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Decisione

35.2016.42

Scivolata con caduta su spalla sx nel 2006 (caso chiuso nel 07/2007). Annuncio di ricaduta nel 07/2013. Perizia giudiziaria. Negata causalità naturale tra infortunio e disturbi oggetto dell'annuncio d

16 marzo 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è

tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.6. Nella concreta evenienza,

agli atti di causa figurano diversi apprezzamenti medici inerenti l’eziologia

dei disturbi alla spalla sinistra insorti nel corso del mese di giugno 2013.

In data 14 agosto 2014, RI

1 è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

per conto dell’amministrazione.

Per quanto qui

d’interesse, con rapporto del 24 dicembre 2014, dopo aver diagnosticato

un’omartrosi a sinistra, il dott. __________ ha ammesso la “… persistenza (…)

di un nesso di causalità per lo meno probabile tra l’evento del 27.6.2006 e

l’omartrosi, rispettivamente i disturbi attuali alla spalla sinistra del signor

RI 1”, precisando inoltre che “la natura delle lesioni riportate esclude il

ripristino di uno status quo ante vel sine.” (doc. 92, p. 5 s.).

Le conclusioni a cui è

giunto il dott. __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________,

anch’egli chirurgo ortopedico. Quest’ultimo specialista ha in particolare sostenuto

che né la lesione Slap né la massiccia tendinite bicipitale, refertate in

occasione dell’intervento del novembre 2013, costituiscono delle conseguenze

della contusione della spalla del 27 giugno 2006, in quanto tali patologie non

erano presenti né all’artro-RMN del 7 agosto 2006 né intraoperativamente il 7

dicembre 2006. D’altro canto, sempre a suo avviso, l’artrosi

acromio-clavicolare, già presente nell’agosto 2006, non è stata né causata né

decompensata dall’evento in discussione.

Il consulente medico

dell’amministrazione ha inoltre rimproverato al dott. __________ di aver

diagnosticato un’omartrosi quando l’artro-RMN effettuata il 19 giugno 2013 aveva

evidenziato soltanto una moderata condropatia (doc. 94).

Interpellato di nuovo dall’assicuratore,

il dott. __________ ha in primo luogo sostenuto che la tendinopatia del

capolungo del bicipite, che ha giustificato l’artroscopia del novembre 2013, non

si trova in relazione causale naturale con l’infortunio assicurato ma bensì con

l’intervento del 7 dicembre 2006, tenuto conto che la patologia in questione si

riscontra frequentemente dopo una ricostruzione della cuffia rotatoria senza

concomitante tenotomia.

D’altra parte, egli ha

riconosciuto l’origine morbosa dell’artrosi acromio-clavicolare, precisando che

essa ha comunque esercitato un ruolo tutt’al più marginale nell’indicazione

all’operazione eseguita nel 2013 e che non esercita alcuna rilevante influenza

sui disturbi imputabili al quadro artrosico gleno-omerale.

Infine, lo specialista ha osservato

che l’omartrosi sul versante glenoidale e omerale è stata refertata dal dott. __________

in occasione dell’operazione del 28 novembre 2013. Al riguardo, egli ha fatto

valere che tra il quadro artrosico gleno-omerale e l’infortunio, esiste un

nesso di causalità naturale preponderante, e ciò considerato che il trauma in

questione ha condotto allo sviluppo di un edema osseo ancora riscontrabile

sulle immagini dell’artro-RMN dell’agosto 2006 e che si tratta di

un’articolazione non sollecitata dal supporto del peso corporeo (doc. 102).

Da parte sua, con rapporto

del 28 aprile 2015, il dott. __________ ha consigliato all’amministrazione di

negare l’esistenza di una causalità naturale tra l’infortunio e la tendinopatia

degenerativa del bicipite, rispettivamente l’artrosi gleno-omerale “qui est

indiscutablement d’origine maladive.” (doc. 104).

Nel giugno 2015 la CO 1 ha

disposto una nuova valutazione peritale a cura del dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica.

Nel suo relativo referto,

datato 17 agosto 2015, lo specialista interpellato dall’amministrazione ha

espresso le considerazioni seguenti in merito alla causalità:

" (…).

L’intervento del 28.11.2013 (decompressione subacromiale con

resezione parte inferiore articolare acromioclavicolare e tenodesi del caput

lungo del bicipite) è stato necessario per curare la tendinopatia del caput

lungo del bicipite, l’artrosi acromioclavicolare e la condropatia

gleno-omerale. Durante questa operazione è stato descritto che il tendine del

sovraspinato è stato ben reinserito senza nuove lesioni visibili. La lesione

del tendine subscapolare descritta alla MRI del 19.06.2013 non è stata confermata

dall’artroscopia del 28.11.2013. Perciò ritengo che i disturbi lamentati nel

2013 sono dovuti in modo solamente possibile all’infortunio del 27.06.2006.

Faccio notare che una tendinopatia del caput lungo del bicipite può essere

conseguenza di una lesione della cuffia, però nel 2013 non è più stata

riscontrata nessuna lesione della cuffia, sia a livello del sovra- ed

infraspinato che del subscapolare. Perciò il rapporto di causalità con

l’infortunio del 27.06.2006 è solamente possibile. Per quel che concerne

l’artrosi acromioclavicolare e la condropatia gleno-omerale, il fattore

degenerativo mi sembra evidente.” (doc. 112, p. 2 s. – il corsivo è del

redattore)

Il dottor __________ ha

inoltre precisato che, a suo avviso, l’insorgente ha ritrovato lo status quo

ante da quando “… ha ripreso completamente il suo lavoro” (doc. 112, p. 3),

quindi dal mese di luglio 2007 (cfr. doc. 38).

Con la decisione formale

del 18 dicembre 2015, l’istituto assicuratore resistente ha fatto proprio il

parere del chirurgo ortopedico dott. __________, negando la propria

responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del

2013 (e fissando dunque l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni al 1°

gennaio 2012, anche se in realtà le prestazioni sono state versate oltre tale

data – cfr. doc. 116).

2.7. Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia

giudiziaria, affidandone l’allestimento al dott. __________, Primario di

chirurgia della spalla e dell’anca presso la Clinica di ortopedia e

traumatologia __________ di __________.

La visita peritale

dell’assicurato ha avuto luogo il 28 novembre 2016 (doc. XII, p. 1).

Dopo aver ricostruito

Considerandi

l’anamnesi dell’assicurato (cfr. doc. XII, p. 1 s.) e averne descritto lo status

clinico e radiologico (cfr. doc. XII, p. 2-3), l’esperto giudiziario ha

diagnosticato un’incipiente omartrosi a sinistra in stato dopo due interventi

artroscopici (7 dicembre 2006 e 28 novembre 2013, il primo resosi necessario a

causa di una rottura del tendine del sovraspinato dopo caduta del 27 giugno

2006) (cfr. doc. XII, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta).

Pronunciandosi in seguito a

proposito dell’eziologia della problematica che è stata oggetto

dell’artroscopia del 2013, lo specialista incaricato dal TCA ha dichiarato che essa

è imputabile all’infortunio del giugno 2006 soltanto in termini di possibilità.

Egli ha spiegato che i

disturbi denunciati dall’assicurato e refertati dal dott. __________ a margine

del consulto del 19 giugno 2013, erano stati imputati primariamente a una

possibile ri-rottura del tendine del sovraspinato come pure a una patologia

del tendine bicipitale. L’intervento artroscopico del 2013 ha confermato esclusivamente

la presenza di quest’ultima affezione. La problematica evocata dal dott. __________

interessante il tendine del bicipite dopo ricostruzione della cuffia dei

rotatori, è possibile. Il perito ha tuttavia precisato che dalla sua esperienza

e dalla letteratura non risulta che tali disturbi insorgano frequentemente dopo

un tale intervento. Non vi sono dati disponibili che dimostrino che, in caso di

rottura della cuffia rotatoria, l’esecuzione di una tenotomia del tendine del

bicipite (se intatto) rappresenterebbe un vantaggio. Nel caso in cui, in

presenza di una rottura della cuffia, il decorso del bicipite (Pulley-System

e limitazione laterale) si rivela intatto, quest’ultimo può essere lasciato

così com’è, senza che ciò comporti problemi secondari. Nel caso concreto, né le

immagini radiologiche né il referto dell’intervento del 2006 forniscono

informazioni circa l’integrità del Pulley-System e il decorso

intrarticolare del tendine bicipitale. Tuttavia, le immagini dell’artroscopia

evidenziano un Pulley-System intatto.

Sempre secondo il dott. __________,

è assolutamente possibile che col tempo insorga una degenerazione del tendine

bicipitale, anche in assenza di un trauma oppure di una patologia concomitante

della cuffia dei rotatori. Siccome, posteriormente alla prima operazione artroscopica,

l’assicurato è stato per più anni praticamente privo di disturbi, non può

essere inequivocabilmente riconosciuto un nesso causale tra l’affezione del

tendine del bicipite e il trauma, rispettivamente l’intervento di ricostruzione

della cuffia, cosicché la causalità va ritenuta come semplicemente possibile.

Trattandosi dell’artrosi

acromio-clavicolare, essa era già presente sulle immagini della RMN

dell’agosto 2006, ragione per la quale non può essere ricondotta all’infortunio

del 27 giugno 2006.

La degenerazione

gleno-omerale costituisce parimenti una conseguenza soltanto possibile del

sinistro assicurato. In proposito, il perito giudiziario ha osservato che nel

referto afferente alla RMN del 7 agosto 2006 non si prende posizione circa lo

stato della cartilagine. Nel rapporto operatorio del 7 dicembre 2006, glena e

testa omerale sono però state descritte con una buona cartilagine. Siccome alla

RMN dell’agosto 2006 non è stata refertata alcuna frattura suscettibile di

pregiudicare i rapporti articolari e, con ciò, di provocare delle alterazioni

artrosiche, anche in questo caso il nesso di causalità naturale è da valutare

come semplicemente possibile. È certamente possibile che un infortunio possa causare

un danno cartilagineo e che col tempo s’instauri un’artrosi, D’altro canto, è

però pure possibile che tale patologia si sviluppi nel quadro di una

degenerazione (cfr. doc. XII, risposta ai quesiti n. 5.1 di parte convenuta e

n. 1 di parte ricorrente).

Interrogato a proposito

del momento in cui il ricorrente è reputato aver raggiunto lo status quo

sine vel ante, il dott. __________ ha dichiarato che il nesso causale con

l’evento infortunistico del giugno 2006 si è estinto il 31 dicembre 2007,

tenuto conto che nel corso del 2007 l’assicurato è divenuto completamente

asintomatico e che la RMN eseguita nel 2013 così come l’artroscopia del 28

novembre 2013 non hanno evidenziato indizi a favore di una ri-rottura del

tendine del sovraspinato. Egli ha peraltro precisato che ri-rotture insorgono

nella maggioranza dei casi nel corso del primo anno post-operatorio (cfr. doc.

XII, risposta ai quesiti n. 5.3 di parte convenuta e n. 2 di parte ricorrente).

2.8

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125.

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

2.9

Chiamata a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questa Corte non vede ragioni che gli impediscano di fare

propria la valutazione espressa dal perito giudiziario, autorevole specialista

proprio nella materia che qui interessa, secondo la quale i disturbi oggetto

dell’annuncio di ricaduta del mese di luglio 2013 (e che hanno reso necessario

l’intervento artroscopico del 28 novembre 2013, in primo luogo la tendinopatia

del capolungo del bicipite) costituivano una conseguenza semplicemente

possibile dell’evento traumatico assicurato, ciò che non basta dal profilo

probatorio per ammettere la responsabilità dell’assicuratore LAINF (cfr. supra,

consid. 2.3.).

In effetti, il suo referto

peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un

apprezzamento medico, piena forza probatoria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto

giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in maniera chiara e motivata,

avendo cura di confrontarsi con la tesi (contraria) sostenuta dal chirurgo

ortopedico dott. __________.

In esito a

tutto quanto precede, il TCA non ritiene quindi dimostrato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla

spalla sinistra, annunciati alla CO 1 nel corso del 2013, costituivano ancora

una conseguenza naturale, diretta oppure indiretta, dell’evento traumatico

occorso all’insorgente il 27 giugno 2006.

In questo contesto, è

utile segnalare che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo

trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le

esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere

severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188 ss.; STF 8C_592/2016 del 1° dicembre 2016

consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha negato la

propria responsabilità relativamente al danno alla salute oggetto dell’annuncio

di ricaduta, merita dunque conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti