35.2016.4
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF ha assegnato all'assicurato una rendita di invalidità del 45%
16 marzo 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.4
cr
Lugano
16 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 novembre 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 novembre 2008 RI 1,
nato nel 1969, di professione camionista-gruista, è stato vittima di un
infortunio sul lavoro (gli sono cadute addosso delle pesanti putrelle che egli
era intento a caricare su un camion), riportando un politrauma da caduta con
sub-amputazione dell’arto inferiore sinistro e molteplici fratture (doc. 2, 9,
12).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Il 26 agosto 2011
l’assicurato, ausiliato da una protesi, ha ripreso, a scopo terapeutico e a
tempo ridotto, a lavorare per il medesimo datore di lavoro, ma in qualità di
magazziniere (doc. 339).
1.2. In ambito AI, con decisione
del 5 agosto 2010 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato, sulla base della
situazione presente a quel momento, una rendita intera di invalidità (grado AI
del 100%), a far tempo dal 1° novembre 2009 (doc. 209).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 2 aprile 2014, l’assicuratore
infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 37% a far
tempo dal 1° novembre 2013.
Contro tale decisione è
insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, criticando il grado di
abilità lavorativa residua del 100% stabilito dal dr. __________ e lamentando
l’assenza di una valutazione dall’inabilità lavorativa dal profilo psichico.
Dopo avere ordinato
l’esecuzione di una perizia psichiatrica, eseguita dalla dr.ssa __________, con
nuova decisione del 6 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha attribuito
all’assicurato una rendita di invalidità del 43% a decorrere dal 1° novembre
2013 (doc. 209/1-5).
Alla luce delle nuove
critiche presentate contro tale decisione dall’avv. RA 1, sempre per conto
dell’assicurato, l’assicuratore LAINF, con decisione su opposizione del 25
novembre 2015, ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità del 45% a partire
dal 1° novembre 2013 (doc. A1).
1.4. In ambito AI, presa
conoscenza di quanto deciso dall’assicuratore LAINF, con decisione del 18 marzo
2015, l’Ufficio AI ha, in un primo tempo, soppresso la rendita intera di
invalidità di cui beneficiava l’assicurato a partire dal 1° novembre 2009.
A seguito, tuttavia, delle
critiche avanzate davanti al TCA dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
contro la decisione di soppressione delle prestazioni, l’Ufficio AI, prima
della presentazione della risposta di causa, ha proceduto all’emanazione di una
nuova decisione, datata 29 maggio 2015, con la quale ha ridotto ad un quarto di
rendita di invalidità la precedente rendita intera percepita da RI 1 (cfr. doc.
IV/1 incarto 32.2015.68).
Questa nuova decisione
dell’amministrazione è stata impugnata davanti al TCA il 28 aprile 2015.
1.5. Valentin Marosevic, sempre
patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione su opposizione del 25
novembre 2015 con la quale l’assicuratore LAINF gli ha attribuito una rendita di
invalidità del 45%, chiedendo di potere beneficiare di una rendita di
invalidità superiore, senza tuttavia precisarne la percentuale.
Sostanzialmente, il
patrocinatore del ricorrente ha criticato la valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal dr. __________ - il quale ha considerato che
l’interessato debba poter usufruire di una pausa di 20 minuti ogni 2 ore -
facendo valere che il dr. __________, perito di parte, ha invece indicato la
necessità di un riposo di 15 minuti prima di svolgere un’attività lavorativa
per altri 45 minuti.
Alla luce di queste
considerazioni, il legale del ricorrente ha contestato che l’assicurato possa
essere considerato pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività
adatte, le quali, come espressamente indicato il dr. __________, risulterebbero
esigibili, al massimo, nella misura del 50%.
L’avv. RA 1 ha osservato, inoltre,
che “vista la concomitante presenza di un’abilità lavorativa dal profilo fisico
(50%) e psichico (20%), secondo la giurisprudenza del TF, va verificato se le
due inabilità lavorative si sommano o si integrano”.
Infine, il patrocinatore
del ricorrente ha rilevato che “sulla base delle suesposte argomentazioni, il
soggiacente calcolo del reddito da invalido viene contestato” (doc. I).
1.6. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se, a ragione, l’assicuratore LAINF abbia
attribuito all’assicurato una rendita del 45% dal 1° novembre 2013 o se, al
contrario, come da lui richiesto, egli abbia invece diritto ad una rendita di
invalidità superiore.
2.2. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde
ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.
270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che le patologie
somatiche (ortopediche) dell’assicurato sono state analizzate dal dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario
dell’assicuratore infortuni, il quale, in occasione della visita medica __________
del 13 settembre 2013, ha indicato che risulta esigibile da parte
dell’interessato lo svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa delle
limitazioni funzionali messe in evidenza (cfr. doc. 570).
Con
apprezzamento medico complementare del 21 gennaio 2014, il dr. __________, chiamato
ad esprimersi circa la necessità per l’interessato di usufruire di pause
supplementari durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ha precisato che
“ritengo inoltre giustificato che l’assicurato possa beneficiare di una pausa
di venti minuti ogni due ore con la possibilità di potere asportare la protesi
e lasciare riposare il moncone” (cfr. doc. 600).
L’aspetto psichiatrico,
invece, è stato valutato dalla dr.ssa __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia e consulente dell’assicuratore infortuni, la quale,
dopo avere eseguito l’esame psichiatrico del 3 settembre 2014, ha posto la
diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo (ICD10-F41.2)”, giungendo alla
conclusione che “il disturbo psichico causa nella sua entità attuale una moderata
diminuzione della caricabilità e della resistenza allo stress, che limita la
capacità lavorativa nella misura del 10%-20%” (doc. 326-12 incarto LAINF).
L’assicuratore
LAINF, con decisione su opposizione del 25 novembre 2015, ritenuta la piena esigibilità
di attività lavorative adatte, con riduzione del rendimento del 21.72%, ha
attribuito all’assicurato una rendita del 45% dal 1° novembre 2013 (doc. A1).
Il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni dell’Istituto
assicuratore, ritenendo che lo svolgimento di attività lavorative sia esigibile
nella misura del 50%, come indicato dal dr. __________ (doc. I).
A sostegno delle proprie pretese, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA
un referto peritale di parte, redatto, su richiesta del dr. __________, medico
curante dell’interessato, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia.
Con referto peritale del 7 agosto 2015, il dr. __________, dopo
avere proceduto in data 9 giugno 2015 ad un’accurata disamina degli aspetti
ortopedici e traumatologici, ha concluso che l’interessato vada considerato
totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di autista di camion
e di gruista.
Quanto all’attuale attività in magazzino svolta dall’assicurato
presso la ditta __________, il dr. __________ ha rilevato che “attualmente il
paziente lavora secondo il nostro parere al di sopra delle sue vere possibilità
fisiche e di salute”, indicando che le restrizioni sono così riassumibili:
“impossibilità di portare pesi superiori a 5 kg; eseguire degli spostamenti in
terreni scoscesi; eseguire delle attività professionali che necessitano di una
posizione in ginocchio o accovacciata; anche le condizioni atmosferiche possono
determinare una restrizione sulle capacità del paziente. Infatti, in caso di
calore importante, questo crea una sudorazione profusa a livello del moncone
con il rischio che la protesi non sia più adeguatamente fissata al moncone
stesso mettendo in pericolo l’equilibrio ossia la sicurezza del paziente”.
Infine, il dr. __________, rispondendo alla domanda “come giudica
la capacità lavorativa in un’attività adeguata al suo stato di salute?”, ha
osservato che “tutti quei lavori amministrativi o di controllo o di gestione o
di tutte quelle attività che non necessitano di lunghi periodi di deambulazione
o di posizione eretta sono del tutto plausibili” (doc. A2 incarto LAINF
35.2016
).
In un ulteriore scritto del 12 agosto 2015, il dr. __________ ha,
poi, precisato, su richiesta del dr. __________, che “a complemento della
domanda sull’incapacità lavorativa quantifico l’incapacità del 50% ad vitam”
(doc. A3 incarto LAINF 35.2016.4).
2.5
Chiamato
ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non
vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del dr. __________ e
della dr.ssa __________, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 22%, attività
lavorative leggere e sostanzialmente sedentarie, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Quanto agli aspetti
ortopedici, nonostante quanto preteso dal patrocinatore del ricorrente in
sede ricorsuale, nel proprio referto peritale del 7 agosto 2015 il dr. __________,
dopo avere ritenuto nulla la capacità lavorativa residua dell’interessato nell’abituale
attività di camionista/gruista, ha confermato l’esigibilità di attività leggere
adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dell’interessato, ritenendo
che lavori amministrativi, di controllo e di gestione, che non prevedano la
necessità di deambulare a lungo o di mantenere la posizione in piedi siano “del
tutto plausibili” (cfr. doc. A2 riportato per esteso al precedente
considerando).
Contrariamente a quanto
sostenuto dall’avv. RA 1 - a mente del quale il dr. __________ avrebbe considerato
esigibile unicamente nella misura del 50% “ad vitam” lo svolgimento di attività
adatte - questo Tribunale ritiene, invece, che la limitazione al 50%
dell’abilità lavorativa “ad vitam” valutata dal dr. __________ nel complemento
del 12 agosto 2015 si riferisca all’esigibilità lavorativa nell’attuale
mansione, non adeguata, di magazziniere esercitata dall’assicurato presso la
ditta __________.
Tale soluzione si giustifica, in particolare, alla luce del
sopralluogo svolto in data 11 novembre 2015 presso il magazzino della ditta ad __________,
in occasione del quale è stato constatato che RI 1, oltre all’adempimento di
compiti amministrativi / organizzativi, del tutto compatibili con il suo danno
alla salute, deve pure svolgere mansioni inesigibili, come ad esempio restare
sovente in piedi e effettuare degli spostamenti sia sulla superficie liscia e
regolare del magazzino e dell’adiacente piazzale, sia sul rimanente terreno
sterrato costantemente messo in movimento dal transito dei veicoli cingolati
(da notare che, in tutto, il luogo di lavoro, tra magazzino e terreno
circostante, è grande come circa tre campi da calcio) (cfr. doc. 674).
Quanto all’altro argomento sollevato dall’avv. RA 1 al fine di dimostrare
la non correttezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa posta dal dr. __________
– ossia il fatto che, come osservato dal dr. __________, l’assicurato deve
svolgere un numero di pause superiore (pari a 15 minuti ogni 45 minuti di
lavoro) rispetto ai 20 minuti ogni 2 ore indicati dal medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF – il TCA rileva che l’esigenza di maggiori pause cui ha
fatto cenno il dr. __________, oltre a corrispondere a quanto affermato
dall’assicurato stesso (cfr. doc. A2 pag. 3, nel quale si legge che “comunque
dopo un’ora di lavoro necessita in ogni caso di circa quindici minuti di riposo
in quanto si sente affaticato e soprattutto per la presenza di dolori al
moncone”), riguarda comunque l’attuale attività - non adeguata in quanto
comprendente anche mansioni inesigibili (come spostamenti su terreno anche sconnesso
e su una superficie totale grande come tre campi da calcio e assunzione,
sovente, di posizione in piedi per lungo tempo, cfr. doc. 674) - svolta
dall’assicurato presso la ditta __________.
Ciò non è, quindi,
sufficiente per sconfessare la valutazione del dr. __________, riferita invece
allo svolgimento di un’attività leggera adeguata, rispettosa delle limitazioni
funzionali dell’interessato.
Inoltre, al di là dello
svolgimento anche di mansioni non adatte, va segnalato che l’impiego attuale
presso il magazzino di __________ non permette all’interessato di potere,
durante le pause, togliersi la protesi, come risulta dal rapporto del 18
settembre 2013 del dr. __________ (cfr. doc. 311-4 incarto LAINF, nel quale il
medico ha osservato che l’interessato “sul lavoro non ha la possibilità di
togliersi la protesi in quanto deve lavare il lyner e le condizioni igieniche
sul posto di lavoro sono veramente molto precarie”).
Ad analoghe conclusioni
erano pure giunti i medici della __________, i quali, nel rapporto del 22
maggio 2013 stilato al termine di un soggiorno stazionario dell’interessato dal
29.
aprile 2013 al 17 maggio 2013, avevano concluso che l’assicurato potrebbe
teoricamente raggiungere l’obiettivo di una presenza durante tutta la giornata
sul posto di lavoro presso l’attuale datore di lavoro, ma a condizione di
potere usufruire delle necessarie pause, durante le quali poter togliere la
protesi. Il dr. __________, Capo servizio del Service de
réadaptation de l’appareil locomoteur, aveva tuttavia rilevato che “si la
possibilité de faire des pauses existe sur son lieu de travail, il apparait
nécessaire que le patient puisse bénéficier d’un local propre et adapté dans
lequel il pourrait retirer sa prothèse et réaliser le soin du moignon, à la
pause du midi et dans l’après-midi, ce qui ne semble pas être le cas
actuellement” (doc. 294-4 incarto LAINF).
Visto
quanto appena esposto, questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza
dell’apprezzamento espresso dal dr. __________, né per scostarsi dalla
conclusione dell’assicuratore LAINF relativa al fatto che, tenuto conto delle
indicazioni poste dal medico di circondario, dal profilo ortopedico,
l’insorgente potrebbe esercitare un’attività lavorativa adeguata in misura del 100%
ma con un rendimento ridotto, per tenere conto della necessità di introdurre due
pause supplementari di circa venti minuti al giorno. Anche la percentuale di
riduzione del rendimento, per esclusivi motivi ortopedici, dell’8% calcolata
dall’assicuratore LAINF appare corretta (cfr. doc. 641, “40 min.=0.66h // 0.66 x5g/41.7h
= 7.91%).
Il TCA, fatte le debite
proporzioni, condivide questo modo di procedere, ritenuto che in altri casi nei
quali occorreva introdurre delle pause supplementari di circa un’ora al giorno
è stata riconosciuta una riduzione del rendimento del 12% (cfr. STFA U 76/05
del 26 agosto 2005 consid. 3.3) o del 12.5% (cfr. STF 8C_123/2015 del 29 aprile
2015).
Quanto agli aspetti
psichici, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle considerazioni
espresse dalla dr.ssa __________, rimaste, del resto, incontestate da parte
dell’assicurato (doc. 632).
Parimenti condivisibile il
fatto che l’assicuratore LAINF abbia determinato la percentuale di riduzione di
rendimento causata dagli aspetti psichici, valutata dalla dr.ssa __________
entro i due limiti del 10% e 20%, fondandosi sul valore medio del 15% (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR
2011.
IV n. 69 pag. 207 [9C_280/2010]; STF 9C_359/2014 del 5 settembre
2014;9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012;STF 9C_226/2009 del 19 agosto 2009).
Alla luce delle due
valutazioni mediche sopra riassunte, il TCA condivide la conclusione alla quale
è giunto l’assicuratore LAINF, il quale ha calcolato una riduzione del
rendimento complessiva, per ragioni fisiche e psichiche, del 22% nello
svolgimento di un’attività adeguata, esigibile al 100%, così determinata:
“(…)
La riduzione complessiva per pause e minor
rendimento ammonta a:
pause: 40
min.=0.66h // 0.66 x5g/41.7h = 7.91%
rendimento: (100% - 7.91%) x 15% = 13.81%
Incapacità lavorativa complessiva: 21.72%
Incapacità lavorativa arrotondata: 22%.”
(Doc. 641)
Alla luce di quanto sopra,
l’osservazione ricorsuale relativa al fatto che occorra verificare se le due
inabilità lavorative riscontrate dal profilo fisico e psichico vadano sommate o
integrate risulta superata, avendo l’assicuratore LAINF già provveduto in tal
senso.
2.6
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico, tenendo conto non del discapito effettivo subito da RI 1
nell’attuale professione di magazziniere – come visto sopra non rispettosa dei
limiti funzionali dell’interessato – ma facendo riferimento ad altre attività
leggere adeguate, consone ai suoi postumi infortunistici.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO
1, l'insorgente, tenuto conto di quanto indicato dal datore di lavoro nella più
recente comunicazione del 16 novembre 2015 trasmessa all’assicuratore LAINF
(cfr. doc. 675) – con la quale ha modificato la precedente indicazione fornita
in data 21 ottobre 2013, allorquando aveva comunicato che il salario mensile
sarebbe passato da fr. 5'356.00 (2008) a fr. 5'622.75 (2013) (doc. 585) - avrebbe
guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 75'000.
Questo
dato non è contestato dall’assicurato e può essere fatto proprio dal TCA.
2.7
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In
una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.8
Dalle carte processuali risulta
che l’amministrazione, nella decisione su opposizione impugnata, ha
quantificato in fr. 41’102.20 il reddito da invalido (2013), calcolato
applicando la tabella TA 1 2012, livello di qualifica 4, aggiornata al 2013
(fr. 65'633.30), operando successivamente una decurtazione del 21.72% in
ragione del discapito di rendimento stabilito dai medici fiduciari
dell’assicuratore infortuni, oltre che una deduzione sociale del 20% (doc. A1).
Conformemente alla
giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione
del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici
nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web
dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012
consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per
l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013
(cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il
2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30.
L’assicurato, quale
camionista/gruista, avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 75’000 / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.).
Tale reddito si situa sopra
la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (pari a fr. 73'562.75,
cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”, livello di qualifica 2, fr. 5’874.--
X 12 mesi = 70’488.-- riportato su 41.5
ore e aggiornato al 2013), motivo per il quale non vi è spazio per una
decurtazione a titolo di gap salariale.
A ragione, quindi,
l’assicuratore LAINF non ha dedotto alcunché dal reddito statistico da invalido
a titolo di gap salariale (doc. A1).
Ritenuto che, come
visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare
un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, ma con una
riduzione del rendimento del 21.72%, il reddito statistico citato va ridotto di
tale percentuale e ammonta a fr. 51'377.75 (fr. 65’633.30 ridotti
del 21.72%).
2.9
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 20%
sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc.
A1).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione di tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
2.10
Il
reddito da invalido, tenuto conto di un’incapacità lavorativa dal profilo
medico del 21.72% e di una decurtazione sociale del 20%, ammonta quindi a fr.
41’102.20 (80% di fr. 51’377.75).
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 41’102.20 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 75’000,
risulta essere del 45.20%, arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come
correttamente calcolato dall’amministrazione.
La
decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha attribuito
all’assicurato una rendita di invalidità del 45% dal 1° novembre 2013 deve
quindi essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti