alla spalla destra” (cfr. doc. ZM1, sottolineature della
redattrice).
Nel
certificato del 30 luglio 2015, il dr. __________, consultato dall’assicurato
il 28 luglio 2015, ha indicato che “il 14.04.2015, mentre spostava
pesanti scatole di documenti, ha sofferto un trauma distorsivo della spalla
giudicato inizialmente banale” (doc. ZM2, sottolineatura della redattrice).
2.8. Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del
18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U
430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel
caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa
Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la
dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 27
maggio 2015, precisata nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 contenente
una specifica richiesta di descrizione dettagliata dell’evento e confermata nel
certificato del 30 luglio 2015 del dr. __________, documenti tutti questi dai
quali risulta che, nel trasportare/sollevare una scatola di documenti, RI
1 ha avvertito uno strappo improvviso alla spalla destra (cfr. doc. Z1, ZM1 e
ZM2, sottolineatura della redattrice).
In
particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti
i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella
sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai
quesiti posti nel formulario “dinamica dei fatti”, compilato il 14 giugno 2015.
In
tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato
entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato
a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub
doc. ZM1, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare
all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato,
utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA
35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestate in giudicato).
Da
qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso
in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire,
nel dettaglio, come si è svolto l’evento – il quale deve essere descritto “in
modo preciso completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1, domanda 2) - e secondo
quali modalità - precisando se “qualcosa si è svolto diversamente dai suoi
movimenti abituali? Se sì cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del
caso)?” (cfr. doc. ZM1, domanda 3).
A tali dichiarazioni,
fornite personalmente dall’assicurato in data 14 giugno 2015 e che confermano
quanto già riportato nell’annuncio di infortunio compilato in data 27 maggio
2015 dal datore di lavoro, deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto
a quanto è stato indicato, in un secondo tempo e solo una volta ricevuta la
comunicazione del 20 agosto 2015 con la quale l’assicuratore LAINF rifiutava di
prendere a carico l’evento, nel messaggio di posta elettronica del 28 agosto
2015 (cfr. doc. Z7), rispettivamente, poi, nell’opposizione del 21 settembre
2015 contro la decisione del 31 agosto 2015 (cfr. doc. Z12) e, ancora, in sede
ricorsuale (cfr. doc. I).
Nel messaggio di posta
elettronica del 28 agosto 2015, l’assicurato ha, infatti, rilevato quanto
segue:
" (…)
La descrizione dell’infortunio nella vostra lettera è corretta ma
è molto sintetica, vorrei riportare dunque qualche dettaglio ulteriore sulla
dinamica.
A fine dei lavori tutti i documenti da eliminare sono stati messi
in una scatola di cartone appoggiata su una sedia d’ufficio con le ruote.
Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di
quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a
seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita
dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta
si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte
sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra. (…).” (Doc. Z7)
Con l’opposizione, l’assicurato ha ritenuto “scorretto e poco
professionale parlare di versioni contrastanti” come fatto dall’assicuratore
LAINF, ribadendo che “forse le mie prime descrizioni sono un po’ troppo
succinte però essendo il primo infortunio che ho subito ed essendo la
situazione molto chiara, non mi sono dilungato”, aggiungendo di avere
“sollevato la scatola normalmente, senza pensarci, facendo gli stessi movimenti
abituali che avrei fatto per sollevare una scatola da 4 o 5 kg, purtroppo la
scatola era molto più pesante del previsto ed era appoggiata su un elemento
instabile e questo mi ha causato l’infortunio alla spalla del quale soffro
ancora oggi le conseguenze” (cfr. doc. Z12).
Ancora, in sede ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente sostenuto
di non avere fornito versioni contrastanti, ma solo di avere risposto in modo
“molto sintetico” alle domande poste su un “formulario generico”, senza neppure
ricevere da parte dell’assicuratore infortuni alcun tipo di richiesta di
chiarimenti in merito alla dinamica dell’infortunio.
Egli ha quindi ancora una volta ribadito che la scatola di
documenti era “estremamente pesante ed appoggiata su una sedia d’ufficio con
ruote, che scivolando ha portato alla caduta della scatola che mi ha causato lo
strappo alla spalla” (doc. I).
Contrariamente
a quanto preteso da RI 1, il TCA ritiene che la descrizione dell’infortunio
fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 20
agosto 2015 non possa essere qualificata quale semplice aggiunta di ulteriori
dettagli ad una dinamica descritta in modo troppo sintetico in precedenza.
Al
riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi
appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurato nella sua prima
descrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “dinamica dei
fatti”, compilato il 14 giugno 2015, cfr. doc. ZM1), nella quale non viene
fatto accenno alcuno al fatto che la scatola di documenti sollevata da RI 1 sia
caduta.
In
questo ordine di idee, è a torto che l’assicurato pretende che quanto da lui
dichiarato in un secondo tempo completi unicamente la prima, succinta, versione
e non la contraddica.
In
effetti, il TCA osserva, in proposito, che il fatto che la scatola di documenti
sia caduta da una sedia provvista di rotelle e in questo frangente
l’interessato, perdendo la presa con la mano sinistra, si sia ritrovato l’intero
peso della scatola che è andato ad impattare contro il braccio destro, con
conseguente distorsione della spalla destra, è una circostanza completamente
nuova, senza alcun legame con la dinamica, inizialmente descritta, di dolore
risentito “sollevando una cassa di documenti” (cfr. doc. ZM1), rispettivamente
“mentre spostava pesanti scatole di documenti” (cfr. doc. ZM2).
Il
ricorrente giustifica il fatto di non avere immediatamente riferito
dell’episodio della caduta della scatola dalla sedia con la mancanza di
esperienza nella compilazione di annunci di infortuni, essendo la prima volta
che gli capitava un infortunio. Egli ha quindi ammesso di avere fornito una
descrizione dell’infortunio “molto sintetica” (cfr. doc. Z7 e doc. I) e “un po’
troppo succinta” (cfr. doc. Z12), ritenendo comunque che spettava
all’assicuratore infortuni richiedergli maggiori ragguagli e chiarimenti.
Questa
Corte giudica insufficienti e non condivisibili le giustificazioni fornite
Considerandi
dall’assicurato.
Al
di là della maniera più o meno sintetica e succinta con la quale una persona
può descrivere la dinamica di un determinato evento, resta il fatto che, nel
momento in cui un assicurato è per la prima volta chiamato a
dettagliatamente esporre all’amministrazione quanto successo al momento
dell’infortunio, compilando il questionario “dinamica dei fatti” – il quale,
come ricordato in precedenza, riveste un ruolo decisivo - una cosa è affermare,
rispondendo alla precisa domanda: “2. Dinamica dell’incidente: come si è
svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione
corporale in modo preciso, completo e dettagliato”, che il dolore alla
spalla destra si è manifestato immediatamente dopo avere sollevato/spostato
una scatola di documenti, come fatto da RI 1 nel formulario compilato in data
14.
giugno 2015 (cfr. doc. ZM1: “sollevando una cassa di documenti”,
sottolineatura della redattrice), altra cosa - assai diversa – è asserire, in
un secondo tempo, come avvenuto nel messaggio e-mail del 28 agosto 2015, che i
disturbi sono insorti a seguito del fatto che egli ha dovuto improvvisamente trattenere
la scatola in caduta, circostanza che gli ha provocato uno strappo alla
spalla destra (cfr. doc. Z7: “a fine dei lavori tutti i documenti da eliminare
sono stati messi in una scatola di cartone, appoggiata su una sedia d’ufficio
con le ruote. Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di
quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a
seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita
dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta
si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte
sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra”, sottolineatura
della redattrice).
Questa
fondamentale differenza non poteva certo sfuggire a RI 1, e ciò anche volendo
tener conto del fatto che era la prima volta che l’interessato si trovava
confrontato con la compilazione di una notifica di infortunio, rispettivamente
con la necessità di chiarire come si fossero svolti i fatti rispondendo alle
domande del questionario dell’assicuratore LAINF.
Questo
tanto più che, secondo le affermazioni stesse dell’assicurato, egli non si
sarebbe dilungato nell’esposizione dei fatti essendo la “situazione molto
chiara” (cfr. doc. Z12).
Ora,
alla luce della chiarezza della situazione addotta dall’interessato stesso,
quest’ultimo nel descrivere la dinamica dei fatti non poteva, a mente del TCA,
omettere di indicare, seppure succintamente, quantomeno il fatto che nel
sollevare/spostare la scatola, la stessa era caduta. Una tale circostanza
doveva apparire di tutta evidenza come un elemento fondamentale dell’evento e,
come tale, assolutamente da specificare, tanto più che la domanda posta nel
formulario era precisa, chiedendo espressamente di indicare “come si è svolto
l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione
corporale in modo preciso, completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1,
sottolineature della redattrice).
Alla luce del maggiore
affidamento che, per i motivi sopra esposti, il TCA ritiene debba essere
attribuito alle dichiarazioni della prima ora rispetto a quanto indicato
dall’assicurato in un secondo momento, questo Tribunale non reputa necessario
chiarire oltre i fatti, come richiesto dall’interessato, dichiaratosi disposto
a fornire una dimostrazione di come si è svolto l’evento nel corso di una
“simulazione al fine di fugare ogni dubbio” (cfr. doc. VII e doc. XIII).
L’assicurato
ha pure evidenziato che la lesione da lui presentata è chiaramente di natura
post-traumatica e generata dall’infortunio subito, come del resto attestato dal
dr. __________, noto specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr.
doc. Z12 e doc. I).
A
sostegno di tali considerazioni, l’assicurato ha trasmesso il referto dell’8
settembre 2015, con il quale il dr. __________ ha attestato che “il paziente mi
riferisce di avere ricevuto una lettera con rifiuto del carattere
infortunistico della patologia che presenta alla spalla destra. Non posso altro
che manifestare la mia sorpresa per una tale affermazione, dal momento che il
quadro di capsulite retrattile è chiaramente post-traumatico” (doc. A3).
A
tale proposito, questo Tribunale si limita a osservare che, come correttamente
indicato dall’assicuratore infortuni, l'Alta Corte ha già avuto modo di
stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal
danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio
tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che
soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo
raramente da constatazioni di natura medica.
2.9
Nel
caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dall’assicurato,
occorre concludere che non vi è stato l’intervento di un fattore causale
esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato
impatto né con altre persone, né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un
movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr.
consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).
Come motivatamente esposto
al considerando precedente (cfr. consid. 2.8.), visto il maggiore affidamento
che deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite
dall’assicurato circa la dinamica degli eventi – così come descritta nell’annuncio
d’infortunio del 27 maggio 2015, nel formulario concernente la “dinamica dei
fatti” compilato in data 14 giugno 2015 e nel referto del 30 luglio 2015 del
dr. __________ - può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento
scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale dovuta a un
movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è
necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente
insolite, impreviste, fuori programma (A. Maurer, Schw.
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.), ciò che il ricorrente stesso
ha espressamente escluso rispondendo ad una precisa domanda in tale senso posta
nel formulario concernente la “dinamica dei fatti” compilato in data 14 giugno
2015.
(cfr. doc. ZM1, nel quale alla domanda 2.1 “in occasione dell’evento del
14.4.2015
qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali? Se sì,
cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del caso)?”, la risposta è stata:
“No”).
Si tratta quindi di
valutare se il danno alla spalla destra subito dall’assicurato sia o meno da
imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.
Anche questa ipotesi può
essere negata a priori, ritenuto che anche volendo seguire la tesi sostenuta in
un secondo tempo dall’assicurato a proposito del fatto che egli abbia dovuto
sollevare una scatola non del peso consueto di 4-5 kg, ma di 15-20 kg (stima
dell’interessato) – ribadito che comunque, come visto al considerando
precedente, va qui data la priorità alle dichiarazioni della prima ora – il TCA
ritiene che non sia ravvisabile, per un uomo adulto, di giovane età (nato nel
1981) e quindi nel pieno delle proprie forze e di sana costituzione (cfr. doc.
ZM1), uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Del resto, un esame della
giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi
inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività
manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4
maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21
marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler,
op. cit., p. 241).
Ora, questo Tribunale non
può certo considerare che il fatto di sollevare una scatola di documenti del
peso di una quindicina-ventina di chili possa rappresentare, per un giovane
uomo in piena salute, uno sforzo eccessivo e questo pur tenendo conto del fatto
che l’assicurato, come da lui sottolineato, svolga un lavoro d’ufficio e non di
magazziniere (cfr. doc. I).
Nello stesso senso, cfr.
STF 8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3., nella quale l’Alta Corte ha
considerato che per una persona adulta (nel
caso di specie una donna), il sollevamento
di un cartone del peso di circa otto chilogrammi - spesso in posture non
ergonomiche – rientra nella azioni di tutti i giorni, e questo a prescindere
dalla professione svolta (in questo caso l’attività di cassiera).
Ad un’analoga conclusione
è giunto il TF in una STF 8C_922/2011 del 19 giugno 2012, nella
quale ha considerato che il sollevamento di un compressore del peso di 25 chili
da parte di un assicurato al fine di metterlo su un carrello non costituiva uno
sforzo eccessivo, oltre il normale, per un uomo di 45 anni, ossia nel pieno
delle forze, impiegato come tuttofare. Vedi pure STF 8C_867/2009
del 17 marzo 2010 consid. 3.3,8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.2 e
8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3..
In esito alle
considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è
in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.10
Bisogna
infine esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni
resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che
parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’assicuratore LAINF resistente, dopo avere negato che l’evento occorso
a RI 1 sia costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha pure
sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Nella
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha, a tale
proposito, rilevato che i disturbi attestati dal dr. __________ - ossia spalla
congelata (capsulite retrattile) - non rientrano tra le lesioni esaustivamente
elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A1).
In
ogni caso, comunque, l’assicuratore LAINF convenuto ha rilevato che anche se
sussistesse un’affezione elencata nell’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’esistenza di un
evento assimilabile ad infortunio dovrebbe essere negata, facendo “difetto
l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto” (cfr. doc. A1
pag. 4).
In
sede di risposta di causa, poi, la CO 1 ha ribadito che “la questione di sapere
se l’assicurato ha riportato una lesione enumerata all’art. 9 cpv. 2 OAINF
possa rimanere insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque
difetto il presupposto del potenziale di pericolo accresciuto” (cfr. doc. V
pag. 5).
L’assicuratore LAINF ha, infatti, ritenuto che “sollevare una
cassa pesante di documentazione cartacea non ha sollecitato il corpo
dell’assicurato in una misura che va oltre ciò che è abituale per un revisore
contabile, il quale settimanalmente deve maneggiare pesante documentazione
cartacea (cfr. doc. ZM1), ovvero il movimento non è stato incontrollabile.
L’attività in questione non ha pertanto presentato il potenziale di pericolo
accresciuto e di conseguenza l’assicurato non ha subito una lesione equiparata
ad un infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF” (cfr. doc. V pag. 6).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte concorda con l’opinione dell’assicuratore LAINF.
Può
quindi essere lasciata aperta la questione a sapere se la patologia dell’assicurato
rientri o meno fra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF,
ritenuto che comunque, nel caso di specie, il movimento consistito nel sollevare
una scatola di documenti, seppur pesante, non costituisce una situazione di
potenziale pericolo accresciuto.
Nello stesso senso, vedi STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009
consid. 3.3., riguardante un’assicurata, attiva in ambito amministrativo, la
quale aveva riportato una lacerazione di un tendine della spalla destra nel
sollevare una valigia pesante, di circa 20 kg. In quel caso, l’Alta Corte ha
negato l’intervento di un fattore esterno, sottolineando l’assenza di una
situazione di pericolo accresciuto.
Analoga soluzione è stata adottata dal TF nella sentenza U 205/06
del 6 ottobre 2006, nella quale è stata negata l’esistenza di un fattore
esterno nel caso di un aiuto cuoco che nel sollevare una pesante padella aveva
riportato la rottura del tendine della spalla sinistra.
Del resto, neppure l’assicurato sostiene il contrario.
Il ricorrente, infatti, ha individuato la situazione di pericolo
accresciuto nel fatto che la scatola di documenti, molto più pesante
dell’ordinario, posizionata su una sedia d’ufficio con rotelle, sia
improvvisamente caduta, sottolineando come “il movimento derivato dalla
caduta della scatola è stato chiaramente incontrollabile” (cfr. doc. I,
sottolineatura della redattrice).
Tale dinamica, tuttavia, come motivatamente illustrato in
precedenza (cfr. consid. 2.8.) non risulta conforme alle dichiarazioni della
prima ora rese dall’assicurato e, di conseguenza, non può essere tenuta in
considerazione.
In
esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto
all’assicuratore LAINF convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai
postumi d’infortunio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti