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Decisione

35.2016.4

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF ha assegnato all'assicurato una rendita di invalidità del 45%

16 marzo 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde

ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.

270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che le patologie

somatiche (ortopediche) dell’assicurato sono state analizzate dal dr. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario

dell’assicuratore infortuni, il quale, in occasione della visita medica __________

del 13 settembre 2013, ha indicato che risulta esigibile da parte

dell’interessato lo svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa delle

limitazioni funzionali messe in evidenza (cfr. doc. 570).

Con

apprezzamento medico complementare del 21 gennaio 2014, il dr. __________, chiamato

ad esprimersi circa la necessità per l’interessato di usufruire di pause

supplementari durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ha precisato che

“ritengo inoltre giustificato che l’assicurato possa beneficiare di una pausa

di venti minuti ogni due ore con la possibilità di potere asportare la protesi

e lasciare riposare il moncone” (cfr. doc. 600).

L’aspetto psichiatrico,

invece, è stato valutato dalla dr.ssa __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia e consulente dell’assicuratore infortuni, la quale,

dopo avere eseguito l’esame psichiatrico del 3 settembre 2014, ha posto la

diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo (ICD10-F41.2)”, giungendo alla

conclusione che “il disturbo psichico causa nella sua entità attuale una moderata

diminuzione della caricabilità e della resistenza allo stress, che limita la

capacità lavorativa nella misura del 10%-20%” (doc. 326-12 incarto LAINF).

L’assicuratore

LAINF, con decisione su opposizione del 25 novembre 2015, ritenuta la piena esigibilità

di attività lavorative adatte, con riduzione del rendimento del 21.72%, ha

attribuito all’assicurato una rendita del 45% dal 1° novembre 2013 (doc. A1).

Il

patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni dell’Istituto

assicuratore, ritenendo che lo svolgimento di attività lavorative sia esigibile

nella misura del 50%, come indicato dal dr. __________ (doc. I).

A sostegno delle proprie pretese, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA

un referto peritale di parte, redatto, su richiesta del dr. __________, medico

curante dell’interessato, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia.

Con referto peritale del 7 agosto 2015, il dr. __________, dopo

avere proceduto in data 9 giugno 2015 ad un’accurata disamina degli aspetti

ortopedici e traumatologici, ha concluso che l’interessato vada considerato

totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di autista di camion

e di gruista.

Quanto all’attuale attività in magazzino svolta dall’assicurato

presso la ditta __________, il dr. __________ ha rilevato che “attualmente il

paziente lavora secondo il nostro parere al di sopra delle sue vere possibilità

fisiche e di salute”, indicando che le restrizioni sono così riassumibili:

“impossibilità di portare pesi superiori a 5 kg; eseguire degli spostamenti in

terreni scoscesi; eseguire delle attività professionali che necessitano di una

posizione in ginocchio o accovacciata; anche le condizioni atmosferiche possono

determinare una restrizione sulle capacità del paziente. Infatti, in caso di

calore importante, questo crea una sudorazione profusa a livello del moncone

con il rischio che la protesi non sia più adeguatamente fissata al moncone

stesso mettendo in pericolo l’equilibrio ossia la sicurezza del paziente”.

Infine, il dr. __________, rispondendo alla domanda “come giudica

la capacità lavorativa in un’attività adeguata al suo stato di salute?”, ha

osservato che “tutti quei lavori amministrativi o di controllo o di gestione o

di tutte quelle attività che non necessitano di lunghi periodi di deambulazione

o di posizione eretta sono del tutto plausibili” (doc. A2 incarto LAINF

35.2016

).

In un ulteriore scritto del 12 agosto 2015, il dr. __________ ha,

poi, precisato, su richiesta del dr. __________, che “a complemento della

domanda sull’incapacità lavorativa quantifico l’incapacità del 50% ad vitam”

(doc. A3 incarto LAINF 35.2016.4).

2.5

Chiamato

ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non

vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del dr. __________ e

della dr.ssa __________, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 22%, attività

lavorative leggere e sostanzialmente sedentarie, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Quanto agli aspetti

ortopedici, nonostante quanto preteso dal patrocinatore del ricorrente in

sede ricorsuale, nel proprio referto peritale del 7 agosto 2015 il dr. __________,

dopo avere ritenuto nulla la capacità lavorativa residua dell’interessato nell’abituale

attività di camionista/gruista, ha confermato l’esigibilità di attività leggere

adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dell’interessato, ritenendo

che lavori amministrativi, di controllo e di gestione, che non prevedano la

necessità di deambulare a lungo o di mantenere la posizione in piedi siano “del

tutto plausibili” (cfr. doc. A2 riportato per esteso al precedente

considerando).

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’avv. RA 1 - a mente del quale il dr. __________ avrebbe considerato

esigibile unicamente nella misura del 50% “ad vitam” lo svolgimento di attività

adatte - questo Tribunale ritiene, invece, che la limitazione al 50%

dell’abilità lavorativa “ad vitam” valutata dal dr. __________ nel complemento

del 12 agosto 2015 si riferisca all’esigibilità lavorativa nell’attuale

mansione, non adeguata, di magazziniere esercitata dall’assicurato presso la

ditta __________.

Tale soluzione si giustifica, in particolare, alla luce del

sopralluogo svolto in data 11 novembre 2015 presso il magazzino della ditta ad __________,

in occasione del quale è stato constatato che RI 1, oltre all’adempimento di

compiti amministrativi / organizzativi, del tutto compatibili con il suo danno

alla salute, deve pure svolgere mansioni inesigibili, come ad esempio restare

sovente in piedi e effettuare degli spostamenti sia sulla superficie liscia e

regolare del magazzino e dell’adiacente piazzale, sia sul rimanente terreno

sterrato costantemente messo in movimento dal transito dei veicoli cingolati

(da notare che, in tutto, il luogo di lavoro, tra magazzino e terreno

circostante, è grande come circa tre campi da calcio) (cfr. doc. 674).

Quanto all’altro argomento sollevato dall’avv. RA 1 al fine di dimostrare

la non correttezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa posta dal dr. __________

– ossia il fatto che, come osservato dal dr. __________, l’assicurato deve

svolgere un numero di pause superiore (pari a 15 minuti ogni 45 minuti di

lavoro) rispetto ai 20 minuti ogni 2 ore indicati dal medico fiduciario

dell’assicuratore LAINF – il TCA rileva che l’esigenza di maggiori pause cui ha

fatto cenno il dr. __________, oltre a corrispondere a quanto affermato

dall’assicurato stesso (cfr. doc. A2 pag. 3, nel quale si legge che “comunque

dopo un’ora di lavoro necessita in ogni caso di circa quindici minuti di riposo

in quanto si sente affaticato e soprattutto per la presenza di dolori al

moncone”), riguarda comunque l’attuale attività - non adeguata in quanto

comprendente anche mansioni inesigibili (come spostamenti su terreno anche sconnesso

e su una superficie totale grande come tre campi da calcio e assunzione,

sovente, di posizione in piedi per lungo tempo, cfr. doc. 674) - svolta

dall’assicurato presso la ditta __________.

Ciò non è, quindi,

sufficiente per sconfessare la valutazione del dr. __________, riferita invece

allo svolgimento di un’attività leggera adeguata, rispettosa delle limitazioni

funzionali dell’interessato.

Inoltre, al di là dello

svolgimento anche di mansioni non adatte, va segnalato che l’impiego attuale

presso il magazzino di __________ non permette all’interessato di potere,

durante le pause, togliersi la protesi, come risulta dal rapporto del 18

settembre 2013 del dr. __________ (cfr. doc. 311-4 incarto LAINF, nel quale il

medico ha osservato che l’interessato “sul lavoro non ha la possibilità di

togliersi la protesi in quanto deve lavare il lyner e le condizioni igieniche

sul posto di lavoro sono veramente molto precarie”).

Ad analoghe conclusioni

erano pure giunti i medici della __________, i quali, nel rapporto del 22

maggio 2013 stilato al termine di un soggiorno stazionario dell’interessato dal

29.

aprile 2013 al 17 maggio 2013, avevano concluso che l’assicurato potrebbe

teoricamente raggiungere l’obiettivo di una presenza durante tutta la giornata

sul posto di lavoro presso l’attuale datore di lavoro, ma a condizione di

potere usufruire delle necessarie pause, durante le quali poter togliere la

protesi. Il dr. __________, Capo servizio del Service de

réadaptation de l’appareil locomoteur, aveva tuttavia rilevato che “si la

possibilité de faire des pauses existe sur son lieu de travail, il apparait

nécessaire que le patient puisse bénéficier d’un local propre et adapté dans

lequel il pourrait retirer sa prothèse et réaliser le soin du moignon, à la

pause du midi et dans l’après-midi, ce qui ne semble pas être le cas

actuellement” (doc. 294-4 incarto LAINF).

Visto

quanto appena esposto, questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza

dell’apprezzamento espresso dal dr. __________, né per scostarsi dalla

conclusione dell’assicuratore LAINF relativa al fatto che, tenuto conto delle

indicazioni poste dal medico di circondario, dal profilo ortopedico,

l’insorgente potrebbe esercitare un’attività lavorativa adeguata in misura del 100%

ma con un rendimento ridotto, per tenere conto della necessità di introdurre due

pause supplementari di circa venti minuti al giorno. Anche la percentuale di

riduzione del rendimento, per esclusivi motivi ortopedici, dell’8% calcolata

dall’assicuratore LAINF appare corretta (cfr. doc. 641, “40 min.=0.66h // 0.66 x5g/41.7h

= 7.91%).

Il TCA, fatte le debite

proporzioni, condivide questo modo di procedere, ritenuto che in altri casi nei

quali occorreva introdurre delle pause supplementari di circa un’ora al giorno

è stata riconosciuta una riduzione del rendimento del 12% (cfr. STFA U 76/05

del 26 agosto 2005 consid. 3.3) o del 12.5% (cfr. STF 8C_123/2015 del 29 aprile

2015).

Quanto agli aspetti

psichici, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle considerazioni

espresse dalla dr.ssa __________, rimaste, del resto, incontestate da parte

dell’assicurato (doc. 632).

Parimenti condivisibile il

fatto che l’assicuratore LAINF abbia determinato la percentuale di riduzione di

rendimento causata dagli aspetti psichici, valutata dalla dr.ssa __________

entro i due limiti del 10% e 20%, fondandosi sul valore medio del 15% (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR

2011.

IV n. 69 pag. 207 [9C_280/2010]; STF 9C_359/2014 del 5 settembre

2014;9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012;STF 9C_226/2009 del 19 agosto 2009).

Alla luce delle due

valutazioni mediche sopra riassunte, il TCA condivide la conclusione alla quale

è giunto l’assicuratore LAINF, il quale ha calcolato una riduzione del

rendimento complessiva, per ragioni fisiche e psichiche, del 22% nello

svolgimento di un’attività adeguata, esigibile al 100%, così determinata:

“(…)

La riduzione complessiva per pause e minor

rendimento ammonta a:

pause: 40

min.=0.66h // 0.66 x5g/41.7h = 7.91%

rendimento: (100% - 7.91%) x 15% = 13.81%

Incapacità lavorativa complessiva: 21.72%

Incapacità lavorativa arrotondata: 22%.”

(Doc. 641)

Alla luce di quanto sopra,

l’osservazione ricorsuale relativa al fatto che occorra verificare se le due

inabilità lavorative riscontrate dal profilo fisico e psichico vadano sommate o

integrate risulta superata, avendo l’assicuratore LAINF già provveduto in tal

senso.

2.6

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico, tenendo conto non del discapito effettivo subito da RI 1

nell’attuale professione di magazziniere – come visto sopra non rispettosa dei

limiti funzionali dell’interessato – ma facendo riferimento ad altre attività

leggere adeguate, consone ai suoi postumi infortunistici.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO

1, l'insorgente, tenuto conto di quanto indicato dal datore di lavoro nella più

recente comunicazione del 16 novembre 2015 trasmessa all’assicuratore LAINF

(cfr. doc. 675) – con la quale ha modificato la precedente indicazione fornita

in data 21 ottobre 2013, allorquando aveva comunicato che il salario mensile

sarebbe passato da fr. 5'356.00 (2008) a fr. 5'622.75 (2013) (doc. 585) - avrebbe

guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 75'000.

Questo

dato non è contestato dall’assicurato e può essere fatto proprio dal TCA.

2.7

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.8

Dalle carte processuali risulta

che l’amministrazione, nella decisione su opposizione impugnata, ha

quantificato in fr. 41’102.20 il reddito da invalido (2013), calcolato

applicando la tabella TA 1 2012, livello di qualifica 4, aggiornata al 2013

(fr. 65'633.30), operando successivamente una decurtazione del 21.72% in

ragione del discapito di rendimento stabilito dai medici fiduciari

dell’assicuratore infortuni, oltre che una deduzione sociale del 20% (doc. A1).

Conformemente alla

giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione

del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici

nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web

dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012

consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per

l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013

(cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il

2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30.

L’assicurato, quale

camionista/gruista, avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 75’000 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.).

Tale reddito si situa sopra

la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (pari a fr. 73'562.75,

cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”, livello di qualifica 2, fr. 5’874.--

X 12 mesi = 70’488.-- riportato su 41.5

ore e aggiornato al 2013), motivo per il quale non vi è spazio per una

decurtazione a titolo di gap salariale.

A ragione, quindi,

l’assicuratore LAINF non ha dedotto alcunché dal reddito statistico da invalido

a titolo di gap salariale (doc. A1).

Ritenuto che, come

visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, ma con una

riduzione del rendimento del 21.72%, il reddito statistico citato va ridotto di

tale percentuale e ammonta a fr. 51'377.75 (fr. 65’633.30 ridotti

del 21.72%).

2.9

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 20%

sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc.

A1).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione di tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

2.10

Il

reddito da invalido, tenuto conto di un’incapacità lavorativa dal profilo

medico del 21.72% e di una decurtazione sociale del 20%, ammonta quindi a fr.

41’102.20 (80% di fr. 51’377.75).

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 41’102.20 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 75’000,

risulta essere del 45.20%, arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come

correttamente calcolato dall’amministrazione.

La

decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha attribuito

all’assicurato una rendita di invalidità del 45% dal 1° novembre 2013 deve

quindi essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti