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Decisione

35.2016.38

Corretta decisione con la quale l'assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute alla spalla annunciato dall'assicurato.Descrizione evento.Versioni contrasta

3 ottobre 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e

riferimenti ivi indicati).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato

rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi

d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi

sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad

infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nella

concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 27 maggio 2015 è stato

indicato che l’assicurato mentre stava “trasportando una cassa di

documentazione cartacea” si è slogato una spalla (cfr. doc. Z1, sottolineatura

della redattrice).

Chiamato

dall’amministrazione a compilare un formulario concernente la dinamica dei

fatti, il 14 giugno 2015 RI 1, rispondendo alla domanda “dinamica

dell’incidente: come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva

l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e

dettagliato”, ha dichiarato che “sollevando una cassa di documenti

ho sentito uno strappo alla spalla destra” (cfr. doc. ZM1, sottolineature della

redattrice).

Nel

certificato del 30 luglio 2015, il dr. __________, consultato dall’assicurato

il 28 luglio 2015, ha indicato che “il 14.04.2015, mentre spostava

pesanti scatole di documenti, ha sofferto un trauma distorsivo della spalla

giudicato inizialmente banale” (doc. ZM2, sottolineatura della redattrice).

2.8. Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del

18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se

dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.

RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U

430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata

versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da

altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel

caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa

Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la

dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 27

maggio 2015, precisata nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 contenente

una specifica richiesta di descrizione dettagliata dell’evento e confermata nel

certificato del 30 luglio 2015 del dr. __________, documenti tutti questi dai

quali risulta che, nel trasportare/sollevare una scatola di documenti, RI

1 ha avvertito uno strappo improvviso alla spalla destra (cfr. doc. Z1, ZM1 e

ZM2, sottolineatura della redattrice).

In

particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti

i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella

sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai

quesiti posti nel formulario “dinamica dei fatti”, compilato il 14 giugno 2015.

In

tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato

entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato

a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub

doc. ZM1, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare

all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato,

utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA

35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestate in giudicato).

Da

qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso

in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire,

nel dettaglio, come si è svolto l’evento – il quale deve essere descritto “in

modo preciso completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1, domanda 2) - e secondo

quali modalità - precisando se “qualcosa si è svolto diversamente dai suoi

movimenti abituali? Se sì cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del

caso)?” (cfr. doc. ZM1, domanda 3).

A tali dichiarazioni,

fornite personalmente dall’assicurato in data 14 giugno 2015 e che confermano

quanto già riportato nell’annuncio di infortunio compilato in data 27 maggio

2015 dal datore di lavoro, deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto

a quanto è stato indicato, in un secondo tempo e solo una volta ricevuta la

comunicazione del 20 agosto 2015 con la quale l’assicuratore LAINF rifiutava di

prendere a carico l’evento, nel messaggio di posta elettronica del 28 agosto

2015 (cfr. doc. Z7), rispettivamente, poi, nell’opposizione del 21 settembre

2015 contro la decisione del 31 agosto 2015 (cfr. doc. Z12) e, ancora, in sede

ricorsuale (cfr. doc. I).

Nel messaggio di posta

elettronica del 28 agosto 2015, l’assicurato ha, infatti, rilevato quanto

segue:

" (…)

La descrizione dell’infortunio nella vostra lettera è corretta ma

è molto sintetica, vorrei riportare dunque qualche dettaglio ulteriore sulla

dinamica.

A fine dei lavori tutti i documenti da eliminare sono stati messi

in una scatola di cartone appoggiata su una sedia d’ufficio con le ruote.

Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di

quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a

seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita

dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta

si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte

sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra. (…).” (Doc. Z7)

Con l’opposizione, l’assicurato ha ritenuto “scorretto e poco

professionale parlare di versioni contrastanti” come fatto dall’assicuratore

LAINF, ribadendo che “forse le mie prime descrizioni sono un po’ troppo

succinte però essendo il primo infortunio che ho subito ed essendo la

situazione molto chiara, non mi sono dilungato”, aggiungendo di avere

“sollevato la scatola normalmente, senza pensarci, facendo gli stessi movimenti

abituali che avrei fatto per sollevare una scatola da 4 o 5 kg, purtroppo la

scatola era molto più pesante del previsto ed era appoggiata su un elemento

instabile e questo mi ha causato l’infortunio alla spalla del quale soffro

ancora oggi le conseguenze” (cfr. doc. Z12).

Ancora, in sede ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente sostenuto

di non avere fornito versioni contrastanti, ma solo di avere risposto in modo

“molto sintetico” alle domande poste su un “formulario generico”, senza neppure

ricevere da parte dell’assicuratore infortuni alcun tipo di richiesta di

chiarimenti in merito alla dinamica dell’infortunio.

Egli ha quindi ancora una volta ribadito che la scatola di

documenti era “estremamente pesante ed appoggiata su una sedia d’ufficio con

ruote, che scivolando ha portato alla caduta della scatola che mi ha causato lo

strappo alla spalla” (doc. I).

Contrariamente

a quanto preteso da RI 1, il TCA ritiene che la descrizione dell’infortunio

fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 20

agosto 2015 non possa essere qualificata quale semplice aggiunta di ulteriori

dettagli ad una dinamica descritta in modo troppo sintetico in precedenza.

Al

riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi

appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurato nella sua prima

descrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “dinamica dei

fatti”, compilato il 14 giugno 2015, cfr. doc. ZM1), nella quale non viene

fatto accenno alcuno al fatto che la scatola di documenti sollevata da RI 1 sia

caduta.

In

questo ordine di idee, è a torto che l’assicurato pretende che quanto da lui

dichiarato in un secondo tempo completi unicamente la prima, succinta, versione

e non la contraddica.

In

effetti, il TCA osserva, in proposito, che il fatto che la scatola di documenti

sia caduta da una sedia provvista di rotelle e in questo frangente

l’interessato, perdendo la presa con la mano sinistra, si sia ritrovato l’intero

peso della scatola che è andato ad impattare contro il braccio destro, con

conseguente distorsione della spalla destra, è una circostanza completamente

nuova, senza alcun legame con la dinamica, inizialmente descritta, di dolore

risentito “sollevando una cassa di documenti” (cfr. doc. ZM1), rispettivamente

“mentre spostava pesanti scatole di documenti” (cfr. doc. ZM2).

Il

ricorrente giustifica il fatto di non avere immediatamente riferito

dell’episodio della caduta della scatola dalla sedia con la mancanza di

esperienza nella compilazione di annunci di infortuni, essendo la prima volta

che gli capitava un infortunio. Egli ha quindi ammesso di avere fornito una

descrizione dell’infortunio “molto sintetica” (cfr. doc. Z7 e doc. I) e “un po’

troppo succinta” (cfr. doc. Z12), ritenendo comunque che spettava

all’assicuratore infortuni richiedergli maggiori ragguagli e chiarimenti.

Questa

Corte giudica insufficienti e non condivisibili le giustificazioni fornite

Considerandi

dall’assicurato.

Al

di là della maniera più o meno sintetica e succinta con la quale una persona

può descrivere la dinamica di un determinato evento, resta il fatto che, nel

momento in cui un assicurato è per la prima volta chiamato a

dettagliatamente esporre all’amministrazione quanto successo al momento

dell’infortunio, compilando il questionario “dinamica dei fatti” – il quale,

come ricordato in precedenza, riveste un ruolo decisivo - una cosa è affermare,

rispondendo alla precisa domanda: “2. Dinamica dell’incidente: come si è

svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione

corporale in modo preciso, completo e dettagliato”, che il dolore alla

spalla destra si è manifestato immediatamente dopo avere sollevato/spostato

una scatola di documenti, come fatto da RI 1 nel formulario compilato in data

14.

giugno 2015 (cfr. doc. ZM1: “sollevando una cassa di documenti”,

sottolineatura della redattrice), altra cosa - assai diversa – è asserire, in

un secondo tempo, come avvenuto nel messaggio e-mail del 28 agosto 2015, che i

disturbi sono insorti a seguito del fatto che egli ha dovuto improvvisamente trattenere

la scatola in caduta, circostanza che gli ha provocato uno strappo alla

spalla destra (cfr. doc. Z7: “a fine dei lavori tutti i documenti da eliminare

sono stati messi in una scatola di cartone, appoggiata su una sedia d’ufficio

con le ruote. Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di

quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a

seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita

dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta

si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte

sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra”, sottolineatura

della redattrice).

Questa

fondamentale differenza non poteva certo sfuggire a RI 1, e ciò anche volendo

tener conto del fatto che era la prima volta che l’interessato si trovava

confrontato con la compilazione di una notifica di infortunio, rispettivamente

con la necessità di chiarire come si fossero svolti i fatti rispondendo alle

domande del questionario dell’assicuratore LAINF.

Questo

tanto più che, secondo le affermazioni stesse dell’assicurato, egli non si

sarebbe dilungato nell’esposizione dei fatti essendo la “situazione molto

chiara” (cfr. doc. Z12).

Ora,

alla luce della chiarezza della situazione addotta dall’interessato stesso,

quest’ultimo nel descrivere la dinamica dei fatti non poteva, a mente del TCA,

omettere di indicare, seppure succintamente, quantomeno il fatto che nel

sollevare/spostare la scatola, la stessa era caduta. Una tale circostanza

doveva apparire di tutta evidenza come un elemento fondamentale dell’evento e,

come tale, assolutamente da specificare, tanto più che la domanda posta nel

formulario era precisa, chiedendo espressamente di indicare “come si è svolto

l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione

corporale in modo preciso, completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1,

sottolineature della redattrice).

Alla luce del maggiore

affidamento che, per i motivi sopra esposti, il TCA ritiene debba essere

attribuito alle dichiarazioni della prima ora rispetto a quanto indicato

dall’assicurato in un secondo momento, questo Tribunale non reputa necessario

chiarire oltre i fatti, come richiesto dall’interessato, dichiaratosi disposto

a fornire una dimostrazione di come si è svolto l’evento nel corso di una

“simulazione al fine di fugare ogni dubbio” (cfr. doc. VII e doc. XIII).

L’assicurato

ha pure evidenziato che la lesione da lui presentata è chiaramente di natura

post-traumatica e generata dall’infortunio subito, come del resto attestato dal

dr. __________, noto specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr.

doc. Z12 e doc. I).

A

sostegno di tali considerazioni, l’assicurato ha trasmesso il referto dell’8

settembre 2015, con il quale il dr. __________ ha attestato che “il paziente mi

riferisce di avere ricevuto una lettera con rifiuto del carattere

infortunistico della patologia che presenta alla spalla destra. Non posso altro

che manifestare la mia sorpresa per una tale affermazione, dal momento che il

quadro di capsulite retrattile è chiaramente post-traumatico” (doc. A3).

A

tale proposito, questo Tribunale si limita a osservare che, come correttamente

indicato dall’assicuratore infortuni, l'Alta Corte ha già avuto modo di

stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal

danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio

tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che

soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo

raramente da constatazioni di natura medica.

2.9

Nel

caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dall’assicurato,

occorre concludere che non vi è stato l’intervento di un fattore causale

esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato

impatto né con altre persone, né con oggetti.

Va,

dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un

movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr.

consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).

Come motivatamente esposto

al considerando precedente (cfr. consid. 2.8.), visto il maggiore affidamento

che deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite

dall’assicurato circa la dinamica degli eventi – così come descritta nell’annuncio

d’infortunio del 27 maggio 2015, nel formulario concernente la “dinamica dei

fatti” compilato in data 14 giugno 2015 e nel referto del 30 luglio 2015 del

dr. __________ - può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento

scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale dovuta a un

movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è

necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente

insolite, impreviste, fuori programma (A. Maurer, Schw.

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.), ciò che il ricorrente stesso

ha espressamente escluso rispondendo ad una precisa domanda in tale senso posta

nel formulario concernente la “dinamica dei fatti” compilato in data 14 giugno

2015.

(cfr. doc. ZM1, nel quale alla domanda 2.1 “in occasione dell’evento del

14.4.2015

qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali? Se sì,

cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del caso)?”, la risposta è stata:

“No”).

Si tratta quindi di

valutare se il danno alla spalla destra subito dall’assicurato sia o meno da

imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.

Anche questa ipotesi può

essere negata a priori, ritenuto che anche volendo seguire la tesi sostenuta in

un secondo tempo dall’assicurato a proposito del fatto che egli abbia dovuto

sollevare una scatola non del peso consueto di 4-5 kg, ma di 15-20 kg (stima

dell’interessato) – ribadito che comunque, come visto al considerando

precedente, va qui data la priorità alle dichiarazioni della prima ora – il TCA

ritiene che non sia ravvisabile, per un uomo adulto, di giovane età (nato nel

1981) e quindi nel pieno delle proprie forze e di sana costituzione (cfr. doc.

ZM1), uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.

Del resto, un esame della

giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi

inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività

manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4

maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21

marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler,

op. cit., p. 241).

Ora, questo Tribunale non

può certo considerare che il fatto di sollevare una scatola di documenti del

peso di una quindicina-ventina di chili possa rappresentare, per un giovane

uomo in piena salute, uno sforzo eccessivo e questo pur tenendo conto del fatto

che l’assicurato, come da lui sottolineato, svolga un lavoro d’ufficio e non di

magazziniere (cfr. doc. I).

Nello stesso senso, cfr.

STF 8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3., nella quale l’Alta Corte ha

considerato che per una persona adulta (nel

caso di specie una donna), il sollevamento

di un cartone del peso di circa otto chilogrammi - spesso in posture non

ergonomiche – rientra nella azioni di tutti i giorni, e questo a prescindere

dalla professione svolta (in questo caso l’attività di cassiera).

Ad un’analoga conclusione

è giunto il TF in una STF 8C_922/2011 del 19 giugno 2012, nella

quale ha considerato che il sollevamento di un compressore del peso di 25 chili

da parte di un assicurato al fine di metterlo su un carrello non costituiva uno

sforzo eccessivo, oltre il normale, per un uomo di 45 anni, ossia nel pieno

delle forze, impiegato come tuttofare. Vedi pure STF 8C_867/2009

del 17 marzo 2010 consid. 3.3,8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.2 e

8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3..

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.10

Bisogna

infine esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni

resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che

parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

L’assicuratore LAINF resistente, dopo avere negato che l’evento occorso

a RI 1 sia costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha pure

sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Nella

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha, a tale

proposito, rilevato che i disturbi attestati dal dr. __________ - ossia spalla

congelata (capsulite retrattile) - non rientrano tra le lesioni esaustivamente

elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A1).

In

ogni caso, comunque, l’assicuratore LAINF convenuto ha rilevato che anche se

sussistesse un’affezione elencata nell’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’esistenza di un

evento assimilabile ad infortunio dovrebbe essere negata, facendo “difetto

l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto” (cfr. doc. A1

pag. 4).

In

sede di risposta di causa, poi, la CO 1 ha ribadito che “la questione di sapere

se l’assicurato ha riportato una lesione enumerata all’art. 9 cpv. 2 OAINF

possa rimanere insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque

difetto il presupposto del potenziale di pericolo accresciuto” (cfr. doc. V

pag. 5).

L’assicuratore LAINF ha, infatti, ritenuto che “sollevare una

cassa pesante di documentazione cartacea non ha sollecitato il corpo

dell’assicurato in una misura che va oltre ciò che è abituale per un revisore

contabile, il quale settimanalmente deve maneggiare pesante documentazione

cartacea (cfr. doc. ZM1), ovvero il movimento non è stato incontrollabile.

L’attività in questione non ha pertanto presentato il potenziale di pericolo

accresciuto e di conseguenza l’assicurato non ha subito una lesione equiparata

ad un infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF” (cfr. doc. V pag. 6).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte concorda con l’opinione dell’assicuratore LAINF.

Può

quindi essere lasciata aperta la questione a sapere se la patologia dell’assicurato

rientri o meno fra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF,

ritenuto che comunque, nel caso di specie, il movimento consistito nel sollevare

una scatola di documenti, seppur pesante, non costituisce una situazione di

potenziale pericolo accresciuto.

Nello stesso senso, vedi STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009

consid. 3.3., riguardante un’assicurata, attiva in ambito amministrativo, la

quale aveva riportato una lacerazione di un tendine della spalla destra nel

sollevare una valigia pesante, di circa 20 kg. In quel caso, l’Alta Corte ha

negato l’intervento di un fattore esterno, sottolineando l’assenza di una

situazione di pericolo accresciuto.

Analoga soluzione è stata adottata dal TF nella sentenza U 205/06

del 6 ottobre 2006, nella quale è stata negata l’esistenza di un fattore

esterno nel caso di un aiuto cuoco che nel sollevare una pesante padella aveva

riportato la rottura del tendine della spalla sinistra.

Del resto, neppure l’assicurato sostiene il contrario.

Il ricorrente, infatti, ha individuato la situazione di pericolo

accresciuto nel fatto che la scatola di documenti, molto più pesante

dell’ordinario, posizionata su una sedia d’ufficio con rotelle, sia

improvvisamente caduta, sottolineando come “il movimento derivato dalla

caduta della scatola è stato chiaramente incontrollabile” (cfr. doc. I,

sottolineatura della redattrice).

Tale dinamica, tuttavia, come motivatamente illustrato in

precedenza (cfr. consid. 2.8.) non risulta conforme alle dichiarazioni della

prima ora rese dall’assicurato e, di conseguenza, non può essere tenuta in

considerazione.

In

esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto

all’assicuratore LAINF convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai

postumi d’infortunio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti