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Decisione

35.2016.43

Rendita di invalidità (DPL). Limitazioni arti superiori

22 settembre 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari

circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza, come

riportato in narrativa, RI 1 è stato operato alla spalla sinistra il 22

dicembre 2010 (sutura cuffia rotatoria con decompressione sub-acromiale) e il

22.

aprile 2012 (ri-sutura cuffia rotatoria e ricostruzione tendine

sovraspinato) per i postumi infortunistici del 27 gennaio 2010 rispettivamente alla

spalla destra il 1° marzo 2013 (ricostruzione tendine sovraspinato con

decompressione sub-acromiale) e il 4 febbraio 2015 (reinserzione aperta dei

tendini sovra - e infraspinato, acromioplastica e resezione

acromio-clavicolare) per le sequele infortunistiche del 15 dicembre 2012.

Dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante

l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla visita

medica circondariale di chiusura del 20 novembre 2015, eseguita dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia generale e della mano, giusta il quale:

" Apprezzamento

(…)

Reperti oggettivi

Importante limitazione funzionale

dolorosa alle due spalle.

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Cura di fisioterapia su ordine del

prof. __________ nel frattempo terminata per mancanza di beneficio. L'assicurato

assume antinfiammatori al bisogno. Per il momento non sono più previsti

controlli ulteriori dal prof. __________.

Aspetti medico-assicurativi

Assicurato __________,

padrone della propria ditta __________ incluso attività di ufficio che sono stimate

al 20%. Al momento attuale __________. L'assicurato non può più svolgere tutte

le mansioni, riesce a guidare solo raramente in sostituzione di qualche suo

dipendente. In base alla stabilizzazione della situazione ed alla visita medica

odierna si fissa un'esigibilità lavorativa e sulla base di questa una capacità

lavorativa nella misura massima possibile a partire dal 01.01.2016.

Esigibilità del lavoro

Sollevare e portare pesi:

l'assicurato pub sollevare e portare pesi molto leggeri fino

a 5 kg fino all'altezza dei fianchi spesso, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino

all'altezza dei fianchi di raro, pesi medi fra i 10 e i 25 kg, pesanti fra i 25

e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all'altezza dei fianchi mai. Fino all'altezza

del petto pesi mas-simi fino a 2 kg e non oltre.

Maneggio di attrezzi:

lavoro leggero di precisione, senza limitazione, medio

talvolta, molto pesante mai, rotazione delle due mani spesso.

Posizione e mobilità:

lavori sopra la testa mai più possibili, rotazione del

tronco posizione seduta/inclinata in avanti e in piedi/inclinata in avanti

senza limitazione, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia

tal-volta. Posizione di lunga durata seduta/in piedi o a libera scelta senza

limitazione. Spostamento fino e oltre 50 m per lunghi tratti su terreno

accidentato senza limitazione, salire le scale spesso, su scale a pioli mai.

Uso delle due mani con le limitazioni citate, nessun problema di equilibrio o

stare in equilibrio.”

(doc. 264; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della

redattrice)

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava

considerato abile al lavoro al 100% in un lavoro molto leggero (quali, ad es.,

raffilatore, impiegato di cinema, addetto alla confezione di cioccolata,

impiegato ricezionista o programmatore di macchine CNC) e, quindi, con

decisione formale del 4 marzo 2016 (doc. 278), poi confermata in sede di

opposizione il 25 aprile 2016 (doc. 288), a fronte di un guadagno nel 2015

"da valido" di fr. 65'000.- e "da invalido" di fr.

54'688.-, l’Istituto assicuratore ha attribuito all'assicurato una rendita

d’invalidità del 16% dal 1° gennaio 2016.

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione

della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, doc. 25, 35, 37, 43, 50, 57, 76, 89, 95, 101, 103, 112, 118, 121,

141, 145, 153, 166, 173, 183, 197, 203, 208, 211, 216, 219, 224, 235, 247),

questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________,

specialista nella materia che qui ci occupa, - dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale,

va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5) - possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza

che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in

particolare, all'esperimento di una perizia/secondo parere tramite il Centro CO

1.

di __________ o altro centro simile, così come postulato dal rappresentante

della ricorrente nel gravame: cfr. doc. I a pag. 7 e 8).

Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, il

rapporto del 23 maggio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica dell'__________ di __________ versato agli atti con il

gravame, non è atto a sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto

allestito dal dr. med. __________ con espresso riguardo alla situazione clinica

dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliata-mente vagliata dal

precitato medico fiduciario che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia

di medicina assicurativa e infortunistica. Il rapporto del 23 maggio 2016 del

dr. med. __________ non contiene inoltre alcuna indicazione in merito

all'esigibilità lavorativa e, quindi, anche sotto questo aspetto, non appare

suscettibile, di sminuire il valore probatorio attribuito al parere del dr.

med. __________.

Dal canto loro, le contestazioni mosse dal rappresentante del ricorrente nel

gravame all'esigibilità lavorativa (in particolare, "sollevare e portare

pesi", "maneggio di attrezzi" e "posizione e mobilità")

del suo assistito determinata dal medico di circondario (anche per non aver

preso in considerazione le conseguenze dell'assenza di sonno o di sonno

fortemente disturbato dai dolori che affliggono regolarmente il suo assistito

durante il ciclo notturno) non trovano fondamento in alcun rapporto medico,

tantomeno specialistico, ed hanno pertanto il valore di una semplice

dichiarazione di parte. Non possono quindi essere condivise dal TCA.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico

fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali

riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici

interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare

pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di

2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento

del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente

servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato

nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di

rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e

contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,

sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo

l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata,

consid. 2.6.).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché

attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

In conclusione, stante

quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

Da ultimo, va osservato che l'assicurato non trae alcun giovamento

dell'argomentazione ricorsuale giusta la quale godrebbe unicamente di un'abilità

al lavoro, quale taxista, al 20% a decorrere dal 15 agosto 2015, e che quindi

effettuerebbe attualmente lavori d'ufficio in tale misura, poiché essa è

ininfluente ai fini del giudizio alla luce delle considerazioni che precedono.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.7.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati,

un importo annuo pari a fr. 65'000.- (cfr. doc. 274).

Questo dato,

desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 268) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio

da questa Corte.

2.7.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF

9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione

statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si

situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo

senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.8

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di

esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio il raffilatore presso

la __________ di __________, l'impiegato di cinema presso la __________ di __________,

il preparatore di cioccolata presso la __________ di __________, l'impiegato

ricezionista presso il __________ di __________ e, infine, il programmatore di

macchine CNC presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 54'687.40 (cfr.

doc. 275, p. 1).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 275, si evince che sono 38 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

37'777.- e a fr. 74'522, e infine che quello medio è di fr. 52'051.-

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'687.40) è solo

leggermente superiore alla media dei salari medi (fr. 52'051.-), ragione per la

quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da

invalido stabilito in base alle DPL.

Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano

le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (i

quali, come ha peraltro rettamente e dettagliatamente indicato l'Istituto

convenuto a pag. 6 della decisione su opposizione qui avversata, risultano più

leggeri rispetto a quanto valutato dal medico di circondario; in proposito, cfr.

la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative

schede DPL; doc. doc. 275, p. 4-23) come pure la formazione dell'assicurato

(cfr .i profili formativi richiesti risultanti dalla relative schede DPL; doc.

doc. 275, p. 4-23).

In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante

dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver

applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere

condivise dal TCA.

Detto questo, è vero che la ricerca di un posto di

lavoro adatto alle capacità dell'interessato (nato il il 27 settembre

1957) può apparire difficoltosa, vista in particolare

la situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del lavoro locale

non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno,

non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a

quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione.

In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in

base alle DPL - ammonta a fr. 54'687.40.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.9

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 54'687.40 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 65'000.-,

risulta essere del 15.87%, arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.10

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una

rendita di invalidità del 16% dal 1° gennaio 2016 (ovvero dalla stabilizzazione

dello stato di salute; cfr. doc. 265) a tempo indeterminato (cfr. doc. 288),

essa merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti