35.2016.42
Scivolata con caduta su spalla sx nel 2006 (caso chiuso nel 07/2007). Annuncio di ricaduta nel 07/2013. Perizia giudiziaria. Negata causalità naturale tra infortunio e disturbi oggetto dell'annuncio d
16 marzo 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2016.42
mm
Lugano
16 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 giugno 2006, RI 1,
assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolato e ha battuto la
spalla sinistra (cfr. doc. 1).
Accertamenti eseguiti successivamente
hanno evidenziato una lesione del tendine del sovraspinato e una contusione
ossea a livello del tubercolo maggiore in presenza di un’artrosi sottoacromiale
con borsite sottodeltoidea e impingement sottoacromiale (cfr. doc. 10).
Nel dicembre 2006,
l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico con
ricostruzione del tendine del sovraspinato (cfr. doc. 24).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
RI 1 ha gradualmente
ritrovato una piena capacità lavorativa a contare dal 1° luglio 2007 (cfr. doc.
38).
1.2. Nel corso del mese di luglio
2013, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’evento
infortunistico del 27 giugno 2006, giustificata dall’insorgenza di forti dolori
alla spalla sinistra a partire da giugno 2013 (cfr. doc. 59 e 60).
L’esame di artro-RMN del
19 giugno 2013 ha mostrato una rottura subtotale del tendine del sottoscapolare
(cfr. doc. 51).
In data 28 novembre 2013
ha avuto luogo un’artroscopia con artrolisi, decompressione sottoacromiale,
resezione acromio-claveare, debridement intrarticolare, tenodesi del
capolungo del bicipite e reinserzione del medesimo tendine (cfr. doc. 77).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 dicembre 2015, la CO
1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 31
dicembre 2012, rinunciando peraltro a pretendere la restituzione delle
prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. 116).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato in occasione del colloquio del 19 gennaio 2016 (cfr.
doc. 118), in data 12 aprile 2016, l’assicuratore LAINF ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 121).
1.4. Con tempestivo ricorso del 14
maggio 2016, RI 1 ha chiesto, in via principale, che l’amministrazione
venga condannata a versargli l’indennità giornaliera per il periodo 1° agosto
2014 – 28 febbraio 2015 nonché a riconoscergli un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI) e, in via subordinata, l’esecuzione di una perizia
medica giudiziaria.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta innanzitutto che ai rapporti del dott. __________
possa essere attribuito pieno valore probatorio, siccome il consulente medico non
avrebbe “… spiegato in maniera chiara e precisa per quali ragioni quanto
concluso dagli altri periti non sarebbe corretto. Come abbiamo visto il dr. __________,
al contrario, ha spiegato nel dettaglio la sua posizione e risposto per quale
motivo non concordi con la valutazione del dr. __________. Altro aspetto che
tengo a sottolineare è il fatto che il dr. __________ non mi ha mai visitato, a
differenza degli altri periti e medici. La clinica è fondamentale in una
valutazione peritale. Mi chiedo poi l’esperienza che abbia il dr. __________
per mettere in discussione quanto sostenuto dagli altri periti. Diversamente da
quanto sostenuto dalla CO 1, anche il dr. __________ concorda con le
conclusioni del dr. __________. Unico punto che solleva è che non sia mai stata
riscontrata una lesione delle cuffia nel 2013 e di conseguenza, diversamente
dal dr. __________ che conclude per una verosimiglianza preponderante, il dr. __________
ritiene solo possibile il rapporto di causalità con l’infortunio del 27.06.2006
(…). Ritenuto che la decisione della CO 1 si basa unicamente su quanto
riportato dal dr. Pelet, anche quest’ultima di conseguenza risulta non fondata.
È inaccettabile che un’assicurazione si discosti da tutte le perizie poiché a
lei più conveniente da un punto di vista finanziario. Tale decisione non è
nemmeno conforme con quanto fino a quel momento e pertanto risulta
inaccettabile.”.
D’altro canto,
l’assicurato rimprovera all’istituto resistente di aver ritenuto estinto a far
tempo dal 31 dicembre 2012 il nesso causale con il sinistro del giugno 2006,
allorquando “… nessun perito ha fatto riferimento a tale data. Il dr. __________
ha sostenuto che attualmente “per le lesioni dovute all’infortunio del
27.06.2006 si può considerare che lo stato è da ritenere stabilizzato. Invece
per le lesioni degenerative un peggioramento futuro è sempre possibile (…).
Anche il dr. __________ non ha fissato una data di estinzione del nesso di
causalità, e si è espresso a favore di un’indennità per menomazione
dell’integrità fisica (in seguito IMI) del 15%, sulla base delle tabelle 1 e 5
estratto LAINF edizione SUVA 2000 (…). Nemmeno il dr. __________ si è espresso
sull’estinzione del nesso di causalità nel suo rapporto del 22.01.2015, solo
indirettamente ma in nessun caso ha stabilito una data. Egli ha unicamente
asserito: “il n’y a pas lieu de retenir quelque dommage permanent que ce soit”
(pag. 2). Da qui ne possiamo, se caso, dedurre ch’egli abbia ritenuto estinto
il nesso di causalità con la fine delle cure eseguite nel 2008, ma non di certo
con il 31.12.2012.” (doc. I).
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto pervenuto al Tribunale
il 20 giugno 2016, RI 1 ha dichiarato di non avere altro da aggiungere (cfr.
doc. V).
1.7. In data 13 luglio 2016, il
TCA ha ordinato una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (doc. VII).
1.8. Il 10 febbraio 2017, al TCA è
pervenuto il referto peritale (doc. XII), il quale è stato immediatamente
intimato alle parti per osservazioni (doc. XIII).
L’assicuratore convenuto ha
presentato le proprie osservazioni in data 2 marzo2017 (doc. XV), mentre l’assicurato
è rimasto silente.
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi
alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 luglio 2013,
oppure no.
Preliminarmente, il TCA
osserva che l’assicuratore resistente ha posto termine al versamento delle
prestazioni a far tempo da una data precedente a quella della decisione formale
del 18 dicembre 2015, ovvero dal 1° gennaio 2013 (cfr. doc. 116).
In proposito, va rilevato
che, con la DTF 130 V 380 (= SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), l’Alta Corte ha
stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con
effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo,
inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e
l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di
revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel caso in cui pretenda
la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente versate, che esso
deve richiamarsi a un tale motivo.
In quella fattispecie, il
caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un
esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella citata sentenza il
TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di
lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze
il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre
termine con effetto immediato alle stesse.
Nel caso di specie, con la
decisione formale citata in precedenza, l’istituto assicuratore ha sì posto
termine al proprio obbligo a prestazioni con effetto retroattivo a contare dal
1° gennaio 2013, ma non ha preteso la restituzione delle prestazioni di corta
durata corrisposte nel frattempo (cfr. doc. 116, p. 2), ragione per la quale,
in ossequio ai principi giurisprudenziali appena menzionati, esso non era
tenuto a verificare preliminarmente l’adempimento dei presupposti per procedere
a una riconsiderazione oppure a una revisione processuale.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione
di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e
Fatti
M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è
tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.6. Nella concreta evenienza,
agli atti di causa figurano diversi apprezzamenti medici inerenti l’eziologia
dei disturbi alla spalla sinistra insorti nel corso del mese di giugno 2013.
In data 14 agosto 2014, RI
1 è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
per conto dell’amministrazione.
Per quanto qui
d’interesse, con rapporto del 24 dicembre 2014, dopo aver diagnosticato
un’omartrosi a sinistra, il dott. __________ ha ammesso la “… persistenza (…)
di un nesso di causalità per lo meno probabile tra l’evento del 27.6.2006 e
l’omartrosi, rispettivamente i disturbi attuali alla spalla sinistra del signor
RI 1”, precisando inoltre che “la natura delle lesioni riportate esclude il
ripristino di uno status quo ante vel sine.” (doc. 92, p. 5 s.).
Le conclusioni a cui è
giunto il dott. __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________,
anch’egli chirurgo ortopedico. Quest’ultimo specialista ha in particolare sostenuto
che né la lesione Slap né la massiccia tendinite bicipitale, refertate in
occasione dell’intervento del novembre 2013, costituiscono delle conseguenze
della contusione della spalla del 27 giugno 2006, in quanto tali patologie non
erano presenti né all’artro-RMN del 7 agosto 2006 né intraoperativamente il 7
dicembre 2006. D’altro canto, sempre a suo avviso, l’artrosi
acromio-clavicolare, già presente nell’agosto 2006, non è stata né causata né
decompensata dall’evento in discussione.
Il consulente medico
dell’amministrazione ha inoltre rimproverato al dott. __________ di aver
diagnosticato un’omartrosi quando l’artro-RMN effettuata il 19 giugno 2013 aveva
evidenziato soltanto una moderata condropatia (doc. 94).
Interpellato di nuovo dall’assicuratore,
il dott. __________ ha in primo luogo sostenuto che la tendinopatia del
capolungo del bicipite, che ha giustificato l’artroscopia del novembre 2013, non
si trova in relazione causale naturale con l’infortunio assicurato ma bensì con
l’intervento del 7 dicembre 2006, tenuto conto che la patologia in questione si
riscontra frequentemente dopo una ricostruzione della cuffia rotatoria senza
concomitante tenotomia.
D’altra parte, egli ha
riconosciuto l’origine morbosa dell’artrosi acromio-clavicolare, precisando che
essa ha comunque esercitato un ruolo tutt’al più marginale nell’indicazione
all’operazione eseguita nel 2013 e che non esercita alcuna rilevante influenza
sui disturbi imputabili al quadro artrosico gleno-omerale.
Infine, lo specialista ha osservato
che l’omartrosi sul versante glenoidale e omerale è stata refertata dal dott. __________
in occasione dell’operazione del 28 novembre 2013. Al riguardo, egli ha fatto
valere che tra il quadro artrosico gleno-omerale e l’infortunio, esiste un
nesso di causalità naturale preponderante, e ciò considerato che il trauma in
questione ha condotto allo sviluppo di un edema osseo ancora riscontrabile
sulle immagini dell’artro-RMN dell’agosto 2006 e che si tratta di
un’articolazione non sollecitata dal supporto del peso corporeo (doc. 102).
Da parte sua, con rapporto
del 28 aprile 2015, il dott. __________ ha consigliato all’amministrazione di
negare l’esistenza di una causalità naturale tra l’infortunio e la tendinopatia
degenerativa del bicipite, rispettivamente l’artrosi gleno-omerale “qui est
indiscutablement d’origine maladive.” (doc. 104).
Nel giugno 2015 la CO 1 ha
disposto una nuova valutazione peritale a cura del dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica.
Nel suo relativo referto,
datato 17 agosto 2015, lo specialista interpellato dall’amministrazione ha
espresso le considerazioni seguenti in merito alla causalità:
" (…).
L’intervento del 28.11.2013 (decompressione subacromiale con
resezione parte inferiore articolare acromioclavicolare e tenodesi del caput
lungo del bicipite) è stato necessario per curare la tendinopatia del caput
lungo del bicipite, l’artrosi acromioclavicolare e la condropatia
gleno-omerale. Durante questa operazione è stato descritto che il tendine del
sovraspinato è stato ben reinserito senza nuove lesioni visibili. La lesione
del tendine subscapolare descritta alla MRI del 19.06.2013 non è stata confermata
dall’artroscopia del 28.11.2013. Perciò ritengo che i disturbi lamentati nel
2013 sono dovuti in modo solamente possibile all’infortunio del 27.06.2006.
Faccio notare che una tendinopatia del caput lungo del bicipite può essere
conseguenza di una lesione della cuffia, però nel 2013 non è più stata
riscontrata nessuna lesione della cuffia, sia a livello del sovra- ed
infraspinato che del subscapolare. Perciò il rapporto di causalità con
l’infortunio del 27.06.2006 è solamente possibile. Per quel che concerne
l’artrosi acromioclavicolare e la condropatia gleno-omerale, il fattore
degenerativo mi sembra evidente.” (doc. 112, p. 2 s. – il corsivo è del
redattore)
Il dottor __________ ha
inoltre precisato che, a suo avviso, l’insorgente ha ritrovato lo status quo
ante da quando “… ha ripreso completamente il suo lavoro” (doc. 112, p. 3),
quindi dal mese di luglio 2007 (cfr. doc. 38).
Con la decisione formale
del 18 dicembre 2015, l’istituto assicuratore resistente ha fatto proprio il
parere del chirurgo ortopedico dott. __________, negando la propria
responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del
2013 (e fissando dunque l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni al 1°
gennaio 2012, anche se in realtà le prestazioni sono state versate oltre tale
data – cfr. doc. 116).
2.7. Allo scopo di chiarire la
fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia
giudiziaria, affidandone l’allestimento al dott. __________, Primario di
chirurgia della spalla e dell’anca presso la Clinica di ortopedia e
traumatologia __________ di __________.
La visita peritale
dell’assicurato ha avuto luogo il 28 novembre 2016 (doc. XII, p. 1).
Dopo aver ricostruito
Considerandi
l’anamnesi dell’assicurato (cfr. doc. XII, p. 1 s.) e averne descritto lo status
clinico e radiologico (cfr. doc. XII, p. 2-3), l’esperto giudiziario ha
diagnosticato un’incipiente omartrosi a sinistra in stato dopo due interventi
artroscopici (7 dicembre 2006 e 28 novembre 2013, il primo resosi necessario a
causa di una rottura del tendine del sovraspinato dopo caduta del 27 giugno
2006) (cfr. doc. XII, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta).
Pronunciandosi in seguito a
proposito dell’eziologia della problematica che è stata oggetto
dell’artroscopia del 2013, lo specialista incaricato dal TCA ha dichiarato che essa
è imputabile all’infortunio del giugno 2006 soltanto in termini di possibilità.
Egli ha spiegato che i
disturbi denunciati dall’assicurato e refertati dal dott. __________ a margine
del consulto del 19 giugno 2013, erano stati imputati primariamente a una
possibile ri-rottura del tendine del sovraspinato come pure a una patologia
del tendine bicipitale. L’intervento artroscopico del 2013 ha confermato esclusivamente
la presenza di quest’ultima affezione. La problematica evocata dal dott. __________
interessante il tendine del bicipite dopo ricostruzione della cuffia dei
rotatori, è possibile. Il perito ha tuttavia precisato che dalla sua esperienza
e dalla letteratura non risulta che tali disturbi insorgano frequentemente dopo
un tale intervento. Non vi sono dati disponibili che dimostrino che, in caso di
rottura della cuffia rotatoria, l’esecuzione di una tenotomia del tendine del
bicipite (se intatto) rappresenterebbe un vantaggio. Nel caso in cui, in
presenza di una rottura della cuffia, il decorso del bicipite (Pulley-System
e limitazione laterale) si rivela intatto, quest’ultimo può essere lasciato
così com’è, senza che ciò comporti problemi secondari. Nel caso concreto, né le
immagini radiologiche né il referto dell’intervento del 2006 forniscono
informazioni circa l’integrità del Pulley-System e il decorso
intrarticolare del tendine bicipitale. Tuttavia, le immagini dell’artroscopia
evidenziano un Pulley-System intatto.
Sempre secondo il dott. __________,
è assolutamente possibile che col tempo insorga una degenerazione del tendine
bicipitale, anche in assenza di un trauma oppure di una patologia concomitante
della cuffia dei rotatori. Siccome, posteriormente alla prima operazione artroscopica,
l’assicurato è stato per più anni praticamente privo di disturbi, non può
essere inequivocabilmente riconosciuto un nesso causale tra l’affezione del
tendine del bicipite e il trauma, rispettivamente l’intervento di ricostruzione
della cuffia, cosicché la causalità va ritenuta come semplicemente possibile.
Trattandosi dell’artrosi
acromio-clavicolare, essa era già presente sulle immagini della RMN
dell’agosto 2006, ragione per la quale non può essere ricondotta all’infortunio
del 27 giugno 2006.
La degenerazione
gleno-omerale costituisce parimenti una conseguenza soltanto possibile del
sinistro assicurato. In proposito, il perito giudiziario ha osservato che nel
referto afferente alla RMN del 7 agosto 2006 non si prende posizione circa lo
stato della cartilagine. Nel rapporto operatorio del 7 dicembre 2006, glena e
testa omerale sono però state descritte con una buona cartilagine. Siccome alla
RMN dell’agosto 2006 non è stata refertata alcuna frattura suscettibile di
pregiudicare i rapporti articolari e, con ciò, di provocare delle alterazioni
artrosiche, anche in questo caso il nesso di causalità naturale è da valutare
come semplicemente possibile. È certamente possibile che un infortunio possa causare
un danno cartilagineo e che col tempo s’instauri un’artrosi, D’altro canto, è
però pure possibile che tale patologia si sviluppi nel quadro di una
degenerazione (cfr. doc. XII, risposta ai quesiti n. 5.1 di parte convenuta e
n. 1 di parte ricorrente).
Interrogato a proposito
del momento in cui il ricorrente è reputato aver raggiunto lo status quo
sine vel ante, il dott. __________ ha dichiarato che il nesso causale con
l’evento infortunistico del giugno 2006 si è estinto il 31 dicembre 2007,
tenuto conto che nel corso del 2007 l’assicurato è divenuto completamente
asintomatico e che la RMN eseguita nel 2013 così come l’artroscopia del 28
novembre 2013 non hanno evidenziato indizi a favore di una ri-rottura del
tendine del sovraspinato. Egli ha peraltro precisato che ri-rotture insorgono
nella maggioranza dei casi nel corso del primo anno post-operatorio (cfr. doc.
XII, risposta ai quesiti n. 5.3 di parte convenuta e n. 2 di parte ricorrente).
2.8
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125.
V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353.
e riferimenti)."
2.9
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte non vede ragioni che gli impediscano di fare
propria la valutazione espressa dal perito giudiziario, autorevole specialista
proprio nella materia che qui interessa, secondo la quale i disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta del mese di luglio 2013 (e che hanno reso necessario
l’intervento artroscopico del 28 novembre 2013, in primo luogo la tendinopatia
del capolungo del bicipite) costituivano una conseguenza semplicemente
possibile dell’evento traumatico assicurato, ciò che non basta dal profilo
probatorio per ammettere la responsabilità dell’assicuratore LAINF (cfr. supra,
consid. 2.3.).
In effetti, il suo referto
peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un
apprezzamento medico, piena forza probatoria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto
giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in maniera chiara e motivata,
avendo cura di confrontarsi con la tesi (contraria) sostenuta dal chirurgo
ortopedico dott. __________.
In esito a
tutto quanto precede, il TCA non ritiene quindi dimostrato, perlomeno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla
spalla sinistra, annunciati alla CO 1 nel corso del 2013, costituivano ancora
una conseguenza naturale, diretta oppure indiretta, dell’evento traumatico
occorso all’insorgente il 27 giugno 2006.
In questo contesto, è
utile segnalare che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo
trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le
esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere
severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188 ss.; STF 8C_592/2016 del 1° dicembre 2016
consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).
La decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha negato la
propria responsabilità relativamente al danno alla salute oggetto dell’annuncio
di ricaduta, merita dunque conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti